CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 225

presentata dai consiglieri regionali

LA SPISA - RASSU - LOMBARDO - SANJUST - CONTU - SANCIU -
PETRINI - LICANDRO 

il 31 marzo 2006

Norme per la valorizzazione del capitale umano e del patrimonio culturale della Sardegna.
Disciplina del sistema educativo regionale di istruzione e formazione



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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La questione educativa, anzi, per essere più precisi, la possibilità di una vera esperienza educativa è il cuore della vita, della società e persino dell'economia. 

Tutti noi avvertiamo drammaticamente la necessità di ripresa del nostro Paese, della nostra Sardegna, della nostra città. Tutti siamo investiti da una diffusa sensazione di difficoltà e di incertezza, che si annida e si manifesta nella difficoltà a trovare un lavoro, a costruire legami forti e duraturi, a rischiare in un'impresa, a partecipare concretamente alla politica, a vivere cioè tutti gli aspetti della realtà con uno sguardo e una capacità di azione in cui tutta la persona sia coinvolta. 

Da più parti e da più tempo si sente dire che la ripresa, il futuro del nostro Paese, è affidato allo sviluppo della conoscenza. "Società della conoscenza", "società dell'innovazione", "nuova economia" sono definizioni molto usate per sintetizzare una strada in cui incanalare le scelte di politica sociale ed economica. 

Tutto ciò è vero, ma con un limite di fondo: non è chiaro quale sia il punto di partenza, non è chiaro il punto di arrivo, non è chiaro soprattutto chi sia il protagonista di questo cambiamento. Perciò si affida la realizzazione di questo grande obiettivo ad un programma astratto, ad una semplice modifica degli schemi normativi e organizzativi tradizionali. 

Noi crediamo che questo non basti. E che sia necessario innanzitutto riflettere e prendere coscienza del fatto che un obiettivo - anche intelligente - rimane astratto se manca l'esperienza. 

Occorre quindi, per tornare alla questione educativa, un'esperienza reale, la possibilità di una esperienza reale.
 
Nella politica dell'istruzione e della formazione, quindi nelle scelte legislative e amministrative da cui discende il sistema dell'istruzione e della formazione, occorre tenere fermo e certo questo obiettivo di fondo.

Per questo noi speriamo di poter contribuire ad un sistema scolastico e formativo, utile alla ripresa del nostro Paese e della nostra Regione.
 
In Italia il processo riformatore ha avuto negli ultimi anni un'accelerazione, che ha portato rilevanti cambiamenti. Vorremmo giudicare, e invitare a giudicare, questi cambiamenti non alla luce di un pregiudizio politico o ideologico ma guardando alla realtà.

Il sistema scolastico attuale deve essere rinnovato attraverso un processo riformatore che investe il livello legislativo nazionale e regionale.

La legislazione regionale si può esprimere compiutamente attraverso la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e la potestà concorrente in materia di istruzione.
 
La Regione, quindi, amplia le proprie funzioni, esercitando così le competenze fino ad ora svolte dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, facendo salvi naturalmente i poteri delle istituzioni scolastiche, la cui autonomia è costituzionalmente tutelata. In particolare, la Regione esercita le funzioni di programmazione generale del Sistema educativo regionale di istruzione e formazione, valorizzando il ruolo e le iniziative degli enti locali, delle autonomie funzionali e dei soggetti privati, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; il Consiglio regionale approva gli indirizzi generali per la programmazione territoriale.
 
Le province e i comuni, nel rispetto degli indirizzi generali dettati dalla Regione, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta educativa nell'ambito delle competenze ad essi attribuite.
 
La Regione e gli enti locali per quanto di competenza, attivano modalità di partecipazione delle parti sociali, delle rappresentanze di studenti e genitori e dei soggetti del Sistema educativo regionale di istruzione e formazione per favorire un confronto sul fabbisogno regionale e sulle scelte di programmazione.
 
In linea con la filosofia e la sostanza del processo riformatore della scuola in Italia, ciò a cui si intende pervenire è la disciplina del Sistema educativo regionale di istruzione e formazione che garantisca il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, favorisca l'inserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nella vita sociale, promuova la crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita e l'integrazione del Sistema educativo regionale di istruzione e formazione con il sistema universitario e con il mercato del lavoro.
 
I criteri e gli obiettivi principali che caratterizzano la presente proposta sono:

- il riconoscimento e la tutela del capitale umano quale elemento primario per lo sviluppo sociale ed economico della Sardegna, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, secondo le attitudini di ciascuno e promuovendo lo sviluppo della conoscenza, quale fattore decisivo della crescita delle persone, lungo tutto l'arco della vita;

- la centralità della domanda dei servizi educativi, rispetto all'offerta, e la flessibilità dei percorsi formativi, ritagliati sulle reali esigenze e sulle effettive capacità degli utenti, conformemente al principio fondamentale della centralità della persona nel processo educativo e del rispetto dei ritmi e delle esigenze dell'età evolutiva;

- la sussidiarietà verticale e orizzontale, come logica fondante degli interventi normativi e regolamentari e dell'erogazione del servizio pubblico tesa a favorire l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali;

- la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti dei percorsi e dei servizi di istruzione e formazione, anche mediante interventi a sostegno economico delle famiglie, fin dalla scelta della scuola dell'infanzia e in tutto il Sistema educativo regionale di istruzione e formazione, a garanzia della primaria funzione educativa della famiglia;

- la necessità di pluralismo dell'offerta formativa e della parità dei soggetti pubblici e privati che offrono percorsi di istruzione e formazione, derivante dal valore del pluralismo culturale, educativo e didattico e del confronto interculturale della autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della libertà di insegnamento;

- la garanzia del diritto all'educazione ed alla formazione lungo tutto l'arco della vita, garantendo lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità;

- la massima diffusione della scuola dell'infanzia, parte integrante del sistema educativo di istruzione e formazione ed il sostegno con appositi contributi delle scuole dell'infanzia paritarie gestite da soggetti privati, e con idonei incentivi ai comuni che stipulano convenzioni con i soggetti che nel proprio territorio gestiscono scuole dell'infanzia paritarie. In tale ottica, la Regione promuove altresì l'attivazione di centri integrati alla scuola dell'infanzia ed il sostegno di progetti di continuità educativa tra la scuola dell'infanzia e i servizi per la prima infanzia e tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria;

- la realizzazione di un sistema educativo organico e unitario, articolato in due sottosistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale a garanzia della pari opportunità di accedere ai percorsi educativi e di raggiungere elevati livelli culturali, secondo le scelte e le attitudini di ognuno;

- la valorizzazione della cultura sarda attraverso interventi che riguardano la formazione degli insegnanti, il graduale ampliamento delle conoscenze degli alunni, le attività di studio e ricerca finalizzate alla progettazione didattica, la collaborazione tra il Sistema educativo regionale di istruzione e formazione e le realtà del territorio che promuovono la conoscenza del patrimonio culturale sardo. 

Struttura ed articolazione del sistema

Deve essere superata l'attuale quadripartizione (e gerarchizzazione) tra istruzione liceale e magistrale, istruzione tecnica, istruzione professionale e formazione professionale, e la conseguente collocazione della formazione professionale in posizione di subalternità e di "canale" residuo rispetto alla scuola.
 
Il sistema regionale di istruzione e formazione, nell'ottica dell'educazione permanente e della formazione lungo tutto l'arco della vita, comprende e si articola:

- nella scuola dell'infanzia;

- in un primo ciclo: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;

- in un secondo ciclo: percorsi di istruzione (SI) dei licei e di istruzione e formazione professionale (IFP), in diritto-dovere di istruzione e formazione (DDIF);

- in un'offerta di istruzione e formazione professionale superiore;

- nei percorsi di specializzazione e formazione continua e permanente.

Deve essere assicurato e sostenuto:

- l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione;

- la pari dignità ai diversi percorsi del Sistema educativo regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale;

- la certificazione e il riconoscimento della frequenza positiva di qualsiasi segmento del Sistema educativo di istruzione e istruzione e formazione professionale per rendere le competenze acquisite e certificate spendibili anche nell'ambito dell'Unione europea;

- il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai percorsi liceali e viceversa, anche mediante apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta;

- l'integrazione nel Sistema educativo di istruzione e istruzione e formazione professionale delle persone in situazione di handicap, attraverso adeguati interventi, a norma della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

- azioni di contrasto alla dispersione scolastica ed alla mancata osservanza del diritto-dovere di istruzione e formazione;

- interventi per la libertà di scelta educativa delle famiglie attraverso l'attribuzione di buoni alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del Sistema educativo regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale, rapportati al reddito, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute per la frequenza dei percorsi educativi scelti;

- azioni specifiche e servizi di orientamento al fine di supportare le persone nella formulazione di scelte consapevoli, secondo le caratteristiche e le attitudini personali, in ambito educativo, formativo e professionale;

- iniziative per l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi e per il convenzionamento a tali fini delle imprese con le istituzioni scolastiche e formative. 

Il segmento di istruzione e formazione professionale (IFP)

Del nuovo sistema educativo regionale, il segmento di IFP rappresenta la novità più rilevante; esso ricomprende organicamente, innanzitutto, l'intera gamma degli interventi e delle attività della formazione professionale tradizionale (da quella iniziale, alla continua, all'apprendistato, ecc.), nonché tutti i percorsi di istruzione a carattere tecnico e professionale che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro, collocandoli in una nuova prospettiva pienamente culturale ed educativa.

Nell'ambito dell'IFP, per la prima volta la Regione disciplina, con disposizioni ordinamentali, percorsi che portano al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

L'offerta di tipo ordinamentale si articola in:

- percorsi (di 3 e 4 anni) che assicurano l'assolvimento del DDIF;

- anno integrativo post-diploma (realizzato in accordo con le università), valido per sostenere l'esame di stato necessario per l'accesso all'università;

- percorsi di istruzione e formazione professionale superiore di 5 e 6 anni;

- percorsi di educazione continua;

- percorsi di formazione permanente: università della terza età.

L'offerta di tipo non ordinamentale è costituita dai percorsi successivi al DDIF, riconducibili alla specializzazione professionale ed alla formazione continua e permanente. L'impianto ordinamentale dei percorsi permette agli attuali istituti tecnici e professionali di ricollocarsi e di ripensarsi in un'ottica di eccellenza e di valorizzare la loro migliore tradizione; apre l'intero sistema dell'IFP ad ulteriori traguardi di formazione superiore, finalizzata all'innalzamento qualitativo dello stesso ed alla realizzazione di quelle figure tecnico-professionali nuove e di alto profilo così fortemente richieste dal nostro contesto produttivo.
 
Nell'ambito della loro autonomia, le istituzioni scolastiche potranno proporre un'offerta formativa articolata e comprendente sia percorsi di tipo liceale, sia di tipo professionalizzante.
 
I percorsi ordinamentali del sistema di IFP sono finalizzati al rilascio, previo superamento di apposito esame, dei seguenti titoli di studio aventi valore legale, immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e valevoli su tutto il territorio nazionale:

- qualifica di istruzione e formazione professionale (3 anni - II livello europeo ECTS);

- diploma di istruzione e formazione professionale (4 anni - III livello);

- diploma professionale di tecnico superiore (5-6 anni - IV livello).

I titoli di studio possono essere conseguiti anche attraverso percorsi in apprendistato e secondo la modalità dell'alternanza; all'esame di Stato si può accedere anche da privatista. 
Ai percorsi ordinamentali ed all'acquisizione dei relativi titoli è possibile accedere anche in età adulta.  

Erogazione e soggetti del servizio

Il Sistema educativo di istruzione e formazione professionale è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici e privati accreditati, ai quali è riconosciuta piena autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e gestionale.  

Le istituzioni scolastiche trasferite dallo Stato ed i Centri di formazione professionale di cui al comma 4 bis dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono costituiti in enti autonomi di diritto regionale, dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia statutaria, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, nonché titolari del rapporto di lavoro del personale docente, amministrativo e ausiliario che vi presta servizio. Tale autonomia è superiore a quella attualmente posseduta dagli istituti scolastici, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. La Regione provvede all'assegnazione delle risorse alle istituzioni di tutto il sistema, sulla base del criterio principale della "quota capitaria", cioè in base al numero effettivo dei fruitori dei servizi. 

Scuola dell'infanzia

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la proposta prevede che accanto alle strutture statali vengano sostenute adeguatamente quelle paritarie, che svolgono un importante ruolo nel sistema, rappresentando oltre il trenta per cento dell'offerta scolastica.

Si è voluto, quindi, mantenere, con qualche miglioramento, l'impianto delle norme contenute nella legge regionale 25 giugno 1984, n. 31. 

È stato infine riconosciuto uno spazio apposito per disciplinare il sistema dei centri per i bambini e la famiglia integrati alla scuola dell'infanzia. 

Sussidiarietà

La sussidiarietà è realizzabile attraverso un sistema educativo e formativo pubblico, intendendo con questa accezione ricomprendere e valorizzare le strutture statali e non statali che svolgono entrambe una funzione oggettivamente pubblica, cioè utili alla società, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che eroghi il sevizio. 

Orientamento e valutazione

Per implementare il sistema, la presente proposta prevede inoltre un sistema regionale per l'orientamento continuo finalizzato a promuovere e ottimizzare tutte le iniziative e i servizi. 

Si prevede inoltre:

- l'Osservatorio regionale delle professioni, finalizzato a promuovere la costituzione di una banca dati delle figure professionali, strumento necessario per rilevare i fabbisogni professionali e formativi richiesti dal sistema socio-economico;

- l'IREVAL (Istituto regionale per la valutazione), finalizzato ad interagire con gli omologhi organismi nazionali (INVALSI) e internazionali (OCSE), al fine di ottimizzare i risultati degli apprendimenti e dell'intero sistema scolastico;

- il Fondo regionale perequativo e lo strumento dei Presidi integrati di istruzione/formazione a garantire che il servizio educativo sia effettivamente realizzato in ogni angolo del territorio regionale, specie nelle aree deboli, disagiate e soggette allo spopolamento;

- la Conferenza annuale sull'educazione, un organismo partecipato da tutti i soggetti che in Sardegna concorrono al Sistema educativo, finalizzato a mantenere al centro dell'attenzione e dell'attività politica il problema dell'educazione in tutte le sue componenti e, con esso, il problema della centralità del bambino, dello studente, della persona umana.
 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

 Titolo I
Sistema educativo regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale 
 
Art. 1
Finalità e principi

1. La Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e in armonia con la Legge 28 marzo 2003, n. 53, disciplina il Sistema educativo regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale.

2. La Regione riconosce il capitale umano quale elemento primario per lo sviluppo sociale ed economico della Sardegna, favorisce la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, secondo le attitudini di ciascuno e promuove lo sviluppo della conoscenza quale fattore decisivo della crescita delle persone, lungo tutto l'arco della vita.

3. Il Sistema educativo regionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale, di cui alla presente legge, si informa ai principi di:
a) centralità della persona nel processo educativo;
b) rispetto dei ritmi dell'età evolutiva dell'alunno;
c) molteplicità degli obiettivi dell'educazione (culturali, sociali, civili, economici, di sviluppo personale);
d) sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
e) diritto della famiglia alla primaria funzione educativa;
f) sostegno alla libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e degli studenti;
g) pari opportunità, anche attraverso misure perequative, di accedere ai percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale;
h) pari dignità tra i percorsi educativi di istruzione e istruzione e formazione professionale;
i) diritto al raggiungimento del successo scolastico e formativo e al conseguimento di elevati livelli culturali, nel rispetto delle scelte e delle attitudini di ognuno;
l) valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative;
m) libertà di insegnamento;
n) parità tra i soggetti pubblici e privati, statali e non statali, convenzionati o in regime di parità, costituenti di diritto il servizio pubblico nazionale di istruzione e istruzione e formazione professionale;
o) alto valore civile, educativo e didattico del pluralismo culturale del sistema scolastico;
p) valore socio-educativo dello scambio interculturale delle dinamiche dei processi d'integrazione;
q) promozione dell'identità di appartenenza alla comunità sarda, nazionale ed europea;
r) valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna.

 

Art. 2
Sistema educativo regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale

1. Il Sistema educativo regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale è costituito, ai sensi della Legge n. 53 del 2003, dai percorsi e dai servizi del Sistema di istruzione e del Sistema di istruzione e formazione professionale, assicurati nel territorio regionale da soggetti pubblici e privati.

2. Il Sistema educativo di istruzione e istruzione e formazione professionale concorre allo sviluppo del capitale umano:
a) garantendo il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
b) assicurando a tutti la piena realizzazione dei diritti di cittadinanza, pari opportunità e integrazione;
c) favorendo l'inserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nella vita sociale;
d) promuovendo la crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita.

 

Art. 3
Articolazione del Sistema educativo regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale

1. Il Sistema educativo regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale si articola nel Sistema di istruzione (SI) e nel Sistema di istruzione e formazione professionale (IFP), di pari dignità.

2. Il Sistema di istruzione comprende:
a) la scuola dell'infanzia;
b) il primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
c) il secondo ciclo, per la parte relativa al sistema dei licei.

3. Il Sistema di istruzione e formazione professionale comprende:
a) il secondo ciclo, per la parte relativa ai percorsi di IFP che permettono l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione e il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma di IFP;
b) percorsi di IFP per l'acquisizione di titoli di livello superiore (IFTS);
c) percorsi di IFP di specializzazione universitaria e post universitaria;
d) percorsi IFP di formazione continua;
e) l'università per gli adulti.

4. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dei diversi percorsi del Sistema educativo regionale di istruzione (SI) e di istruzione e formazione professionale (IFP) per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

5. Le politiche regionali per lo sviluppo del capitale umano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative, promuovono l'integrazione verticale e orizzontale del Sistema educativo regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale al suo interno e con il sistema universitario, anche attraverso l'istituzione di poli formativi.

6. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del Sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale costituisce credito formativo ed è riconosciuta con specifiche certificazioni di competenze, in armonia con la normativa nazionale e dell'Unione europea.

7. Agli studenti è assicurato il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai percorsi liceali e viceversa, sulla base di una progettazione dei processi di insegnamento/apprendimento per obiettivi, competenze e moduli formativi.

8. La Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche e formative autonome, istituisce un modello di "contratto formativo" quale strumento concreto della valutazione dell'efficacia di tutto il processo, sulla base dei criteri progettuali di cui al comma 7.

 

Art. 4
Diritto-dovere di istruzione e formazione

1. Il diritto all'istruzione ed alla formazione è assicurato ad ogni persona mediante la frequenza dei percorsi del Sistema educativo regionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Tale diritto si realizza anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. I genitori, o chi ne fa le veci, possono provvedere direttamente all'istruzione dei propri figli, privatamente o in famiglia.

4. La Regione tutela l'integrazione nel Sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale delle persone in situazione di handicap, attraverso adeguati interventi, a norma della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

5. La Regione promuove la realizzazione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica ed alla mancata osservanza del diritto dovere di istruzione e formazione.

6. Nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, la Regione attiva percorsi flessibili in raccordo con le scuole secondarie di primo grado e con i Centri territoriali permanenti (CTP) per allievi che hanno frequentato i percorsi del primo ciclo d'istruzione senza conseguire il titolo conclusivo.

7. È istituita l'Anagrafe regionale degli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria; essa costituisce la base per l'attivazione di un sistema regionale di orientamento e di valutazione, ai sensi degli articoli 7 e 9.

 

Art. 5
Interventi per la libertà di scelta educativa delle famiglie

1. La Regione, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la libera scelta dei percorsi educativi, per ogni figlio iscritto, attribuisce buoni-studio alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del Sistema educativo regionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute per la frequenza dei percorsi educativi scelti.

2. I buoni di cui al comma 1 sono rapportati al reddito, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo.

 

Art. 6
Promozione della lingua e della cultura della Sardegna

1. La Regione promuove, con appositi interventi, la conoscenza e la valorizzazione della lingua e della cultura della Sardegna.

2. Tali interventi riguardano, in particolare:

a) la formazione professionale degli insegnanti;
b) il graduale ampliamento delle conoscenze e competenze degli alunni;
c) le attività di studio e ricerca finalizzate all'integrazione della progettazione didattica e dei percorsi curricolari;
d) la collaborazione tra il Sistema educativo regionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale e le realtà pubbliche e private del territorio che promuovono la conoscenza del patrimonio culturale sardo.

 

 Art. 7
Sistema integrato di orientamento continuo

1. Al fine di supportare e accompagnare le persone nella costruzione di un progetto personale e professionale congruente e responsabile, attivando le risorse personali con scelte consapevoli, la Regione e gli enti locali garantiscono a tutti i cittadini servizi di orientamento permanente, inteso come processo che interessa tutto il percorso di vita dell'individuo, dalla prima infanzia alla vita adulta, e continuo, in quanto accompagna tutti i momenti di scelta.

2. Il Sistema integrato di orientamento continuo è costituito da soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione e dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, in particolare:
a) i soggetti pubblici e privati che operano nei settori dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
b) la rete integrata di orientamento scolastica, universitaria e professionale;
c) la rete dei Centri servizi per il lavoro (CSL);
d) la rete dei soggetti accreditati per la realizzazione di attività di orientamento secondo standard di qualità definiti dalla Regione, dal Comitato nazionale di orientamento e dalla Legge n. 166 del 2001, in linea con il modello operativo dell'ISFOL del 2004, e secondo gli standard europei sull'orientamento;
e) la rete degli Informagiovani.

3. La Regione promuove specifici protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel Sistema integrato di orientamento continuo, definendo gli standard minimi organizzativi, gestionali e operativi, secondo gli standard del sistema di qualità di cui alla lettera d) del comma 2, che devono possedere i soggetti pubblici e privati che intendono erogare servizi di orientamento.

4. La Regione, attraverso il Sistema integrato di orientamento continuo, assicura gli interventi e i servizi per l'orientamento, attiva e/o coordina, d'intesa con le singole istituzioni scolastiche e formative, interventi di carattere perequativo per l'orientamento, collaborando con i beneficiari attraverso il servizio alla costruzione di un Progetto personale di formazione e di inserimento sociale e lavorativo.

5. Il Sistema integrato di orientamento continuo opera con le seguenti finalità:


a) nell'ambito del diritto-dovere, al fine di prevenire la dispersione scolastica e favorire il successo formativo, la Regione sostiene e finanzia:


1) progetti per l'orientamento sin dalla scuola dell'infanzia rivolti dalle scuole ai docenti e alle famiglie per lo sviluppo di una didattica orientativa finalizzata a promuovere lo sviluppo di potenzialità individuali ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 53 del 2003;


2) progetti per l'orientamento nell'ultimo anno del primo ciclo rivolti dalle scuole agli alunni e alle famiglie;


3) progetti per l'orientamento e riorientamento durante i percorsi d'istruzione e formazione rivolti agli alunni e alle famiglie da parte
delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative;


4) progetti per l'orientamento nell'ultimo anno del secondo ciclo rivolti dalle singole istituzioni scolastiche agli alunni e alle famiglie;
b) nell'ambito dell'alta formazione la Regione sostiene e finanzia i progetti di orientamento e riallineamento nelle istituzioni universitarie, delle istituzioni formative rivolte a studenti, laureandi e laureati dirette agli studenti che hanno già scelto il corso di studio al quale iscriversi, e finalizzate ad assicurare loro il possesso delle competenze e conoscenze necessarie per frequentare senza handicap di partenza il corso di studio medesimo;
c) nell'ambito di tutto l'arco della vita, la Regione sostiene e finanzia servizi per l'orientamento continuo rivolto a tutti i cittadini in modo omogeneo ed integrato, per l'istruzione, per la formazione professionale, per l'accompagnamento al lavoro al fine di facilitare l'inserimento socio-lavorativo.

 

Art. 8
Osservatorio delle professioni

1. La Regione istituisce e finanzia l'Osservatorio regionale delle professioni quale organismo consultivo con la finalità di fornire informazioni sul fabbisogno professionale e formativo del mondo del lavoro ed indicazioni per l'offerta formativa e le scelte di politica attiva del lavoro territoriali.

2. L'Osservatorio delle professioni promuove la costruzione di una banca dati delle figure professionali, in raccordo con gli attori di sviluppo locale/stakeholders, con l'Agenzia regionale del lavoro, con la Borsa nazionale del lavoro, con il Sistema informativo del lavoro della Sardegna (SIL), con i Centri dei servizi per il lavoro (CSL), quale strumento per la rilevazione e il monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi richiesti dal sistema economico della Sardegna.

3. La banca dati descrive una serie di figure e profili professionali presenti sul territorio, suddivise per aree/comunità professionali, indicando i ruoli lavorativi agiti, descrivendo i compiti principali svolti e declinando le competenze previste per ciascuna figura, contenute in un repertorio professionale regionale aggiornato annualmente.

4. L'Osservatorio delle professioni è dedicato ai cittadini in cerca di occupazione e a quelli occupati, che desiderano valutare lo stato delle proprie competenze professionali rispetto alle esigenze del mercato del lavoro attivando percorsi di bilancio di competenza.

 

Art. 9
Valutazione del sistema educativo: Istituto regionale per la valutazione (IREVAL)

1. La Regione assicura la valutazione del sistema educativo, tramite l'istituzione dell'IREVAL (Istituto regionale per la valutazione), istituto regionale dotato di autonomia.

2. All'istituto regionale IREVAL, nel rispetto della autonomia degli istituti di istruzione e formazione ed in collaborazione con l'INVALSI e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, competono:
a) la valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie;
b) la definizione dei modelli di riferimento e la gestione del processo di elaborazione, da parte degli istituti di istruzione e formazione, del rapporto di autovalutazione;
c) la valutazione degli istituti di istruzione e istruzione e formazione professionale e dei risultati ottenuti, sia in relazione alle conoscenze, all'abilità ed alle competenze acquisite, sia in relazione all'inserimento in ambiti occupazionali, al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie e per fornire alle province e alla Regione indicazioni utili per la programmazione e l'incentivazione del Sistema educativo;
d) l'aggiornamento dei modelli e degli standard di valutazione del sistema e dei soggetti erogatori di percorsi di istruzione e formazione professionale;
e) la definizione, per le parti di propria competenza, delle prove d'esame conclusive dei percorsi di istruzione e istruzione e formazione professionale;
f) lo sviluppo della ricerca valutativa, in collegamento con esperienze regionali, nazionali ed internazionali;
g) l'analisi dei dati che alimentano l'anagrafe regionale degli studenti di cui all'articolo 4, in modo da garantirne la tempestiva fruibilità, proponendo il contenuto e le modalità di raccolta e di raccordo interprovinciale dei dati medesimi;
h) monitoraggio costante dei risultati dei finanziamenti erogati in una banca dati sulle buone prassi per capitalizzare i prodotti realizzati e favorire la sostenibilità dei servizi attivati e sperimentati con finanziamenti pubblici;
i) costituzione di un coordinamento regionale degli osservatori provinciali finalizzato a combattere la dispersione scolastica; tale coordinamento è volto a promuovere e a favorire sul territorio la formazione delle risorse umane come leva strategica per lo sviluppo del territorio per monitorare e valutare gli interventi di orientamento.

 

Art. 10
Apprendistato e alternanza scuola-lavoro

1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato previste dal capo I del titolo VI del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. I percorsi formativi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 48 e 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003 concorrono al conseguimento delle certificazioni di cui alla presente legge, utili anche per la prosecuzione degli studi, e in particolare:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e istruzione e formazione professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione.

3. La Regione regolamenta i profili formativi ed i requisiti della formazione interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti dei tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, in raccordo con le parti sociali e gli operatori interessati, nelle forme e secondo i criteri previsti dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

4. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età possono svolgere, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, l'intera formazione, sino al diciottesimo anno, attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

5. La Regione promuove la sensibilizzazione delle imprese perché accolgano le persone in percorsi di alternanza scuola-lavoro e stipulino convenzioni con le istituzioni scolastiche e formative, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2005.

 

Art. 11
Programmazione e partecipazione: rete scolastica

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e programmazione generale del Sistema educativo regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale valorizzando il ruolo e le iniziative degli enti locali, delle autonomie funzionali e dei soggetti privati, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale.

2. A tal fine il Consiglio regionale approva il Piano di indirizzo generale integrato, di norma triennale, per la programmazione territoriale.

3. Nel rispetto delle competenze statali, la Regione coordina la programmazione della rete scolastica, ne stabilisce i criteri per l'organizzazione compresi i parametri di dimensionamento delle singole istituzioni scolastiche e l'attribuzione delle risorse umane e finanziarie. Conseguentemente la Regione definisce la suddivisione del territorio regionale in zone coerenti con l'ambito territoriale del Piano locale unitario dei servizi alla persona e funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, con particolare attenzione alle aree più periferiche e a rischio di spopolamento.

4. Le province e i comuni, nel rispetto degli indirizzi generali dettati dalla Regione, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta educativa nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalle leggi vigenti ed in particolare dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. La Regione e gli enti locali per quanto di competenza, attivano modalità di partecipazione delle parti sociali, delle rappresentanze di studenti e genitori e dei soggetti del Sistema educativo regionale di istruzione e formazione per favorire un confronto sul fabbisogno regionale e sulle scelte di programmazione.

6. Fino al completo trasferimento delle risorse umane e finanziarie dallo Stato alla Regione, la Giunta regionale, anche d'intesa con le parti sociali, per l'attuazione della programmazione della rete scolastica regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, promuove intese con il MIUR per programmare:
a) modalità e tempi per la determinazione e l'assegnazione da parte statale delle risorse umane e finanziarie destinate alla Regione sarda;
b) studi, analisi e monitoraggio dei bisogni formativi degli utenti e degli operatori scolastici per promuovere e garantire interventi specifici nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

Art. 12
Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i pareri previsti dalle leggi vigenti.

2. Contro la dispersione scolastica indirizza e coordina le iniziative promosse dalle province e dai comuni.

3. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell'offerta educativa. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali previsti dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati.

4. Nell'ambito del sistema dell'istruzione e istruzione e formazione professionale, la Regione si riserva la possibilità di promuovere, finanziare e gestire interventi a carattere sperimentale, progetti pilota o di interesse e di livello regionali, nonché di sviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio delle proprie competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con gli organi dell'amministrazione dello Stato, con le province e con i comuni.

5. Sulla base di finanziamenti da concordare con lo Stato e di finanziamenti propri, la Regione definisce un piano triennale per l'edilizia scolastica da realizzarsi d'intesa con le province e i comuni, per le competenze previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

6. Nei comuni dove non siano presenti scuole pubbliche, o sia presente la sola scuola dell'infanzia, al fine di contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni e di realizzare quegli ampliamenti dell'offerta formativa di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che promuove e incentiva quelle forme di programmazione territoriale integrata di cui debbono essere soggetti e protagonisti le istituzioni scolastiche autonome e gli enti locali, d'intesa con gli enti locali interessati, la Regione, anche in convenzione con scuole paritarie private e istituzioni formative accreditate, istituisce presidi integrati di istruzione/formazione, finanziati con il fondo perequativo di cui all'articolo 44.

 

Art. 13
Funzioni e compiti delle province

1. Le province programmano e realizzano, d'intesa con i comuni, le parti sociali e le singole istituzioni scolastiche e formative, iniziative di carattere culturale, educativo, pedagogico e sociale per combattere le diverse componenti della dispersione scolastica.

2. Sono titolari delle funzioni in materia di orientamento, nonché delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il sistema della istruzione e istruzione e formazione professionale.

3. Garantiscono l'integrazione delle funzioni in materia di politiche del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione professionale e all'istruzione.

4. Contribuiscono, altresì, all'integrazione delle funzioni di cui al comma 2 con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale e concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.

5. Le province concorrono alla programmazione e all'attuazione del piano regionale triennale per l'edilizia scolastica.

 

 Art. 14
Compiti dei comuni

1. Sulla base della programmazione regionale e provinciale, d'intesa con le parti sociali e le singole istituzioni scolastiche e formative, promuovono iniziative culturali, sociali ed educative contro la dispersione scolastica.

2. Contribuiscono altresì all'integrazione delle funzioni di cui agli articoli che precedono con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale.

3. In attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 12 realizzano i Presidi integrati di istruzione/formazione che si facciano carico dei seguenti servizi:
a) servizi all'infanzia integrati alla scuola dell'infanzia;
b) servizi di doposcuola e di tutoraggio per gli alunni del primo ciclo;
c) servizi di educazione degli adulti, "università per gli adulti";
d) interventi mirati di formazione professionale aderenti alle specifiche esigenze del territorio;
e) organizzazione di stage formativi presso aziende.

4. I docenti per la copertura di questi servizi saranno attinti dall'organico regionale del personale formazione professionale di cui all'articolo 30.

 

Art. 15
Piano di indirizzo generale integrato

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal Programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al Documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche.

2. La programmazione generale degli interventi viene espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato di durata triennale, in raccordo temporale con il PRS, salvo diversi vincoli temporali stabiliti a livello comunitario, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati dal Consiglio regionale.

3. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:

a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali di riferimento;
b) le tipologie, i contenuti e i destinatari degli interventi;
c) le strategie e le politiche di intervento;
d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;
e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
f) l'entità dei benefici;
g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;
h) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione;
i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
l) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;
m) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
n) le eventuali ulteriori direttive.

5. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo generale integrato circa le attività svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.

 

Art. 16
Conferenza annuale sull'educazione

1. Al fine di verificare i processi di autonomia e di interazione fra i diversi modelli organizzativi la Regione istituisce una Conferenza annuale sull'educazione, con la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie, nonché delle istituzioni formative pubbliche e private.

2. La Conferenza annuale sull'educazione, convocata dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è aperta alla partecipazione dei rappresentanti dell'università, degli enti locali e delle parti sociali.

 

Titolo II
Sistema di istruzione e formazione professionale (IFP)
 
 Art. 17
Finalità del Sistema di istruzione e formazione professionale

1. Il Sistema di istruzione e formazione professionale comprende percorsi finalizzati a:

a)    assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
b)    permettere l'acquisizione di titoli di studio, spendibili sull'intero territorio nazionale, coerenti con gli indirizzi europei in materia;
c)    sviluppare percorsi sperimentali tesi al superamento della tradizionale distinzione tra cultura e professionalità, in una logica di integrazione tra questi due aspetti;
d)    favorire l'inserimento nel mercato del lavoro, nonché la prosecuzione degli studi;
e)    riconoscere e promuovere l'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita come condizione di libertà e di uguaglianza di tutti i cittadini, in relazione alle loro condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere, di effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, di sviluppo della sua competitività nel mondo; il diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita ha per oggetto l'insieme dei processi formativi che riguardano i cittadini dalla nascita all'età più avanzata e si esercita nell'insieme di opportunità di apprendimento a carattere formale, non formale e informale; il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita si esercita nel sistema di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

 

Art. 18
Piani di studio personalizzati

1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approva le direttive per i piani di studio personalizzati dei percorsi di IFP definendo:
a)    i piani di studio in armonia con le quote nazionali, ma con particolare attenzione alla lingua ed alla cultura della Sardegna ed ai bisogni formativi del territorio;
b)    la durata e l'articolazione dei percorsi;
c)    l'orario minimo annuale;
d)    la quota minima annuale dei piani di studio da riservare all'acquisizione delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed all'insegnamento della religione cattolica;
e)    gli obiettivi generali del processo formativo;
f)     gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree e figure professionali;
g)    le azioni formative specifiche finalizzate alla promozione della conoscenza della lingua e della cultura sarda.

2. Tali direttive garantiscono ampia autonomia ai soggetti che offrono i percorsi di IFP, al fine di promuovere la più efficace personalizzazione dei piani di studio.

 

Art. 19
Certificazione nel Sistema di istruzione e formazione professionale

1. La certificazione nel Sistema di istruzione e formazione professionale avviene attraverso i titoli di studio, che certificano l'avvenuto completamento di un percorso di istruzione e formazione professionale e il libretto formativo del cittadino di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003 che, sulla base degli accordi definiti a livello nazionale, costituisce lo strumento per rendere trasparenti le informazioni, le certificazioni e le competenze acquisite.

2. Il portfolio delle competenze personali, come da allegato C al decreto legislativo n. 226 del 2005, è finalizzato a documentare la crescita culturale e formativa della persona e raccoglie i documenti di valutazione e di certificazione delle competenze maturate, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. La valutazione finale di ogni periodo/anno formativo, ai fini del passaggio al periodo/anno successivo, è assicurata dall'équipe dei docenti e dei formatori. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 226 del 2005, condizione per tale valutazione è la frequenza di almeno tre quarti del percorso.

 

Art. 20
Titoli di studio del Sistema di istruzione e formazione professionale

1. Il Sistema di istruzione e formazione professionale, ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, rilascia titoli di studio che consentono l'inserimento nel mondo del lavoro e la prosecuzione degli studi.

2. I titoli di studio del Sistema di istruzione e formazione professionale sono:

a)    qualifica di operatore professionale (II ECTS);
b)    diploma professionale di tecnico (III ECTS);
c)    diploma professionale di tecnico superiore (IV ECTS ).

3. La qualifica di operatore professionale si può acquisire al termine di un percorso almeno triennale.

4. L'acquisizione della qualifica entro il compimento del diciottesimo anno d'età sancisce l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione.

5. Il diploma professionale di tecnico si può acquisire al termine di un percorso almeno quadriennale.

6. Il diploma professionale di tecnico superiore si può acquisire al termine di un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore.

7. I titoli di studio conseguiti al termine di percorsi almeno quadriennali consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di un apposito percorso integrativo annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Art. 21
Percorsi di istruzione e formazione professionale

1. Nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, la Regione, in età di diritto-dovere, assicura l'istituzione di percorsi formativi con un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue. La Regione inoltre, agli stessi fini, assicura l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale;
c) percorsi di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come già nell'articolo 9;
d) percorsi attraverso l'alternanza studio-lavoro, come già nell'articolo 9.

2. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005, la Regione assicura la personalizzazione dei percorsi per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni.

 

Art. 22
Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

1. La Regione promuove l'istituzione di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore per alunni che sono già in possesso del diploma liceale e del diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, e per alunni non diplomati, ma comunque in possesso dei requisiti e dei crediti formativi e professionali.

2. I corsi IFTS sono stabiliti secondo gli standard previsti dalla normativa nazionale ed europea di settore, sulla base di profili professionali stabiliti in sede di conferenza Stato/regioni.

3. I poli formativi per l'IFTS possono essere istituiti presso le scuole secondarie superiori o presso le istituzioni formative accreditate.

 

Art. 23
Percorsi di formazione universitaria
e post- universitaria

1. Presso le università è prevista l'istituzione di moduli professionalizzanti, attivati in via sperimentale, all'interno dei corsi di studio e riservati agli studenti universitari che frequentano detti corsi. I moduli professionalizzanti sono gestititi da poli formativi costituiti dalle università con le istituzioni formative accreditate alla formazione superiore in collaborazione con le imprese al fine di realizzare un ambiente d'apprendimento che abbia le caratteristiche di essere progettato (con definizione degli obiettivi, delle competenze, delle metodologie, dei criteri di valutazione e delle forme di certificazione), seguito e anche "indotto" da persone qualificate allo scopo, integrato con altri momenti e ambienti di apprendimento, valutato e certificato in termini di competenze acquisite. Al termine del modulo le università rilasciano un attestato di frequenza nel quale devono essere certificate le competenze acquisite.

2. Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea di I e II livello è prevista l'istituzione di corsi di specializzazione post-laurea coerenti con il profilo del corso e finalizzati all'acquisizione di competenze specifiche nell'ambito dei profili professionali delle varie discipline, attraverso la previsione di percorsi formativi da realizzarsi in partenariato con il sistema delle imprese, previa convenzione con le associazioni di categoria.

3. Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea di I livello e per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea specialistica è prevista l'istituzione di corsi di perfezionamento per il conseguimento di master universitari, corrispondenti rispettivamente alla tipologia del diploma di laurea conseguito, di I e di II livello, attivati sulla base della normativa vigente dalle università in collaborazione con le istituzioni formative accreditate alla formazione superiore, con certificazione delle competenze acquisite da parte della Regione. Tali corsi sono finalizzati all'acquisizione di competenze corrispondenti ad una attività professionale che richieda profonda conoscenza della materia di riferimento ed ampi livelli di autonomia e responsabilità.

 

Art. 24
Formazione continua

1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei soggetti occupati e non, promuovendo gli interventi volti all'adeguamento delle competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale, al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche imprenditoriale, sostenendo altresì la formazione continua e ricorrente, nonché quella conseguente alla riconversione di attività produttive. In tale ambito, gli interventi debbono considerare l'insieme delle misure di formazione continua, di provenienza pubblica e/o privata, così articolata:

1)    formazione iniziale per adulti, per coloro che abbiano superato il diciottesimo anno di età e che non abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore e/o una qualifica o diploma di formazione professionale, la formazione iniziale avviene secondo le seguenti modalità:
a)  se è stato conseguito il diploma di licenza media: percorsi di istruzione e formazione professionale di durata biennale o triennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale di I/II livello ECTS;
b) se è stato conseguito il diploma di licenza media: percorsi di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
c) se non è stato conseguito il diploma di licenza media: percorso annuale integrato con istituti di istruzione secondaria di I grado, compresi i Centri territoriali permanenti, finalizzato al conseguimento della licenza media e all'inserimento in uno dei corsi di cui ai punti a) e b);
d) se è stato conseguito il diploma di licenza media e si è nella condizione di apprendista: l'istituzione di un percorso formativo esterno all'azienda, finalizzato all'acquisizione delle competenze professionali del settore, in collaborazione con il sistema delle imprese;
e) se non è stato conseguito il diploma di licenza media e si è nella condizione di apprendista: un percorso di formazione esterno all'azienda, in collaborazione con il sistema delle aziende, ed integrato con istituti di istruzione secondaria di I grado, compresi i Centri territoriali permanenti, finalizzato al conseguimento della licenza media e all'inserimento in uno dei corsi di cui ai punti a) e b);

2) formazione in apprendistato:
a) la Regione promuove per la formazione degli adulti le diverse forme di apprendistato previste dal capo I del titolo VI del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) d'intesa con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e l'Università, la Regione definisce i percorsi formativi, i programmi, la suddivisione delle ore di formazione formale, non formale e informale, la durata dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 48 e 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che concorrono al conseguimento delle certificazioni di cui alla presente legge, utili anche per la prosecuzione degli studi;
c) d'intesa con le parti sociali regolamenta i profili formativi ed i requisiti della formazione interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti dei tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, in raccordo con le parti sociali e gli operatori interessati, nelle forme e secondo i criteri previsti dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
d) la Regione promuove la sensibilizzazione delle imprese perché accolgano le persone in percorsi di apprendistato e stipulino convenzioni con le istituzioni formative, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2005, anche attraverso percorsi di formazione strutturata on the job o tramite lo strumento della formazione a distanza e in e-learning.

3) formazione per la riqualificazione degli occupati per tutti coloro che si trovano in stato di occupazione, è prevista l'istituzione di moduli formativi finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze relative al settore di lavoro, sostenuti con fondi di cui all'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Art. 25
Formazione permanente: Università
per gli adulti

1. Al fine di realizzare un sistema di educazione e formazione per tutto l'arco della vita e favorire un processo di promozione culturale e sociale degli adulti, sulla base della programmazione regionale e provinciale, i comuni curano l'istituzione della Università per gli adulti, attivando percorsi di educazione formale, non formale e informale.

 

Art. 26
Sistemi di crediti formativi

 

1. Ogni prova di esame è valutata in base a un sistema di crediti formativi che corri-sponde al sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti.

 

Art. 27
Esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale

1. Per conseguire i titoli di studio del Sistema di istruzione e formazione professionale indicati nell'articolo 26 è necessario superare l'esame conclusivo dei diversi percorsi.

2. Tali esami considerano e valutano le competenze acquisite dagli allievi alla luce degli obiettivi specifici di apprendimento.

3. Gli esami si svolgono mediante prove organizzate da una commissione esaminatrice composta dai docenti e dai formatori dell'ultimo anno del percorso di istruzione e formazione professionale e da un componente esterno, designato dalla Regione, il quale svolge le funzioni di presidente della commissione.

4. Per poter sostenere l'esame conclusivo è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dei percorsi previsti dagli articoli precedenti per ciascun titolo di studio.

5. È fatta salva la possibilità per i candidati esterni di sostenere le prove conclusive dell'esame di Stato, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

 

Art. 28
Autonomia delle istituzioni formative pubbliche e private

1. Ai soggetti che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale, parte del sistema pubblico regionale di educazione, istruzione e istruzione e formazione professionale è riconosciuta autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e gestionale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

2. Le istituzioni formative pubbliche sono titolari del rapporto di lavoro con il personale e provvedono direttamente al suo reclutamento con le modalità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

Art. 29
Accreditamento istituzioni formative pubbliche e private

1. Le istituzioni formative pubbliche e private possono richiedere l'accreditamento per i percorsi che garantiscono il diritto-dovere e/o per tutti gli altri percorsi.

2. L'accreditamento è altresì necessario per accedere a finanziamenti pubblici.

3. Per l'accreditamento delle istituzioni formative pubbliche e private che erogano percorsi formativi che garantiscono il diritto-dovere e rilasciano i relativi titoli di studio, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 226 del 2005, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) la previsione di organi di governo;
b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
c) il rispetto dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
d) la completezza dell'offerta formativa;
e) lo svolgimento del corso annuale integrativo;
f)  l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

4. Per l'accreditamento delle istituzioni formative pubbliche e private che erogano percorsi formativi con l'esclusione di quelli riguardanti l'età del diritto-dovere, e rilasciano i relativi titoli di studio, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 226 del 2005, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) la previsione di organi di governo;
b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
c) il rispetto dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
d) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
e)  l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
f)  l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
g) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
h) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

5. I soggetti pubblici e privati che intendono ottenere l'accreditamento devono presentare una apposita domanda alla Regione.

6. La Regione accerta il possesso dei requisiti e ne verifica la permanenza nel tempo.

 

Art. 30
Risorse finanziarie

1. La Regione provvede all'attribuzione delle risorse finanziarie disponibili ai soggetti accreditati che offrono percorsi di IFP che realizzano il diritto dovere di istruzione e formazione professionale sulla base del criterio principale della quota capitaria, in base al numero effettivo dei fruitori dei servizi, adottando coefficienti e criteri correttivi in considerazione delle peculiarità dei servizi offerti sotto il profilo della loro collocazione territoriale, delle caratteristiche dell'utenza e della tipologia e qualità dell'offerta formativa.

2. La Regione riserva altresì una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e incentivando le scelte dei soggetti gestori conformi alle linee di programmazione.

 

Art. 31
Organico regionale del personale del Sistema di istruzione e formazione professionale.

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di formazione iniziale degli insegnanti dalla Legge n. 53 del 2003 e dai relativi decreti attuativi, la Regione dispone che, nei percorsi di istruzione e formazione professionale, i docenti siano in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o che abbiano maturato una documentata esperienza nel settore professionale o di contesti coerenti con la materia insegnata per almeno tre anni;

2. Il personale del sistema dell'istruzione e della formazione professionale costituente l'organico regionale dei formatori è così classificato:

a) fascia A: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'amministrazione pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza;

b) fascia B: assistenti tecnici (diplomati o laureati) con competenze ed esperienze professionali nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

3. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, all'organico regionale dei formatori possono accedere i docenti abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti del MIUR, o che abbiano maturato una documentata esperienza nel settore professionale o di contesti coerenti con la materia insegnata per almeno tre anni.

 

Art. 32
Piano di utilizzo del personale

1. La Regione delega le funzioni di gestione di attività di formazione professionale alle province e ai comuni.

2. Per garantire le funzioni di delega è assicurata la necessaria dotazione di personale per consentire le funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo.

3. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le province si avvalgono:
a) di personale trasferito dalla Regione;
b) di personale posto in mobilità e/o trasferito dagli enti di cui all'articolo 5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale), facente parte dell'albo istituito ai sensi della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42.

4. La Giunta regionale, sentite le istituzioni formative interessate, le organizzazioni sindacali, le province e i comuni, fornisce indirizzi in ordine ai requisiti minimi da richiedere per l'accesso del personale trasferito o in mobilità di cui all'albo regionale della legge regionale n. 42 del 1989.

5. La Giunta regionale trasferisce il personale delle soppresse strutture organizzative denominate Centri di formazione professionale, necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi della presente legge.

6. Il trasferimento di cui al comma 5 è disposto entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

7. Gli enti locali, a seguito dei trasferimenti di cui al comma 5, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie piante organiche, sulla base dei principi fissati in materia dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

8. La Giunta regionale attua una riduzione del proprio organico in misura corrispondente ai trasferimenti effettuati ai sensi della presente legge.

9. Il personale di cui al comma 5, fatta salva la posizione giuridica ed economica in godimento, viene utilizzato in coerenza con la professionalità posseduta o previo processo di riqualificazione o riconversione.

10. Le relazioni sindacali, relative alle procedure previste dalla presente legge, sono regolate con riferimento alle organizzazioni sindacali firmatarie, secondo le disposizioni dei protocolli di relazioni sindacali vigenti.

11. Gli oneri per il personale trasferito ai sensi della presente legge per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di istruzione e formazione professionale sono a carico della Regione fino alla data in cui detto personale è impegnato per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge.

 

Art. 33
Formazione degli insegnanti

1. Al fine di favorire la qualità dei processi di insegnamento e apprendimento, la Regione, in accordo con l'università e le strutture di ateneo preposte alla formazione iniziale e in itinere degli insegnanti, in collaborazione con le associazioni di categoria accreditate per la formazione e le stesse istituzioni formative, finanzia e sostiene l'attivazione di moduli formativi specifici per il personale docente impiegato nelle istituzioni formative pubbliche e private accreditate del Sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

 

Titolo III
Sistema di istruzione
 
 Art. 34
Sistema di istruzione

1. Nell'ambito delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati dallo Stato, la Regione sarda garantisce su tutto il territorio l'attuazione del Sistema di istruzione che comprende:
a) la scuola dell'infanzia;
b) il primo ciclo, compresa la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
c) il secondo ciclo: il sistema dei licei.

2. Nell'ambito del Sistema di istruzione la Regione esercita attività di:

a) programmazione dell'offerta formativa regionale e piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
b) monitoraggio e programmazione dei servizi di istruzione;
c) assegnazione delle risorse finanziarie e degli organici di
personale alle istituzioni scolastiche pubbliche;
d) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti;
e) promozione della conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico e plurilingue della Sardegna.

 

Art. 35
Quota regionale di piani di studio

1. Con propria deliberazione, la Regione adotta le indicazioni regionali per i piani di studio personalizzati, che le singole istituzioni scolastiche sono tenute ad attuare sulla base della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 53 del 2003, al fine di promuovere l'autonomia culturale, didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche e il loro legame con le tradizioni e le specificità, culturali e linguistiche, delle diverse comunità locali del territorio regionale sardo.

 

Art. 36
Scuola dell'infanzia

1. La Regione ed il sistema delle autonomie locali promuovono la generalizzazione della scuola dell'infanzia, parte integrante del sistema educativo di istruzione e formazione, sia attraverso le istituzioni statali sia attraverso quelle paritarie riconosciute in base a quanto stabilito dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. Al fine di garantire la generalizzazione della scuola dell'infanzia e di promuovere il pluralismo dell'offerta formativa, nel rispetto della primaria responsabilità e libertà di scelta educativa dei genitori, la Regione sostiene con appositi contributi le scuole paritarie dell'infanzia.

3. Alle scuole dell'infanzia paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico.

4. Le scuole dell'infanzia paritarie devono essere in possesso dei seguenti  requisiti per poter accedere ai contributi:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
b) un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti e coerente col progetto educativo d'istituto;
c) l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
d) la coerenza dell'organizzazione dell'istituzione con i principi e le finalità definiti nel regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, fatte salve le peculiarità ordinamentali;
e) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento e conformi alle norme vigenti;
f) l'istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, nel rispetto della specificità ordinamentale del soggetto richiedente;
g) l'iscrizione alle istituzioni per tutti gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta;
h) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio;
i) l'utilizzo di personale docente fornito del titolo di abilitazione previsto dalle leggi vigenti;
l) contratti individuali di lavoro per il personale dirigente, docente e non docente che rispettino i contratti collettivi di settore.

 

Art. 37
Contributi alle scuole paritarie

1. La Regione, in considerazione del grave indice di carenza di strutture statali, al fine di garantire ed estendere l'esercizio del diritto allo studio sulla base del programma annuale degli interventi per il diritto allo studio da sottoporre al parere della competente Commissione consiliare entro il 31 marzo di ogni anno, eroga contributi alle scuole dell'infanzia paritaria nella misura del 75 per cento delle spese per:

a)    la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il riattamento eventuale degli immobili, sentito il parere delle amministrazioni comunali;

b)    gli arredamenti e le attrezzature d'uso;

c)    le spese di gestione.

2. La Regione sostiene altresì con appositi incentivi i comuni che, sulla base di apposite direttive regionali, stipulano convenzioni con i soggetti gestori di scuole paritarie dell'infanzia nel proprio territorio che ne facciano richiesta, relativamente a servizi di:

a) trasporto e relativi oneri assicurativi;
b) mensa;
c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature;
d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

 

Art. 38
Coordinamento pedagogico

1. Al fine di promuovere la qualità dell'offerta formativa, in collaborazione con l'università e gli uffici tecnico-ispettivi dell'amministrazione scolastica, la Regione promuove e sostiene forme di coordinamento pedagogico-didattico delle scuole dell'infanzia.

2. La Regione promuove altresì progetti di continuità educativa tra la scuola dell'infanzia e i servizi per la prima infanzia e tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

 

Art. 39
Centri per i bambini e la famiglia integrati alla Scuola dell'infanzia statale e paritaria

1. Al fine di favorire la diffusione dei servizi alla prima infanzia le scuole dell'infanzia statali e paritarie possono attivare appositi Centri per i bambini e la famiglia integrati alla scuola dell'infanzia (CBF), che svolgono la propria attività su richiesta delle famiglie in favore di bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi.

2. Con apposita direttiva la Giunta regionale definisce gli standard di funzionamento dei CBF integrati relativamente a:

a) requisiti professionali del personale educatore;
b) rapporto bambini/educatori;
c) requisiti strutturali;
d) procedure per il rilascio della autorizzazione al funzionamento.

3. Al fine di promuovere i CBF integrati, i comuni inseriscono tale servizio nel piano socio-assistenziale, stabiliscono la necessaria copertura finanziaria e prevedono un'apposita convenzione con le scuole dell'infanzia che offrono tale servizio.

 

Titolo IV
Disposizioni finali
 
 Art. 40
Disposizioni transitorie

1. Le prime classi dei percorsi di istruzione e istruzione e formazione professionale di cui alla presente legge sono avviate a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008.

2. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per non più di cinque anni si intendono accreditate, ai fini dell'articolo 29:
a) le istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) i soggetti che gestiscono scuole paritarie di cui alla Legge n. 62 del 2000;
c) le istituzioni formative accreditate per le attività di istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono enti autonomi, ai sensi dell'articolo 28, i centri di formazione professionale pubblici e le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della Legge n. 59 del 1997, che erogano prevalentemente percorsi di istruzione e formazione professionale, trasferite alla Regione ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

Art. 41
Trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge si realizza secondo le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 226 del 2005.

 

Art. 42
Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

 

Art. 43
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 44.830.000 per l'anno 2007 e in euro 59.480.000 per gli anni successivi.

2. Alla relativa spesa si fa fronte per l'importo di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 con gli stanziamenti recati dalle UPB S11.062 e S11.063 per gli importi rispettivamente di euro 200.000 e 60.000; alla spesa per l'attuazione dell'articolo 6 si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S11.015 (cap. 11042); per la restante spesa si fa fronte con la variazione di cui al comma 3.

3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

11- PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.062 (DV)

Istruzione e formazione professionale - Spese correnti.

2006                          euro                            ---

2007                          euro                53.770.000

2008                          euro                53.750.000          

UPB S11.162 (NI)

Scuola dell'infanzia - Spese correnti.

2006                          euro                            ---

2007                          euro                20.800.000

2008                          euro                20.800.000

UPB S11.163 (NI)

Centri per i bambini e per la famiglia integrati alla scuola dell'infanzia.

2006                          euro                            ---

2007                          euro                10.000.000

2008                          euro                10.000.000

UPB S11.063 (DV)

Istruzione e formazione professionale - Spese di investimento.

2006                          euro                            ---

2007                          euro                            ---

2008                          euro                30.000.000

in diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006                          euro                            ---

2007                          euro                61.000.000

2008                          euro                61.000.000

mediante riduzione delle voci da 1 a 14 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2006.

UPB S03.007

Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale.

2006                          euro                            ---

2007                          euro                            ---

2008                          euro                14.670.000

mediante riduzione della voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria 2006.

UPB S03.008

Programmazione negoziata.

2006                          euro                            ---

2007                          euro                            ---

2008                          euro                15.330.000

11- PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.060

Interventi per il diritto allo studio - Spese correnti.

2006                          euro                            ---

2007                          euro                 2.770.000

2008                          euro                 2.750.000

SOPPRESSA (dall'anno 2007)

UPB S11.060

Interventi a favore della scuola dell'infanzia - Spese correnti.

2006                          euro                            ---

2007                          euro                20.800.000

2008                          euro                20.800.000

SOPPRESSA (dall'anno 2007) 

UPB S11.060

Interventi per il diritto allo studio - Investimenti.

2006                          euro                            ---

2007                          euro                            ---

2008                          euro                            ---

SOPPRESSA 

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.  

 

 Art. 44
Fondo regionale perequativo

1. Al fine di assicurare la diffusione dei servizi del Sistema educativo di istruzione e istruzione e formazione professionale, dei diversi gradi e ordini di scuola in tutto il territorio regionale, nei piccoli paesi e nelle aree più deboli, la Regione realizza un apposito fondo regionale perequativo e di solidarietà.

 

Art. 45
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.