CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 211

presentata dai consiglieri regionali
OPPI - CAPELLI -  LA SPISA - DIANA - LADU 

il 19 gennaio 2006 

Istituzione dell'Agenzia regionale per la sanità


RELAZIONE DEL PROPONENTE

 

 

La presente proposta di legge riprende integralmente il testo unificato del disegno di legge n. 305 e della proposta di legge n. 242 della XII legislatura, esitato all'unanimità dei presenti dalla Set-tima Commissione permanente in data 12 febbraio 2003.

L'introduzione, nella legislazione sanitaria italiana, del concetto per cui le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale devono rispondere ai criteri di qualità, efficienza ed efficacia delle pre-stazioni, ha reso necessaria la creazione di strumenti operativi che controllino tali processi nonché la predisposizione, a tale scopo, di apparati in grado di adattarsi alle nuove funzioni.

La creazione di organismi tecnici dotati di forme particolari di autonomia, è apparsa a livello nazionale e regionale la soluzione più rispondente alle esigenze prospettate.

Il dibattito politico sull'argomento ha posto in evidenza un comune obiettivo sotteso ai progetti di legge presentati, cioè quello di istituire una struttura snella, flessibile e dinamica che costituisca un supporto all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale, fornendo allo stesso elementi oggettivi di valutazione utili ad orientare le scelte di politica sanitaria.

Le nuove spinte verso il federalismo fiscale fanno ritenere sempre più probabile, per il futuro, la necessità che ciascuna regione italiana si doti di adeguati strumenti di supporto alle sue politiche sa-nitarie, che, attraverso interventi puntuali ed obiettivi, siano in grado di aiutare il governo regionale in tutte le sue scelte.

La spesa sanitaria appare, infatti, ormai definitivamente affidata all'attività di programmazione delle regioni alle quali spetta la decisione ultima sul livello delle prestazioni sanitarie da offrire ai cit-tadini e sul reperimento di eventuali risorse aggiuntive rispetto al bilancio statale.

L'Agenzia regionale per la sanità è in grado di essere un indispensabile strumento di pro-grammazione e controllo delle procedure, della spesa, della qualità del Servizio sanitario regionale.

Essa funziona ormai nella maggior parte delle più evolute regioni italiane, tanto che l'ultimo Piano sanitario nazionale ne propone l'adozione ubiquitaria, mentre con il decreto ministeriale 31 maggio 2001, n. 181, è stato approvato il regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

La presente proposta di legge propone l'istituzione dell'Agenzia quale organo regionale dotato di personalità giuridica pubblica introducendo per esso la ulteriore qualificazione di organo tecnico, nella considerazione che le competenze di natura tecnica siano il dato caratterizzante ed essenziale del-l'agenzia ed esplicitando le diverse forme di autonomia organizzativa, tecnica gestionale, contabile at-traverso le quali la struttura persegue nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale gli obiettivi ad essa assegnati.

Per quanto riguarda i compiti attribuiti all'Agenzia si propone di assegnare ad essa una serie di attività da svolgere in via permanente come supporto tecnico-scientifico dell'Assessorato, per le attivi-tà di competenza, e del Consiglio regionale per le esigenze connesse all'attività legislativa, prevedendo peraltro che per imprevedibili e straordinarie esigenze, possano essere affidati all'Agenzia specifici in-carichi nell'ambito delle competenze tecnico-scientifiche ad essa attribuite.

Si è inoltre previsto di attribuire all'Agenzia le funzioni ed il personale dell'Osservatorio epi-demiologico regionale in ragione dell'identità dei compiti ad entrambi assegnati, nonché il compito di formulare proposte per i programmi di formazione continua degli operatori della sanità.

I proponenti hanno ritenuto di affidare la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agen-zia ad un direttore e di adottare per la sua nomina criteri il più possibile oggettivi che contemplino una qualificazione scientifica nelle materie di competenza oltre ad una accertata esperienza dirigenziale.

Al direttore viene affidata la predisposizione, sulla base di obiettivi determinati dalla Giunta regionale, di un piano annuale di attività e di spesa nei limiti del finanziamento assegnato all'Agenzia; il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta la risoluzione del contratto.

I proponenti hanno inteso inoltre prevedere una organizzazione interna che, superando il mo-dello dipartimentale, sia funzionale e dinamica nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, una struttura interna, quindi, adeguata agli obiettivi annualmente attribuiti e non sovradimensionata rispet-to ad essi, che possa inoltre arricchirsi delle competenze specialistiche più valide rispetto allo scopo da raggiungere che assolvano con efficienza ai compiti d'istituto.
 

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Istituzione e ordinamento 

1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'ordinamento ed i compiti, nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell'Agenzia regionale della sanità, di seguito denominata Agenzia.  

2. L'Agenzia è organo tecnico della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale e nei limiti dei finanziamenti ad essa assegnati dalla Regione; l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. 

3. L'Agenzia è costituita con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

   

Art. 2
Compiti 

1. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale in materia di programmazione sanitaria, controllo di gestione, verifica della qualità, congruità e quantità delle prestazioni; in particolare, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, svolge le seguenti attività:

a) assistenza tecnica alle aziende sanitarie, ai policlinici universitari e alle aziende di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;

b) formulazione di proposte per la definizione dei parametri di finanziamento delle aziende sanitarie di cui alla lettera a) e delle strutture private accreditate e di relazioni sul livello dei costi e delle entrate, nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna azienda;

c) formulazione di indirizzi tecnici nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere in materia di:

1) pianificazione aziendale in attuazione della programmazione aziendale regionale;

2) pianificazione nel settore tecnologico informativo e logistico gestionale;

3) controllo di gestione;

d) elaborazione di criteri e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

e) formulazione di proposte per i programmi di educazione continua degli operatori della sanità. 

2. Le attività tecnico-scientifiche svolte dall'Osservatorio epidemiologico regionale ai sensi della legge regionale 6 maggio 1991, n. 16, si intendono attribuite all'Agenzia.  

3. L'Agenzia può operare anche in favore di altri soggetti pubblici o privati, purché non vi sia contrasto di interessi, compatibilmente con le proprie funzioni e nel rispetto degli indirizzi assegnati dalla Giunta regionale; dette attività devono essere retribuite, non possono comportare alcun onere a carico del bilancio regionale e sono subordinate al pieno assolvimento dei compiti istituzionali.  

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, possono essere affidati all'Agenzia, per imprevedibili e straordinarie esigenze, ulteriori, specifici incarichi nell'ambito delle competenze tecnico-scientifiche ad essa attribuite; con il medesimo provvedimento la Giunta dispone il relativo finanziamento.   

5. Il Consiglio regionale può avvalersi dell'Agenzia per le esigenze connesse all'attività legislativa. 

6. L'Agenzia, su richiesta, mette a disposizione del Consiglio regionale le conoscenze e le informazioni in suo possesso. 

7. L'Agenzia presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e sui costi sostenuti.

   

Art. 3
Direttore dell'Agenzia 

1. L'Agenzia è retta da un direttore che ne ha la responsabilità organizzativa e gestionale e ne assume la rappresentanza legale. 

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale ed è scelto, mediante pubblica selezione per soli titoli, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di diploma di laurea e di accertata esperienza dirigenziale.  

3. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta; nel contratto sono disciplinate le ipotesi di risoluzione. 

4. Valgono per il direttore i criteri per la determinazione degli emolumenti e le incompatibilità previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni.  

5. Il direttore adotta apposito atto di assetto interno nel quale sono stabilite le norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia.

   

Art. 4
Collegio dei revisori

 1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri scelti dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.  

2. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni; l'incarico conferito ai membri del collegio non è rinnovabile.  

3. Al collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

   

Art. 5
Obiettivi e indirizzi di attività 

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, formula gli indirizzi e pone gli obiettivi che l'Agenzia dovrà perseguire nell'anno successivo, prevedendo le relative risorse.

   

Art. 6
Piano di attività 

1. Il direttore dell'Agenzia, entro il 30 settembre di ogni anno, predispone, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'articolo 5, il piano di attività e di spesa per l'anno successivo, nei limiti del finanziamento assegnato.

   

Art. 7
Verifica dei risultati 

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, verifica i risultati conseguiti dall'Agenzia, in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi assegnati.  

2. Il mancato conseguimento degli obiettivi comporta la risoluzione del contratto e la decadenza dall'incarico del direttore dell'Agenzia.  

3. La nomina del nuovo direttore è disposta contestualmente alla data di cessazione dal precedente incarico, con le stesse modalità di cui all'articolo 3.  

4. Nel caso di cui al comma 2 la Giunta regionale trasmette una motivata relazione al Consiglio regionale.

   

Art. 8
Controllo sugli atti dell'Agenzia 

1. La Giunta regionale esercita, con le stesse modalità previste per il controllo sugli atti delle aziende sanitarie della Regione, il controllo sui seguenti atti dell'Agenzia:

a) bilancio preventivo;

b) conto consuntivo.

   

Art. 9
Personale dell'Agenzia 

1. L'Agenzia programma la dotazione organica del proprio personale in relazione agli obiettivi da perseguire e sulla base delle risorse finanziarie assegnate.  

2. Per gli scopi di cui al comma 1, l'Agenzia può avvalersi di:

a) personale con contratto a termine di diritto privato;

b) personale delle aziende u.s.l. della Regione, comandato a tempo determinato;

c) personale appartenente ai ruoli unici del personale regionale, posto a disposizione con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

d) collaboratori ed esperti esterni.  

3. Gli oneri relativi al personale di cui alla lettera c) continuano a far capo alla Regione per la misura massima di cinque unità; gli oneri relativi al personale di cui alle lettere a), b) e d) sono posti a carico dell'Agenzia nei limiti del finanziamento ad essa assegnato dalla Regione.

4. Il direttore dell'Agenzia, entro il termine di centottanta giorni dalla data di immissione nelle funzioni, presenta alla Giunta regionale, per la relativa approvazione, una motivata proposta di pianta organica dell'Agenzia.

   

Art. 10
Gestione e funzionamento 

1. L'Agenzia applica, nella gestione della propria attività, le disposizioni che disciplinano l'amministrazione, la contabilità e i contratti della Regione.  

2. Il servizio di tesoreria dell'Agenzia è svolto dall'istituto che assicura il medesimo servizio all'Amministrazione regionale.

   

Art. 11
Norma transitoria 

1. Il personale attualmente preposto allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla legge regionale n. 16 del 1991 può, a domanda, essere posto a disposizione dell'Agenzia nel rispetto delle norme che disciplinano il personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, d'intesa con il direttore dell'Agenzia.  

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, provvede a dotare l'Agenzia di una sede e delle risorse necessarie per il primo impianto.

   

Art. 12
Norma finanziaria 

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 258.000 per gli anni 2006-2008.  

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 sono introdotte le seguenti variazioni: 

in aumento

 

UPB S12.005 - Programmi speciali di ricerca, sperimentazione, prevenzione ed educazione sanitaria.

 

2006                 euro                 258.000

2007                 euro                 258.000

2008                 euro                 258.000

 

in diminuzione

 

03- BILANCIO

 

UPB S03.007

 

2006                 euro                 258.000

2007                 euro                 258.000

2008                 euro                 258.000           

   

Art. 13
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.