CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 222

presentata dai consiglieri regionali

DEDONI - VARGIU - CASSANO - PISANO

il 10 marzo 2006


Interventi a tutela dei prodotti artigianali e artistici tipici della Sardegna


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge tende a valorizzare i prodotti artigianali artistici della Sardegna prevedendo anche una serie di interventi che consentano il loro mantenimento nel tempo.

In particolare viene prevista l'organizzazione di corsi, riservati ai giovani ed affidati agli enti locali, nei quali i maestri delle varie arti trasmetteranno le loro preziose tecniche.

I prodotti inoltre potranno essere esposti presso strutture permanenti situate nei vari comuni e potranno essere presentati in mostre particolarmente qualificate nella Penisola e all'estero.

I proponenti, in considerazione della particolare importanza dell'argomento e degli interventi proposti, ne raccomandano una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare e garantire nel tempo il mantenimento dei prodotti artigianali ed artistici tipici della Sardegna, finanzia:

a) l'organizzazione e la frequenza di corsi, riservati ai giovani, tenuti da artigiani e artisti esperti;
b) l'insegnamento delle tecniche necessarie per la creazione dei prodotti stessi;
c) l'istituzione di strutture permanenti di esposizione presso i comuni più vocati;
d) la presentazione dei prodotti in mostre nella Penisola e all'estero.

 

Art. 2
Programma annuale degli interventi

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, la Regione si dota, entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, di un programma annuale degli interventi la cui attuazione è affidata ai comuni.

2. Il programma, predisposto dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio e dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, una volta acquisito il parere della competente Commissione consiliare, che deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 3
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione sono valutate in euro 600.000 per l'anno 2006 e in euro 500.000 per ciascuno degli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

07 - TURISMO

UPB S07.038
Incentivazioni alle attività artigianali e artistiche

2006 euro 600.000
2007 euro 500.000
2008 euro 500.000

in diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006
Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006 euro 600.000
2007 euro 500.000
2008 euro 500.000