CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 250

presentata dai consiglieri regionali

ATZERI - SCARPA

il 4 settembre 2006

Norme per incentivare lo sviluppo dell'economia sarda


***************
 

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna attraversa una stagione di gravissime difficoltà economiche e finanziarie. L'uscita della Regione dall'Obiettivo 1, il mancato riconoscimento integrale del principio dell'insularità come gap strutturale, l'assenza di un organico modello di sviluppo, il fallimento della continuità territoriale, gli altissimi costi energetici e l'assenza di punti franchi rappresentano solo alcuni dei nodi su cui si gioca la partita della specialità.

In un clima di generale recessione, di contrazione della spesa pubblica e di complessiva difficoltà ad attirare capitali, imprese e risorse umane qualificate, al fine di incentivare la crescita dell'occupazione, appare necessario, in attesa di organiche riforme conseguenti ad un complessivo modello di sviluppo, esitare provvedimenti immediatamente capaci di promuovere nuova imprenditoria.

L'articolo 10 dello Statuto speciale, in proposito, recita testualmente: "La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese".

Si tratta di procedere, in sostanza, a individuare forme di fiscalità di vantaggio capaci di armonizzarsi con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, prive di carattere assistenzialistico e perciò capaci di superare positivamente le relative procedure di controllo in corso.

La presente proposta di legge intende portare un contributo allo sviluppo del sistema economico sardo attraverso la proposizione di norme per esentare e agevolare sul piano fiscale le nuove imprese.

In particolare, anche in considerazione delle forti perplessità manifestate in ambito comunitario rispetto all'IRAP, appare quanto mai opportuno non attendere l'esito delle procedure comunitarie in materia e impegnarsi invece immediatamente a rimuovere il balzello dell'IRAP, che si aggiunge a molti altri adempimenti che le imprese sarde devono sopportare.

I risultati in tema di competitività sono evidenti e di fatto costringono molte imprese sarde a subire gravi difficoltà. Ma, soprattutto, l'attuale situazione normativa rappresenta un disincentivo alla nascita di nuova imprenditoria, di fatto discriminata in tema di opportunità di sviluppo.

Il sistema delle agevolazioni non può tuttavia prescindere dalla previsione di correlative entrate derivanti da una incisiva lotta all'evasione fiscale da attuarsi attraverso particolari misure in cui la Regione si coordina con i comuni e l'Agenzia sarda delle entrate.

La presente proposta di legge si compone di nove articoli.

Nell'articolo 1 sono illustrate le finalità.

Nell'articolo 2 sono predisposte misure per combattere l'evasione fiscale e per destinare le risorse recuperate alle agevolazioni in favore del sistema economico e produttivo sardo.

Nell'articolo 3 sono proposte disposizioni per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile, da attuare attraverso l'esenzione dall'IRAP per i prossimi cinque anni. In particolare si individua come prioritaria la fascia di età compresa tra i 18 e i 40 anni e si determinano agevolazioni nell'ambito dei massimali previsti in ambito europeo in tema di aiuti "de minimis".

Nell'articolo 4 si esentano, limitatamente alla quota di spettanza della Regione e per cinque anni, imprese operanti in ambiti strategici (settore turistico-alberghiero, artigianale, agro-alimentare, oltre al settore dell'information technology). Inoltre, si prevede di estendere il beneficio anche alle imprese industriali che, a prescindere dal settore di appartenenza, non superino il fatturato di 10 milioni di euro annui.

Nell'articolo 5 si specificano le condizioni per l'applicazione degli incentivi e si escludono dai benefici le industrie chimiche e petrolchimiche.

Nell'articolo 6 si subordina l'applicazione della legge al rispetto dei vincoli comunitari.

Nell'articolo 7 sono previsti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi.

Nell'articolo 8, in tema di oneri finanziari, si specifica che alla copertura si fa fronte con leggi da approvarsi solo dopo il positivo procedimento di controllo comunitario.

Nell'articolo 9 è determinata l'entrata in vigore della legge.

 

***************

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'economia sarda in applicazione dell'articolo 10 dello Statuto speciale e promuovere nuove opportunità di occupazione, la Regione detta norme per la lotta all'evasione fiscale e per l'esenzione e l'agevolazione fiscale a favore di nuove imprese operanti nel territorio regionale.

 

Art. 2
Misure per combattere l'evasione
e l'elusione fiscale

1. Al fine di combattere l'evasione e l'elusione fiscale, la Regione si coordina con i comuni e l'Agenzia regionale per le entrate di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, per trasferire d'ufficio la sede legale delle imprese operanti in Sardegna così come previsto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La Regione collabora, con proprio personale e strutture, nella lotta all'evasione e all'elusione delle imposte e tributi comunali e delle imposte erariali, con piani di azione elaborati insieme ai comuni e alle agenzie fiscali, con il supporto di strumenti informatici specificamente elaborati per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1.

3. I tributi e le imposte comunali, necessari per garantire i servizi turistici e alle persone, sono raddoppiati nei confronti di enti pubblici e privati, uffici statali e società con personalità giuridica (società per azioni e società a responsabilità limitata) non aventi la sede legale in Sardegna.

4. I soggetti di cui al comma 3 che decidano di stabilire la propria sede legale in Sardegna sono ammessi al godimento degli incentivi di cui alla presente legge.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale elabora i necessari regolamenti di attuazione e predispone le opportune intese di cui ai commi 1 e 2.

6. I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono destinati alle finalità di cui ai successivi articoli.

 

Art. 3
Imprenditoria giovanile e femminile

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2007 e abbiano la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione.

2. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 i titolari delle imprese giovanili che abbiano un'età compresa tra i diciotto e i quaranta anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale o delle quote di partecipazione.

3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

4. Le agevolazioni oggetto del presente articolo sono concesse nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".

 

Art. 4
Sviluppo di nuova imprenditoria

1. Sono esentate dall'IRAP, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio delle attività, le imprese turistiche e alberghiere, le imprese artigianali e quelle operanti nel settore dei beni culturali, e industrie agro-alimentari e le imprese del settore dell'information technology che inizino l'attività nel 2006 e abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio regionale.

2. I benefici di cui al comma 1 sono estesi anche alle imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro annui, a condizione che inizino l'attività a partire dall'anno 2006 e che abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio regionale.

3. Per la data di inizio dell'attività si fa riferimento alla data di rilascio della partita IVA.

 

Art. 5
Incentivi alle imprese operanti in Sardegna

1. È concessa l'esenzione dall'IRAP, per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, alle imprese operanti in Sardegna per la parte di base imponibile eccedente il periodo di imposta 2006.

2. Sono escluse dai benefici di cui al presente articolo le industrie chimiche e petrolchimiche.

3. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e le unità operative siano ubicati nel territorio regionale.

 

Art. 6
Ambito di applicazione

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

 

Art. 7
Criteri e verifiche

1. Entro novanta giorni dall'avvenuto positivo controllo comunitario la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso delle imprese sarde agli incentivi di cui alla presente legge.

2. La Giunta presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sui risultati delle misure di cui alla presente legge.

 

Art. 8
Oneri finanziari

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.

 

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.