CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 218/A

presentata dai consiglieri regionali

GESSA - DAVOLI - SANNA Franco - FADDA Giuseppe - MARRACINI - CERINA
SANNA Simonetta - BARRACCIU - DEDONI - PORCU


il 24 febbraio 2006


Modifica ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, recante "Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale"


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La necessità di modificare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1, dall'articolo 4 e dall'articolo 6 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, nasce dal verificarsi, nell'attuazione del dettato legislativo, di alcune incongruenze e distorsioni che rendono vane le finalità della legge stessa.

Le motivazioni delle modifiche su elencate alla legge regionale n. 27 del 1997 sono, altresì, il risultato dell'esperienza maturata nel corso di questi anni e, conseguentemente, della necessità di armonizzarla alla legislazione del settore sociale della nostra Regione:
- rendere effettiva la salvaguardia del movimento operaio sardo, degli archivi, degli immobili storici, delle biblioteche e delle opere d'arte custodite dalle società di mutuo soccorso, al fine di agevolarne l'utilizzo da parte della popolazione sarda;
- evitare l'indebitamento delle società di mutuo soccorso, attraverso prestiti bancari, in attesa che vengano erogati i contributi per realizzare i programmi e le attività sulla base delle domande e delle richieste inoltrate e approvate dall'Assessorato competente;
- istituire l'albo regionale delle società di mutuo soccorso, nel quale possono essere iscritte esclusivamente quelle costituite in Sardegna e che hanno la gratuità delle cariche sociali e dell'attività mutualistica;
- istituire il Centro per lo studio e la ricerca delle società di mutuo soccorso della Sardegna che, attraverso il loro organismo di coordinamento, possono svolgere la ricerca, la valorizzazione, la divulgazione del patrimonio culturale del movimento operaio sardo, partecipare alle attività del terzo settore e del volontariato.

Da ciò discende l'esigenza di procedere in tempi rapidi, in modo da approvare prima possibile le necessarie modifiche alla disciplina delle società di mutuo soccorso.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLE MATERNE, EDILIZIA SCOLASTICA, CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI, SPORT E SPETTACOLO, RICERCA SCIENTIFICA, FORMAZIONE PROFESSIONALE

composta dai consiglieri

GESSA, Presidente - RANDAZZO Alberto, Vice presidente - SANNA Franco, Segretario - DEDONI, Segretario - BARRACCIU - CERINA - CHERCHI Oscar - DAVOLI, relatore - MARRACINI - MELONI - SANNA Simonetta - SANJUST

pervenuta il 20 novembre 2006

La storia e l'attività delle società di mutuo soccorso sono una dimostrazione che i valori della solidarietà e della cooperazione hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita concreta di milioni di persone, di lavoratori e delle loro famiglie.

La rivoluzione industriale, con il conseguente massiccio inurbamento, sconvolse l'assetto economico legato al mondo rurale, modificò improvvisamente le condizioni di vita creando nuovi bisogni e alterando atteggiamenti e relazioni sociali: in sostanza trasformò radicalmente il vivere quotidiano.

I bassi salari e l'assenza di qualsiasi forma d'assistenza spinsero i lavoratori ad associarsi per garantirsi un minimo d'autotutela: da un fondo comune, ottenuto con la tassazione di una quota mensile, si garantiva un sostegno finanziario per contrastare le malattie, gli infortuni, la vecchiaia e, spesso, la miseria e la fame.

Nacquero così, esclusivamente per questi motivi, le società di mutuo soccorso. E proprio la possibilità di usufruire di un'assistenza di base, organizzata in modo del tutto autonomo tra appartenenti allo stesso ceto sociale, in assenza totale dell'intervento dello Stato, permisero alle società di mutuo soccorso di diffondersi rapidamente in tutto il territorio nazionale, compresa la Sardegna. Il ruolo delle società di mutuo soccorso si rafforzò sempre di più e allargò i suoi confini fino ad intervenire anche in ambito politico e sindacale, creando appunto le condizioni per la nascita del sindacato di massa. Riuscirono ad ottenere, in breve tempo, personalità giuridica e contribuirono non poco all'introduzione della previdenza sociale obbligatoria per tutti e alla costruzione dello Stato sociale. Le società di mutuo soccorso conobbero ovviamente un periodo di declino, ma non scomparvero, anzi, adeguandosi all'evolversi della società modificarono la loro attività e, pur mantenendo sempre alcune forme d'assistenza e di sussidio, si occuparono sempre di più di problemi riguardanti altri settori come quello ricreativo e culturale.

Certo è che in una società come quell'attuale, caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, dove appaiono con frequenze sempre più percettibili nuovi processi di impoverimento, il ruolo e il lavoro delle società di mutuo soccorso potrebbero essere ancora utili.

La Regione Sardegna, riconoscendo il ruolo sociale delle società di mutuo soccorso, con l'obiettivo fondamentale di salvaguardarne il rilevante patrimonio storico e culturale e favorire l'istituzione di un Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso approvò all'unanimità la legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, che, in alcuni punti, onde evitare incongruenze e distorsioni che potrebbero rendere vane le finalità della legge stessa, necessita di qualche modifica.

Le motivazioni delle modifiche al comma 2 dell'articolo 1, all'articolo 4 e all'articolo 6 sono il risultato dell'esperienza maturata nel corso di questi anni e, conseguentemente, della necessità di armonizzare la legge regionale n. 27 del 1997 alla legislazione del settore sociale della nostra Regione:
- rendere effettiva la salvaguardia della storia del movimento operaio sardo, degli archivi, degli immobili storici, delle biblioteche e delle opere d'arte custodite dalle società di mutuo soccorso, al fine di agevolarne l'utilizzo da parte della popolazione sarda;
- evitare l'indebitamento delle società di mutuo soccorso, attraverso prestiti bancari, nell'attesa che siano erogati i contributi per realizzare i programmi e le attività sulla base delle domande e delle richieste inoltrate e approvate dall'Assessorato competente;
- istituire l'albo regionale delle società di mutuo soccorso, nel quale possono essere iscritte esclusivamente quelle costituite in Sardegna e che hanno la gratuità delle cariche sociali e dell'attività mutualistica;
- istituire il Centro per lo studio e la ricerca delle società di mutuo soccorso della Sardegna che, attraverso il suo organismo di coordinamento, possa svolgere la ricerca, la valorizzazione, la divulgazione del patrimonio culturale del movimento operaio sardo e partecipare alle attività del terzo settore e del volontariato.

Da ciò discende l'esigenza di procedere in tempi rapidi, in modo da approvare prima possibile le necessarie modifiche alla disciplina delle società di mutuo soccorso.

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La Terza Commissione, nella seduta dell'8 novembre 2006, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente della Commissione.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifica dell'articolo 1 della
legge regionale n. 27 del 1997

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, è sostituito dal seguente:
"2. A tal fine la Regione:
a) istituisce l'albo regionale delle società di mutuo soccorso costituite e operanti esclusivamente in Sardegna, che svolgono l'attività da almeno venti anni e nelle quali tutte le cariche sociali e l'attività sono svolte a titolo gratuito;
b) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società di mutuo soccorso che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, immobiliare, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori;
c) favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società di mutuo soccorso iscritte all'albo regionale di cui al punto a);
d) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico e documentario, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.".

 

 

Art. 1
Modifica dell'articolo 1 della
legge regionale n. 27 del 1997

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, è sostituito dal seguente:
"2. A tal fine la Regione:
a) istituisce l'albo regionale delle società di mutuo soccorso costituite e operanti esclusivamente in Sardegna, che svolgono l'attività da almeno venti anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito;
b) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società di mutuo soccorso che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, immobiliare, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori;
c) favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società di mutuo soccorso iscritte all'albo regionale di cui al punto a);
d) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica e di conservazione e restauro del materiale storico e documentario.".

 

Art. 2
Modifica dell'articolo 4 della
legge regionale n. 27 del 1997

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1997 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il contributo per ogni singola attività o iniziativa è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa al finanziamento, incluse le spese fisse e di gestione.3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura massima dell'80 per cento in via anticipativa ed il restante 20 per cento dietro presentazione del rendiconto generale delle spese pagate e sostenute riferite all'esercizio finanziario di competenza. All'erogazione dei contributi si provvede con determinazione del direttore del servizio dell'Assessorato in attuazione della deliberazione assessoriale relativa alla ripartizione e assegnazione dei contributi a favore di ciascuna società di mutuo soccorso avente diritto.".

 

 

Art. 2
Modifica dell'articolo 4 della
legge regionale n. 27 del 1997

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1997 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il contributo per ogni singola attività o iniziativa è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa al finanziamento, incluse le spese fisse e di gestione.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura massima dell'80 per cento in via anticipativa ed il restante 20 per cento dietro presentazione del rendiconto generale delle spese pagate e sostenute, riferite all'esercizio finanziario di competenza. All'erogazione dei contributi si provvede con determinazione del direttore del servizio dell'Assessorato competente in attuazione della deliberazione assessoriale relativa alla ripartizione e assegnazione dei contributi a favore di ciascuna società di mutuo soccorso avente diritto.".

 

Art. 3

Modifica dell'articolo 6 della
legge regionale n. 27 del 1997

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso)

1. Per le finalità della presente legge, la Giunta regionale sostiene il Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso comprese quelle costituite da sardi residenti all'estero. Il Centro, che ha comunque natura privatistica, è promosso e gestito dalle società di mutuo soccorso della Sardegna attraverso l'organismo di coordinamento o federativo che rappresenta e tutela la mutualità sarda a tutti i livelli.

2. Il Centro svolge il suo ruolo promozionale per le seguenti finalità:
a) cura e sovrintende agli archivi, alle biblioteche e a tutto il materiale storico delle Società di mutuo soccorso della Sardegna;
b) organizza mostre e convegni per la valorizzazione e restauro del patrimonio storico- culturale delle Società di mutuo soccorso della Sardegna e per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà; a tale scopo partecipa a tutte le attività della mutualità, del terzo settore e del volontariato, a livello regionale, nazionale ed internazionale anche aderendo alle rispettive federazioni o organismi similari.".

 

 

Art. 3

Modifica dell'articolo 6 della
legge regionale n. 27 del 1997

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso)

1. Per le finalità della presente legge la Giunta regionale sostiene il Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso. Il Centro ha natura privatistica, è promosso e gestito dalle società di mutuo soccorso della Sardegna attraverso una struttura di coordinamento che rappresenta e tutela la mutualità sarda a tutti i livelli.

2. Il Centro svolge il suo ruolo promozionale per le seguenti finalità:
a) cura e sovrintende agli archivi, alle biblioteche e a tutto il materiale storico delle società di mutuo soccorso della Sardegna;
b) organizza mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso della Sardegna e per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà; a tale scopo partecipa a tutte le attività della mutualità, del terzo settore e del volontariato, a livello regionale, nazionale ed internazionale anche aderendo alle rispettive federazioni o organismi similari.".

 

Art. 4
Modifica dell'articolo 8 della
legge regionale n. 27 del 1997

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 27 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 650.000 per l'anno 2006 ed euro 450.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per il 2006 e in quello pluriennale 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

10 - LAVORO

UPB S10.049

Cap. 10137 - Contributi alle società di mutuo soccorso per la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, nonché per le attività, le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico documentario e per l'istituzione dell'Albo regionale delle società di mutuo soccorso.

2006 euro 400.000
2007 euro 250.000
2008 euro 250.000
sullo stanziamento del 2006 vanno ad aggiungersi euro 100.000 già presenti nel capitolo 10137 nel bilancio 2006.

Cap. 10138 - Contributo al Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso per il funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2006 euro 250.000
2007 euro 150.000
2008 euro 150.000

in diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006
Cap. 03030 - FNOL

2006 euro 650.000
2007 euro 450.000
2008 euro 450.000

È ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 12 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2006.".

 

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 700.000 per l'anno 2006 ed euro 400.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

10 - LAVORO

UPB S10.049
Finanziamenti per i servizi socio-assistenziali

2006 euro 700.000
2007 euro 400.000
2008 euro 400.000
per incrementare i seguenti capitoli:

Cap. 10137 (DV) - Contributi alle società di mutuo soccorso per la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, nonché per le attività, le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico documentario e per l'istituzione dell'albo regionale delle società di mutuo soccorso.

2006 euro 400.000
2007 euro 250.000
2008 euro 250.000

Cap. 10138

2006 euro 300.000
2007 euro 150.000
2008 euro 150.000

in diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006 euro 700.000
2007 euro 400.000
2008 euro 400.000

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 13 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006 - 2008 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.