CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 231
presentata dal consigliere regionale
CALIGARIS
il 24 maggio 2006
Istituzione e disciplina del Registro regionale delle unioni civili
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La realtà sociale della Sardegna, come del resto quella italiana, annovera un numero consistente di persone che, pur convivendo stabilmente, per ragioni diverse non intendono trasformare questo rapporto in un matrimonio in municipio o in chiesa. È risaputo che molte giovani coppie, in precarie condizioni lavorative o con contratti a tempo, non affrontano il matrimonio perché, al di là del significato del sacramento o dell'atto dinnanzi al sindaco, comporta un notevole dispendio finanziario a cui è difficile sottrarsi. Per converso, persone anziane, pur desiderando sottrarsi alla condizione di solitudine, in assenza di servizi sociali adeguati, avendo incontrato un affetto in età matura, non possono sposarsi perché, se vedovi, rischiano di perdere la pensione di reversibilità, se invece nubili o celibi temono di vedersi ridotto, per l'eventuale cumulo, il frutto del lavoro di tutta la vita. Non sono, inoltre, da trascurare i problemi di chi, non disponendo di una pensione sufficiente per vivere, convive con un'altra persona per dividere le spese. Pur condividendo il principio che il denaro non rende felici e non può essere il criterio principale delle decisioni, è evidente che incide giustamente in modo spesso determinante nelle scelte definitive. Molte altre persone adulte, giovani o anziane, dello stesso o di diverso sesso, trovando insopportabile la solitudine decidono la convivenza, avendo conosciuto qualcuno o qualcuna con cui condividere interessi e ideali nonché per ridurre le spese di vita e farsi compagnia vicendevolmente.
La convivenza tra due persone, non fondata sul matrimonio, ma tuttavia stabile e certa in quanto basata sull'affetto e il reciproco rispetto, ha insomma acquisito negli anni dimensioni socialmente rilevanti. Alla coscienza collettiva essa non risulta più né riprovevole né condannabile, come lo era nei decenni passati. Ne deriva, come il dibattito politico evidenzia, la necessità di disciplinare questi rapporti, nati per rispondere a bisogni dei cittadini e non per bizzarrie sociali.
In attesa che il Parlamento italiano trovi la formula migliore per garantire il riconoscimento di diritti alle unioni extra-matrimoniali, pur senza mettere in discussione l'istituto del matrimonio e della famiglia, la proposta di legge intende muoversi nel solco dell'ampliamento dei diritti civili rafforzando il contesto antidiscriminatorio delle norme.
Oltre a quelli indirettamente richiamati nella prima parte della presente relazione, altri importanti diritti devono poter trovare cittadinanza. Per esempio l'accesso al mutuo regionale per la prima casa, da cui sono escluse le coppie non sposate, la possibilità per un convivente di avere notizie del proprio partner qualora sia ricoverato in ospedale e, in caso di necessità, di contribuire alla scelta terapeutica migliore; la possibilità di recarsi in carcere per avere un colloquio o portare conforto alla persona con cui si condivide l'esistenza seppure senza il vincolo del matrimonio. Ci sono inoltre aspetti importanti su cui occorre riflettere. La Corte costituzionale, con una recente sentenza, ha considerato non ammissibile in un processo la testimonianza di un convivente, riconducendo indirettamente il rapporto di convivenza a quello tra due congiunti o parenti. Si pone però il problema di stabilire attraverso quale strumento possa più facilmente essere individuato il componente di un'unione civile.
Una prima risposta a questi e altri problemi può essere garantita da un "Registro regionale delle unioni civili" che, annotando coloro i quali convivono stabilmente, costituisce il primo attestato della nuova condizione sociale.
Da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività degli articoli 2 e 3 della Costituzione può essere esteso alle unioni di fatto poiché, come ha anche rilevato la Corte costituzionale, "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente rilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche" (18 novembre 1986, n. 237).
Una società civile e laica non può accettare che chi abbia vissuto con una persona per diversi anni, contribuendo con lei in modo solidale e affettuoso a far fronte al bello e al brutto della vita, possa non essere ammesso in ospedale ad accudire la propria partner o possa essere escluso da qualunque decisione relativa alle scelte terapeutiche.
La presente proposta di legge intende prendere atto di quanto socialmente esistente, senza imposizioni autoritarie, offrendo l'opportunità a tutti i cittadini stabilmente conviventi, che lo desiderano, di iscriversi in un Registro regionale che preluda al riconoscimento di diritti anche di carattere pubblico. Attraverso il Registro viene riconosciuto lo status di unione di fatto alle coppie che vi si iscrivono, gratuitamente, senza che possa intervenire alcuna valutazione o illazione di carattere etico o moralistico.
Il provvedimento è strutturato in nove articoli attraverso i quali la Regione Sardegna tutela la dignità delle unioni civili e ne promuove il pubblico rispetto nell'ambito della propria autonomia, sovranità e potestà amministrativa e in attuazione degli articoli 2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale") e 3 ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali") della Costituzione e in ottemperanza della risoluzione (settembre 2003) del Parlamento europeo sui diritti umani. Nell'articolo 1 la Regione, inoltre, adotta tutte le iniziative per favorire il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire l'attuazione del diritto inviolabile della persona anche nell'ambito della coppia.
La proposta di legge stabilisce (articolo 2) che l'unione civile è il rapporto tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi, che chiedano la registrazione amministrativa.
In base al provvedimento (articolo 3) il Registro è tenuto in un ufficio dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica e viene aggiornato con periodicità annuale.
Nell'articolo 4 sono indicati le modalità e gli effetti dell'iscrizione al Registro e nel 5 le garanzie di riservatezza.
Lo scioglimento dell'unione civile e la cancellazione dal Registro regionale sono disciplinati dall'articolo 6 mentre i limiti di applicazione della norma, dall'articolo 7. Gli ultimi due articoli riguardano il regolamento di attuazione e l'entrata in vigore.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità
1. La Regione Sardegna, nell'ambito della propria autonomia, sovranità e potestà amministrativa, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani del settembre 2003, tutela la piena dignità delle unioni civili e ne promuove il pubblico rispetto.
2. La Regione adotta tutte le iniziative per favorire il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire l'attuazione del diritto inviolabile della persona anche nell'ambito della coppia.
Art. 2
Definizione
1. Ai fini della presente legge è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi, che chiedano la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
Art. 3
Istituzione, tenuta e disciplina del Registro regionale delle unioni civili
1. La Regione Sardegna istituisce il Registro delle unioni civili, in ottemperanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali). Il Registro è tenuto in un ufficio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e viene aggiornato con periodicità annuale.
2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini residenti anagraficamente nel territorio della Regione Sardegna che costituiscono una famiglia anagrafica ai sensi della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), e del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e successive modifiche.
3. Le unioni civili devono essere accertate in via amministrativa.
4. La coppia che intende costituire un'unione civile può iscriversi al Registro regionale e/o a quello istituito, nell'ambito della propria autonomia, dal comune di residenza; è ammessa l'iscrizione in due registri.
Art. 4
Iscrizione ed effetti
1. L'iscrizione al Registro regionale delle unioni civili può essere chiesta da:
a) persone maggiorenni legate da vincoli affettivi, di assistenza e solidarietà morale e materiale;
b) soggetti coabitanti da almeno un anno e non legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela.
2. Le iscrizioni nel Registro regionale delle unioni civili avvengono solamente sulla base di una specifica domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'apposito ufficio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1.
3. La Regione si impegna ad assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, alle coppie unite civilmente e regolarmente registrate l'accesso a tutti i procedimenti, benefici ed opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate.
4. Gli iscritti si impegnano a comunicare all'ufficio del Registro regionale delle unioni civili le variazioni intervenute successivamente all'iscrizione.
Art. 5
Riservatezza
1. Il Registro delle unioni civili non può essere consultato dal pubblico e i dati in esso contenuti sono assoggettati alle leggi sulla riservatezza e sul segreto d'ufficio.
Art. 6
Scioglimento e cancellazione
1. L'unione civile si scioglie nei seguenti casi:
a) morte di uno solo o di entrambi i componenti;
b) venir meno della situazione di residenza nella Regione;
c) per espressa volontà di uno solo o di entrambi i componenti;
d) perdita di uno dei requisiti di cui alla presente legge da parte di uno solo o di entrambi i componenti.
2. La dichiarazione con la quale un componente o entrambi consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione civile è presentata all'apposito ufficio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.
3. La dichiarazione ai fini della cancellazione comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 7
Limiti di applicazione
1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina regionale delle unioni civili, prevista dalla presente legge, ha rilevanza esclusivamente amministrativa; non interferisce pertanto con il vigente Regolamento dell'anagrafe e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato.
Art. 8
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti necessari all'istituzione e all'organizzazione dell'Ufficio del Registro regionale delle unioni civili e ne stabilisce le modalità di iscrizione e di cancellazione.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.