CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 221
presentata dai consiglieri regionali
DEDONI - VARGIU - CASSANO - PISANO
il 10 marzo 2006Istituzione del sistema ambientale integrato del Monte Arci
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La realt� attuale dei parchi in Sardegna appare fortemente condizionata da una serie di retaggi frutto ormai della storia, pure recente, che oltre ad aver determinato il diniego alla realizzazione di queste strutture da parte dei territori interessati, ha fomentato una serie diffusa di opposizioni e contestazioni talvolta sfociate in manifestazioni singolari ed eclatanti. Questo � stato ed � tuttora, come � ben noto, per il Gennargentu; � stato ed �, ancora, sia pure in parte e per diversi motivi, per quei territori in cui � stata prevista l'istituzione dei parchi con la legge quadro regionale 7 giugno 1989, n. 31. Se si escludono i due parchi marini nazionali e le riserve marine, i due parchi regionali del Molentargius e di Porto Conte, peraltro non previsti dalla legge regionale n. 31 del 1989 e istituiti nel 2001 per� mai decollati operativamente, ad oggi, di fatto, nessuno dei parchi istituiti dalla legge quadro regionale � stato effettivamente realizzato. L'idea, messa in essere dalla Giunta regionale, di riavviare comunque il decollo dei parchi regionali istituiti dalla legge n. 31 del 1989 (Gutturu Mannu, Monte Arci) oppure di nuova individuazione (Tepilora/Bitti), a partire da nuclei primordiali sfruttando la propriet� dei terreni di tipo pubblico (Ente unico delle foreste, comuni, terre soggette ad uso civico) appare mirata all'obiettivo di differenziarsi dalle altre precedenti e fallimentari esperienze, ma pur tuttavia non sufficiente a creare un vero e proprio sistema di aree valorizzate ambientalmente ed accettate dalle popolazioni che in esse trovano nuovi spunti economici ed occupazionali. Non vi � dubbio che, oggi, in Sardegna, il parco � visto con grande diffidenza; se � vero che le popolazioni di Bitti e del Gutturu Mannu sono concordi ad avviare la sperimentazione di aree protette tipo parco (ma pi� corretto sarebbe dire "piccole riserve forestali"), � anche vero che altrove, nonostante la coscienza ecologica sia ormai matura nelle popolazioni e il problema della tutela dell'ambiente e della conservazione del paesaggio sia visto dai sardi come uno degli aspetti irrinunciabili delle future politiche territoriali, l'idea del parco crea comunque delle perplessit�. Ci�, in parte, � dovuto al fatto che il parco continua ad apparire come una struttura voluta da altri senza il coinvolgimento dei residenti, imposta sui territori e ai cittadini: il frutto di scelte effettuate e decise altrove, calate dall'alto senza poter concertare con i soggetti interessati nemmeno le forme di gestione e di controllo.
Ora, se l'obiettivo della nuova politica dei parchi attivata da questa Giunta � quello di valorizzare l'ambiente e il paesaggio nelle aree di maggior pregio e di far crescere le popolazioni locali grazie alle attivit� di corretta gestione delle risorse naturali, � possibile trovare convergenze su queste ipotesi di sviluppo. A tal fine occorre riaffidare direttamente ai territori la gestione complessiva delle risorse ambientali, eliminando le paure e la diffidenza generata dal parco e soprattutto dal sistema di gestione ad esso connesso, chiamando i cittadini a collaborare e mettere in campo una serie di buone pratiche agro-silvicole-forestali per raggiungere concordemente e concertatamente buone possibilit� di sviluppo, in equilibrio con un ambiente riscoperto e recuperato. Occorre prendere atto che i dibattiti scientifici e le conseguenti acquisizioni politiche di questi ultimi anni hanno decretato definitivamente il tramonto dell'idea di parco come santuario della natura o isola decontestualizzata dal restante territorio: pertanto il parco non pu� continuare a configurarsi come un'isola all'interno di un determinato ambito territoriale se si vuole parlare di equilibri complessivi di quella determinata regione, ma occorre trovare nuove e pi� confacenti soluzioni. Le recenti proposte avanzate da esponenti del mondo scientifico e politico tendono a ricercare nuove forme per valorizzare le risorse dell'ambiente evitando il ricorso a "protezioni estreme" mal sopportate dai residenti, attivando progetti territoriali mirati, che considerano integralmente i sistemi dell'ambiente e del paesaggio presenti in un determinato contesto.
Si osservi, a questo proposito, quanto sta avvenendo in questo periodo proprio in una delle aree pi� "calde" dell'Isola: il Gennargentu. Qui, al fine di non mancare concrete occasioni di sviluppo, si sta avviando la proposta di conservazione rigidamente normata e si stanno mettendo a punto una serie di interventi di valorizzazione/salvaguardia ambientale in maniera diffusa ed integrata.
All'area parco, quindi, se cade la delimitazione che gli d� origine, si pu� sostituire l'intero territorio, l'ente di gestione di cui alle precedenti proposte avanzate dai Consiglieri e quelle della Giunta in particolare, pu� lasciare il posto agli amministratori locali; il piano del parco diviene cos� il piano di gestione delle risorse paesaggistico-ambientali dei territori interessati. In questo modo l'area parco si apre e diviene un sistema pi� ampio e integrato, chiamando in campo tutte le risorse territoriali: i cittadini giocano il ruolo di attori collettivi nella riscoperta e rivalutazione di beni, di valori, di risorse, di atmosfere culturali tese a creare un sistema locale ambientale, ovviamente destinato a promuovere un turismo di qualit� in cui deve prevalere l'educazione e il marketing ambientale. Questo discorso si presta ad essere proposto in quelle aree dove la qualit� delle risorse � diversificata ed eccellente ed ampia � la loro diffusione geografica, in particolare se le regioni di interesse contemplano ambiti di riconosciuto valore soprattutto comunitario ed internazionale, come quelli prioritari (zone SIC, ZPS, Ramsar) o dove possono attivarsi connessioni tra ambiente e sistemi diversi: mare e montagna, aree umide di pianura e boschi montani. � il caso del territorio del Monte Arci, definito dagli 11 comuni che gli gravitano intorno e che spazia dalla costa alla pianura, in cui aree umide di eccellenza, europee ed internazionali, si interconnettono alla montagna attraverso una serie di vie d'acqua e corridoi seminaturali, originando un sistema ambientale integrato, tipico della pi� scolastica evidenziazione della Rete natura 2000 prevista a livello europeo. La Sardegna dovr�, evidentemente, fare parte di questa Rete e pu�, ad iniziare dal territorio del Monte Arci, definire localmente quel sistema ambientalmente infrastrutturato, ecologicamente valorizzato, culturalmente accettato dalle popolazioni cos� come negli obiettivi del progetto della UE.
Nel territorio degli 11 comuni del Monte Arci questa configurazione di sistema pu� essere agevolmente letta ed ancor pi� facilmente realizzata grazie sia al carico di risorse ambientali di eccellenza, sparse tra pianura e montagna, tra aree umide e coperture vegetazionali, sia all'avanzata sensibilit� ecologica dei suoi abitanti che, con i suoi amministratori, hanno dato origine ad un consorzio per la valorizzazione ambientale del Monte Arci. Il consorzio � ormai attivo da anni ed ha usufruito di diversi finanziamenti a valere sui fondi POP e POM, la cui utilizzazione nel rispetto dei desiderata delle amministrazioni ha contribuito a rafforzare l'idea che la valorizzazione ambientale pu� produrre ricadute economiche e benefici sociali.
Con la consapevolezza che in tutto il territorio esistono risorse di riconosciuto ed apprezzato valore, che la proposta di parco regionale � oggi, in virt� di quanto detto, anacronistica e limitativa, che � pi� opportuno e confacente alle esigenze dei cittadini la creazione di un "sistema integrato" di risorse, piuttosto che "l'isola delle risorse", obiettivo della presente proposta di legge � quello di recuperare la volont� delle popolazioni che gravitano sul Monte Arci di tutelare, valorizzare e gestire in modo ecocompatibile le risorse naturalistiche, ambientali, paesaggistiche e culturali del territorio, evitando le diatribe su una proposta che ha creato spaccature e tensioni, ed ancora ne pu� creare. Si vuole cio� salvaguardare la disponibilit�, ampiamente dimostrata in passato dalle popolazioni interessate, di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente, tra sistema insediativo e paesaggio, tra sfruttamento delle risorse ed esigenze di sviluppo economico, tra miglioramento della qualit� della vita e integrazione del processo di ricostituzione dei valori culturali dell'intero territorio. � quindi l'attivit� di valorizzazione e gestione dei beni, dei valori, degli insiemi paesistici, botanici, faunistici, ecologici, storici, culturali e ambientali in genere, l'oggetto di questa proposta di legge, che punta a implementare il benessere delle popolazioni interessate attraverso la riconsiderazione dei processi che, la natura da una parte e l'uomo dall'altra, hanno prodotto per il territorio. Non � pi� la tutela esclusiva di aree dal valore ecologico rigidamente definite e delimitate che si frappongono ad ambiti su cui invece continuano a persistere i processi di disequilibrio e degrado delle risorse, quello che persegue la presente proposta; � infatti l'intero territorio ad essere chiamato in causa, laddove il nuovo rapporto uomo-ambiente pu� essere volto a ricreare i paesaggi naturali, storici e delle tradizioni, ad eliminare il sovrautilizzo delle risorse, a recuperare gli ambiti compromessi, a garantire gli habitat prioritari, a tutelare le qualit� faunistiche e vegetazionali attraverso la ricostituzione degli insiemi naturalistici autoctoni.
Cambiano, di fatto, rispetto alle precedenti proposte gi� depositate in Commissione, il sistema e la politica territoriale previsti. In primo luogo, infatti, cade il concetto anacronistico di "insularizzazione" tipico dei parchi che, come detto, prevedeva un'area, o pi� aree, delimitate rigidamente, in cui si svolge l'azione di tutela e si esplicano una serie di divieti delle attivit� di gestione e sfruttamento dei territori, anche tradizionali, a fronte della "oceanizzazione" della proposta di tutela in cui le azioni di conservazione, ricostruzione e salvaguardia ambientale, vanno invece ad esplicarsi su tutto il territorio. In secondo luogo la politica dell'azione � rivolta ad innovare, con la gestione concertata tra popolazione e amministratori locali, le attivit� da effettuare sul territorio, piuttosto che a stabilire solo forme di divieto e rigide azioni conservative su ambiti determinati, sia pure carichi di biodiversit�.
In un contesto cos� individuato possono delinearsi degli ambiti di valore ambientale superiore, universalmente riconosciuti, che corrispondono agli attuali habitat prioritari delle pianure e all'area sommitale del Monte Arci, cos� come delimitata dalla proposta avanzata dal consorzio ed accettata dalle amministrazioni, circondata da una fascia pure sommitale e di versante, ma di minore pregio, corrispondente al vecchio limite dell'area parco individuato nella legge n. 31 del 1989, in cui l'attivit� di ricostituzione dei sistemi dell'ambiente pu� essere incrementata, e diventare prioritaria, e dove la gestione delle risorse sar� pi� attenta in quanto sono presenti elementi di maggiore qualit�.
Il parco inteso come "isola" viene cos� ad essere sostituito dal parco da intendere come "sistema ambientale integrato": tutto il territorio � messo in gioco per essere coinvolto con forme di gestione opportunamente differenziate, mirate ed integrate finalizzate a ricostituire il paesaggio e l'ambiente. L'obiettivo � quello di ricreare un sistema ecologico-culturale di alto profilo in cui le attivit� economiche, lo sviluppo del territorio, la presenza dell'uomo, le pratiche d'uso attuale, convivono in maniera equilibrata con un ambiente recuperato ed un paesaggio ricostruito e di eccellenza. La valorizzazione complessiva del territorio degli 11 comuni del Monte Arci � quindi l'obiettivo fondamentale della presente proposta, da raggiungere attraverso la ricerca di buone pratiche di gestione, ricorrendo alla istituzione di protocolli gi� validati a livello europeo per quanto attiene, ad esempio, le attivit� agricole e silvicole, ma anche urbano-insediative. Tutto ci� deve essere attivato in maniera concertata tra tutti i soggetti che operano nel territorio, coadiuvati dal consorzio di gestione costituito dalle amministrazioni locali, in modo da mettere in campo tutte le risorse e chiamare gli attori (i cittadini) in un coinvolgimento collettivo e complesso. A tal fine:
a) dovr� essere definito il soggetto (consorzio tra i comuni) cui spetta il compito di stabilire le forme, i modi e i tempi di realizzazione della gestione integrata dell'ambiente e del recupero dei paesaggi pi� tipici e tradizionali;
b) dovr� essere redatto il sistema di guida della gestione da mettere a base della concertazione tra gli attori locali (il piano di gestione generale, i progetti di intervento e gli altri sistemi operativi, di conoscenza e di monitoraggio dei risultati ad esso collegati);
c) dovr� essere consentito l'avvio e il permearsi delle pratiche di gestione (dovranno essere assicurati i finanziamenti degli interventi da realizzare sulla base del piano di gestione e dei progetti di intervento a valere sulle risorse gi� presenti in finanziaria e favorito l'accesso ai bandi di utilizzo dei fondi comunitari).
In sintesi, la proposta si qualifica per alcune importanti innovazioni che sembrano pi� adatte alla realt� attuale del territorio del Monte Arci, su cui si sono gi� innescate delle tensioni che, oltre a vanificare l'idea di un qualsiasi parco tradizionalmente inteso, fanno correre il rischio di disperdere la sensibilit� ecologica maturata dai cittadini. I principali punti di forza della proposta possono cos� riassumersi:- ente di gestione affidato al consorzio dei comuni i cui sindaci costituiscono la comunit� del SAI; eleggono il presidente della comunit�, il presidente del consorzio di gestione e tre membri del consiglio direttivo e indicano il collegio dei revisori e il consiglio scientifico;
- consiglio direttivo formato dal presidente eletto dalla comunit� e costituito da tre membri nominati dalla comunit� e uno designato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente in rappresentanza dell'Ente unico delle foreste;
- direttore, designato direttamente dal presidente, sentito il consiglio direttivo, scelto tra figure di comprovata esperienza;
- individuazione delle nuove aree di eccellente valenza ecologica in cui intensificare gli interventi di gestione per la ricostituzione degli habitat e dei caratteri naturali, oltre ai SIC e ZPS delle aree di piana ed al cuore centrale del SAI;
- esclusione di ogni forma di divieto, tranne che per quelli vigenti nei SIC e ZPS e la caccia, l'uso di esplosivi e apertura di cave, nell'area di elevata valenza ambientale, sommitale, della montagna;
- attuazione degli obiettivi di ristrutturazione ambientale, tutela delle biodiversit�, recupero ecologico, conservazione e ripristino di paesaggi, valorizzazione dei beni culturali e recupero dei sistemi insediativi rurali pi� tipici con una attivit� di gestione da ricercare nel campo delle buone pratiche.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalit�1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il "Sistema ambientale integrato (SAI) del Monte Arci".
2. Il SAI del Monte Arci assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel territorio dei comuni di cui al comma 5, garantendo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attivit� scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attivit� produttive compatibili e la conservazione e riqualificazione di opere e manufatti esistenti.
3. Il SAI del Monte Arci contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.
4. Costituisce principio fondamentale per la disciplina del SAI del Monte Arci la partecipazione degli enti locali, dei soggetti territoriali pubblici e la concertazione con i cittadini alla gestione dell'area ed alla definizione del relativo piano di gestione.
5. La gestione del SAI del Monte Arci � affidata ad un consorzio ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni di Ales, Masullas, Marrubiu, Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Sinis, Usellus, Villaurbana e Villaverde. Il consorzio � dotato di personalit� giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e dello Statuto.
Art. 2
Delimitazione del SAI del Monte Arci1. Il Sistema ambientale integrato del Monte Arci comprende tutto il territorio dei comuni del consorzio di cui al comma 5 dell'articolo 1 in cui, oltre alle zone umide della pianura, si riconosce un'area di eccellenza montana, circondata da una fascia di pregio minore, secondo la delimitazione provvisoria indicata nella cartografia in scala 1:25.000 IGMI di cui all'allegato A, interconnessa ai SIC dei comuni di S.Giusta e Palmas Arborea attraverso vie naturali di percorrenza delle faune.
2. Detti ambiti, ovvero l'area di eccellenza e il sistema umido della pianura, rappresentano gli elementi di valenza superiore del SAI del Monte Arci, su cui rafforzare, prioritariamente, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale.
3. La modifica dei confini di cui al comma 1 � stabilita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del consorzio, d'intesa con i comuni territorialmente interessati.
Titolo II
OrganizzazioneArt. 3
Organi e statuto1. Sono organi del consorzio SAI del Monte Arci:
a) la comunit�;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei revisori dei conti.2. Le competenze e le modalit� di funzionamento degli organi del SAI del Monte Arci sono disciplinate dalla presente legge e dallo statuto del consorzio. Lo statuto stabilisce, inoltre, i criteri generali in materia di organizzazione interna e di gestione delle attivit�.
3. La sede legale del SAI del Monte Arci � stabilita nello statuto.
4. Lo statuto pu� prevedere la costituzione e le modalit� di funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di organi di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale e delle categorie sociali ed economiche locali.
5. Lo statuto � predisposto dal consiglio direttivo e adottato dalla comunit� del SAI del Monte Arci, entro tre mesi dalla data di insediamento, ed � approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Nel caso di mancata adozione dello statuto nel termine prescritto, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previo invito a provvedere entro ulteriori sessanta giorni, attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'articolo 19.
6. Lo statuto deve disciplinare il diritto di recesso da parte dei comuni consorziati e di ingresso di nuovi comuni e di variazione dei limiti dell'area di eccellenza montana.
Art. 4
Comunit� del SAI del Monte Arci1. Le funzioni e le modalit� di funzionamento della comunit� del SAI del Monte Arci non disciplinate dalla presente legge sono stabilite dallo statuto del consorzio.
2. La comunit� � organo d'indirizzo, propositivo e consultivo del consorzio. Ad essa compete:
a) formulare gli indirizzi al consiglio direttivo relativi all'attivit� del consorzio;
b) adottare la proposta di statuto predisposta dal consiglio direttivo;
c) approvare, in coerenza con le direttive stabilite dalla Regione, le linee guida per la redazione del Piano di gestione delle risorse;
d) adottare il Piano di gestione, il Piano faunistico e degli habitat naturali, da sottoporre all'approvazione finale della Regione, nonch� di qualsiasi altro strumento di programmazione, progetto di interventi o documento di gestione che ritenga utile ai fini del perseguimento delle finalit� statutarie e per lo sviluppo economico del territorio dei comuni del consorzio;
e) approvare, su proposta del consiglio direttivo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti ed esprimere il parere su ogni altra questione ad essa sottoposta;
f) approvare il proprio regolamento.3. I pareri della comunit� devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, senza che la comunit� si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Nel caso in cui la comunit� ritenga necessario acquisire chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione, il termine suddetto decorre dalla presentazione degli stessi.
4. La comunit� � composta dai sindaci dei comuni, partecipanti al consorzio o da componenti delle rispettive giunte o consigli comunali da loro delegati, oltre al presidente della Provincia di Oristano o da un componente della giunta o consiglio provinciale suo delegato.
5. La direzione del SAI del Monte Arci fornisce alla comunit� il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa.
6. I componenti della comunit� durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'ente di provenienza e in ogni caso fino all'insediamento dei successori.
7. La comunit� elegge al suo interno, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente, il quale provvede a convocarla almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione o dal presidente del consiglio direttivo.
8. Ai fini dell'assunzione degli atti di competenza della comunit� le quote di partecipazione attribuite a ciascun componente sono determinate dallo statuto sulla base dei seguenti criteri:
a) 1 per cento al rappresentante della Provincia di Oristano;
b) la restante quota percentuale ai rappresentanti dei comuni in proporzione all'estensione del rispettivo territorio contemplato nell'area montana di eccellenza di cui all'allegato A, cos� come previsto al comma 1 dell'articolo 2.9. Alle riunioni della comunit� partecipano, senza diritto di voto, il presidente e il direttore.
10. Le deliberazioni della comunit� sono adottate a maggioranza delle quote di partecipazione; in caso di parit� prevale il voto del presidente.
Art. 5
Presidente del SAI del Monte Arci1. Il presidente del SAI del Monte Arci � eletto dalla comunit� ed ha la legale rappresentanza del consorzio, ne coordina l'attivit�, esercita le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla presente legge o dallo statuto. Propone al consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni di competenza; adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva. Esercita la vigilanza sull'attivit� dei servizi del SAI.
Art. 6
Consiglio direttivo1. Il consiglio direttivo � presieduto dal presidente del SAI del Monte Arci e ne fanno, altres�, parte:
a) un componente designato tra i dirigenti o quadri dell'Ente dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente in rappresentanza dell'Ente foreste della Sardegna;
b) tre componenti eletti dalla comunit� del SAI del Monte Arci con voto limitato a due, scelti tra persone esterne che abbiamo i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private e per incarichi pubblici ricoperti.2. Il consiglio direttivo provvede in particolare:
a) alla predisposizione del Piano di gestione del SAI del Monte Arci, del Piano faunistico e degli habitat naturali del Sistema informativo territoriale (SIT) e di quegli altri strumenti di pianificazione e/o di gestione e/o di assetto e sviluppo economico o progetti di interventi che ritenga utili ai fini del perseguimento delle finalit� del SAI del Monte Arci e per lo sviluppo del territorio dei comuni del consorzio;
b) all'approvazione dei progetti di attuazione dei Piani di cui alla lettera a);
c) all'adozione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
d) all'approvazione della dotazione organica ed all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, nonch� degli ulteriori regolamenti per la gestione del SAI del Monte Arci.3. Il presidente ed i componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni. Durante tale periodo i componenti designati dalla comunit� del SAI del Monte Arci possono essere riconfermati o sostituiti nel caso di contestuale rinnovo, a seguito di elezioni, di tanti componenti della comunit� che rappresentino almeno la met� delle quote di partecipazione di cui all'articolo 4. In tal caso, il Presidente convoca la comunit� entro i quaranta giorni successivi alla data delle elezioni. La comunit� delibera in merito entro i successivi venti giorni. Nel caso di omissione o ritardo nella convocazione della comunit�, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'articolo 19.
4. Per la validit� delle deliberazioni del consiglio direttivo � necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parit� prevale il voto del presidente.
5. Per le cause di incompatibilit� del presidente e dei componenti il consiglio direttivo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 7
Collegio dei revisori dei conti1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti designati dalla comunit� del SAI del Monte Arci iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. I revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze e/o per violazioni di legge e delle norme dello statuto.
3. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarit� contabile e finanziaria della gestione del SAI con le modalit� previste dalla normativa vigente e sulla base dei regolamenti del consorzio. In caso di gravi irregolarit� di gestione riscontrate i revisori ne danno comunicazione formale alla comunit� ed al presidente del SAI del Monte Arci e all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 8
Direttore del SAI del Monte Arci1. Il direttore � nominato dal presidente del SAI del Monte Arci, sentito il consiglio direttivo, per non pi� di cinque anni con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile. L'incarico non pu� essere attribuito ai componenti della comunit� e del consiglio direttivo.
2. Il direttore � scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalit� ed esperienza, almeno quinquennale. La nomina del direttore � effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il direttore ha la responsabilit� gestionale del consorzio. Sono, in particolare, di sua competenza:
a) la predisposizione degli atti necessari al perseguimento degli obiettivi e delle priorit� strategiche individuate dal consorzio;
b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6;
c) la direzione degli uffici e dei servizi;
d) l'elaborazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
e) l'emanazione degli atti di gestione che impegnano l'ente verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservino espressamente ad altri organi;
f) la responsabilit� delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti e convenzioni con soggetti esterni, nonch� di proporre al consiglio direttivo la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
g) il rilascio di nulla osta per le attivit� indicate nei piani e nei regolamenti;
h) ogni altra funzione prevista dalla presente legge e dallo statuto.
Art. 9
Servizi e personale1. Il SAI del Monte Arci si avvale di una propria struttura tecnico-amministrativa e di una apposita dotazione organica. La struttura � posta alle dipendenze del direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolamento.
2. Il personale dell'Ente foreste della Sardegna operante nel territorio del consorzio potr� svolgere la propria attivit� di supporto sulla base di specifica intesa tra la direzione del SAI e la direzione generale dell'Ente foreste.
3. Presso la sede del SAI � istituito un ufficio unico per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.
4. Per la gestione dei servizi e delle attivit� economiche del SAI, il consorzio pu� avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.
Titolo III
Programmazione e gestione delle attivit�Art. 10
Strumenti di pianificazione e programmazione1. Il SAI del Monte Arci persegue le finalit� di cui all'articolo 1 dotandosi prioritariamente dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: il Piano di gestione delle risorse, il Piano faunistico e degli habitat naturali, che devono essere predisposti contestualmente entro sei mesi dall'insediamento del consiglio direttivo, e il Sistema informativo territoriale. Pu� inoltre dotarsi di altri strumenti di programmazione e/o di gestione delle risorse e progetti di interventi ritenuti utili al fine di perseguire in maniera pi� efficace le finalit� del SAI e per lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni dei comuni del consorzio.
Art. 11
Piano del SAI del Monte Arci: finalit� e contenuti1. Il Piano del SAI � lo strumento di pianificazione generale territoriale e comprende gli elaborati grafici e il regolamento con le norme tecniche di attuazione.
2. Il Piano del SAI contribuisce alla definizione delle linee guida per il riequilibrio, l'assetto e lo sviluppo del proprio territorio e dispone, in particolare:
a) l'organizzazione generale del territorio dell'area di eccellenza montana e della fascia che la racchiude, come delimitate al comma 1 dell'articolo 2, dei corridoi di connessione ai SIC con la definizione delle modalit� di gestione e degli usi consentiti a seconda delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme applicative;
b) i sistemi di accessibilit� veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani per le aree di elevata valenza ecologica;
c) le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalit� di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalit� di esercizio delle attivit� produttive compatibili con le finalit� gestionali per le stesse aree di cui alla lettera b).3. Il Piano del SAI, sulla base di formali intese tra il consorzio e i comuni interessati, pu� prevedere l'individuazione di aree a valenza particolare da destinare a specifiche attivit� ambientali, culturali, educative, di fruizione.
4. Il Piano del SAI � soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a tre anni.
Art. 12
Procedure di approvazione ed efficacia giuridica del Piano del SAI del Monte Arci1. Il Consiglio direttivo del SAI redige la proposta di Piano e la trasmette alla comunit� che la adotta entro trenta giorni. La proposta di Piano adottata � pubblicata presso la sede del SAI e degli enti locali che ne fanno parte per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di adozione nel BURAS.
2. Entro i successivi trenta giorni chiunque pu� presentare osservazioni e opposizioni al Piano adottato.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ed entro i successivi trenta giorni, il consorzio trasmette all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la delibera di adozione definitiva del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni nonch� le proprie controdeduzioni.
4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, nei trenta giorni successivi al ricevimento, verifica la compatibilit� del Piano con la pianificazione regionale e la conformit� con la normativa regionale, nazionale e comunitaria. Le difformit� riscontrate sono comunicate al SAI che adegua il Piano entro i quindici giorni successivi.
5. Trascorsi i termini di cui al comma 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, approva il Piano del SAI con le modifiche necessarie. Il Piano viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel BURAS.
6. Per mancata ottemperanza agli adempimenti nei termini di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 7 dell'articolo 19.
7. Le varianti al Piano sono approvate con le stesse procedure previste ai commi precedenti.
8. Il Piano del SAI, previa accettazione con provvedimento formale e motivato da parte dei rispettivi comuni, ha valore di variante agli strumenti urbanistici comunali, per l'area di valenza ecologica montana di cui al comma 1 dell'articolo 2, sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali e ogni altro strumento di pianificazione e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilit�, indifferibilit� ed urgenza.
9. Le prescrizioni del Piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attivit� disciplinate dal piano stesso.
Art. 13
Piano faunistico e degli habitat naturali del SAI del Monte Arci1. Il Piano faunistico e degli habitat naturali contribuisce al perseguimento dell'obiettivo di tutela e conservazione delle peculiari risorse naturali e ambientali. La caccia � vietata nella sola area di eccellenza montana, cos� come delimitata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, secondo l'allegato A alla presente legge.
2. Il Piano � articolato nelle seguenti parti:
a) quadro conoscitivo, con la descrizione fisica (confini, clima, geologia, geomorfologia, idrologia, ecc.) e biologica (specie faunistiche, vegetazionali e habitat presenti) del territorio del SAI. Il quadro conoscitivo � anche finalizzato alla creazione della banca dati e all'organizzazione del monitoraggio di cui dovr� essere prevista la modalit� di attuazione;
b) valutazione dello stato delle risorse naturali del SAI, con l'individuazione delle criticit�;
c) strategia gestionale delle risorse, con l'indicazione delle azioni da intraprendere per il perseguimento dell'obiettivo di tutela e conservazione e che in particolare pu� prevedere:1) il ripristino di una fauna autoctona e la ricreazione di habitat originari e specifici con azioni dirette alla conservazione e/o reintroduzione di specie in via di estinzione o estinte;
2) la disciplina dei prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici, per attivit� di studio e ricerca scientifica o per esigenze zoo-sanitarie, da effettuarsi sotto la diretta responsabilit� e sorveglianza del SAI.
3. Il Consiglio direttivo del SAI redige la proposta di Piano faunistico e degli habitat naturali e lo sottopone per l'adozione definitiva alla comunit�, che si esprime entro trenta giorni.
4. Il Piano � successivamente trasmesso, in prima applicazione contestualmente al Piano di gestione del SAI, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che ne verifica, nei trenta giorni successivi, la compatibilit� con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e la conformit� con la normativa regionale, nazionale e comunitaria. Le difformit� riscontrate sono comunicate al SAI che adegua il Piano faunistico entro i quindici giorni successivi.
5. Trascorsi i termini di cui al comma 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, approva il Piano faunistico e degli habitat naturali con le modifiche necessarie entro i trenta giorni successivi.
6. Il Piano faunistico viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel BURAS.
7. Il Piano pu� essere sottoposto a revisione ogni tre anni.
8. Nell'area del SAI il Piano sostituisce i Piani faunistici regionale e provinciale.
9. Qualora il Piano non venga adottato entro il termine di cui al comma 3, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'articolo 19.
Art. 14
Programma di sviluppo economico e sociale e Sistema informativo territoriale1. Il SAI pu� redigere un Programma di sviluppo economico e sociale, finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali del SAI con le esigenze di fruizione, di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico, anche al fine dell'autofinanziamento.
2. A tal fine il Programma di sviluppo economico e sociale, nel rispetto delle previsioni del Piano del SAI di cui all'articolo 11 e del Piano faunistico e degli habitat naturali di cui all'articolo 13, individua le modalit� per la promozione e la valorizzazione delle attivit� produttive compatibili, i servizi erogabili e ogni altra attivit� diretta a garantire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del SAI.
3. Il Programma di sviluppo economico e sociale, se redatto, ha valenza triennale e pu� essere sottoposto ad aggiornamenti annuali; fornisce un quadro degli obiettivi, delle strategie e delle risorse finanziarie necessarie, degli investimenti, dei ricavi attesi, dei tempi e dei risultati conseguibili. Il Programma di sviluppo economico e sociale pu� essere predisposto, in prima applicazione, entro due mesi dalla pubblicazione nel BURAS del Piano del SAI e del Piano faunistico e degli habitat naturali.
4. Il Programma � redatto dal consiglio direttivo del SAI e sottoposto all'adozione da parte della comunit� del SAI che si esprime entro trenta giorni. Il Programma � successivamente inviato all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che, nei trenta giorni successivi, ne verifica la compatibilit� con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale e la conformit� alla normativa regionale, nazionale e comunitaria. Il Programma � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro i trenta giorni successivi.
5. Il consiglio direttivo del SAI predispone o acquisisce il Sistema informativo territoriale (SIT) o Sistema informativo geografico (GIS) quale strumento atto a favorire la conoscenza del proprio territorio, gestire le informazioni ambientali, naturali, culturali e territoriali in genere, divulgare presso i comuni del consorzio e gli altri soggetti ed enti locali attraverso il Web-GIS le decisioni di pianificazione e di gestione e le azioni riferite geograficamente utili ad una migliore e razionale conoscenza della sua attivit�. Il Web-GIS, una volta realizzato e approvato, appositamente e adeguatamente gestito, anche al fine di concorrere a diffondere tra i comuni del consorzio lo scambio e l'aggiornamento delle informazioni territoriali, � ritenuto aggiornato e implementato costantemente e rappresenta il portale del SAI e lo strumento di interconnessione con il SITR in via di predisposizione da parte della Regione. Ai fini dell'implementazione del GIS i comuni e gli altri soggetti del SAI o che hanno interesse diretto nei territori del SAI, favoriscono l'acquisizione delle informazioni territoriali in loro possesso da parte del consorzio.
Art. 15
Potest� regolamentare del SAI del Monte Arci1. Il SAI si dota di regolamenti diretti a disciplinare la propria articolazione organizzativa interna, l'organizzazione dei servizi offerti e le relative tariffe, le procedure autorizzative, le violazioni perseguibili e le relative sanzioni e ogni altra attivit� riconducibile alle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge e dallo statuto.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica del SAI o per le coltivazioni destinate all'alimentazione della stessa.
3. Per le finalit� di cui all'articolo 14, con apposito regolamento, il SAI identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualit�, da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti dei comuni del consorzio che presentino requisiti di qualit� determinati nel disciplinare allegato alle convenzioni.
Art. 16
Ente foreste della Sardegna1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, sulla base delle competenze attribuitegli dalla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del Piano del SAI, del Piano faunistico e degli habitat naturali e del GIS del SAI, nei quali si deve tenere conto delle attivit� di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Ente foreste � titolare.
2. Tutti gli atti di programmazione e di gestione che incidono sul patrimonio forestale ricompreso nel territorio del SAI devono essere preventivamente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'Ente foreste della Sardegna, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.
Art. 17
Nullaosta1. Nelle aree di eccellenza del SAI, montane e di pianura, per lo svolgimento di determinate attivit� indicate dai Piani e dai regolamenti del SAI, � prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal direttore del SAI.
2. Fatti salvi i casi in cui � richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta � rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora la direzione del SAI non provveda entro il termine stabilito.
3. Il nullaosta verifica la conformit� tra l'intervento proposto e le disposizioni dei piani e dei regolamenti, nonch� l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista.
4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per cui � prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta � rilasciato, previa istruttoria eseguita dalla direzione del SAI o a seguito di conferenza dei servizi convocata dall'ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 18
Poteri di autotutela del consorzio del SAI del Monte Arci1. Il direttore del SAI, qualora venga esercitata una attivit� in difformit� dai piani, dai regolamenti o dai nullaosta rilasciati, dispone l'immediata sospensione dell'attivit� medesima e ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilit� solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza, il direttore del SAI, entro un congruo termine, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di legge recuperando le relative spese.
Art. 19
Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorit� regionale1. In caso di grave disavanzo, violazione di legge, mancato raggiungimento degli obiettivi, gravi irregolarit� di gestione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Regione procede allo scioglimento del consiglio direttivo ed alla revoca del presidente e nomina un commissario straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del SAI.
2. Per mancata ottemperanza degli specifici adempimenti previsti dalla presente legge, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta.
3. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del SAI e constatata l'inadempienza degli organi del SAI, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana ordinanze contingibili e urgenti e pu� attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2.
Titolo IV
Disposizioni in materia di patrimonioArt. 20
Beni immobili1. Il consorzio pu� provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalit� del SAI, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilit�.
2. Il consorzio ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della propriet� e di diritti reali sui terreni situati all'interno dell'area del SAI, salva la precedenza a favore dell'Ente foreste della Sardegna e dei soggetti privati di cui al comma 1 dell'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni. Il consorzio deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione che deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data di trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle modalit� di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, il consorzio, entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, pu� esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
3. I beni immobili comunque acquisiti, ai sensi del presente articolo, fanno parte del patrimonio indisponibile del consorzio.
Art. 21
Entrate del SAI del Monte Arci1. Le entrate del SAI sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti del consorzio, nonch� da finanziamenti privati e da rientri tariffari e/o compensi per i servizi assicurati o per la fruizione del territorio.
2. Le entrate del SAI sono altres� costituite da lasciti, donazioni, liberalit�, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe provenienti da forniture di servizi, da concessioni ed attivit� economiche nonch� dai proventi delle sanzioni ed ogni altro finanziamento acquisito in conformit� alle disposizioni vigenti.
3. La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione del consorzio � determinata dallo statuto.
4. Il SAI ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
Titolo V
Norme di salvaguardia e tutelaArt. 22
Divieti1. Nel territorio dell'area di eccellenza montana del SAI sono vietate in generale le attivit� e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici fatto salvo l'esercizio delle attivit� consentite dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13;
b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
c) la raccolta, oltre i limiti indicati nel Regolamento, ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attivit� agro-silvo-pastorali, nonch� l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
d) le attivit� estrattive e di cava;
e) l'apertura di discariche;
f) l'asportazione della terra del bosco;
g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
h) il porto d'armi da caccia;
i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati;3. Ulteriori divieti possono essere previsti dai piani e dai regolamenti.
4. Sono comunque fatti salvi i diritti di uso civico ed i diritti di cussorgia.
Art. 23
Sorveglianza e vigilanza1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nelle aree del SAI sono esercitate:
a) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;
b) dalla Polizia municipale dei comuni aderenti al SAI nei limiti della loro competenza;
c) dal personale del SAI appositamente incaricato dal direttore del SAI, avvalendosi anzitutto del personale dipendente dell'Ente foreste della Sardegna operante nel SAI;
d) dalle associazioni di volontariato aventi sede nei comuni del SAI e autorizzate dal direttore del SAI.2. Il personale del SAI di cui al comma 1, qualora incaricato di funzioni sanzionatorie o repressive, deve essere in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria in conformit� alla normativa vigente.
3. Tutto il personale operante nel territorio del SAI deve essere munito del tesserino di riconoscimento rilasciato dal direttore del SAI.
4. Il direttore del SAI provvede al coordinamento delle diverse forze coinvolte nelle funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del SAI.
Art. 24
Norme transitorie e finali1. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia di consorzi fra comuni. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legislazione regionale.
Art. 25
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2006 in euro 500.000, si fa fronte con le risorse stanziate nel bilancio della Regione per lo stesso anno in conto dell'UPB S05.035 ai sensi del comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.
Art. 26
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
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