CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 196

presentata dai consiglieri regionali
FLORIS Mario - LADU - ARTIZZU - CASSANO - RASSU - CHERCHI Oscar - AMADU

il 15 dicembre 2005          

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2006


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La proposta di legge trae spunto dalla constatazione che a metà del mese di dicembre 2005, a soli quindici giorni dall'inizio dell'anno finanziario 2006, non sono stati ancora presentati al Consiglio regionale dalla Giunta regionale i documenti relativi alla manovra finanziaria 2006, che ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sarebbero dovuti pervenire all'Assemblea entro il 30 settembre.

I presentatori della proposta di legge, nel prendere atto dei ritardi accumulati dalla Giunta nella presentazione dei documenti contabili, tenendo conto che la stessa Giunta non ha sinora presentato il necessario disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio per il 2006 e che i tempi di lavoro del Consiglio regionale, sino alla fine dell'anno in corso, sono estremamente limitati, propongono l'approvazione della legge di autorizzazione per due mesi all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 2006, sulla base del documento contabile 2005 approvato con la legge regionale 21 aprile 2005, n. 8.

I proponenti, in considerazione dell'importanza del provvedimento, necessario per garantire l'indispensabile continuità amministrativa della Regione, ne raccomandano una rapida approvazione da parte del Consiglio.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente e fino a quando sia approvato con legge, comunque non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio della Regione per l'anno 2006, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste dalla legge regionale 21 aprile 2005, n. 8, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da specifiche disposizioni normative.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa nel bilancio della Regione per il 2006 di cui alla legge regionale n. 8 del 2005.

 

   

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.