CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 230

presentata dai consiglieri regionali

CHERCHI Oscar - FLORIS Mario

il 23 maggio 2006



Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12
(Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda)



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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di adeguare al trascorrere del tempo le mutate esigenze delle popolazioni riguardo all'esistenza e all'utilità delle terre soggette ad uso civico.

In passato, per venire incontro alle necessità delle classi meno abbienti, i comuni destinavano delle porzioni di terra ad attività produttive come agricoltura e pastorizia, concedendo queste aree in uso, e a rotazione, per periodi più o meno lunghi, ai cittadini di quel comune.
Con una certa dose di superficialità e in qualche caso, forse, di negligenza, alcuni comuni hanno alienato grosse porzioni di territorio demaniale lottizzando o creando strutture pubbliche sulle stesse. Questo comportamento è illegittimo in quanto la destinazione di uso civico non è modificabile e sulle terre soggette a usi civici non è possibile neppure applicare l'istituto dell'usucapione.

È necessario quindi che il legislatore ponga mano a questo problema per trovare una soluzione che non sia confusa né con un desiderio di comminare punizioni esemplari, né con un colpo di spugna, né tantomeno che possa essere utilizzata per scopi illeciti. In alcuni comuni i terreni assoggettati all'uso civico oscillano fra il 50 e l'80 per cento dell'intero territorio. In pratica, in molti comuni la proprietà privata di fatto non esiste, creando limiti allo sviluppo delle aree interne.

La presenza dell'uso civico però non deve essere considerata solo un limite allo sviluppo; le terre civiche possono anche essere indirizzate a riqualificazione produttiva e ambientale del territorio, attivando giusti percorsi di crescita e proponendo soluzioni alle questioni normative che generano gravi problematiche di natura sociale.

È noto che una delle emergenze criminali più gravi e preoccupanti in Sardegna è rappresentata dagli attentati contro amministratori pubblici, imprenditori, sindacalisti, privati cittadini. Il fenomeno ha i suoi picchi nelle zone interne, ma è presente anche in altre parti dell'Isola e crea un problema di legalità che molto spesso torna drammaticamente alla ribalta delle cronache. Un fenomeno ancora più inquietante perché legato al controllo delle risorse del territorio.

Per tutte le ragioni espresse, si rende necessario, attraverso l'obiettivo di questa proposta di legge, creare le premesse per una regolamentazione più chiara e incisiva dell'uso delle terre a uso civico con una politica di intervento mirata a convertire le aree compromesse senza intaccare l'impianto e i principi fondamentali della legge di istituzione del diritto di uso civico del 1927.

La proposta di legge si articola, in prima analisi, nella modifica della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, alla quale viene aggiunto, al termine del comma 1 dell'articolo 5, il termine perentorio del 31 dicembre 2007 per la conclusione della fase di accertamento di tutte le terre civiche dei comuni della Sardegna.

Ma l'aspetto più importante e determinante della proposta è previsto nella modifica dell'articolo 18 bis, per la declassificazione dal regime demaniale civico, dove il comma b) viene totalmente sostituito stabilendo la data certa dell'ultima alienazione da parte dell'ente locale che deve essere precedente al 31 dicembre 2005 e che gli stessi beni alienati abbiano subito una variazione di destinazione d'uso con palese dimostrazione di interesse pubblico.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1

Modifiche alla legge regionale
14 marzo 1994, n. 12

 

1. Alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al termine del comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte le parole:
"le procedure di accertamento devono essere concluse entro il 31 dicembre 2007";

 

b) al comma 1 all'articolo 14 le somme di lire 200.000 e 600.000 sono sostituite da "euro 500 e euro 1.500";

 

c) la lettera b) all'articolo 18 bis è sostituita dalla seguente:

 

"b) siano stati alienati prima del 31 dicembre 2005 o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o, rilevata la finalità di interesse pubblico, per la realizzazione di piani di zona ai sensi della Legge n. 167 del 1972 e della Legge n. 865 del 1971 e sue modificazioni e integrazioni o di piani per gli insediamenti produttivi.".