CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 207
presentata dai consiglieri regionali
FRAU - ATZERI - BARRACCIU - CERINA - CORDA - CORRIAS - DAVOLI -
GESSA -
FADDA Giuseppe - IBBA - LANZI - MARRACINI - MATTANA - ORRÙ -
PACIFICO - PINNA - PISU - SALIS - SCARPA - SERRA -
URAS
il 13 gennaio 2006
Modifica dell'articolo 45
della legge regionale n. 23 del 2005.
Disposizioni sul fondo speciale per il volontariato in
Sardegna
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato di recente la tanto attesa legge sul sistema integrato dei servizi alla persona. Una buona legge, alla cui stesura hanno contribuito molti soggetti, tra i quali vi sono, certamente in posizione di rilievo, anche quelli provenienti dal mondo del volontariato sardo. Mondo al quale, per disattenzione e non certo per scelta politica dell'Assemblea legislativa sarda, è stato fatto un torto cui i proponenti della presente legge intendono porre quanto prima rimedio.
La presente proposta, proprio perché vuole rafforzare il nuovo sistema integrato dei servizi alla persona in Sardegna, modifica l'articolo 45 della legge regionale n. 23 del 2005, che detta disposizioni in materia di Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sostituendolo interamente con uno nuovo che recepisce integralmente le disposizioni contenute nella Legge n. 266 del 1991 (legge-quadro sul volontariato) e nel relativo decreto di attuazione (decreto ministeriale 8 ottobre 1997).
La modifica si rende urgente e necessaria perché le novità inserite nell'articolo 45 della legge n. 23 del 2005 rischiano di compromettere definitivamente il sistema del volontariato in Sardegna e quella rete di associazioni, di sigle, di territori, di attività e di persone che, grazie al lavoro svolto fino a oggi dal Centro di servizio per il volontariato Sardegna solidale, è divenuta un modello per altre realtà regionali. Un'esperienza unitaria che ha coinvolto centinaia di associazioni che hanno fatto dell'autonomia il proprio tratto saliente e l'elemento che ha consentito di portare a compimento importanti progetti nel campo della solidarietà e della gratuità.
Proprio per non vanificare anni e anni di questo importante lavoro, si ritiene doveroso revisionare la norma sulla composizione dei comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato così come delineata dalla legge n. 23 del 2005, per evitare che il medesimo Comitato sia sottoposto al controllo della componente politica.
Per questo motivo, in applicazione dell'articolo 2 del decreto di attuazione della legge-quadro sul volontariato, si ritiene opportuno ridimensionare drasticamente questa componente diminuendo da otto a uno soltanto i membri del comitato di gestione eletti in rappresentanza degli enti locali della Regione. Contestualmente, sempre nel pieno rispetto della normativa nazionale, si riducono da sei a quattro i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato.
Questa composizione del comitato di gestione, oltre che a garantire la piena attuazione della Legge n. 266 del 1991 e la sua corretta interpretazione, intende sottrarre il volontariato sardo a logiche di spartizione e di accesa conflittualità che possono minare la sua autonomia.
II testo che i proponenti sottopongono all'attenzione del Consiglio regionale della Sardegna si compone di un solo articolo e, oltre a dettare norme sulla composizione del comitato di gestione, detta una serie di disposizioni sulle funzioni di questo importante soggetto, tra i quali c'è il potere di individuare e rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifica dell'articolo 45 della legge regionale
n. 23 del 2005
1. L'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, in attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), e del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni) è sostituito dal seguente:
"Art. 45 - Modalità per la costituzione del Fondo speciale per il volontariato in Sardegna
1. È istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla Legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti e casse; esse sono disponibili per i centri di servizio che le utilizzano per i compiti e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal succitato decreto ministeriale 8 ottobre 1997.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto da:
a) un membro in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nel registro regionale - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39;
c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e politiche sociali;
d) sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale;
e) un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;
f) un membro in rappresentanza degli enti locali della Regione autonoma della Sardegna, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'articolo 15 della Legge n. 266 del 1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine, annualmente il comitato di gestione preleva le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.
5. Nel corso della prima riunione il comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.
6. Il comitato di gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;
c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della Legge n. 266 del 1991, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti nella regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;
f) riceve i rendiconti di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale esistente, indicato nella lettera c), i centri di servizio secondo la previsione del comma 5 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997."