CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 184

presentata dai Consiglieri regionali

CALIGARIS - IBBA

il 15 novembre 2005

Istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per donne e minori maltrattati


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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La realtà sarda, come quella nazionale, grazie all'impegno costante delle associazioni e dei movimenti femminili e alle iniziative istituzionali, ha percorso molta strada per contrastare la violenza nei confronti delle donne e dei minori. Anche in Sardegna la vicinanza delle donne alle donne vittime di stupri, maltrattamenti, pestaggi e violenze fisiche, ricatti economici e psicologici si è espressa attraverso progetti di associazioni in collaborazione con gli enti locali territoriali.

Sono esperienze che hanno portato alla luce un fenomeno per certi versi paradossale. Il luogo fisico più protetto, la casa, e quello ritenuto umanamente più accogliente, la famiglia, sono in realtà le principali fonti della disperazione di madri e bambini. La violenza intrafamiliare nasce e si sviluppa all'interno di una rete di rapporti distorti. Contrariamente alle convinzioni più diffuse e accreditate, il problema si presenta in tutte le fasce sociali, anche se emerge maggiormente in quelle più disagiate economicamente. La maggiore evidenza del fenomeno tra gli svantaggiati, secondo approfondite indagini, è da ricondurre al fatto che in queste classi sociali possono più facilmente penetrare gli operatori dei servizi territoriali. Insomma, le segnalazioni per gravi condizioni di rischio, cui seguono eventuali interventi di prevenzione, trovano meno difficoltà ad attecchire in contesti di disagio.

Molto più difficile e complesso è invece intervenire quando il rapporto familiare patologico interessa la sfera relazionale. In tal caso, infatti, la condizione non solo riguarda una non definibile e identificabile fascia sociale, perché anzi si annida molto più facilmente nelle sfere medio-alte della società, ma addirittura rende le vittime ancora più deboli rispetto al mondo esterno. I condizionamenti sociali e lo status della famiglia in senso lato rendono quasi impossibile il ricorso a un aiuto esterno e tanto meno alla denuncia.

Si tenga infine conto che, in particolare nella cultura della Sardegna, la famiglia è sacra ed è quindi inaccettabile che quanto avviene tra le pareti domestiche possa essere messo in piazza o finisca alla mercé di estranei. Ingerenze tra moglie e marito sono considerate inopportune anche quando provengono dai genitori della vittima. Quest'ultima del resto, solo in casi eccezionali, in modo particolare quando avverte che mantenere il segreto potrebbe compromettere in modo irreparabile i rapporti padre-figlio, si decide a parlare.

Negli ultimi anni alla cultura del "sopportare in silenzio" le donne hanno reagito. Le denunce sono aumentate portando a definire le caratteristiche fisiche e psichiche dell'abusante, che il più delle volte (75% secondo i dati rilevati dai centri antiviolenza operanti nel territorio nazionale) è un insospettabile; così come le vittime (85-90% delle stesse indagini) sono persone senza alcun particolare problema.

La violenza familiare è fisica, emotiva, psicologica, economica e sessuale; si esprime attraverso atteggiamenti intimidatori e minacciosi, con vessazioni, denigrazioni e tattiche di isolamento nei confronti della vittima. Si sviluppano molestie morali (disprezzo e mortificazione) fino all'"omicidio psicologico". L'abusato subisce una tale perdita della stima di sé, con gravissimi danni psicologici, al punto da avere necessità di una riabilitazione. Anche rispetto ai minori, solo di recente si è diffusa la consapevolezza che i rapporti tra adulto e bambino non sono sempre improntati alla tenerezza, al riguardo, al rispetto.

La proposta di legge per l'istituzione in Sardegna di centri antiviolenza e case di accoglienza per donne e minori maltrattati si propone di garantire alle persone in grave difficoltà condizioni di assistenza tali da restituirle alla conduzione di normali rapporti affettivi e relazionali.

Strutturata in nove articoli, la proposta si caratterizza per essenzialità e concretezza. In coerenza con i princìpi della Costituzione e delle risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché dei programmi dell'Unione europea, all'articolo 1 riconosce che ogni grado di violenza contro qualunque essere umano costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà; assicura quindi alle vittime un sostegno temporaneo per ripristinare il personale equilibrio emotivo e psicologico; valorizza i modelli culturali della solidarietà e l'ospitalità autonoma e autogestita basata sulle relazioni tra donne, secondo le esperienze delle associazioni femminili del volontariato e delle organizzazioni non lucrative.

Tra le finalità della legge vi è, all'articolo 2, l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne e minori maltrattati, gestiti senza scopo di lucro e affidati a personale specializzato nel rispetto della programmazione e dell'organizzazione del sistema integrato dei servizi sociali alle famiglie e alle persone che spetta alle Regioni come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'articolo 6 dello Statuto.

Negli articoli 3 e 4 vengono definiti rispettivamente i centri antiviolenza e le case di accoglienza. I primi sono sostanzialmente luoghi di soccorso, segnalazione, assistenza e consulenza legale e psicologica a cui possono rivolgersi le persone in difficoltà. I centri raccolgono e rielaborano i dati sulla condizione delle persone e dei minori maltrattati, assumono iniziative di formazione per gli operatori, di prevenzione e di sensibilizzazione sulla realtà della violenza e gli abusi contro le donne e i bambini; operano in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni. Le case di accoglienza sono rifugi di prima accoglienza e luoghi di permanenza per prevenire ulteriori atti violenti o ritorsioni; offrono ospitalità e aiuto per superare i danni morali e materiali conseguenti alle violenze e agli abusi; possono inoltre accogliere ragazze minorenni e/o donne detenute in attesa di giudizio con figli minori che non possono trovare ospitalità nelle case di reclusione della Sardegna quando non attrezzate con asili nido.

L'articolo 5 precisa in che modo possono essere creati i centri antiviolenza e le Case di accoglienza, precisando che la Regione ne favorisce l'istituzione, di concerto con gli enti locali e nell'ambito del piano locale. Case e centri offrono ospitalità e servizi gratuitamente e mantengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche di assistenza, prevenzione e repressione dei reati.

La gestione di centri e case, disciplinata nell'articolo 6, è assicurata da province e comuni che autorizzano la stipula di convenzioni anche con enti locali singoli o consorziati e con associazioni; dispongono di immobili eventualmente messi a disposizione da province o Regione, anche tra i beni confiscati alla criminalità organizzata, dei quali curano la ristrutturazione; sono tenuti a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta ai rispettivi enti locali, all'Assessorato regionale e alle Commissioni sanità e diritti civili del Consiglio regionale.

La legge, che nell'articolo 8 fissa la norma finanziaria, prevede all'articolo 7 l'istituzione di un apposito fondo per i centri e le case dove confluiscono i finanziamenti e i conferimenti dei beni e delle strutture assegnati dalle disposizioni normative statali, regionali ed europee. La legge riserva una quota del 20% del fondo al cofinanziamento delle convenzioni e il 10% alle associazioni e agli enti che le stipulano.

L'urgenza del provvedimento, all'articolo 9, ne determina l'entrata in vigore dal giorno della pubblicazione.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Princìpi

1. La Regione, coerentemente con i principi della Costituzione, delle risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite, dell'Organizzazione mondiale della sanità e dei programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni grado di violenza contro qualunque essere umano costituisce un attacco all'inviolabilità della persona ed alla sua libertà. Alle vittime di violenza è assicurato il diritto ad un sostegno temporaneo per consentire loro di ripristinare l'inviolabilità e di riconquistare la libertà.

2. La Regione riconosce e valorizza i modelli culturali della solidarietà e l'ospitalità autonoma e autogestita basata sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze delle associazioni femminili iscritte agli albi di volontariato e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e/o altre forme organizzative che abbiano tra i propri scopi la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la prevenzione e la solidarietà delle vittime; favorisce e promuove inoltre interventi di rete tra istituzioni e figure professionali per offrire le risposte necessarie alle varie tipologie di violenza e per superarne gli effetti.

 

Art. 2
Finalità

1. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato dei servizi sociali alle famiglie e alle persone, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rientra, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficienza ed economicità nell'ambito delle competenze delle Regioni.

2. Al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di violenza e maltrattamenti sessuali, psicologici, fisici ed economici, la Regione, in conformità di quanto disposto dall'articolo 6 dello Statuto e in attuazione del decreto di cui al comma 1, istituisce e sostiene appositi centri antiviolenza e case di accoglienza per donne e minori.

3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza per donne e minori maltrattati devono essere dotati di strutture e personale specializzato, devono operare senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e/o private.

 

Art. 3
I centri antiviolenza

1. I centri antiviolenza svolgono il ruolo di sportelli informativi e le seguenti attività:
a) soccorso, sostegno, assistenza e consulenza legale e psicologica;
b) formazione e aggiornamento di operatrici e operatori sociali, culturali e istituzionali;
c) raccolta, analisi e diffusione dei dati relativi alla condizione delle donne e dei minori maltrattati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate;
d) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e i minori, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni ed associazioni.

 

Art. 4
Le case di accoglienza

1. Le case di accoglienza per donne e minori maltrattati sono luoghi di prima sistemazione, di accoglienza e di permanenza per prevenire ulteriori atti violenti, minacce e ritorsioni; esse hanno lo scopo di:
a) offrire solidarietà e ospitalità, con personale specializzato, ad ogni persona, europea o extraeuropea, anche se non ancora in regola con le leggi vigenti, che abbia subito violenza, molestie o sopraffazioni fornendo le opportune consulenze legali e psicologiche;
b) fornire aiuto per superare i danni morali e materiali conseguenti alle violenze e agli abusi subiti;
c) accogliere ragazze minorenni e/o donne detenute in attesa di giudizio con figli minori che non possono trovare ospitalità nelle case di reclusione non attrezzate con asili nido o con appositi spazi di tutela del minore.

 

Art. 5
Istituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne e minori maltrattati

1. La Regione, di concerto con gli enti locali, favorisce, nell'ambito del Piano locale unitario dei servizi (PLUS), la creazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza come luoghi di sistemazione temporanea.

2. Le strutture di cui al comma 1, in collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel territorio offrono gratuitamente assistenza, consulenza e immediata accoglienza.

3. L'ammissione alle strutture è gratuita; ciascuna si dota di un regolamento in cui sono definiti i rapporti di ospitalità. Il soggiorno è garantito, nei termini stabiliti dal regolamento, sino a quando la donna e il minore non siano in grado di rientrare nella vita normale; qualora si trovino in disagiate condizioni economiche vengono affidati ai servizi sociali del territorio di appartenenza.

4. Gli indirizzi dei centri sono pubblici e il centralino telefonico, dotato di numero verde opera ventiquattro ore al giorno. Indirizzi e numeri telefonici sono adeguatamente resi noti con campagne pubblicitarie anche relative alle attività; i recapiti delle strutture residenziali sono invece coperti da segreto.

5. I centri antiviolenza e le case di accoglienza per donne e minori maltrattati mantengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui competono l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati (pronto soccorso, Carabinieri, Polizia di Stato, Procura della Repubblica, Tribunale dei minori, Giudici di sorveglianza), con i servizi socio-sanitari territoriali, comunali e provinciali (consultori, ASL, servizi psichiatrici e di assistenza legale nonché strutture scolastiche anche con appositi protocolli da definire).

 

Art. 6
Gestione

1. La gestione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza è assicurata, previe deliberazioni, da province e comuni che autorizzano la stipula di convenzioni anche con altri enti locali singoli o consorziati e con organismi e/o associazioni che perseguono le finalità indicate nella presente legge.

2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza redigono ogni anno una relazione sull'attività svolta agli enti locali, all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale ed alle Commissioni diritti civili e sanità del Consiglio regionale.

3. La Regione, le province e i comuni individuano nell'ambito del proprio patrimonio immobili da destinare a centri antiviolenza e a case di accoglienza.

4. La Regione e le province concedono, ai comuni che ne fanno richiesta, contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili, compresi quelli confiscati alla criminalità organizzata, da destinare ai centri e alle case.

 

Art. 7
Finanziamento

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa della Regione, è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi per i centri antiviolenza e le case di accoglienza per donne e minori maltrattati.

2. Nel fondo confluiscono i finanziamenti e i conferimenti dei beni e delle strutture assegnati dalle disposizioni normative regionali, statali, europee e dalla presente legge.

3. A favore degli enti locali e dei consorzi che attivano interventi previsti e disciplinati dall'articolo 6 della presente legge, è riservato, quale cofinanziamento della Regione, il 20 per cento delle disponibilità annuali del fondo. Province e comuni destinatari dei fondi, tramite i rispettivi presidenti e sindaci, iscrivono nei bilanci, con distinte specificazioni, lo stanziamento di spesa per l'acquisizione dei beni immobili da ristrutturare, per la gestione delle convenzioni e quello dei cofinanziamenti comunale e/o provinciale.

4. A favore delle associazioni e degli enti che stipulano le convenzioni per la gestione è riservato annualmente, a titolo di cofinanziamento della Regione, il 10 per cento del fondo.

5. La Regione concorre annualmente, con il 10 per centro delle disponibilità del fondo, alle spese per la ristrutturazione degli immobili destinati ai centri e alle case.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 800.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per il triennio 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03007
Cap. 03035 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 30 legge regionale 5 maggio 1993, n. 11)

2006 euro 800.000
2007 euro 800.000
2008 euro 800.000

in aumento

12 - SANITÀ

UPB S12.066
Cap. 12274 (N.I.) - Spese per l'istituzione del fondo di cofinanziamento per l'attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne e minori maltrattati previsti dalla presente legge.

2006 euro 800.000
2007 euro 800.000
2008 euro 800.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 12276 del bilancio della Regione per il triennio 2006-2008 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

Art. 9
Urgenza

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della pubblicazione.