CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 217
presentata dai consiglieri regionali
ATZERI - SCARPA
il 21 febbraio 2006
Norme per l'istruzione e la formazione professionale
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge si persegue l'obiettivo di dotare la Regione sarda di uno strumento indispensabile ai fini della costruzione di un modello di sviluppo che porti il valore della conoscenza come elemento qualificante per adeguare, da una parte, il sistema formativo sardo ai parametri richiesti dall'Unione europea, e dall'altra per valorizzare e rafforzare l'esigenza, connessa alla specialità, di innervare il sistema formativo sardo con una nuova politica identitaria.
La strategia di Lisbona ha portato all'attenzione quattro linee di intervento prioritarie: occupazione e produttività, investimenti, istruzione, formazione. In tema di coesione, oltre a rilevare un ancora insufficiente piano di dotazioni finanziarie per un settore così nevralgico in tema di sviluppo, le competenze e le qualifiche dei cittadini rappresentano il collante dell'Unione europea, la risorsa primaria, la strategia centrale.
L'integrazione tra i valori della società della conoscenza legata al mercato e i valori dell'identità etnico-linguistica e culturale della Sardegna rappresenta il reale nucleo della sfida che una Regione speciale, specie dopo l'approvazione della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, e della riforma costituzionale del titolo V, non può permettersi di trascurare.
È evidente che la competenza regionale in termini di istruzione e formazione professionale deve essere collocata nell'ambito di un reticolo normativo nazionale e comunitario che, oltre a porsi come elemento sovraordinato, appare anche come un sistema di norme giustapposte, disorganiche e talvolta persino contraddittorie.
Lo scenario in cui si colloca la presente proposta di legge è noto, ed è appena il caso di ricordarne i punti salienti: l'evoluzione del mercato del lavoro, l'emergere delle nuove professionalità, il mutamento dello stesso modello di Stato sociale, la globalizzazione dei mercati e l'introduzione massiccia delle tecnologie, l'emergenza di società sempre più multiculturali, le nuove forme della mobilità, le nuove dimensioni della competizione, la necessità di collegare più strettamente il sapere con le logiche della professionalizzazione.
Dall'altro versante, ma non necessariamente in versione oppositiva, emergono le nuove sensibilità incentrate sul valore dell'identità, della lingua e della cultura locale, la rivendicazione di maggiori quote di specialità, il riconoscimento della dimensione identitaria come plusvalore in termini di maggiore conoscenza e formazione culturale, l'esigenza di coniugare e quindi comprendere meglio la correlazione locale/globale.
Ma se poi si passa dalle grandi questioni di principio agli elementi di criticità del sistema-Sardegna, la situazione assume contorni inquietanti.
In pochi anni la scuola sarda ha perso cinquemila posti di organico. La Sardegna ha il primato negativo della dispersione scolastica. La disoccupazione raggiunge livelli assolutamente preoccupanti. L'autonomia scolastica, che ormai vanta anche una copertura costituzionale, non ha ancora trovato pratica applicazione.
Il sistema formativo sardo si caratterizza ancora per una insufficiente integrazione tra istruzione e formazione, ma anche per una insufficiente attenzione alla necessità del percorso formativo iniziale e costante dei docenti. Manca una seria politica di orientamento.
I dati concreti sono ancora più significativi in tema di indicatori regionali legati al grado di istruzione.
Il tasso di abbandono nel secondo anno è quasi il doppio rispetto alla media nazionale. L'abbandono nel primo anno registra punte altissime. La composizione per titolo di studio è conforme alla media del Mezzogiorno, e perciò si attesta su livelli preoccupanti. Il livello di istruzione nella fascia di età 24-64 anni dimostra che in Sardegna c'è il peggior valore a livello nazionale e uno dei peggiori tra tutte le regioni d'Europa.
Inoltre, il basso livello di istruzione di chi cerca occupazione si attesta al 60,5 per cento, mentre solo il 5,8 per cento delle persone in cerca di occupazione possiede un titolo di laurea. Oltre il 50 per cento dei giovani tra i 15 e i 29 anni cerca una occupazione avendo al massimo conseguito la licenza media.
Se poi osserviamo la realtà universitaria, si registra che l'Università produce talvolta fondamentali e apprezzate ricerche di valore internazionale e tuttavia non gode di adeguati finanziamenti.
In questo quadro occorre legiferare all'interno della riforma costituzionale del titolo V, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulle norme generali in tema di istruzione, mentre si riconosce alla Regione la potestà concorrente per la gestione dell'intera materia. Inoltre, la riforma costituzionale si fonda sul principio della sussidiarietà: perciò lo Stato ha competenza esclusiva sulle norme generali concernenti l'istruzione, mentre la Regione ha la potestà legislativa concorrente in tema di istruzione e formazione professionale nel quadro del riconoscimento del principio costituzionale dell'autonomia scolastica.
Il nuovo quadro normativo di fatto permette di considerare superato l'articolo 5 dello Statuto vigente, mentre si registra il dato preoccupante del trasferimento ai comuni di competenze amministrative in tema di istruzione in un contesto caratterizzato da obiettive difficoltà di gestione, dovute sia a carenza di risorse umane, sia soprattutto a livello di insufficienti risorse finanziarie.
Inoltre, la proposta di legge tende a colmare il ritardo dell'Isola in tema di connessione tra istruzione e formazione professionale da un lato e il contesto delle politiche attive del lavoro dall'altro. La logica dell'integrazione e della costruzione di un unico sistema formativo integrato sta perciò alla base delle proposte normative contenute nella presente legge.
La proposta di legge sardista si pone come un contributo per arginare la cultura devastante del pareggio di bilancio, la logica ragionieristica del taglio di scuole e di enti di formazione, la cultura statalistica che pretende di distinguere ancora tra scuola statale e scuola paritaria, e che pertanto confonde pubblico con statale.
In particolare, la filosofia che permea la presente proposta di legge, si fonda sulla considerazione della specialità territoriale e della distribuzione demografica sarda. L'assenza di validi ammortizzatori sociali, la dispersione abitativa, l'alto tasso di dispersione scolastica non possono legittimare alcun astratto criterio ragionieristico per il taglio di scuole e strutture che avrebbero effetti devastanti sul territorio. La tutela costituzionale della persona deve prevalere sull'esigenza aziendalistica del pareggio di bilancio. Di qui la proposta di accorpamenti, fusione di unità comprensive, creazioni di sezioni gemellate di pari indirizzo.
Il diritto costituzionale all'istruzione deve essere garantito anche predisponendo un sistema formativo integrato che non consideri settori di serie A e settori di serie B. Solo con una nuova cultura, incentrata anche sul plusvalore dell'identità nella società della conoscenza, e solo con la consapevolezza che la riforma del sistema dell'istruzione e della formazione professionale è centrale per progettare un modello coerente di sviluppo regionale aperto alle sfide della globalizzazione, è possibile modernizzare la Regione facendo della specialità un punto di forza del sistema.
La proposta di legge è formata da 38 articoli distribuiti in cinque titoli.
Il titolo I (Princìpi generali) è composto dagli articoli 1 e 2, che delineano la ratio della legge, i princìpi fondamentali, gli obiettivi concreti, il senso complessivo che anima l'articolato.
Il titolo II (Il sistema regionale dell'istruzione) è composto dagli articoli 3-14, che affrontano i temi della riscrittura della rete scolastica, della valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, degli interventi in favore degli studenti di ogni ordine e grado, delle misure di sostegno alle fasce deboli, delle misure strutturali e infrastrutturali, delle forme di sostegno al diritto allo studio. Particolare rilievo assume, sotto il profilo sardista, l'articolo 6, dedicato alla valorizzazione della lingua e della cultura sarda e alla istituzione della Cattedra di lingua sarda quali elementi qualificanti che arricchiscono e caratterizzano il nuovo sistema formativo sardo connotato e improntato alla cultura identitaria e alla massima valorizzazione della specialità.
Il titolo III (Il sistema regionale della formazione professionale) è composto dagli articoli 15-29, che si occupano dei vari livelli di formazione, della qualità del servizio pubblico della formazione, delle procedure di accreditamento e riconoscimento delle attività formative (ivi compreso l'Albo regionale dei formatori), nonché dei Centri regionali per l'eccellenza.
Il titolo IV (Programmazione territoriale) è composto dagli articoli 30-35, che si occupano anzitutto dei compiti attribuiti, secondo il principio di sussidiarietà, alla Regione e agli enti locali. Seguono le norme che istituiscono l'Osservatorio regionale di valutazione del sistema formativo, il Comitato regionale di valutazione del sistema formativo, l'Anagrafe riferita anche all'edilizia scolastica e l'Albo regionale delle associazioni.
Il Titolo V (Norme transitorie e finali) è composto dagli articoli 36-38, rispettivamente dedicati al fondo perequativo in favore delle aree isolane deboli a rischio di dispersione scolastica, alla norma finanziaria e all'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Princìpi generali
Art. 1
Oggetto1. La presente legge, in applicazione dei princìpi costituzionali e dell'Unione europea, delle convenzioni internazionali e dello Statuto speciale, detta le norme regionali di organizzazione e disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di istruzione e formazione professionale.
Art. 2
Finalità1. L'ordinamento regionale, nelle sue articolazioni autonomistiche, persegue le seguenti finalità:
a) promuove e sostiene il livello di istruzione e formativo della comunità sarda sin dalla prima infanzia armonizzando la cultura dell'identità con le esigenze della società della conoscenza, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e delle autonomie scolastiche;
b) rimuove ogni ostacolo e promuove specifiche politiche orientate alla prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
c) persegue l'obiettivo della qualità dell'istruzione e della formazione professionale attraverso la valorizzazione della professionalità della funzione docente e dei formatori, delle istituzioni scolastiche autonome, dei centri interuniversitari degli Atenei interuniversitari anche al fine di tutelare, valorizzare e diffondere la lingua sarda in un programma di diffusione delle competenze plurilinguistiche, e il patrimonio culturale della Sardegna in collegamento con la cultura universale;
d) promuove la diffusione in tutto il territorio regionale di una politica formativa di qualità anche attraverso la valorizzazione del ruolo sociale dei formatori e delle agenzie formative accreditate, sia attraverso l'estensione del tempo pieno nelle scuole e negli istituti comprensivi, sia attraverso l'organizzazione di attività scolastiche e parascolastiche negli istituti superiori di secondo grado per l'arricchimento formativo;
e) garantisce, all'interno delle istituzioni di ogni ordine e grado, i princìpi di pari opportunità, della solidarietà sociale e del multiculturalismo attraverso l'integrazione e la valorizzazione delle persone diversamente abili, e di quelle portatrici di culture, identità e religioni diverse, nonché delle persone in stato di disagio, anche tramite la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle parti sociali e la promozione di specifici curriculum formativi;
f) garantisce, con specifiche politiche di sostegno, il diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli appartenenti a famiglie economicamente disagiate;
g) promuove l'educazione degli adulti e la formazione continua e permanente anche attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni universitarie e gli istituti privati accreditati;
h) sostiene la qualificazione della formazione professionale e la sua integrazione con il sistema dell'istruzione nell'autonomia dei due percorsi;
i) garantisce a tutti l'accesso a ogni grado di istruzione e formazione in condizione di pari opportunità.2. La Regione altresì, qualora fossero necessari interventi di razionalizzazione del sistema scolastico, garantisce la priorità di quegli interventi che impediscano la soppressione delle singole istituzioni scolastiche, privilegiando piuttosto il metodo dell'accorpamento amministrativo di più realtà scolastiche adiacenti a formare istituzioni comprensive o a costituire sezioni staccate di altre di pari indirizzo.
3. Le norme generali e i princìpi fondamentali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, costituiscono la base sulla quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali materie, anche al fine di garantire le pari opportunità e l'eguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei cittadini.
4. La Regione individua nella presente legge i princìpi generali a cui si dovrà far riferimento nella successiva produzione di norme e regolamenti attinenti l'oggetto della presente legge.
Titolo II
Sistema regionale dell'istruzione
Art. 3
Interventi a favore dell'infanzia1. La Regione garantisce a tutti i bambini, dalla nascita ai sei anni, il diritto di avere pari opportunità di istruzione per sviluppare pienamente le potenzialità di apprendimento, autonomia e creatività in un idoneo contesto affettivo, ludico e cognitivo.
2. I nidi e le scuole dell'infanzia concorrono ai processi di sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.
3. La Regione, attraverso l'Osservatorio regionale per il sistema formativo di cui all'articolo 32, promuove una precisa analisi del contesto sociale e delle eventuali necessità organizzative, al fine di garantire il rispetto delle esigenze culturali e formative dei bambini, attraverso un costante monitoraggio delle necessità dei vari territori e in funzione della più ampia diffusione territoriale delle istituzioni scolastiche.
4. La Regione sostiene, con adeguati finanziamenti, le scuole materne non statali e paritarie per garantire servizi di qualità agli utenti e definisce, nel Piano triennale per il sistema formativo di cui all'articolo 30, i requisiti e le procedure per l'accreditamento di soggetti privati gestori di servizi per l'infanzia.
Art. 4
Interventi a favore degli studenti
di ogni ordine e grado1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e le categorie professionali, attraverso la previsione di adeguate risorse finanziarie, garantisce la presenza e la funzionalità dei diversi gradi e ordini scolastici in tutto il territorio regionale, e in particolare:
a) per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie di primo grado, promuove politiche di sviluppo scolastico, rivolte ad assicurare pari opportunità formative, nei quartieri urbani periferici, nei piccoli centri e nelle aree soggette a fenomeni di riduzione demografica;
b) per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, realizza il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, e promuove la crescita culturale, sociale e professionale dei giovani.2. La Regione sostiene lo sviluppo e la diffusione delle competenze plurilinguistiche di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, e di quelle tecnologiche attraverso interventi e attività progettuali rivolte al miglioramento della qualità dell'offerta formativa finalizzata all'integrazione dei programmi con la valorizzazione dell'identità storica e culturale della Sardegna.
Art. 5
Valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche1. La Regione, attraverso il sostegno professionale e finanziario, concorre alla realizzazione dell'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche, ferma restando la definizione degli interventi relativi alle competenze regionali.
2. La Regione, d'intesa con gli enti locali, concorre, con appositi finanziamenti, al sostegno di interventi nei seguenti ambiti operativi:
a) prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso politiche di cooperazione con servizi sociali, culturali, sanitari e sportivi finalizzate all'ottimizzazione dell'offerta formativa;
b) sperimentazioni e innovazione delle metodologie didattiche e disciplinari, su presentazione di specifici progetti;
c) attività di orientamento per il recupero dei debiti formativi di cui all'articolo 11;
d) formazione continua del personale in servizio, nel rispetto dei bisogni formativi e dei diversi gradi scolastici, previa attività di monitoraggio, da parte dell'Osservatorio di cui all'articolo 32, sugli istituti di ogni ordine e grado.
Art. 6
Valorizzazione della lingua e della cultura sarda1. La Regione valorizza l'insegnamento della lingua e della cultura sarda in tutte le sue manifestazioni.
2. La lingua sarda, nel rispetto dei princìpi di cui alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e alla Legge 15 dicembre 1999, n. 482, è materia obbligatoria a partire dalla scuola per l'infanzia, e di conseguenza sono istituiti la Cattedra di lingua sarda e i programmi didattici per l'insegnamento della lingua e della cultura sarda in ogni ordine e grado.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento della Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente, vengono emanate le relative disposizioni attuative, comprese le modalità e le risorse per la formazione dei docenti nelle materie di cui al presente articolo, nonché le indicazioni regionali contenenti gli obiettivi formativi integrati con il profilo educativo, culturale e professionale.
4. La Regione sostiene, nel rispetto del curriculum nazionale e dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, l'insegnamento della cultura sarda nei diversi ambiti disciplinari.
5. La Regione sostiene la raccolta, catalogazione e diffusione di quanto realizzato dalle istituzioni scolastiche e dalle agenzie formative nelle materie di cui al presente articolo.
6. La Regione, per rendere effettivi gli interventi di cui al presente articolo, promuove:
a) la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e dei dirigenti scolastici da svolgersi in collaborazione con le Università, le agenzie formative accreditate e l'associazionismo professionale docente qualificato per la formazione;
b) sostiene la sperimentazione didattica e la progettazione curricolare in materia di lingua e cultura sarda;
c) concorre, con specifici finanziamenti, alla produzione di sussidi didattici relativi alla più ampia valorizzazione della lingua e della cultura sarda.
Art. 7
Interventi di sostegno ai diversamente abili
e alle persone in stato di disagio1. La Regione istituisce un fondo unico per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 2, da destinarsi alle autonomie scolastiche nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica, e finalizzate anche a garantire e integrare la continuità scolastica e formativa tra scuola, sede formativa accreditata e ospedali, fra scuola e famiglie per periodi di lunghe assenze, e fra scuola e strutture socio-sanitarie.
2. La Regione esercita le opportune iniziative di vigilanza e controllo in merito all'attuazione, da parte delle istituzioni scolastiche, delle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela e sostegno alle persone diversamente abili e in stato di disagio.
Art. 8
Diritto allo studio1. La Regione, d'intesa con i comuni, promuove interventi finalizzati a garantire le seguenti priorità:
a) fornitura, con servizi di comodato, di libri di testo anche tramite un fondo speciale da istituire presso le singole scuole di primo e secondo grado;
b) servizi di mensa per gli studenti fuori sede frequentanti attività didattiche pomeridiane, mediante la garanzia di usufrutto degli spazi e dei servizi scolastici;
c) misure per facilitare l'uso dei mezzi di trasporto pubblico anche attraverso la predisposizione di specifici piani per il trasporto scolastico;
d) servizi residenziali presso i convitti nazionali e, ove necessario, presso strutture private convenzionate;
e) contributi per l'acquisto di attrezzature didattiche.2. La Regione, d'intesa con le province, istituisce la Carta regionale studenti per promuovere attività di fruizione culturale e garantire servizi nel territorio.
Art. 9
Borse di studio1. La Regione istituisce un fondo speciale per le borse di studio destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado che si trovano in disagiate condizioni economiche di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.
2. Entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge, la Giunta, d'intesa con la Commissione consiliare competente, stabilisce la misura massima delle borse di studio e le modalità di assegnazione delle stesse da parte dei comuni.
2. La Regione istituisce altresì annualmente, fissandone i relativi criteri di assegnazione, borse di studio:
a) di merito, destinate a giovani residenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado sino al completamento del percorso di istruzione e formativo se e in quanto permangano i motivi di merito;
b) per la frequenza all'estero del solo quarto anno della scuola secondaria pubblica di secondo grado, e destinate ai vincitori di selezioni di merito;
c) per la diffusione della lingua e della cultura sarda, con particolare riferimento alla frequenza di corsi e iniziative formative realizzate anche in lingua sarda;
d) per la partecipazione di studenti residenti a concorsi scolastici, culturali e a valenza sociale, sia nazionali che internazionali.
Art. 10
Organizzazione della rete scolastica1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, indirizza e coordina la programmazione e l'organizzazione della rete scolastica. In particolare:
a) stabilisce i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche;
b) definisce la suddivisione del territorio regionale in zone coerenti con l'ambito territoriale del Piano locale unitario dei servizi alla persona e funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, con particolare attenzione alle aree più periferiche e disagiate, nonché a quelle a rischio di spopolamento.2. La Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, per l'attuazione della programmazione e dell'organizzazione della rete scolastica regionale e per la gestione amministrativa del relativo servizio, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, promuove intese con il Governo e con le parti sociali per determinare modalità e tempi di assegnazione da parte dello Stato delle risorse umane e finanziarie occorrenti alla Regione nella materia di cui al presente articolo.
3. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge senza che siano state raggiunte le dette intese, la Regione adotta le disposizioni necessarie per l'esercizio delle competenze gestorie ad essa attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, nei limiti delle norme finanziarie vigenti.
4. La Regione altresì, di concerto con le parti sociali, programma lo studio, l'analisi e il monitoraggio dei bisogni formativi degli utenti e degli operatori scolastici per promuovere e garantire interventi specifici nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
5. Le funzioni di programmazione territoriale dell'organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze, spettano agli enti locali che vi provvedono secondo le modalità e i tempi definiti dall'articolo.
6. Sono soggetti della programmazione territoriale le province, i comuni, singoli o associati, e le istituzioni scolastiche.
Art. 11
Politiche di orientamento1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, finanzia attività di orientamento e interventi anche per la formazione di docenti e formatori.
2. Le attività di orientamento, improntate ai princìpi delle pari opportunità, e ove possibile dirette a far recuperare i debiti formativi, sono destinate in particolare:
a) ai giovani che concludono i percorsi scolastici o formativi;
b) ai giovani e agli adulti inoccupati o disoccupati;
c) ai soggetti diversamente abili;
d) ai soggetti in condizione di disagio;
e) ai soggetti economicamente meno abbienti.3. Le attività di orientamento sono altresì finalizzate a prevenire il disagio sociale. La Regione e le province, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 32, attivano politiche di sostegno nei confronti delle istituzioni scolastiche e delle sedi formative accreditate per l'orientamento, attraverso interventi formativi dei docenti e dei formatori in relazione all'utilizzo di metodologie adeguate allo svolgimento delle funzioni assegnate.
Art. 12
Edilizia scolastica1. La realizzazione e la destinazione di edifici adibiti a edilizia scolastica sono finalizzate a garantire in tutto il territorio regionale adeguate condizioni ambientali e funzionalità didattica.
2. La localizzazione degli edifici di cui al comma 1 è definita dal Piano triennale di cui all'articolo 30.
3. La Regione e gli enti locali, al fine di garantire una adeguata utilizzazione del patrimonio edilizio scolastico regionale, favoriscono il riutilizzo di edifici scolastici con le seguenti priorità:
a) riassegnazione dell'edificio ad altro ente sempre per uso scolastico pubblico di ordine e grado diverso;
b) affidamento della struttura a istituzioni pubbliche o subordinatamente anche a strutture private accreditate per lo svolgimento di attività di formazione professionale o di utilità sociale.4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri oggettivi e trasparenti per l'assegnazione delle strutture di cui al comma 3.
5. Province, comuni e istituzioni scolastiche definiscono, mediante accordi, le modalità organizzative, i criteri e gli oneri relativi all'utilizzazione degli edifici di cui ai commi 1 e 2.
Art. 13
Università della terza età1. La Regione concorre, con appositi finanziamenti, alle spese di funzionamento delle Università della terza età per lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. La Regione assegna i finanziamenti annuali alle province, che ne definiscono le modalità di erogazione e di controllo.
3. La Regione promuove, nell'ambito della programmazione delle attività di cui al comma 1, la conoscenza della lingua e della cultura sarda.
4. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'istituzione delle Università della terza età che possono accedere ai finanziamenti regionali.
Art. 14
Misure per l'integrazione tra istruzione
e formazione professionale1. La Regione e gli enti locali sostengono misure di integrazione tra sistema dell'istruzione e formazione professionale a partire dal terzo anno della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento al reciproco riconoscimento dei crediti e alla garanzia di una effettiva possibilità di transitare da un sistema all'altro.
2. La Regione e le province, anche mediante intese con l'amministrazione scolastica e nel quadro degli accordi nazionali, sostengono gli accordi tra le istituzioni scolastiche pubbliche e le agenzie formative accreditate per la definizione di curriculum integrati destinati agli studenti del terzo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado.
3. Il primo biennio è dedicato all'istruzione obbligatoria.
4. All'interno del biennio è demandata all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la promozione dell'eventuale attività di orientamento propedeutico da svolgersi in orario extracurricolare.
5. Per la realizzazione degli accordi di cui al comma 2 i relativi finanziamenti sono concessi solo in presenza della predisposizione di specifici progetti formativi che devono:
a) indicare gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per la prosecuzione in uno dei due percorsi in base ai crediti formativi acquisiti;
b) prevedere specifici interventi di recupero indirizzati agli studenti che non concludono il percorso intrapreso.6. Alla conclusione del terzo anno gli studenti devono scegliere il percorso relativo all'obbligo formativo.
Titolo III
Sistema regionale della formazione
professionaleArt. 15
Finalità1. La formazione professionale è un servizio pubblico che predispone e attua una offerta formativa diversificata di opportunità formative professionalizzanti. Tale servizio pubblico deve essere coerente con le politiche di sviluppo e di occupazione dell'Isola, e finalizzato a potenziare la coesione sociale e territoriale. La formazione professionale tende pertanto a ridurre il divario tra domanda e offerta del mercato del lavoro, mira alla qualificazione, alla specializzazione e, ove necessario, alla riconversione professionale degli utenti, ed è rivolta anche a diffondere la cultura d'impresa e a motivare alla imprenditorialità.
2. La Regione e le province, d'intesa con le parti sociali, sostengono e promuovono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio regionale.
3. La formazione professionale si esplica attraverso servizi improntati ai princìpi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'offerta.
Art. 16
Tipologie1. Le attività di formazione professionale si articolano nelle seguenti tipologie:
a) la formazione iniziale, che è rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo, consiste in percorsi a valenza orientativa e professionalizzante che si concludono con l'acquisizione di una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
b) la formazione iniziale per adulti, che è finalizzata a favorire l'acquisizione di competenze professionalizzanti utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
c) la formazione superiore, che è rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore, e consiste in percorsi finalizzati a fornire o a qualificare competenze professionalizzanti che si concludono con l'acquisizione di qualifiche di livello superiore rispetto a quelle maturate nell'ambito della formazione iniziale;
d) la formazione continua dei lavoratori dipendenti e autonomi in collaborazione con soggetti che gestiscono i fondi paritetici per la formazione continua;
e) la formazione nell'apprendistato;
f) la formazione nella pubblica amministrazione;
g) l'istruzione e formazione tecnica superiore.
Art. 17
Soggetti1. I servizi di formazione professionale sono erogati dai Centri regionali di formazione professionale, dalle agenzie formative accreditate, dalle istituzioni scolastiche e dalle Università previo accreditamento così come previsto dai livelli essenziali dal decreto ministeriale 25 maggio 2001 e specificato dall'articolo 27 della presente legge.
Art. 18
Formazione iniziale1. La Regione, in conformità ai livelli essenziali definiti dalla legislazione statale, stabilisce i requisiti di accesso alla formazione professionale iniziale.
2. Almeno il 30 per cento del monte ore disponibile è destinato alla formazione culturale generale.
3. La formazione iniziale si articola in due tipologie:
a) la formazione iniziale rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo e consistente nello svolgimento di percorsi a valenza orientativa e professionalizzante che si concludono con l'acquisizione di una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro; al fine di garantire la validità nazionale ed europea dei titoli e delle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale, alla formazione iniziale possono accedere gli studenti che hanno frequentato il percorso integrato di cui al comma 2 dell'articolo 14; la Regione sostiene prioritariamente, con fondi propri, la formazione iniziale realizzata attraverso il percorso integrato e in continuità con lo stesso; gli allievi dei corsi di formazione professionale residenti in Sardegna possono usufruire delle agevolazioni previste per gli studenti in relazione ai mezzi di trasporto, alle mense e ai libri di testo di cui al comma 1 dell'articolo 8;
b) la formazione iniziale per adulti, finalizzata all'acquisizione delle competenze professionalizzanti utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
4. Le attività di formazione iniziale, sia quelle rivolte ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo, sia quelle rivolte agli adulti, sono finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale utile:a) all'inserimento nel mercato del lavoro;
b) all'abilitazione professionale;
c) all'acquisizione di una specializzazione professionale idonea per l'accesso ai livelli successivi della formazione professionale.
Art. 19
Formazione superiore1. La formazione superiore è un servizio pubblico che predispone una offerta formativa da realizzarsi successivamente all'acquisizione della formazione iniziale o del diploma.
2. La formazione superiore può esplicarsi anche mediante gli interventi di cui all'articolo 23, con particolare riferimento ad intese tra Regione e Università, per individuare e realizzare offerte formative integrate tra formazione universitaria e formazione professionale, finalizzate a garantire percorsi professionalizzanti superiori.
3. Nell'ambito delle intese di cui al comma 2 la Regione, sulla base di specifici progetti formativi, finanzia borse di studio destinate a lavoratori, diplomati e laureati, frequentanti periodi formativi presso imprese private e pubbliche amministrazioni localizzate nel territorio dell'Unione europea.
4. I criteri e le priorità per l'accesso alle borse di studio di cui al comma 3 sono definiti dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
Formazione continua1. La formazione continua è un servizio pubblico che predispone una offerta formativa rivolta a tutte le tipologie di lavoratori al fine di riqualificarne e perfezionarne la professionalità.
2. La formazione continua è erogata sulla base delle esigenze delle imprese private e delle pubbliche amministrazioni, previa presentazione di specifici progetti formativi.
3. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della vigente legislazione, gestiscono interventi di formazione continua ed, in particolare, con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria).
4. I criteri e le priorità per la concessione dei contributi relativi alle offerte formative di cui ai commi 1 e 2 sono definiti dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
Formazione degli apprendisti1. La Regione e le province, nel rispetto della legislazione statale e della contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita personale e all'arricchimento delle competenze dei lavoratori.
2. L'apprendistato, ai sensi della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, e del relativo decreto attuativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni di cui al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, e alla Legge 14 maggio 2005, n. 80, è articolato nelle seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o di percorsi di alta formazione.3. La Regione regolamenta, in accordo con le autonomie scolastiche e le altre istituzioni formative, i profili formativi e garantisce la qualità della formazione attraverso la definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e alle metodologie didattiche che si differenziano in base al livello delle competenze in ingresso delle persone, con particolare riferimento alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo nell'esercizio dell'apprendistato.
4. La Regione promuove la formazione di tutor aziendali allo scopo di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la formazione all'interno dell'impresa.
5. La Regione, d'intesa con le parti sociali, nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante regolamenta i profili formativi e l'attuazione della formazione aziendale ed extra-aziendale prevedendone l'effettuazione attraverso strutture accreditate, anche all'interno dell'impresa, in base a percorsi di formazione strutturata nel lavoro o tramite lo strumento della formazione a distanza.
6. La Regione, nell'ambito dell'apprendistato finalizzato all'acquisizione di un diploma o di percorsi di alta formazione, d'intesa con le parti sociali e le Università, definisce la durata del contratto, i programmi formativi e i criteri per la loro articolazione interna.
Art. 22
Formazione nella pubblica amministrazione1. La Regione individua nella formazione nella pubblica amministrazione lo strumento per qualificare la capacità professionale degli operatori pubblici, migliorare l'organizzazione amministrativa per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio regionale, e per migliorare la qualità dei servizi al cittadino.
2. La Regione e le province possono stipulare accordi con le Università sarde per realizzare percorsi formativi altamente qualificati.
3. La Regione, di concerto con le Università isolane, promuove l'istituzione della Scuola regionale di pubblica amministrazione, qualificata come Centro regionale di eccellenza di cui all'articolo 29.
Art. 23
Istruzione e formazione tecnica superiore1. La Regione, di concerto con le parti sociali, e d'intesa con gli enti locali, individua i profili professionali di formazione post-secondaria non universitaria, con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione tecnica superiore.
2. Al fine di integrare gli interventi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro e della ricerca scientifica in relazione ai profili professionali di cui al comma 1, la Regione promuove presso le scuole superiori di secondo grado e le agenzie formative accreditate l'istituzione di poli formativi territoriali anche a carattere interregionale.
3. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono destinati a persone occupate e inoccupate in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o del riconoscimento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione professionale e lavoro e maturate in almeno quattro anni successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
4. La Regione, per cofinanziare le materie di cui al presente articolo, istituisce un apposito Fondo regionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore gestito dagli Assessorati regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) le tipologie dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) le modalità di rilascio delle qualifiche;
c) i criteri per la certificazione dei crediti, affidata ad un organismo tecnico istituito in seno ai due Assessorati competenti di cui al comma 4.
Art. 24
Qualità del servizio pubblico della formazione professionale1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, persegue l'obiettivo del riconoscimento nazionale di titoli, qualifiche e certificazioni di competenze, nonché delle equipollenze tra i diversi percorsi formativi individuate in base agli standard europei in materia.
2. La Regione esercita altresì la funzione di programmazione dei percorsi formativi da attivarsi, stabilendone tipologie ed entità, sulla base delle possibilità di impiego professionale offerte dal panorama economico regionale. A tal fine gli Assessorati competenti si avvalgono anche della collaborazione di altri Assessorati interessati, previa concertazione delle parti sociali ed economiche.
3. La Giunta, d'intesa con la Commissione consiliare competente e di concerto con le parti sociali, definisce gli standard di qualità del servizio pubblico della formazione professionale, e individua gli strumenti adeguati per garantire trasparenti modalità di controllo, monitoraggio e valutazione, e in particolare:
a) stabilisce requisiti, modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento regionale delle agenzie formative nonché delle imprese abilitate a tenere stage, master o simili;
b) disciplina i requisiti necessari per l'accesso all'insegnamento, e individua criteri differenziati per definire le discipline relative alla formazione professionale non rientranti nelle fattispecie definite nella scuola;
c) definisce i profili formativi e le qualifiche professionali, nonché i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di competenza.4. La Regione sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, le attività di qualificazione del personale della formazione professionale.
Art. 25
Accreditamento1. Sono tenute all'accreditamento le sedi operative di soggetti pubblici o privati che hanno, tra le proprie finalità, la formazione e l'orientamento, e organizzano e svolgono servizi di formazione, di orientamento, o di entrambi congiuntamente, finanziati con risorse pubbliche e riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 25 maggio 2001.
2. Le sedi operative accreditate per lo svolgimento di servizi formativi assicurano anche servizi di orientamento gestiti direttamente, qualora la sede formativa sia accreditata anche per l'orientamento, o indirettamente mediante altre sedi accreditate per tale ambito di attività.
3. La Giunta regionale, nell'ambito delle competenze regionali, e di concerto con le parti sociali, definisce il modello di accreditamento, e in particolare:
a) i requisiti e le relative procedure per il controllo e la verifica del mantenimento dei requisiti;
b) i motivi e le modalità di sospensione e revoca;
c) le modalità di tenuta e di pubblicizzazione dell'elenco dei soggetti accreditati;
d) i requisiti minimi di qualità relativi alle capacità didattiche, negli aspetti riguardanti le capacità gestionali-amministrative, la capacità di analisi, progettazione e valutazione, e la capacità di valutazione delle competenze acquisite dagli utenti;
e) i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche, delle Università e dei Centri regionali di formazione professionale.4. Ai sensi della presente legge, con il termine "accreditamento" si indica la sede operativa accreditata, mentre con l'espressione "soggetti abilitati" si indicano le agenzie formative.
5. La sede operativa è accreditata per un biennio a prescindere dall'ipotesi che l'attività formativa per la quale è previsto l'accreditamento abbia una durata inferiore ai due anni.
Art. 26
Autorizzazione e riconoscimento di altre attività formative1. La Regione riconosce singole offerte formative totalmente autofinanziate, organizzate e svolte da enti, istituzioni, imprese pubbliche o private, operanti nel territorio regionale.
2. Tali offerte formative devono rispondere ai seguenti criteri:
a) accreditamento dell'agenzia formativa;
b) approvazione preventiva, da parte degli Assessorati competenti, del progetto formativo;
c) ammissione della Regione al controllo tecnico e didattico delle attività riconosciute;
d) prestazione di fidejussioni finalizzate a garantire lo svolgimento e la conclusione delle offerte formative riconosciute.
Art. 27
Accertamento delle competenze professionali e certificazione dei percorsi formativi1. La Regione, al fine di garantire a chiunque ne abbia diritto il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite, promuove accordi con tutti i soggetti del sistema formativo per la definizione delle procedure di riconoscimento, la certificazione e l'utilizzazione dei crediti formativi maturati, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mercato del lavoro idonee ad essere utilizzate come crediti per i percorsi formativi.
2. La Regione rilascia, previa verifica della conclusione delle attività formative e dell'accertamento dei risultati, le certificazioni professionali valide ai fini del collocamento, dell'avviamento al lavoro, dell'inquadramento aziendale e dell'ammissione ai pubblici concorsi.
3. Gli Assessori competenti stabiliscono i criteri da adottare per ciascuna tipologia di percorso formativo e determinano le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici nonché l'ammontare delle indennità previste per i componenti delle stesse commissioni.
Art. 28
Albo regionale dei formatori1. La Regione istituisce l'Albo regionale dei formatori che comprende il personale docente e tecnico della formazione professionale, strutturato per aree disciplinari omogenee e articolato in otto sezioni provinciali.
2. L'Assessorato competente stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione del personale docente e tecnico, nonché i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo.
3. L'inserimento nell'Albo è condizione per l'insegnamento nella formazione professionale e non comporta oneri a carico della Regione.
4. L'Albo si divide in tre fasce:
a) nella fascia A sono compresi i ricercatori universitari di primo livello, i funzionari dell'amministrazione pubblica impegnati in attività proprie nel settore e nelle materie di appartenenza e/o di specializzazione, i ricercatori junior che abbiano maturato almeno una esperienza triennale di docenza e/o di conduzione e gestione di progetti formativi nel settore oggetto dell'attività formativa;
b) nella fascia B sono compresi gli assistenti tecnici (diplomati e laureati) che abbiano maturato una competenza ed esperienza professionale nel settore, i professionisti o esperti junior impegnati in attività proprie nel settore e nelle materie oggetto dell'attività formativa;
c) nella fascia C sono compresi quei soggetti titolari di professionalità specifiche non inquadrabili nelle precedenti, ma indispensabili per il completamento di determinati percorsi formativi, anche provenienti direttamente dal mondo imprenditoriale; l'utilizzo di personale proveniente da detta fascia è disciplinato dai criteri di cui al comma 8.5. Il personale iscritto all'Albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, o assunto a tempo indeterminato, inserito nell'organico delle agenzie formative accreditate e dei Centri regionali di formazione professionale deve essere utilizzato prioritariamente anche attraverso processi di riconversione e di mobilità nel territorio isolano.
6. Le agenzie e i Centri regionali di cui al comma 5 hanno l'obbligo di applicare il contratto collettivo di lavoro della formazione professionale e di disporre, se necessario, la mobilità del personale verso altre agenzie o enti e strutture operative della Regione e degli enti delegati, mediante convezioni o accordi.
7. Le agenzie formative accreditate che non dispongano delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività finanziate con risorse pubbliche hanno l'obbligo di utilizzare il personale inserito nell'Albo regionale dei formatori con il medesimo trattamento economico-giuridico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale.
8. Le agenzie e i Centri regionali, previa autorizzazione degli Assessorati competenti, e per soli interventi richiedenti personale altamente qualificato o le cui professionalità non siano ricomprese nelle fasce A e B dell'Albo nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 27, possono utilizzare personale iscritto nella fascia C, nel rispetto della lettera b) del comma 3 dell'articolo 24.
Art. 29
Centri regionali di eccellenza1. La Regione, attraverso i Centri regionali di formazione professionale o le agenzie formative accreditate, o loro consorzi anche in maniera integrata, e tramite convenzioni con le Università isolane, gli istituti di ricerca scientifica e tecnologica, le imprese pubbliche o private localizzate nel territorio regionale, e i poli formativi territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 23, può istituire Centri regionali di eccellenza finalizzati al sostegno di professionalità di particolare valore per lo sviluppo strategico dell'economia regionale.
2. I Centri regionali di eccellenza sono istituiti, sentito il Comitato regionale di valutazione del sistema formativo di cui all'articolo 33, dalla Giunta regionale nell'ambito del Piano triennale per il sistema formativo, in cui sono anche definiti gli interventi formativi da realizzare, le modalità, la durata, i soggetti attuatori e le risorse finanziarie.
3. I soggetti attuatori sono individuati attraverso le seguenti modalità:
a) avvisi di diritto pubblico per la selezione dei progetti;
b) avvisi di diritto pubblico;
c) appalti pubblici di servizio.
Titolo IV
Programmazione territoriale
Art. 30
Funzioni e compiti della Regione1. La Regione esercita compiti e funzioni di programmazione generale e di indirizzo, e determina le opportune azioni di monitoraggio del sistema formativo.
2. Il Consiglio regionale elabora e approva il Piano triennale per il sistema formativo regionale, nel quale sono individuati obiettivi e priorità di intervento, nonché le risorse finanziarie e i relativi criteri di riparto e di assegnazione agli enti locali.
2. Il Piano triennale prevede:
a) gli indirizzi generali per la programmazione regionale dell'offerta formativa;
b) gli indirizzi per la gestione dell'organizzazione della rete scolastica regionale;
c) l'individuazione dei requisiti di merito e di reddito per l'accesso ai contributi;
d) gli atti di programmazione per l'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari relativi alle materie di cui alla presente legge;
e) gli indirizzi programmatici pluriennali ai fini della predisposizione del piano annuale di formazione professionale, con l'individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli enti locali;
f) il calendario scolastico;
g) le forme e i contenuti della comunicazione istituzionale diretta alla comunità regionale in relazione alle materie di cui alla presente legge.
Art. 31
Funzioni e compiti degli enti locali1. Le province e gli enti locali, anche in forma associata, in armonia con gli indirizzi regionali, esercitano le funzioni di gestione della programmazione territoriale dell'organizzazione della rete scolastica, previa concertazione obbligatoria con le parti sociali ed economiche, e con l'associazionismo accreditato di cui all'articolo 35.
2. In base alle esigenze espresse dai comuni, anche in forma associata, in seguito all'istituzione di un tavolo paritetico interistituzionale di grado intermedio, le province predispongono per quanto di loro competenza, e previo parere obbligatorio e vincolante delle istituzioni scolastiche, i piani per la gestione dell'organizzazione della rete scolastica.
3. I piani di cui al comma 2 sono triennali e comprendono:
a) interventi per prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico;
b) servizi di supporto per i diversamente abili;
c) misure di sostegno per le persone in condizione di disagio;
d) interventi di orientamento.4. I piani per l'organizzazione della rete scolastica hanno cadenza triennale e sono predisposti previo parere obbligatorio e vincolante delle istituzioni scolastiche e previa concertazione obbligatoria con le parti sociali ed economiche.
5. Le province trasmettono alla Regione le proprie determinazioni nelle materie di cui al presente articolo. La Regione, entro i sessanta giorni successivi, approva le decisioni provinciali che diventano operative nel successivo anno scolastico. In caso di mancata approvazione o di rilievi della Regione è istituito un tavolo temporaneo paritetico di concertazione interistituzionale, anche relativo a singole materie, in base al quale deve essere trovato un accordo unitario entro i successivi sessanta giorni. Se tuttavia non si raggiunge un accordo, le competenze provinciali sono surrogate dalla Regione, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente.
6. Le province hanno competenza intermedia in materia di attività di formazione relative all'attuazione della programmazione regionale della formazione professionale.
7. Le province svolgono funzioni di monitoraggio e controllo sulla gestione delle attività formative di cui al comma 6.
8. Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione e sugli obiettivi raggiunti.
Art. 32
Osservatorio regionale per il sistema formativo1. È istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio regionale per il sistema formativo (di seguito denominato Osservatorio), sede consultiva di confronto sulle materie di cui alla presente legge, nominato dal Presidente della Regione sentito il parere vincolante della Commissione consiliare competente.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) otto sindaci, uno per provincia, di comuni indicati dal Consiglio delle autonomie locali;
b) gli Assessori regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
c) un rappresentante del MIUR;
d) otto rappresentanti delle realtà scolastiche provinciali, uno per provincia, designati dal Consiglio scolastico provinciale o, se istituito, dall'Osservatorio provinciale per il sistema formativo;
e) due rappresentanti indicati dalle agenzie formative accreditate operanti nel territorio regionale;
f) un rappresentante ciascuno per le Università di Cagliari e Sassari;
g) quattro rappresentanti delle parti sociali ed economiche;
h) due rappresentanti dell'ANCI;
i) due rappresentanti dell'UPI;
l) due rappresentanti delle associazioni di volontariato della disabilità;
m) quattro rappresentanti delle associazioni operanti nel mondo della scuola, accreditate secondo le modalità di cui all'articolo 35.3. L'Osservatorio è convocato ordinariamente due volte all'anno da un presidente eletto nel suo seno, e dura in carica per l'intera legislatura. È convocato straordinariamente per esprimere pareri o esaminare problematiche relative alle materie di sua competenza nei seguenti casi:
a) su richiesta del Presidente della Regione o degli Assessorati competenti;
b) su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.4. Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Osservatorio.
5. Le province hanno facoltà di istituire Osservatori provinciali per il sistema formativo, al fine di permettere una più capillare conoscenza delle problematiche locali.
Art. 33
Comitato regionale di valutazione del
sistema formativo1. È istituito il Comitato regionale di valutazione del sistema formativo (di seguito denominato Comitato), struttura tecnica istituita congiuntamente presso gli Assessorati regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con il compito di monitorare e valutare l'uso delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi della programmazione territoriale regionale.
2. Il Comitato è composto da quattro membri dipendenti nel ruolo unico regionale con mansioni dirigenziali coordinati dagli Assessori regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
Art. 34
Anagrafe del sistema formativo e
dell'edilizia scolastica1. È istituita presso gli Assessorati regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale l'Anagrafe del sistema formativo e dell'edilizia scolastica (di seguito denominata Anagrafe) con il compito di raccogliere ed elaborare dati e informazioni sulla popolazione scolastica regionale e sull'intero sistema dell'edilizia scolastica nel territorio regionale.
2. Tutte le agenzie formative accreditate e tutte le istituzioni scolastiche che usufruiscano di finanziamenti pubblici regionali nelle materie di cui alla presente legge, hanno l'obbligo di comunicare ogni dato utile all'Anagrafe.
Art. 35
Albo regionale delle associazioni1. La Regione istituisce l'Albo regionale delle associazioni operanti nel mondo della scuola, stabilendone requisiti e modalità di inserimento.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono soggetti di consultazione obbligatoria per le materie di loro competenza, al pari delle altre parti sociali, nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente e in particolare dalla presente legge; esse sono rappresentate nell'Osservatorio come previsto dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 32.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati dalla Giunta regionale, sentito il parere vincolante della Commissione competente, i relativi regolamenti di attuazione.
Titolo V
Norme transitorie e finali
Art. 36
Fondo perequativo1. È individuato un fondo perequativo e di solidarietà al fine di rafforzare e ottimizzare il sistema formativo sardo, con particolare riferimento alle aree deboli connotate da contrazione demografica e soggette a dispersione scolastica.
Art. 37
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate come appresso specificate:
a) quanto ad euro 8.200.000 per le disposizioni di cui al titolo II, con la variazione di cui al comma 2;
b) quanto ad euro 94.145.000 per l'anno 2006, euro 30.148.000 per l'anno 2007 ed euro 23.118.000 per l'anno 2008 con le disponibilità recate dalle UPB S10.035, S10.036, S10.037, S10.038, S10.039, S10.040, S10.041, S10.042 per le disposizioni di cui al titolo III.2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.059
Interventi per il diritto allo studio - spese correnti2006 euro 5.000.000
2007 euro 5.000.000
2008 euro 5.000.000
UPB S11.060
Interventi a favore della scuola dell'infanzia - spese correnti2006 euro 3.200.000
2007 euro 3.200.000
2008 euro 3.200.000
in diminuzione
03- BILANCIO
UPB S03.006
FNOL - parte corrente2006 euro 8.200.000
2007 euro 8.200.000
2008 euro 8.200.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 14 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (finanziaria 2006).3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art. 38
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.