CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 243
presentata dai consiglieri regionali
SANNA Francesco - CALLEDDA - ATZERI - FADDA Giuseppe
SERRA - CUCCU Giuseppe - VARGIU - LOMBARDO - LA SPISA
il 14 luglio 2006
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 10 (Disposizioni in materia di pesca marittima)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato il 24 maggio 2006 dopo un breve negoziato con l'Unione europea e con il parere favorevole della Commissione consultiva centrale per la pesca e 1'acquacoltura, ha disciplinato l'utilizzo in Italia dello strumento di pesca "ferrettara", rete da posta derivante, e dunque non fissata al fondo marino. Lunghezza della rete e dimensioni della maglia sono state ricondotte ai limiti imposti dalla disciplina comunitaria e precisamente dall'articolo 11 del regolamento CE 1239/1998.
I pescatori sardi vedono proibito questo sistema di pesca - nel mare territoriale dell'Isola e dunque entro le 12 miglia dalla costa - dal generale divieto imposto dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 10, che interdice l'uso di qualsiasi tipo di rete non fissa, senza distinguere dimensioni della maglia, lunghezza della rete o distanza minima dalla costa.
La presente proposta di legge intende disciplinare l'uso dello strumento da pesca "ferrettara" in analogia, anche se non in perfetta simmetria, con la regolamentazione nazionale che non si applica al mare territoriale sardo in forza della competenza legislativa esclusiva esercitata dal Consiglio regionale della Sardegna con la legge n. 10 del 1988. L'effetto attuale della legge in vigore è una evidente disparità di trattamento tra le imprese di pesca iscritte ai comparti marittimi della Sardegna, le cui barche non possono detenere a bordo tale tipo di rete e che, se anche intendessero adoperarla solo nel mare delle altre regioni italiane, sarebbero sottoposte a complicate procedure di controllo nei porti di partenza e di arrivo.
La proposta di legge emenda ed integra la legge regionale n. 10 del 1988, prevedendo una limitata deroga di utilizzo per la ferrettara e mantenendo il divieto integrale per ogni altro tipo di strumento derivante o vagante (reti da posta non ancorate al fondo marino).
Le caratteristiche dello strumento sono le medesime individuate dalla disciplina nazionale (massimo 2500 metri di lunghezza; maglia non superiore ai 180 millimetri di apertura).
La possibilità di utilizzazione è invece ridotta rispetto allo specchio acqueo, la norma mantenendo il divieto entro le sei miglia, e autorizzandolo entro il limite delle acque territoriali (dodici miglia).
La pesca con la rete ferrettara non insisterebbe sulle aree marine più prossime alla costa, evitando così contatti e concentrazione dello sforzo di pesca negli ambiti maggiormente battuti dalle piccole imbarcazioni.
Inoltre, per limitare e coordinare lo sforzo di cattura, secondo le disposizioni comunitarie ed i principi legislativi riaffermati nella legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, possono utilizzare lo strumento, negli ambiti del mare territoriale sardo sopra riferiti, "le imbarcazioni iscritte nei compatimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'Isola".
La disciplina contenuta nelle disposizioni oggetto della proposta di legge ha carattere transitorio e coordinato con gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale n. 3 del 2006. Difatti, essa si applica sino all'adozione del Piano di protezione delle risorse acquatiche e delle relative prescrizioni tecniche sugli strumenti da pesca, che vedono una opportuna delegificazione della materia.
Rimangono invariate le sanzioni previste per la violazione delle norme interdittive.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica della legge regionale n. 10 del 19881. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 10 è aggiunta la seguente frase: ", fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 bis e 1 ter.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1988 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. In attesa della adozione del Piano di protezione delle risorse acquatiche e delle relative prescrizioni tecniche sugli strumenti da pesca, previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'Isola, possono impiegare l'attrezzo "ferrettara", rete da posta derivante autorizzabile ai sensi del regolamento CE 1239/1998, nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attività.
1 ter. L'attrezzo di cui al comma 2 può essere utilizzato oltre le sei miglia dalla costa ed entro i limiti del mare territoriale della Sardegna, non può essere di lunghezza superiore a 2,5 chilometri e deve avere una maglia non superiore ai 180 millimetri di apertura.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.