CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 254
presentata dai consiglieri regionali
MARRACINI - PITTALIS
il 2 ottobre 2006
Interventi in materia di professioni
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Si ritiene necessario, e oramai improcrastinabile, un intervento legislativo finalizzato ad un riconoscimento delle qualifiche professionali, che garantisca pari opportunità a tutti i cittadini degli stati membri della Comunità europea. A tal fine, la Regione Sardegna, recependo le indicazioni della direttiva CEE 2005/36/CE, miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli negli stati dell'Unione europea, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di formazione, si propone di riconoscere ed incentivare le professioni quale intervento fondamentale per la crescita dell'intera comunità sarda.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo 1
Finalità e definizioniArt. 1
Finalità e definizioni1. La Regione Sardegna riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale.
2. La Regione Sardegna, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.
3. La Regione Sardegna, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni.
4. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) utente di un'attività professionale il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
b) attività professionale un'attività di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa;
c) professione ordinistica la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame ed all'iscrizione ad un albo o collegio;
d) professione non ordinistica ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.5. L'inserimento nel registro delle associazioni regionali di prestatori di attività professionali non ordinistiche, previsto dall'articolo 4, viene disposto esclusivamente ai fini della presente legge.
Capo II
Consulta regionale delle professioniArt. 2
Istituzione della
Consulta regionale delle professioni1. É istituita, presso l'Assessorato competente in materia di lavoro, la Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione, con particolare riguardo alle norme europee, delle attività professionali.
Art. 3
Composizione e funzionamento1. La Consulta regionale delle professioni è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, e dura in carica cinque anni; alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.
2. La Consulta è composta:
a) dall'Assessore competente che la presiede;
b) dal direttore generale;
c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.3. Il rappresentante di una professione è nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la direzione competente ne richieda la designazione.
4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale regionale.
6. La Consulta può articolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'Assessore o, per delega di questi, dal direttore generale. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.
7. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulati a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.
Capo III
Associazioni per attività professionali
non ordinisticheArt. 4
Registro delle associazioni1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, di seguito definito Registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto l'inserimento ai sensi del comma 2.
2. Per ottenere l'inserimento nel Registro un'associazione professionale non ordinistica deve produrre documentazione che attesti:
a) i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;
b) l'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intenda esercitare la medesima attività;
c) le modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati che garantiscano la qualità dei servizi resi agli utenti;
d) l'esistenza e l'applicazione di regole deontologiche che assicurino l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri dell'associazione prevedendo sanzioni proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;
e) la tenuta di un bilancio consuntivo, da produrre annualmente.3. Con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'inserimento delle associazioni nel Registro.
Art. 5
Comitato regionale delle associazioni
delle professioni non ordinistiche1. È istituito, presso la direzione competente in materia di professioni, il Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche.
2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro e dura in carica cinque anni; alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.
4. Il Comitato è composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro, che lo presiede, o da un suo delegato;
b) dal direttore generale o da un suo delegato;
c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle associazioni inserite nel Registro di cui all'articolo 4.5. I rappresentanti delle singole associazioni inserite nel Registro, di cui alla lettera c) del comma 4, sono designati dalle stesse.
6. Il rappresentante di una professione è nominato dalla rispettiva associazione entro sessanta giorni da quando la direzione competente ne richieda la designazione.
7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulati a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.
8. Con il decreto di cui al comma 3 è nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale regionale.
Capo IV
Interventi a favore dei professionistiArt. 6
Aggiornamento professionale1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati in collaborazione con gli ordini, i collegi, le associazioni professionali di professioni ordinistiche e le associazioni professionali inserite nel Registro delle professioni non ordinistiche, nonché con le università e con altri istituti scientifici.
Art. 7
Certificazione di qualità1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire loro l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni.
Art. 8
Cooperative di garanzia1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.
2. Le camere di commercio della Sardegna, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi-rischi delle cooperative di cui al comma 1 fino al 25 per cento del loro ammontare, a condizione che:
a) siano costituite da almeno cento professionisti;
b) lo statuto della cooperativa preveda 1'obbligo, per il socio beneficiario della garanzia, di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
c) lo statuto della cooperativa non discrimini, né permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall'esercizio della professione;
d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel Registro regionale di cui all'articolo 4.
Art. 9
Interventi a favore dell'avvio
delle attività professionali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.
Art. 10
Interventi a favore delle persone1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.
Art. 11
Interventi per favorire forme associate o
societarie di attività professionali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni.
Art. 12
Regolamenti di attuazione1. Con regolamenti di attuazione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11.
Art. 13
Norma finanziarial. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2007.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
10 - LAVORO
UPB S10.058
Interventi a favore della cooperazione2006 -----------
2007 euro 1.000.000
2008 euro 1.000.000in diminuzione
03 - BILANCIO
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente2006 -----------
2007 euro 1.000.000
2008 euro 1.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.