CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 197
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO - BRUNO - LAI - MASIA - CERINA - PISU - AMADU - BIANCU - BALIA - CALIGARIS
CUGINI - FADDA - FRAU - IBBA - LICHERI - MARRACINI - PINNA - PORCU - SECCI
SANNA Matteo - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SANJUSTil 14 dicembre 2005
Norme per l'istituzione e la valorizzazione del servizio civile volontario regionale
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con questa proposta di legge, che fa proprie le indicazioni e le riflessioni provenienti dal dibattito promosso dalla Caritas, dalle Acli e da numerose altre organizzazioni impegnate in Sardegna nella frontiera più avanzata delle politiche sociali, si intende contribuire alla definizione di uno strumento normativo in grado di favorire l'istituzione e la valorizzazione del servizio civile volontario regionale nell'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.
Alla luce della pluriennale esperienza dei due organismi citati, maturata nell'ambito dei progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, e in seguito alle riflessioni dei proponenti, questo articolato intende sottolineare l'importanza che potrebbe assumere anche nella nostra Regione l'inclusione del servizio civile volontario tra le forme di impegno sociale e formativo proposte istituzionalmente ai giovani, sostenendo in particolare lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile come concreta possibilità per la loro crescita, attraverso la partecipazione alla vita sociale e a specifici percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile.
La proposta discende dal pieno rispetto sia della Costituzione (in particolare degli articoli 2, 4, 9, 11 e 52), sia della legislazione ordinaria italiana e delle linee di indirizzo europeo su tale materia, pur sottolineando in pari tempo le intrinseche peculiarità storiche, culturali, sociali, economiche e di autonomia della Sardegna.
Per quanto attiene il quadro normativo nazionale si considera imprescindibile nella presente proposta il richiamo ai seguenti riferimenti giuridici:
- la Legge 15 dicembre 1972, n. 772 (con cui fu riconosciuta la possibilità di esprimere l'obiezione di coscienza all'uso delle armi e fu introdotto il servizio civile sostitutivo della leva obbligatoria);
- le otto sentenze della Corte costituzionale emesse tra il 1985 e il 1997 (in particolare quella del 24 maggio 1985, n. 164, con cui si riconobbe definitivamente la "pari dignità" tra il servizio militare e quello civile);
- la Legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), attraverso cui: l'obiezione di coscienza all'uso delle armi fu riconosciuta come diritto soggettivo; si contemplò la possibilità di effettuare il servizio sostitutivo civile anche all'estero, in missioni umanitarie; si considerò obbligatoria la formazione; si favorì la possibilità di studiare e sperimentare forme di difesa popolare nonviolenta;
- la Legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), per mezzo della quale la proposta del servizio civile (volontario) fu aperta anche alle ragazze;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), soprattutto per quanto attiene l'istituzione degli albi regionali degli enti di servizio civile, accanto a quello nazionale, nonché l'attribuzione alle regioni delle competenze gestionali e organizzative del servizio civile volontario su base regionale;
- le due sentenze della Corte costituzionale (n. 228 e n. 229 del luglio 2004), attraverso cui fu ribadita in modo perentorio (segnatamente con la sentenza n. 228) l'impossibilità di «ricondurre il servizio civile alla "tutela del lavoro", anche in considerazione del fatto che si perderebbe così di vista la valenza del servizio come istituto teso alla realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e difesa della Patria. Il servizio civile deve essere inteso, invece, come un autonomo istituto giuridico, in cui prevale la dimensione pubblica, oggettiva e organizzativa».
A ben considerare, la proposta di legge intende promuovere un "servizio civile di qualità", in grado di realizzare dei progetti in cui si evincano, con estrema chiarezza, il settore e l'area di intervento, gli obiettivi generali e specifici, la descrizione del contesto territoriale in cui si opera, il piano di attuazione generale e quello di monitoraggio, il ruolo dei volontari in servizio civile, l'utilità sociale, il programma di accompagnamento formativo in favore dei volontari in servizio civile, nonché la presenza delle figure di riferimento che verranno previste dall'albo regionale, in ogni caso in analogia con quelle richieste dal sistema di accreditamento nazionale e contemplate dalla circolare 10 novembre 2003, n. 53529/I.1.
In questa prospettiva il servizio civile potrà tradursi in un'esperienza in grado di divenire: uno strumento di solidarietà concreta, anche al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità sarda; un'occasione di formazione umana, civica, sociale, culturale e di avvicinamento al mondo del lavoro in favore dei volontari in servizio civile; un modo per valorizzare le giovani generazioni come risorse fondamentali per la comunità regionale; un'occasione per migliorare la conoscenza della comunità e il senso di appartenenza alla stessa da parte dei giovani.
La proposta di legge, inoltre, intende promuovere il raccordo con la normativa statale e con l'Ufficio nazionale per il servizio civile (l'agenzia in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri con competenze nazionali in materia di servizio civile volontario). Oltre a ciò si intende favorire il coordinamento tra gli enti regionali di servizio civile, anche al fine di accrescerne la rappresentatività e di promuovere lo sviluppo di sinergie operative utili alla realizzazione dei progetti. A tal fine la proposta in discorso prevede l'istituzione di apposite strutture e organismi, quali l'Ufficio regionale per il servizio civile, la Conferenza regionale degli enti di servizio civile, la Consulta regionale per il servizio civile e i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, finalizzati alla realizzazione di quanto sopra esplicitato e alla valorizzazione di tutti i soggetti coinvolti.
Riteniamo, infine, che solo a partire da queste caratteristiche essenziali si possa considerare l'istituto del servizio civile quale strumento privilegiato di cittadinanza attiva e responsabile, in grado di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 3 (comma 2), 4 (comma 2), 9, 11, e 52 (comma 1) della Costituzione, ispirandosi ai principi generali in materia di obiezione di coscienza previsti dalla Legge 8 luglio 1998, n. 230, e in conformità alla Legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile volontario, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in attuazione e nel rispetto delle competenze regionali stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, detta norme per l'istituzione e la valorizzazione del servizio civile volontario regionale, quale strumento per la formazione dei giovani ai valori della giustizia sociale e della solidarietà e come strumento per il progresso materiale e spirituale della società, nell'ambito di un ordinamento internazionale ispirato alla pace e alla giustizia fra le nazioni.
2. La presente legge si conforma all'ordinamento internazionale in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi civili di pace e difesa popolare nonviolenta, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria all'estero.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra viene istituito il servizio civile volontario regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.
Art. 2
Principi e obiettivi1. Conformemente ai contenuti espressi in precedenza, la legge in discorso si pone i seguenti obiettivi:
a) istituire e valorizzare il servizio civile volontario regionale quale occasione per contribuire alla formazione umana, civica, sociale, culturale e professionale del mondo giovanile, favorendo in esso l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva e responsabile mediante lo svolgimento di un programma di attività e formazione, dall'alto contenuto solidaristico, da realizzarsi presso gli enti proponenti;
b) garantire l'accesso al servizio civile volontario regionale a tutti i giovani, senza distinzione di sesso, cittadinanza, appartenenza culturale o religiosa, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
c) promuovere il servizio civile quale importante risorsa della collettività ai fini della tutela e salvaguardia del patrimonio regionale in senso lato, attraverso la realizzazione di progetti diretti a soddisfare i bisogni della comunità in ordine alle questioni socio-assistenziali, culturali, storico-artistiche, educative, ambientali, di protezione civile, della cultura della pace e della nonviolenza, dei diritti umani e della partecipazione solidale e responsabile, favorendo in tal modo la coesione sociale;
d) accrescere la conoscenza e il senso di appartenenza delle giovani generazioni rispetto alla comunità umana, sviluppando in esse la coscienza di un pensiero globale per una migliore e più incisiva azione locale, promuovendo la solidarietà e fraternità sociale, la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'educazione e alla pace tra i popoli, anche per mezzo di progetti di servizio civile volontario regionale all'estero;
e) promuovere ed incentivare, qualora si presentino le condizioni per una presenza non armata di civili, particolari ambiti progettuali innovativi quali i corpi civili di pace, nonché le forme alternative e nonviolente di intervento in particolari situazioni di crisi;
f) permettere alle giovani generazioni di potersi giovare del patrimonio d'esperienze proprio del mondo adulto e di quello della terza età, attraverso uno scambio continuo di valori intergenerazionali, approfondendo peraltro la conoscenza della comunità regionale in modo da accrescere il senso di appartenenza da parte dei giovani;
g) consentire ai giovani di altre nazioni soggiornanti in Sardegna, purché in regola con la normativa statale riguardante il soggiorno nel nostro Paese, di accedere a forme di servizio in favore della comunità regionale, anche al fine di favorire occasioni di scambio interculturale e percorsi strutturati di integrazione;
h) offrire l'opportunità ai giovani di un primo approccio col mondo del lavoro, attraverso cui accrescere la consapevolezza delle tematiche e delle dinamiche ad esso connesse;
i) sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di enti pubblici e privati;
l) definire le modalità di presentazione e realizzazione dei progetti di servizio civile, costituendo un sistema regionale di monitoraggio;
m) sostenere le necessarie azioni d'indirizzo, programmazione e formazione, attraverso un raccordo con l'Ufficio nazionale per il servizio civile;
n) sviluppare attività di studio e ricerca nell'ambito del servizio civile e delle materie ad esso connesse, oggetto della presente legge.
Art. 3
Ammissione al servizio civile volontario regionale e incompatibilità1. Possono svolgere il servizio civile volontario regionale, nei limiti della consistenza annua prevista ai sensi dell'articolo 5, i giovani di qualunque cittadinanza - in conformità con la lettera g) dell'articolo 2 - che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e non ancora compiuto il ventottesimo, purché siano in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa sul servizio civile nazionale:
a) essere stati giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con specifico riferimento al settore di impiego;
b) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali a carico in corso.
2. I giovani frequentanti la scuola dell'obbligo sono destinatari di iniziative di promozione e sensibilizzazione da parte dell'Ufficio regionale per il servizio civile con il concorso degli enti di servizio civile coinvolti nel sistema, per mezzo di apposite campagne e con strumenti adeguati. Inoltre, sono destinatari delle medesime iniziative le famiglie e gli insegnanti dei giovani di cui sopra, sentita la Direzione scolastica regionale.
3. L'espletamento del servizio civile è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro di tipo subordinato o autonomo.
Art. 4
Ambiti di svolgimento del servizio civile volontario regionale1. Lo svolgimento del servizio civile volontario regionale può avvenire esclusivamente nei seguenti ambiti:
a) prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
b) promozione e tutela dei diritti sociali e di cittadinanza;
c) educazione civica e promozione culturale;
d) cultura della pace, educazione alla mondialità, diritti umani e cooperazione allo sviluppo;
e) studio, ricerca e sperimentazione in ordine alle forme di difesa popolare nonviolenta;
f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico, monumentale, archeologico, storico-archivistico e bibliotecario;
g) protezione civile;
h) difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale.
2. Il servizio civile può essere svolto anche all'estero presso sedi appartenenti ad enti pubblici o privati accreditati, ove sono realizzati progetti di servizio civile di rilevante interesse regionale, segnatamente nell'ambito delle missioni umanitarie e della cooperazione allo sviluppo, dell'educazione alla mondialità e alla pace, nonché in favore delle comunità degli emigrati sardi presenti nel mondo (negli ambiti di cui al comma 1), previo accordo con la rappresentanza dei circoli degli emigrati accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna.
3. La Presidenza della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ufficio regionale per il servizio civile, definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero e stabilisce annualmente la relativa consistenza dei volontari da impiegare, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5.
Art. 5
Determinazione del numero dei volontari da impiegare1. Con decreto del Presidente della Regione è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo regionale per il servizio civile di cui all'articolo 18, la consistenza annua dei volontari da ammettere al servizio civile.
Art. 6
Strumenti di attuazione1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 si realizzano attraverso:
a) l'espletamento del servizio civile volontario regionale da parte dei giovani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, svolto nell'ambito di progetti regionali (o ad interesse regionale, anche all'estero) della durata di un anno presentati dagli enti pubblici e privati di servizio civile;
b) le azioni formative generali e di addestramento specifico rispetto alla tipologia del servizio, quelle informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani e ai responsabili del servizio civile, da svolgersi in coordinamento con le previsioni della normativa vigente in materia; tali azioni, segnatamente nell'ambito della formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, devono prevedere in ogni caso le seguenti tematiche: educazione alla mondialità e cultura della pace; storia dell'obiezione di coscienza, nonviolenza e difesa non armata della Patria; protezione civile e salvaguardia dell'ambiente; tutela de patrimonio culturale e artistico; solidarietà sociale, diritti umani e cooperazione allo sviluppo; prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.
2. Per la realizzazione delle finalità, dei principi e degli obiettivi sopraesposti sono istituiti:
a) l'Ufficio regionale per il servizio civile;
b) la Consulta regionale per il servizio civile;
c) la Conferenza regionale degli enti di servizio civile;
d) l'albo regionale degli enti accreditati di servizio civile;
e) la Banca dati e il sistema informativo regionale;
f) i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile.
Art. 7
Funzioni della Regione e dell'Ufficio regionale per il servizio civile1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Ufficio regionale per il servizio civile. La sua direzione è affidata a persona di provata competenza ed esperienza nelle materie connesse all'espletamento del ruolo in discorso.
2. L'Ufficio regionale per il servizio civile, alla luce delle linee di indirizzo e programmatiche stabilite dalla Consulta regionale per il servizio civile, attua le necessarie funzioni, ed in particolare:
a) predispone sia il documento di programmazione triennale regionale che il piano annuale d'attuazione del servizio civile, l'approvazione dei quali è demandata al Consiglio regionale;
b) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari per il conseguimento delle finalità della presente legge ed esercita i relativi poteri di spesa;
c) individua la normativa regionale che riguarda i settori di intervento ed opera per introdurvi espliciti riferimenti al servizio civile;
d) elabora una carta di impegno etico del servizio civile volontario regionale, da sottoscriversi da parte degli enti - e delle organizzazioni ad essi collegate - richiedenti l'iscrizione all'albo regionale degli enti accreditati di servizio civile;
e) provvede alla gestione dell'albo regionale degli enti accreditati di servizio civile, di cui all'articolo 11, ed in particolare accredita i richiedenti previo controllo dei requisiti richiesti e ne verifica periodicamente la sussistenza;
f) definisce intese ed accordi con le università degli studi della Sardegna, il sistema scolastico regionale e il sistema regionale della formazione professionale per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle singole tipologie di progetto di servizio civile nei diversi settori di intervento;
g) esamina ed approva i progetti di servizio civile regionale;
h) pubblica periodicamente i bandi regionali per la presentazione delle domande da parte dei candidati ai progetti di servizio civile regionale;
i) cura i rapporti con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, promuove e intrattiene relazioni con gli organismi internazionali competenti per la trattazione di questioni relative al servizio civile;
l) cura la gestione della banca dati e coordina le attività di promozione e informazione del servizio civile, di cui all'articolo 13, al fine di garantire la scelta del servizio civile a tutti i giovani potenzialmente interessati;
m) svolge l'attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge, nonché le attività di monitoraggio, controllo e verifica circa l'attuazione dei progetti di servizio civile volontario regionale;
n) svolge le attività previste dalla presente legge in ordine al rilascio degli attestati di avvenuta effettuazione del servizio;
o) predispone il rapporto annuale sul servizio civile volontario regionale, in collaborazione con la Consulta regionale per il servizio civile, da trasmettersi al Consiglio regionale per l'opportuno dibattito.
3. Attraverso il documento di programmazione, l'Ufficio regionale per il servizio civile stabilisce:
a) le forme di collaborazione, in un rapporto di reciproco interesse, con l'Ufficio nazionale per il servizio cvile;
b) le modalità di selezione dei volontari, in analogia con i parametri previsti dalla determinazione del direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile del 30 maggio 2002;
c) le modalità di ammissione ed approvazione dei progetti di servizio civile regionale, in analogia con quanto previsto dalla circolare 8 aprile 2004 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile (testo coordinato con la circolare del 10 maggio 2005 del medesimo Ufficio);
d) i requisiti essenziali dei programmi formativi per i volontari e i responsabili del servizio civile volontario regionale, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6.
4. L'Ufficio regionale per il servizio civile esercita le funzioni di cui al comma 2, in particolare nei seguenti settori:
a) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili del servizio civile degli enti che partecipano al sistema regionale del servizio civile, realizzata direttamente o per il tramite degli enti di servizio civile che abbiano maturato, a livello regionale e/o nazionale, capacità ed esperienze specifiche;
b) la formazione e l'aggiornamento dei formatori degli enti di servizio civile, o di loro aggregazioni, nonché la predisposizione di programmi e materiali didattici necessari per la formazione dei giovani impegnati nel servizio civile, realizzata dagli enti di servizio civile o da loro aggregazioni;
c) la gestione delle attività di informazione, indirizzate particolarmente ai giovani e agli enti del sistema regionale del servizio civile;
d) la predisposizione di materiale promozionale;
e) l'assistenza tecnica agli enti che partecipano al sistema regionale del servizio civile, in materia di analisi dei fabbisogni, progettazione, tecniche e criteri di gestione, di valutazione della maturazione e dell'apprendimento dei volontari, di valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile, di relazioni e collaborazioni sul piano locale, regionale, nazionale ed internazionale in materia di servizio civile;
f) la predisposizione e la gestione di un sistema informativo telematico fra gli enti che partecipano al sistema regionale del servizio civile, le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano della medesima materia;
g) l'assistenza tecnica per la predisposizione del documento di programmazione di cui alla lettera a) del comma 2;
h) ogni tipo di servizio di sportello da decentrare sul territorio regionale.
Art. 8
Consulta regionale per il servizio civile1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, quale organismo permanente di riferimento in ordine all'indirizzo e alla programmazione della Regione autonoma della Sardegna in materia di servizio civile. Nell'adempimento di tali funzioni la Consulta sente il parere della Conferenza regionale degli enti di servizio civile di cui all'articolo 9.
2. La Consulta regionale per il servizio civile è organo consultivo della Presidenza della Giunta regionale e dell'Ufficio regionale per il servizio civile nelle materie oggetto della presente legge; in particolare essa:
a) esprime le linee di indirizzo in ordine allo schema del documento di programmazione triennale regionale del servizio civile e del piano annuale di attuazione;
b) può formulare la proposta di programma per la realizzazione della Conferenza regionale degli enti di servizio civile, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 6;
c) esprime pareri relativi al miglioramento dell'attività di servizio civile volontario regionale;
d) può individuare e proporre la realizzazione di attività pubbliche per il perseguimento della presente legge.
3. La Consulta regionale per il servizio civile è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta:
a) dal Presidente della Regione o suo delegato, che la presiedono;
b) da cinque rappresentanti degli enti di servizio civile operanti a livello regionale designati dalla Conferenza regionale degli enti di servizio civile di cui all'articolo 9, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 64 del 2001 e che abbiano maturato (per il tramite della propria struttura regionale o nell'ambito di una organismo periferico) un'esperienza decennale documentabile nell'ambito dei progetti di servizio civile;
c) da un rappresentante degli otto coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile;
d) da un rappresentante regionale degli enti locali designato dall'ANCI;
e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) da un rappresentante per ciascuna delle università degli studi della Sardegna;
g) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;
h) da un rappresentante delle associazioni delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) da un rappresentante delle associazioni dei volontari in servizio civile maggiormente rappresentative a livello regionale;
l) da un rappresentante degli enti di formazione professionale accreditati nell'apposito albo regionale, designato dal coordinamento regionale dei medesimi enti.
4. Nella prima seduta la Consulta regionale per il servizio civile adotta, con il voto della maggioranza dei componenti, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
5. I componenti della Consulta regionale per il servizio civile rimangono in carica tre anni e si riuniscono presso le strutture messe a disposizione dalla Giunta regionale. La partecipazione a tale organismo è totalmente gratuita.
Art. 9
Conferenza regionale degli enti di servizio civile1. La Regione, attraverso l'Ufficio regionale per il servizio civile, convoca almeno tre volte all'anno la Conferenza regionale degli enti di servizio civile opportunamente accreditata, quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sulle tematiche concernenti il servizio civile, anche con l'obiettivo di acquisire elementi utili alla definizione del documento di programmazione triennale regionale del servizio civile.
2. La Conferenza regionale degli enti di servizio civile opera, in un rapporto di reciproco interesse, in stretta collaborazione con gli otto coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile.
3. La struttura, la composizione e l'organizzazione della Conferenza regionale degli enti di servizio civile è disciplinata da apposito atto autonomo. È imprescindibile il carattere di rappresentatività regionale degli enti che la compongono e il loro accreditamento in seno all'albo regionale di cui all'articolo 11.
Art. 10
Soggetti proponenti progetti di servizio civile volontario1. Possono proporre progetti di servizio civile volontario regionale, negli ambiti indicati all'articolo 4, gli enti pubblici e privati accreditati nell'albo regionale degli enti di servizio civile di cui all'articolo 11.
2. Gli enti accreditati nell'albo regionale sono titolari della formazione dei volontari in servizio civile e partecipano, fin dalla fase di definizione dei programmi, alla progettazione degli interventi e alla realizzazione dei progetti.
3. Gli enti accreditati nell'albo regionale possono associarsi, oltre che nella Conferenza regionale degli enti di servizio civile, anche nei coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, di cui all'articolo 15, quali sedi di confronto istituzionale, di monitoraggio dei bisogni territoriali, di programmazione, orientamento, informazione e coprogettazione a livello locale.
Art. 11
Albo regionale degli enti accreditati di servizio civile1. Presso l'Ufficio regionale per il servizio civile è istituito l'albo regionale degli enti accreditati di servizio civile.
2. Possono far richiesta di accreditamento all'albo di cui al comma 1 gli enti pubblici e privati, operativi da almeno tre anni, che svolgano attività nel territorio della Sardegna e che, eventualmente, promuovano iniziative di interesse regionale in uno o più paesi stranieri, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge n. 64 del 2001: assenza di scopo di lucro, capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario, corrispondenza tra propri fini istituzionali, le finalità, i principi e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
3. Nell'albo regionale degli enti accreditati di servizio civile possono essere accreditate, altresì, sia le sedi locali e/o periferiche degli enti eventualmente già accreditati nell'albo nazionale - purché tali sedi abbiano esclusiva valenza regionale - sia le sedi legate da vincoli associativi, federativi, consortili o da apposito accordo di partenariato, con gli enti già accreditati nel medesimo albo regionale.
4. L'Ufficio regionale per il servizio civile, in seno all'albo regionale degli enti accreditati di servizio civile, istituisce la "Banca dati dei responsabili accreditati del servizio civile": dei responsabili regionali e locali dell'ente accreditato, degli operatori locali di progetto, nonché delle figure di riferimento che operano all'interno del sistema di servizio civile regionale in ordine alla progettazione, alla formazione, al tutoraggio e al monitoraggio.
5. La Presidenza della Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio regionale per il servizio civile, sentito il parere vincolante della Consulta regionale per il servizio civile e quello consultivo della Conferenza regionale degli enti di servizio civile, stabilisce le modalità di accreditamento, quelle di gestione e aggiornamento dell'albo regionale degli enti di servizio civile e della Banca dati dei responsabili accreditati del servizio civile, nonché i meccanismi sanzionatori a carico degli enti che dovessero risultare inadempienti rispetto a particolari obblighi previsti dalla presente legge - ivi compresi quelli relativi all'accreditamento, di cui al comma 2 - e dai successivi regolamenti, a seguito delle attività di ispezione di cui alla lettera m) del comma 2) dell'articolo 7 e comma 2 dell'articolo 14.
Art. 12
Benefici e riconoscimenti1. L'espletamento del servizio civile volontario regionale non si configura come rapporto di lavoro e, pertanto, non comporta la sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
2. In favore dei giovani che svolgono il servizio civile volontario regionale sono previsti i seguenti benefici e riconoscimenti:
a) un assegno in misura analoga a quella prevista dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002 e nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile da determinarsi su base annua, in relazione alle risorse disponibili; conformemente alla normativa nazionale, l'attività di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile non ha natura retributiva;
b) le garanzie assicurative obbligatorie, per mezzo di apposita polizza stipulata dall'Ufficio regionale per il servizio civile, per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari in servizio civile, nonché ai danni causati da questi all'ente e a terzi nell'espletamento del servizio;
c) il riconoscimento, a tutti gli effetti, della validità del periodo di servizio civile in ordine all'inquadramento economico per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, con onere a carico del Fondo regionale di cui all'articolo 18, sulla scorta del modello di copertura previdenziale figurativa riservato a suo tempo agli obiettori di coscienza in servizio civile obbligatorio;
c) l'erogazione, a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse allo svolgimento delle attività di servizio civile;
d) l'agevolazione nella fruizione di alcuni servizi, fra cui quelli culturali e di trasporto, da individuare periodicamente nel documento di programmazione.
3. È prevista la possibilità, previo accordo con le università degli studi della Sardegna, del riconoscimento dei crediti formativi utili al conseguimento del titolo di studio, in favore degli studenti universitari che stiano effettuando il servizio civile, sempre che la tipologia del servizio sia coerente con il corso di studi.
4. Previa istituzione di apposite convenzioni tra la Regione e gli enti promotori dei progetti e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il periodo di servizio civile svolto dai volontari potrà avere il riconoscimento di tirocinio professionale.
5. In conformità con la normativa nazionale in materia, la Regione autonoma della Sardegna, per mezzo dell'Ufficio regionale per il servizio civile:
a) rilascia ai volontari un'attestazione formale di partecipazione ai progetti di servizio civile, nell'ottica di un'adeguata valutazione delle competenze acquisite anche ai fini concorsuali pubblici;
b) stipula, nei limiti delle proprie competenze, accordi con associazioni imprenditoriali e con associazioni di rappresentanza delle cooperative, nonché con altri enti senza fini di lucro, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro in favore di quanti hanno effettuato il servizio civile volontario regionale.
6. Ulteriori benefici e riconoscimenti in favore dei volontari in servizio civile, così come degli enti accreditati nell'albo regionale, possono essere integrati periodicamente nel documento di programmazione triennale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7.
Art. 13
Banca dati e sistema informativo regionale1. La Regione, per il tramite dell'Ufficio regionale per il servizio civile, attiva e implementa la Banca dati dei progetti, degli enti e dei responsabili del servizio civile accreditati. È compito dell'Ufficio regionale per il servizio civile regolamentarne la struttura e il funzionamento.
2. La Banca dati ha il compito di fornire quanto necessario al fine di:
a) definire e migliorare l'attività di programmazione del servizio civile;
b) monitorare gli enti e i responsabili del servizio civile accreditati nell'apposito albo regionale;
c) valutare e monitorare i progetti di servizio civile volontario presentati dagli enti accreditati;
d) implementare il sistema informativo di cui al comma 3.
3. L'Ufficio regionale per il servizio civile realizza e disciplina, con proprio regolamento, un sistema informativo regionale finalizzato ad attivare un processo di comunicazione e informazione sulle tematiche relative al servizio civile, attraverso campagne promozionali nelle università e nelle scuole dell'obbligo, nel mondo del lavoro e nelle realtà associative familiari e giovanili.
Art. 14
Vigilanza e monitoraggio dei progetti di servizio civile e attività di ispezione1. L'Ufficio regionale per il servizio civile ha il compito di verificare sistematicamente l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile volontario regionale, anche al fine di sostenere le previste azioni di vigilanza, monitoraggio, indirizzo, programmazione e formazione.
2. A seguito dell'approvazione di apposito regolamento, l'Ufficio regionale per il servizio civile può svolgere attività di ispezione nei confronti degli enti di servizio civile accreditati.
3. Le attività di vigilanza, monitoraggio e ispezione di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuate attraverso un raccordo con l'Ufficio nazionale per il servizio civile. Circa gli esiti di tali attività l'Ufficio regionale per il servizio civile presenta annualmente una relazione dettagliata.
4. In conformità con quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 12 è fatto assoluto divieto di impiegare i giovani in servizio civile volontario regionale in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali degli enti presso cui prestano servizio civile.
Art. 15
Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile1. Al fine di garantire il necessario collegamento tra le risorse disponibili per il servizio civile e i bisogni territoriali, le otto province della Sardegna, in raccordo con gli enti di servizio civile accreditati nell'albo regionale, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli enti di servizio civile, di cui al comma 2.
2. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile sono costituiti in forma di associazione e possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalle province, dagli enti locali e dagli enti aderenti, oltre ad eventuali finanziamenti regionali.
3. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile svolgono le seguenti attività:
a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale;
b) garantiscono un servizio di sportello informativo;
c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e dell'adeguamento della Banca dati di cui all'articolo 13;
d) garantiscono servizi d'informazione ed orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed aggiornamento.
Art. 16
Formazione ed aggiornamento dei responsabili del servizio civile1. L'Ufficio regionale per il servizio civile, sentito il parere vincolante della Consulta regionale per il servizio civile, promuove annualmente un'adeguata formazione dei responsabili del servizio civile - di cui al comma 4 dell'articolo 11 - non dotati dei requisiti richiesti per l'accreditamento, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, delle università degli studi o, in subordine, di quegli enti (incluso gli enti regionali di formazione professionale regolarmente accreditati) che abbiano maturato, a livello regionale e/o nazionale, particolari capacità in materia, documentata esperienza e specifiche professionalità, e con cui si stipulano apposite convenzioni.
2. Oltre che consentire ai responsabili del servizio civile un adeguato approfondimento ed aggiornamento sulle normative regionali e nazionali riguardanti l'istituto del servizio civile, l'attività di cui al comma 1 è finalizzata all'acquisizione delle competenze concernenti sia i principi e gli obiettivi di cui all'articolo 2, sia gli ambiti di svolgimento del servizio civile di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Ai responsabili del servizio civile che hanno seguito con profitto l'attività formativa di cui sopra è rilasciato un attestato contenente le indicazioni circa il percorso formativo seguito, definito nell'ambito delle linee di programmazione regionale del servizio civile, e l'abilitazione a svolgere l'attività prevista. Ad essi è consentita l'iscrizione nella "Banca dati dei responsabili accreditati del servizio civile" in seno all'albo regionale.
Art. 17
Formazione dei volontari in servizio civile1. Sentito previamente il parere vincolante della Consulta regionale per il servizio civile e della Conferenza regionale degli enti di servizio civile, nell'ambito delle linee generali di programmazione l'Ufficio regionale per il servizio civile formula il programma di formazione generale per i volontari partecipanti ai progetti.
2. Il programma di formazione generale per i volontari è finalizzato all'acquisizione delle competenze concernenti sia i principi e gli obiettivi di cui all'articolo 2 sia gli ambiti di svolgimento del servizio civile di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. L'attuazione del programma di formazione generale, di cui al comma 2, è a carico degli enti di servizio civile accreditati e proponenti i progetti. A seconda delle proposte progettuali e delle tipologie di impiego previste per i volontari, gli enti devono provvedere ad integrare, in ordine ai contenuti e alle metodologie formative, il programma generale con appositi programmi di formazione specifica.
4. I programmi di formazione generale e specifica per i volontari sono obbligatori. La loro durata complessiva, includendo sia la parte generale che quella specifica, non potrà essere inferiore ad un tempo corrispondente al 10 per cento dell'intero ammontare delle ore di servizio prevista dal progetto. Per l'attuazione dei programmi formativi, la Regione autonoma della Sardegna provvede ad erogare annualmente un rimborso in favore degli enti proponenti i progetti, secondo le disponibilità contemplate da apposito capitolo del Fondo regionale di cui all'articolo 18 e in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa statale in ordine al servizio civile nazionale.
5. Qualora, per mancanza di adeguate risorse formative, gli enti proponenti i progetti non fossero in grado di provvedere al programma di formazione generale di cui al comma 2, nonché ai programmi di formazione specifica di cui al comma 3, è data facoltà ai medesimi, previo controllo da parte dell'Ufficio regionale per il servizio civile dei requisiti richiesti, di ricorrere alle risorse formative di altri enti di servizio civile già accreditati e, in subordine, alle risorse delle università degli studi e/o a quelle degli enti che abbiano maturato particolari capacità in materia, documentata esperienza e specifiche professionalità, compresi gli enti regionali di formazione professionale regolarmente accreditati.
6. Al termine dei programmi formativi di cui ai commi 2 e 3, su richiesta degli interessati viene rilasciato un attestato contenente le indicazioni circa il percorso formativo seguito, i contenuti e le metodologie adottate, valido per gli usi previsti dalla legge.
Art. 18
Istituzione del Fondo regionale per il servizio civile volontario1. Al fine di far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Fondo regionale per il servizio civile, articolato in appositi capitoli da allocarsi nelle competenti unità previsionali di base, il quale sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
2. Alla dotazione del Fondo concorrono ulteriori risorse finanziarie provenienti sia dallo Stato - incluso il trasferimento della quota regionale del Fondo nazionale per il servizio civile volontario - sia dall'Unione europea, oltre che dalle fondazioni, dagli istituti di credito, dagli enti locali, dalle aziende pubbliche e private di servizi alla persona, dalle aziende sanitarie locali e dagli stessi enti accreditati (pubblici e privati) che partecipano al sistema regionale del servizio civile.
Art. 19
Regolamenti di attuazione1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana gli opportuni regolamenti di attuazione, attraverso cui fornire precise indicazioni sui requisiti necessari e sulle procedure da adottarsi ai fini dell'accreditamento all'albo regionale degli enti di servizio civile.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 è approvato il primo programma triennale; conseguentemente, non oltre i trenta giorni successivi, è approvato il primo piano annuale di attuazione.