CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 189
presentata dai consiglieri regionali
FLORIS MARIO - CHERCHI
OSCAR
il 28 novembre 2005
Procedure per l'affidamento di consulenze a persone estranee all'Amministrazione regionale
RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'affidamento di consulenze a persone estranee all'Amministrazione regionale è sempre stato causa di polemiche, spesso pesanti, tra le forze politiche, che hanno inciso sulla efficienza dell'attività amministrativa e che, inoltre, sono state occasioni di recriminazione da parte del personale regionale che ha creduto di subire dalle scelte di persone al di fuori dei ruoli regionali un declassamento e una emarginazione.
La proposta di legge tende perciò a superare i citati aspetti negativi rendendo il più possibile trasparenti le procedure di affidamento di incarichi ad esterni.
In particolare, si prevede che l'Assessore proponente la consulenza certifichi, nella delibera di affidamento, che l'incarico si è reso necessario a causa della carenza, tra tutto il personale regionale, di figure professionali specifiche o di competenze in grado di trattare determinate materie.
Per le doverose pubblicità e informazioni i presentatori della proposta di legge propongono che le deliberazioni di assegnazioni di incarichi vengano trasmesse, entro quindici giorni dall'adozione, al Consiglio regionale e che la Giunta regionale, contemporaneamente ai documenti della manovra finanziaria annuale, trasmetta all'Assemblea legislativa l'elenco delle convenzioni in atto, corredato dei costi complessivi e unitari e da una relazione contenente, per ogni incarico esterno, i risultati previsti e quelli effettivamente conseguiti.
I proponenti, stante la particolare importanza dell'argomento, ne raccomandano una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Disciplina delle convenzioni1. Al fine di garantire la massima trasparenza, l'affidamento di consulenze ad estranei all'Amministrazione regionale deve contenere, nella deliberazione della Giunta regionale di assegnazione dell'incarico, una dichiarazione dell'Assessore competente con la quale lo stesso certifica che, tra tutto il personale regionale, non esistono figure professionali o competenze idonee ad assolvere le funzioni oggetto delle convenzioni.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono essere affidati a tempo determinato e non possono protrarsi per più di tre esercizi finanziari e devono essere conferiti ad esperti in possesso di specifiche e comprovate competenze.
3. Le deliberazioni di assegnazioni di consulenze che comportano oneri superiori a euro 50.000 sono adottate dalla Giunta regionale dopo aver acquisito il parere della competente Commissione consiliare, che deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento del documento.
4. Entro trenta giorni dall'espletamento dell'incarico, devono essere trasmesse a tutti i Consiglieri regionali le relazioni, i pareri, le ricerche, gli studi compiuti nell'ambito dell'incarico conferito.
5. La Giunta regionale, contemporaneamente ai documenti delle manovre finanziarie annuali, invia al Consiglio regionale l'elenco delle convenzioni in atto, corredato dei costi complessivi e unitari e una relazione contenente, per ogni singola convenzione, i risultati previsti e quelli effettivamente ottenuti.
Art. 2
Divieti1. È vietato il conferimento di più incarichi regionali alla medesima persona fisica nello stesso periodo di tempo.
2. L'incarico non può essere conferito a dipendenti di amministrazione pubblica collocati a riposo con applicazioni dei benefici previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dall'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla Legge 14 agosto 1974, n. 355.