CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 205

presentata dai consiglieri regionali
PACIFICO - MARROCU - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUGINI - FLORIS Vincenzo - LAI - MATTANA - ORRÙ - PIRISI
SANNA Alberto - SANNA Franco
il 5 gennaio 2006
 

Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici


RELAZIONE DEL PROPONENTE

 

 

L'Italia vanta il record mondiale in fatto di antenne, elettrodotti e telefonini. Da stime recenti risulta che nel nostro paese operano settecento emittenti televisive e duemilaquattrocento emittenti radiofoniche per un totale di sessantamila antenne trasmittenti (contro le dodicimila degli USA!), un milione di linee elettriche e ventotto milioni di telefonini. Una giungla artificiale di tralicci, cavi e parabole che alimenta le preoccupazioni.

 

Con un solo voto contrario il 14 febbraio 2001 è stata approvata la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento vi erano sessanta giorni per approvare i decreti di attuazione. Il termine di legge è trascorso inutilmente e, di fatto, ha determinato la mancata attuazione della normativa e del principio di precauzione, lasciando del tutto insoddisfatte le richieste di milioni di cittadini che attendevano queste norme per proteggere la propria salute e il proprio ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

 

Anche in Sardegna, più che in altre regioni d'Italia, l'elettrosmog rappresenta un serio problema, per il moltiplicarsi di ripetitori TV e radio e, soprattutto, della telefonia mobile. Alzando lo sguardo in cielo ci si accorge che non sono pochi i sardi che hanno deciso di autorizzare, dietro la corresponsione di ragguardevoli somme di denaro, l'installazione di detti ripetitori.

 

Il problema principale consiste nel fatto che i cittadini - o meglio la maggior parte di essi - non riescono ad avvertire l'inquinamento elettromagnetico come un'emergenza ambientale. Se è vero che l'elettrosmog rappresenta una delle quattro emergenze del nuovo millennio - insieme alla deforestazione, alla carenza idrica e allo smaltimento dei rifiuti - è altrettanto vero che il non percepire visivamente l'emissione di onde elettromagnetiche determina nelle persone una maggiore difficoltà nel rilevare questo fenomeno come effettivamente pericoloso per la propria salute e per l'ambiente in cui viviamo.

 

Malgrado queste evidenti difficoltà in numerosi centri della Sardegna sono sorti comitati spontanei di cittadini che si sono opposti all'insediamento di centrali di trasformazioni dell'energia elettrica o all'installazione dei ripetitori per la telefonia mobile presso le abitazioni, le scuole e i luoghi di lavoro. Secondo alcuni dati provvisori, nell'area metropolitana di Cagliari esistono cinquanta - sessanta impianti autorizzati, mentre non si contano quelli abusivi che sfuggono ad ogni valutazione di carattere ambientale e sanitario.

 

Nella nostra regione gli impianti e i ripetitori non sono mai stati testati; chiunque ha potuto edificare antenne senza alcun controllo di conformità alle norme di tutela ambientale. E difatti la Sardegna non è stata presa in considerazione dalla dettagliata mappa contenente gli impianti irregolari diramata dal Governo Amato. L'assenza di dati sull'inquinamento elettromagnetico degli impianti nell'Isola è da imputare esclusivamente alla Regione Sardegna che non ha mai comunicato alcun rilevamento.

 

La necessità che la Regione autonoma della Sardegna si doti di una legge per la tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici deriva anche dal fatto che la nostra Isola è, insieme alla Sicilia, l'unica regione italiana a non avere ancora istituito l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) il cui testo unico è stato licenziato dalla competente Commissione regionale e deve essere approvato ancora in modo definitivo dal Consiglio regionale. In assenza di questo organismo i controlli potevano essere fatti dalle aziende sanitarie locali che, però, non sono mai state contattate dalla Regione sarda.

 

Tale proposta di legge non "dà i numeri", ma introduce regole decisive in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento elettromagnetico. I numeri, il "quanto" cioè dei valori di campo di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, saranno definiti nella sede regolamentare, assai più flessibile e suscettibile di progressivi adeguamenti, ben sapendo che nello scrivere i numeri la nostra battaglia verrà rinnovata.

 

In tale proposta di legge sono stati individuati meccanismi di alta deterrenza del proliferare indiscriminato degli impianti (radio tv, di telefonia o elettrodotti che siano), come ad esempio:

- "il principio di giustificazione" in forza del quale non tutto quello che al gestore o concessionario piace deve essere autorizzato, ma solo quello che obiettivamente serve alla realizzazione di una rete efficiente e sufficiente;

- "il principio di pianificazione" che impone che la localizzazione dei siti e dei tracciati da parte di comuni e province avvenga esclusivamente nell'ambito dei piani di rete e dei programmi di sviluppo del richiedente: e così si passa dalla logica del caso per caso o del fatto compiuto progressivo alla logica della (co)gestione pubblica delle reti;

- "la generalizzazione delle procedure di impatto ambientale" non solo per gli elettrodotti con tensione superiore a 100 Kv, ma anche per la telefonia e gli impianti radio tv, prevedendo sempre la verifica ambientale e, in alcuni casi, la procedura di valutazione di impatto ambientale;

- "l'allargamento qualitativo delle aree sensibili" operato da una parte prevedendo che nelle stesse si raggiunga il valore di campo corrispondente all'obiettivo, dall'altra considerando le zone ad alta densità abitativa, nonché quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo, ricreativo e sportivo. 

Il testo normativo prevede le finalità (articolo 1) nel rispetto degli obblighi costituzionali della tutela dell'ambiente (articolo 9) e del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea; il rispetto del principio di giustificazione nella localizzazione di nuovi impianti e in sede di rilascio delle autorizzazioni (articolo 2); l'accesso ai dati ambientali e la relativa diffusione (articolo 3); la definizione delle aree sensibili e la tutela dell'ambiente e del paesaggio (articolo 4); l'individuazione delle competenze della Regione (articolo 5), delle province (articolo 6), dei comuni (articolo 7), delle aziende sanitarie locali e della istituenda Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (articolo 8); l'istituzione di un catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione (articolo 9); la valutazione di impatto ambientale (articolo 10); il fondo regionale per la tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (articolo 11) e, infine, i criteri e le procedure per la localizzazione, il risanamento e il rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti. 

 

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità 

1. La Regione sarda, nel rispetto degli obblighi costituzionale della tutela dell'ambiente, del principio di precauzione sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea del 24 dicembre 2002   e dei principi fondamentali della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.  

2. I fini di cui al comma 1 sono conseguiti disciplinando la localizzazione, la costruzione, la modificazione e il risanamento degli impianti che producono tali emissioni, nonché mediante l'individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nell'articolo 13 della Legge n. 36 del 2001 di adeguati limiti di esposizione.

   

Art. 2
Principio di giustificazione  

1. Nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti, e comunque in sede di rilascio delle autorizzazioni, i gestori e i concessionari sono tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della indisponibilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività del servizio.

   

Art. 3
Accesso ai dati ambientali  

1. La Regione, le province, i comuni, le aziende sanitarie locali garantiscono a chiunque l'accesso ai dati ambientali relativi alla tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

   

Art. 4
Definizione delle aree sensibili
e tutela dell'ambiente e del paesaggio  

1. Le aree sensibili sono parti del territorio all'interno delle quali:

a) devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui al numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 36 del 2001;

b) le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 Kv e di impianti radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa.  

2. Le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta densità abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo, ricreativo e sportivo.  

3. Le aree sensibili sono individuate e perimetrate dai comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.  

4. I comuni individuano beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero dalla pianificazione territoriale e urbanistica, nei quali l'installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa.

   

Art. 5
Competenze regionali

 

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, d'intesa con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la competente Commissione consiliare, con apposito regolamento, nel rispetto della Legge n. 36 del 2001:

a) definisce le modalità e gli standard per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti, dei piani di rete e dei programmi di sviluppo;

b) definisce le modalità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti oggetto della presente legge, coordinandole con quelle di rilevanza urbanistico-edilizia;

c) fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

d) fissa i criteri e gli standard per la creazione e l'aggiornamento del catasto regionale, di cui all'articolo 11, degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

e) definisce i criteri e le modalità per l'informazione e l'educazione della popolazione in materia di tutela sanitaria ed ambientale derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

f) definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 10;

g) fissa i criteri per l'elaborazione e l'aggiornamento di un catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.  

2. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, propone al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a 150 Kv, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.

   

Art. 6
Competenze delle province

 

1. Alle province sono trasferite le seguenti funzioni:

a) approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kv anche nell'ipotesi di mancanza di proposta da parte di gestori;

b) definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kv, con relative fasce di rispetto, tenuto conto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo predisposti dai gestori di impianti;

c) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad esse trasferiti.

   

Art. 7
Competenze dei comuni  

1. Ai comuni sono trasferite le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione e di cabine elettriche di trasformazione;

b) identificazione delle aree sensibili di cui all'articolo 4;

c) approvazione dei piani di risanamento per gli impianti di cui alla lettera a);

d) individuazione dei siti di installazione per gli impianti di cui alla lettera a), tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti;

e) attività di controllo e di vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essa trasferiti.

   

Art. 8
Competenze delle aziende sanitarie locali

 

1. Le aziende sanitarie locali svolgono attività di prevenzione e vigilanza per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.  

2. Le aziende sanitarie locali concorrono all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti dell'elettromagnetismo sulla salute, nonché all'azione di informazione ed educazione della popolazione sulla tutela sanitaria dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.  

3. Le aziende sanitarie locali, nell'ambito del proprio territorio, provvedono a:

a) fornire alla Regione il supporto tecnico-scientifico per gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 5;

b) fornire a province e comuni pareri tecnico-scientifici nell'ambito delle procedure autorizzative per la costruzione, modifica ed esercizio degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, nonché l'approvazione dei relativi piani di risanamento;

c) svolgere, anche su segnalazione degli enti pubblici e dei cittadini, azioni di vigilanza ambientale sugli elettrodotti e impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, effettuando i controlli tecnici per la verifica del rispetto degli standard fissati dalla presente legge.  

4. Le funzioni previste ai commi 1 e 3 sono trasferite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) all'atto della sua istituzione.

   

Art. 9
Catasto regionale  

1. È istituito, ai sensi della Legge n. 36 del 2001, il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.  

2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto i gestori degli impianti e i concessionari sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, nel termine di trenta giorni dal fatto, l'attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione, quantitativa e qualitativa, apportata a quelli esistenti.

   

Art. 10
Valutazione di impatto ambientale 

1. Gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, gli elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 Kv sono sottoposti alla verifica ambientale e, nei casi individuati dalla Giunta regionale, alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

   

Art. 11
Fondo regionale  

1. È istituito nel bilancio il fondo regionale per la tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con il contributo finanziario dei gestori e dei titolari di concessione degli impianti oggetto della presente legge.  

2. L'entità dei contributi, rapportata alla potenza di emissione installata, e le modalità di raccolta e di gestione del fondo di cui al comma 1, sono definite dalla Giunta regionale.  

3. Le risorse del fondo sono utilizzate per il finanziamento delle azioni di prevenzione, controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge, nonché per studi e ricerche sul territorio preordinate alla prevenzione e tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

   

Art. 12
Criteri e procedure 

1. Le modalità, i criteri e i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento e al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti, nonché per l'utilizzo del fondo per la tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modifiche e integrazioni.

   

Art. 13
Norma transitoria 

1. La Giunta regionale, con regolamento, definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in via transitoria fino all'approvazione dei decreti di cui all'articolo 4 della Legge n. 36 del 2001, le disposizioni di prima applicazione della presente legge, idonee a conseguire le finalità di cui all'articolo 1.

   

Art. 14
Norma finanziaria 

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 259.000 annui.  

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:  

in aumento

 

Entrata

12 - SANITÀ

 

UPB S12.137 - Tasse sulle concessioni per l'installazione di impianti elettromagnetici

2005                                        p.m.

2006                 euro                 78.000

2007                 euro                 78.000

 

in diminuzione

 

Spesa

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente

2005                                        p.m.

2006                 euro                 181.000

2007                 euro                 181.000

 

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

 

in aumento

 

05 - AMBIENTE

Interventi per l'attuazione dei piani di risanamento e riqualificazione ambientale del territorio e monitoraggio ambientale.

UPB S05.018 - Spese per l'istituzione e la tenuta del catasto regionale di impianti elettromagnetici

2005                                        p.m.

2006                 euro                 16.000

2007                 euro                 16.000

 

12 - SANITÀ

UPB S12.127 - Tutela sanitaria per danni da radiazioni elettromagnetiche

2005                                        p.m.

2006                 euro                 243.000

2007                 euro                 243.000 

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.