CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 259

presentata dai consiglieri regionali

CALIGARIS - COCCO

il 26 ottobre 2006


Istituzione della banca regionale con relativo registro di sangue di cordone ombelicale


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il midollo osseo, attraverso un equilibrio dinamico, mantiene costante la quota corpuscolata del sangue costituita da globuli rossi, bianchi e piastrine. Questa caratteristica è il risultato tra la distruzione delle cellule al termine del ciclo vitale e la neoformazione di percussori delle stesse linee cellulari. Le cellule staminali hanno quindi potenziali capacità di ricostruire il sistema di produzione di sangue. Sono presenti nel midollo osseo, nel sangue periferico, nel fegato fetale e nel sangue di cordone ombelicale. Attualmente vengono utilizzate nell'ambito del trapianto di midollo osseo autologo e da donatore per la cura di patologie ematologiche neoplastiche e non, di empatie ereditarie e di malattie metaboliche.

Quello di midollo osseo rappresenta il secondo tipo di trapianto per numero di interventi eseguiti nel mondo. Tuttavia, presenta due fattori che ne limitano notevolmente l'uso e cioè la possibilità di trovare un donatore compatibile e l'elevata morbilità per la comparsa della reazione immunitaria esercitata dall'organo competente.

Per quanto riguarda il primo fattore, va sottolineato che la possibilità di reperire un donatore compatibile è di 1:100.000 per i non correlati e del 25-30 per cento tra fratelli e sorelle. Alcuni dati emersi recentemente hanno evidenziato come sorgenti di cellule staminali alternative al midollo osseo possano offrire dei vantaggi a livello proliferativo e immunologico se comparati con le potenzialità dei trapianti di midollo da donatori non correlati. Dal cordone ombelicale del neonato è possibile, infatti, raccogliere e criopreservare una quantità di cellule staminali sufficiente per ricostruire il sistema di riproduzione del sangue umano.

Le caratteristiche peculiari del sangue del cordone ombelicale dunque lo rendono particolarmente importante e funzionale in quanto contiene un elevato numero di cellule staminali progenitrici. L'utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare, quindi, si pone come terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo.

Ad oggi sono stati effettuati circa 700 trapianti e i risultati fin qui ottenuti si sono dimostrati incoraggianti e soddisfacenti. Negli ultimi anni inoltre l'impiego di tali cellule è stato esteso, a scopo di trapianto, anche a pazienti non in età pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.

Va segnalato che la casistica riportata in letteratura al marzo 2000 dal gruppo europeo EUROCORD ha evidenziato che sono stati effettuati 160 trapianti con cellule staminali cordonali da donatore correlato (145 bambini e 15 adulti) e 520 trapianti da donatore non correlato (360 bambini e 160 adulti). Occorre sottolineare, pertanto, come l'utilizzo di cellule staminali placentari non sia ormai più confinato esclusivamente a pazienti pediatrici. Il 25 per cento circa dei pazienti trapiantati con cellule staminali placentari è infatti costituito da soggetti in età adulta.

Il trapianto di cellule staminali di sangue placentare ha mostrato, rispetto al trapianto con cellule staminali midollari, una minore incidenza della reazione immunitaria acuta e cronica, un uguale rischio di recidiva leucemica, un'uguale percentuale di sopravvivenza globale a lungo termine. I dati raccolti dai lavori in letteratura suggeriscono la possibilità di costruire una banca di cellule placentari. Tale struttura è già operante in altre città italiane ed europee. In Italia opera il Gruppo raccolta e amplificazione cellule emopoietiche (GRACE), formato dalle banche situate a Milano, Torino, Padova, Firenze, Roma e Bologna. A livello europeo questo gruppo opera nell'ambito del gruppo EUROCORD a cui fanno capo le banche di Dusseldorf, Bruxelles e Parigi.

A livello mondiale tutte le banche operanti nei diversi continenti sono organizzate nel gruppo NETCORD a cui afferiscono le due più importanti banche di New York. Tale network è stato ormai riconosciuto ed accredidato dal Foundation for the accreditation of hematopoietic cell terapy (FACHT), l'organismo mondiale per l'accreditamento della terapia con cellule emopoietiche.

Il sangue placentare crioconservato in banche offre sicuramente potenziali vantaggi; in particolare:
1) è abbondantemente disponibile, con modalità di raccolta semplici che non comportano alcun rischio né per la madre né per il neonato; inoltre il sangue placentare è generalmente scartato ed è definito dalle leggi europee materiale di rifiuto;
2) una volta tipizzato e congelato, rappresenta una risorsa disponibile in qualsiasi momento;
3) presenta una minore incidenza di rischio che il donatore trasmetta al ricevente agenti infettivi;
4) assicura l'assenza di "rischi" o "complicanze" per il donatore;
5) la "cord blood bank" per la potenzialità di raccogliere un numero più ampio di campioni rispetto a quello dei donatori di midollo osseo, potrebbe accorciare di molto il tempo di attesa di un trapianto, che oggi è dell'ordine di 12 mesi circa per il trapianto di cellule staminali da donatore;
6) comporta una minore incidenza della reazione immunitaria;
7) offre la possibilità di effettuare raccolte selezionate per i casi in cui esiste nel nucleo familiare un soggetto affetto da empatia oncologica e non;
8) presenta costi inferiori, se paragonati a quelli del midollo osseo;
9) assicura più equilibrio etnico, con possibilità di garantire, anche nelle minoranze, la disponibilità di sangue per l'eventuale trapianto.

Per tutti questi motivi e per l'urgenza di raccogliere il sangue cordonale, data l'alta incidenza delle malattie endemiche e peculiari, la proposta di legge è finalizzata ad autorizzare e favorire nella nostra regione tale pratica con l'istituzione di una banca di sangue del cordone ombelicale, in modo da avere una disponibilità sufficiente per i pazienti che ne abbiano bisogno, secondo il rispetto della Legge 4 maggio 1990, n. 107. La possibilità dell'istituzione di una banca di sangue di cordone ombelicale è peraltro prevista nel Piano sanitario regionale in discussione in Settima Commissione.

La proposta di legge si compone di cinque articoli:
- l'articolo 1 indica le finalità della norma;
- l'articolo 2 precisa le modalità attraverso cui avviene il consenso e il reclutamento delle donne donatrici volontarie;
- l'articolo 3 rende possibile e utilizza il sostegno delle associazioni di volontariato per la promozione e lo sviluppo dell'informazione e formazione sulla pratica della donazione di sangue del cordone ombelicale;
- l'articolo 4 precisa i richiami alla normativa nazionale;
- l'articolo 5 definisce la norma finanziaria.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. L'utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone come terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo; l'impiego di tale pratica è stato esteso, a scopo di trapianto, a pazienti adulti e in età pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.

2. Al fine di raccordare l'attuale normativa in materia alle esigenze del territorio, nonché di autorizzare e di favorire tale pratica e in considerazione che la legislazione vigente prevede l'istituzione di una sola banca per la conservazione di Sangue da cordone ombelicale (SCO) per regione, vietandone l'individuazione presso le strutture sanitarie private anche accreditate, ad esclusione di quelle individuate dall'articolo 18 della Legge 4 maggio 1990, n. 107, viene istituita nella Regione Sardegna una banca di sangue di cordone ombelicale che provveda alla raccolta del sangue cordonale da gestanti a termine.

3. L'obiettivo di tale centro è quello di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unità ematiche placentari di circa 3000 - 5000 in maniera da poter contribuire, a livello nazionale, al mantenimento delle unità stimate sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.

4. La banca è responsabile della qualità delle proprie unità raccolte e dei propri sistemi organizzativi e informativi, delle relative procedure di manipolazione e di crioconservazione ed è tenuta ad istituire un proprio registro del sangue placentare prelevato. È istituito inoltre, un archivio regionale che raccoglie e gestisce le unità conservate presso la banca e provvede alla loro immissione nei registri nazionali e internazionali.

 

Art. 2
Consenso e reclutamento

1. Le modalità di reclutamento delle donne donatrici volontarie devono essere codificate secondo protocolli nazionali e proposte dalle società scientifiche. Le future partorienti sono informate della possibilità di aderire al programma di donazione volontaria del SCO, attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato, dai medici di medicina generale e dal proprio ginecologo di fiducia. La donatrice può dare il proprio consenso scritto dopo aver ricevuto le adeguate informazioni sulle procedure. Il consenso prevede l'obbligo della donatrice, una volta aderito al programma, di sottoporsi ad accertamenti prima e dopo il parto secondo i protocolli previsti.

 

Art. 3
Sostegno di associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato partecipano alla promozione e allo sviluppo dell'informazione e formazione sulla pratica di donazione del SCO; tali associazioni devono avere delle precise caratteristiche di professionalità già acquisita, le strutture atte a fornire qualsiasi tipo di formazione e informazione ed eventuale ricerca scientifica, nonché sede nella Regione Sardegna. Possono esser qualificate nel supporto al ritiro e conferimento delle unità di sangue placentare e successivo trasferimento ai centri di conservazione regionali, nazionali e internazionali. Oltremodo possono essere impiegate nella tenuta dei registri informatici, nel rispetto della dovuta privacy, nonché nella temporanea conservazione in appositi crioconservatori delle unità prelevate.

 

Art. 4
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto si fa riferimento all'accordo Stato-regioni del 10 luglio 2003 (Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2003, n. 227) e all'ordinanza ministeriale 7 aprile 2005 e alla successiva ordinanza del 13 aprile 2006.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della lettera e) dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23).