CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 239
presentata dai consiglieri regionali
RASSU - PETRINI
il 29 giugno 2006
Norme sul limite dei mandati elettivi dei sindaci della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Attualmente, come noto, il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali - TUEL), stabilisce il divieto per il sindaco uscente per la seconda volta consecutiva di essere rieletto per la terza volta.
Si tratta, pertanto, di una causa di ineleggibilità, ma non di incandidabilità, con la conseguenza che l'interessato può regolarmente presentare la propria candidatura senza che possa essere eccepito alcunché.
Tale causa di ineleggibilità, tuttavia, è collocata al capo I del titolo III del TUEL e pertanto non rientra tra quelle censurabili dal consiglio comunale in sede di convalida degli eletti (che sono invece ricomprese nel capo II del titolo III del TUEL).
Il consiglio comunale, pertanto, non può far altro che convalidare comunque l'elezione, in quanto esula dai propri poteri dichiarare l'ineleggibilità del sindaco.
Peraltro non si comprende perché il sindaco uscente non possa ricandidarsi dopo due mandati consecutivi e non, ad esempio, dopo un numero ben maggiore di mandati, sia pur consecutivi.
Detta norma potrebbe ritenersi altresì incostituzionale in quanto lesiva anche del principio di efficienza dell'azione amministrativa, posto che si impedisce, in tal modo, a soggetti di provata esperienza e competenza per quella determinata carica (tanto più per situazioni così peculiari come i piccoli comuni) di candidarsi al fine di poterla ricoprire.
Tra l'altro, a dimostrazione della singolarità ed ineguaglianza della norma, va precisato che simili limitazioni non sono previste per alcuna altra carica istituzionale politica ed amministrativa, anche a carattere monocratico e/o elettivo (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, senatori e deputati, assessori comunali, ecc.); anzi, per gli assessori comunali era prevista una limitazione analoga, ma è poi stata eliminata dall'articolo 11 della Legge n. 265 del 1999 (e non più ripresa nel testo unico).
Sul punto, quindi, veramente non si comprende perché l'invocato (dal legislatore) principio di sfavore alla perpetuità e personalizzazione della carica debba valere per taluni e non per altri.
Anzi, proprio a voler cercare (per assurdo) una giustificazione a detto principio, risulta evidente che se esso dovesse valere, dovrebbe applicarsi a ben maggior ragione nelle ipotesi in cui maggiori siano i poteri connessi alla carica, risultando assolutamente incongrua e controproducente la sua applicazione essenzialmente a piccole realtà locali, nelle quali assumono, anzi, maggiore favorevole rilievo pregresse esperienze in relazione alle peculiarità del comune da amministrare.
Alcune regioni a statuto speciale (presumibilmente nel tentativo di arginare i deleteri ed ingiusti effetti della citata norma) hanno legiferato in materia, stabilendo deroghe a detto limite (Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige).
Diversi parlamentari, a questo proposito, si sono fatti carico, mediante disegni di legge, di proposte di riforma e/o abrogazione del comma 2 dell'articolo 51 del TUEL.
Pertanto stante la competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali, attribuita alla nostra Regione dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che ha in tal senso innovato la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 dello Statuto, si ritiene necessario intervenire a rimuovere il limite dei due mandati per i sindaci dei comuni della Sardegna fino a 3.000 abitanti.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art 1
Oggetto
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), non si applicano ai sindaci dei comuni della Sardegna aventi popolazione pari o inferiore ai tremila abitanti.