CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 246/B
presentata dai consiglieri regionali
GIAGU - PISANO - CHERCHI Silvio - MANINCHEDDA - SANNA Matteo - SABATINI
FADDA - CONTU - PITTALIS - FLORIS Vincenzo - MATTANA - BRUNO - MILIA
il 26 luglio 2006
Orari di apertura degli esercizi commerciali.
Modifica della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)
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La presente proposta di legge intende modificare due punti della legge sulle attività commerciali recentemente approvata dal Consiglio regionale, al fine di consentire - anche a seguito delle forti istanze in tal senso provenienti dalle associazioni di categoria - una maggiore flessibilità degli orari di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio nei periodi di maggiore afflusso turistico ed in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza.
A tal fine si propone che, ferma restando la concertazione prevista dalla legge, in tali periodi sia possibile estendere l'orario di chiusura oltre le ore 24 e derogare all'obbligo di chiusura nella giornata del Ferragosto e, per la sola città di Cagliari, anche nella giornata del 1° maggio.
Dato il carattere di urgenza di tale modifica, se ne raccomanda il più rapido esame da parte dell'Aula.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai consiglieri
GIAGU, Presidente - PISANO, Vice presidente - FLORIS Vincenzo, Segretario - SANNA Matteo, Segretario - BRUNO - CHERCHI Silvio - FADDA - MANINCHEDDA - MATTANA - MILIA - PITTALIS - SABATINI, relatore
pervenuta il 2 novembre 2006
Con la presente proposta di legge si intendono ridefinire alcuni aspetti della normativa vigente in materia di commercio così come previsti dalla recente legge regionale 18 maggio 2006, n. 5.
La proposta di legge, in primo luogo, ha tenuto conto delle problematiche emerse nel corso della fase di prima applicazione della legge.
Si è inoltre palesata la necessità di adeguare il testo legislativo in maniera puntuale alle disposizioni del "decreto Bersani" sulle liberalizzazioni.
Il primo aspetto ha trovato soluzione nell'abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006 che viene integralmente sostituito.
Il testo, come risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione, prevede che, previa concertazione fra comuni, sindacati dei lavoratori e organizzazioni dei negozianti e dei consumatori, potrà essere consentita - nei periodi di maggior afflusso turistico o in occasione di rilevanti eventi o manifestazioni - agli esercizi commerciali l'apertura domenicale e festiva; i negozi potranno inoltre restare aperti anche oltre le ore 22. Oltre a questi casi, i comuni, anche con accordi intercomunali, possono individuare giorni e zone di territorio nel quale gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Rimane fermo l'obbligo di chiusura nelle giornate del 1° gennaio (Capodanno), Pasqua, 25 aprile, 1° maggio (con una deroga prevista per il solo Comune di Cagliari), 25 e 26 dicembre.
È evidente, in questa nuova formulazione, l'importanza che viene attribuita alla concertazione tra gli amministratori locali, le associazioni, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei consumatori.
L'adeguamento al "decreto Bersani", che vieta "la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano previste dal diritto comunitario", ha determinato la soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 7 e la riscrittura del comma 7 del medesimo articolo vietando così - esclusivamente per il settore non alimentare - le vendite promozionali nei "quaranta giorni precedenti le vendite di fine stagione".
Un terzo aspetto riguarda l'introduzione, nel sistema sanzionatorio, di alcune sospensioni delle licenze nel caso di reiterazione delle violazioni.
In definitiva, questa proposta di legge deriva dalla necessità di venire incontro alle esigenze che si sono prospettate, in particolar modo, nel settore del commercio.
Stante l'importanza di questa proposta di legge, se ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)
Art. 1
Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 5 del 20061. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), le parole "fino alle ore ventiquattro" sono sostituite dalle parole "oltre i limiti previsti dal comma 2".
2. Al termine del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006 è aggiunto il seguente periodo: "Previa la concertazione di cui al comma 6, è possibile derogare all'obbligo di chiusura nei giorni del 15 agosto e, per il solo comune di Cagliari, del 1° maggio.".
Art. 1
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, dopo le parole "un'attività di commercio" è inserita la seguente: "alimentare".
Art. 2
Orari di vendita1. L'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Orari di vendita1. Gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.
2. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.
3. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l'esercizio di vendita oltre le ore 22,00, nonché l'apertura domenicale e festiva.
4. Al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, il sindaco deve preventivamente attivare un tavolo di concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, sulla base dei seguenti principi: rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori, necessità di idonei servizi all'utenza anche attraverso la turnazione, periodi di maggiore afflusso turistico, tempi di vita e di lavoro dei cittadini.
5. I comuni, anche con accordi intercomunali, individuano i giorni e le zone del territorio nel quale gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.
6. Non sono derogabili le chiusure relative alle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre. La deroga per il 1° maggio è consentita per il solo Comune di Cagliari in corrispondenza della festività di Sant'Efisio.".
Art. 3
Vendite straordinarie1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2006:
a) i commi 4 e 5 sono soppressi;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le vendite promozionali sono vietate, esclusivamente per il settore non alimentare, nei quaranta giorni precedenti le vendite di fine stagione.".
Art. 4
Centri di assistenza tecnica1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2006 le parole "con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati" sono sostituite dalle seguenti: "e da altri soggetti interessati.".
Art. 5
Sospensioni e revoche1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:
"1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con comunicazione, per un periodo di cinque giorni in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico-sanitaria e delle disposizioni sugli orari di vendita. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni.".
Art. 6
Sanzioni pecuniarie1. Nell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2006:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 17, chiunque violi le disposizioni sugli orari di vendita è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.";
b) il comma 5 è soppresso.
Art. 7
Programmazione delle attività di
somministrazione aperte al pubblico1. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale n. 5 del 2006 è soppresso.
Art. 8
Esercizi di somministrazione
non aperti al pubblico1. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:
"4 bis. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
Art. 9
Attività non soggette ad autorizzazione1. Nell'articolo 25 della legge regionale n. 5 del 2006:
a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b) le attività di somministrazione di cui alla legislazione regionale sull'agriturismo.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione, non è soggetto ad autorizzazioni preventive e può essere vietato dal comune soltanto ove difetti l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari.".
Art. 10
Incentivi1. Al comma 1 dell'articolo 36 sono soppresse le parole "di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2005".
Art. 11
Priorità per le agevolazioni1. Al comma 1 dell'articolo 37 dopo le parole "piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: "inserite nei centri".
Art. 12
Entrata in vigore1. Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:
"Art. 43 bis
Entrata in vigore della legge1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.".