CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 186

presentata dai consiglieri regionali

presentata dai consiglieri regionali
SANCIU - CUCCU Franco Ignazio - MURGIONI - LA SPISA - LADU - DIANA - PILI

il 15 novembre 2005

Disciplina della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dalla esigenza di dotare la Regione Sardegna di uno strumento legislativo che prenda in considerazione il mutamento che negli anni ha subito il concetto di difesa del suolo e delle acque.

Nel tempo si è assistito ad un graduale ampliamento del campo di azione, passando da una difesa del suolo relegata a semplici funzioni di salvaguardia, ad una difesa delle coste marine, alla tutela del regime delle acque, a singoli interventi di bonifica e sviluppo delle aree svantaggiate.
Questi concetti hanno trovato la loro giusta collocazione, in Italia, dapprima con l'entrata in vigore della legge di riforma n. 183 del 1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), estendendosi poi ai dettami della legge n. 36 del 1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche) (c.d. Legge Galli) nonché del decreto legislativo n. 152 del 1999 e della direttiva 2000/60/CE.

Dall'entrata in vigore della Legge n. 183 del 1989, comunemente considerata la più importante riforma recente dei sistemi di governo e programmazione del territorio, per la Regione Sardegna solo il Commissario governativo per l'emergenza idrica ha prodotto un primo documento legislativo di attuazione delle norme in essa contenute attraverso la propria ordinanza n. 334 del 31 dicembre 2002.

La necessità di definire oggi in maniera chiara e puntuale l'applicazione delle succitate norme è indispensabile e non più differibile; richiesta innanzitutto dalle condizioni di dissesto del territorio, dalla necessità di garantire lo spostamento dai confini puramente amministrativi all'ecosistema del bacino idrografico, del governo di risorse quali acqua e suolo nonché la necessità di attivare una completa azione politica ambientale.

La Legge n. 183 del 1989 ha introdotto profonde innovazioni nell'organizzazione e nelle funzioni della pubblica amministrazione dedicate alla difesa del suolo, introducendo in particolare un nuovo soggetto quale l'Autorità di bacino. Ha inoltre individuato nel bacino idrografico l'ambito fisico di riferimento per gli interventi di pianificazione territoriale, suddividendo di conseguenza il territorio nazionale in bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Il Piano di bacino così definito quale strumento principale per il perseguimento delle finalità di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico, per gli usi di razionale sviluppo economico sociale, e di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, detiene quindi una ampiezza di contenuti ed una pluralità e complessità di obiettivi. Inoltre, la molteplicità dei soggetti coinvolti richiede una chiara definizione delle competenze, delle modalità e dei criteri di formazione e attuazione del piano, in rapporto alle attribuzioni e alle responsabilità delle diverse amministrazioni e all'esigenza della loro cooperazione, e collocano pertanto il Piano di bacino in una posizione speciale rispetto agli altri piani generali e di settore.

In Sardegna esiste un unico bacino idrografico suddiviso in sette sottobacini individuati nel Piano regionale delle acque; infatti nonostante la norma di riferimento prescrivesse la suddivisione dei bacini per ambiti fisici e morfologici, nel predetto Piano la perimetrazione ha seguito principalmente i limiti amministrativi.

Tutto ciò in ottemperanza della delibera della Giunta regionale n. 45/57 del 30 ottobre 1990; nelle more che venisse individuata l'Autorità di bacino, la Giunta stessa ha assunto le funzioni di Comitato istituzionale così come previste dall'articolo 12 della Legge n. 183 del 1989.
Sono stati successivamente approvati il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con Legge 3 agosto 1998, n. 267, e il Piano di tutela delle acque ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

Oggi, tutti questi piani stralcio attendono una chiara e definitiva stesura del Piano di bacino.
Le condizioni individuate dal piano di bacino definiscono, in questo senso, i limiti delle utilizzazioni compatibili con le finalità di tutela degli elementi fisici, sia strutturali che funzionali, del sistema idrografico di riferimento e con lo sviluppo sostenibile delle attività che in esso si svolgono.

Ai sensi della presente proposta di legge il Piano di bacino si propone:

1) Per la difesa idrogeologica e della rete idrografica, le finalità di miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo, di recupero delle aree interessate da particolari fenomeni di degrado e dissesto, di salvaguardia della naturalità sono perseguite mediante:
- la definizione del quadro del rischio compatibile in relazione ai fenomeni di instabilità e dissesto considerati;
- la definizione dei vincoli e delle limitazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;
- la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in relazione al grado di rischio compatibile ed al loro livello di efficienza e efficacia;
- la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e di dissesto, in relazione al livello di rischio compatibile da conseguire;
- la sistemazione del dissesto dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
- la protezione delle coste;
- il contenimento dei fenomeni di subsidenza, in relazione anche al riequilibrio idrodinamico degli acquiferi della pianura.

2) Per la tutela della qualità dei corpi idrici, secondo gli indirizzi fissati dal decreto legislativo n. 152 del 1999, il conseguimento di livelli di qualità richiesti dalla tutela degli ecosistemi è ottenuto mediante:
- la regolazione degli usi delle risorse idriche;
- l'assunzione prioritaria dei metodi di intervento che incidano sulle fonti inquinanti e non solo sugli effetti;
- il monitoraggio e il controllo dei corpi idrici in riferimento agli usi degli stessi (potabile, vita acquatica e naturalità, irriguo, industriale, balneare);
- la tutela delle fonti idropotabili con particolare riferimento alle acque sotterranee;
- la tutela del patrimonio naturale, con riferimento sia alla vita acquatica sia alle aree di pregio (zone umide, riserve naturali);
- la minimizzazione dell'impatto sugli ecosistemi costieri con speciale riferimento alla rimozione delle cause alla base dei fenomeni eutrofici e tossici.

3) Per la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, il conseguimento di condizioni di compatibilità tra utilizzazione delle risorse e salvaguardia dell'ambiente naturale, di efficacia e di efficienza dell'esercizio e della manutenzione degli impianti e della gestione dei servizi sono perseguiti mediante:
- la programmazione della domanda per assicurare il bilancio idrico futuro;
- la riserva di priorità per l'uso potabile e successivamente per quello irriguo;
- la tutela dell'equilibrio quantitativo e qualitativo delle falde;
- la promozione di azioni di riqualificazione dei processi produttivi, delle tecnologie e dei prodotti stessi per diminuire i consumi idrici, l'inquinamento delle acque e la degradazione del suolo;
- la definizione di normative di salvaguardia delle risorse e di vincoli sull'utilizzo in modo da garantire il deflusso minimo vitale;
- la individuazione di criteri di ottimizzazione della gestione delle risorse e di efficienza dell'esercizio e della manutenzione degli impianti e della gestione dei servizi.

4) Per la regolamentazione dell'uso del territorio, le finalità della tutela ambientale, della compatibilità delle attività e degli insediamenti umani e della sostenibilità dello sviluppo sociale ed economico sono perseguite mediante:
- il recupero al controllo della pubblica amministrazione delle aree fluviali e delle aree di protezione delle risorse di rilevante interesse pubblico;
- l'istituzione di parchi e l'estensione di aree protette;
- la disciplina delle attività estrattive con specifica attenzione alla compatibilità con l'assetto ambientale dei corsi d'acqua;
- il governo dei processi di localizzazione delle attività produttive, specializzando le aree da destinare agli insediamenti produttivi e tutelando quelle con più elevata vocazione naturalistica e di maggiore vulnerabilità ambientale;
- il riequilibrio ambientale delle attività agricole e la tutela del territorio rurale.

Inoltre l'approccio al complesso sistema della difesa del suolo e della fruizione e gestione del patrimonio idrico che sottende questa proposta di legge si basa sul concetto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nell'uso specifico delle risorse e sul riconoscimento del valore degli ecosistemi acquatici, in contrapposizione con le vecchie modalità di gestione, basate sullo sfruttamento indiscriminato delle risorse.
Il valore crescente dell'acqua, le preoccupazioni concernenti la qualità e la quantità di approvvigionamenti, implicano una corretta pianificazione degli usi della risorsa e la predisposizione di norme efficaci ed efficienti per la sua regolamentazione.

Le politiche idriche e della difesa del suolo sono strettamente interrelate alla gestione complessiva del territorio e connesse alle politiche energetiche, industriali, agricole, di ricerca scientifica e tecnologica e fanno parte di un sistema complesso le cui diverse componenti non possono non condizionarsi reciprocamente e dinamicamente.

La necessità di armonizzare il dialogo tra i diversi attori presenti nel territorio e responsabili in diversa misura, del suolo e delle acque, Regione, province, comuni e consorzi di bonifica si attua attraverso gli strumenti della sussidiarietà e della concertazione.

La stesura della presente legge ha inevitabilmente, quindi, tenuto conto della complessa organizzazione amministrativa dello Stato e delle normative comunitarie di riferimento con la precisa volontà di integrare le politiche nazionali e comunitarie nei settori della gestione delle risorse naturali, dell'acqua e del suolo.

L'Autorità di bacino, proposta nella presente legge, può inoltre rappresentare una prima anticipazione degli obiettivi della direttiva quadro in termini di approccio integrato al sistema delle risorse idriche. La struttura amministrativa e organizzativa, definita nello specifico dall'articolato, costituisce il punto di partenza naturale per la definizione dei distretti idrografici.

L'Autorità di bacino, istituita ai sensi del presente disegno di legge, considera in forma unitaria, attraverso il piano di bacino idrografico, sia l'assetto idrogeologico e la difesa dalle piene sia la qualità e l'uso dell'acqua (per questi due ultimi settori con le variazioni apportate dal decreto legislativo n. 152 del 1999).

Queste le principali novità normative introdotte dal presente disegno di legge:
- applicazione dei dettami previsti dalla Legge n. 183 del 1989, dalla Legge n. 36 del 1994 e dal decreto legislativo n. 152 del 1999 e delle indicazioni contenute nella direttiva 2000/60/CE;
- individuazione di una politica regionale di governo delle risorse strategiche acqua e suolo, che attraverso l'Autorità di bacino esprimono il controllo, la pianificazione e la programmazione delle azioni utili e necessarie per la salvaguardia delle stesse, omogeneamente, in tutto il territorio sardo;
- istituzione dell'Autorità di bacino quale entità territoriale preposta per svolgere l'attività di pianificazione e programmazione in tema di difesa del suolo e delle acque;
- riconoscimento dell'importanza delle dinamiche che intercorrono fra gli ambienti terrestri e quelli acquatici e individuazione, nel bacino idrografico dell'unità più idonea alla messa in opera di organiche azioni finalizzate alla tutela del territorio e alla salvaguardia naturalistica dei corsi d'acqua;
- definizione dei compiti della Regione e dell'Autorità di bacino, quest'ultima avente personalità giuridica pubblica ed autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale;
- promozione, pianificazione, programmazione e controllo delle procedure previste dalla direttiva 2000/60/CE per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche;
- utilizzo degli strumenti della sussidiarietà e della concertazione; solo, infatti, attraverso l'intenso dialogo e la partecipazione di tutti gli attori presenti nel territorio regionale (Regione, province, comuni e consorzi di bonifica) si possono pianificare e programmare azioni utili e necessarie a salvaguardia dello stesso.
La presente proposta di legge consta di quattro titoli:
- il titolo I (Disposizioni generali) definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della presente legge (articolo 1), esplica le funzioni esercitate dalla Regione in materia di difesa del suolo, risanamento delle acque, fruizione e gestione del patrimonio idrico (articolo 2);
- il titolo II (Autorità di bacino) istituisce, per tutti i bacini di rilievo regionale, un'unica Autorità di bacino (articolo 3), definisce quali siano gli organi dell'autorità di bacino (articolo 4) e i compiti di ciascun organo (articoli 5, 6, 7, 8, 11 e 12); designa la figura del segretario generale e i relativi compiti (articoli 9 e 10) e stabilisce le dotazioni finanziarie dell'Autorità di bacino attribuendole personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale (articolo 13);
- il titolo III (Piani di bacino e programmi triennali) introduce e specifica lo strumento dei Piani di bacino (articolo 14), stabilisce il procedimento di formazione dei Piani stessi (articolo 15) ne delinea i contenuti (articolo 16) e fissa le modalità di attuazione dei Piani di bacino attraverso Programmi triennali di intervento (articolo 17);
- il titolo IV (Norme transitorie) individua la dotazione finanziaria necessaria (articolo 18).
 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Sardegna, nel quadro dei principi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modificazioni, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento), della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), persegue le finalità di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale nonché la tutela degli aspetti ambientali connessi.

2. La Regione raccorda l'attività di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche con gli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e con gli strumenti di programmazione settoriale.

3. A tal fine, la Regione, l'Autorità di bacino, gli enti dipendenti e i consorzi di bonifica svolgono le opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e di pianificazione degli interventi di attuazione degli stessi ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge n. 183 del 1989.

 

Art. 2
Funzioni esercitate dalla Regione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi in materia di difesa del suolo e di risorse idriche relativamente a:
a) strumenti pianificatori e programmatori di dimensione o rilevanza regionale;
b) Piano di bacino e degli eventuali sub-bacini;
c) programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi a difesa delle coste e degli abitati costieri;
d) disciplina degli usi delle acque nei diversi settori: civile, industriale, agricolo e ambientale;
e) regolazione economica dei servizi idrici;
f) definizione del costo dell'acqua grezza da utilizzare per le diverse parti del ciclo delle acque e per i diversi usi;
g) programmi triennali di attuazione ed intervento.

 

Titolo II
Autorità di bacino

Art. 3
Autorità di bacino regionale

1. È istituita, per tutti i bacini di rilievo regionale, un'unica Autorità di bacino con personalità giuridica pubblica, dotata di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale.

 

Art. 4
Organi dell'Autorità di bacino

1. Sono organi dell'Autorità di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale;
d) la segreteria tecnico-operativa.

 

Art. 5
Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale è composto:
a) da tre rappresentanti nominati della Giunta regionale;
b) da tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
c) dai presidenti delle province, ovvero dagli assessori provinciali da essi all'uopo delegati;
d) dai rappresentanti legali dei consorzi di bonifica o loro delegati;
e) dal presidente dell'Autorità d'ambito.

2. Le adunanze e le deliberazioni del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il comitato nella prima adunanza elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il presidente.

4. Nella successiva adunanza il comitato approva il regolamento per il suo funzionamento.

5. Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

6. Alle sedute del comitato istituzionale partecipa con funzioni di segretario, il segretario generale dell'Autorità di bacino.

 

Art. 6
Compiti del comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha i seguenti compiti:
a) definizione dei criteri, metodi, temi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino, in conformità degli indirizzi di cui all'articolo 4 della Legge n. 183 del 1989, e di quelli approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2;
b) approvazione e adozione del Piano di bacino e degli eventuali piani stralcio;
c) adozione dei programmi di intervento attuativi del Piano di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge n. 183 del 1989, e di ogni altro programma di intervento demandato all'Autorità di bacino da disposizioni comunitarie nazionali e regionali;
d) controllo dell'attuazione del Piano di bacino e dei relativi programmi di intervento;
e) disciplina di permessi, limiti e divieti nei settori inerenti alle finalità di cui all'articolo 1;
f) elezione del vice presidente del comitato istituzionale;
g) nomina del segretario generale, su proposta del presidente del comitato istituzionale;
h) nomina del comitato tecnico-scientifico;
i) proposizione di direttive e criteri per la valutazione ed il contenimento degli effetti sull'ambiente delle attività e degli interventi previsti nel programma triennale di intervento e delle attività presenti sul territorio dell'Autorità di bacino, con particolare riferimento a quelle agricole, zootecniche ed industriali ed ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999, e successive modificazioni;
l) approvazione di intese e accordi di programma con enti territoriali e locali, enti pubblici e di diritto pubblico ed associazioni riconosciute, previo parere del comitato tecnico-scientifico relativamente alle attività di pianificazione e programmazione;
m) approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità;
n) adozione della pianta organica ed approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
o) approvazione del programma finanziario annuale dell'attività di studio, di ricerca nonché delle spese di funzionamento della struttura tecnico-amministrativa;
p) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
q) promozione di consultazioni dei sindaci dei comuni interessati, dei presidenti delle comunità montane e degli enti parco nazionali e regionali nel rispetto e in attuazione dell'articolo 11 della Legge n. 183 del 1989;
r) coordinamento dei piani di risanamento ambientale e tutela delle acque e dei suoli.

 

Art. 7
Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è convocato, anche su richiesta del comitato istituzionale, dal segretario generale dell'Autorità di bacino, che lo presiede, ed è composto dai seguenti componenti con comprovata esperienza nel settore della difesa del suolo, risanamento delle acque e tutela ambientale:
a) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale;
b) tre esperti designati dalle province tra i propri dirigenti o funzionari;
c) due esperti nominati dal comitato istituzionale;
d) il direttore generale dell'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
e) i direttori generali degli Assessorati regionali dei lavori pubblici, della difesa dell'ambiente, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, degli enti locali, finanze e urbanistica;
f) un esperto designato dall'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) regionale tra i dirigenti o funzionari dei consorzi di bonifica.

2. Alla costituzione del comitato tecnico nel rispetto delle designazioni provvede, con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato istituzionale. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede direttamente alla designazione dei componenti mancanti ed alla costituzione del comitato tecnico.

3. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

4. Il comitato tecnico può istituire nel suo ambito sottocommissioni specializzate per materie e con funzioni istruttorie.

5. Il comitato tecnico regolamenta le consultazioni dei rappresentanti di enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nell'area del bacino idrografico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della Legge n. 183 del 1989.

 

Art. 8
Compiti del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è organo consultivo del comitato istituzionale e del segretario generale ed in particolare svolge i seguenti compiti:
a) vigilanza e supporto tecnico-scientifico all'elaborazione dei piani di bacino ed alle attività connesse;
b) predisposizione e redazione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso;
c) predisposizione dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 16;
d) coordinamento, d'intesa con i servizi tecnici nazionali, dell'attività della rete regionale di rilevamento dei dati geofisici ed ambientali;
e) espressione del parere su ogni altra attività dell'Autorità di bacino quando ciò gli venga richiesto dal presidente del comitato istituzionale o dal segretario generale.

 

Art. 9
Segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale e viene scelto tra i dirigenti pubblici, in servizio o in quiescenza, o tra soggetti esterni, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni, di elevata esperienza e comprovata competenza nella materia oggetto della Legge n. 183 del 1989.

2. Il segretario generale presiede il comitato tecnico e dirige la segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 11.

3. Il segretario generale dura in carica cinque anni, salvo revoca anticipata dell'incarico, con possibilità di rinnovo, e svolge la propria attività a tempo pieno.

4. Il segretario generale è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'amministrazione di appartenenza e decade dalla nomina con la fine della legislatura nella quale l'incarico è conferito.

5. Il rapporto di lavoro del segretario generale dell'Autorità di bacino regionale è disciplinato da un contratto di diritto privato che, congiuntamente al relativo trattamento economico complessivo, viene stabilito dal comitato istituzionale.

6. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

7. Il segretario generale si avvale di una struttura permanente che sviluppa l'attività istruttoria necessaria a garantire il funzionamento dell'Autorità di bacino.

8. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni riguardanti i dirigenti generali della Regione Sardegna.

 

Art. 10
Compiti del segretario generale

1. Il segretario generale, con l'ausilio della segreteria tecnico-operativa, assolve i seguenti compiti:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;
c) assicura il raccordo fra comitato istituzionale e comitato tecnico dell'Autorità;
d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali;
e) cura i rapporti con gli enti pubblici e di diritto pubblico;
f) cura l'attuazione delle direttive e degli atti deliberativi del comitato istituzionale per conto del comitato stesso nei limiti dei poteri delegatigli;
g) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed, in tale materia, esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato stesso;
h) svolge ogni altro compito attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento;
i) dirige la segreteria tecnico-operativa.

 

Art. 11
Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa è organizzata in base ai principi stabiliti dal comma 9, dall'articolo 12 della Legge n. 183 del 1989, su proposta formulata dal comitato istituzionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

2. La segreteria tecnico-operativa è diretta dal segretario generale.

3. Tale organismo tecnico-operativo è dotato di personale con capacità tecniche ed amministrative. Le unità di personale necessarie sono reperite nell'ambito delle unità tecnico-amministrative dei consorzi di bonifica o mediante comando o distacco da enti regionali e uffici regionali o attraverso concorsi pubblici e ricondotte ad unità funzionale nell'ambito dell'organismo tecnico operativo stesso.

 

Art. 12
Compiti della segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa svolge i compiti di supporto logistico-funzionale all'Autorità di bacino e di struttura tecnica amministrativa per l'applicazione delle norme previste dalla citata Legge n. 183 del 1989 e dal decreto legislativo n. 152 del 1999, e pertanto svolge le seguenti attività:
a) segreteria tecnico-amministrativa degli organi dell'Autorità di bacino;
b) acquisizione e gestione delle conoscenze relative al bacino idrografico, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazioni in genere realizzate a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo dell'attuazione degli interventi;
c) pianificazione e programmazione dell'Autorità di bacino;
d) gestione degli aspetti logistico-funzionali della struttura dell'Autorità di bacino.
2. La segreteria tecnico-operativa è preposta alla gestione delle seguenti materie:
a) cartografia, identificazione dei sistemi territoriali ed ambientali, monitoraggio qualitativo e quantitativo del suolo e delle acque;
b) studi e ricerche;
c) difesa del suolo ed uso del territorio e dell'ambiente;
d) difesa ed uso razionale delle coste e dei litorali;
e) bilancio idrico, uso razionale e tutela della risorsa;
f) attivazione delle procedure previste dalla direttiva 2000/60/CE;
g) leggi ed amministrazione.
3. In particolare la segreteria tecnico-operativa svolge con continuità le seguenti funzioni:
a) elabora il Piano di bacino ed i relativi piani stralcio;
b) elabora e sviluppa l'attività di pianificazione e di programmazione dell'Autorità di bacino e di quanto a questa connesso, in base a quanto definito dagli articoli 3 e 17 della legge n.183 del 1989;
c) predispone la relazione annuale sull'uso del suolo e delle acque e sul suo costo ambientale, sulle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche dei bacini idrografici, sullo stato di attuazione del Piano di bacino e dei Programmi triennali di intervento e della loro efficacia sulla salvaguardia e sulla rinnovabilità delle risorse ambientali, nonché sullo sviluppo e la sicurezza della popolazione regionale;
d) fornisce supporto tecnico-operativo, oltre che agli organi dell'Autorità di bacino, a qualunque altra attività compatibile con i fini istituzionali dell'Autorità di bacino;
e) utilizza e partecipa al coordinamento per le sole finalità dell'Autorità di bacino se non altrimenti ed esplicitamente richiesto dalle province territorialmente competenti, dei sistemi di monitoraggio ambientale delle province stesse e degli enti territoriali interessati; partecipa alla loro gestione e ne integra le infrastrutture preposte quando necessario;
f) provvede all'attività di catalogazione, conservazione, aggiornamento, diffusione ed elaborazione della cartografia regionale anche in relazione agli usi ed alle utilizzazioni disciplinati da normative regionali;
g) promuove l'attivazione delle procedure previste dalla direttiva 2000/60/CE per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche;
h) promuove la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua;
i) sviluppa e sostiene azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico;
l) individua e promuove la ricerca e l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
m) propone alle amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendano necessarie per una corretta gestione delle risorse idriche ed in particolare si attiva per la gestione delle crisi idriche;
n) promuove la partecipazione attiva delle categorie interessate, degli utenti e delle loro associazioni alle fasi attuative della presente legge e agli interventi di riqualificazione ambientale;
o) indica gli indirizzi e gli obiettivi per l'elaborazione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario relativi al servizio di approvvigionamento idrico diverso da quello potabile predisposto dai soggetti attualmente gestori; i programmi ed il piano finanziario sono approvati dalla Giunta regionale;
p) predispone la carta dei servizi inerente al servizio idrico diverso dall'uso potabile ed esercita le attività di verifica e controllo riguardanti il raggiungimento dei requisiti e degli standard prefissati nella carta dei servizi;
q) individua il sistema regionale dei corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua grezza all'ingrosso per gli usi diversi da quello potabile;
r) svolge le attività operative ed istruttorie relative alle funzioni della Regione in materia di Servizio idrico integrato a' termini della Legge n. 36 del 1994 e delle leggi regionali 17 ottobre 1997, n. 29, del 7 maggio 1999, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni;
s) elabora i programmi di monitoraggio dello stato di qualità delle acque, per la corretta determinazione del bilancio idrico, ai sensi della legge n. 36 del 1994 e del decreto legislativo n. 152 del 1999, e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica, concordando l'attuazione con l'ARPAS, secondo le modalità di collaborazione previste dalla Giunta regionale, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo dell'ARPAS;
t) predispone i pareri sulle domande di concessione idrica di particolare rilevanza.

 

Art. 13
Dotazioni finanziarie

1. Le entrate dell'Autorità di bacino sono costituite da:
a) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività della Autorità stessa;
b) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'Autorità di bacino;
c) introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;
d) finanziamenti statali e comunitari.

2. Il contributo annuale di cui al punto a) del comma 1 viene stabilito con la legge finanziaria annuale.

 

Titolo III
Piano di bacino e programmi triennali

Art. 14
Piano di Bacino

1. Il Piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e della corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali dei territori interessati.

2. Il Piano di bacino di rilievo regionale ha valore di piano territoriale di settore.

3. Il Piano di bacino individua le prescrizioni alle quali devono adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale di settore, individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti, nonché i termini per gli adeguamenti dei piani.

4. Il Piano di bacino può essere redatto, adottato ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti più bacini idrografici ai sensi del comma 6 ter dell'articolo 17 della Legge n. 183 del 1989.

5. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 3, il Piano di bacino individua specifiche norme di salvaguardia immediatamente vincolanti e comunque in ossequio a quanto previsto dal comma 6 bis dell'articolo 17 della Legge n. 183 del 1989.

6. Il Presidente della Regione, decorsi i termini stabiliti dal Piano di bacino per l'adeguamento degli strumenti di cui al comma 3, diffida l'ente inadempiente a provvedere entro centottanta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale si sostituisce all'ente.

7. Per le prescrizioni dei Piani di bacino in materia urbanistica si applica il comma 6 dell'articolo 17 della Legge n. 183 del 1989.

8. Le Autorità d'ambito di cui alla Legge n. 36 del 1994 svolgono le funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei Piani di bacino, ferme restando le competenze regionali sulla programmazione generale in materia di risorse idriche.

 

Art. 15
Formazione del Piano di bacino

1. Entro tre mesi dal suo insediamento il presidente del comitato istituzionale avvia il procedimento di formazione del Piano di bacino indicando:
a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato del bacino idrogeologico di competenza;
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.

2. Il Piano di bacino è predisposto dal comitato tecnico regionale per la difesa del suolo ed è approvato dal comitato istituzionale secondo la seguente procedura:
a) dopo l'adozione da parte del comitato istituzionale, il piano è pubblicato nel BURAS e viene trasmesso ai comuni, alle province interessate e ai consorzi di bonifica;
b) chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel BURAS;
c) entro i successivi trenta giorni i comuni trasmettono al comitato istituzionale le proprie osservazioni motivate e quelle presentate dai cittadini corredate del proprio parere;
d) nei successivi sessanta giorni il comitato istituzionale, sulla base delle valutazioni espresse dal comitato tecnico regionale, esprime le proprie determinazioni sulle osservazioni ricevute;
e) copie integrali dei piani con i relativi allegati grafici sono depositate a permanente e libera visione del pubblico presso i competenti servizi regionali, delle province, dei comuni interessati e dei consorzi di bonifica.

3. Gli aggiornamenti al Piano di bacino sono approvati con le procedure di cui al presente articolo.

 

Art. 16
Contenuti del Piano di bacino

1. Il Piano di bacino persegue le finalità di cui all'articolo 3 della Legge n. 183 del 1989 ed in particolare deve contenere:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino;
b) la individuazione e quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico evidenziandone le relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono al bacino idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto tra costi e benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a particolari vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui o altri e delle relative portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione o altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie di impiego e secondo la quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto o della scarsa dotazione idrica.

 

Art. 17
Programmi triennali d'intervento

1. I Piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento secondo i dettami previsti dall'articolo 21 della Legge n. 183 del 1989; tali programmi, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi sono adottati dal comitato istituzionale e trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

2. I programmi destinano una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivi a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri - officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica con esecuzione d'ufficio nonché dei servizi di piena e di pronto intervento idraulico;
c) aggiornamento dei Piani di bacino, elaborazione di studi, rilevazioni ed altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente e redazione di progetti preliminari ed esecutivi delle opere;
d) spese per l'informatizzazione dei Piani di bacino.

2. Il programma viene trasmesso entro il 31 dicembre del penultimo anno di validità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della programmazione finanziaria relativa al triennio successivo.

 

Titolo IV
Norme transitorie e finali

Art. 18
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 300.000 per l'anno 2005, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte della spesa del bilancio annuale.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

01 - Presidenza della Giunta

UPB S01._____ Tit. I
Cap. (NI) - Contributo annuale all'Autorità di bacino (lettera a) del comma 1 dell'articolo 16)

2005 euro 300.000
2006 euro p.m.
2007 euro p.m.

UPB S01._____
Cap. (NI) - Contributo all'Autorità di Bacino per studi ed indagini per la corretta attuazione della presente legge (lettera b) del comma 1 dell'articolo16)

2005 euro p.m.
2006 euro p.m.
2007 euro p.m.

in diminuzione

UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2005 euro 300.000