CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 228
presentata dai consiglieri regionali
PISU - SANNA Simonetta - CERINA - CUCCU Giuseppe
il 3 maggio 2006
Modifiche alle norme sull'elezione del difensore civico regionale
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Nel testo della proposta di legge recante nuove norme sull'elezione del difensore civico, approvata dalla Seconda Commissione il 14 luglio 2005, era stata esclusa, con riferimento all'elezione del difensore civico, l'ipotesi che, trascorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del suo mandato senza che fosse stato eletto il successore, il potere di nomina fosse trasferito al Presidente del Consiglio regionale, secondo quanto previsto in linea generale dalla legge regionale n. 11 del 1995. La Commissione aveva infatti ritenuto che un tale meccanismo di nomina fosse inappropriato rispetto al particolare carattere della nomina in questione.
Per evitare tuttavia il rischio di una prolungata vacanza dell'organo si era anche previsto che il difensore civico scaduto esercitasse le sue funzioni fino alla nomina del successore (escludendo dunque, in questo caso, l'applicazione della regola generale secondo cui la proroga di un organo scaduto non può estendersi oltre i quarantacinque giorni dalla scadenza), ma soprattutto si era scelto di consentire, dopo le prime due votazioni a maggioranza dei due terzi, l'elezione del difensore civico con la maggioranza della metà più uno dei consiglieri regionali. Avendo l'Aula invece deciso di eliminare questa possibilità, ci si è venuti a trovare in una situazione di stallo, che ha finora impedito la nomina del nuovo difensore civico e che deve essere, per evidenti ragioni, al più presto rimossa.
Una via per conseguire tale risultato sarebbe quella di ripristinare il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio. Si richiama però l'attenzione sul fatto che in tal modo si finirebbe non solo per rinunciare all'elezione a maggioranza qualificata, ma anche a quella a maggioranza assoluta, nell'ipotesi (tutt'altro che remota, se la legge aprisse questa strada) di un mancato accordo su un unico nominativo all'interno della stessa maggioranza, il che metterebbe il Presidente del Consiglio regionale nell'imbarazzante situazione di essere in pratica costretto a nominare il candidato che ottenesse la maggioranza relativa dei voti.
Si è deciso perciò di proporre il ripristino del testo originariamente approvato dalla Commissione, raccomandando la più sollecita approvazione della presente proposta di legge.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
1. Nell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna), come modificata dalle leggi regionali 21 maggio 1996, n. 20, e 13 ottobre 2005, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.".
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.