CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 235
presentata dai consiglieri regionali
SANNA Alberto - CALLEDDA - CORDA - FADDA Giuseppe - SERRA - MARROCU - BALIA - PORCU - LICHERI - MARRACINI
il 1° giugno 2006
Legge quadro per il riordino delle competenze regionali in agricoltura e l'istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Regione autonoma della Sardegna, fin dalla sua istituzione, ha adottato un modello amministrativo fortemente centralistico, prevedendo che l'esercizio delle funzioni venisse attuato da una amministrazione regionale che rispecchiava l'impostazione ministeriale presente nell'amministrazione statale; questo nonostante l'articolo 44 dello Statuto prevedesse che la Regione dovesse esercitare le sue attribuzioni delegandole agli enti locali o avvalendosi dei loro uffici.
Questa situazione, che vede una Regione che esercita direttamente, tramite il proprio apparato servente, le funzioni amministrative di propria competenza, si è protratta fino a questi giorni, nonostante nel resto d'Italia si sia assistito, orma da molti anni, ad una politica di forte decentramento e trasferimento di competenze agli enti locali culminata con l'inserimento nella Costituzione del principio di sussidiarietà.
È pertanto indispensabile che la Regione, al fine di attuare questo principio, si avvii su questa direzione attribuendo agli enti locali tutte quelle funzioni che possono essere utilmente svolte dagli stessi.
In quest'ottica la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 85 "Conferimento di funzioni agli enti locali" che prevede per molte materie un organico trasferimento di funzioni agli enti locali. La Prima Commissione consiliare, competente in materia di ordinamento della Regione ed enti locali, ha successivamente unificato il disegno di legge con la proposta di legge n. 43, approvando un testo unificato che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea.
Nel testo unificato approvato dalla Prima Commissione è previsto solo un limitatissimo trasferimento di competenze in materia di agricoltura; con la presentazione della presente proposta di legge i proponenti intendono mettere a disposizione del Consiglio regionale un testo che, colmando la lacuna contenuta nel testo unificato del disegno di legge n. 85 e della proposta di legge n. 43, disciplini anche per il settore dell'agricoltura un organico trasferimento di competenze agli enti locali individuando nel contempo le funzioni il cui esercizio rimane alla Regione.
La filosofia di fondo che ha ispirato i proponenti nell'individuazione delle funzioni da trasferire è quella di trasferire agli enti locali il maggior numero di funzioni, riservando alla Regione solo l'esercizio delle funzioni normative, di indirizzo, coordinamento e controllo, nonché quelle che, per la loro natura, necessitano di un esercizio unitario a livello regionale.
I proponenti hanno individuato nella provincia l'ente locale che, per le sue dimensioni, si presenta maggiormente idoneo a espletare le funzioni relative al settore agricolo; nell'individuazione delle funzioni da trasferire si è tenuta presente l'esperienza delle altre regioni ma data l'importanza della materia i proponenti si auspicano che su questi punti si apra un costruttivo confronto con la Giunta regionale, le altre componenti politiche presenti in Consiglio regionale e con gli enti locali per arrivare ad un testo il più possibile condiviso e che abbia come risultato finale un miglioramento dell'intervento pubblico in agricoltura che è, o almeno dovrebbe essere, il vero obiettivo di qualunque riforma.
Il testo che si sottopone all'attenzione del Consiglio regionale, al fine di pervenire ad una organica riforma delle modalità e degli strumenti di intervento della mano pubblica nel settore agricolo, contiene inoltre una riforma del sistema degli enti regionali operanti nel settore agricolo.
La necessità di procedere ad una riforma degli enti regionali operanti nel settore agricolo è stata avvertita, sia dal mondo politico che dagli operatori del settore da almeno venti anni, e numerosi sono stati i tentativi di arrivare a tale risultato, risultato che è stato parzialmente raggiunto con le disposizioni contenute nella legge finanziaria della Regione per il 2005; con tali disposizioni la Regione ha previsto l'accorpamento in un unico ente (ERA-Sardegna) delle funzioni di ricerca e sperimentazione, l'attribuzione all'ERSAT Sardegna delle funzioni svolte dai consorzi di frutticoltura, di cui si promuove lo scioglimento, e l'istituzione dell'organismo pagatore (ARSEA). La riforma del 2005, tuttavia, era solo il primo passo di un processo riformatore più ampio finalizzato a rendere più efficace ed efficiente la struttura amministrativa regionale di supporto al settore agricolo. Tanto che la stessa legge finanziaria del 2005, per completare l'iter della riforma e per dare alla stessa la necessaria organicità, prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio un apposito provvedimento legislativo per la riforma degli enti regionali operanti nel settore agricolo.
La proposta di legge prevede l'unificazione in un'unica agenzia dell'ERSAT Sardegna e dell'Ente per la ricerca in agricoltura (ERA), con l'attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni di ricerca sperimentazione e assistenza tecnica; infatti si ritiene che questa fusione possa permettere il superamento di quei difetti di comunicazione tra ente di assistenza tecnica ed enti di ricerca e sperimentazione che hanno ostacolato il trasferimento alla fase della produzione degli innegabili risultati ottenuti dagli enti di sperimentazione. Inoltre, l'accorpamento in un'unica agenzia permetterà una maggiore efficienza e una minore spesa mediante la riduzione degli uffici amministrativi presenti attualmente nei diversi enti.
Per quanto riguarda la natura giuridica dell'Agenzia, i proponenti hanno preso a modello la struttura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente recentemente istituita dal Consiglio regionale.
Esaminando in dettaglio il contenuto della proposta di legge si può evidenziare che questo prevede:
- una prima parte, costituita dagli articoli 1 e 2, nella quale sono individuate le finalità della proposta di legge e gli obiettivi della politica agricola regionale;
- un capo I, dall'articolo 3 all'articolo 12, nel quale è disciplinato il trasferimento delle funzioni agli enti locali, individuando dettagliatamente le funzioni trasferite e quelle che permangono in capo alla competenza della Regione; negli stessi articoli sono disciplinati il trasferimento agli enti locali del personale e delle risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni trasferite con la previsione che l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite decorre dalla data di trasferimento delle risorse necessarie per l'espletamento di tali funzioni. Inoltre è disciplinato il potere sostitutivo esercitabile dalla Regione nel caso di ritardo od omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni trasferite o in caso di persistente inerzia nell'esercizio delle stesse. Nello stesso capo è disciplinata l'istituzione presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di due organismi consultivi, il comitato tecnico scientifico regionale per l'agricoltura e il comitato interprofessionale regionale per l'agricoltura-Tavolo verde. Il comitato tecnico scientifico regionale per l'agricoltura, caratterizzato dalla presenza di componenti in possesso di elevate conoscenze nelle materie di competenza dell'Assessorato, esplica funzioni di consulenza generale all'Assessore per il supporto all'espletamento delle proprie funzioni e opera come organo di consulenza anche nei confronti dell'Amministrazione regionale nel suo complesso, degli enti regionali e degli enti locali. Il comitato interprofessionale regionale per l'agricoltura-Tavolo verde, presieduto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è composto dai rappresentanti delle organizzazioni delle imprese agricole, delle cooperative, delle imprese del settore agro-industriale e delle associazioni dei consumatori; ha funzioni consultive generali e di concertazione con le forze sociali sui temi della programmazione e della politica agricola regionale;
- un capo II, dall'articolo 13 all'articolo 33, nel quale è disciplinata l'istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) e la contestuale soppressione dell'ERSAT Sardegna e dell'ERA-Sardegna, Ente per la ricerca in agricoltura. L'articolo 13, oltre ad istituire l'agenzia, ne definisce la natura giuridica e ne individua le funzioni. In particolare all'agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) ricerca applicata, sperimentazione e promozione delle innovazioni nei settori di competenza;
b) svolgimento dell'attività di divulgazione e assistenza tecnica e amministrativa a favore degli imprenditori agricoli;
c) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di addestramento per figure professionali tecniche e per operatori addetti al trasferimento della ricerca nonché alla formazione specialistica ed aggiornamento professionale degli operatori agricoli;
d) incremento e miglioramento del patrimonio zootecnico;
e) sviluppo dell'allevamento degli equidi mediante la selezione, il mantenimento e l'impiego di riproduttori e l'orientamento dell'attività stalloniera privata;
f) tutela, conservazione e valorizzazione delle specie animali e vegetali, delle razze, delle varietà e delle cultivar tipiche o caratteristiche della Sardegna;
g) incremento e miglioramento della coltivazione e produzione del sughero e dei prodotti derivati;
h) promozione di azioni di sviluppo agricolo integrato;
i) raccolta di materiale bibliografico e documentario, nonché pubblicazione dei risultati della propria attività di ricerca e sperimentazione;
l) svolgimento delle altre attività delegate dalla Giunta regionale.Negli articoli seguenti sono disciplinate le modalità di raccordo dell'attività dell'agenzia con altri soggetti pubblici e privati, le modalità con cui la Giunta regionale esercita la propria attività di indirizzo e controllo dell'attività dell'agenzia, il trasferimento all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale delle attività di conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e la previsione del trasferimento dalle province ai comuni dei beni provenienti dall'attività di riforma agraria non più necessari al raggiungimento degli scopi originari della stessa riforma.
Lo stesso capo disciplina gli organi dell'Agenzia prevedendo un direttore generale al quale sono attribuiti i maggiori poteri in ordine alla gestione dell'agenzia, un comitato di coordinamento al quale sono affidati compiti di indirizzo e controllo sull'attività dell'agenzia nel suo complesso e un collegio dei revisori dei conti. Negli articoli sono individuate le modalità di nomina degli organi collegiali (comitato di coordinamento e collegio dei revisori), le loro funzioni e la loro composizione; il comitato di coordinamento è composto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale (presidente) e da sei membri, nominati con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, in possesso di particolari conoscenze nelle materie di competenza dell'Agenzia; il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale. Il capo II contiene anche le norme relative alla struttura dell'Agenzia e la disciplina del personale; è inoltre prevista la soppressione dell'ERSAT Sardegna e dell'ERA, ente per la ricerca in agricoltura e il trasferimento all'Agenzia di tutti i rapporti giuridici in capo agli enti soppressi. Per quanto riguarda il personale la proposta di legge prevede che, in sede di prima applicazione, il personale dell'Agenzia sia costituito dal personale degli enti soppressi e, dalla data di scioglimento dei consorzi di frutticoltura, anche dal personale di questi ultimi. Al personale si continuerà ad applicare temporaneamente la disciplina contrattuale posseduta nell'ente di provenienza. Sarà compito di una successiva disposizione normativa completare la disciplina relativa al personale prevedendo il trasferimento dello stesso nei ruoli dell'Amministrazione regionale e le modalità di utilizzo nelle strutture dell'Agenzia o, eventualmente, negli uffici dell'Amministrazione regionale. Nell'articolo 27 è ribadita la volontà della Regione di procedere allo scioglimento dei consorzi di frutticoltura, scioglimento già previsto dalla finanziaria regionale del 2005 ma non ancora attuato alla data di presentazione della presente proposta di legge. Il capo II si chiude con un articolo che prevede la nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Agenzia fino alla nomina degli organi ordinari;- un capo III, dall'articolo 34 all'articolo 43, che contiene la disciplina dell'Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA). Tale organismo, istituito dall'articolo 35 della legge regionale n. 7 del 2005, è stato disciplinato mediante l'adozione di uno statuto approvato con deliberazione della Giunta regionale. I proponenti della presente proposta di legge ritengono opportuno inserire tale disciplina nel provvedimento in esame, sia per arrivare a una sorta di testo unico della organizzazione amministrativa in Sardegna relativamente all'esercizio delle funzioni nel settore agricolo, sia perché si ritiene che norme di principio relative ad un ente regionale non possano essere demandate a una deliberazione della Giunta regionale. Negli articoli che compongono il capo III sono disciplinate le funzioni dell'ARSEA, le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte della Regione, la disciplina del personale e degli organi dell'Agenzia (direttore generale e collegio dei revisori);
- un capo IV che contiene la copertura finanziaria e la previsione dell'entrata in vigore della legge che è rimandata allo scadere del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della legge nel BURAS, questo per permettere alle amministrazioni interessate di adottare in tempo utile tutte le procedure necessarie ad una attuazione della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Riordino delle competenze regionali in materia di agricoltura e conferimento di funzioni
agli enti locali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge si propone di riordinare le modalità dell'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione ed al sistema delle autonomie locali in materia di agricoltura mediante:
a) l'individuazione delle funzioni di competenza della Regione;
b) l'individuazione delle funzioni trasferite o delegate alle province e ai comuni;
c) il riordino degli enti regionali operanti in agricoltura con l'individuazione di un'unica Agenzia che eserciti le funzioni della ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica a favore delle imprese e il mantenimento dell'ARSEA (Sardegna) quale organismo pagatore;
d) l'individuazione ed il perseguimento degli obiettivi dalla politica agricola regionale.
Art. 2
Obiettivi della politica agricola regionale
1. La Regione autonoma della Sardegna, considerata l'importanza che il settore agricolo riveste per l'economia dell'Isola quale espressione del carattere della ruralità e del modo di essere fondamentale della cultura del popolo sardo, provvede all'elaborazione e al coordinamento della politica agricola e agro-industriale regionale, in coerenza con quella definita dall'Unione europea e con quella espressamente riservata allo Stato al fine di:
a) promuovere lo sviluppo economico del sistema agricolo e agro-alimentare regionale attraverso l'utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine della Sardegna;
b) incoraggiare e sostenere lo sviluppo rurale valorizzando e tutelando le risorse storico-culturali, ambientali e la biodiversità della Sardegna, mantenendo un adeguato livello di redditività alle attività agricole al fine di favorire ed incrementare la permanenza nelle aree rurali, montane e svantaggiate della popolazione, con particolare riferimento ai giovani, delle aziende agricole e delle attività rurali;
c) sostenere lo sviluppo della filiera agricola e agro-industriale;
d) riconoscere e promuovere la diversificazione produttiva e la multifunzionalità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio con particolare riguardo ai sistemi di produzione eco-sostenibili;
e) affermare la centralità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio.
Art. 3
Disciplina delle funzioni attribuite
alla Regione nel settore dell'agricoltura
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 dello Statuto speciale della Sardegna e dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna concernente il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura), provvede a disciplinare l'articolazione e l'organizzazione delle funzioni attribuite alla Regione, in materia di agricoltura, agriturismo, sviluppo rurale ovvero da questa conferite alle province ed ai comuni.
2. La presente legge, inoltre, attua la riforma degli enti strumentali regionali operanti in materia di agricoltura.
Art. 4
Funzioni riservate alla competenza regionale
1. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni e i compiti concernenti:
a) la determinazione delle scelte in materia di politica agricola, la formulazione degli indirizzi programmatici generali del settore e dei singoli comparti agricoli;
b) l'adozione del Piano agricolo regionale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale previo coordinamento e concertazione con i Piani agricoli triennali provinciali, quale strumento fondamentale della programmazione regionale nel settore tenuto conto del quadro della programmazione e della normativa comunitaria e nazionale;
c) l'esercizio dell'attività di coordinamento, supervisione, controllo e vigilanza;
d) le funzioni di cui alla lettera b) sono esercitate altresì nelle materie trasferite agli enti locali;
e) le decisioni sui ricorsi gerarchici presentati avverso gli atti emanati dagli enti nelle materie trasferite;
f) i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e l'Unione europea, le regioni europee e mediterranee;
g) l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali e dai relativi regolamenti e direttive in campo agricolo, zootecnico, alimentare, agrituristico, rurale e di diffusione ed incremento degli equidi autoctoni e derivati per servizi di utilità e affezione;
h) la ripartizione delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali e strumentali;
i) le funzioni amministrative relative agli enti, agenzie ed istituti a carattere regionale;
l) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche per la concessione delle provvidenze previste dalla normativa comunitaria o statale e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti;
m) i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei prodotti vegetali;
n) gli interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione;
o) i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso, nonché la concessione e la liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui;
p) il riconoscimento giuridico delle associazioni dei produttori agricoli, la vigilanza e il controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
q) la tenuta degli albi regionali dei produttori;
r) la tenuta dei catasti agricoli di settore;
s) le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
t) la promozione ed il sostegno della ricerca applicata, la sperimentazione, la dimostrazione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche e la connessa assistenza tecnica in materia agricola attraverso l'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) di cui all'articolo 13, nonché la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo;
u) l'impostazione e la gestione di programmi e di azioni coordinate per la promozione, a livello regionale, del comparto agro-alimentare sardo, anche in raccordo con omologhe azioni locali e con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sardegna; per la promozione ed il sostegno, anche finanziario, la sottoscrizione, tra la Regione e gli enti locali e persone fisiche o giuridiche esercenti attività agricole, di contratti territoriali riguardanti il settore agricolo o di una filiera;
v) la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari, ivi comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali anche relative alle produzioni biologiche;
z) l'offerta dei prodotti agricoli e forestali e gli interventi sui mercati, ivi comprese le relative forme organizzative della produzione;
aa) la bonifica e l'irrigazione, ivi compreso il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica e lo sviluppo delle riserve idriche aziendali;
ab) la definizione dei capitolati speciali d'appalto finalizzati all'acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali sia ritenuta necessaria uniformazione su standard di livello regionale;
ac) la definizione di convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sardegna, che disciplini modalità e condizioni per la messa a disposizione della Regione e degli enti delegati, ed il relativo trasferimento telematico di dati, notizie ed atti presenti nel registro delle imprese;
ad) l'utilizzazione ai fini energetici delle biomasse di origine agricola nonché ai fini agronomici dei fanghi di depurazione e l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici;
ae) la vigilanza e monitoraggio a fini programmatori delle risorse agricole e agro-pastorali e delle sistemazioni idraulico-agrarie;
af) le funzioni in materia di usi civici attribuite alla Regione dalla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12;
ag) l'irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria in materia di gestione delle quote di produzione;
ah) la vigilanza sui consorzi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche;
ai) la vigilanza, i controlli e le attività ispettive nel comparto agricolo demandati alla Regione da normative nazionali o comunitarie, l'irrogazione delle relative sanzioni e la gestione del contenzioso per mezzo dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS), di cui all'articolo 13,
al) gli interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione aventi carattere regionale.
Art. 5
Comitato tecnico-scientifico regionale
per l'agricoltura
1. Presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è istituito il comitato tecnico-scientifico regionale per l'agricoltura.
2. Il comitato è composto:
a) dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che lo presiede;
b) dal direttore generale dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS);
c) dal direttore generale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
d) da due componenti indicati rispettivamente dalla Facoltà di scienze agrarie e dalla Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari;
e) da cinque membri indicati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale tra docenti universitari, personalità del mondo scientifico e non, con riconosciute competenze specifiche riferite alle diverse fasi della filiera agricola e zootecnica, dirigenti o funzionari statali, regionali e dell'Unione europea, anche in quiescenza, in possesso di adeguate conoscenze nelle materie di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. Il comitato è istituito con un decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
4. Il comitato è organo di consulenza generale dell'Assessore per il supporto all'espletamento delle proprie funzioni.
5. Il comitato opera anche come organo di consulenza nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie della Regione operanti nel settore agricolo e degli enti locali.
6. I componenti durano in carica cinque anni coincidenti con la legislatura regionale.
7. I componenti del comitato decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e possono essere revocati in caso di inosservanza dei loro doveri.
8. Il comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta dell'Assessore.
9. Ai componenti del comitato, con esclusione del presidente, del direttore generale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, competono i compensi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, per i consiglieri di amministrazione degli enti previsti nel primo gruppo della tabella a) allegata alla stessa legge regionale.
Art. 6
Comitato interprofessionale regionale per l'agricoltura - Tavolo verde
1. Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è istituito il comitato interprofessionale regionale per l'agricoltura, di seguito denominato "Tavolo verde", con funzioni consultive generali sulle materie di competenza della regione e di concertazione sui temi della programmazione e della politica agricola regionale.
2. Il Tavolo verde è presieduto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed è composto da:
a) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
b) tre rappresentanti delle associazioni cooperativistiche più rappresentative a livello regionale;
c) tre rappresentanti delle associazioni degli industriali dell'industria agro-alimentare.
3. In relazione alla trattazione di temi specifici e settoriali, la composizione del Tavolo verde potrà essere integrata di volta in volta con la partecipazione di:
a) un rappresentante della camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Isola;
b) un rappresentante designato dall'Associazione regionale dei consorzi di bonifica;
c) un rappresentante designato dai consorzi di tutela;
d) un rappresentante designato dall'Associazione regionale degli allevatori;
e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dei produttori;
f) tre rappresentanti designati dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative;
g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del comparto agricolo più rappresentative in Regione;
h) un rappresentante designato congiuntamente dai consorzi di difesa delle colture agrarie dalla avversità atmosferiche;
i) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.
4. Il comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 2.
5. Ai componenti il comitato compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle sedute nella misura stabilita con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 7
Funzioni trasferite alle province
1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti:
a) la redazione e l'adozione del piano triennale agricolo provinciale;
b) il coordinamento, la vigilanza ed il controllo sugli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e zootecnia;
c) le attività agrituristiche e le produzioni biologiche;
d) le commissioni ed i comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, ivi compresa la nomina dei relativi componenti, operanti in materia di agricoltura e zootecnia;
e) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;
f) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente motori agricoli (UMA);
g) le azioni di interesse locale per la promozione agro-alimentare, anche relative alle produzioni biologiche;
h) la definizione degli indirizzi per l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni conferite alle comunità montane;
i) le funzioni amministrative relative alla formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice;
l) le azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie;
m) le funzioni, non previste dai precedenti punti, espressamente attribuite alle province da disposizioni statali o regionali;
n) la promozione e l'adozione di accordi di programma, convenzioni, progettazione partecipata e associazionismo d'imprese in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato;
o) il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, ivi compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale;
p) i contributi per l'acquisto di macchine agricole;
q) i contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole;
r) l'istruttoria, l'accertamento ed i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, ove non attribuiti alla competenza dell'AGEA o dell'ARSEA, nonché gli interventi di mercato;
s) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi alla educazione alimentare ed alle politiche nutrizionali, ivi comprese quelle biologiche;
t) l'istruttoria, l'accertamento ed i controlli per la gestione delle quote di produzione;
u) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale;
v) le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche ed alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 4;
z) la gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e le rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
aa) i compiti e la gestione amministrativa del monte dei pascoli di cui agli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, nonché i compiti ad esaurimento delle leggi di riforma agraria e fondiaria.
Art. 8
Esercizio delle funzioni da parte delle province
1. Le province, previa stipula di apposite intese, possono avvalersi dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge.
2. Le province, inoltre, previa stipula di apposite intese, possono avvalersi dell'Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA), per la concessione delle provvidenze relative alle funzioni trasferite dalla presente legge.
Art. 9
Funzioni trasferite ai comuni
1. Sono trasferite ai comuni le seguenti competenze:
a) rilascio dell'attestazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo professionale e di operatore agrituristico, previa verifica delle risultanze del registro delle imprese presso le camere di commercio;
b) autorizzazione degli interventi relativi a strade vicinali, interpoderali e forestali.
Art. 10
Potere sostitutivo regionale
1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni trasferite dalla presente legge, o in caso di persistente inerzia nell'esercizio delle stesse funzioni, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, assegna all'ente locale un termine di tempo, non superiore a sessanta giorni, per provvedere; decorso inutilmente il termine suddetto, l'Assessore provvede alla nomina di uno o più commissari ad acta per l'assolvimento delle funzioni di cui si tratta.
Art. 11
Disposizioni in materia di risorse
1. All'individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali con la presente legge, si provvede annualmente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con la Conferenza Regione - enti locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1.
2. All'individuazione delle risorse di cui al comma 1 si provvede, anche tenendo conto dei trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.
3. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore competente in materia, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, esistenti o da istituire, previo accertamento delle entrate corrispondenti, delle somme derivanti dal trasferimento delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 234 del 2001.
4. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione nell'apposita unità previsionale di base, istituita o da istituire, nello stato previsionale della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, delle somme necessarie al finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali dalla presente legge, con la contestuale eliminazione degli stanziamenti eventualmente già presenti nelle corrispondenti unità previsionali di base.
5. In sede di prima applicazione, l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali decorre dalla data di effettivo trasferimento agli stessi dei beni e delle risorse di cui al comma 1.
6. Ai fini della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione, gli enti locali acquistano il diritto alla riscossione dei contributi annui, delle tariffe e dei diritti di segreteria relativi ai servizi resi in conseguenza del trasferimento delle funzioni stesse.
Art. 12
Disposizioni in materia di personale
1. La direzione generale competente in materia di personale individua il personale che svolge le funzioni conferite ai sensi della presente legge, distinto per categorie e aree professionali, da attribuire agli enti locali.
2. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto Regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa una o più intese con le associazioni regionali degli enti locali, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per quanto concerne l'Amministrazione regionale.
3. Entro trenta giorni dall'intesa l'Assessore competente in materia di personale, con proprio decreto da pubblicarsi sul BURAS, rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni, al fine di consentire la presentazione delle richieste di trasferimento da parte dei dipendenti.
4. Le richieste di trasferimento devono essere presentate entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3. Può fare domanda di trasferimento anche il personale che non svolge le funzioni conferite, purché in possesso di adeguate competenze professionali.
5. Sulla base delle richieste pervenute, la direzione generale competente in materia di personale, con proprio provvedimento da pubblicarsi sul BURAS, formalizza gli elenchi nominativi del personale da trasferire, distinti per ente destinatario. I casi in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai posti da ricoprire o non pervengano domande di trasferimento vengono disciplinati nell'intesa di cui al comma 2.
6. Gli inquadramenti del personale regionale devono avvenire entro sei mesi dalla data di trasferimento agli enti locali delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite di cui agli articoli 7 e 9.
7. Al personale regionale inquadrato ai sensi del comma 6 viene riconosciuta a tutti gli effetti l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale. Al suddetto personale è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico fondamentale in godimento e quello determinato per effetto dell'inquadramento nel ruolo dell'ente destinatario delle funzioni. Al personale medesimo che ne faccia richiesta viene, inoltre, garantito il mantenimento del trattamento previdenziale previgente, compresa l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale).
8. Gli oneri finanziari di cui al comma 7 sono a totale carico della Regione.
9. All'atto del conferimento delle funzioni si provvede, altresì, secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 31 del 1998, alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate dal conferimento delle funzioni e alla modifica della dotazione organica per un numero di posti corrispondente a quello dei trasferimenti di personale effettuati.
Capo II
Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS)
Art. 13
Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS).
2. L'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) ha sede in Cagliari ed assume la personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti di cui alla presente legge e della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14; per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 1, e n. 20 del 1995.
3. L'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) è lo strumento operativo della Regione per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo, per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione, la divulgazione, il trasferimento e l'assistenza tecnica nei settori agricolo, zootecnico e agro-industriale, e nella diffusione ed incremento degli equidi.
4. Nell'espletamento dei propri compiti l'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) esercita la propria attività sulla base della programmazione regionale e degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale.
5. In particolare all'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) sono attribuiti i seguenti compiti relativi:
a) alla ricerca applicata, sperimentazione e promozione delle innovazioni nei settori di cui al comma 3;
b) allo svolgimento dell'attività di divulgazione e assistenza tecnica e amministrativa a favore degli imprenditori agricoli;
c) all'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di addestramento per figure professionali tecniche e per operatori addetti al trasferimento della ricerca nonché alla formazione specialistica ed aggiornamento professionale degli operatori agricoli;
d) all'incremento e miglioramento del patrimonio zootecnico;
e) all'allevamento degli equidi mediante la selezione, il mantenimento e l'impiego di riproduttori e l'orientamento dell'attività stalloniera privata;
f) alla tutela, conservazione e valorizzazione delle specie animali e vegetali, delle razze, delle varietà e delle cultivar tipiche o caratteristiche della Sardegna;
g) all'incremento e miglioramento della coltivazione e produzione del sughero e dei prodotti derivati;
h) alla promozione di azioni di sviluppo agricolo integrato;
i) alla raccolta di materiale bibliografico e documentario, nonché alla pubblicazione dei risultati della propria attività di ricerca e sperimentazione;
l) a ogni altra attività delegata dalla Giunta regionale.
6. L'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) può assumere partecipazioni in società o costituire consorzi o enti solo se espressamente autorizzata da successive norme di legge.
7. Svolge, sulla base di apposite convenzioni, contratti o partecipazione a bandi di carattere regionale, nazionale ed internazionale, attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricoli, agro-industriali e forestali, e di certificazione di qualità delle produzioni isolane.
8. Nell'ambito di apposite convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, può inoltre instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza specialistica, servizio e promozione con agenzie, enti pubblici locali e privati.
9. L'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) subentra nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 nonché ai rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo e già svolte dagli enti e consorzi operanti in materia di agricoltura che, per effetto della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, sono stati disciolti e/o incorporati.
Art. 14
Raccordo con altri soggetti pubblici e privati
1. Le attività di cui all'articolo 13 sono svolte dall'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) in raccordo con gli altri soggetti, pubblici e privati, operanti nei settori agricolo, zootecnico e agro-industriale e in particolare con le autonomie locali e funzionali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le università, gli enti di ricerca e le associazioni dei produttori.
2. A tal fine l'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e assistenza a favore degli imprenditori agricoli, zootecnici e agro-industriali.
3. I soggetti di cui ai commi 1e 2 devono possedere strutture e conoscenze specifiche e una comprovata esperienza nei campi di attività.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono garantire nei rapporti con il proprio personale il rispetto degli accordi contenuti nei contratti collettivi di lavoro nazionali e regionali.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che svolgono attività di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici tramite convenzione con l'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS), devono garantire a tutti gli imprenditori gli stessi diritti nell'accesso all'attività di assistenza tecnica.
6. Le convenzioni per la prestazione di forme di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici si articolano su programmi almeno triennali.
Art. 15
Attività di indirizzo
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, coerentemente con il Piano agricolo regionale di cui all'articolo 4 impartisce all'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) le opportune direttive, nel rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione regionale. Il parere della Commissione è reso entro quindici giorni dalla assegnazione dello stesso, decorso tale termine si prescinde dal parere. L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale verifica la conformità dell'attività dell'agenzia alle direttive impartite dalla Giunta regionale, proponendo le eventuali modifiche delle direttive. Dei risultati delle verifiche e delle conseguenti misure eventualmente adottate si dà conto in una relazione documentata che la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 16
Attività dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS)
1. L'attività dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) si esplica sulla base di programmi pluriennali e annuali.
2. I programmi pluriennali sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta, decorso tale termine si prescinde dallo stesso.
3. I programmi annuali, attuativi dei programmi pluriennali, sono approvati dalla Giunta regionale e trasmessi entro quindici giorni dalla loro approvazione alla Commissione consiliare competente.
Art. 17
Compiti ad esaurimento
1. I compiti ad esaurimento relativi al coordinamento generale delle attività di conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria svolti dall'ERSAT Sardegna sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. I beni derivanti dall'attività di riforma agraria sono trasferiti alla Regione, la quale, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, provvede al trasferimento alle province ed ai comuni dei beni non più necessari al raggiungimento degli scopi originari della riforma agraria medesima.
Art. 18
Organi dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS)
1. Sono organi dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS):
a) il comitato di coordinamento;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 19
Comitato di coordinamento
1. Il comitato di coordinamento è composto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che lo presiede, e da sei membri, nominati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale scelti:
a) due tra docenti universitari o personalità del mondo scientifico;
b) due tra rappresentanti della filiera agro-alimentare;
c) due tra dirigenti o funzionari statali, regionali e dell'Unione europea, anche in quiescenza.
2. I membri del comitato indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere in possesso di riconosciute competenze specifiche riferite alle diverse fasi della filiera agricola e zootecnica.
3. Il comitato di coordinamento:
a) verifica l'andamento generale dell'attività dell'Agenzia ed esprime alla Giunta regionale e al direttore generale le proprie valutazioni e proposte in merito all'attività stessa;
b) esprime parere obbligatorio su:
1) i bilanci preventivi annuali e pluriennali;
2) i conti consuntivi;
3) i programmi pluriennali ed annuali di attività;
4) il regolamento interno di organizzazione.
4. Il comitato di coordinamento è convocato dal presidente e si riunisce di norma almeno una volta al mese o quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti o dal collegio dei revisori dei conti.
5. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, il comitato di coordinamento può, in caso di manifesta inattuazione del programma di attività, esprimere motivato parere sull'operato del direttore generale.
6. I pareri del comitato sono espressi entro venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si intendono comunque espressi in senso favorevole.
7. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Alle riunioni del comitato partecipa senza diritto di voto il direttore generale.
9. I membri del comitato restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale.
Art. 20
Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dura in carica da tre a cinque anni, prorogabili una sola volta.
2. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi amministrativi complessi di medie e grandi dimensioni, con preferenza per quelli operanti nella filiera agro-industriale, per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.
3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla Giunta regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria.
5. Il direttore generale in particolare provvede:
a) all'indirizzo e al coordinamento dei dipartimenti dell'Agenzia, nonché all'assegnazione agli stessi delle dotazioni finanziarie e strumentali coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, nonché alla verifica del loro utilizzo;
b) alla nomina dei direttori dei dipartimenti e degli altri dirigenti dell'Agenzia;
c) alla predisposizione dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali, dei programmi pluriennali ed annuali e del conto consuntivo;
d) alla redazione, per la presentazione al comitato di coordinamento, di una relazione sull'attività svolta, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell'anno precedente;
e) alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione che definisce, per quanto non stabilito dalla legge o dallo statuto, i compiti e le funzioni dell'Agenzia, le modalità di funzionamento della struttura amministrativa, i rapporti con i soggetti esterni, la definizione della pianta organica;
f) alla predisposizione ed approvazione del regolamento di contabilità;
g) a fornire al comitato di coordinamento i dati e l'assistenza necessaria per l'espletamento dei propri compiti.
6. Al direttore generale è attribuito un trattamento economico pari a quello di un direttore generale dell'Amministrazione regionale aumentato del 20 per cento.
7. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale le funzioni sono svolte dal direttore di dipartimento più anziano di età, decorsi sei mesi dal verificarsi dell'assenza o dell'impedimento si procede alla sostituzione con la contestuale nomina, con decreto del Presidente della Regione, di un commissario straordinario per la gestione del periodo di vacanza.
8. Nei casi in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo, di grave violazione di legge o mancato raggiungimento degli obiettivi, il presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa contestazione, provvede alla revoca del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro e alla sua sostituzione. Per la gestione del periodo di vacanza si applicano le disposizioni di cui al comma 7. Al direttore generale si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.
Art. 21
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995
Art. 22
Compensi
1. Ai componenti del comitato di coordinamento competono i compensi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995 per i componenti dei consigli di amministrazione.
2. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti competono i compensi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995.
Art. 23
Statuto
1. L'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) ha uno statuto deliberato dalla Giunta regionale che individua le disposizioni generali relative all'organizzazione dell'Agenzia, comprese le competenze e le modalità di funzionamento degli organi non disciplinati dalla legge e non demandati al regolamento interno di organizzazione.
Art. 24
Struttura organizzativa
1. La struttura dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS), in attuazione del titolo II della legge regionale n. 31 del 1998, si articola in dipartimenti o direzioni generali ed ulteriori unità amministrative.
2. Nell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) sono individuati quattro dipartimenti o direzioni generali:
a) dipartimento per le produzioni vegetali;
b) dipartimento per le produzioni zootecniche e l'incremento delle razze equine multifunzionali;
c) dipartimento per la sughericoltura e la selvicoltura da legno;
d) dipartimento per la multifunzionalità delle imprese agricole e lo sviluppo della filiera agro-alimentare.
3. I dipartimenti di cui al comma 2 esercitano in modo unitario le funzioni relative alla ricerca scientifica, alla sperimentazione, alla divulgazione e all'assistenza tecnica nei settori della filiera agro-industriale.
Art. 25
Sportello unico territoriale
1. La struttura amministrativa dell'Agenzia, articolata su base provinciale, garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale degli uffici dell'Agenzia, con particolare riferimento all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e sviluppo agricolo e rurale che viene assicurata dagli "sportelli territoriali".
2. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con l'Agenzia, l'ARSEA, le province ed i comuni per la realizzazione di sportelli unici territoriali per la prestazione di servizi integrati a favore degli imprenditori.
Art. 26
Soppressione degli enti regionali
ERSAT Sardegna ed ERA
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi seguenti enti:
a) ERSAT Sardegna, Ente per lo sviluppo in agricoltura;
b) ERA Sardegna, Ente per la ricerca in agricoltura.
2. L'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) subentra in tutti i rapporti giuridici in atto esistenti in capo agli enti soppressi, relativamente alle funzioni ad essa trasferite dalla presente legge, compresi quelli inerenti al personale di ruolo e non di ruolo, le dotazioni strumentali, i beni mobili e immobili.
Art. 27
Scioglimento dei consorzi di frutticoltura
1. La Regione promuove lo scioglimento dei seguenti enti:
a) Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro;
b) Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.
2. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rappresentante della Regione nei consigli di amministrazione degli enti indicati nel comma 1 chiede la convocazione del consiglio di amministrazione dell'ente per proporre lo scioglimento.
3. Dalla data di scioglimento dei consorzi l'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) subentra nei rapporti giuridici in atto facenti capo ai medesimi, compresi quelli inerenti al personale di ruolo e non di ruolo, le dotazioni strumentali, i beni mobili e immobili.
Art. 28
Personale
1. In sede di prima applicazione, il personale dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) è costituito dal personale degli enti regionali soppressi dall'articolo 26.
2. Il personale dei consorzi di frutticoltura è inquadrato, dalla data di scioglimento dei consorzi, nell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS).
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 continua ad applicarsi la disciplina contrattuale posseduta nell'ente di provenienza e la posizione giuridica ed economica in godimento, con esclusione dei compensi relativi a incarichi comunque denominati.
4. Con successiva norma legislativa è disciplinato il trasferimento del personale dell'Agenzia nei ruoli dell'Amministrazione regionale e le modalità di utilizzo dello stesso negli uffici dell'Agenzia o dell'Amministrazione regionale.
6. Al personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio nell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, del personale dell'ERSAT Sardegna, dell'ERA Sardegna e dei consorzi di frutticoltura e maturi i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2006 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2006 è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni.
Art. 29
Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) è costituito dal patrimonio degli enti soppressi dall'articolo 25 e, dalla data del loro scioglimento, dal patrimonio dei consorzi di frutticoltura.
2. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il direttore generale, sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, individua i beni non strumentali all'attività dell'Agenzia.
3. Con proprio decreto il Presidente della Regione trasferisce tutti o parte dei beni individuati ai sensi del comma 2 dal consiglio di amministrazione al patrimonio della Regione.
Art. 30
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale n. 7 del 2005.
Art. 31
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995
1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 la parte denominata "agricoltura e riforma agro-pastorale" è sostituita dalla seguente:
"Agricoltura e riforma agro-pastorale;
Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS)".
Art. 32
Modifica all'articolo 69 della
legge regionale n. 31 del 1998
1. Nel comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 le lettere a) e d) sono sostituite dalla seguente:
a) Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS).
Art. 33
Norma transitoria
1. Fino alla nomina del direttore generale e del comitato di coordinamento le funzioni di tali organi sono esercitate da un commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Fino all'approvazione degli atti relativi all'organizzazione amministrativa, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna (ASAS) opera mediante la struttura amministrativa degli enti soppressi.
Capo III
Disciplina dell'Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA)
Art. 34
Autonomia dell'Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA)
1. L'Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna), di seguito denominata Agenzia, istituita dall'articolo 35 della legge regionale n. 7 del 2005, è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti della legislazione vigente ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale.
2. L'Agenzia è sottoposta ai controlli previsti dalla legge regionale n. 14 del 1995.
Art. 35
Funzioni dell'Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA)
1. All'Agenzia sono attribuite, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 7 del 2005, le funzioni di organismo pagatore degli aiuti, contributi o premi, finanziati o cofinanziati dall'Unione europea, a favore delle imprese agricole operanti in Sardegna.
2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 (Regolamento della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feoga, sezione Garanzia della Commissione del 7 luglio 1995) e successive modificazioni, l'Agenzia provvede:
a) all'autorizzazione dei pagamenti;
b) all'esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
e) a garantire il raccordo con il Ministero dell'economia e con l'AGEA relativamente alle anticipazioni di cassa;
f) a predisporre le periodiche relazioni alla Giunta regionale, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.
Art. 36
Aiuti previsti da norme statali o regionali
1. All'Agenzia è trasferita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme nazionali e regionali e non trasferiti agli enti locali in attuazione della presente legge.
2. La competenza di cui al comma 1, che comprende la ricezione, l'istruttoria, la liquidazione ed il controllo delle domande, è esercitata sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia e l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. Le province, previa stipula di apposite intese, possono avvalersi dell'Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA), per la concessione delle provvidenze attribuite dalla presente legge.
Art. 37
Anagrafe delle aziende
1. L'Agenzia, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, istituisce l'anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti.
Art. 38
Personale
1. Per l'espletamento dei propri compiti all'Agenzia è assegnato, con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, un contingente di personale del ruolo unico regionale o dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna.
Art. 39
Convenzioni con i CAA
1. L'Agenzia può stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 40
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 41
Direttore generale
1. Il direttore generale
a) è il rappresentante dell'Agenzia;
b) adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
c) predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto generale delle entrate e delle spese relative al funzionamento dell'Agenzia;
d) adotta specifici manuali e modelli procedimentali in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. Gli atti di cui alle precedenti lettere b) e c) sono approvati dalla Giunta regionale.
Art. 42
Nomina del direttore generale
1. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private.
2. Il rapporto del direttore generale dell'Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e si conclude al massimo entro novanta giorni dopo la conclusione della legislatura.
3. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.
4. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.
Art. 43
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.
2. Al presidente e ai componenti del collegio sindacale competono i compensi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995.
Capo IV
Norme finali
Art. 44
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 40.000.000 per l'anno 2006; ad essi si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità presenti nella UPB S06.021 del bilancio della Regione per l'anno 2006 e destinate al finanziamento di parte corrente degli enti regionali soppressi dalla presente legge. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte mediante la legge finanziaria della Regione.
Art. 45
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.