CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 188
presentata dai consiglieri regionali
SANNA Franco - MARROCU - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio -
CORRIAS - CUGINI
FLORIS Vincenzo - LAI - MATTANA - ORRÙ - PACIFICO - PIRISI - SANNA
Alberto
il 23 novembre 2005
Norme in materia di diritti dei giovani e delle giovani in Sardegna
RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'ambito delle politiche giovanili in Italia fatica a svilupparsi: non ci sono leggi nazionali in materia, non c'è un disegno organico rispetto ad azioni dello Stato nei confronti delle nuove generazioni, non ci sono ministeri o agenzie nazionali. Vi è stato una sorta di rigetto nei confronti dell'attuazione di una forte azione politico - formativa rivolta ai giovani.
Il passaggio alla vita adulta e professionale, che in Europa è compito dello stato, così come l'educazione alla democrazia ed alla partecipazione alla vita sociale, sono stati affidati alla famiglia ed alla scuola da un lato e, dall'altro, ai soggetti associativi (partiti, associazioni, sindacati) operanti nella società civile. In questa situazione di delega di responsabilità chi da sempre si è assunto l'onere di intervenire (oltre ai soggetti già citati) sono stati i comuni e, quasi esclusivamente, sulla base di una personale sensibilità dei vari amministratori.
A livello nazionale si sono così sviluppati nel tempo interventi a "macchia di leopardo", opzionali e a valenza debole. Una debolezza in primis economica: alle politiche giovanili viene mediamente destinato lo 0,24% delle uscite comunali. Ma non si tratta solo di questo: infatti, anche la qualità delle proposte spesso lascia a desiderare, in quanto queste sono consistite nel semplice intrattenimento o, al più, in un'offerta di partecipazione a qualche sporadica attività; ma non solo: gli interventi per i giovani sono spesso deboli anche perché sono monotematici (si concentrano cioè su una cosa sola, es. servizio informagiovani, centri di aggregazione, ecc.).
Quindi vi è sempre stato, nella maggioranza dei casi, una sorta di assistenzialismo piuttosto che una proposta politica su ricerca e promozione di valori forti, di temi generatori attuali o ancora un'attenzione a facilitare l'accesso dei giovani alla casa, al credito, all'informazione, al lavoro, all'impresa. Temi deboli e poche risorse, è questo il circolo vizioso delle politiche giovanili italiane. Tutto ciò fa sì che l'Italia, con la Polonia, sia l'unico stato della Comunità europea a presentare questa situazione di arretratezza culturale e legislativa (il Parlamento non è andato oltre l'elaborazione di disegni di legge, sia per le politiche giovanili, sia per i servizi informagiovani).
Dal 1997 esiste una legge nazionale su infanzia ed adolescenza (n. 285 del 1997) e nel 2004 si è costituito un Forum nazionale giovanile. Oggi si sta attraversando un periodo di consistenti turbolenze innescate in particolare dall'attivazione di nuove normative di riforma istituzionale, che provocano notevoli cambiamenti degli assetti organizzativi in termini di poteri e competenze di numerosi soggetti organizzati (aziende sanitarie locali, regioni, province, comuni, enti privati, cooperative, associazioni). La fase attuale assegna alle istituzioni locali (comuni, province e regioni) compiti precisi in materia di politiche giovanili. Si registrano così, da alcuni anni, significativi risultati raggiunti da progetti locali ed iniziative pilota in diversi comuni e città italiane.
A fronte di questo quadro si può dire che negli ultimi dieci anni siano state le regioni le vere protagoniste degli sviluppi legislativi italiani in materia di politiche giovanili: ben tredici regioni hanno deliberato provvedimenti specifici sul tema, recependo in essi gli orientamenti indicati a livello europeo dalla "Carta europea di partecipazione dei giovani alla vita regionale e comunale e delle varie raccomandazioni del Consiglio d'Europa".
In Sardegna l'unica legge in materia di politiche giovanili è la n. 11 del 15 aprile 1999. Il fine è quello di assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali e culturali della Regione, attraverso strumenti tesi, fra gli altri, a favorire l'aggregazione e l'associazionismo, anche attraverso l'istituzione di consulte locali; promuovere e attuare interventi orientati all'effettivo inserimento nella società, con particolare riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni e della imprenditorialità; promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio, emarginazione e devianza giovanile e arginare il fenomeno dello spopolamento dei comuni della Sardegna e delle aree periferiche della Regione e, più in generale, dell'emigrazione giovanile.
La presente proposta di legge mira a rafforzare la ratio della normativa del 1999, individuando strumenti decisionali più moderni, in cui i giovani siano protagonisti delle loro scelte, e non semplici destinatari di norme imposte dalle istituzioni. I diritti dei giovani e delle giovani sarde devono essere riconosciuti, garantiti e promossi, "favorendo - come recita l'articolo 1 del testo che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio regionale della Sardegna - la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e agevolandone la collaborazione con le istituzioni di ogni ordine e grado". Le finalità sono ambiziose, ma rappresentano certamente la condizione minima per fare della Sardegna una regione "europea", ma anche tenacemente autonomista, in cui la specificità del territorio caratterizzi anche le politiche a favore dei giovani.
C'è un dato che deve far riflettere: nel 2005 la dispersione scolastica in Sardegna, sebbene in calo, è pari al 23,5%. Complessivamente mancano all'appello 4.132 ragazzi che si sono persi durante il percorso scolastico. La dispersione si fa sempre più sentire in provincia di Nuoro con il tasso di 29,31% (850 studenti ritirati), segue quella di Cagliari con il 24,29% (-1.938 studenti), poi Sassari con il 23,64% (-1.169) ed infine Oristano con l'8,97% (-150 studenti). In cinque anni il fenomeno della dispersione si è ridimensionato: nel 2000 era al 30%. Sette punti percentuali in meno che rimettono l'Isola in linea con il resto d'Italia (21%) e con l'Europa (20%). I risultati positivi raggiunti in questi anni devono essere consolidati, anche attraverso strumenti legislativi validi. La presente proposta di legge punta dunque a rafforzare, a partire dall'istruzione scolastica, una rete di tutela per i giovani e le giovani sarde.
A tal fine, la Regione sarda individua, quali ambiti prioritari di intervento, la famiglia, l'ambiente delle relazioni esterne, i contesti scolastici, educativi e lavorativi (articolo 4). Altra priorità individuata nella presente proposta è rappresentata dalle forme di cooperazione nazionale e transnazionale (articolo 5), incentivando la presenza dei giovani nei progetti destinati alla pace, alla solidarietà e ai diritti umani. All'articolo 6 viene riconosciuto un ruolo decisivo anche alla promozione culturale, anche con interventi che garantiscano la prosecuzione degli studi oltre il momento scolastico.
Una delle due grandi novità contenute nel testo, che punta a superare la Consulta prevista nella legge del 1999, è costituita dalla istituzione del Forum regionale dei giovani (articolo 10). L'organismo, che ha sede presso la Presidenza della Regione, ha il compito di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e di favorire la loro presa in carico da parte delle istituzioni. Il Forum è organo propositivo e consultivo del Consiglio e della Giunta regionale ed è composto dai rappresentanti delle forze giovanili che siano organizzati in associazione e abbiano ottenuto il riconoscimento attraverso una procedura stabilita in un apposito regolamento. Tra i compiti del Forum c'è anche l'elaborazione di pareri in merito ai progetti di legge e ai programmi riguardanti la politica giovanile.
Il secondo aspetto di novità è rappresentato dalla istituzione, sempre presso la Presidenza della Regione, del Servizio per le politiche giovanili (articolo 11). Il Servizio ha, tra gli altri, i seguenti compiti (articolo 12):
- esercitare un'azione di impulso e di supporto nei confronti dei singoli assessori volta a favorire l'adozione di provvedimenti di loro competenza e a conseguire una politica coordinata a favore dei giovani;
- valutare l'impatto della politica regionale sulla condizione giovanile;
- curare iniziative tendenti a innalzare i livelli della formazione, favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani, incentivare lo sviluppo di forme di imprenditorialità giovanile.
Il Servizio ha anche il compito (articolo 13) di elaborare progetti speciali che innovino e qualifichino l'azione della Giunta regionale verso i giovani. Ha infine il compito di coordinare l'attività dei servizi informagiovani anche attraverso l'istituzione di un apposito portale telematico che colleghi in rete tutte le iniziative simili presenti nei diversi territori.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
Finalità e principiArt. 1
Diritti dei giovani e delle giovani1. La Regione Sardegna, in applicazione dello Statuto regionale, nel quadro della Costituzione della Repubblica italiana e dell'ordinamento Unione europea, riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza delle giovani e dei giovani, favorendo la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e agevolandone la collaborazione con le istituzioni di ogni ordine e grado.
l. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali e culturali riguardanti la loro condizione, persegue una politica unitaria intesa a:
a) analizzare e conoscere le tematiche relative alla condizione giovanile;
b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato e capillare di informazione ai giovani;
c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani, anche attraverso l'istituzione di consulte locali;
d) promuovere e attuare interventi orientati all'effettivo inserimento dei giovani nella società, con particolare riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni e della imprenditorialità;
e) promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio, emarginazione e devianza giovanile;
f) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità, scambi socio-culturali, in particolare con i Paesi membri della Unione europea;
g) promuovere e dare impulso ad ogni forma di manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero;
h) arginare il fenomeno dello spopolamento dei comuni della Sardegna e delle aree periferiche della Regione e, più in generale, dell'emigrazione giovanile;
i) sostenere associazioni ed organismi che, senza scopo di lucro, svolgono attività volte a favorire lo scambio di informazioni tra domanda ed offerta di lavoro, nonché ad incentivare i giovani nella creazione di iniziative economiche.
2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale, ai sensi della legge regionale l° agosto 1975, n. 33.
Art. 3
Integrazione e coordinamento degli interventi
in favore dei giovani1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione e gli enti locali favoriscono e coordinano politiche volte allo sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico.
2. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
TITOLO II
Ambiti di interventoArt. 4
Ambiti prioritari di intervento1. La Regione, per l'integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunità conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di età, individua quali ambiti prioritari di intervento:
a) la famiglia;
b) l'ambiente esterno inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali;
c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.
Art. 5
Scambi internazionali, pace e diritti umani1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni giovanili, con le scuole e con l'intero sistema formativo regionale, attiva forme di cooperazione nazionale e transnazionale; a tal fine la Regione ed il sistema degli enti locali, incentivano la presenza dei giovani nei progetti destinati alla pace, alla solidarietà ed ai diritti umani.
Art. 6
Promozione culturale delle giovani e dei giovani1. La Regione Sardegna, al fine di favorire lo sviluppo di percorsi attivi di incontro con il mondo della cultura intesa non solo come momento finalizzato al mondo del lavoro, si fa carico di stimolare e coordinare:
a) interventi mirati alla prosecuzione degli studi oltre il momento scolastico;
b) iniziative informative mirate all'offerta di opportunità, nel campo della cultura, del tempo libero, dello sport, dello spettacolo;
c) iniziative a sostegno della creatività giovanile, anche attraverso l'offerta di voucher formativi nel campo delle arti e delle produzioni culturali;
d) utilizzo di spazi pubblici mirati ai progetti di diretta emanazione dei giovani e delle loro organizzazioni;
e) incentivazione dell'uso delle biblioteche pubbliche.
2. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si sviluppa nell'ambito delle progettazioni territoriali di cui al sistema integrato di servizi alla persona.
TITOLO III
Partecipazione e informazioneArt. 7
Atti internazionali e comunitari1. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, adotta i principali atti internazionali e comunitari in materia ed in particolare la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata dal Consiglio d'Europa, e la "Carta per l'informazione giovanile", approvata dall'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani (ERYCA), ed armonizza e coordina in tal senso le azioni e gli interventi.
Art. 8
Rapporto sull'evoluzione della
condizione giovanile1. Il documento regionale di programmazione economica e finanziaria contiene le linee guida, gli obiettivi e le azioni di intervento per il perseguimento delle politiche giovanili.
2. La Giunta regionale, unitamente ai documenti di bilancio, presenta un rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile e lo stato d'attuazione delle politiche giovanili; detto rapporto è predisposto previo parere della Consulta regionale dei giovani.
Art. 9
Partecipazione e collaborazione
con le istituzioni1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione programma e avvia percorsi di partecipazione alle attività istituzionali; in particolare:
a) incentiva presso gli enti locali forme di consultazione dei giovani, in modi e formule individuate localmente;
b) concerta con le organizzazioni rappresentative dei giovani a livello locale, le migliori soluzioni alle problematiche giovanili;
c) incentiva lo sviluppo dell'associazionismo giovanile;
d) coordina gli interventi rivolti ai giovani in materia di formazione, istruzione, occupazione, servizi sociali e prevenzione sanitaria;
e) coordina l'utilizzo di spazi pubblici mirati ai progetti di diretta emanazione dei giovani e delle loro organizzazioni;
f) favorisce l'integrazione culturale di giovani di provenienza extracomunitaria;
g) incentiva le iniziative destinate all'insediamento di giovani imprenditori nei vari settori produttivi.
2. La Regione garantisce forme di incentivazione all'utilizzo di ogni spazio culturale, ambientale, associativo e sportivo dei giovani in Sardegna, attraverso strumenti come la "carta giovani", che consentano la riconoscibilità e il diritto ad usufruire di agevolazioni economiche.
Art. 10
Il Forum regionale dei giovani1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio regionale, il Forum regionale dei giovani, che ha il compito di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e di favorire la loro presa in carico da parte delle istituzioni.
2. Il Forum è composto dai rappresentanti delle forze giovanili che siano organizzati in associazione e abbiano ottenuto il riconoscimento attraverso procedura stabilita in apposito regolamento della Presidenza del Consiglio regionale sentite le commissioni consiliari competenti in materia.
3. Il funzionamento del Forum e i relativi organi interni sono stabiliti dal Forum stesso con modalità autonome. In ogni caso i membri di cui al comma 2 al momento della designazione non devono aver superato il ventinovesimo anno di età e durano in carica tre anni: il presidente dura in carica un anno ed è esclusa la sua rieleggibilità.
4. Il Forum regionale dei giovani è organo propositivo e consultivo del Consiglio e della Giunta per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.
5. Sono in particolare compiti del Forum:
a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione giovanile;
b) promuovere, d'intesa con movimenti ed associazioni giovanili, iniziative culturali e sociali dirette allo sviluppo della cultura dei giovani;
c) sviluppare rapporti con analoghi organi nazionali ed internazionali;
d) proporre iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione giovanile e per un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
e) elaborare pareri in merito ai progetti di legge ed ai programmi riguardanti la politica giovanile;
f) formulare il parere sul rapporto e sulle condizioni e politiche giovanili di cui al comma 2 dell'articolo 3.
6. Il Forum invia, entro il 31 maggio di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli Assessori una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.
7. Il Forum elegge fra i suoi componenti il presidente e due vicepresidenti e si dota, entro trenta giorni dal suo insediamento, di un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento.
8. Il Forum è convocato entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, dal Presidente del Consiglio stesso.
TITOLO IV
Istituzione del Servizio per le politiche giovaniliArt. 11
Servizio regionale per le politiche giovanili1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, il Servizio per le politiche giovanili. Soprintende tale Servizio il Presidente della Regione o un Assessore da lui delegato.
Art. 12
Compiti del servizio regionale
per le politiche giovanili1. Il Servizio regionale per le politiche giovanili ha il compito di:
a) promuovere studi e indagini, raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione giovanile, in tutti i suoi aspetti;
b) valutare l'impatto sulla condizione giovanile della politica regionale;
c) curare iniziative tendenti a innalzare i livelli della formazione, favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani, incentivare lo sviluppo di forme di imprenditorialità giovanile;
d) esercitare un'azione di impulso e di supporto nei confronti dei singoli assessori volta a favorire l'adozione di provvedimenti di loro competenza e conseguire una politica coordinata a favore dei giovani;
e) promuovere l'adempimento di convenzioni internazionali, direttive e regolamenti comunitari concernenti settori a forte impatto per la condizione giovanile nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della Legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al Servizio di cui al comma 1 è affidato l'avvio di appositi sistemi informativi, anche in collegamento con gli organismi europei e nazionali operanti nei principali campi di interesse giovanile, e, in particolare: borse di studio e scambi con l'estero, sostegno alle imprese giovanili, occupazione e rapporti formazione/lavoro, inserimento sociale e lavorativo dei giovani a rischio di emarginazione.
Art. 13
Progetti speciali e servizi di supporto1. Il Servizio regionale per le politiche giovanili ha il compito di elaborare progetti speciali che innovino e qualifichino l'azione della Giunta regionale verso i giovani. Esso definisce di volta in volta, di concerto con i servizi interessati, i tempi, le modalità di attuazione e i settori che devono curarne la realizzazione.
2. Esso vigila, riferendone alla Giunta regionale, sull'attuazione di tutti gli interventi di cui i giovani siano i destinatari prevalenti e partecipa, di concerto con gli altri servizi, alla predisposizione degli atti che presentino notevole interesse per i giovani.
3. Attraverso apposito gruppo di lavoro, il Servizio supporta con compiti di segreteria e di coordinamento esterno il Forum regionale dei giovani.
4. È compito del servizio coordinare l'attività dei servizi informagiovani anche attraverso l'istituzione di apposito portale telematico che colleghi in rete tutte le iniziative simili presenti nel territorio.
Art. 14
Norma finanziaria1. Alla determinazione degli oneri previsti dalla presente legge si provvede con la legge finanziaria.
Art. 15
Abrogazione della
legge regionale 15 aprile 1999, n. 111. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 15 aprile 1999, n. 11.