CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 182
presentata dai consiglieri regionali
DEDONI - VARGIU - CASSANO - PISANO
il 4 novembre 2005
Riordino dei consorzi di bonifica
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si propone di introdurre una profonda riforma della vigente legislazione regionale sulla bonifica e sui relativi consorzi, risalente al 1984.
L'esigenza di una riforma nasce dalla necessità di tener conto del nuovo ruolo che occorre riconoscere all'azione della bonifica sul territorio e del nuovo quadro di riferimento costituzionale delineato dalla riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
Ne discende di dover anzitutto prendere atto dell'acquisita polivalenza funzionale dell'attività di bonifica nel cui ambito rientrano oggi, secondo le linee tracciate dalla Corte costituzionale, dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale più recente, un insieme di azioni ed interventi fra loro fortemente integrati in funzione delle loro unitarie finalità consistenti nella conservazione e difesa del suolo, nella provvista e gestione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, nella salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.
Da tale polivalenza funzionale, costituente la specificità propria della bonifica integrale, discende che essa, con le sue azioni, contribuisce alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare.
È chiaro, peraltro, che si tratta di un contributo che non è certamente esaustivo ma va coordinato ed integrato dalle azioni delle altre istituzioni cui l'ordinamento statale e regionale conferisce funzioni e poteri ancora più ampi e generali, finalizzati agli stessi obiettivi, a garanzia di uno sviluppo sostenibile.
Il confronto, la concertazione e la collaborazione con tali istituzioni devono costituire per i soggetti protagonisti della realizzazione e gestione della bonifica integrale - i consorzi di bonifica e di irrigazione - regola costante.
Si tratta di un percorso evolutivo sulla strada tracciata per il traguardo di uno sviluppo sostenibile che, in via prioritaria, deve garantire protezione e salvaguardia alle risorse naturali, suolo ed acqua, costituenti fattori essenziali per la vita civile ed elementi determinanti la sostenibilità dello sviluppo.
In Sardegna la sicurezza territoriale ed ambientale richiede, in via prioritaria, azioni di protezione e difesa del suolo attraverso un idoneo governo degli usi del suolo ed una sana politica di gestione del territorio fondata sulla prevenzione e sulla manutenzione, che riducano il rischio idraulico ed idrogeologico.
Sulla sicurezza territoriale ed ambientale ha, altresì, rilevante incidenza il regime delle acque le quali, in relazione all'accentuata recente variabilità del clima, costituiscono, per le popolazioni, nel contempo, costante minaccia e preziosa risorsa. Alluvioni e siccità rappresentano eventi ciclicamente ricorrenti, che incidono non solo sulla sicurezza del territorio e sull'ambiente, ma anche sulle condizioni della civile convivenza e dello sviluppo economico.
I rapporti delle conferenze internazionali sullo sviluppo sostenibile e sul clima (da quella di Stoccolma del 1972 a quella di Rio de Janeiro del 1992 a quelle dell'Aja e di Johannesburg del 2002, al Forum mondiale di Kyoto del marzo 2003) attestano che la carenza di risorse idriche rispetto ai fabbisogni ha una dimensione mondiale, e che la scarsità delle stesse costituisce su scala mondiale un freno allo sviluppo agricolo e pone in discussione la sicurezza alimentare e quella ambientale, che sono strettamente subordinate alla quantità di acqua disponibile.
Per uno sviluppo sostenibile si pongono quindi sia rilevanti problemi di difesa del suolo, onde evitare l'aggravarsi del dissesto territoriale e della diffusa vulnerabilità, sia i rilevanti problemi di reperimento di risorse idriche utilizzabili a costi accessibili, di razionale uso delle risorse disponibili, di tutela della quantità e della qualità delle acque.In tale scenario si inquadra l'azione della bonifica integrale che, con la sua polivalenza funzionale, offre un contributo fondamentale alla crescita economica indirizzata ad uno sviluppo sostenibile.
L'ordinamento nazionale nonché quello regionale complessivamente considerati hanno recepito e riconosciuto alla bonifica integrale questa moderna polivalenza funzionale che garantisce una gestione integrata delle risorse suolo e acqua.
La presente proposta di legge recepisce tale nuova nozione di bonifica integrale attraverso la disciplina dettata al titolo II.
Il conseguente tema della governance territoriale delle risorse naturali suolo e acqua assume una rilevanza strategica, atteso che occorre individuare due distinti momenti concernenti, rispettivamente, il governo e la gestione.
La presente proposta di legge, tenendo conto anche della riforma introdotta dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, dei principi dettati dalla legislazione nazionale e degli orientamenti condivisi da varie regioni, affida il governo e la gestione delle risorse acqua e suolo, rispettivamente, alla Regione ed ai consorzi di bonifica.
Nell'ambito del governo rientrano le funzioni di programmazione economico-finanziaria degli investimenti e di pianificazione delle azioni nell'ambito della gestione, e le funzioni di realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere.
Per quanto riguarda l'irrigazione va ricordato che, secondo il principio fondamentale, legislativamente sancito dalla Legge n. 36 del 1994, gli usi delle acque non possono prescindere dal tener conto dell'esigenza del risparmio e del rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.
Conseguentemente, il fine di non pregiudicare l'agricoltura viene considerato alla pari delle altre finalità pubbliche di interesse generale da tutelare; subito dopo il consumo umano il legislatore garantisce priorità all'uso agricolo (articolo 28).
Le autorità preposte al governo della risorsa idrica devono rispettare tali priorità sia nella pianificazione che nella determinazione del bilancio idrico.La stessa Legge n. 36 del 1994 sancisce il principio che l'uso dell'acqua sia attuato secondo criteri di solidarietà ed indirizzato al risparmio e che la gestione sia efficiente, efficace ed economica.
L'uso e la gestione delle acque per l'irrigazione devono rispettare tali principi che rendono prioritario il sistema di irrigazione collettiva in ambiti comprensoriali unitariamente gestiti e, quindi, devono essere realizzati attraverso i consorzi di bonifica e di irrigazione cui la legge nazionale affida la gestione dei sistemi irrigui collettivi.
Infatti, la Legge n. 36 del 1994, nel dettare una disciplina distinta per gli usi civili e per gli usi produttivi, riconosce quali unici gestori per gli usi irrigui i consorzi di bonifica e di irrigazione che sono enti pubblici a struttura associativa, retti dal principio dell'autogoverno, rientranti tra le autonomie funzionali.
L'attualità di tale scelta istituzionale è confermata dalla recente direttiva europea sulle acque, laddove si afferma il principio della partecipazione effettiva degli utenti delle risorse ai livelli nei quali vengono assunte le determinazioni per la gestione dell'irrigazione.
In particolare, la Legge n. 36 del 1994 riconferma ed amplia, in ragione delle più moderne istanze in tema di razionale utilizzazione delle acque, il principio fondamentale, già vigente nel nostro ordinamento, secondo il quale la gestione delle acque irrigue e di bonifica compete ai consorzi di bonifica e di irrigazione.Infatti all'articolo 27 è previsto che le funzioni dei consorzi riguardino la realizzazione e la gestione delle reti a prevalente uso irriguo, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica; inoltre viene consentito l'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica.
Nel prosieguo dell'evoluzione legislativa del settore la rilevanza del ruolo dei consorzi di bonifica è ulteriormente riconfermata se si tiene conto che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999 chiama i consorzi di bonifica e di irrigazione a concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro riutilizzazione, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.
D'altra parte i consorzi di bonifica, quali enti pubblici di autogoverno presenti sul territorio, soggetti a tutela e vigilanza della Regione, costituiscono reale espressione di quel principio di sussidiarietà che nell'attuale ordinamento italiano ha assunto rilevanza costituzionale e che costituisce il cardine delle regole del Trattato di Maastricht per la politica del territorio e dell'ambiente. Ciò con riferimento sia alla rappresentanza diretta degli interessati che beneficiano dell'attività svolta dal consorzio, ai quali è affidata l'amministrazione degli enti, che per la snellezza operativa dell'istituto consortile nonché per la sua presenza articolata sul territorio in prossimità ai luoghi e ai soggetti che per primi avvertono i bisogni. Ciò consente di dare risposte immediate alle necessità e alle esigenze dei singoli e della collettività organizzata e di adattare le azioni ai diversi contesti territoriali.
D'altra parte se dalla legislazione nazionale si passa ad esaminare la legislazione regionale, si rileva che il quadro normativo, formatosi nel corso delle prime sette legislature, è caratterizzato dal fondamentale riconoscimento dei consorzi di bonifica e d'irrigazione quali soggetti protagonisti per la gestione delle risorse idriche ed in particolare per una gestione integrata con specifico riguardo alla regolazione e regimazione delle acque e all'approvvigionamento ed utilizzazione per usi prevalentemente irrigui.
Ciò perché la specifica conoscenza delle esigenze peculiari del settore, nonché del territorio, la circostanza di essere una aggregazione di utenti ossia di diretti interessati, di realizzare una irrigazione collettiva che di per sé presuppone una razionale utilizzazione delle acque, conferisce a tali soggetti una forza istituzionale ed operativa molto singolare e di grande rilievo.
Infatti l'evoluzione legislativa che si è svolta negli anni novanta per il settore delle acque, da un lato valorizza, con riferimento ai soggetti, l'aspetto della partecipazione e dell'aggregazione degli utenti; dall'altro, avvia un processo di privatizzazione in armonia con i più attuali orientamenti per il governo dei vari settori dell'economia.
I suddetti obiettivi determinano particolare attenzione per quelle istituzioni che, da un lato, costituiscono rappresentanza diretta degli utenti, dall'altro, garantiscono una indiscutibile connessione di pubblico e privato che conferisce loro una particolare forza istituzionale, secondo quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale.
Da ciò deriva la valorizzazione dei consorzi di bonifica che trovano ulteriore riconoscimento nei nuovi principi costituzionali introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione, tra i quali il principio di sussidiarietà che ha ormai assunto valore di principio espressamente sancito dalla Costituzione.
Secondo quanto già rilevato da autorevole dottrina, il principio di sussidiarietà, che va rispettato sia dallo Stato che dalle Regioni, rafforza e valorizza il ruolo e le funzioni dei consorzi che, in quanto istituzioni presenti sul territorio, rappresentative delle categorie direttamente interessate alla loro azione e quindi più vicine ai soggetti di cui rappresentano i bisogni, costituiscono esemplare espressione di sussidiarietà.
I consorzi di bonifica infatti sono enti pubblici a struttura associativa, a rappresentatività settoriale (specifica), retti dal principio dell'autogoverno dei soggetti privati interessati.
In ragione di tali caratteristiche strutturali e delle funzioni istituzionali pubbliche ad essi attribuite dal legislatore nazionale e da quasi tutti i legislatori regionali, ai consorzi viene riconosciuta una particolare forza istituzionale discendente dalla indiscutibile connessione di pubblico e privato che essi esprimono (in tal senso anche la Corte costituzionale con sentenza n. 326/1998).
Tali caratteristiche istituzionali hanno indotto la migliore dottrina costituzionalista a considerare i consorzi tra le istituzioni rientranti nell'ambito delle autonomie funzionali quali soggetti pubblici funzionalmente esponenziali di collettività settoriali.
Le considerazioni sopra illustrate trovano riscontro normativo nei diversi articoli della proposta di legge (dalla nozione di bonifica alle funzioni dei consorzi, ai poteri, agli organi di autogoverno, alla partecipazione pubblica, ecc.).
Con particolare riferimento al potere impositivo, essa introduce un nuovo regime fondato su una specifica disciplina del piano di classifica quale strumento fondamentale per la determinazione e per l'individuazione del beneficio conseguente all'attività svolta dai consorzi, ed una puntuale disciplina per l'individuazione del beneficio in relazione alla differente natura e finalità degli interventi di bonifica.
Si è introdotto il principio secondo il quale la partecipazione finanziaria dei privati è collegata al beneficio, così come definito dalla legge, derivante dall'attività di bonifica, prevedendo l'intervento pubblico per le spese necessarie all'assolvimento di funzioni di pubblico generale interesse che arrecano beneficio all'intera collettività.
Specifiche norme sono previste per garantire trasparenza ed efficienza ai consorzi attraverso disposizioni che contemplano sia un'ampia attività di informazione che un controllo di gestione interna.
Si prevede uno snellimento degli organi di amministrazione attraverso la soppressione della deputazione amministrativa e la previsione del solo consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea dei consorziati. Il consiglio di amministrazione, notevolmente ridotto rispetto agli attuali consigli dei delegati, è composto da consorziati eletti dall'assemblea e da membri eletti dai comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica; e ciò nel rispetto del principio di autogoverno degli enti consortili; l'azione dei consorzi dovrà comunque svolgersi in piena collaborazione con gli enti locali attraverso la concertazione e gli accordi di programma.
Si prevede altresì una notevole semplificazione dei procedimenti relativi al controllo degli atti (l'esame sarà limitato agli atti fondamentali), con una riduzione dell'impegno da parte degli uffici regionali ed una maggiore responsabilizzazione dei consorzi.
Così pure è previsto un rafforzamento del ruolo del collegio dei revisori.
È prevista infine l'istituzione presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, della Consulta regionale della bonifica e dell'irrigazione che rappresenta un'utile sede di riferimento per la Regione ai fini dell'approfondimento e della collaborazione tra diversi soggetti istituzionali su specifici argomenti aventi determinante rilevanza per il settore della bonifica e dei consorzi.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Norme generaliArt. 1
Finalità1. La Regione, in attuazione del titolo V della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della legge dello Stato, promuove e organizza la bonifica quale attività polifunzionale di rilevanza pubblica finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare. In tale ambito, l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla salvaguardia e alla valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l'attività nel quadro dei piani di sviluppo rurale comunitari, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale.
3. La presente legge adegua la disciplina del settore ai principi contenuti nelle Leggi 5 gennaio 1994, n. 36, 18 maggio 1989, n. 183, e nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
4. La presente legge è finalizzata al riordino territoriale dei comprensori di bonifica, alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi e al risanamento finanziario dei medesimi.
Art. 2
Ambiti territoriali1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica come individuata all'articolo 1, tutto il territorio regionale della Sardegna è classificato "di bonifica" ed è suddiviso in ambiti territoriali denominati "comprensori di bonifica".
2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili, tenuto anche conto della rilevanza della estensione ai fini della economicità di gestione. La delimitazione territoriale dei comprensori di bonifica, cui corrispondono i bacini idrografici di seguito elencati, è quella riportata nella cartografia in allegato "A", che fa parte integrante della presente legge:
Sardegna settentrionale
1. Liscia
2. Temo-Cuga
3. Coghinas-Mannu di Pattada
Sardegna centrale e orientale
4. Tirso-Flumineddu
5. Cedrino-Posada-San Teodoro Budoni
6. Santa Lucia e contermini
Sardegna meridionale
7. Flumendosa-Leni-Monti Nieddu
8. Cixerri-Monti Pranu
Art. 3
Modifica degli ambiti territoriali1. Alla modifica dei comprensori si provvede, previa consultazione dei consorzi interessati, su proposta dell'Assessore della agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione autonoma della Sardegna, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. La pubblicazione nel BURAS della deliberazione di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Art. 4
Enti competenti1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del regio decreto n. 215 del 1933, e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano, senza soluzione di continuità, le funzioni in materia di bonifica di cui all'articolo 15, nei comprensori di riferimento salvo l'ipotesi di fusioni disposte ai sensi del comma 2.
2. La Regione Sardegna, per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per la realizzazione di più idonei ed efficienti organismi tecnico-amministrativi, può provvedere a fusioni tra i consorzi esistenti in modo da adeguare le loro dimensioni territoriali alle finalità della presente legge.
3. Alla fusione si provvede con lo stesso procedimento indicato nell'articolo 3.
Titolo II
Interventi e opereArt. 5
Interventi di bonifica1. Ai fini della presente legge, qualora realizzati nei comprensori di bonifica, sono considerati interventi pubblici di bonifica:
a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;
b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del regio decreto n. 215 del 1933;
c) le opere di difesa idrogeologica;
d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani a fini irrigui secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994 e del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185;
f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
g) gli acquedotti rurali;
h) le azioni ed interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue in conformità di quanto previsto dall'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994;
i) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;
l) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
m) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali;
n) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
o) gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;
p) gli interventi di manutenzione idraulica destinati alla prevenzione e a mitigare il degrado territoriale;
q) gli interventi e le opere di riordino fondiario.
Art. 6
Realizzazione delle opere pubbliche di bonifica1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 è affidata ai consorzi di bonifica operanti nei rispettivi comprensori.
2. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono a totale carico pubblico; ad essi si applica quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9.
Art. 7
Gestione delle opere pubbliche di bonifica1. I consorzi di bonifica, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate dalla data in cui, compiute le opere, esse vengono formalmente consegnate dalla Regione al consorzio per la gestione.
2. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere; a tal fine i consorzi provvedono:
a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica nonché alla imposizione ed alla riscossione dei relativi contributi secondo quanto previsto agli articoli 11, 30, 31 e 32;
b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto n. 368 del 1904.3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali ed agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994.
4. Allo scopo di assicurare rapidità di esecuzione e conseguire economie di spesa, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, possono essere eseguiti in amministrazione diretta quando la spesa complessiva dell'intervento preventivato per singola opera non sia superiore ad euro 100.000, anche quando la spesa è coperta da finanziamento pubblico.
Art. 8
Opere di bonifica di competenza privata1. Le opere di bonifica di competenza privata sono quelle indicate come tali dai piani di bonifica di cui all'articolo 9.
2. Le opere di cui al comma 1 sono obbligatorie per i proprietari e le relative spese sono a loro esclusivo carico.
3. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.
4. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa.
5. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite tra i proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti come definiti all'articolo 30.
Titolo III
Programmazione e finanziamentoArt. 9
Piano di bonifica, tutela e valorizzazione1. Il Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato "piano di bonifica", individua le linee di azione nel comprensorio per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 ed in tale ambito, le singole azioni e gli interventi di bonifica da realizzare in ciascuno dei comprensori di bonifica. Il piano si conforma agli indirizzi programmatici contenuti nel piano di sviluppo della Sardegna e nel documento annuale di programmazione, e tiene conto dei piani urbanistici, dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino di cui alla Legge n. 183 del 1989.
2. Il piano ha la finalità di contenere il rischio idraulico, difendere e conservare il suolo e le infrastrutture produttive, assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e territorio, il risparmio idrico in agricoltura e la tutela e la valorizzazione delle risorse suolo e acqua, l'organizzazione efficace ed efficiente delle azioni per la difesa del suolo e la valorizzazione della risorsa idrica a fini prevalentemente agricoli e di miglioramento fondiario, nonché la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nei comprensori di bonifica.
3. Per ciascun intervento il piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità, specificando la natura pubblica o privata dell'intervento stesso.
4. Il piano individua le opere di competenza privata, ai sensi dell'articolo 8, e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.
5. Gli interventi pubblici compresi nel piano di bonifica sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai fini espropriativi ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302.
6. La proposta di piano di bonifica è predisposta e deliberata da ciascun consorzio di bonifica.
7. La proposta di piano di bonifica è trasmessa ai comuni ricadenti nel comprensorio ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi acquisito in senso favorevole.
8. La proposta di piano di bonifica è trasmessa alla Giunta regionale, che, verificatane la conformità agli indirizzi della programmazione regionale, provvede alla sua adozione.
9. Il piano di bonifica adottato è depositato presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di bonifica, per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel BURAS, negli albi dei comuni interessati e dei consorzi di bonifica. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell'ultima pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro i quarantacinque giorni successivi, procede all'esame delle osservazioni, all'approvazione del piano di bonifica e alla sua pubblicazione nel BURAS.
10. I piani di bonifica possono essere aggiornati con le procedure di cui al presente articolo, su richiesta dei consorzi di bonifica interessati.
11. La spesa per l'elaborazione dei piani di bonifica è a totale carico pubblico.
12. I piani di bonifica sono realizzati sulla base di programmi triennali predisposti dai consorzi.
Art. 10
Finanziamento1. La Regione eroga contributi ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 29.
2. I fondi necessari per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli sono reperiti attraverso:
a) i contributi dei consorziati;
b) i finanziamenti della Regione di cui agli articoli 6 e 9;
c) il contributo alle spese consortili da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque depurate;
d) i canoni derivanti dalla concessione e dall'uso del demanio idrico regionale, ai sensi della normativa vigente;
e) i finanziamenti della Regione, dell'Autorità di bacino, delle province, delle comunità montane e dei comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai consorzi di bonifica ai sensi del comma 5 dell'articolo 15;
f) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nell'ambito dei fondi dell'Unione europea e nel quadro di azioni comunitarie o nazionali, nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall'articolo 5;
g) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture rientranti tra gli interventi di cui all'articolo 5 riconosciuti di interesse nazionale con legge dello Stato.3. La Regione partecipa alle spese di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica che rivestono interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico dei comprensori; tale contributo non può, comunque, essere superiore al novanta per cento della spesa sostenuta. Con apposito provvedimento della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo regionale di cui al comma 2.
4. Il costo per l'utilizzazione di energia elettrica per attivare impianti pubblici di sollevamento delle acque viene assunto a carico della Regione, atteso l'interesse pubblico generale con riferimento sia alla tutela della falda che alla sicurezza territoriale.
5. La Regione può concorrere alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi, in forma attualizzata, in tutto o in parte, su operazioni creditizie, in conformità del sistema normativo vigente.
Art. 11
Contributi di bonifica1. Le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio delle opere pubbliche non rientranti fra quelle di cui agli articoli 5 e 6, nonché le spese di funzionamento del consorzio sono a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extragricoli, siti nel comprensorio consortile, che godono di beneficio derivante dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio stesso.
2. A tal fine il consorzio elabora, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regio decreto n. 215 del 1933, un piano di classifica degli immobili consorziati di cui all'articolo 30 ed impone i relativi contributi di bonifica.
3. I contributi di cui al comma 2 costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli di contribuenza ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto n. 215 del 1933.
Art. 12
Concessioni, licenze, permessi1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto n. 368 del 1904, sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda; trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.
3. Ai fini dell'acquisizione del parere regionale di cui al comma 1, il termine di cui al comma 2 è sospeso dalla data della richiesta di parere sino alla data di ricevimento del medesimo.
4. È di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza da parte dei beneficiari, delle prescrizioni ivi contenute ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.
Titolo IV
ConsorziCapo I
Natura, funzioni, procedimento elettorale, organiArt. 13
Natura e ordinamento1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici a struttura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che operano in conformità delle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.; i consorzi sono soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 37, 38, 39 e 40.
2. I consorzi sono retti da uno statuto.
Art. 14
Statuto1. Lo statuto dei consorzi è deliberato dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della presente legge e delle norme regolamentari regionali attuative; lo statuto assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, regolando in particolare modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione; lo statuto disciplina, inoltre, le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio.
2. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la predisposizione dello statuto dei consorzi di bonifica, anche di secondo grado, cui gli stessi devono adeguarsi entro i sei mesi successivi, al fine di uniformare le modalità fondamentali di funzionamento degli organi.
3. Lo statuto del consorzio, adottato dal consiglio di amministrazione, è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel BURAS e negli albi dei comuni del comprensorio consortile.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURAS, possono essere presentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati; entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.
Art. 15
Funzioni1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del regio decreto n. 215 del 1933, esercitano nei comprensori di rispettiva competenza le seguenti funzioni:
a) predisposizione e deliberazione della proposta di piano di bonifica e dei programmi triennali di attuazione;
b) predisposizione e adozione del piano di classifica;
c) approvazione del piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base del bilancio e del piano di classifica;
d) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 5 e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;
e) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata su delega dei privati;
f) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere pubbliche di bonifica;
g) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994;
h) predisposizione delle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
i) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
l) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo e della qualità dell'ambiente.3. Le opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 5, qualora rientrino nell'ambito delle azioni di difesa del suolo di cui alla Legge n. 183 del 1989, vengono inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei piani di bacino di cui all'articolo 31 della Legge n. 183 del 1989 e sono affidate ai consorzi di bonifica, per la loro realizzazione.
4. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capi I e II del regio decreto n. 368 del 1904 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze; i relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del regio decreto n. 215 del 1933.
5. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei piani di bacino di cui all'articolo 17 della Legge n. 183 del 1989, dai programmi di intervento di cui all'articolo 21 ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima legge.
6. Le province, i comuni e le comunità montane, possono affidare ai consorzi di bonifica, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.
Art. 16
Organi1. Sono organi dei consorzi di bonifica:
a) l'assemblea dei consorziati;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 17
Assemblea dei consorziati1. L'assemblea elegge i componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 21.
2. Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati a pagare i contributi imposti dal consorzio ai sensi dell'articolo 11.
3. Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea, i titolari di diritti reali nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile di irrigazione.
4. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo l'articolo 19, cui devono essere iscritti i consorziati indicati ai commi 2 e 3 appartenenti alla relativa fascia, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi versati.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
6. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali, a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.
7. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto deve essere depositata, a pena di decadenza entro il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'assemblea dei consorziati.
Art. 18
Aventi diritto al voto1. Ogni consorziato, che ai sensi dell'articolo 18 fa parte dell'assemblea, ha diritto a un voto, fatta eccezione per le ipotesi previste al comma 7.
2. Il voto è segreto e personale ed è delegabile solo nei casi di comunioni familiari, ereditarie, società ed enti.
3. La delega è conferita con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.
4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione che rappresenta la maggioranza.
5. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.
6. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
7. Qualora il consorziato, ai sensi del comma 1, abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi dei precedenti commi, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esso esercita il diritto di voto anche per tali organismi.
Art. 19
Elezioni1. Ai fini della elezione dei delegati i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.
5. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.
6. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dal ruolo emesso nell'anno precedente a quello in cui il consorzio indice le elezioni.
7. L'elezione del consiglio si svolge sulla base di una lista o di liste concorrenti di candidati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.
8. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione.
9. Ad ogni fascia viene attribuito, sul totale dei consiglieri da eleggere, un numero di amministratori percentualmente pari al rapporto tra la somma dei contributi imposti ai consorziati di ciascuna fascia ed il totale della contribuenza, fino al limite massimo del 40 per cento dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento all'unità più vicina.
10. I consiglieri non attribuiti ad una fascia in quanto eccedenti il limite sopra indicato, sono attribuiti proporzionalmente alle altre fasce.
11. Le liste devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello statuto, dall'1 per cento dei consorziati aventi diritto di voto della rispettiva fascia, con un minimo di cinquanta sottoscrittori nell'ipotesi in cui l'1 per cento risulti superiore. Il voto deve essere espresso mediante segno di croce da apporre nella casella risultante a fianco dei numeri della lista prescelta.
12. Alla lista di candidati che ha conseguito il maggior numero di voti per ognuna delle quattro fasce sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità superiore, i tre quarti del numero dei consiglieri da eleggere.
13. Un quarto dei consiglieri da eleggere è attribuito alla lista o alle liste in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti, escludendo dalla ripartizione le liste che non hanno ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi.
14. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e i consorzi, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.
15. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
16. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 15, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con proprio decreto, dispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del consiglio di amministrazione o, in caso di accertate gravi irregolarità, l'annullamento delle elezioni. Trascorso infruttuosamente il predetto termine di sessanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il presidente o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede, non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, a convocare il nuovo consiglio di amministrazione.
Art. 20
Ineleggibilità ed incompatibilità1. Non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione:
a) minori, interdetti e inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali;
e) dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del consorzio;
f) dipendenti del consorzio di bonifica;
g) coloro che hanno il maneggio del denaro o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
h) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;
i) coloro che eseguono opere per conto del consorzio;
l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
3. Le cariche di presidente e di vice presidente sono incompatibili con la carica di consigliere regionale, presidente e vice presidente della Giunta provinciale, sindaco di comune ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile, amministratore di ente strumentale della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 21
Consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione è composto da quindici membri, di cui tredici eletti dai consorziati nell'ambito dell'assemblea e due eletti dai comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile.
2. Sono eletti nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali; in caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggiore età.
Art. 22
Designazione dei rappresentanti dei comuni1. I due rappresentanti dei comuni nel consiglio di amministrazione sono designati da un'assemblea composta dai sindaci dei comuni del comprensorio o da loro delegati.
2. La convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del presidente del consorzio entro i trenta giorni anteriori alla scadenza degli organi consortili.
3. L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti o dal suo delegato.
4. L'assemblea dei sindaci non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.
5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
6. Il consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati i rappresentanti delle amministrazioni comunali.
Art. 23
Durata in carica1. Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ai sensi del comma 16 dell'articolo 19; il delegato eletto che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista; se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti, si deve procedere a nuove elezioni.
Art. 24
Elezione degli organi1. Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente ed il vice presidente tra i membri eletti dall'assemblea.
Art. 25
Presidente1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere più anziano.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.
4. Quando il presidente ed il vice presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.
5. Il presidente del consorzio decade dalla funzione nel caso che il consiglio di amministrazione approvi, a maggioranza assoluta dei componenti, una mozione di sfiducia votata per appello nominale.
6. La mozione di sfiducia di cui al comma 5 deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica.
7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, al fine di discutere la mozione di sfiducia, non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni decorrenti da quello successivo alla data della sua presentazione.
8. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il consigliere in carica più votato dichiara la cessazione dalla carica del presidente e provvede alla convocazione immediatamente o comunque entro venti giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia, del consiglio di amministrazione per l'elezione del presidente.
Art. 26
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente e da due membri, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.
2. Il presidente del collegio dei revisori e un componente sono nominati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore; un componente è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
3. Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni.
4. Il collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità ed in particolare:
a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
c) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
d) svolge il controllo successivo di legittimità sugli atti altrimenti non sottoposti al controllo di legittimità ai sensi degli articoli 35 e 36;
e) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonché sui risultati dell'attività.
Art. 27
Indennità1. Al presidente ed al vice presidente del consorzio di bonifica, al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti competono, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazioni ai lavori, le indennità previste dalle normative di riferimento.
Capo II
Catasto, piani di classifica, beneficio di bonificaArt. 28
Catasto consortile1. I consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.
2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, ovvero sulla base della presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.
4. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto meccanizzato la Regione concorre nelle relative spese con un contributo nella misura del 60 per cento dell'importo risultante da apposita perizia.
Art. 29
Piano di classifica1. Il Piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
2. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del consorzio nonché negli albi dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del consorzio sono trasmessi all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'approvazione. Il consorzio di bonifica provvede a dare preventiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza con avviso pubblicato sul BURAS.
3. I proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio di cui all'articolo 30 dalle opere di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese sostenute dal consorzio per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e alle altre spese per il funzionamento del consorzio. Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione al beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica di cui al comma 1. Nei comprensori irrigui di bonifica, fra i parametri generali di riferimento, deve essere compreso quello della quantità di risorsa idrica utilizzata; a tal fine i consorzi completano l'installazione di idonei strumenti di misurazione dei consumi idrici in attuazione degli specifici interventi regionali.
4. I consorzi di bonifica approvano il piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili di cui al comma 1.
5. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, i consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione va loro affidata in concessione, sono individuati quali titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.
Art. 30
Beneficio di bonifica1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore, e può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili.
2. Il beneficio di bonifica può essere:
a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura;
c) di disponibilità irrigua.3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio, tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
4. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.
5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
6. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la motivazione del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.
Art. 31
Immobili serviti da pubblica fognatura1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano versate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.
2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.
3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa con l'Autorità d'ambito.
Capo III
Accordi di programma, pubblicazione degli atti, trasparenza, controllo di gestioneArt. 32
Concertazione e accordi di programma1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione tra i consorzi di bonifica, le province, i consorzi e gli altri enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I consorzi di bonifica possono stipulare intese e convenzioni con le province, i comuni e le comunità montane competenti per territorio, nonché con gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali, costituiti a norma della Legge n. 36 del 1994, per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni.
3. In caso di scarsità di risorse idriche, ai fini del riparto tra i diversi usi di acqua invasata a scopi plurimi, la Regione promuove accordi di programma per un equo riparto, tra usi diversi e comprensori, in conformità delle priorità garantite dall'articolo 28 della Legge n. 36 del 1994.
4. Ai fini della tutela della quantità e della qualità delle acque le province possono affidare ai consorzi loro specifiche funzioni per la salvaguardia delle risorse idriche e per la tutela dell'ambiente.
Art. 33
Pubblicazione1. Gli atti degli organi consortili debbono essere pubblicati nell'albo pretorio del consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicati nell'albo pretorio del consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di quindici giorni consecutivi.
Art. 34
Informazione e trasparenza1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate a imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale.
2. I consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie sugli albi pretori dei comuni, delle province e delle comunità montane e in ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.
3. I consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti ed ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, alla legge regionale 5 settembre 1994, n. 31 e al regolamento consortile.
Art. 35
Controllo di gestione1. I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio;
b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del consorzio:
a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.3. Il consiglio di amministrazione del consorzio provvede al controllo interno di gestione eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato.
Capo IV
Vigilanza, controlli, impugnazioni, modifiche statutarie, atti sostitutivi, fusioni e
organi consultiviArt. 36
Vigilanza e tutela1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia all'attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il coordinamento dell'azione dei consorzi, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatoria dei consorzi di bonifica.
2. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi ed il regolare esercizio dell'attività del consorzio.
3. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dagli statuti la Regione diffida il consorzio a provvedervi entro il termine; scaduto infruttuosamente tale termine, la Regione nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti.
Art. 37
Trasmissione degli atti a controllo1. Le deliberazioni soggette al controllo ai sensi degli articoli 38 e 39, devono essere inviate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale non oltre sette giorni lavorativi dalla data di adozione.
Art. 38
Controllo di legittimità e merito1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) piani di classifica;
b) statuto e regolamenti di amministrazione;
c) partecipazione ad enti, società ed associazioni;
d) mutui;
e) acquisto o alienazione di immobili.2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale non ne pronuncia l'annullamento per illegittimità nel termine di quaranta giorni dal ricevimento dei processi verbali, ovvero se, nello stesso termine, non invita il consorzio, con richiesta motivata, a riprenderle in esame.
3. Parimenti, le deliberazioni divengono esecutive se entro il termine di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.
4. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e quelle di riforma dell'atto in conformità dei rilievi sono soggette al solo controllo di legittimità da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
5. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.
Art. 39
Controllo di legittimità1. Sono soggette al solo controllo di legittimità da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale le deliberazioni concernenti:
a) bilanci preventivi e relative variazioni;
b) conto consuntivo;
c) ruoli di contribuenza.2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali.
3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che devono essere inviati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni dieci.
5. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.
Art. 40
Impugnazioni1. Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni.
2. L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni alla sua prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione delle opposizioni.
3. L'opposizione non sospende la esecutività dei provvedimento impugnato.
4. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni.
Art. 41
Scioglimento degli organi di
amministrazione ordinaria1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi qualora nella gestione dei consorzi di bonifica venga accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e di regolamenti, dello statuto consortile e delle direttive regionali, per l'omesso immotivato perseguimento degli obiettivi del piano di bonifica, tutela e valorizzazione nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del consorzio.
2. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione dell'ente, che deve convocare entro sei mesi l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio.
3. Il termine di convocazione non può essere prorogato dalla Giunta regionale se non per comprovate necessità, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.
5. Il commissario straordinario è assistito da una consulta composta da non più di cinque membri, nominati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale fra i consorziati iscritti a ruolo, designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul territorio regionale.
Art. 42
Consulta regionale della bonifica
e delle irrigazioni1. È istituita presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale la Consulta regionale della bonifica e delle irrigazioni, organo consultivo della Regione per l'attuazione della presente legge e per l'attività di bonifica ed irrigazione.
2. La Giunta regionale determina la composizione della Consulta assicurando la rappresentanza degli assessorati regionali competenti, dell'Unione regionale delle bonifiche, delle organizzazioni professionali agricole e degli enti locali.
3. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da un suo delegato.
4. La Consulta formula proposte in ordine:
a) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi;
b) all'elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.5. La Consulta esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:
a) piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
b) delimitazione dei comprensori di bonifica e fusione di consorzi;
c) piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
d) piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
e) delimitazione dei perimetri consortili;
f) programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione.
Art. 43
Prorogatio1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato gli organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di quarantacinque giorni per l'ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti ed indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la tutela dei diritti ed interessi del consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che si sia provveduto all'elezione dei nuovi organi, la Regione procede alla nomina di un commissario straordinario.
Art. 44
Fusioni1. Nei casi in cui la Giunta regionale dispone, ai sensi dell'articolo 3, delimitazioni territoriali comportanti la fusione di due o più consorzi, essa provvede con decreto alla nomina di un commissario cui è attribuito il compito di predisporre, entro tre mesi, lo statuto del nuovo consorzio e di inviarlo all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 38.
2. Il commissario provvede a redigere il piano di classifica per il riparto della contribuenza da inviare per l'approvazione all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi dell'articolo 38.
3. Le elezioni per la costituzione degli organi del nuovo consorzio sono indette entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello statuto.
4. Il nuovo consorzio derivante dalla fusione succede in tutti i diritti e gli obblighi esistenti in capo ai precedenti consorzi alla data del decreto di fusione.
Titolo V
Norme transitorie e finaliArt. 45
Adeguamento degli statuti1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la predisposizione del nuovo statuto dei consorzi di bonifica, anche di secondo grado, sulla base delle disposizioni della presente legge, cui i consorzi devono adeguarsi entro i sei mesi successivi.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che i consorzi abbiano provveduto all'adempimento di cui al medesimo comma 1, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale con proprio decreto, adottato nel rispetto della normativa regionale vigente, provvede alla nomina di un commissario ad acta per l'adeguamento dello statuto.
Art. 46
Norma finale1. È abrogata la legge regionale 14 maggio 1984 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma rimanendo in via transitoria l'applicazione di quelle disposizioni che consentono l'operatività dei consorzi fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti ed all'effettiva applicazione delle nuove disposizioni contenute nella presente legge.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni.