CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 252

presentata dai consiglieri regionali

MARRACINI - PITTALIS

il 14 settembre 2006


Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16
(Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto
esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale)


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge vuole consentire la fruizione a titolo gratuito dei mezzi di trasporto pubblico in ambito regionale a tutto il personale dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dei carabinieri, della polizia di Stato, della polizia penitenziaria, della polizia municipale, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, del corpo forestale, della Croce rossa italiana, della polizia provinciale e della polizia stradale dell'Anas. In tal modo si intende garantire una maggiore sicurezza per i passeggeri a bordo dei mezzi pubblici, oltre a incentivarne l'uso da parte delle forze armate e di polizia, per servizi di carattere istituzionale, come valida alternativa all'impiego di vetture di servizio, con effetti indubbiamente positivi anche per il traffico urbano ed extraurbano.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16

1. Per la circolazione per motivi di sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico regionale, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'esercito, alla marina, all'aeronautica, ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria, alla guardia di finanza, ai vigili del fuoco, al corpo forestale, alla Croce rossa italiana, alla polizia provinciale e alla polizia stradale dell'Anas, alla polizia municipale e alle altre forze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.