CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 224

presentata dai consiglieri regionali

PACIFICO - MASIA - COCCO - FRAU - IBBA - LAI Silvio - LANZI - UGGIAS 

il 23 marzo 2006


Istituzione della Consulta regionale della disabilità


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nel campo dell'assistenza ai disabili la Regione sarda ha fatto passi importanti, soprattutto dal punto di vista legislativo. Il percorso previsto dalle norme deve, però, essere completato affinché i disabili sardi possano usufruire dei servizi cui hanno diritto. Per realizzare tale scopo è importante che le associazioni dei disabili esprimano le proprie idee, confrontino le proprie proposte con gli amministratori e gli operatori del settore, segnalino ai politici la loro capacità progettuale. Soddisfare tutti i bisogni essenziali è, per definizione, impossibile. Le risorse saranno sempre insufficienti rispetto alla quantità di bisogni esistenti. Si tratta, quindi, di compiere vere e proprie scelte politiche, sorretti dal principio etico che "chi ha avuto meno dalla sorte non deve essere lasciato da solo a farvi fronte".

Soprattutto, le competenze che il settore ha saputo esprimere vanno utilizzate al meglio.

La presente proposta di legge nasce con un presupposto dal quale il legislatore, in ogni momento della sua azione, non può dunque prescindere: l'abbattimento delle barriere, che impediscono alle persone diversamente abili di vivere una vita dignitosa, è prima di tutto una precisa scelta culturale. Da questo fattore derivano poi le scelte di natura politica e, di conseguenza, quelle regolamentari e normative. Una premessa necessaria se si vuole davvero istituire la Consulta regionale della disabilità.

La Consulta, prima ancora che l'organo di riferimento delle persone disabili e delle loro famiglie nei rapporti con l'Amministrazione regionale, è in primis lo strumento di garanzia per l'avviamento di una rete di servizi stabili volti al superamento delle condizioni di emarginazione delle persone con disabilità. L'obiettivo è quello di assicurare la piena partecipazione alla vita sociale e familiare, la promozione del tempo libero, la vita associativa e il sostegno a situazioni particolari di bisogno.

L'evoluzione e lo sviluppo degli interventi adottati ai vari livelli delle istituzioni regionali per le politiche sociali a favore dei cittadini con disabilità richiedono una nuova e più puntuale partecipazione delle associazioni delle persone con disabilità, sia nel momento in cui gli atti amministrativi o provvedimenti vengono definiti, sia perché occorre svolgere un intervento che miri all'unitarietà, al coordinamento e all'armonizzazione degli interventi programmati dall'istituzione regionale.

La Legge-quadro n. 104 del 5 dicembre 1992 (Norme sui diritti delle persone handicappate) prevede, all'articolo 30, che le Regioni individuino forme per assicurare la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni.

La presente proposta di legge, così come affermato dalla legge regionale n. 23 del 2005 sul sistema dei servizi alla persona e dall'ordine del giorno adottato dal Consiglio regionale all'atto dell'approvazione della riforma dei servizi sociali, intende realizzare modalità e forme pregnanti di partecipazione con la costituzione della Consulta regionale della disabilità (articolo 1).

La Consulta garantisce la piena partecipazione delle persone disabili alla programmazione, alla progettazione ed alla verifica delle scelte di intervento su scala regionale; in particolare analizza i bisogni, avanza proposte per interventi che, nell'ottica della sicurezza sociale, siano volti al miglioramento delle condizioni generali di vita e verifica lo standard qualitativo dei servizi erogati.

Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione permanente delle istituzioni e delle organizzazioni interessate la presente proposta di legge ha previsto di istituire la Consulta presso la Presidenza della Regione.

La Consulta, al pari di quanto accade in altre regioni italiane, ha il fondamentale compito di proporre e stimolare la realizzazione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire il rispetto dei diritti del cittadino disabile. Rispondendo pertanto a tale compito la Consulta, nelle intenzioni dei proponenti, deve dare voce ai cittadini disabili e alle loro famiglie, attenta a recepirne e a supportarne le istanze, rendendosi, per quanto le compete, punto di riferimento, di ascolto e di presenza propositiva.

Il nuovo organismo regionale viene configurato in modo agile e snello nel numero ma, allo stesso tempo, capace di assicurare la rappresentanza delle organizzazioni sociali ed imprenditoriali impegnate nel settore e di prevedere la partecipazione delle istituzioni interessate. I campi di intervento sono ovviamente molteplici e riguardano in primis la scuola, la formazione, il lavoro, l'assistenza, l'integrazione, l'autonomia, la mobilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per questo, accanto alla attribuzione della massima responsabilità e autorevole guida, affidata al Presidente della Regione (o a un suo delegato), è prevista la partecipazione e il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali sarde, del Consiglio delle autonomie locali (comuni e province), delle istituzioni scolastiche, dell'Agenzia regionale per il lavoro e delle associazioni datoriali, cooperativistiche e sociali (articolo 2).

Tra gli obiettivi che la proposta di legge si prefigge di raggiungere vi sono senza dubbio:

a) la promozione di azioni tese a migliorare la situazione ambientale dei lavoratori disabili e a stimolare la ricerca di nuove possibilità lavorative;
b) la piena integrazione e la conseguente formazione di tutti gli studenti diversamente abili, ottimizzando le risorse nell'ambito scolastico di ogni ordine e grado con lo scopo di sostenere il massimo delle loro potenzialità e di favorirne l'autonomia e la socializzazione.

I compiti attribuiti alla Consulta attengono all'espressione di pareri sugli atti di programmazione, sui provvedimenti amministrativi e sulle proposte o disegni di legge. In particolare (articolo 3) la Consulta formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sui progetti di legge, sugli atti di programmazione, su modifiche o adeguamenti della normativa e su altri provvedimenti che interessano le attività e gli interventi a favore dei disabili e delle loro organizzazioni.

La Consulta formula altresì osservazioni e proposte sugli atti di programmazione regionale dei servizi sociali e dei servizi sanitari regionali.
A questo fine la partecipazione ai lavori della Consulta è prevista in modo articolato investendo tutti i livelli istituzionali della Regione Sardegna. Per questo motivo appare ai proponenti importante coinvolgere, per gli aspetti legislativi, i componenti della Commissione competente del Consiglio regionale.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, predispone interventi volti a:

a) sviluppare e favorire l'integrazione sociale dei cittadini in situazione di handicap;
b) realizzare opportunità per la piena affermazione della dignità delle persone con disabilità;
c) favorire l'inclusione e prevenire e rimuovere stati di emarginazione e di esclusione;
d) predisporre atti per assicurare il diritto all'accesso e facilitare la piena fruizione della cultura e dell'informazione;
e) perseguire l'obiettivo della massima mobilità, della libera circolazione e fruizione del territorio;
f) sviluppare le politiche attive per 1'inserimento scolastico, professionale e lavorativo;
g) garantire la piena partecipazione e il reale coinvolgimento dei cittadini con disabilità, dei loro familiari e delle loro associazioni.

 

Art. 2
Consulta regionale della disabilità

1. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione permanente delle istituzioni e delle organizzazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza della Regione, la Consulta regionale della disabilità.

2. La Consulta, istituita con decreto del Presidente della Regione, è composta da:

a) il Presidente della Regione o un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente della Consulta;
b) due rappresentanti delle associazioni regionali presenti ed operanti in almeno tre province della Sardegna;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni di disabili eletti dalle altre e diverse associazioni operanti a livello territoriale subregionale. All'elezione non possono partecipare le associazioni o loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b);
d) un rappresentante designato dalla Federazione associazioni nazionali disabili (FAND);
e) un rappresentante designato dalla Federazione italiana superamento handicap (FISH);
f) due rappresentanti designati dalle cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16;
g) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
h) un rappresentante designato dalla Sovrintendenza scolastica della Sardegna;
i) un rappresentante designato dall'Agenzia regionale per il lavoro;
l) un rappresentante delle aziende sanitarie locali, designato dall'Assessore regionale competente per materia e individuato tra i direttori generali delle stesse;
m) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale;
n) un rappresentante designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro.

3. Le designazioni, su richiesta della Presidenza della Regione, devono essere comunicate entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza regionale sulla disabilità; trascorso tale periodo, il Presidente della Regione nomina i componenti.

4. La Consulta è integrata su richiesta del Presidente, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto di convocazione.

5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati i consiglieri componenti la Commissione sanità e sicurezza sociale del Consiglio regionale ed eventualmente, su richiesta del presidente, esperti nelle materie oggetto della convocazione.

6. La Consulta elegge, nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, due vice presidenti. Per l'elezione ciascun componente della Consulta vota un solo nominativo, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

7. I componenti decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Consulta. La decadenza è comunicata alla Presidenza della Regione entro tre giorni dalla presa d'atto da parte della Consulta.

 

Art. 3
Compiti della Consulta

1. La Consulta ha i seguenti compiti:

a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sui progetti di legge, sugli atti di programmazione, su modifiche o adeguamenti della normativa e su altri provvedimenti che interessano le attività e gli interventi a favore dei disabili e delle loro organizzazioni;
b) formula osservazioni e proposte sugli atti di programmazione regionale dei servizi sociali e dei servizi sanitari regionali;
c) promuove iniziative di informazione sulle attività della Regione autonoma della Sardegna e delle associazioni in materia di integrazione sociale, assistenza sanitaria, integrazione scolastica e inserimento lavorativo dei disabili;
d) promuove studi e ricerche utili alla programmazione degli interventi e dei servizi nonché al sostegno delle attività delle associazioni.

2. Oltre ai compiti di cui al comma 1, la Consulta deve inoltre:

a) coordinare a livello regionale la politica delle associazioni relativa a:

1) ricerca delle cause e prevenzione delle forme di handicap psico-fisico-sensoriali;
2) diagnosi precoce e servizi riabilitativi;
3) istruzione scolastica e formazione professionale;
4) inserimento nel mondo del lavoro ed integrazione sociale;
5) servizi socio-sanitari territoriali per tutti;
6) servizio domiciliare, trasporti, assistenza e sostegno sociale alla famiglia, specie per i casi gravi;
7) tempestiva e corretta informazione agli handicappati e alle loro famiglie;

b) tutelare gli interessi dei diversamente abili, formulando proposte e richieste alle amministrazioni competenti, rifiutando qualsiasi forma di assistenza passiva che ne possa ledere i diritti;
c) raccogliere, classificare e distribuire informazioni relative alla piena realizzazione personale delle persone disabili;
d) diffondere la conoscenza dei problemi dei disabili, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione come presa di coscienza sociale e strumento di sensibilizzazione presso i pubblici poteri e l'opinione pubblica;
e) stimolare una legislazione regionale nella quale tutti i problemi delle persone con disabilità trovino una giusta collocazione, ed una adeguata risposta;
f) proporsi come organo consultivo per la formulazione di tutta la normativa regionale in materia di assistenza sociale, sanitaria, scolastica e lavorativa chiedendo la partecipazione lavorativa dei propri rappresentanti a tutte le commissioni od organismi previsti dalle leggi e ordinamenti regionali e degli enti locali, anche con funzione di verifica e controllo di servizi in tutte le materia in cui siano coinvolti gli interessi delle persone con disabilità;
g) informare il mondo del lavoro in tutte le sue espressioni, su particolari tecnologie che permettano anche ai disabili un più ampio accesso;
h) ottenere nel campo dell'edilizia pubblica e privata e dei pubblici trasporti, l'abolizione di tutte le barriere architettoniche, che ne rendono disagevole l'utilizzo da parte dei disabili;
i) promuovere una politica assistenziale, previdenziale e pensionistica volta a tutelare il diritto del disabile ad ottenere una completa autonomia economico-finanziaria;
l) operare in qualsiasi campo per la tutela dei diritti-doveri dei disabili e dei loro familiari.

 

Art. 4
Funzionamento e regolamento interno

1. La Consulta di cui all'articolo 2 ha sede presso la Presidenza della Regione ed è assistita nelle sue funzioni da apposito ufficio, la cui dotazione deve essere definita con decreto del Presidente della Regione.

2. Per la sua organizzazione interna la Consulta si dota di un regolamento che, dopo l'approvazione a maggioranza assoluta, deve essere depositato presso la Presidenza della Regione.

 

Art. 5
Attività della Consulta

1. La Consulta si riunisce su convocazione del presidente o del vice presidente almeno tre volte l'anno, nonché quando lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

2. La prima riunione della Consulta è convocata dal presidente nei novanta giorni successivi alla prima riunione della Conferenza regionale delle associazioni dei disabili.

3. La segreteria della Consulta è assicurata dagli uffici della Presidenza della Regione.

4. La Consulta dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della consulta successiva.

 

Art. 6
Gettone di presenza e rimborso spese

1. Ai componenti della Consulta viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, la medaglia giornaliera di presenza stabilita dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

2. Ai componenti della Consulta che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, compete il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla vigente normativa regionale per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.

 

Art. 7
Conferenza regionale delle organizzazioni
dei disabili

1. È istituita la Conferenza regionale delle organizzazioni dei disabili, cui hanno diritto di partecipare tutti i rappresentanti legali o loro delegati, delle organizzazioni operanti nel territorio regionale della Sardegna.

2. La Conferenza regionale si riunisce ogni tre anni su convocazione del Presidente della Regione per effettuare proposte e valutazioni sui provvedimenti legislativi, atti amministrativi o di programmazione, sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali.

3. La Conferenza regionale, una volta insediata, elegge al suo interno il presidente, che permane in carica per la durata dei lavori della Conferenza medesima.

4. La prima Conferenza è convocata dal Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nel corso dei suoi lavori, la Conferenza procede alla elezione dei suoi rappresentanti in seno alla Consulta regionale della disabilità.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce il regolamento di funzionamento dei lavori della Conferenza per assicurare i criteri di composizione della Consulta regionale della disabilità.

7. Le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza nonché per la pubblicazione dei relativi atti, sono a carico della Presidenza della Regione.

8. Partecipano alla Conferenza regionale e alle relative elezioni le organizzazioni dei disabili iscritte al Registro regionale generale di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, enti morali o associazioni di categoria legalmente riconosciute e operanti in Sardegna:

a) che organizzano e rappresentano cittadini disabili o loro familiari;
b) che svolgono attività da almeno tre anni che abbiano i caratteri della democraticità e della elettività degli organi e dell'assenza di finalità lucrative.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 50.000 annui (UPB S12.068). Alle stesse si fa fronte con lo storno di pari importo dalla UPB S03.006 (Cap. 03030 FNOL). È ridotta di pari importo la riserva prevista al numero 13 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria).

 

Art. 9
Urgenza

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione