CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 206
presentata dai consiglieri regionali
CUCCA - SANNA Simonetta - BIANCU - CACHIA -
COCCO - CUCCU Giuseppe
FADDA Paolo - GIAGU - MANCA - SABATINI - SANNA Francesco - SECCI -
UGGIAS
il 10 gennaio 2006
Norme per lo sviluppo della partecipazione e del protagonismo giovanile
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La domanda di protagonismo giovanile che, incompreso o trascurato, dà luogo a comportamenti e fenomeni sociali preoccupanti e incontrollabili, ha però una sua fisiologia ed una sua "normalità" che necessita non ancora di azioni di prevenzione psico-sociale o sanitaria, bensì di atti di condivisione ed attenzione che le istituzioni non possono né debbono trascurare.
Queste attenzioni, seppure non ancora così incisive e qualificate, come quelle che vengono ricomprese nella legislazione sociale o sanitaria, sono anch'esse un dovere e un compito.
Se le disponibilità politiche, professionali, finanziarie devono essere attente prima di tutto ai fenomeni psicologi e sociali, nondimeno è dovere dei governi, prima di tutto dei governi locali, individuare risorse per bisogni che non è possibile rimuovere, se dai fenomeni più acuti e patologici si vuole restare, per quanto è possibile, lontani, e soprattutto si vuole ampliare e rendere fruibili le opportunità positive.
La proposta che si presenta all'attenzione del Consiglio regionale, oltre a contenere un complesso di offerte che si rivolgono ai primi livelli della prevenzione di un possibile disagio, ha una finalità positiva e promozionale del protagonismo giovanile e di tutte quelle opportunità che tale protagonismo favoriscono.
Le modeste risorse finanziarie ora previste potranno trovare più cospicua integrazione nei prossimi esercizi, quando il provvedimento si sarà incardinato nella realtà sociale giovanile e quando gli enti gestori delle iniziative avranno sperimentato positive modalità di utilizzazione della disponibilità, anche contando sugli orientamenti provenienti dalla Consulta giovanile, già costituita.
Già ora, ciò che è necessario avviare è un sistema di intervento che abbia, come è indicato nella evoluzione normativa in materia di servizi alla persona, quali protagonisti ed esecutori gli enti locali, sia nella loro individualità, sia in forme di associazione volontaria o nelle forme di aggregazione, che quando altri provvedimenti legislativi avranno preso avvio (si pensa soprattutto alla nuova normativa sull'assistenza sociale), diverranno abituali e necessari.
La proposta si compone di nove articoli, il primo dei quali definisce la finalità ed i soggetti attuatori, individuandoli negli enti locali.
La Regione, infatti, (articolo 2) svolgerà attività di programmazione, finanziamento e controllo, rimanendo titolare diretta della gestione dei soli progetti a valenza regionale, nonché del coordinamento della consulta regionale di cui all'articolo 6 e dei compiti di informazione, promozione di programmi innovativi e formulazione degli indirizzi applicativi delle norme.
Gli articoli 3 e 4 delineano i compiti delle province e dei comuni, designando questi ultimi come titolari della raccolta, coordinamento e valutazione della progettualità locale e come ideatori diretti di piani di intervento da portare a compimento soprattutto con i soggetti del privato sociale e del volontariato.
L'articolo 5 descrive (si deve ritenere in modo non tassativo) le motivazioni che consentono l'erogazione di contributi economici, mentre l'articolo 6 prescrive le modalità di funzionamento della Consulta regionale delle politiche giovanili, come organo consultivo dei soggetti pubblici coinvolti e sede di orientamento nella scelta dei soggetti da finanziare.
L'articolo 8 individua nella Presidenza della Regione il ramo dell'Amministrazione regionale competente, mentre l'articolo 9 determina le quote di stanziamento e la ripartizione di esso tra le varie funzioni attribuite alla legge.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità e soggetti attuatori1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, nell'ambito delle politiche sociali e sanitarie, della cultura, del lavoro, della formazione e istruzione, provvede, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, alla programmazione, al finanziamento e alla gestione di attività di promozione del protagonismo giovanile mediante il sostegno all'associazionismo, alla responsabilità civica, alla crescita culturale, umana e sociale degli adolescenti e dei giovani dai quindici ai ventinove anni, residenti, domiciliati o immigrati in Sardegna e quivi stabilmente dimoranti.
Art. 2
Compiti della Regione1. Sono compiti della Regione:
a) il coordinamento di norme e programmi nei settori della sanità, assistenza sociale, istruzione e cultura, trasporti, turismo, sport e spettacolo, comunicazione e multimedialità, ambiente e servizio civile, università, formazione professionale e politiche abitative, in coerenza con le finalità della presente legge;
b) il finanziamento delle attività programmate e gestite dagli enti locali anche mediante associazioni regolarmente riconosciute, secondo le norme vigenti nei settori interessati;
c) la programmazione, promozione, organizzazione o finanziamento di studi, ricerche, convegni che abbiano come tema la realtà giovanile regionale o extra regionale;
d) la costituzione e il coordinamento di organismi consultivi, a livello regionale o territoriale, che si propongono finalità di impulso e orientamento nei confronti delle istituzioni, in materia di politiche giovanili;
e) il rinnovo della Consulta regionale delle politiche giovanili;
f) l'elaborazione dei criteri di valutazione dei progetti presentati dagli enti locali singoli o associati o da questi approvati e trasmessi in quanto predisposti da organismi associativi riconosciuti;
g) la progettazione, sperimentazione e gestione di accordi e convenzioni, di livello regionale, con istituzioni o imprese che organizzino e gestiscano iniziative o attività stabili nei settori culturale, sportivo, di spettacolo o ricreativo, di interesse dei giovani, ovvero con gestori di attività commerciali che trattano beni o servizi rivolti specificatamente ai cittadini ai quali la presente legge si rivolge, al fine del conseguimento di vantaggi e utilità;
h) il sostegno alla pubblicazione e diffusione di comunicazioni multimediali direttamente gestite dagli organismi di rappresentanza dei giovani sardi;
i) la promozione, anche mediante opportuni contatti con lo Stato e gli enti nazionali, di modalità organizzative degli uffici e dei servizi aperti al pubblico, di forme di accoglienza che agevolino il corretto uso delle risorse pubbliche da parte dei giovani, come espressione della loro corresponsabilità civica, soprattutto nei settori della prevenzione socio-sanitaria, della cultura, della giustizia, dell'università, del lavoro, della formazione professionale;
l) la promozione di politiche abitative, di sostegno economico della mobilità scolastica e formativa ovvero per la frequenza dei tirocini formativi, di ricerca scientifica, di avviamento alle professioni artistiche o in altri settori significativi della vita sociale;
m) la pubblicazione di una relazione annuale sull'applicazione ed i risultati della presente legge.
Art. 3
Compiti delle province1. Le province, nell'ambito della presente legge, hanno compiti di studio e programmazione territoriale e di esecuzione diretta di progetti e programmi relativi all'intero territorio di competenza; in particolare:
a) compiono studi ed indagini sulla realtà territoriale provinciale, raccordandosi con i comuni ed utilizzandone le esperienze, le ricerche, i dati di osservazione;
b) coordinano la programmazione territoriale e collaborano nella valutazione dei prospetti elaborati dai comuni del territorio o dall'associazionismo sovracomunale;
c) indicano alla Regione i componenti da inserire nella Consulta regionale delle politiche giovanili, di cui all'articolo 6;
d) gestiscono progetti di interesse provinciale;
e) forniscono pareri ed indicazioni sugli indirizzi regionali ai comuni ovvero alle associazioni di comuni costituite nell'ambito provinciale, nonché ai soggetti associativi privati.
Art. 4
Compiti dei comuni1. Ai comuni, in forma singola o associata, sono attribuite le competenze amministrative relative alla gestione di progetti di ambito comunale o sovracomunale, comprese quelle relative alla valutazione delle proposte presentate dai soggetti privati.
2. I comuni:
a) stipulano accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati organizzatori di attività o fornitori di beni o servizi, operanti nel territorio di competenza, al fine di ottenere condizioni di vantaggio per i giovani residenti;
b) provvedono, se opportuno, alla introduzione di sistemi di fidelizzazione, quali carte di riconoscimento e accreditamento, mediante le quali i giovani possessori acquisiscono la possibilità di usufruire di servizi, spettacoli, pratiche ricreative o sportive, a condizioni di favore;
c) erogano contributi per la gestione dei progetti ammessi al finanziamento, sia per quanto riguarda le spese di gestione, sia per quelle di investimento, verificandone, di seguito, l'aderenza ai fini della presente legge, nonché la congruità rispetto alle finalità e risultati delle iniziative totalmente o parzialmente finanziate.
Art. 5
Contributi economici1. Possono essere erogati, ai sensi della presente legge, contributi per la realizzazione delle finalità elencate all'articolo 1.
2. In particolare i contributi di cui al comma 1 possono riguardare:
a) le spese di arredamento ed attrezzatura di centri di aggregazione sociale, centri polivalenti, locali pubblici di spettacolo, laboratori artistici e teatrali, punti in incontro, centri di informazione e orientamento scolastico e lavorativo;
b) sostegno ad iniziative di formazione e inserimento lavorativo, costituzione di cooperative ed associazioni riguardanti nuovi mestieri, sperimentazione culturale, recupero di tradizioni di particolare valore sociale nell'ambito locale;
c) contributi per la frequenza di scuole per le quali non siano previsti incentivi alla frequenza in forza di altre norme statali o regionali;
d) sostegno alla mobilità per la partecipazione a concorsi e selezioni o per attività di ricerca in strutture o organizzazioni riconosciute;
e) contributi ai giovani che devono trasferirsi presso sedi di studio nelle quali devono fissare la loro residenza, a titolo di sostegno alle prime spese, cauzione per l'alloggio, spese di viaggio e primo soggiorno;
f) contributi a titolo di sostegno per il pagamento dei canoni d'affitto degli alloggi anche a favore di studenti che debbano fissare il loro domicilio o la loro residenza nelle sedi di studio diverse da quelle del nucleo familiare, a condizione che dimostrino il profitto maturato;
g) assegnazioni finanziarie ai comuni ad integrazione degli stanziamenti previsti da specifiche normative per la prevenzione della devianza giovanile, per l'aggregazione sociale e per l'inserimento lavorativo di particolari categorie, come indicati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
Consulta regionale delle politiche giovanili1. Allo scadere del mandato della Consulta regionale delle politiche giovanili già costituita, essa viene rinnovata con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Consulta di cui al comma 1 è composta da trentadue membri dei quali:
a) ventiquattro nominati su segnalazione delle province, in numero di tre per ognuna di esse, le quali raccoglieranno e valuteranno le proposte dei comuni dell'ambito provinciale e dell'associazionismo giovanile;
b) sei di nomina regionale;
c) uno nominato dall'Università di Cagliari;
d) uno nominato dall'Università di Sassari.
3. La Consulta dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono svolgere un massimo di due mandati, anche se parziali.
4. Nella designazione e nomina dei componenti della Consulta, le province e la Regione assicurano la compresenza di componenti dei due sessi, nonché la pluralità delle provenienze culturali, associative, di impegno professionale, di studio, di attività.
5. I compiti di coordinamento e segreteria dei lavori della Consulta sono esercitati da un funzionario della Regione, senza diritto di voto.
6. La Consulta si riunisce con cadenza almeno semestrale su convocazione del suo presidente, eletto tra tutti i componenti nella prima seduta dell'organismo. La prima convocazione della Consulta è disposta dal direttore del servizio per gli affari generali e istituzionali della Presidenza della Regione. Le successive riunioni sono disposte dal presidente e convocate dal segretario.
7. La Consulta adotta un proprio regolamento per lo svolgimento dei lavori.
8. Ai lavori della Consulta possono assistere senza diritto al voto, dirigenti o funzionari degli assessorati regionali interessati agli argomenti all'ordine del giorno, nonché i consiglieri regionali.
Art. 7
Compiti della consulta regionale1. Alla Consulta di cui all'articolo 6 sono attribuiti i compiti di:
a) elaborare linee generali per le politiche giovanili della Regione;
b) redigere criteri di indirizzo per la valutazione delle richieste di finanziamento dei progetti presentati dai comuni, dalle associazioni dei comuni, dalle province e dai privati;
c) promuovere iniziative di consultazione regionale o territoriale delle realtà associative giovanili;
d) esprimere pareri sui progetti a valenza regionale o sperimentale, anche quando questi sono indirizzati a territori subregionali;
e) dare il parere sulla relazione annuale relativa all'applicazione della presente legge;
f) indicare i contenuti delle iniziative di informazione multimediale, prima della sua diffusione a tutti i giovani sardi.
Art. 8
Norma di organizzazione1. Le competenze amministrative spettanti alla Regione, con riferimento alla presente legge, sono esercitate dalla Presidenza della Regione.
2. A questi fini è istituita, presso il servizio degli affari generali ed istituzionali della Presidenza della Regione una unità operativa che avrà il compito di:
a) organizzare e coordinare i lavori della consulta mediante un suo incaricato;
b) predisporre i provvedimenti da proporre alla Giunta regionale;
c) adempiere agli atti di coordinamento tra gli assessorati interessati agli argomenti di specifica competenza in trattazione;
d) emanare indirizzi e direttive per l'applicazione della presente legge.
Art. 9
Norma finanziaria1. La spesa per l'attuazione della presente legge è prevista in euro 1.500.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008.
2. Gli stanziamenti per gli anni successivi saranno ricompresi nella legge finanziaria regionale relativa all'esercizio ed inseriti nel bilancio della Regione sulle UPB della Presidenza della Regione.
3. La ripartizione dello stanziamento è regolata nel modo seguente:
a) il 50 per cento è destinato al finanziamento dei progetti proposti dalle province, dai comuni o dai soggetti privati riconosciuti, operanti nei settori della cultura, spettacolo, sport, formazione, informazione;
b) il 40 per cento è destinato alla concessione dei contributi economici di cui all'articolo 5;
c) il 5 per cento è destinato alla pubblicazione di uno strumento di collegamento multimediale;
d) il 5 per cento è destinato per le spese di funzionamento della Consulta regionale delle politiche giovanili.
4. Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma 3 eventualmente eccedenti possono essere trasferite su quelle che si manifestano carenti di risorse.
5. Il trasferimento di somme sui suddetti stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 è altresì previsto per le somme eventualmente eccedenti previste alle lettere c) e d) del medesimo comma.