CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 233

presentata dai consiglieri regionali

CUCCU Giuseppe - UGGIAS - CACHIA - BIANCU - COCCO - CUCCA - FADDA Paolo - GIAGU
MANCA - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI

il 31 maggio 2006


Legge quadro in materia di riordino degli enti agricoli. Istituzione dell'Ente regionale per l'innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ERISA)


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RELAZIONE DEI PROPONENTI
 

La presente proposta di legge, mediante l'istituzione dell'Ente regionale di intervento per l'innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ERISA), intende unificare le funzioni di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica e le competenze finora svolte dai diversi enti agricoli ERSAT Sardegna, Era Sardegna e ARA, sostituendosi a questi ultimi in un unico strumento operativo e gestionale regionale.

L'obiettivo principale della proposta di legge è rappresentato dalla conduzione unitaria dell'attività in agricoltura che finora è stata caratterizzata da una dispersione di risorse attraverso i numerosi strumenti operativi, non sempre coordinati nella rispettiva conduzione.

L'ERISA, accorpando le singole esperienze dei numerosi enti agricoli sopra citati, aspira allo snellimento dell'attuazione dei programmi regionali nel settore agricolo, rurale e zootecnico - prima di competenza ERA Sardegna e ARA - e di riforma fondiaria - prima di competenza ERSAT - recependo gli ultimi indirizzi della programmazione e le direttive espresse dalla Giunta regionale.

Tale necessità si è evidenziata per affrontare una volta per tutte, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista tecnico-funzionale, la riforma del comparto agricolo in tutte le sue caratterizzazioni, cercando di rendere omogeneo il sistema operativo e, in contemporanea, di salvaguardare le esperienze e le professionalità del lavoratori dello stesso comparto.

Già la legge finanziaria 2005 aveva tracciato un indirizzo di snellimento razionale e un ipotetico riordino teorico delle competenze agricole regionali mediante la creazione degli enti LAORE e AGRIS che dovrebbero teoricamente riqualificare e rendere flessibile e dinamico il processo operativo del comparto.

Si è ritenuto, con la presente proposta, di superare l'organizzazione teorica proposta dai due enti, che avrebbe comportato modalità di attuazione non coincidenti con il bisogno di riorganizzazione e coordinamento unitario dell'attività nel settore agricolo regionale, della valorizzazione delle competenze e, in particolare, con il rischio di non assolvere agli impegni relativi alle pratiche istruite e conseguente perdita delle risorse comunitarie POR e PSR. Inoltre, le Agenzie citate potrebbero non assicurare l'applicazione delle norme in materia di repressione delle frodi e di altri adempimenti legislativi relativi alla ricerca e alla sperimentazione e, neppure, porrebbero al riparo il personale del comparto da ricadute negative sull'occupazione e sul futuro lavorativo.

In questo ambito, quindi, con l'approvazione della presente proposta di istituzione dell'ERISA (titolo 1, articolo 1), con il riconoscimento della personalità giuridica e la redazione dello Statuto (articoli 2 e 3), i primi atti saranno rappresentati dalla soppressione degli enti regionali agricoli di cui sopra e dallo scioglimento dei consorzi interprovinciali e provinciali di frutticoltura al fine di conferire al nuovo ente una competenza generale che veda tra i propri compiti anche quelli svolti finora in modo non omogeneo dagli enti che si intendono sopprimere e sciogliere (articoli 4 e 5).

Le funzioni dell'ERISA, infatti, si presentano come onnicomprensive della gestione generale, della ricerca, innovazione e sperimentazione applicata, dello sviluppo della promozione a sostegno dei prodotti nei settori agricolo, zootecnico, agro-industriale e della forestazione produttiva, con la partecipazione a progetti innovativi di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario; infine l'ente può, conformemente agli indirizzi della Giunta regionale, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati (università, istituti di ricerca, aziende agricole, ecc.; titolo II, articolo 6).

Al titolo III è prevista la struttura organizzativa:

a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) collegio dei revisori dei conti;
nonché le funzioni del presidente, la composizione e le funzioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti (articoli 7, 8, 9 e 10).

Sarà prevista, altresì, dal nuovo ente la creazione di una consulta agricola che svolgerà funzioni consultive e di supporto alla Giunta regionale nella elaborazione, indirizzo e verifica dei programmi dell'ente stesso (articolo 11).

Da sottolineare l'importanza dello snellimento organizzativo del nuovo ente mediante l'articolazione in tre direzioni generali, ovvero:

1) direzione amministrativa;
2) direzione dell'assistenza tecnica;
3) direzione della ricerca e sperimentazione.

Ognuna delle direzioni generali sarà gestita da un direttore nominato ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998 (articolo 12).

Viene, altresì, proposta la riorganizzazione del personale nel nuovo ente, in particolare quello a tempo indeterminato, dando indicazioni sull'assorbimento delle competenze e delle funzioni, con la possibilità di bandire concorsi riservati e risolvere il problema occupazionale del comparto (articolo 13).

La normativa riguardante la programmazione, il controllo, le entrate e il patrimonio dell'ente viene esposta al titolo IV, mentre nel titolo V è illustrata la norma finanziaria che provvede al funzionamento del nuovo ente mediante le risorse destinate agli enti soppressi (articolo 16).

Sono infine previste le modificazioni e abrogazioni di norme della precedente legislazione in materia di enti agricoli regionali (articoli 18, 19 e 20), nonché l'entrata in vigore (articolo 21).

Vista l'importanza della presente proposta di legge e le aspettative che in essa sono riposte dall'intero comparto agricolo-zootecnico, se ne auspica un rapido esame presso la Commissione consiliare competente e una conseguente veloce approvazione da parte dell'Assemblea.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Istituzione dell'Ente regionale di intervento per l'innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ERISA)
 

1. È istituito l'Ente regionale di intervento per l'innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ERISA), di seguito Ente, quale ente pubblico regionale, strumento operativo della Regione autonoma della Sardegna, non avente natura economica, per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e rurale, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Giunta regionale.

2. L'Ente subentra all'ERSAT Sardegna e all'ERA Sardegna, nell'esercizio di funzioni di ricerca e sperimentazione applicata attraverso l'assistenza tecnica.

3. L'Ente gestisce i compiti di riforma fondiaria prima spettanti all'ERSAT, il patrimonio immobiliare degli enti di provenienza e le banche dati dei potenziali di produzione.
 

 

Art. 2
Personalità giuridica
 

1. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede a Cagliari. È dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale.
 

 

Art. 3
Statuto
 

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, approva lo statuto dell'Ente, deliberato dal consiglio di amministrazione.

2. La Giunta regionale ha facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dall'Ente.

3. Lo Statuto disciplina le competenze e il funzionamento degli organi, compresi i casi di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione, e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilità dell'Ente.
 

 

Art. 4
Soppressione dell'ERSAT Sardegna
e dell'ERA Sardegna
 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi 1'ERSAT Sardegna e l'ERA Sardegna, di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7.

2. A decorrere dalla stessa data l'Ente subentra all'ERSAT Sardegna e all'ERA Sardegna nelle funzioni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

3. Alla stessa data la gestione della misura E dell'attuale Piano di sviluppo rurale è affidata ai Servizi ripartimentali dell'agricoltura, i quali, a tal fine, possono stipulare convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
 

 

Art. 5
Scioglimento dei consorzi di frutticoltura
 

1. La Regione promuove lo scioglimento del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

2. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rappresentante della Regione nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 chiede la convocazione del relativo consiglio di amministrazione per proporne lo scioglimento.

3. Dalla data di scioglimento, l'Ente subentra ai consorzi di frutticoltura.
 

 

Titolo II
Funzioni

Art. 6
Funzioni dell'Ente
 

1. L'Ente:

 

a) provvede alla ricerca e sperimentazione applicata, sviluppando azioni di promozione e sostegno alla diffusione e al trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nei settori agricolo, zootecnico, agro-industriale e di forestazione produttiva;
b) fornisce assistenza tecnica e consulenza agli imprenditori agricoli, anche organizzando corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dei settori di cui alla lettera a), e provvedendo ad indagini statistiche settoriali;
c) provvede all'incremento e al miglioramento del patrimonio zootecnico;
d) gestisce le banche dati dei potenziali di produzione, compresi i catasti viticolo e olivicolo;
e) promuove lo sviluppo integrato e sostenibile dei territori rurali, la multifunzionalità delle aziende agricole, la diffusione della cultura d'impresa, la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari regionali e la tutela della biodiversità;
f) attua ogni altro compito affidatogli dalla programmazione regionale agricola, nonché quelli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n° 44 (Riforma dell'assetto agropastorale) e provvede, fino ad esaurimento, ai compiti di riforma fondiaria prima facenti capo all'ERSAT;
g) partecipa a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, anche attraverso accordi di programma o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati.

2. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Ente può, in conformità con gli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, e in particolare con le università, gli istituti di ricerca e le aziende agricole.
 

 

Titolo III
Struttura organizzativa

Art. 7
Organi
 

1. Sono organi dell'Ente:

 

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
 

 

Art. 8
Presidente
 

1. Il presidente, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, è il rappresentante legale dell'Ente e dura in carica cinque anni.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni.

3. Il presidente, in casi straordinari, può assumere deliberazioni d'urgenza, che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio di amministrazione, altrimenti si intendono revocate e restano prive di effetti.
 

 

Art. 9
Consiglio di amministrazione
 

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due, tra docenti universitari, dirigenti o funzionari statali, regionali o dell'Unione europea, e altre personalità con riconosciute competenze relative alle funzioni e compiti dell'Ente.

2. Il consiglio dì amministrazione dura in carica cinque anni e vigila sul buon andamento della gestione dell'Ente e sullo stato di attuazione dei programmi.

3. Il consiglio di amministrazione provvede agli atti necessari al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente e, in particolare, adotta lo statuto.

4. Il consiglio di amministrazione approva:

 

a) il bilancio preventivo e consuntivo;
b) i programmi annuali e pluriennali di attività;
c) le piante organiche;
d) il regolamento interno dell'Ente.

4. Lo statuto può attribuire al consiglio di amministrazione ulteriori funzioni, fermo restando il principio di attribuzione ai dirigenti delle funzioni di gestione attiva di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

6. Delle riunioni del consiglio di amministrazione è data comunicazione all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che ha facoltà di intervenire personalmente o a mezzo di un suo delegato.

7. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
 

 

Art. 10
Collegio dei revisori dei conti
 

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dalla Giunta regionale, è composto da tre membri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e dura in carica tre anni.
 

 

Art. 11
Consulta agricola
 

1. La Consulta agricola svolge funzioni consultive e di supporto alla Giunta regionale nelle fasi di elaborazione e verifica dei programmi di indirizzo dell'Ente.

2. La Consulta è composta da:

a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
b) il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura;
c) i tre direttori generali dell'Ente;
d) due componenti indicati dalla Facoltà di scienze agrarie e forestali dell'Università degli studi di Sassari;
e) un componente indicato dalla Facoltà di veterinaria dell'Università degli studi di Sassari;
f) quattro componenti indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, tra persone di comprovata professionalità nelle materie di competenza dell'Ente;
g) quattro componenti indicati dalle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative, tra persone di comprovata professionalità nelle materie di competenza dell'Ente.

3. Il Presidente della Regione nomina i componenti della Consulta agricola che sono designati sulla base di modalità definite al comma 2.

4. La Consulta è convocata dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che la presiede e ne coordina i lavori.

5. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite da un regolamento interno approvato nella prima seduta convocata dal Presidente della Regione.
 

 

Art. 12
Direzioni generali
 

1. La struttura dell'Ente è articolata in tre direzioni generali:

 

a) direzione amministrativa;
b) direzione dell'assistenza tecnica;
c) direzione della ricerca e sperimentazione.

2. Ciascuna direzione generale ha al vertice un direttore generale, nominato ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998.
 

 

Art. 13
Personale
 

1. In sede di prima applicazione il personale dell'Ente è costituito dal personale degli enti regionali soppressi dall'articolo 4 alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 2005, incrementato delle unità destinate all'assolvimento delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Il personale dei consorzi di frutticoltura è inquadrato nell'Ente dalla data di scioglimento dei consorzi.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è inquadrato nella categoria equivalente a quella rivestita nell'ente di provenienza e conserva la posizione giuridica, economica, previdenziale e assistenziale in cui si trova all'entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ente è autorizzato a bandire concorsi riservati per l'assunzione di personale che, alla data del 31 dicembre 2005, abbia svolto almeno per due anni funzioni di assistenza tecnica nell'attuazione di programmi finanziati dalla Regione autonoma della Sardegna, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale a tempo indeterminato dell'Ente, compreso quello dirigenziale, può presentare istanza di inquadramento nel ruolo ordinario dell'Amministrazione regionale, nonché nell'ARPAS e nell'Ente foreste della Sardegna. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a valutare le domande tenendo conto dei limiti delle dotazioni organiche, della possibilità di acquisire figure professionali in relazione a specifici fabbisogni e dell'essenzialità dei servizi. I criteri di valutazione sono definiti dalla Giunta medesima, previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Ai fini della definizione delle domande, non operano le limitazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2005.

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale a tempo indeterminato dei Servizi ripartimentali dell'agricoltura, compreso quello dirigenziale, può presentare istanza di inquadramento nei ruoli ordinari dell'Ente, entro i limiti dei posti conseguenti all'incremento di cui al comma 1.

7. Il personale di cui ai commi 4 e 5 conserva lo status giuridico ed economico rivestito nell'ente di provenienza, con l'applicazione dalla data del nuovo inquadramento dei contratti collettivi regionali successivamente intervenuti.
 

 

Titolo IV
Controllo, entrate e patrimonio

Art. 14
Programmazione e controllo
 

1. L'Ente predispone il programma di attività in conformità alle direttive e agli indirizzi della Giunta regionale.

2. L'Ente, in conformità allo statuto, definisce un sistema di controlli interni coordinato con quello dell'amministrazione regionale, che disciplini il controllo di gestione e la verifica della regolarità amministrativo-contabile.
 

 

Art. 15
Entrate e patrimonio
 

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili e immobili degli enti soppressi dall'articolo 4.

2. L'Ente provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

 

a) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese per il personale;
b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
c) le competenze finanziarie derivanti da attività effettuate e servizi prodotti;
d) le rendite patrimoniali;
e) ogni altro introito.
 

 

Titolo V
Norme transitorie e finali

Art. 16
Norma finanziaria
 

1. In fase di prima applicazione della presente legge si provvede al funzionamento dell'Ente, con le risorse già destinate ai bilanci degli enti soppressi di cui all' articolo 4.

2. Alle spese di funzionamento si provvede in seguito attraverso apposite UPB del bilancio regionale.
 

 

Art. 17
Norme di rinvio
 

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11, 15 maggio 1995, n. 14, 23 agosto 1995, n. 20, e n. 31 del 1998.
 

 

Art. 18
Modifica della legge regionale n. 14 del 1995
 

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 la parte denominata agricoltura e riforma agropastorale è sostituita dalla seguente:
"Agricoltura e riforma agropastorale;
1) Ente Regionale di intervento per l'innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ERISA).".
 

 

Art. 19
Modifica dell'articolo 69
della legge regionale n. 31 del 1998
 

1. Nel comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, le lettere a) e d) sono sostituite dalla seguente:
"a) Ente regionale di intervento per l'innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ERISA).".
 

 

Art. 20
Abrogazione di norme
 

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modificazioni e integrazioni:
a) la legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna in Ente di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - ERSAT);
b) la legge regionale 28 maggio 1969, n. 27 (Statuto dell'Istituto di incremento ippico della Sardegna);
c) la legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 (Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna);
d) la legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 (Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale);
e) la legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 (Istituzione della stazione sperimentale del sughero).
 

 

Art. 21
Entrata in vigore
 

1. La presente legge entra il vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.