CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 245

presentata dai consiglieri regionali

SANCIU - LA SPISA - LOMBARDO - CONTU - LICANDRO - SANJUST - RASSU - PETRINI

il 21 luglio 2006


Norme regionali relative alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza dei giovani
legata alla frequentazione dei locali di intrattenimento notturno


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Negli ultimi venti anni la vita sociale dei giovani ha subito un considerevole slittamento verso la notte.

Le discoteche e i locali notturni in genere hanno dovuto seguire i nuovi ritmi della vita notturna spostando in avanti l'orario di attività, non come risultato di scelte imprenditoriali, ma come conseguenza diretta dell'evoluzione degli stili di vita e dei modelli di consumo.

La presente proposta di legge nasce dalla necessità, quanto mai necessaria, di dettare più caratterizzanti norme relativamente alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza dei giovani legata alla frequentazione dei locali di intrattenimento notturno, proprio in virtù della veloce evoluzione degli stili di vita del mondo giovanile.

Una norma tutta sarda per la sicurezza dei giovani

Il settore dei locali notturni in genere è già ampiamente regolamentato nel nostro Paese, tanto più se confrontato con la situazione di altri Paesi europei; occorre tuttavia dettare alcune norme che garantiscano da un lato la possibilità di fruire di un divertimento in tutta sicurezza e dall'altro non colpiscano inutilmente questo settore imprenditoriale.

Qualsivoglia regolamentazione che riguardi la sicurezza dei giovani legata alla frequentazione dei locali notturni non può certamente essere trattata in maniera semplicistica ed esclusivamente e limitatamente per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura nonché relativamente alla vendita in questi locali di bevande alcoliche, bensì deve necessariamente spingersi oltre e creare le condizioni affinché da un lato si incida sui comportamenti negativi con più determinazione e dall'altro si influisca su quelli positivi con maggiore convinzione.

Non divieti ma educazione alla responsabilità

Non esistono motivi oggettivi per ritenere che la sola chiusura anticipata dei locali notturni tolga i giovani dalle strade, incentivi la prudenza e conduca ad un consumo più responsabile degli alcolici.

Anzi, a tal proposito, non incidendo direttamente sulle abitudini dei giovani, ma imponendo loro una mera politica di divieti, si rischierebbe l'effetto ancor più pericoloso di vederli confluire in luoghi privati privi di qualsiasi controllo e misure di sicurezza. Eventuali divieti posti al divertimento durante le "ore piccole", favorirebbero infatti il prosperare di attività clandestine, in parte già esistenti, prive della benché minima possibilità di azione e di vigilanza e, nel contempo, si resterebbe lontani dall'affrontare il vero problema degli incidenti del dopo discoteca.

La presente proposta in realtà affronta la questione con un approccio opposto a quello del puro divieto, all'imposizione di un limite orario, perché si è convinti che solo una concomitanza di azioni, frutto di un confronto di merito con le categorie interessate, scevro da pregiudizi, possa individuare un equilibrato quadro di regole che, pur nella salvaguardia dei giusti principi di tutela della salute e sicurezza dei giovani e dell'ordine pubblico, garantisca una regolare agibilità operativa al settore delle discoteche e dei locali notturni in genere.

Un'impresa per divertire ed educare

Occorre inoltre considerare che le attività e le imprese che gravitano nell'ambito dell'intrattenimento musicale e danzante esplicano un ruolo economico e sociale non indifferente.

L'industria del divertimento nel nostro Paese è, infatti, un'importante fonte di reddito e di occupazione. I locali da ballo e di intrattenimento, siano essi discoteche o circoli, impiegano migliaia di persone e realizzano un indotto altrettanto rilevante, costituendo per la nostra offerta turistica e per le ricadute positive sull'economia regionale un fenomeno per nulla trascurabile. Limitare queste attività può quindi essere penalizzante anche sotto il profilo economico ed occupazionale.

L'alleanza tra giovani, imprese e istituzioni per il bene comune della vita

Le disposizioni elencate nell'articolato non sono volte perciò in nessun modo a limitare il libero dispiegarsi delle attività dei giovani, lungi da essere punitive e discriminatorie, e sono nel contempo ben lontane dall'intento di colpevolizzare e danneggiare le imprese che operano nel settore, bensì a sviluppare con le stesse una fattiva collaborazione volta a limitare le fenomenologie di rischio e dare un effettivo contributo in materia di prevenzione.

La legge da sola non può certamente risolvere il fenomeno degli incidenti stradali che si verificano all'uscita dalle discoteche e sarebbe troppo semplicistico pensare di risolvere questa annosa questione introducendo semplici limiti relativi agli orari di chiusura e al consumo degli alcolici, ma ha come obiettivo principale quello di dettare delle norme che siano volte alla disincentivazione dei comportamenti a rischio.

Chi si mette al volante euforico ma stanco, dopo avere esagerato nel consumo di bevande alcoliche e guida a velocità alta o comunque sostenuta nelle ore notturne è un pericolo per sé, per i suoi passeggeri e per gli altri utenti della strada.

Ma concentrarsi a "limitare" un tipo o l'altro di divertimento non colpirebbe la vera causa degli incidenti notturni, quelli derivanti da colpi di sonno o per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e non riuscirebbe, comunque, a ricomprendere altri casi di rischio legati a situazioni diverse.

Bisogna tenere presente che i primi arrivi in discoteca dei giovani non avvengono mai prima delle 24, mentre i maggiori afflussi si concentrano tra le due e le tre e quasi sempre a conclusione di un percorso articolato tra altri locali pubblici; infatti molti di loro arrivano dopo aver bevuto già in abbondanza mentre chi vuole fare uso di stupefacenti può trovare con facilità degli spacciatori nelle vicinanze.

È importante quindi operare di concerto per far riscoprire ai giovani l'esatto ruolo che il divertimento e lo svago devono svolgere nella vita di ognuno.

La normativa che si propone è volta quindi a salvaguardare, da un lato, coloro che con il loro lavoro rendono possibile questo divertimento e, dall'altro, a predisporre tutte le azioni necessarie a tutelare la sicurezza dei nostri giovani.

Le istituzioni in campo per prevenire

La possibilità in capo ai sindaci, previa Conferenza di servizi con la Prefettura e la Questura territorialmente competenti e la consultazione con le associazioni rappresentative del settore di individuare l'orario di apertura dà modo, da un lato, al settore economico delle imprese dell'intrattenimento di scegliere come specializzarsi e come differenziarsi tra diverse offerte commerciali e le domande dei potenziali clienti, dall'altro, garantisce che le istituzioni, avendo una maggiore conoscenza del loro territorio e delle abitudini sia della popolazione residente che di quella fluttuante, possono gestire in maniera più efficace la questione legata agli orari di apertura e chiusura dei locali, lavorando in tal senso per modificare i costumi e le abitudini.

Operatori della sicurezza e del sociale

Relativamente al secondo versante di intervento sul quale opera la proposta di legge, si fonda sull'esigenza di fornire sicurezza ai cittadini residenti e ai turisti che frequentano le discoteche, le sale da ballo e i diversi luoghi di svago della nostra regione.

È necessario porre gli operatori del settore nelle condizioni di difendere le proprie attività attraverso la tutela dei propri beni materiali (strutture) e immateriali (avviamento, clientela, immagine) da episodi di molestia o persino di violenza legati, soprattutto, all'abuso di alcool o di sostanze stupefacenti che, purtroppo, trovano largo impiego nei luoghi abituali di incontro e di divertimento giovanile e nel contempo assicurare a tutti i clienti di poter vivere un sano divertimento.

Per fare fronte a queste esigenze di sicurezza le discoteche e gli altri luoghi di intrattenimento e svago si sono da anni dotati di proprio personale addetto alla sicurezza, il quale, però, non ha una formazione professionale adeguata ed un inquadramento preciso.

Si rende necessario quindi organizzare corsi di formazione e riqualificazione per il personale addetto al controllo interno dei locali, per assicurare con personale qualificato l'afflusso e il deflusso dei clienti.

Fondo per la tutela della sicurezza del popolo della notte

Si propone, inoltre, l'istituzione di un fondo regionale per la tutela della sicurezza del popolo della notte a cui partecipa la Regione con fondi propri, oltre ad una percentuale derivante dagli utili d'impresa dei locali notturni, nonché dalle sanzioni amministrative corrisposte dai gestori per il non rispetto della presente normativa.

Un fondo destinato a finanziare in primis campagne di sensibilizzazione all'interno dei locali contro i comportamenti illeciti, la violenza ed in particolare l'uso di alcol e sostanze stupefacenti.

Una Regione responsabile che sensibilizza i giovani

Su questo particolare argomento la Regione non si ferma a guardare limitandosi soltanto a dettare le norme da applicare, ma diventa attore principale dell'attività di monitoraggio e controllo sull'entità del fenomeno e organizzatrice delle campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, sul consumo eccessivo di alcool e droghe e sulle malattie a trasmissione sessuale.

Quindici articoli per una legge urgente

Per quanto concerne poi il contenuto dei singoli articoli si evidenzia:
- all'articolo 1 viene definito l'ambito di applicazione;
- all'articolo 2 si fissano le modalità per la determinazione degli orari di chiusura e di apertura dei locali notturni;
- all'articolo 3 vengono disposte alcune norme sulla somministrazione e il consumo delle bevande all'interno dei locali;
- all'articolo 4 vengono definiti dei criteri per l'esposizione al rumore e l'illuminazione;
- l'articolo 5 riguarda la veicolazione di messaggi di sensibilizzazione sulle tematiche della guida, dell'abuso di alcol e droghe, nonché sugli effetti derivanti dall'insufficienza del riposo notturno;
- all'articolo 6 viene definita l'attività di vigilanza;
- all'articolo 7 si stabiliscono le sanzioni da comminare a chi viola. le disposizioni contenute nella presente legge;
- all'articolo 8 viene trattato l'argomento della vigilanza privata nei locali notturni;
- all'articolo 9 si propone l'istituzione di un elenco regionale dei collaboratori alla sicurezza;
- all'articolo 10 si prevedono corsi di formazione per coloro che vogliono svolgere o già svolgono la professione di collaboratore alla sicurezza;
- all'articolo 11 viene definito l'impiego dei collaboratori alla sicurezza;
- all'articolo 12 si propone l'istituzione di un fondo per la tutela della sicurezza del popolo della notte a cui partecipa la Regione con un contributo annuale;
- all'articolo 13 si prevede in capo all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale un'attività di monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate ad incidenti stradali notturni;
- all'articolo 14 si individuano le disposizioni transitorie;
- l'articolo 15 riguarda l'entrata in vigore della presente legge.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina, in base alle lettere l) e m) dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, la gestione di locali di intrattenimento con l'obiettivo di prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei giovani legata alla frequentazione notturna di tali locali.

2. Le discoteche, le sale da ballo, i locali di intrattenimento notturno, i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni e le altre attività organizzate anche annesse ad altre strutture, che offrono attività di intrattenimento e svago, con l'esecuzione di musica o di attività danzanti, in sale attrezzate ovvero in spazi aperti, svolti congiuntamente o meno all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono sottoposti alle norme di cui alla presente legge.

 

Art. 2
Orario di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali di cui all'articolo 1 ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, esecuzione di musica o trattenimenti danzanti, sono determinati dal sindaco del comune dove sono ubicati previa conferenza dei servizi con la Prefettura e la Questura territorialmente competente e la consultazione con le associazioni rappresentative del settore.

2. La fascia oraria di cui al comma 1 deve essere il più possibile omogenea sul territorio provinciale al fine di contrastare il nomadismo notturno e deve essere sufficientemente ampia da consentire il deflusso dei frequentatori.

3. I sindaci possono altresì autorizzare deroghe alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nella stagione estiva, in determinati periodi dell'anno, per determinate festività o in occasione di ricorrenze o eventi di particolare importanza.

4. I gestori dei locali predispongono apposita campagna di incentivazione per favorire l'ingresso dei frequentatori entro un'ora dall'apertura anche attraverso la riduzione del costo del biglietto d'ingresso.

 

Art. 3
Somministrazione e vendita di bevande

1. All'interno dei locali di cui all'articolo 1 è vietata la vendita e il consumo di super alcolici nell'ora antecedente la chiusura salvo quanto diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2. Il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche.

3. Ai gestori che contravvengono alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7, salvo che il fatto costituisca reato.

 

Art. 4
Esposizione al rumore e illuminazione

1. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 operano nel rispetto delle normative vigenti che disciplinano la rumorosità all'interno e all'esterno dei locali e riducono progressivamente il livello acustico della musica nell'ora precedente la cessazione delle attività.

2. Nel corso dell'ora di deflusso devono essere adottate misure che limitano l'uso di luci in particolare modo quelle speciali e stroboscopiche.

 

Art. 5
Veicolazione di messaggi di sensibilizzazione

1. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 provvedono alla diffusione di spot senza audio, sottotitolati, nonché di messaggi di sensibilizzazione sulle tematiche della guida, dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope e di alcolici, nonché sugli effetti derivanti dall'insufficienza di riposo notturno, attraverso proiezioni ad intervalli regolari ogni trenta minuti a partire da un'ora dopo l'apertura del locale fino alla chiusura e con maggiore intensità, prediligendo quelli che riguardano la sicurezza sulle strade, nelle ultime due ore di esercizio.

2. Il materiale informativo di sensibilizzazione è realizzato a cura della Regione, previa concertazione con le Prefetture e le Questure nonché audite le associazioni riconosciute a livello nazionale presenti nella Regione Sardegna che si occupano di sicurezza stradale, consumo eccessivo di alcool e sostanze stupefacenti e della trasmissione di malattie sessuali, l'Associazione italiana imprenditori locali da ballo, l'Associazione italiana pubblici esercizi e le associazioni rappresentative del settore; detto materiale è distribuito gratuitamente a tutti i gestori dei locali di cui al comma 1 che avranno l'obbligo della sua divulgazione.

3. Nei locali di cui all'articolo 1 saranno previsti inoltre appositi spazi destinati ad accogliere materiali informativi predisposti nell'ambito di campagne pubbliche sui pericoli derivanti dall'uso di alcolici e di stupefacenti, per la prevenzione di malattie a trasmissione sessuale e per la sicurezza stradale.

 

Art. 6
Attività di vigilanza

1. Il sindaco, d'intesa con il Prefetto e con il Questore competenti, definisce le modalità per la vigilanza costante sul rispetto della normativa prevista dalla presente legge.

 

Art. 7
Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle norme di cui alla presente legge è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 5.000, alla seconda violazione la sanzione è elevata del doppio, alla terza violazione il sindaco dispone la chiusura del locale da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi.

2. In caso di condotta recidiva il sindaco revoca la licenza.

 

Art. 8
Vigilanza privata nei locali

1. Al fine di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della moralità pubblica, i gestori dei locali di cui all'articolo 1, utilizzano personale specializzato nel garantire agli utenti delle strutture le migliori condizioni di sicurezza e fruibilità.

2. Il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1 è denominato "collaboratore alla sicurezza". Il collaboratore alla sicurezza opera nei locali o spazi di svago aperti al pubblico con il compito di:
a) custodire i beni strumentali del gestore della struttura e, nel collaborare alla salvaguardia della sicurezza dei frequentatori mediante azioni preventive proprie e con il coinvolgimento immediato delle forze dell'ordine, tutelarne l'immagine e, quindi, l'avviamento commerciale;
b) verificare costantemente che i frequentatori si attengano ad un comportamento che non travalichi i limiti di un corretto e civile divertimento proprio del luogo, costituendosi come deterrente verso comportamenti potenzialmente violenti e prevaricatori;
c) allontanare le persone indesiderate in maniera professionale, prevenire e, se del caso, gestire situazioni di ressa o eccitazione tra i fruitori dei locali;
d) operare al fine di prevenire le conseguenze dannose dovute all'eccessivo consumo di bevande alcoliche, anche mediante un'azione di informazione circa gli effetti negativi derivanti dall'eccessivo consumo medesimo;
e) operare al fine di prevenire l'uso di sostanze stupefacenti o che comunque alterino lo stato di coscienza dell'individuo, anche mediante un'azione di informazione qualificata circa le conseguenze negative connesse all'uso di tali sostanze;
f) operare al fine di dissuadere dal mettersi alla guida di autoveicoli frequentatori che si trovino in condizioni psicofisiche non idonee;
g) collaborare con le forze dell'ordine per il miglior espletamento delle funzioni loro proprie;
h) controllare in ogni momento il rispetto delle norme di sicurezza e attivarsi, se necessario, a tal fine, riferendo immediatamente al responsabile indicato ai sensi di legge.

3. I collaboratori alla sicurezza esercitano la propria attività nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni ad essi riconosciute dalla legislazione vigente e partecipano obbligatoriamente a corsi di formazione e di aggiornamento gratuiti, organizzati dalla Regione, tenuti da esperti delle forze di polizia e da personale specializzato nella conoscenza del mondo giovanile, tutela della salute e prevenzione di comportamenti a rischio.

 

Art. 9
Elenco regionale dei collaboratori alla sicurezza

1. La Regione Sardegna istituisce un elenco regionale dei collaboratori alla sicurezza dei luoghi di svago anche nelle forme associate.

2. L'iscrizione all'elenco è subordinata:
a) alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 10 e al superamento del relativo esame finale, nonché al possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e seguenti;
b) alla idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di residenza;
c) alla frequenza del corso di formazione come previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 per coloro già in possesso di titoli e qualifiche similari per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore alla sicurezza.

 

Art. 10
Formazione del personale

1. La Regione provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale dei locali di cui all'articolo 1, attraverso l'organizzazione di corsi gratuiti, la cui frequenza è obbligatoria, nelle seguenti materie:
a) prevenzione di comportamenti a rischio, rapporti con i servizi pubblici preposti alla tutela sanitaria e dell'ordine pubblico;
b) primo intervento sanitario in caso di malori, collassi, crisi di panico ed altre eventuali emergenze sanitarie.

2. L'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite le associazioni professionali di categoria interessate, delibera le modalità organizzative delle prove attitudinali nonché la composizione e la nomina delle commissioni d'esame.

3. L'importo complessivo dello stanziamento necessario ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1 viene determinato annualmente in sede di approvazione della legge di bilancio. La Giunta regionale determina annualmente, nell'ambito del Piano regionale della formazione professionale, le risorse finanziarie, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e i criteri per il finanziamento dei relativi corsi.

4. I possessori di titoli professionali e di qualifiche similari per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore alla sicurezza, possono essere abilitati a seguito della frequentazione del corso di formazione sulle materie di cui al comma 1.

5. La partecipazione al corso di formazione è condizione essenziale per l'iscrizione all'elenco regionale dei collaboratori alla sicurezza dei luoghi di svago di cui all'articolo 9.

 

Art. 11
Impiego dei collaboratori alla sicurezza

1. I gestori e gli organizzatori di cui al comma 1 dell'articolo 1, ogni duecento persone di capienza consentita dei luoghi di svolgimento degli eventi, devono utilizzare almeno un collaboratore alla sicurezza iscritto all'elenco di cui all'articolo 9.
 

 

Art. 12
Fondo per la tutela della sicurezza del popolo della notte

1. È istituito il fondo regionale per la tutela della sicurezza del popolo della notte; esso è alimentato da un contributo annuale a carico della Regione di euro 300.000, dall'1 per cento del gettito derivante dagli utili d'impresa dei locali di cui all'articolo 1, nonché dalle sanzioni amministrative corrisposte dai gestori a seguito del non rispetto delle normative di cui alla presente legge.

2. Il fondo regionale è destinato a finanziare:
a) campagne di sensibilizzazione all'interno dei locali con la diffusione di messaggi e materiale informativo contro i comportamenti illeciti, la violenza ed in particolare l'uso di alcol e sostanze stupefacenti e malattie a trasmissione sessuale;
b) l'attivazione o il potenziamento di servizi notturni di trasporto collettivo.

3. I programmi di cui al comma 2 sono individuati e regolamentati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, previa intesa con le Prefetture e le Questure nonché audite le associazioni riconosciute a livello nazionale presenti nella Regione Sardegna che si occupano di sicurezza stradale, consumo eccessivo di alcool e sostanze stupefacenti e della trasmissione di malattie sessuali, l'Associazione italiana imprenditori locali da ballo, l'Associazione italiana pubblici esercizi e le associazioni rappresentative del settore.

4. Il fondo di cui al comma 1 è suddiviso, entro il mese di novembre di ogni anno, tra le province che hanno registrato, in base ai parametri individuati dalla Giunta regionale, il maggior numero di incidenti stradali avvenuti tra le ore ventitre e le ore sette, nonché collegati con l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche, calcolata rispetto alla popolazione residente e fluttuante per provincia.

 

Art. 13
Monitoraggio

1. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio regionale, su base provinciale, al fine di acquisire elementi sulle cause, l'entità del fenomeno e il suo collegamento con gli orari di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 1, nonché con l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche.

 

Art. 14
Norme transitorie

1. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

 

Art. 15
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 300.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

ENTRATA

UPB E07.026
Somme riscosse per sanzioni amministrative

2006 euro PM
2007 euro PM
2008 euro PM

SPESA

UPB S07.048
Interventi per la tutela del consumatore

2006 euro 300.000
2007 euro 300.000
2008 euro 300.000

in diminuzione

UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006 euro 300.000
2007 euro 300.000
2008 euro 300.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico all'UPB S07.048 del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.