CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 220/A
presentata dai consiglieri regionali
GESSA - BARRACCIU - BRUNO - CERINA - DAVOLI - DEDONI - CHERCHI Oscar - CORDA
FADDA Paolo - FRAU - LOMBARDO - MARRACINI - PINNA - PORCU - RANDAZZO
SANJUST - SANNA Franco - SANNA Simonetta
il 9 marzo 2006
Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Nel marzo 2000, a Lisbona, il Consiglio europeo straordinario dedicato ai temi economici e sociali ha attribuito alla ricerca scientifica un ruolo essenziale nel progresso culturale, civile e materiale dei paesi europei. A tal fine il Consiglio europeo ha deciso di rendere l'Europa più attraente per ricercatori e scienziati aumentando progressivamente fino al 3 per cento del PIL la spesa per ricerca e sviluppo. Ancora oggi l'Italia è lontana dagli obiettivi fissati nel 2000, collocandosi in posizione arretrata rispetto alla media dei paesi europei per quanto riguarda gli investimenti in risorse finanziarie e umane nel settore della ricerca e dell'innovazione. Il Mezzogiorno soffre di una situazione di ulteriore debolezza per quanto riguarda gli investimenti delle imprese, la loro capacità di migliorare il contenuto innovativo delle produzioni e dei processi e il numero di ricercatori in rapporto agli occupati. I ricercatori prodotti dalle università del Mezzogiorno non solo sono numericamente scarsi, ma anche praticamente inutilizzati nell'impresa per la generale debolezza quantitativa della domanda. Questa condizione è, a sua volta, causa ed effetto degli scarsi collegamenti delle università con il mondo produttivo. La Sardegna, in particolare, ha una posizione anche peggiore rispetto alla media nazionale; le cause di questa arretratezza regionale sono dovute a differenti fattori tra i quali, soprattutto, la presenza di un sistema produttivo costituito quasi esclusivamente da piccole imprese poco orientate a investire sulla ricerca, spesso inconsapevoli del suo valore strategico nella competitività sui mercati, a volte perfino incapaci di formulare richieste di innovazione e acquisizione di nuove tecnologie. Pertanto, la spesa in ricerca e sviluppo in Sardegna è quasi totalmente sostenuta dalla pubblica amministrazione e dalle università (0,70 per cento del PIL mentre nel resto dell'Italia la spesa in ricerca e sviluppo, pari all'1,16 per cento del PIL, è finanziata per il 25 per cento dalle imprese). In Sardegna non esiste una interazione significativa tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese anche perché l'università, salvo eccezioni, ha scarsa esperienza nel favorire gli sviluppi applicativi dei risultati della ricerca, nel tradurre cioè le idee valide in brevetti. Inoltre, l'università non ha saputo formare una massa critica di ricercatori altamente qualificati sia per scarsezza di fondi istituzionali per la ricerca, sia perché non sempre ha promosso i giovani ricercatori con criteri meritocratici. Solo di recente nell'Isola si sta sviluppando una timida interazione tra i soggetti coinvolti nel sistema della ricerca e nel sistema dell'impresa. La Regione Sardegna, mentre ha investito risorse economiche ingenti per la realizzazione del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - POLARIS, ha attuato gli altri investimenti senza sostanziali regole, senza una visione organica inquadrata nell'ambito della politica nazionale ed europea. Il risultato di tale condizione è una carenza di risorse umane altamente specializzate, una ridotta capacità di innovazione, una ridotta capacità di attrazione degli investimenti e una limitata capacità di esportazione di prodotti ad elevata produttività.
La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di migliorare tale situazione e contribuire alla promozione del sistema regionale della ricerca in campo scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico.
Gli elementi caratterizzanti la proposta di legge sono:
a) favorire la formazione di una massa critica di ricercatori altamente qualificati;
b) sostenere la ricerca di base o fondamentale e quella applicata o industriale e la loro integrazione;
c) promuovere la diffusione della cultura scientifica;
d) promuovere l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema della ricerca e quelli operanti nel sistema dell'impresa;
e) razionalizzare gli interventi regionali nel settore della ricerca e applicare criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e internazionalmente validati.Analisi degli obiettivi e delle finalità
1) Sviluppo, attrazione e mantenimento nel sistema regionale della ricerca di un capitale umano di ricercatori altamente qualificati
Il presupposto di questo obiettivo è la considerazione che in Sardegna il numero di ricercatori altamente qualificati non è sufficiente perché il sistema della ricerca possa interagire e integrarsi con il mondo economico e imprenditoriale locale e possa determinare una strategia di investimenti in ricerca e sviluppo.
A tal fine, la presente proposta di legge intende da un lato favorire l'alta formazione e dall'altro attrarre ed inserire ricercatori qualificati nel sistema regionale della ricerca. Viene favorita l'alta formazione presso centri accreditati, preferibilmente al di fuori del territorio regionale, per recuperare il divario negativo che relega la Sardegna nelle ultime posizioni delle classifiche delle regioni italiane per il numero di ricercatori. Inoltre, si ritiene che un'esperienza dopo la laurea presso istituzioni scientifiche accreditate, al di fuori del territorio regionale, rafforzi l'autonomia scientifica del ricercatore, contribuisca a tagliare il cordone ombelicale con l'istituzione di provenienza e con il proprio docente, insegni ad operare in un contesto nazionale e internazionale, consenta un'apertura di idee ed una potenziata capacità di giudizio relativamente ai pregi e difetti del sistema della ricerca del proprio paese, tutte condizioni indispensabili per diventare un ricercatore eccellente. Un'esperienza di questo tipo favorisce inoltre la creazione di legami di collaborazione e di amicizia con il mondo scientifico nazionale ed internazionale, incoraggia la nascita di forme di collaborazione tra gli atenei della Sardegna e qualificate istituzioni di ricerca con sede al di fuori del territorio regionale e pone le basi per lo scambio tra docenti delle istituzioni coinvolte. Al fine di attrarre ed inserire ricercatori qualificati nel sistema regionale della ricerca e dell'impresa, la proposta di legge intende rendere più competitivo il contesto ambientale per l'attività di ricerca attraverso l'istituzione di borse per l'inserimento lavorativo presso le nostre università, enti di ricerca e imprese, attraverso finanziamenti e cofinanziamenti di validi progetti di ricerca, sia di base che applicata, attraverso incentivi per l'avvio di iniziative imprenditoriali legate alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica, attraverso incentivi per le imprese che, mediante il finanziamento di dottorati, assegni di ricerca e borse di studio, investono nell'alta formazione.
In particolare la proposta di legge intende favorire la ricerca di base o fondamentale poiché essa gioca un ruolo essenziale nell'attrarre i giovani talenti, nella formazione delle nuove leve di ricercatori, nella qualità dell'insegnamento universitario e post-universitario. Inoltre, una massa critica di validi ricercatori nel sistema della ricerca di base è la condizione necessaria per la nascita di qualificate scuole per l'alta formazione di ricercatori non solo per la Sardegna. ma anche per altri Paesi, soprattutto quelli del Mediterraneo. Infine, la ricerca di base genera nuove conoscenze e tecnologie evitando che esse debbano essere importate dall'esterno.
2) Promozione e sostegno del sistema regionale della ricerca e sua internazionalizzazione
Al fine di rendere più competitivo il contesto ambientale per l'attività di ricerca e sviluppo, la proposta di legge prevede il finanziamento o cofinanziamento di validi progetti di ricerca, il potenziamento delle strutture e infrastrutture di ricerca presenti nel territorio e, ove possibile, l'accorpamento delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico presso le università, gli enti pubblici di ricerca, in particolare il CNR, e presso i poli del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - POLARIS. L'accentramento dell'attività di ricerca ha lo scopo di incentivare i rapporti di collaborazione tra i ricercatori, ottenere una migliore gestione economica delle strutture di ricerca e facilitare l'accesso dei ricercatori alle grandi attrezzature scientifiche presenti nel territorio. Infine, la proposta di legge intende porre dei forti limiti all'utilizzo di fondi regionali per la costruzione di nuove strutture di ricerca per evitare che risorse finanziarie vengano sottratte al sostegno di progetti di ricerca, al potenziamento di strutture e infrastrutture esistenti, all'alta formazione, all'acquisto di grandi attrezzature e in generale alle azioni previste dalla presente proposta di legge.
3) Promozione, sostegno e divulgazione della cultura scientifica
La proposta di legge intende promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica nella consapevolezza che l'informazione sui progressi conoscitivi conseguiti o conseguibili e sulle loro ricadute utili per la collettività serva a far crescere l'idea che la scienza e la tecnologia sono fattori fondamentali per lo sviluppo economico, culturale e civile. Una cultura scientifica diffusa può servire a contrastare nell'opinione pubblica forme di diffidenza nei confronti della scienza e della tecnica o l'affermarsi di politiche, ad esempio sulla salute, non sostenute da evidenze scientifiche. Al fine di garantire la qualità e l'obiettività dell'informazione, la proposta di legge intende sostenere quelle iniziative di divulgazione scientifica svolte dalle università e dagli enti pubblici di ricerca. Inoltre, intende favorire la partecipazione di queste istituzioni a programmi di insegnamento delle scienze nelle scuole della Sardegna. Infine, la proposta di legge intende favorire la partecipazione dei giovani ricercatori ai convegni scientifici nazionali e internazionali riconoscendo l'importanza delle esperienze congressuali nella crescita culturale dei ricercatori e nella creazione di legami di collaborazione e di amicizia con il mondo scientifico nazionale e internazionale.
4) Sviluppo di una stretta integrazione tra la ricerca fondamentale e quella industriale e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa
La proposta di legge intende favorire la mobilità e/o il distacco temporaneo di ricercatori dalle università e dagli enti pubblici di ricerca presso le amministrazioni pubbliche e presso le imprese operanti in Sardegna e dalle imprese presso le università e gli enti pubblici di ricerca della Sardegna, con l'obiettivo di realizzare una sinergia tra il sistema regionale della ricerca e il sistema dell'impresa. Pertanto, sostiene l'applicazione industriale dei risultati scientifici e delle innovazioni prodotte in ambito regionale, nazionale e internazionale attraverso il cofinanziamento di progetti di trasferimento tecnologico tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa, tutela la proprietà intellettuale delle scoperte della ricerca regionale e promuove la costituzione di strumenti informativi quali sportelli o uffici di collegamento.
Inoltre, la proposta di legge intende promuovere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali in Sardegna basate sulla conoscenza prodotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca (spin-off).
La proposta di legge, infine, attribuisce particolare importanza alla realizzazione dell'Anagrafe regionale della ricerca, quale strumento indispensabile per l'attività di programmazione e valutazione. L'Anagrafe raccoglie e aggiorna costantemente, anche in collegamento con banche dati nazionali e internazionali, tutte le informazioni atte a permettere il coordinamento delle politiche regionali a sostegno della ricerca scientifica e innovazione tecnologica e rende pubblici per via telematica i dati relativi ai progetti di ricerca finanziati dalla Regione e le notizie relative alle strutture e ai centri di ricerca pubblici e privati della Sardegna, inclusi i finanziamenti ottenuti da fonti non regionali. L'Anagrafe è uno strumento che consente la valutazione comparativa dei settori di ricerca, dei potenziali beneficiari degli interventi regionali e degli enti di ricerca evitando duplicazioni nell'erogazione di finanziamenti e contributi e dispersione delle risorse in iniziative non competitive.
5) Razionalizzazione degli interventi regionali nel settore della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica
La proposta di legge intende, da una parte, ridurre ad unità l'intero sistema della ricerca finanziata con risorse di provenienza regionale, dall'altra, attuare un rigoroso sistema di valutazione dei progetti e dei beneficiari basato su criteri internazionalmente riconosciuti.
Pertanto si intende, da un lato, accentrare l'organizzazione, programmazione e attuazione di tutti gli interventi della presente proposta di legge presso l'Assessorato o altro organismo con delega in materia di ricerca scientifica, dall'altro, far affluire su un unico fondo le risorse finanziarie destinate alla ricerca. Come sopra riportato, la Regione si dota di uno strumento conoscitivo, l'Anagrafe regionale della ricerca, nella quale vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per assicurare una obiettiva valutazione dei progetti e dei beneficiari, evitare duplicazioni dei finanziamenti e dispersione delle risorse in iniziative non competitive.
Organizzazione, programmazione e attuazione
La Giunta regionale programma gli interventi in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica attraverso la consultazione periodica dei soggetti coinvolti nel sistema regionale della ricerca e dell'impresa e si avvale della consulenza di una Commissione tecnica per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. Essa è composta da cinque esperti nel settore scientifico e tecnologico, umanistico, dell'economia e dello sviluppo imprenditoriale, selezionati in seguito a bando pubblico e si avvale del supporto tecnico di strutture regionali e, quando è utile, dell'opera di esperti esterni. La Commissione provvede alla valutazione, analisi e previsione in materia di problematiche e tendenze della ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale; in particolare ha il compito di formulare pareri ed elaborare proposte relativamente alla programmazione regionale della ricerca scientifica e innovazione tecnologica, proporre i criteri di ammissione ai contributi e finanziamenti regionali, stabilire, sulla base di standard internazionalmente riconosciuti, i sistemi e i metodi di valutazione e monitoraggio dei progetti e dei programmi di ricerca finanziati dalla Regione. Pertanto la Commissione valuta, anche attraverso l'opera di revisori anonimi, l'idoneità dei progetti di ricerca finanziati o cofinanziati dalla Regione, i risultati ottenuti, il raggiungimento degli obiettivi proposti, la regolare conclusione delle ricerche finanziate e applica criteri sanzionatori, quali l'esclusione per determinati periodi o la revoca dei finanziamenti, qualora i progetti di ricerca si concludano con un parere negativo o in casi di inadempienza o di riscontrata difforme esecuzione della ricerca rispetto al progetto approvato che non sia giustificata da motivazioni scientifiche adeguate. Infine, la Commissione seleziona pubblicazioni scientifiche di particolare rilevanza per l'eventuale assegnazione di premi regionali.
La proposta di legge prevede che la programmazione e l'attuazione della strategia in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica avvenga attraverso accordi tra Regione Sardegna e Governo nazionale, università e istituzioni di ricerca operanti nel territorio.
Lo strumento della programmazione regionale di settore è il Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nel quale la Giunta regionale definisce, in armonia con i macroobiettivi della programmazione regionale, nazionale ed europea, gli indirizzi e gli obiettivi strategici per le politiche della ricerca scientifica, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione. Il Piano contiene gli indirizzi strategici da perseguire su base triennale e individua gli interventi idonei a finanziare le risorse umane, strumentali e materiali per la realizzazione delle finalità previste dalla proposta di legge. Esso contiene i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti e, per ciascun settore, gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento; indica i soggetti ammissibili, il sistema di monitoraggio e di valutazione, l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio e le modalità di gestione di tali risorse, la ripartizione annuale delle risorse finanziarie e le fonti finanziarie. Il piano triennale si articola in piani annuali di attuazione. Questi devono attenersi alle priorità indicate nel piano triennale ed indicare il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane, strumentali e materiali necessarie e la relativa analisi economico finanziaria per la completa realizzazione degli interventi. Annualmente, inoltre, la Giunta deve presentare al Consiglio regionale una relazione sullo stato degli interventi stabiliti nel piano annuale dalla quale emergano dati e indicatori di natura quantitativa e qualitativa circa lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica.
L'approvazione del piano triennale da parte della Giunta, in armonia con la programmazione regionale generale, è subordinata all'acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica e del parere consultivo del MIUR e della Commissione consiliare competente.
Infine, si rimandano a successivi atti della Giunta regionale i criteri e le modalità procedurali non inclusi nella proposta di legge e si disciplinano con essa tutti gli interventi regionali inerenti il sostegno dell'attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico abrogando tutte le precedenti norme riguardanti la ricerca scientifica in Sardegna.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE
composta dai Consiglieri
GESSA, Presidente e relatore - RANDAZZO Alberto, Vice presidente - SANNA Franco, Segretario - DEDONI, Segretario - BARRACCIU - CERINA - CHERCHI Oscar - DAVOLI - MARRACINI - MELONI - SANNA Simonetta - SANJUST
pervenuta il 30 gennaio 2007
L'Ottava Commissione permanente, nella seduta del 14 dicembre 2006, ha approvato all'unanimità dei presenti la proposta di legge n. 220 relativa alla promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna.
Rispetto alla proposta originaria, a seguito di ulteriori riflessioni, consultazioni e contributi pervenuti dai soggetti interessati alla materia, la Commissione ha introdotto alcune modifiche.
Fermo restando che le finalità della proposta di legge restano quelle di promuovere, rafforzare e diffondere in Sardegna la ricerca e l'innovazione nel campo scientifico, umanistico, economico e giuridico, è stato introdotto un riferimento esplicito alla Raccomandazione della Commissione europea riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (Raccomandazione n. 251 dell'11 marzo 2005).
Oltre ad aver inserito alcune precisazioni e apportato alcune modifiche di natura prettamente stilistica, la Commissione ha meglio precisato l'intenzione di promuovere l'inserimento di ricercatori qualificati nel sistema regionale della ricerca e delle imprese in particolare prevedendo, oltre alle borse per l'inserimento lavorativo già sperimentate con il programma Master and Back, anche veri e propri contratti di lavoro pluriennali rinnovabili presso le università e gli enti pubblici di ricerca (EPR) della Sardegna, intendendosi con questi gli EPR vigilati dal MIUR (attualmente nell'Isola CNR, INFN e INAF); ha chiarito il riferimento al sostegno all'attività dei centri di eccellenza riconosciuti dagli organismi competenti in ambito nazionale ed europeo; ha meglio precisato l'ambito del finanziamento e cofinanziamento dei progetti di ricerca fondamentale o di base che trovino in Sardegna ottimali condizioni per la loro esecuzione; ha meglio definito il contributo che si intende apportare alla divulgazione dell'informazione e della cultura scientifica, eliminando il riferimento al sostegno a iniziative congressuali ed editoriali in quanto si tratta di attività eventualmente già finanziabili all'interno dei programmi e progetti di ricerca.
Per quanto attiene alla razionalizzazione degli interventi, i punti essenziali - ovvero l'unificazione delle competenze per l'attuazione degli interventi nel settore presso un unico Assessorato regionale, l'istituzione di un Fondo unico regionale per la ricerca, l'istituzione dell'Anagrafe regionale per la ricerca, la costituzione e il coordinamento degli strumenti informativi secondo il modello dei liaison office - non sono stati modificati. Si è ritenuto di specificare il riferimento ad un assessorato piuttosto che genericamente ad un organismo presso il quale unificare le competenze perché quest'ultima definizione era risultata non immediatamente comprensibile; tale materia sarà eventualmente oggetto di ulteriori riflessioni dopo l'approvazione della legge statutaria. Ciò premesso, l'impostazione originale, che prevedeva l'istituzione di una Commissione tecnica per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, è stata modificata con l'intento di rafforzare il processo partecipativo nella fase di programmazione e attuazione della strategia. A tal fine, il ruolo della Commissione tecnica, composta da cinque esperti ed ora eliminata dal testo, è stato attribuito a quattro Comitati tecnici consultivi regionali d'area, composti ciascuno da cinque membri, che supportano la Giunta in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica in generale e in particolare sono esperti in ciascuna delle macroaree individuate nel testo, allargando in questo modo il processo di partecipazione e garantendo una maggiore rappresentanza delle diverse discipline. Accanto ai Comitati tecnici, organi consultivi con un ruolo più esplicitamente tecnico, viene istituita la Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, quale organismo consultivo per la programmazione regionale. Tali organismi, Consulta e Comitati tecnici, attraverso una procedura partecipata, supportano la Giunta nell'individuazione dei fabbisogni di ricerca e alta formazione e sono fondamentali per la programmazione regionale e in particolare per l'elaborazione del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. In riferimento alla programmazione di settore è stato inoltre eliminato il riferimento ai Piani annuali di attuazione originariamente contenuto in un articolo a sé, in quanto il Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, elaborato su base triennale e sottoposto all'approvazione del Consiglio, contiene già la ripartizione annuale delle risorse finanziarie. La Commissione ha ritenuto di definire meglio il ruolo del Consiglio regionale prevedendo l'approvazione da parte di quest'ultimo del Piano elaborato dalla Giunta, prevedendo il parere della Commissione consiliare competente sugli atti di indirizzo emanati della Giunta che dispongono modalità e procedure di funzionamento degli organismi istituiti con la presente proposta di legge, prevedendo infine con maggiore dettaglio i contenuti della relazione sullo stato di attuazione che la Giunta presenta al Consiglio entro il mese di febbraio di ciascun anno.
A seguito della modifica dell'impostazione della procedura di programmazione e attuazione della strategia è stato meglio definito in un articolo a sé uno degli elementi più innovativi di questa proposta di legge, peraltro già presente nel testo precedentemente elaborato dalla Commissione, ovvero un sistema di valutazione che fa esplicitamente riferimento a criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e internazionalmente riconosciuti da applicarsi ex ante, in itinere ed ex post in caso di finanziamento di progetti e programmi di ricerca da parte della Regione Sardegna.
Per quanto attiene ai rapporti con gli atenei isolani è stato precisato che gli interventi relativi alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica in favore delle università della Sardegna sono finanziati con risorse del Fondo unico per la ricerca e che è conseguentemente abrogato l'articolo della legge regionale che disciplina i rapporti Regione-università (legge regionale n. 26 del 1996) in contrasto con questa norma, mentre gli altri rapporti tra la Regione e le università dell'Isola restano regolati da apposita convenzione così come previsto dalla sopra citata legge regionale n. 26 del 1996. Infine, è stato meglio definito il sistema di premialità che riguarda sia i singoli ricercatori - anche con l'attribuzione di premi annuali per pubblicazioni scientifiche di eccellenza - che i gruppi di ricerca universitari che dimostrino la migliore produttività. Subordinando l'assegnazione di particolari premialità alla migliore produttività e all'eccellenza si intende stimolare quella competitività virtuosa che costituisce lo stimolo e l'incentivo per il reclutamento di ricercatori qualificati con lo scopo di far crescere il livello qualitativo all'interno delle università dell'Isola.
È stato introdotto il riferimento esplicito alla notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato e la norma finanziaria è stata modificata aumentando del 34 per cento la cifra inizialmente indicata sulla base di quanto mediamente stanziato nel bilancio regionale per le stesse finalità nel triennio 2004-2006. Nonostante tale aumento la cifra risulta tuttavia ancora lontana dall'auspicato obiettivo di Lisbona.***************
La Prima Commissione permanente, nella seduta del 14 dicembre 2006, ha espresso a maggioranza il parere riguardo la proposta di legge n. 220 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna), osservando quanto segue.
La Commissione ritiene opportuno che la lettera b) dell'articolo 6 si fermi alla prima parte, limitandosi a "unifica le competenze per l'attuazione degli interventi nel settore"; il riferimento all'Assessorato, infatti, appare prematuro mentre è in corso un disegno di riorganizzazione delle competenze di tutti gli assessorati che dipende anche dai contenuti della legge statutaria.***************
La Terza Commissione, nella seduta del 5 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha ritenuto opportuno suggerire che alla determinazione degli oneri si provveda con la legge finanziaria ai sensi della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 4, comma 1, lettera e).
La Commissione ha nominato relatore in Consiglio il Presidente.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi prevista dal comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione e al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo secondo i principi dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2002, n. 234, e in coerenza con i principi stabiliti dall'agenda di Lisbona riguardo alla valorizzazione delle politiche per la conoscenza, l'innovazione e il capitale umano, con la presente legge intende promuovere, rafforzare e diffondere la ricerca e l'innovazione nel campo scientifico e umanistico per lo sviluppo culturale, economico e sociale dell'Isola, nel rispetto dei principi di sostenibilità.
2. A tale scopo la Regione si pone i seguenti obiettivi:
a) sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano di ricercatori altamente qualificati;
b) promuovere e sostenere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione;
c) promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica;
d) sviluppare una stretta integrazione tra la ricerca fondamentale e quella industriale e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa;
e) razionalizzare l'organizzazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca.
Capo I
Principi generali
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i settori produttivi prevista dall'articolo 117, comma terzo della Costituzione e al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, in coerenza con i principi stabiliti dall'Agenda di Lisbona in tema di valorizzazione delle politiche per la conoscenza, l'in¬novazione e il capitale umano e in armonia con i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea n. 251 dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, con la presente legge intende promuovere, rafforzare e diffondere nell'Isola la ricerca e l'innovazione nel campo scientifico, umanistico, economico e giuridico.
2. A tale scopo la Regione si pone i seguenti obiettivi:
a) promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica;
b) sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano altamente qualificato;
c) sostenere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione;
d) razionalizzare l'organizzazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca;
e) sviluppare una stretta integrazione tra la ricerca fondamentale o di base e quella applicata e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa.
Titolo II
Interventi
Art. 2
Alta formazione e inserimento lavorativo
nel settore della ricerca scientifica
e dell'innovazione tecnologica1. Al fine di sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema della ricerca attuata in Sardegna un capitale umano di ricercatori altamente qualificati, la Regione:
a) favorisce l'alta formazione dei giovani ricercatori attraverso la concessione di contributi individuali a fondo perduto o con altre forme di incentivo per la partecipazione a programmi di studio e di lavoro presso centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale, privilegiando quelli con sede al di fuori del territorio regionale;
b) favorisce accordi, promuove e finanzia forme di collaborazione tra le istituzioni di ricerca della Sardegna e tra queste e istituzioni di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale con sede al di fuori del territorio regionale;
c) agevola l'inserimento di ricercatori altamente qualificati nel sistema regionale della ricerca e delle imprese, anche attraverso:1) l'istituzione di borse per l'inserimento lavorativo presso università, enti di ricerca e imprese;
2) incentivi per l'avvio di iniziative imprenditoriali legate alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica;
3) il finanziamento e il cofinanziamento di progetti di ricerca proposti da giovani ricercatori;d) prevede incentivi per le imprese che investono nell'alta formazione.
Art. 2
Alta formazione e inserimento lavorativo nel settore della ricerca scientifica e innovazione tecnologica1. La Regione, al fine di sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema della ricerca in Sardegna un capitale umano altamente qualificato:
a) favorisce l'alta formazione dei giovani ricercatori attraverso la concessione di contributi individuali a fondo perduto o altre forme di incentivi per la partecipazione a programmi di studio e di lavoro presso centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale;
b) favorisce accordi, promuove e finanzia forme di collaborazione tra imprese ed enti di ricerca pubblici e privati e università della Sardegna e tra questi e i centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale al di fuori del territorio regionale;
c) promuove l'inserimento di ricercatori altamente qualificati nel sistema regionale della ricerca e delle imprese, anche attraverso il cofinanziamento di progetti di ricerca, l'istituzione di borse per l'inserimento lavorativo e, limitatamente alle università e agli enti pubblici di ricerca, attraverso il finanziamento di contratti di lavoro pluriennali rinnovabili e di progetti di ricerca;
d) prevede incentivi per le imprese della Sardegna che investono nell'alta formazione svolta dalle università e da altri centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale.
Art. 3
Promozione e sostegno del sistema
regionale della ricerca1. Allo scopo di promuovere l'attività di ricerca scientifica fondamentale e industriale nel territorio regionale, la Regione:
a) promuove e sostiene la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture dei centri di eccellenza in misura non superiore al 10 per cento dei fondi annualmente stanziati per la ricerca scientifica regionale;
b) promuove la costituzione di una biblioteca scientifica regionale in rete con altre biblioteche pubbliche e private;
c) favorisce e incentiva la creazione di consorzi tra università, enti di ricerca pubblici e privati e imprese;
d) promuove la concentrazione delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico presso le strutture di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e dei poli del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - POLARIS;
e) facilita, attraverso apposite intese, l'utilizzo da parte dei ricercatori operanti in Sardegna delle grandi attrezzature scientifiche presenti nel territorio regionale e l'accesso alla biblioteca di cui alla lettera b);
f) finanzia, in misura non superiore al 20 per cento dei fondi annualmente stanziati per la ricerca scientifica regionale, progetti di ricerca fondamentale di particolare valore conoscitivo presentati da università ed enti pubblici di ricerca non cofinanziabili attraverso programmi nazionali ed europei;
g) cofinanzia progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo presentati da università, istituti ed enti di ricerca pubblici e privati, imprese e da consorzi tra questi soggetti;
h) cofinanzia progetti che hanno avuto accesso a programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali presentati da università ed enti pubblici di ricerca;
i) istituisce premi da assegnare a ricercatori per pubblicazioni scientifiche di eccellenza, valutate secondo criteri internazionalmente riconosciuti.2. I beneficiari dei finanziamenti regionali di cui al presente articolo devono garantire che le iniziative promosse operino stabilmente nel territorio regionale e possano sostenersi autonomamente una volta esauriti i benefici derivanti dai finanziamenti erogati dalla Regione.
Art. 3
Promozione e sostegno del sistema
regionale della ricerca1. La Regione, allo scopo di promuovere l'attività di ricerca scientifica fondamentale o di base e applicata nel proprio territorio:
a) favorisce la realizzazione di centri di eccellenza per la ricerca scientifica e sostiene l'attività di quelli riconosciuti dagli organismi competenti in ambito nazionale ed europeo;
b) incentiva la creazione di consorzi o altre forme associative tra università, enti e centri di ricerca pubblici e privati e imprese;
c) finanzia o cofinanzia progetti di ricerca fondamentale o di base di particolare valore conoscitivo che trovino in Sardegna ottimali condizioni per la loro esecuzione e/o che abbiano avuto accesso a programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali presentati da università ed enti pubblici di ricerca; la quota per i suddetti interventi non dovrà essere inferiore al 20 per cento dei fondi annualmente stanziati per la presente legge;
d) cofinanzia progetti di ricerca applicata e di sviluppo precompetitivo presentati da imprese, università ed enti e centri di ricerca pubblici e privati e da consorzi o altre forme associative tra questi soggetti aventi sede in Sardegna;
e) facilita, attraverso apposite intese, l'utilizzo da parte dei ricercatori operanti in Sardegna delle grandi attrezzature scientifiche presenti nel territorio regionale e l'accesso alle informazioni della Biblioteca scientifica regionale istituita dalla presente legge;
f) istituisce premi annuali da assegnare a ricercatori per pubblicazioni scientifiche di eccellenza realizzate in Sardegna.
Art. 4
Diffusione dell'informazione e
della cultura scientifica1. Al fine di promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica in Sardegna, la Regione:
a) promuove interventi per la diffusione della cultura scientifica da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca anche attraverso la partecipazione di ricercatori a programmi didattici sperimentali nelle scuole della Sardegna;
b) contribuisce alla realizzazione di iniziative congressuali ed editoriali;
c) sostiene la partecipazione di giovani ricercatori operanti in Sardegna a convegni scientifici nazionali ed internazionali.2. Gli interventi di cui al presente articolo sono valutati per l'ammissione al contributo dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 7, secondo i criteri della lettera f) del comma 1 dell'articolo 6.
Art. 4
Divulgazione dell'informazione e
della cultura scientifica1. La Regione, al fine di contribuire alla divulgazione della cultura scientifica in Sardegna:
a) sostiene, in collaborazione con le università, gli enti e i centri pubblici di ricerca, la realizzazione degli obiettivi didattici tramite programmi scientifici integrati con i curricula scolastici;
b) promuove la costituzione, anche attraverso l'utilizzo e il potenziamento del patrimonio scientifico delle biblioteche delle università della Sardegna, di una biblioteca scientifica regionale in rete con altre biblioteche pubbliche e private.
Art. 5
Trasferimento di conoscenze e
competenze scientifiche e tecnologiche1. Al fine di favorire l'interazione tra i soggetti coinvolti nel sistema della ricerca, promuovere il trasferimento delle conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche presso le imprese e le amministrazioni pubbliche e sostenere lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali innovative in Sardegna, la Regione:
a) cofinanzia progetti di trasferimento tecnologico tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa;
b) sostiene, per un periodo non superiore ai due anni, la proprietà intellettuale di scoperte di particolare interesse realizzate dalle università e dagli enti di ricerca pubblici e privati della Sardegna;
c) sostiene programmi per favorire la mobilità e/o il distacco temporaneo di ricercatori e tecnici dalle università e dagli enti pubblici di ricerca presso le amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in Sardegna;
d) sostiene programmi per favorire la mobilità e/o il distacco temporaneo dei ricercatori e tecnici delle imprese presso le università e gli enti pubblici di ricerca della Sardegna;
e) promuove l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali in Sardegna basate sulla conoscenza prodotta nelle università e negli enti di ricerca pubblici e privati.
Art. 5
Trasferimento di conoscenze
e competenze scientifiche e tecnologiche1. La Regione, al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche presso le imprese e le amministrazioni pubbliche nonché lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali innovative in Sardegna:
a) promuove l'avvio di iniziative imprenditoriali basate sulla conoscenza prodotta in Sardegna dalle università e dagli enti e centri di ricerca pubblici e privati che abbiano una ricaduta economica ed occupazionale;
b) sostiene, per un periodo di tempo non superiore a due anni, la proprietà intellettuale di scoperte di particolare interesse realizzate dalle università e dagli enti e centri pubblici di ricerca operanti in Sardegna;
c) sostiene programmi per favorire il distacco temporaneo di ricercatori e tecnici dalle università e dagli enti pubblici di ricerca alle amministrazioni pubbliche e alle imprese operanti in Sardegna e viceversa;
d) cofinanzia progetti di trasferimento tecnologico tra il sistema della ricerca e quello delle imprese e delle amministrazioni pubbliche;
e) sostiene la costituzione, il potenziamento e il coordinamento di appositi strumenti informativi secondo il modello dei "liaison office".
Titolo III
Razionalizzazione degli interventi
Art. 6
Razionalizzazione degli interventi regionali
in materia di ricerca scientifica e
innovazione tecnologica1. Al fine di razionalizzare l'organizzazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica la Regione:
a) istituisce la Commissione tecnica per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 7;
b) accentra tutti gli interventi della presente legge presso un unico organismo regionale;
c) sostiene la costituzione di appositi strumenti informativi al fine di favorire i rapporti tra il sistema della ricerca e il sistema dell'impresa;
d) istituisce l'Anagrafe regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica;
e) istituisce un fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica;
f) adotta un rigoroso e trasparente sistema di valutazione dei progetti e dei beneficiari dei contributi e finanziamenti regionali, sulla base di criteri meritocratici internazionalmente riconosciuti, anche avvalendosi di revisori anonimi scelti al di fuori del territorio regionale.
Capo II
Razionalizzazione degli interventi
Art. 6
Razionalizzazione degli interventi e unificazione delle competenze in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica1. La Regione, al fine di razionalizzare la gestione delle politiche per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in Sardegna:
a) istituisce il Fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica;
b) unifica le competenze per l'attuazione degli interventi nel settore presso un unico Assessorato regionale;
c) istituisce la Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica;
d) istituisce i Comitati tecnici consultivi regionali d'area in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica;
e) istituisce l'Anagrafe regionale della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, contestualmente all'istituzione dei suddetti organismi, emana un atto di indirizzo che dispone modalità e procedure del loro funzionamento.
Titolo IV
Organizzazione e valutazione
Capo III
Organizzazione e valutazione
Art. 6 bis
Fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica1. Il Fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica comprende tutte le risorse comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali lasciti o donazioni di privati.
Art. 7
Commissione tecnica per la ricerca scientifica
e l'innovazione tecnologica1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, istituisce la Commissione tecnica per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.
2. La Commissione è organo di consulenza della Giunta regionale per la valutazione, analisi e previsione in materia di ricerca scientifica regionale anche in rapporto alle politiche e strategie nazionali ed internazionali.
3. La Commissione in particolare ha i seguenti compiti:
a) formulare pareri ed elaborare proposte relativamente alla programmazione regionale in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica;
b) stabilire i criteri per la definizione di "centro di eccellenza regionale" di cui alla lettera a) del comma 1 deall'articolo 3 lettera a);
c) proporre i criteri di ammissione ai contributi e finanziamenti regionali sulla base di standard internazionalmente riconosciuti;
d) proporre i sistemi e i metodi di valutazione e monitoraggio dei progetti e dei programmi di ricerca finanziati dalla Regione sulla base di standard internazionalmente riconosciuti e di criteri di trasparenza e pubblicità;
e) valutare ex ante, avvalendosi dell'opera di revisori anonimi, l'idoneità dei progetti di ricerca finanziati o cofinanziati dalla Regione;
f) valutare e certificare in itinere ed ex post, avvalendosi dell'opera di revisori anonimi, i risultati ottenuti e il raggiungimento degli obiettivi proposti, anche applicando criteri sanzionatori in caso di inadempimento o difforme esecuzione della ricerca rispetto al progetto approvato, sempre che questo non venga giustificato da motivazioni scientifiche;
g) selezionare pubblicazioni scientifiche di particolare rilevanza per l'eventuale assegnazione dei premi regionali di cui alla lettera 1i) del comma 2 1 dell'articolo 3.4. La Commissione è composta da cinque esperti di riconosciuto prestigio internazionale, di cui tre operanti nel settore scientifico e tecnologico, uno nel settore umanistico e uno nel settore dell'economia e dello sviluppo imprenditoriale; tali esperti sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sulla base dei curricula curriculum presentati a seguito di bando pubblico.
5. La Commissione si avvale del supporto tecnico di strutture regionali a questo preposte e può ricorrere all'opera di esperti esterni.
6. Le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
7. La Commissione dura in carica cinque anni e nomina al suo interno il Presidente. I componenti della Commissione non potranno possono essere nominati per il quinquennio successivo.
8. Per le prestazioni svolte ai sensi del presente articolo dai componenti della Commissione, dagli esperti esterni e dai revisori è previsto un compenso determinato dalla Giunta regionale.
Art. 7
Consulta regionale per la ricerca scientifica
e l'innovazione tecnologica1. La Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica è organo consultivo della Giunta regionale in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per la programmazione regionale e in particolare per l'elaborazione del Piano regionale di sviluppo e del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.
2. La Consulta regionale, attraverso una procedura partecipata di consultazione delle imprese, delle università, degli enti e centri di ricerca pubblici e privati, supporta la Giunta regionale nella individuazione dei fabbisogni principali di ricerca ed alta formazione e delle direttrici fondamentali di sviluppo nonché nella individuazione degli strumenti di attuazione.
3. La Consulta è composta da:
a) l'Assessore regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
b) i Rettori delle Università degli studi di Cagliari e Sassari o i loro delegati;
c) un rappresentante degli enti pubblici di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato;
d) un rappresentante degli enti o centri privati di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato;
e) un rappresentante delle aziende sanitarie locali;
f) un rappresentante delle fondazioni che operano nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna;
g) il presidente del Consorzio Sardegna ricerche, organismo di gestione, promozione e sviluppo del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna;
h) due rappresentanti delle organizzazioni e delle imprese maggiormente rappresentative nel settore agricolo, industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, da esse designati.Art. 7 bis
Comitati tecnici consultivi regionali d'area1. I Comitati tecnici consultivi regionali d'area sono organi di consulenza della Giunta regionale in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per ciascuna delle seguenti macroaree:
a) scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche;
b) scienze della terra e dell'ambiente;
c) scienze della vita;
d) scienze umane e sociali.2. Ogni comitato tecnico è composto da cinque esperti di comprovata competenza nei diversi settori delle suddette macroaree nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
Art. 8
Accentramento delle politiche regionali
per la ricerca scientifica e
l'innovazione tecnologica1. A1 Al fine di razionalizzare la gestione delle politiche per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in Sardegna, la Regione accentra l'attuazione di tutti gli interventi per la ricerca scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico presso un unico organismo regionale che opera con il supporto delle agenzie regionali e della Commissione tecnica di cui all'articolo 7.
Art. 8
(soppresso)
Art. 9
Anagrafe regionale della ricerca scientifica
e innovazione tecnologica1. È istituita l'Anagrafe regionale della ricerca scientifica e innovazione tecnologica nella quale vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per il coordinamento delle politiche regionali a sostegno della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. In particolare l'Anagrafe:
a) raccoglie e aggiorna, anche in collegamento con altre banche dati, informazioni relative alle istituzioni di ricerca regionali, nazionali e internazionali;
b) raccoglie e aggiorna i dati relativi ai progetti di ricerca finanziati dalla Regione e le notizie relative alle strutture e ai centri di ricerca pubblici e privati della Sardegna.2. Tutte le informazioni dell'Anagrafe sono raccolte e aggiornate costantemente e rese pubbliche per via telematica.
Art. 9
Anagrafe regionale della ricerca scientifica
e innovazione tecnologica1. L'Anagrafe regionale della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica raccoglie tutte le informazioni e i dati necessari per il coordinamento delle politiche regionali a sostegno della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. In particolare raccoglie e aggiorna, anche in collegamento con altre banche dati, informazioni relative a imprese, enti e centri di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonché i dati relativi ai progetti di ricerca finanziati dalla Regione e le notizie relative alle strutture ed agli enti e centri di ricerca pubblici e privati della Sardegna.
2. Le informazioni e i dati dell'Anagrafe sono pubblici, vengono aggiornati costantemente e resi disponibili per via telematica.
Art. 9 bis
Sistema di valutazione1. I programmi e i progetti di ricerca sono valutati ex ante, in itinere ed ex post secondo standard internazionalmente riconosciuti e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza avvalendosi dell'opera di revisori anonimi individuati dall'albo del Ministero dell'università e della ricerca indicati dal Comitato tecnico d'area di competenza, di cui all'articolo 7 bis e che possibilmente non operino nel territorio regionale. La valutazione dei progetti deve rispettare il modello adottato nella decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, relativa al VI programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006).
2. In caso di inadempimento o difforme esecuzione rispetto al progetto approvato, sempre che non sussistano giustificate motivazioni scientifiche, si applicano criteri sanzionatori.
Titolo V
Programmazione e attuazione della strategia
Art. 10
Rapporti Regione-Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (MIUR)1. La Regione stipula accordi e protocolli d'intesa con il MIUR per il coordinamento degli strumenti di programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica e per la condivisione di metodologie e competenze per l'attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 12. Su tale piano, la Regione richiede il parere consultivo del MIUR.
Capo IV
Programmazione e attuazione della strategia
Art. 10
Rapporti Regione-Ministero dell'università
e della ricerca1. La Regione stipula accordi e protocolli d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca per il coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica e per la condivisione di metodologie e competenze per l'attuazione del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.
Art. 11
Rapporti Regione-Università ed enti di ricerca1. La Regione promuove accordi e stipula specifici protocolli d'intesa con le università e gli enti di ricerca operanti in Sardegna e con il CNR in particolare, atti a disciplinare gli interventi e le risorse da destinare alle attività previste nella presente legge, coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le università della Sardegna), e nel rispetto della normativa comunitaria, della legislazione nazionale e della programmazione regionale.
Art. 11
Rapporti Regione-Università1. Gli interventi relativi alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica in favore delle università della Sardegna sono finanziati con risorse del Fondo unico regionale istituito dalla presente legge. È conseguentemente abrogata la lettera b) dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna).
2. La Regione, al fine di stimolare una virtuosa competitività tra i ricercatori, incentivare il reclutamento di ricercatori sulla base di criteri meritocratici e far crescere il livello qualitativo delle università della Sardegna, istituisce un sistema di premialità annuali da assegnarsi, sulla base dei principi enunciati all'articolo 9 bis, a quei dipartimenti e gruppi di ricerca universitari che abbiano dimostrato la migliore produttività scientifica.
3. Coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale n. 26 del 1996, gli altri rapporti tra la Regione e le università della Sardegna sono regolati da apposita convenzione triennale e gli interventi regionali per l'università a ciò dedicati provengono dal fondo globale istituito dall'articolo 3 della medesima legge.
Art. 12
Piano regionale per la ricerca scientifica
e l'innovazione tecnologica1. La Giunta regionale definisce negli strumenti di programmazione regionale generale e di settore gli indirizzi e gli obiettivi strategici per le politiche della ricerca scientifica, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione in armonia con la programmazione nazionale ed europea. A tal fine consulta periodicamente i rettori delle università della Sardegna, i rappresentanti degli enti di ricerca pubblici e privati operanti in Sardegna, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'isolanell'Isola.
2. Il Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica contiene gli indirizzi strategici da perseguire su base triennale e individua gli interventi idonei a finanziare le risorse umane, strumentali e materiali per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge.
3. Il Piano deve specificare:
a) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti e, per ciascun settore, gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento;
b) i soggetti ammissibili;
c) il sistema di monitoraggio e di valutazione;
d) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio e le modalità di gestione di tali risorse;
e) la ripartizione annuale delle risorse finanziarie;
f) le fonti finanziarie.4. Il Piano si articola in Piani piani annuali di attuazione.
5. Il Piano è predisposto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale approva il Piano acquisiti il parere vincolante della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 e il parere consultivo del MIUR, cosi così come previsto dall'articolo 10, e della Commissione consiliare competente.
Art. 12
Piano regionale per la ricerca scientifica
e l'innovazione tecnologica1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e coerentemente con gli indirizzi del Piano nazionale per la ricerca e con gli orientamenti comunitari in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica.
2. Il Piano contiene gli indirizzi strategici da perseguire su base triennale e individua per ogni annualità il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane, strumentali e materiali necessarie e la relativa analisi economico-finanziaria per la completa realizzazione degli interventi. In particolare, specifica:
a) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti e, per ciascun settore, gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento;
b) i soggetti ammissibili;
c) il sistema di monitoraggio;
d) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio e le modalità di gestione di tali risorse;
e) la ripartizione annuale delle risorse finanziarie;
f) le fonti finanziarie.3. In sede di prima attuazione, il Piano è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
Piani annuali di attuazione1. 1 I Piani piani annuali di attuazione devono attenersi alle priorità indicate nel Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica e devono altresì indicare il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane, strumentali e materiali necessarie e la relativa analisi economico-finanziaria per la completa realizzazione degli interventi.
Art. 13
(soppresso)
Art. 14
Relazione sullo stato di attuazione1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato degli interventi stabiliti nel Piano annuale di attuazione dalla quale emergano dati e indicatori di natura quantitativa e qualitativa circa lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica.
Art. 14
Relazione sullo stato di attuazione1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.
2. La relazione deve far riferimento in particolare:
a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
b) alle attività di promozione ed informazione promosse e adottate;
c) alle ricadute occupazionali, formative ed economiche degli investimenti.
Titolo VI
Fonti di finanziamento
Art. 15
Fondo regionale per la ricerca scientifica e
l'innovazione tecnologica1. La Regione istituisce il Fondo regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nel quale confluiscono le risorse comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali lasciti o donazioni di privati e qualsiasi altra entrata non altrimenti specificata.
2. La Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche definite nel Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, con propria deliberazione, individua annualmente le quote del fondo da destinare alle singole linee di intervento nel rispetto delle previsioni dei soggetti che contribuiscono alla costituzione del fondo stesso e dei vincoli di ammissibilità della spesa dettati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 15
(soppresso)
Art. 15 bis
Notifica delle azioni configurabili
come aiuti di Stato1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea.
Titolo VII
Norma finanziaria e norme finali
Art. 16
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 55.901.000,00 per l'armo l'anno 2006, si fa fronte con le risorse iscritte in conto delle UPB: S03.089, S03.069, S10.035, S10.036, S10.037, S10.038, S10.039, S10.040, S11.062, S11.064 e S11.071.
2. Alla determinazione degli oneri per gli anni 2007 e 2008 e per quelli successivi si provvede mediante legge finanziaria.
Capo V
Norma finanziaria e norme finali
Art. 16
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in euro 75.000.000 annui a decorrere dall'anno 2007; alle stesse si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione di cui all'articolo 8, lettera a) dello Statuto speciale della Sardegna.
Art. 17
Norme finali1. 1 membri della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 devono essere nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, istituisce con apposito provvedimento il fondo per la ricerca scientifica di cui all'articolo 15 e ne dispone le modalità e le procedure di funzionamento.
3. La Giunta regionale definisce con atti successivi forme, criteri e modalità procedurali dell'intervento della Regione a sostegno della ricerca scientifica come previsto nella presente legge.
4. La Regione disciplina nell'ambito della presente legge, tutti i propri interventi inerenti il sostegno dell'attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio si provvede ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 17
Norme finali1. La Regione nell'ambito della presente legge disciplina tutti gli interventi inerenti il sostegno all'attività di ricerca scientifica, all'innovazione e al trasferimento tecnologico.
2. La Giunta regionale definisce con atti successivi forme, criteri e modalità dell'intervento della Regione a sostegno della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.
3. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.