CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 258

presentata dai Consiglieri regionali

SALIS - BALIA - MANINCHEDDA - MASIA - SERRA

il 19 ottobre 2006

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12,
sulla definizione dei piccoli comuni


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il presente progetto di legge si propone di dare una risposta alle forti sollecitazioni rivolte alle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai gruppi consiliari e alla Giunta regionale dai tanti comuni sardi che sono stati gravemente penalizzati dal dettato della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, nella parte in cui, all'articolo 20, definisce piccoli comuni quelli "con meno di 3.000 abitanti il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare"; infatti mentre la prima condizione risponde a un criterio logico e di immediata ed univoca interpretazione, forti dubbi e difficoltà interpretative sono sorti in merito alla ratio che sarebbe alla base del secondo criterio.

Con l'approvazione della legge regionale n. 12 del 2005 è stato raggiunto un importante obiettivo in quanto essa offre uno strumento fondamentale per il sistema delle autonomie locali: il comma 4 dell'articolo 1 detta "misure di sostegno per i comuni di minore dimensione demografica per favorire un riequilibrio fra le diverse aree della Regione" ed in generale il riconoscimento dello status di piccolo comune costituisce la condizione essenziale per poter partecipare a diversi bandi di finanziamento.

Nel primo anno di vigenza della legge regionale n. 12 del 2005 si è verificato che diversi comuni della Sardegna, pur contando una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, si trovano a una distanza dal mare pari od inferiore, a volte di poco, ai 15 chilometri previsti dalla legge e pur non traendo beneficio dalla vicinanza del mare, anche a causa dei percorsi stradali di collegamento alle coste, spesso tortuosi e comunque raramente agevoli, sono stati gravemente penalizzati dal dettato della legge che li esclude dalla definizione di piccoli comuni.

Tale esclusione deriva anche dai criteri di misurazione adottati dagli uffici regionali, per cui non vengono definiti piccoli comuni alcuni paesi che, pur dovendo affrontare percorsi stradali per raggiungere il mare superiori ai 15 chilometri, rientrano nel limite legislativo a causa dell'utilizzo di sistemi di misurazione astratti e meramente teorici, che non tengono conto delle specifiche realtà di ciascun territorio.

Proprio in questi ultimi mesi i paesi che si trovano nelle condizioni esposte hanno subito concreti e pesanti pregiudizi e sono stati fortemente penalizzati per non aver potuto partecipare ai bandi POR riservati ai piccoli comuni; altrettanto, purtroppo, si paventa per il bando di finanziamento "Domos" che, in scadenza il prossimo 18 dicembre, prevede che la partecipazione sia subordinata alla costituzione di reti di comuni, di cui almeno i 2/3 devono essere piccoli comuni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, penalizzando ulteriormente i paesi esclusi da tale status per mancanza di un requisito che si è dimostrato astratto e privo di fondamenti giustificativi razionali e concreti.

Appare quindi di estrema urgenza e vitale importanza per i comuni sardi finora esclusi dallo status di "piccoli comuni" modificare il dettato della legge regionale n. 12 del 2005 semplicemente eliminando il limite di 15 chilometri previsto all'articolo 20 ed evitando di apporre alcun limite riguardante la distanza.

Il dato oggettivo rappresentato dalla "esiguità" del numero di abitanti di un comune è da ritenersi infatti indice sufficiente ad evidenziare gravi difficoltà, determinate fondamentalmente da fattori territoriali e geografici, che rallentano fortemente la crescita e lo sviluppo sia economico che demografico.

Si ritiene pertanto di escludere dalla definizione di piccoli comuni solamente i comuni costieri che ricomprendono nel proprio territorio tratti di costa e sono quindi direttamente confinanti col mare, in quanto tali comuni sono già oggetto di specifiche disposizioni legislative.
L'approvazione della presente proposta di legge, che modifica in senso estensivo l'articolo 20, rappresenta un atto necessario a correggere la valutazione forse un po' frettolosa e non sufficientemente ponderata durante l'emanazione della legge, come evidenziato proprio dalla sua concreta applicazione e consentirà un effettivo raggiungimento degli obiettivi che sono alla base della legge regionale n. 12 del 2005.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica dell'articolo 20 della legge regionale
2 agosto 2005, n. 12

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, è così sostituito:
"1. Nel territorio della Regione sono considerati piccoli comuni i comuni non costieri con meno di 3.000 abitanti.".