CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 238/A
presentata dai consiglieri regionali
CERINA - GESSA - BARRACCIU - DAVOLI - FADDA Paolo - MANCA
SANNA Franco - SANNA Simonetta - MARROCU - BIANCU - PORCU
LICHERI - BALIA - MARRACINIil 27 giugno 2006
Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Questa proposta di legge sul cinema rappresenta la fase conclusiva di un iter legislativo com-plesso e non privo di difficoltà, che ha avuto inizio nel corso della XII legislatura con proposte avanza-te da gruppi politici di maggioranza e di minoranza. Nella XIII legislatura l'interesse per il cinema ha aperto una seconda fase, con la ripresa del dibattito che ha prodotto tre nuove proposte, rielaborate in un testo unificato, dopo un ampio dibattito in Ottava Commissione (proposte di legge n. 98-76-86-111/A).
Il testo, approvato in commissione all'unanimità, non è stato votato in Consiglio. Responsa-bilmente, ora è necessario riprendere il cammino interrotto, aprendo nuovamente il dibattito sulla base di una proposta di legge che, tenendo conto dell'iter legislativo, rispetta, nell'impianto e nell'articolato, i principi fondamentali a cui si ispira il testo unificato con l'inserimento di alcuni interventi correttivi e integrativi, proposti da consiglieri di maggioranza e di minoranza, dall'Assessore e dalla Giunta. Gli interventi sono stati recepiti positivamente, in quanto rappresentano un arricchimento del testo origina-rio.
Si segnala per la sua rilevanza la modifica che prevede la possibilità per la Regione Sardegna di compartecipare alla produzione di opere di particolare interesse regionale, acquisendo quote di pro-prietà. Altre modifiche, meno rilevanti, di ordine lessicale sono state inserite per rispettare un linguag-gio, come quello tecnico-cinematografico, in costante evoluzione.
Una legge sul cinema è attesa da anni dagli operatori del settore, dal mondo della cultura, oltre che da quella parte del mondo politico più sensibile a questi temi, perché è largamente diffusa la con-sapevolezza della funzione fondamentale che il cinema svolge nel favorire lo sviluppo culturale, socia-le ed economico delle realtà più diverse.
La presente proposta è dettata dall'esigenza di sostenere questo settore incentivando la produ-zione di opere cinematografiche, rafforzando, al contempo, il tessuto delle imprese locali e favorendo la crescita e la qualificazione di nuove professionalità. L'intervento normativo risponde inoltre a una richiesta urgente che proviene da una situazione storico-culturale di notevole sviluppo di cui sono pro-tagonisti scrittori, artisti, registi e sceneggiatori, accreditati a livello nazionale e internazionale. In par-ticolare il cinema ha registrato in questi ultimi anni un'eccezionale crescita e diffusione e ha acquisito un ruolo di primo piano nel panorama culturale dell'Isola, con esperienze che vanno dai restauri della Cineteca sarda, realizzati in consorzio con importanti archivi europei e americani (quali il George Ea-stman House di Rochester), al rilancio di locali cinematografici e allo sviluppo della ricerca di settore, anche in ambito universitario.
In tale contesto si è pervenuti a produzioni cinematografiche, realizzate in Sardegna soprattut-to da autori sardi, che hanno ricevuto riconoscimenti e premi internazionali. A tal proposito va ricorda-to il film di Salvatore Mereu, "Ballo a tre passi", vincitore della Settimana della critica al Festival di Venezia, nonché del David di Donatello e del Ciak d'oro per la migliore opera prima, ma che soprat-tutto ha rappresentato l'Italia al Sundance film festival di Robert Redford e alle Giornate del cinema di Los Angeles; conferma il riconoscimento della competenza del regista la coproduzione internazionale del suo film attualmente in lavorazione, "Sonetàula".
Non sono mancati prestigiosi riconoscimenti a Piero Sanna, per il film "La destinazione": premio speciale della giuria al Festival del Cinema italiano di Annecy, premio del pubblico al Gallio Festival del cinema italiano - opere prime; premio, nel febbraio 2006, a Houston per il miglior film straniero. Di ottimo livello sono i film di Giovanni Columbu, "Arcipelaghi", di Enrico Pau, "Pesi leg-geri", e "Gimmy della collina" selezionato, ancora in fase di montaggio, per il Festival di Locarno. Ri-conoscimenti anche a Enrico Pitzianti, regista di "Piccola pesca": premio Cinema del reale 2005, a Lecce; vince il Festival di Perugia e, a Parma, il premio della giuria Pianeta doc; di recente il progetto del film "Tutto torna", ambientato a Cagliari, ha avuto dal Ministero il riconoscimento di "film di inte-resse culturale nazionale", con un contributo finanziario per la sua realizzazione. I film di Antonello Grimaldi, "Un delitto impossibile" e di Gianfranco Cabiddu, "Il figlio di Bakunìn", erano presenti in festival e circuiti dove hanno ottenuto apprezzamenti più che lusinghieri, a dimostrazione di quanto temi e problematiche che fermentano in un contesto regionale, possano affermarsi a livello nazionale e internazionale.
La presente proposta ha come quadro di riferimento la legge nazionale sul cinema, ma è con-cepita ed elaborata in relazione al contesto sardo; acquisisce, infatti, le recenti esperienze anche in am-bito multimediale e tiene nel dovuto conto i documenti del dibattito su questi temi svoltosi negli ultimi anni; recepisce, inoltre, i pareri e le indicazioni di registi, sceneggiatori, esperti e professionisti del set-tore; si fa soprattutto interprete dell'esigenza largamente diffusa di portare a compimento e consolidare principi normativi indirizzati a promuovere la crescita della cultura cinematografica, a sostenere la produzione di opere filmiche, a favorire la formazione e la qualificazione di professionalità del settore, facendo leva su molteplici fattori propulsivi.
Il cinema è un'arte complessa che ha notevoli implicazioni, principalmente di natura economi-ca e culturale, spesso in contrasto o concorrenti fra loro, in quanto nelle strategie di sviluppo del setto-re si intrecciano aspetti comunicativi e artistici con pressanti ragioni economiche di impresa e di orga-nizzazione industriale.
Questa proposta di legge tiene nel dovuto conto gli aspetti economici e di sviluppo della realtà isolana, ma si basa principalmente sulla convinzione che la produzione e la cultura del cinema, e più in generale dell'audiovisivo, possono crescere e svilupparsi in un contesto positivo ricco di fermenti, in un clima di libertà espressiva e comunicativa. Il patrimonio culturale, le ricchezze ambientali della no-stra regione, costituiscono un forte richiamo per i tratti peculiari che ne segnano la diversità: un valore aggiunto che si può e si deve spendere mettendo a frutto risorse umane e finanziarie per promuovere attraverso le attività cinematografiche lo sviluppo di una rete di rapporti e di interscambi con altre cul-ture.
Come ci insegna la storia, il cinema ha vissuto fasi importanti e produttive non quando ha su-bito le limitazioni di condizionamenti esterni o quando è stato sostenuto da esclusivi interventi pubbli-ci, ma quando spinte imprenditoriali e istanze comunicative ed espressive, e quindi esigenze sociali e culturali, ne hanno stimolato la vitalità. Un esempio significativo è l'attuale realtà cinematografica sar-da, che si è sviluppata in una congiuntura culturalmente favorevole, pur in assenza di una normativa di riferimento a livello locale.
La legge tiene presenti, soprattutto per quanto riguarda l'istituzione della Film commission, le più valide realtà esistenti in Italia; sono all'avanguardia Piemonte e Friuli, dove gli interventi a soste-gno della produzione si connettono in maniera sostanziale alla diffusione nel territorio della cultura ci-nematografica: in queste regioni sono attivi i musei e le cineteche del cinema fra i più importanti al mondo, due dei poli universitari di cinema più prestigiosi in Italia ed Europa, e ancora vengono pro-mossi festival particolarmente rinomati. A queste realtà si connettono anche le Film commission che sono fra le più organizzate e agilmente funzionanti in Italia.
In sintesi, la legge si pone l'obiettivo di costruire e/o favorire contesti in cui si formano sensi-bilità, professionalità e maestranze che riguardano il settore.
Tali obiettivi si possono raggiungere con strategie di intervento finanziario per ridurre le ca-renze di natura economica che condizionano l'industria cinematografica in tutta Italia, dove i produtto-ri non sono disposti a mettere a rischio investimenti in realtà considerate marginali come quella isola-na. Per questo si è ritenuto di dover intervenire con la concessione di finanziamenti e crediti agevolati e garantiti attraverso l'istituzione di un fondo per il sostegno della produzione di opere da girare in Sardegna, in modo da attrarre anche produzioni esterne e favorire nell'Isola la creazione di un'industria cinematografica. Sulla base degli interventi previsti si ritiene che, a regime, si possano girare in Sarde-gna ogni anno dai quattro agli otto film di lungometraggio, ai quali andrebbero ad aggiungersi i cor-tometraggi e le pellicole girate solo parzialmente nell'Isola.
La proposta non si limita all'oggi, ma intende aprire spazi per strategie a lungo termine, da una parte favorendo l'educazione dei giovani al cinema, con interventi organizzati anche nelle scuole, e dall'altra promuovendo professionalità specializzate, con la concessione di borse di studio per frequen-tare scuole prestigiose a livello nazionale e internazionale, favorendo, altresì, l'emergere di intelligen-ze, competenze e maestranze locali, soprattutto fra i giovani.
Il testo proposto ha già incontrato il parere favorevole di gran parte degli addetti ai lavori e di esperti operatori nel settore del cinema.
Auspichiamo che nell'esaminarlo, la Commissione Cultura porti avanti una discussione co-struttiva, in modo che in breve tempo il testo possa completare il suo iter con l'approvazione in Com-missione e poi in Consiglio regionale.
Questo atto, mentre copre un vuoto legislativo, qualifica la politica culturale della Regione Sardegna in ambito europeo, in quanto coerente con le politiche comunitarie di promozione della cul-tura, che fa riferimento al trattato CE. La Commissione europea intervenendo su alcuni aspetti cultura-li e giuridici, ha modo di precisare che "l'attività degli Stati membri volta a promuovere la produzione audiovisiva è quindi di importanza fondamentale per consentire alla cultura e alla capacità creativa lo-cale di esprimersi rispecchiando la varietà e la ricchezza della cultura europea.".
Presentazione dell'articolato
Articolo 1
Al cinema è riconosciuta una funzione fondamentale di crescita sociale, culturale ed eco-nomica. Con la legge sul cinema la Regione intende: incentivare la produzione di opere cinematografiche in Sardegna formando professionisti del cinema e migliorando i servizi per attrarre produzioni esterne; sostenere la distribuzione di film e documentari di interes-se regionale; promuovere attività culturali legate al cinema, oltre a studio, ricerca e spe-rimentazione; dare incentivi e spazi ad associazioni e circoli; salvaguardare e rendere fruibile il patrimonio cinematografico della Sardegna.
Articolo 2
Attraverso lo sportello Film commission la Regione intende favorire la realizzazione di produzioni cinematografiche e televisive nell'Isola. L'obiettivo è creare una rete di opera-tori del cinema, imprese, enti pubblici e soggetti privati che eroghino servizi e offrano as-sistenza tecnica-logistica-organizzativa. Una struttura per la comunicazione dovrebbe ga-rantire promozione e informazione sull'offerta regionale.
Articolo 3
La Regione sostiene la realizzazione di centri di produzione cinematografica con spazi, laboratori, strutture e personale da mettere a disposizione delle produzioni esterne.
Articolo 4
La Regione sostiene produzione e distribuzione di opere cinematografiche realizzate in Sardegna e destinate prioritariamente al circuito cinematografico. I progetti da finanziare saranno esaminati da una commissione tecnica che li valuterà in base a criteri artistici, culturali, tecnici ed economici.
Articolo 5
La Regione finanzia progetti di sceneggiatura cinematografica e pre-produzione fino al 60 per cento del costo totale e con una somma non superiore ai 50.000 euro (massimo 80.000 euro per sceneggiature tratte da opere letterarie). Se entro tre anni il film non sarà realiz-zato, alla Regione sarà restituito 1'80 per cento dell'importo concesso.
Articolo 6
Con un contributo non superiore al 60 per cento la Regione partecipa alla produzione di corti e mediometraggi (contributo massimo concesso 40.000 euro).
Articolo 7
La Regione istituisce un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a case di produ-zione per la realizzazione di film di lungometraggio; i prestiti hanno durata quinquennale, sono concessi per un importo non superiore al 40 per cento del costo del film e fino a un ammontare massimo di 400.000 euro (500.000 in caso di coproduzioni internazionali).
Articolo 8
La Regione contribuisce alle spese per campagne promozionali e lancio pubblicitario del-le opere cinematografiche per favorire la distribuzione sia nelle sale sia nei festival inter-nazionali.
Articolo 9
Gli interventi a sostegno della produzione sono cumulabili, salvo diverse disposizioni, con interventi dello Stato e dell'Unione europea, ma in tutti i casi non possono superare il 50 per cento del costo complessivo del film.
Articolo 10
Una commissione di esperti dovrà valutare e selezionare i progetti presentati. Ne faranno parte un regista, un produttore, uno sceneggiatore, un esperto di cinema, un esperto di cultura, arte e letteratura della Sardegna. L'attività della commissione, che dura in carica due anni, sarà disciplinata da un regolamento.
Articolo 11
La Commissione stabilisce la graduatoria dei progetti presentati considerando sia il curri-culum dei proponenti, sia il valore dell'opera dal punto di vista tecnico-artistico e da quel-lo economico. La commissione, nel rispetto della graduatoria, indica i progetti da coprodurre con l'inter-vento diretto dell'Amministrazione regionale.
In mancanza di progetti idonei da un punto di vista tecnico e artistico le risorse potranno non essere assegnate.Articolo 12
All'approvazione del progetto, la Regione garantisce un'erogazione non superiore al 70 per cento degli importi assegnati; la rimanente parte sarà data a conclusione dei lavori, dietro presentazione di rendiconti. Vengono stabiliti i tempi per portare a termine i pro-getti (un anno per le sceneggiature, tre anni per corti, mediometraggi e lungometraggi).
Articolo 13
La Regione è autorizzata a istituire, mediante convenzione con uno o più enti creditizi, un fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per la contrazione di mutui relativi a pro-duzione e distribuzione di opere cinematografiche.
Articolo 14
La Regione promuove l'istituzione della Fondazione "Cineteca regionale sarda", con l'o-biettivo di favorire acquisizione, catalogazione, studio, ricerca e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, in particolare della Sardegna.
Articolo 15
La Regione sostiene la diffusione della cultura cinematografica su tutto il territorio regio-nale con contributi ad organismi pubblici e privati che realizzino rassegne, festival, semi-nari, conferenze di rilevante interesse regionale, nazionale e internazionale.
Articolo 16
La Regione sostiene l'educazione e la formazione al cinema all'interno della scuola e del-l'università, nelle strutture della formazione professionale e con la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi in Italia e all'estero. Sostiene inoltre progetti di ricerca presentati da soggetti qualificati.
Articolo 17
Viene costituita la Consulta per le attività cinematografiche nell'Assessorato competente in materia di cinema. La Consulta è organo di consulenza tecnica della Regione per tutte le questioni attinenti al cinema: esprime pareri tecnici e formula proposte a sostegno della promozione del cinema in Sardegna. Ne fanno parte, oltre l'Assessore competente, che la presiede, un autore cinematografico, un produttore o distributore ed esercente, un rappre-sentante delle associazioni di cultura cinematografica, un esperto di cinema, un rappre-sentante della Fondazione "Cineteca regionale sarda".
Articolo 18
Le direttive di attuazione della legge sono approvate dalla Giunta entro 60 giorni dall'en-trata in vigore della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.
Articolo 19
Criteri e modalità per la gestione dei fondi che la Regione dovrà destinare agli interventi per il cinema sono adottati con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore competente. Gli interventi previsti negli articoli 2, 14, 15 e 16 sono stabiliti per attività re-lative a un triennio.
Articolo 20
I benefici previsti dalla legge sono applicati dopo essere stati approvati dalla Commissio-ne europea o, una volta decorso il termine per il controllo, da parte della Commissione stessa.
Articolo 21
Le spese per l'attuazione della legge sono valutate in euro 1.200.000 per 1'anno 2006, eu-ro 3.000.000 per il 2007, euro 3.000.000 per il 2008.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE
composta dai Consiglieri
GESSA, Presidente - RANDAZZO, Vice presidente - SANNA Franco, Segretario - DEDONI, Segretario - BARRACCIU - CERINA, relatore - CHERCHI Oscar - DAVOLI - LOMBARDO - MARRACINI - MELONI - SANNA Simonetta - SANJUST
pervenuta il 2 agosto 2006
La proposta di legge che si propone all'esame dell'Assemblea regionale intende colmare un vuoto legislativo nel settore che riguarda le opere audiovisive e, in particolare, il cinema. Il testo pro-posto rappresenta la fase conclusiva di un iter legislativo complesso e non privo di difficoltà, che ha visto impegnati nel corso del 2005 consiglieri della maggioranza e della minoranza nella elaborazione di quattro proposte di legge che hanno tenuto conto anche del lavoro avviato nella XII Legislatura; le proposte di legge n. 98, n. 76, n. 86 e n. 111, sono state ampiamente analizzate in Commissione cultu-ra e riordinate in sintesi in un testo unificato; ma il testo, approvato in Commissione all'unanimità, non è stato votato dal Consiglio.
Nel riprendere il cammino interrotto, si è aperta una nuova fase di discussione, di ricerca e di confronto anche con gran parte degli operatori del settore. La nuova proposta rispetta, nell'impianto e nell'articolato, i principi fondamentali a cui si ispira il testo unificato n. 98-76-86-111/A, ma presenta novità significative con l'inserimento di alcuni interventi correttivi e integrativi, proposti da consiglieri di maggioranza e di minoranza, dall'Assessore e dalla Giunta. Gli emendamenti e le integrazioni sono stati recepiti positivamente, in quanto danno maggior spessore e apertura al testo originario n. 98-76-86-111/A, e sono in linea con la costante evoluzione della cultura cinematografica.
Sono rilevanti sia la modifica che prevede la possibilità per la Regione Sardegna di comparte-cipare alla produzione di opere di particolare interesse regionale, acquisendo quote di proprietà, sia l'introduzione di un articolo che stabilisce i criteri per la concessione a livello comunale delle licenze per gli esercizi cinematografici, che ricalca la norma della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10, della Regione Liguria.
L'obiettivo di questo articolo è promuovere lo sviluppo e la riqualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica in modo coerente con le esigenze degli utenti, e migliorare la distribuzione delle sale nel territorio.
Altre modifiche, meno rilevanti, di ordine lessicale, sono state inserite per rispettare un lin-guaggio, come quello tecnico/cinematografico, in costante evoluzione.
Una legge sul cinema è attesa da anni dagli operatori del settore, dagli ambienti della cultura, oltre che da quella parte del mondo politico più sensibile a questi temi; è, infatti, ormai largamente diffusa la consapevolezza della funzione fondamentale che il cinema svolge nel favorire lo sviluppo cul-turale, sociale, economico delle realtà più diverse.
La presente proposta di legge è dettata dall'esigenza di sostenere questo settore incentivando la produzione di opere cinematografiche, rafforzando, al contempo, il tessuto delle imprese locali e favo-rendo la crescita e la qualificazione di nuove professionalità. L'intervento normativo risponde inoltre a una richiesta urgente che proviene da una situazione storico-culturale oggi in notevole sviluppo. Sono, infatti, venuti alla ribalta, in questi ultimi anni, scrittori, artisti, sceneggiatori, registi teatrali e cinema-tografici, accreditati a livello nazionale e internazionale.
In particolare la produzione cinematografica ha registrato una crescita e una diffusione ecce-zionali e ha acquisito un ruolo di primo piano nel panorama culturale dell'Isola, con esperienze che vanno dai restauri della Cineteca sarda, realizzati in consorzio con importanti archivi europei e ameri-cani (quali il George Eastman House di Rochester), al rilancio di locali cinematografici e allo sviluppo della ricerca di settore, anche in ambito universitario.
In tale contesto si sono avuti risultati di rilievo con la realizzazione di opere soprattutto da au-tori sardi, che hanno ricevuto riconoscimenti e premi internazionali. A tal proposito va ricordato il film di Salvatore Mereu, "Ballo a tre passi", vincitore della Settimana della critica al Festival di Venezia, nonché del David di Donatello e del Ciak d'oro per la migliore opera prima, ma che soprattutto ha rap-presentato l'Italia al Sundance Film Festival di Robert Redford e alle Giornate del Cinema di Los Angeles; conferma il riconoscimento della competenza del regista la coproduzione internazionale del suo film attualmente in lavorazione, "Sonetàula".
Non sono mancati prestigiosi riconoscimenti a Piero Sanna, per il film "La destinazione": premio speciale della giuria al Festival del Cinema italiano di Annecy, premio del pubblico al Gallio Festival del cinema italiano - opere prime; premio, nel febbraio 2006, a Houston per il miglior film straniero. Di ottimo livello sono i film di: Giovanni Columbu, "Arcipelaghi"; Enrico Pau, "Pesi leggeri" e "Gimmy della collina" selezionato, ancora in fase di montaggio, per il Festival di Locarno.
Vari sono i riconoscimenti anche a Enrico Pitzianti, regista di "Piccola pesca": premio Cinema del reale 2005, a Lecce; vince il Festival di Perugia, e a Parma il premio della giuria Pianeta doc; di recente il progetto del film "Tutto torna", ambientato a Cagliari, ha avuto dal Ministero il riconosci-mento di film "di interesse culturale nazionale", con un contributo finanziario per la sua realizzazione. I film di Antonello Grimaldi, "Un delitto impossibile", e di Gianfranco Cabiddu, "Il figlio di Bakunìn", erano presenti in festival e circuiti dove hanno ottenuto apprezzamenti più che lusinghieri, a dimostra-zione di quanto temi e problematiche che fermentano in un contesto regionale possano affermarsi a li-vello nazionale e internazionale.
Nel 2006 entra in produzione "Un destino ridicolo" di Antonello Grimaldi (tratto dal libro o-monimo di Fabrizio De Andrè) che ha meritato anch'esso il riconoscimento di film "di interesse cultu-rale nazionale" dal Ministero dei beni culturali e un finanziamento per la sua realizzazione.
La presente proposta ha come quadro di riferimento la legge nazionale sul cinema ma è con-cepita ed elaborata in relazione al contesto sardo; si fa soprattutto interprete dell'esigenza largamente diffusa di portare a compimento e consolidare principi normativi volti a promuovere la cultura cinema-tografica, a sostenere la produzione di audiovisivi, a favorire la formazione e la qualificazione di pro-fessionalità del settore, facendo leva su molteplici fattori propulsivi. Il cinema è un'arte complessa che ha notevoli implicazioni di natura economica e culturale, spesso in contrasto o concorrenti fra loro, in quanto nelle strategie di sviluppo del settore si intrecciano aspetti comunicativi e artistici con pressanti ragioni economiche di impresa e di sviluppo industriale.
Questa proposta di legge tiene nel dovuto conto gli aspetti economici e di sviluppo della realtà isolana, ma si basa principalmente sulla convinzione che la produzione e la cultura del cinema, e più in generale dell'audiovisivo, possono crescere e svilupparsi in un contesto positivo ricco di fermenti, in un clima di libertà espressiva e comunicativa. Il patrimonio culturale e ambientale della nostra Regio-ne costituisce un forte richiamo per i tratti peculiari che ne connotano le diversità: un valore aggiunto che si deve spendere mettendo in campo risorse umane e finanziarie per promuovere attraverso le atti-vità cinematografiche una rete di rapporti e di interscambio con altre culture.
La legge, inoltre, promuove lo sviluppo della Sardegna Film Commission, tenendo presenti le realtà più valide esistenti in Italia; sono all'avanguardia Piemonte e Friuli dove gli interventi a soste-gno della produzione si correlano in maniera sostanziale all'incremento e alla diffusione nel territorio della cultura cinematografica.
Gli obiettivi che la legge si propone si possono raggiungere con strategie di intervento finan-ziario per ridurre le carenze di natura economica che condizionano l'industria cinematografica in tutta Italia, dove i produttori non sono disposti a mettere a rischio investimenti in realtà geografiche consi-derate marginali come quella isolana. Per questo si è ritenuto di dover intervenire con la concessione di finanziamenti e crediti agevolati e garantiti attraverso l'istituzione di un fondo per il sostegno alla produzione di opere da girare in Sardegna, in modo da favorire nell'Isola la creazione di un'industria cinematografica. Sulla base degli interventi previsti si ritiene che a regime si possano girare in Sardegna ogni anno dai quattro agli otto film di lungometraggio, ai quali andrebbero ad aggiungersi i cor-tometraggi e le pellicole girati solo parzialmente nell'Isola.
La proposta non si limita all'oggi, ma intende aprire spazi per strategie a lungo termine, da una parte favorendo l'educazione dei giovani al cinema, con interventi organizzati anche nelle scuole, e dall'altra promuovendo professionalità specializzate, con la concessione di borse di studio per la fre-quenza di scuole prestigiose a livello nazionale e internazionale, favorendo, altresì, l'emergere di intel-ligenze, competenze e maestranze locali, soprattutto fra i giovani.
Il testo proposto ha già incontrato il parere favorevole di gran parte degli addetti ai lavori e di esperti operatori nel settore del cinema.
Auspichiamo che, nell'esaminarlo, il Consiglio regionale porti avanti una discussione costrut-tiva, in modo che in breve tempo il testo, ulteriormente migliorato e arricchito, possa completare il suo iter.
Approvare questa legge significa, soprattutto, qualificare la politica culturale della Regione Sardegna in ambito europeo, in quanto coerente con le politiche comunitarie di promozione della cul-tura, che fanno riferimento al trattato CE.
La Commissione europea intervenendo su alcuni aspetti culturali e giuridici, ha modo, infatti, di precisare che "L'attività degli Stati membri volta a promuovere la produzione audiovisiva è quindi di importanza fondamentale per consentire alla cultura e alla capacità creativa locale di esprimersi rispecchiando la varietà e la ricchezza della cultura europea".
Sostenere, inoltre, l'industria cinematografica in Sardegna può rappresentare un forte volano per rilanciare altri settori come il turismo, l'editoria, l'artigianato e l'agro-alimentare, pubblicizzando attraverso mezzi largamente diffusi e di forte impatto, la nostra Isola e le sue risorse migliori.
Presentazione dell'articolato
Articolo 1
Al cinema è riconosciuta una funzione fondamentale di crescita sociale, culturale ed economica. Con la legge sul cinema la Regione intende: incentivare la produzione di opere cinematografiche in Sarde-gna, formando professionisti del cinema e migliorando i servizi per attrarre produzioni esterne; soste-nere la distribuzione di film e documentari di interesse regionale; promuovere attività culturali legate al cinema, oltre a studio, ricerca e sperimentazione; dare incentivi e spazi a associazioni e circoli; sal-vaguardare e rendere fruibile il patrimonio cinematografico della Sardegna.
Articolo 2
Attraverso lo sportello Film commission la Regione intende favorire la realizzazione di produzioni ci-nematografiche e televisive nell'Isola. L'obiettivo è creare una rete di operatori del cinema, imprese, enti pubblici e soggetti privati che eroghino servizi e offrano assistenza tecnica-logistica-organizzativa. Una struttura per la comunicazione dovrebbe garantire promozione e informazione sull'offerta regionale.
Articolo 3
La Regione sostiene la realizzazione di centri di produzione cinematografica con spazi, laboratori, strutture e personale da mettere a disposizione delle produzioni esterne.
Articolo 4
La Regione sostiene produzione e distribuzione di opere cinematografiche realizzate in Sardegna e de-stinate prioritariamente al circuito cinematografico. I progetti da finanziare saranno esaminati da una commissione tecnica che li valuterà in base a criteri artistici, culturali, tecnici e economici.
Articolo 5
La Regione finanzia progetti di sceneggiatura cinematografica e pre-produzione fino al 60 per cento del costo totale e con una somma non superiore ai 50.000 euro (massimo 80.000 per sceneggiature tratte da opere letterarie). Se entro tre anni il film non sarà realizzato, alla Regione sarà restituito l'80 per cento dell'importo concesso.
Articolo 6
Con un contributo non superiore al 60 per cento la Regione partecipa alla produzione di corti e mediometraggi (contributo massimo concesso 40.000 euro).
Articolo 7
La Regione concede prestiti a tasso agevolato per le opere cinematografiche di lungometraggio di inte-resse regionale.
Articolo 7 bis
La Regione istituisce un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a case di produzione per la realizzazione di film di lungometraggio. I prestiti hanno durata quinquennale, sono concessi per un importo non superiore al 40 per cento del costo del film e fino a un ammontare massimo di 400.000 euro (500.000 in caso di coproduzioni internazionali).
Articolo 8
La Regione contribuisce alle spese per campagne promozionali e lancio pubblicitario delle opere ci-nematografiche per favorire la distribuzione sia nelle sale sia nei festival internazionali.
Articolo 9
Gli interventi a sostegno della produzione sono cumulabili, salvo diverse disposizioni, con interventi dello Stato e dell'Unione Europea, ma in tutti i casi non possono superare il 50 per cento del costo complessivo del film.
Articolo 10
Una commissione di esperti dovrà valutare e selezionare i progetti presentati. Ne faranno parte un re-gista, un produttore, uno sceneggiatore, un esperto di cinema, un esperto di cultura, arte, letteratura della Sardegna. L'attività della commissione, che dura in carica tre anni, sarà disciplinata da un rego-lamento.
Articolo 11
La commissione stabilisce la graduatoria dei progetti presentati considerando sia il curriculum dei proponenti, sia il valore dell'opera dal punto di vista tecnico-artistico e da quello economico. Le opere di interesse culturale regionale possono essere coprodotte dalla Regione che partecipa con una quota non superiore al 35 per cento del totale del costo complessivo, fino ad un ammontare di 400.000, ele-vati a 500.000 nel caso di coproduzione internazionale. La commissione, nel rispetto della graduatoria, indica i progetti da coprodurre con l'intervento diretto dell'Amministrazione regionale.
In mancanza di progetti idonei da un punto di vista tecnico e artistico le risorse potranno non essere assegnate e destinate al fondo di rotazione di cui all'articolo 7 bis.Articolo 12
All'approvazione del progetto, la Regione garantisce un'erogazione non superiore al 70 per cento degli importi assegnati, la rimanente parte sarà data a conclusione dei lavori, dietro presentazione di rendi-conti. Vengono stabiliti i tempi per portare a termine i progetti (un anno per le sceneggiature, tre anni per corti, mediometraggi e lungometraggi).
Articolo 13
La Regione è autorizzata a istituire, mediante convenzione con uno o più enti creditizi, un fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per la contrazione di mutui relativi a produzione e distribuzione di opere cinematografiche.
Articolo 14
La Regione promuove l'istituzione della Fondazione "Cineteca regionale sarda", con l'obiettivo di fa-vorire acquisizione, catalogazione, studio, ricerca e fruizione del patrimonio cinematografico e audio-visivo, in particolare della Sardegna.
Articolo 15
La Regione sostiene la diffusione della cultura cinematografica su tutto il territorio regionale con con-tributi ad organismi pubblici e privati che realizzino rassegne, festival, seminari, conferenze di rilevan-te interesse regionale, nazionale e internazionale.
Articolo 16
La Regione sostiene l'educazione e la formazione al cinema all'interno della scuola e dell'università, nelle strutture della formazione professionale e con la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi in Italia e all'estero. Sostiene inoltre progetti di ricerca presentati da soggetti qualificati.
Articolo 16 bis
Definizioni delle tipologie dell'esercizio cinematografico.
Articolo 16 ter
La Regione favorisce la diffusione dell'esercizio cinematografico e di attività relative sul territorio, stabilisce i criteri per il rilascio delle licenze da parte dei comuni e include tra le opere pubbliche di interesse regionale l'acquisizione, la ristrutturazione, il recupero o la realizzazione di locali per la dif-fusione di attività cinematografiche nelle realtà che ne sono sprovviste.
Articolo 16 quater
La giunta previo parere del nucleo tecnico regionale stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizza-zioni.
Articolo 16 quinquies
Istituzione del nucleo tecnico regionale con funzioni consultive.
Articolo 16 sexies
Monitoraggio del sistema dell'offerta cinematografica.
Articolo 17
Viene costituita la Consulta per le attività cinematografiche nell'Assessorato competente. La Consulta è organo di consulenza tecnica della Regione per tutte le questioni attinenti il cinema. Ne fanno parte, oltre l'Assessore competente che la presiede, un autore cinematografico, un produttore o distributore ed esercente, un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica, un esperto di cinema, un rappresentante della Fondazione "Cineteca regionale sarda".
Articolo 18
Le direttive di attuazione della legge sono approvate dalla Giunta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.
Articolo 19
Criteri e modalità per la gestione dei fondi che la Regione dovrà destinare agli interventi per il cinema sono adottati con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore competente.
Articolo 20
I benefici previsti dalla legge sono applicati dopo essere stati approvati dalla Commissione europea, o una volta decorso il termine per il controllo da parte della Commissione stessa.
Articolo 21
Le spese per l'attuazione della legge sono valutate in euro 1.200.000 per l'anno 2006, 3.000.000 per il 2007, 3.000.000 per il 2008
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La Terza Commissione, nella seduta del 13 luglio 2006, ha espresso parere favorevole sugli a-spetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente della Commissione.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo I
FinalitàArt. 1
Finalità e obiettivi1. La Regione riconosce al cinema una funzione fondamentale per la crescita sociale, culturale ed economica della Sardegna e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.
2. Ai fini della presente legge, per cinema e attività cinematografiche si intende quanto storicamente è riconducibile a questa forma di comunicazione e di espressione artistica, nonché l'audiovisivo in genere. Per le altre definizioni si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.
3. Nell'ambito delle competenze ad essa riconosciute dallo Statuto e dalla Costituzione, la Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge, persegue i seguenti obiettivi:
a) incentivare la produzione di opere cinematografiche in Sardegna al fine di rafforzare e qualificare il tessuto delle imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell'Isola;
b) sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sardegna mediante l'accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;
c) promuovere le attività culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;
d) incentivare l'attività di associazioni e circoli del cinema e l'incremento di spazi idonei alla fruizione, in tutto il territorio regionale;
e) favorire la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;
f) assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento a quello relativo alla Sardegna;
g) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi.
Capo I
FinalitàArt. 1
Finalità e obiettivi1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce il cinema quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione e di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.
2. Nell'ambito delle competenze ad essa attribuite la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) incentivare la produzione di opere cinematografiche in Sardegna al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell'Isola;
b) sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sardegna mediante l'accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;
c) promuovere le attività culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;
d) incentivare l'attività di associazioni e circoli del cinema, l'esercizio cinematografico e l'incremento di spazi idonei alla fruizione in tutto il territorio regionale;
e) favorire la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;
f) assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento a quello relativo alla Sardegna;
g) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi.
Titolo II
Interventi a favore della produzioneArt. 2
Servizi alla produzione - Film commission1. La Regione, attraverso lo sportello Film commission, istituito presso l'Assessorato competente in materia di cinema, promuove e favorisce la realizzazione di produzioni audiovisive, cinematografiche e televisive in Sardegna mediante:
a) l'erogazione di servizi, facilitazioni logistiche e organizzative, per le produzioni che utilizzino il territorio della Sardegna;
b) 1'informazione e la divulgazione circa le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;
c) la collaborazione con enti locali, soggetti e organismi di produzione e di servizi operanti in Sardegna nonché con altri organismi nazionali e internazionali.2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, concorre alla costituzione e partecipa come socio di maggioranza, a un organismo associativo senza scopo di lucro fra soggetti privati e istituzioni pubbliche. L'organismo ha le seguenti caratteristiche:
a) opera nel territorio regionale;
b) la direzione è affidata mediante pubblica selezione a una figura di ampia e documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Film commission, che non abbia interessi diretti o concorrenziali nei confronti della attività di detto organismo.
Capo II
Interventi a favore della produzioneArt. 2
Servizi alla produzione -
Sardegna film commission1. La Regione, attraverso lo sportello Film commission, istituito presso l'Assessorato regionale competente, che con la presente legge assume la nuova denominazione di "Sardegna film commission", promuove e valorizza il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e crea le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante:
a) 1'informazione e la divulgazione circa le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;
b) l'erogazione di servizi e informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative;
c) la promozione di opere cinematografiche ed audiovise che valorizzano l'immagine e la conoscenza della Sardegna;
d) la collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di produzione e di servizi operanti in Sardegna nonché con altri organismi nazionali e internazionali.2. La Sardegna film commission è gestita da un organismo associativo senza fini di lucro cui partecipano la Regione, come socio di maggioranza, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati.
3. La direzione della Sardegna film commission è affidata, mediante pubblica selezione, ad una figura di ampia e documentata esperienza nel campo che non abbia interessi diretti o concorrenziali nei confronti dell'attività di detto organismo.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto che regolamenta la Sardegna film commission, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni.
Art. 3
Centri di produzione1. La Regione sostiene la realizzazione e l'allestimento da parte di soggetti privati di strutture, spazi e centri dedicati alla produzione cinematografica e audiovisiva.
2. Per la realizzazione dei complessi di cui al comma 1, la Regione favorisce l'accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi e a quelle previste dallo Stato e dall'Unione europea.
Art. 3
Centri di produzione1. La Regione promuove la realizzazione e l'allestimento, da parte di soggetti pubblici e privati, di strutture, spazi e centri dedicati alla produzione cinematografica e audiovisiva e favorisce l'accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi ed a quelle previste dallo Stato e dall'Unione europea.
Titolo III
Interventi per le opere di interesse regionaleArt. 4
Opere di interesse regionale1. Gli interventi previsti dal presente titolo sono riservati alla sceneggiatura, alla produzione e alla distribuzione di opere cinematografiche realizzate o girate prevalentemente in Sardegna o aventi un evidente legame con la cultura e l'identità regionale.
2. Le opere devono essere destinate prioritariamente alla circolazione nei circuiti delle sale cinematografiche, anche qualora se ne preveda la successiva diffusione televisiva, mediante i circuiti home video, ovvero via internet o editoriale.
3. Ai fini degli interventi si distinguono opere di lungometraggio, di durata superiore ai 75 minuti, e di corto e mediometraggio, di durata inferiore ai 75 minuti.
4. Sono esclusi tutti i prodotti tipicamente televisivi come sceneggiati, notiziari, reportage giornalistici. redazionali, talk show e le produzioni di carattere promozionale, pubblicitario e propagandistico.
5. Gli interventi sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio e in base al giudizio tecnico, artistico e di validità economico-finanziaria espresso dalla Commissione di cui all'articolo 10.
Capo III
Interventi per le opere di interesse regionaleArt. 4
Opere di interesse regionale1. Gli interventi previsti dal presente capo riguardano opere cinematografiche realizzate o girate prevalentemente in Sardegna o aventi un evidente legame con la cultura e l'identità regionale e sono riservati alla:
a) sceneggiatura;
b) produzione di lungometraggi, di cortometraggi e di mediometraggi, così come definiti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 28;
c) distribuzione.2. Le opere sono destinate prioritariamente alla circolazione nei circuiti delle sale cinematografiche, anche qualora se ne preveda la successiva diffusione televisiva, mediante i circuiti home video, ovvero via internet o editoriale.
3. Sono esclusi tutti i prodotti tipicamente televisivi come sceneggiati, notiziari, reportage giornalistici, redazionali, talk show e le produzioni di carattere promozionale, pubblicitario e propagandistico.
4. Gli interventi sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio e in base al giudizio tecnico, artistico e di sostenibilità economico-finanziaria espresso dalla Commissione di cui all'articolo 10.
Art. 5
Sviluppo1. La Regione concede contributi ai progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.
2. Il contributo è concesso a favore di imprese individuali e società di produzione, per un massimo di cinque opere per anno selezionate ai sensi dell'articolo 11. Almeno uno degli interventi deve essere destinato a un giovane esordiente fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 11.
3. Il contributo è concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili, fino ad un ammontare massimo di 50.000 euro per sceneggiatura, aumentabili a 80.000 euro per le sceneggiature tratte da opere letterarie.
4. I contributi devono tener conto delle spese sostenute per lo sviluppo, per l'acquisizione di eventuali diritti letterari, per i sopralluoghi, e per tutte le attività di pre-produzione.
5. In caso di mancata realizzazione del film entro tre anni dalla completa erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire non meno dell'80 per cento del contributo erogato, tenendo conto delle spese sostenute e documentate. Nel caso di sceneggiature tratte da opere letterarie l'importo deve essere restituito integralmente una volta detratti eventuali costi sostenuti per il diritto di opzione.
6. In caso di mancata restituzione, il beneficiario non è più ammesso ai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 5
Sviluppo della sceneggiatura1. La Regione concede contributi ai progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.
2. Ogni anno possono essere selezionate fino ad un massimo di cinque opere scelte ai sensi dell'articolo 11. Il contributo, limitatamente ad un'opera, è concesso a favore di imprese individuali e società di produzione. Almeno uno degli interventi deve essere destinato ad un giovane esordiente fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 11.
3. Il contributo deve tener conto delle spese sostenute per lo sviluppo della sceneggiatura, per l'acquisizione di eventuali diritti letterari, per i sopralluoghi e per tutte le attività di preproduzione; esso è concesso nella misura massima del 60 per cento delle stesse, fino all'ammontare massimo di 50.000 euro per sceneggiatura, aumentabili a 80.000 euro per l'acquisizione dei diritti d'autore nel caso di sceneggiature tratte da opere letterarie.
4. In caso di mancata realizzazione del film entro tre anni dalla completa erogazione del contributo di cui al presente articolo, il beneficiario è tenuto alla sua restituzione detratte le spese sostenute e documentate sino ad un massimo del 20 per cento.
5. In caso di mancata restituzione del contributo, il beneficiario non è più ammesso a beneficiare delle provvidenze della presente legge.
Art. 6
Produzione di cortometraggi e mediometraggi1. La Regione eroga contributi per la produzione di cortometraggi e mediometraggi di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.
2. Il contributo è concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili, fino a un ammontare massimo di 40.000 euro per opera.
3. Il contributo è concesso a favore di persone fisiche o giuridiche con un adeguato riconoscimento dei progetti che vedono coinvolti i giovani.
Art. 6
Produzione di cortometraggi e mediometraggi1. La Regione eroga contributi per la produzione di cortometraggi e mediometraggi di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.
2. Il contributo è concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese, rispettivamente fino ad un massimo di 5.000 euro per i cortometraggi e di 40.000 euro per i mediometraggi.
Art. 7
Fondo di rotazione per la
produzione di lungometraggi1. È istituito un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.
2. La dotazione del fondo è determinata in euro 1.000.000 per l'anno 2006 e in euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Ulteriori stanziamenti possono essere determinati con la legge finanziaria.
3. La gestione del fondo è affidata a intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, da individuarsi mediante procedimento a evidenza pubblica.
4. I prestiti, di durata quinquennale, sono concessi per un importo non superiore al 40 per cento del costo del film, elevato al 50 per cento per le opere prime e seconde, fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per ogni progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale. Sono ammesse ai benefici di cui al presente comma esclusivamente società di produzione, fatto salvo il rispetto dei massimali d'aiuto stabiliti in sede comunitaria; i prestiti possono essere concessi ad uno stesso soggetto per più progetti purché presentati in anni differenti.
5. Per l'effettiva erogazione, il beneficiario deve dimostrare, entro un anno dalla concessione del prestito, la disponibilità delle risorse necessarie all'intera copertura dei costi di produzione.
6. La mancata restituzione del prestito comporta l'acquisizione da parte della Regione di una quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del prestito non restituita, fino al recupero degli importi dovuti; i soggetti inadempienti sono esclusi da ulteriori finanziamenti.
7. Chi abbia in corso un finanziamento previsto dal presente articolo, con la domanda per una nuova produzione può chiedere di reinvestire le somme ancora dovute nella produzione del nuovo film, che deve essere realizzato entro i successivi due anni.
Art. 7
Produzione di lungometraggi1. Per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4 la Regione concede prestiti a tasso agevolato.
Art. 7 bis
Fondo di rotazione
per la produzione di lungometraggi1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è istituito un Fondo di rotazione la cui dotazione è determinata in euro 1.000.000 per l'anno 2006 e in euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
2. La gestione del Fondo è affidata a intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, da individuarsi mediante procedimento a evidenza pubblica.
3. I prestiti, di durata quinquennale, sono concessi, previa fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non superiore al 40 per cento del costo del film, elevato al 50 per cento per le opere prime e seconde, fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per ogni progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale. Possono accedere ai benefici di cui al presente comma, anche per più progetti purché presentati in anni differenti, esclusivamente società di produzione, fatto salvo il rispetto dei massimali d'aiuto stabiliti in sede comunitaria.
4. Per l'effettiva erogazione, il beneficiario deve dimostrare, entro un anno dalla concessione del prestito, la disponibilità delle risorse necessarie all'intera copertura dei costi di produzione.
5. La mancata restituzione del prestito comporta l'acquisizione da parte della Regione di una quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del prestito non restituita, fino al recupero degli importi dovuti; i soggetti inadempienti sono esclusi da ulteriori finanziamenti.
6. Nel caso di una nuova domanda presentata a norma del presente articolo, chi abbia già in corso un finanziamento può chiedere di reinvestire le somme ancora dovute nella produzione di un nuovo film che deve essere realizzato entro i successivi due anni.
Art. 8
Diffusione e distribuzione1. La Regione eroga contributi per il lancio pubblicitario e per campagne promozionali e di marketing tese ad agevolare la distribuzione e la diffusione nei circuiti, nei festival, nelle rassegne e nei premi di cinema, sia in Italia che all'estero, di opere cinematografiche di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.
2. Il contributo è concesso esclusivamente a favore di società di produzione o distribuzione operanti a livello nazionale o internazionale da almeno un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili. L'ammontare non può essere superiore al 10 per cento del costo di produzione del film.
Art. 8
Diffusione e distribuzione1. La Regione eroga contributi per il lancio pubblicitario e per campagne promozionali e di marketing, sia in Italia che all'estero, tesi ad agevolare la distribuzione e la diffusione nei circuiti, nei festival, nelle rassegne e nei premi di cinema, di opere cinematografiche di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.
2. Il contributo è concesso esclusivamente a favore di società di produzione o distribuzione operanti a livello nazionale o internazionale da almeno un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese; l'ammontare non può essere superiore al 10 per cento del costo di produzione del film.
Art. 9
Cumulo degli interventi1. I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 sono cumulabili, salvo diverse disposizioni, con analoghi interventi dello Stato e dell'Unione europea.
2. Gli interventi di cui alla presente legge, fatti salvi ulteriori limiti posti dalla normativa comunitaria e nazionale, non possono in alcun caso superare per ogni singolo film il 50 per cento del costo con riferimento al bilancio consuntivo, indipendentemente dalla natura delle singole voci di spesa che esso contiene, ivi comprese la realizzazione della sceneggiatura, e la promozione e distribuzione.
3. Nei piani di intervento per le agevolazioni tariffarie nei collegamenti aerei e marittimi con il continente d'Italia sono compresi i viaggi e i trasporti attinenti a produzioni cinematografiche e audiovisive da effettuarsi in Sardegna.
Art. 9
Cumulo degli interventi1. I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 sono cumulabili, salvo diverse disposizioni, con analoghi interventi dello Stato e dell'Unione europea.
2. Gli interventi di cui alla presente legge, fatti salvi ulteriori limiti posti dalla normativa comunitaria e nazionale, non possono in alcun caso superare per ogni singolo film il 50 per cento del costo con riferimento al bilancio consuntivo, indipendentemente dalla natura delle singole voci di spesa che esso contiene, ivi comprese la realizzazione della sceneggiatura, della promozione e della distribuzione.
3. Nei piani di intervento per le agevolazioni tariffarie nei collegamenti aerei e marittimi nazionali sono compresi i viaggi e i trasporti attinenti a produzioni cinematografiche e audiovisive da effettuarsi in Sardegna.
Art. 10
Commissione tecnico-artistica1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al titolo III, l'Assessorato competente in materia di cinema si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da:
a) un esperto in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;
b) un esperto di cultura, arte e letteratura della Sardegna scelto tra docenti universitari di ruolo o personalità di chiara fama;
c) un regista;
d) uno sceneggiatore;
e) un produttore o direttore di produzione.2. I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza a livello nazionale, sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di cinema, sentito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale, da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali la proposta dell'Assessore si intende approvata. Almeno un componente della Commissione deve essere nato in Sardegna.
3. I componenti della Commissione durano in carica due anni, decadono allo scadere del secondo anno dalla nomina e non possono essere immediatamente riconfermati.
4. La Commissione alla sua prima riunione elegge il presidente. Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato competente.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
6. I componenti della Commissione, per la durata del loro mandato, non possono fruire di alcun beneficio previsto dal titolo III.
7. Le prestazioni e i compensi dei componenti la Commissione sono disciplinati da apposita convenzione.
Art. 10
Commissione tecnico-artistica1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo, l'Assessorato regionale competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da:
a) un regista;
b) uno sceneggiatore;
c) un produttore o direttore di produzione;
d) un esperto in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;
e) un esperto di cultura, arte e letteratura della Sardegna scelto tra docenti universitari di ruolo o personalità di chiara fama.2. I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni.
3. I componenti della Commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni, decadono allo scadere del terzo anno dalla nomina e non possono essere immediatamente riconfermati.
4. La Commissione alla sua prima riunione elegge il presidente; funge da segretario un dipendente dell'Assessorato regionale competente.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo presidente ed è validamente costituita con la maggioranza dei componenti.
6. Ai componenti della Commissione, che per la durata del loro mandato non possono fruire di alcun beneficio previsto dal presente capo, sono attribuiti i gettoni di presenza e le indennità ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
Art. 11
Selezione delle opere1. Annualmente l'Assessorato competente in materia di cinema dà avviso in forma pubblica dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande per accedere ai benefici previsti dal titolo III.
2. La Commissione tecnico-artistica verifica, per le richieste pervenute, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4.
3. La Commissione provvede alla valutazione delle opere ammesse e redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 sulla base dei seguenti criteri:
a) valore artistico e tecnico dell'opera;
b) valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna;
c) curriculum degli autori;
d) validità economico-finanziaria del progetto e del piano di diffusione commerciale privilegiando quei progetti che possono già avvalersi di un contratto o di un'opzione di distribuzione con una delle società tra quelle riconosciute e titolate operanti sul mercato;
e) ricadute economiche sul territorio regionale in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali, in misura non inferiore al 120 per cento dell'importo del contributo richiesto;
f) curriculum del produttore e del distributore;
g) risultati di precedenti progetti, anche di corto o mediometraggio, cui hanno partecipato il produttore o gli autori, valutato sulla base del successo commerciale e dei premi conseguiti.4. Allo stesso modo si procede per gli interventi di cui all'articolo 5 tenendo conto dei criteri indicati alle lettere a), b), c), f) e g).
5. La Commissione, nel rispetto della graduatoria dei progetti di lungometraggio ammessi ai benefici di cui all'articolo 7, indica i lungometraggi di rilevante interesse regionale da coprodurre tramite l'intervento diretto dell'Amministrazione regionale; a tal fine la Regione partecipa con una quota non superiore al 35 per cento del costo complessivo, fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale. Dai costi sono esclusi i benefici di cui agli articoli 5 e 8. Gli interventi indicati non possono accedere ai prestiti di cui all'articolo 7. La Giunta regionale delibera sui progetti di lungometraggio proposti dall'Assessore competente in materia di cinema, nel rispetto di detta graduatoria.
6. All'attribuzione dei benefici si provvede con le procedure previste dall'articolo 17.
7. In assenza di progetti ritenuti idonei sotto il profilo tecnico e artistico dalla Commissione, le risorse di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 possono non essere assegnate. Le somme non spese sono destinate al fondo di rotazione di cui all'articolo 7.
Art. 11
Selezione delle opere1. Annualmente l'Assessorato regionale competente dà avviso in forma pubblica dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande per accedere ai benefici previsti dal presente capo.
2. La Commissione tecnico-artistica provvede alla valutazione delle opere ammesse secondo quanto disposto dall'articolo 4 e, con parere motivato, redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 sulla base dei seguenti requisiti:
a) valore artistico e tecnico dell'opera;
b) valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna;
c) curriculum degli autori;
d) validità economico-finanziaria del progetto e del piano di diffusione commerciale, privilegiando quei progetti che possono già avvalersi di un contratto o di un'opzione di distribuzione con una delle società tra quelle riconosciute e titolate operanti sul mercato;
e) ricadute economiche sul territorio regionale in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali, in misura non inferiore al 120 per cento dell'importo del contributo richiesto;
f) curriculum del produttore e del distributore;
g) risultati di precedenti progetti, anche di corto o mediometraggio, cui abbiano partecipato il produttore o gli autori, valutato sulla base del successo di critica e/o di pubblico, dei premi e delle segnalazioni conseguiti.3. La Commissione tecnico-artistica adotta la stessa procedura di cui al comma 2 per gli interventi di cui all'articolo 5, tenuto conto dei requisiti indicati alle lettere a), b), c), f) e g) del comma 2.
4. La Commissione tecnico-artistica, nel rispetto della graduatoria dei progetti di lungometraggio ammessi ai benefici di cui all'articolo 7, indica quelli di rilevante interesse regionale da co-produrre tramite l'intervento diretto della Regione che partecipa con una quota non superiore al 35 per cento del costo complessivo, fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale. Dai costi sono esclusi i benefici di cui agli articoli 5 e 8. Le opere in coproduzione con la Regione non possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 7. La Giunta regionale, nel rispetto di detta graduatoria, delibera sui progetti di lungometraggio proposti dall'Assessore regionale competente.
5. All'attribuzione dei benefici si provvede con le procedure previste dall'articolo 19.
6. In assenza di progetti ritenuti idonei sotto il profilo tecnico e artistico dalla Commissione, le risorse di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 possono non essere assegnate. Le somme non spese sono destinate al fondo di rotazione di cui all'articolo 7 bis.
Art. 12
Anticipazioni finanziarie da parte della Regione1. La Regione, su richiesta del beneficiario, eroga, all'atto di ammissione ai contributi previsti dagli articoli 5, 6 e 8, un'anticipazione fino al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto spese e della consegna dei materiali da destinarsi all'archivio della Cineteca regionale sarda come previsto dal comma 7 dell'articolo 14.
2. Le opere di cui agli articoli 5 e 6 devono essere completate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenimento dei benefici; quelle di cui all'articolo 7 entro tre anni. In mancanza, il beneficio è revocato e le anticipazioni erogate devono essere restituite aumentate degli interessi correnti.
3. In caso di mancata restituzione, il beneficiario è definitivamente escluso dai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 12
Anticipazioni finanziarie da parte della Regione1. Ai beneficiari dei contributi, di cui agli articoli 6, 7 e 8, la Regione concede, su richiesta degli interessati, un'anticipazione sino al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto delle spese e dietro consegna dei materiali da destinarsi all'archivio della Cineteca regionale sarda come previsto dal comma 9 dell'articolo 14.
2. Le opere di cui agli articoli 5 e 6 devono essere completate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenimento dei benefici; quelle di cui all'articolo 7 entro tre anni. In mancanza, i beneficiari sono tenuti alla restituzione delle somme percepite con le seguenti modalità:
a) i beneficiari del contributo di cui all'articolo 5 sono tenuti alla restituzione detratte le spese sostenute e documentate fino ad un massimo del 20 per cento;
b) i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono tenuti alla restituzione delle anticipazioni percepite aumentate degli interessi correnti.3. In caso di mancata restituzione, il beneficiario è definitivamente escluso dalle provvidenze della presente legge.
Art. 13
Garanzia sussidiaria1. La Regione è autorizzata ad istituire mediante convenzione con enti creditizi, un fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per la contrazione di mutui relativi alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche.
2. Le garanzie sono concesse per le opere di interesse regionale di cui all'articolo 4, limitatamente alle attività di cui agli articoli 6, 7 e 8.
3. Le garanzie sono prestate esclusivamente per le parti dei progetti presentati non coperte da contributi pubblici.
4. La garanzia è concessa, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale, con decreto dell'Assessore competente in materia di cinema, ed interviene dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.
Art. 13
Garanzia sussidiaria1. La Regione è autorizzata ad istituire, mediante convenzione con enti creditizi, un fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per la contrazione di mutui relativi alla produzione e alla distribuzione di opere cinematografiche per le parti dei progetti presentati non coperte da contributi pubblici, previa valutazione della Commissione di cui all'articolo 10 e secondo i requisiti previsti all'articolo 11.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse per le opere di interesse regionale di cui all'articolo 4 e limitatamente alle attività di cui agli articoli 6, 7 e 8.
3. La garanzia è concessa, con decreto dell'Assessore regionale competente, entro il limite massimo del 75 per cento del mutuo richiesto.
Titolo IV
Interventi per la conservazione, diffusione
nel territorio, formazione e ricercaArt. 14
Cineteca regionale sarda -
Centro di documentazione audiovisiva1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione "Cineteca regionale sarda"; tale Fondazione ha il compito di favorire l'acquisizione, la catalogazione, lo studio e la ricerca, la fruizione e diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, nonché il restauro, la salvaguardia, la conservazione, la digitalizzazione, la ristampa e la diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale.
2. Lo statuto della Fondazione garantisce che:
a) lo scopo è corrispondente alle finalità indicate dal comma 1;
b) la Regione mantiene sempre all'interno della Fondazione una quota maggioritaria;
c) le quote della Fondazione detenute da amministrazioni pubbliche non sono inferiori al 70 per cento;
d) la partecipazione è aperta agli enti locali della Sardegna e ad altri eventuali soggetti, pubblici e privati, idonei a concorrere allo scopo sociale;
e) nello svolgimento delle attività di sua competenza, la Fondazione si attiene alle metodologie e agli standard nazionali, internazionali e delle organizzazioni professionali, anche per quanto riguarda i profili professionali degli operatori;
f) il direttore generale dell'organismo è scelto mediante pubblica selezione fra figure rappresentative e di sicura esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione.3. La Regione concorre al fondo di dotazione iniziale e ai finanziamenti annuali per la gestione e le attività ordinarie della Fondazione, in modo da garantire, unitamente ai contributi degli altri soci, il funzionamento. In caso di estinzione o trasformazione della Fondazione, i beni conferiti in uso dalla Regione ritornano nella sua disponibilità.
4. Il finanziamento è erogato sulla base del programma di attività della Fondazione per i fini di cui al comma 1.
5. Le attività di restauro, salvaguardia, conservazione e digitalizzazione, ristampa e diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale possono essere svolte, sulla base di accordi, da altri organismi pubblici o privati con la vigilanza della Fondazione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di protezione del patrimonio audiovisivo.
6. La Regione riconosce il valore e l'importanza dell'attività svolta dalla Società umanitaria, sede di Cagliari, e pertanto si attiva affinché il suo patrimonio di risorse umane e culturali sia integrato all'interno della Fondazione.
7. Copia delle opere realizzate con gli interventi della presente legge deve essere obbligatoriamente depositata presso la Fondazione, con diritto d'uso per scopi non commerciali, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L'opera deve essere depositata sia su supporto originale che in copia digitale di qualità tali da permetterne la conservazione, la riproducibilità e l'utilizzo via internet.
Capo IV
Interventi per la conservazione, diffusione
nel territorio, formazione e ricercaArt. 14
Cineteca regionale sarda -
Centro di documentazione audiovisiva1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione "Cineteca regionale sarda" al fine di favorire l'acquisizione, la catalogazione, lo studio e la ricerca, la fruizione per fini culturali ed educativi del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, nonché la conservazione e la diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale; ad essa partecipano la Regione, gli enti locali e soggetti pubblici e privati idonei a concorrere alle finalità di cui al presente comma.
2. Le quote della Fondazione, all'interno della quale la Regione mantiene una partecipazione maggioritaria, sono detenute da amministrazioni pubbliche in misura non inferiore al 70 per cento.
3. Lo statuto della Fondazione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge.
4. Il direttore della Fondazione è scelto mediante pubblica selezione fra figure rappresentative e di documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione.
5. La Fondazione, per la gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, si attiene ai requisiti, alle metodologie e agli standard definiti a livello nazionale e internazionale, anche per quanto riguarda i profili professionali degli operatori.
6. La Regione concorre al fondo di dotazione iniziale e ai finanziamenti annuali, sulla base di specifici programmi di attività, per la gestione e le attività ordinarie della Fondazione, in modo da garantirne, unitamente ai contributi degli altri soci, il funzionamento; in caso di estinzione o trasformazione della Fondazione i beni conferiti in uso dalla Regione ritornano nella sua disponibilità.
7. La Fondazione per le attività di conservazione, restauro e digitalizzazione, ristampa e diffusione delle opere può avvalersi di altri organismi pubblici o privati, sulla base di accordi, nel rispetto della normativa in materia di protezione del patrimonio audiovisivo.
8. La Regione riconosce il valore e l'importanza dell'attività svolta dal centro per i servizi culturali "Società umanitaria", di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, con sede in Cagliari, e promuove l'integrazione del suo patrimonio all'interno della Fondazione.
9. Copia delle opere realizzate con gli interventi della presente legge, di qualità tale da permetterne la conservazione, la riproducibilità e l'utilizzo via internet, è depositata presso la Fondazione, con diritto d'uso per scopi non commerciali.
Art. 15
Promozione delle attività di
cultura cinematografica1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, sostiene gli organismi pubblici e privati che svolgano iniziative per accrescere e qualificare conoscenza e capacità critica da parte del pubblico.
2. A tal fine, la Regione eroga contributi per la realizzazione nel territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, seminari, convegni, pubblicazioni e conferenze di rilevante interesse.
3. I contributi sono concessi, privilegiando la qualità, l'esperienza e il rilievo regionale, nazionale e internazionale, sino al 70 per cento delle spese previste dal progetto e dichiarate ammissibili.
4. Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione di opere pubbliche a carattere locale, a valere sulle spese per essi previste dal bilancio regionale, sono favoriti gli interventi per l'acquisizione, la ristrutturazione, il recupero o la realizzazione di locali per la diffusione di attività cinematografiche nelle realtà che ne sono sprovviste. I progetti devono prevedere l'affidamento in gestione ad organismi pubblici o privati operanti nel settore, privilegiando quelli proposti da più comuni in forma associata fra loro e in relazione al potenziale bacino di utenza.
Art. 15
Promozione della cultura cinematografica1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, sostiene gli organismi pubblici e privati che svolgano iniziative per accrescere e qualificare conoscenza e capacità critica da parte del pubblico.
2. Al fine di cui al comma 1 la Regione eroga contributi, fino al 70 per cento delle spese, per la realizzazione nel territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, seminari, convegni, privilegiando la qualità, l'esperienza e il rilievo regionale, nazionale e internazionale.
Art. 16
Educazione al cinema, formazione
professionale, ricerca1. Nei programmi regionali di interventi per la didattica e la sperimentazione scolastica, compresi quelli previsti dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, a valere sui fondi per gli stessi stanziati dal bilancio regionale, sono sostenuti progetti per l'educazione al cinema e agli audiovisivi.
2. La Regione concede contributi a università, scuole e istituti pubblici e privati che abbiano significative e documentate esperienze di settore, per l'incremento e l'innovazione della didattica del cinema anche attraverso l'attivazione di master o corsi di specializzazione nell'ambito delle professioni del cinema.
3. Nei programmi regionali per la formazione professionale, a valere sui fondi per essi stanziati dal bilancio regionale, sono previsti interventi per sviluppare le professionalità necessarie nel settore cinematografico.
4. Nelle politiche attive per il lavoro promosse dalla Regione, a valere sulle spese per esse stanziate dal bilancio regionale, è favorito l'inserimento di lavoratori presso aziende sarde che operano nel settore degli audiovisivi.
5. La Regione, nell'ambito dei programmi per la concessione di borse di studio per l'alta formazione, prevede borse per i giovani che siano stati ammessi alla frequenza di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza. Per la concessione di tali borse non è determinante il titolo di studio.
6. La Regione concede, a soggetti qualificati operanti in Sardegna, contributi per studi e ricerche sulle materie disciplinate dalla presente legge e per articolati progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle tecnologie audiovisive.
Art. 16
Educazione al cinema,
formazione professionale, ricerca1. La Regione concede contributi a università, scuole e istituti pubblici e privati che abbiano significative e documentate esperienze di settore per l'incremento e l'innovazione della didattica del cinema.
2. La Regione, nell'ambito delle politiche per la formazione professionale e dei programmi per l'alta formazione, promuove lo sviluppo delle professionalità nel settore cinematografico e prevede borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza.
3. La Regione concede a soggetti qualificati operanti in Sardegna contributi per studi e ricerche sulle materie disciplinate dalla presente legge e per articolati progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle nuove tecnologie audiovisive.
Capo IV bis
Diffusione dell'esercizio
cinematografico in SardegnaArt. 16 bis
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, per cinema-teatro e per multisala quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2004;
b) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale adeguato, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per proiezioni cinematografiche;
c) per cinecircolo e cinestudio, uno spazio destinato a proiezioni per un'utenza a carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza.
Art. 16 ter
Sviluppo e qualificazione dell'esercizio
dell'attività cinematografica1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica sulla base dei seguenti principi:
a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale ed ambientale ed in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione, il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici favorendo la presenza adeguata di esercizi;
d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone interne, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento degli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16 quater
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni1. La Giunta regionale, previo parere del Nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 16 quinquies, stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni tenuto conto:
a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio sovracomunale, provinciale e interprovinciale;
b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche;
c) dell'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
d) dell'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);
e) della dimensione, qualità e completezza dell'offerta nel bacino d'utenza;
f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.2. La Giunta regionale disciplina:
a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
b) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale inferiori a cento posti e per i cinecircoli e cinestudi;
c) le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3.3. Le autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività o autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate dal comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 16 quinquies.
Art. 16 quinquies
Nucleo tecnico regionale1. La Regione istituisce il Nucleo tecnico regionale con funzioni consultive per la predisposizione dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 16 ter e per il rilascio dei pareri ai comuni per le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 quater.
2. Il Nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, resta in carica tre anni ed è composto da:
a) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di spettacolo, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica;
c) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio;
d) un rappresentante dell'Unione delle province sarde (UPS);
e) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
f) un rappresentante della Delegazione regionale Sardegna dell'Associazione generale dello spettacolo (AGIS);
g) un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio della Sardegna.3. Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un funzionario della Regione.
4. Ai componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) sono riconosciuti i gettoni di presenza e le indennità ai sensi della legge regionale n. 27 del 1987.
5. Il Nucleo tecnico regionale adotta proprie norme di funzionamento.
Art. 16 sexies
Monitoraggio del sistema
dell'offerta cinematografica1. La Regione, al fine di monitorare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva, in raccordo con i comuni, le province e le camere di commercio, nonché con la collaborazione della Delegazione regionale Sardegna dell'Associazione generale dello spettacolo (AGIS).
Titolo V
Disposizioni procedurali e finanziarieArt. 17
Consulta regionale per il cinema1. Presso l'Assessorato competente in materia di cinema è costituita la Consulta regionale per il cinema.
2. La Consulta è organo di consulenza tecnica della Regione per tutte le questioni attinenti al cinema.
3. La Consulta regionale per il cinema è presieduta dall'Assessore competente in materia di cinema.
4. Fanno parte della Consulta:
a) un esperto in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o tra critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;
b) un componente scelto fra gli autori cinematografici;
c) un componente scelto fra produttori, distributori ed esercenti;
d) un componente scelto tra esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel territorio che svolgono le attività di cui all'articolo 15;
e) un rappresentante della costituenda "Fondazione cineteca regionale sarda" di cui all'articolo 14.5. I componenti della Consulta, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati dalla Giunta regionale, sentite le rappresentanze di categoria costituite fra gli operatori del settore e previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali la proposta si intende approvata.
6. La Consulta, nella prima seduta, nomina fra i suoi componenti un coordinatore; funge da segretario un dipendente dell'Assessorato competente in materia di cinema.
7. La Consulta, in sede di prima applicazione, è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e decade in concomitanza col Consiglio regionale in carica al momento della nomina. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale.
8. La Consulta si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione del suo presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
9. Ai componenti della Consulta sono attribuiti i gettoni di presenza e le indennità ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
10. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di associazioni costituiti fra gli operatori del settore cinematografico.
11. I componenti della Consulta, per la durata del loro mandato, non possono fruire di alcun beneficio previsto dalla presente legge.
Capo V
Disposizioni procedurali e finanziarieArt. 17
Consulta regionale per il cinema1. Presso l'Assessorato regionale competente è costituita la Consulta regionale per il cinema, quale organo di consulenza tecnica della Regione per le questioni attinenti al cinema.
2. Fanno parte della Consulta di cui al comma 1:
a) l'Assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;
b) un componente scelto fra gli autori cinematografici;
c) un componente scelto fra produttori, distributori ed esercenti;
d) un componente scelto tra esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel territorio che svolgono le attività di cui al comma 1 dell'articolo 15;
e) un esperto in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o tra critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;
e) un rappresentante della Fondazione Cineteca regionale sarda di cui all'articolo 14.3. I componenti della Consulta, di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni.
4. La Consulta, nella prima seduta, nomina fra i suoi componenti un coordinatore; funge da segretario un dipendente dell'Assessorato competente.
5. La Consulta resta in carica quanto il Consiglio regionale. In sede di prima applicazione, la Consulta è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e decade in concomitanza col Consiglio regionale in carica al momento della nomina.
6. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del suo presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
7. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di associazioni costituiti fra gli operatori del settore cinematografico.
8. I componenti della Consulta, per la durata del loro mandato, non possono fruire di alcun beneficio previsto dalla presente legge.
Art. 18
Direttive di attuazione1. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate dalla Giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 18
Direttive di attuazione(Identico)
Art. 19
Procedure1. I programmi di spesa per gli interventi di cui alla presente legge, sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cinema, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 17. I benefici sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 14, 15 e 16 sono adottati con programmi triennali, sulla base dei progetti presentati, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 17.
3. L'Assessore regionale competente in materia di cinema, avvalendosi degli organismi previsti dalla presente legge, effettua il monitoraggio e la valutazione degli interventi e trasmette annualmente i dati al Consiglio regionale con apposita relazione.
Art. 19
Procedure1. I programmi di spesa per gli interventi di cui alla presente legge sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 17.
2. L'Assessorato regionale competente effettua il monitoraggio e la valutazione degli interventi e trasmette annualmente i dati al Consiglio regionale con apposita relazione.
Art. 20
Notifica alla Commissione europea1. I benefici previsti dalla presente legge sono applicati dopo essere stati approvati dalla Commissione dell'Unione europea o, una volta decorso il termine per il controllo, da parte della Commissione tecnico-artistica di cui all'articolo 10.
Art. 20
Notifica alla Commissione europea(Identico)
Art. 21
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.200.000 per l'anno 2006 ed in euro 3.000.000 per l'anno 2007 e successivi.
2. Le risorse disposte a favore della presente legge sono destinate prioritariamente, per una quota fino al 70 per cento, agli interventi di cui ai titoli II e III.
3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente2006 euro 1.200.000
2007 euro 3.000.000
2008 euro 3.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.in aumento
UPB S11.043
(NI) Dir. 01 Serv. 04
Interventi a favore del cinema2006 euro 1.200.000
2007 euro 3.000.000
2008 euro 3.000.0004. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quella corrispondente per gli anni successivi.
Art. 21
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.200.000 per l'anno 2006 ed in euro 3.000.000 per l'anno 2007 e successivi.
2. Le risorse disposte a favore della presente legge sono destinate prioritariamente, per una quota fino al 70 per cento, agli interventi di cui ai capi II e III.
3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e nel bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente2006 euro 1.200.000
2007 euro 3.000.000
2008 euro 3.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A allegata alla legge finanziaria.in aumento
UPB S11.043 (NI)
Dir. 01 Serv. 06
Interventi a favore del cinema2006 euro 1.200.000
2007 euro 3.000.000
2008 euro 3.000.0004. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quella corrispondente per gli anni successivi.