CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 181
presentata dai consiglieri regionali
SERRA - BALIA - MASIA - MANINCHEDDA
il 3 novembre 2005
Sull'istituzione dell'Ordine professionale dei pedagogisti della Sardegna
e del relativo elenco professionale regionale.
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La proposta di legge ha come obiettivo di fornire il riconoscimento pubblico del pedagogista in Sardegna e consente di colmare un vuoto normativo a livello nazionale che attualmente non garantisce alla società e ai cittadini di avere le prestazioni professionali specializzate per il trattamento dei problemi educativi, in quanto questi ultimi vengono spesso trattati da altre figure professionali del sociale che, nell'ambito del loro iter formativo, non acquisiscono le dovute "competenze pedagogiche".
Nell'ambito dei nuovi orientamenti del Piano regionale dei servizi sociali e sanitari promossi dalla Regione autonoma della Sardegna (deliberazione della Giunta regionale n. 4/21 del 10 febbraio 2005) è stato posto l'accento sulla persona e sulla centralità della promozione delle risorse umane, della partecipazione, della lotta al disagio e all'emergenza ed è stata messa in risalto l'importanza di un'adeguata azione educativa preventiva, nonché di interventi specialistici di natura socio-pedagogica in molteplici campi e settori: da quelli relativi all'educazione extrascolastica dell'infanzia e dell'adolescenza, agli interventi di consulenza ed orientamento di giovani e adulti per l'assunzione di ruoli familiari, professionali e sociali, a quelli del tempo libero e dell'inserimento sociale.
Attraverso il riconoscimento e la regolamentazione regionale delle figure professionali operanti in campo pedagogico si può favorire la modifica del sistema educativo-formativo da cui dipende la riuscita della trasformazione istituzionale, la crescita culturale "internazionale" della collettività e la formazione delle future professionalità da impiegare nel mercato del lavoro.
Il pedagogista, in quanto specialista dell'educazione, rileva sistematicamente da una parte i bisogni e le risorse proprie dell'ente di appartenenza e quelle disponibili nel territorio al fine di attuare gli interventi, e dall'altra soddisfa i bisogni educativi presenti nella popolazione, sia che vengano espressi in forma di domanda esplicita che di domande latenti o come bisogno insorgente anche mediante attività di trattamento abilitativo o riabilitativo.
Il pedagogista assolve, inoltre, il compito di fornire alle famiglie "l'assistenza educativa specialistica" e la "consulenza psico-pedagogica" sia per quanto concerne i problemi familiari e di educazione dei figli che per quanto riguarda problemi legati a stati di svantaggio od abbandono dei figli, ad adozioni o ad affidi.
In relazione alle attività di orientamento scolastico e professionale, il pedagogista rileva da una parte le attitudini degli allievi attraverso lo studio e l'osservazione delle abitudini educative e dall'altra organizza un osservatorio professionale attraverso cui fornisce gli aiuti nella preparazione personale e nelle scelte dell'attività lavorativa.
Il panorama dei bisogni educativi e delle relative modalità di intervento risulta articolato e complesso nel territorio regionale e rende necessaria un'azione educativa e preventiva, efficace e capillare, condotta direttamente negli ambiti e nei settori interessati.
Tali esigenze, in parte trascurate, sono state assunte in questi anni da una varietà di servizi che rientrano nelle competenze degli Assessorati della sanità e della pubblica istruzione, degli enti locali e delle Aziende sanitarie locali o che fanno capo al Terzo settore.
Ed è proprio per far fronte alla crescente domanda di educazione che le istituzioni pubbliche e private si sono avvalse di personale con competenze pedagogiche. A causa dell'assenza di standard regionali, però, gli enti hanno definito detto personale con variegate denominazioni ed hanno attribuito allo stesso funzioni diversificate allo specifico professionale generando confusione soprattutto sui requisiti di base necessari per l'accesso alla professione.
Da qui la necessità primaria di creare un linguaggio comune su scala regionale per riflettere sia sui contenuti professionali che sulle modalità operative relative alla professione del pedagogista e definire e promuovere questa figura nei seguenti campi professionali:
a) attività di prevenzione, di diagnosi, di attività di assistenza e di trattamento, abilitativo e riabilitativo in ambito educativo e pedagogico rivolte alle persone, alle famiglie, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
b) attività di consulenza tecnico-scientifica sugli indirizzi e le modalità gestionali proprie del settore socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, rieducativo, culturale e scolastico;
c) attività di orientamento scolastico e professionale;
d) attività di assistenza educativa e consulenza psico-pedagogica alle famiglie e alle istituzioni, soprattutto in relazione ai problemi familiari, all'educazione dei figli, a stati di abbandono, adozioni, tutela e affidamento di minori e alle problematiche dell'affidamento;
e) attività di progettazione, coordinamento e direzione di progetti di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale nell'ambito dei settori socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, rieducativo, culturale ed aziendale;
f) formulazione di progetti che prendano in considerazione gli stati di disagio, in particolare dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti ed emarginati sociali;
g) attività di progettazione e coordinamento metodologico e didattico in ambito educativo, rieducativo e scolastico;
h) attività di progettazione, sperimentazione, ricerca, didattica, formazione e verifica nello specifico ambito professionale.
Il riconoscimento della professionalità del pedagogista contribuisce a valorizzarne il ruolo e la funzione all'interno della società sarda e comporta il controllo dell'esercizio esclusivo dell'attività professionale nei confronti del cittadino e delle istituzioni.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Istituzione dell'Ordine professionale dei pedagogisti della Sardegna1. Nelle more dell'approvazione dell'Ordine nazionale dei pedagogisti e in attuazione della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto regionale della Sardegna), è istituito l'Ordine professionale dei pedagogisti.
2. Agli iscritti all'elenco professionale dei pedagogisti si applica l'articolo 622 del codice penale.
Art. 2
Definizione della professione di pedagogista
1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi e della formazione in possesso di specifica laurea almeno quadriennale.
2. L'esercizio della professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, la valutazione ed il trattamento abilitativo e riabilitativo dei disagi manifestati dal bambino e dell'adulto nei processi di apprendimento. Il pedagogista opera, altresì, per la progettazione, gestione e verifica di interventi in campo educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo e alla comunità in generale.
3. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica in particolare nei comparti educativo, sociale, sanitario e penitenziario, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di attività di promozione culturale, anche attraverso l'organizzazione d'iniziative tecnico-scientifiche, la produzione e diffusione di pubblicazioni, l'allestimento la consulenza e l'aggiornamento di siti specialistici e lo svolgimento di consulenze on-line.
4. Il pedagogista svolge, altresì, attività didattica, di ricerca e sperimentazione nello specifico ambito professionale.
Art. 3
Requisiti per l'esercizio della professione di pedagogista
1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito l'abilitazione in pedagogia dopo avere superato un apposito esame ed essere iscritti nell'elenco professionale di cui all'articolo 6.
2. L'esame di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di concerto con gli Assessorati della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi all'esame tutti i cittadini che abbiano conseguito il diploma di laurea quadriennale o quinquennale in Pedagogia o in Scienze dell'educazione.
Art. 4
Istituzione dell'Ordine professionale dei pedagogisti della Sardegna
1. Il Presidente della Regione emana, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione dell'Ordine professionale dei pedagogisti della Sardegna, assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate le condizioni per l'ammissione all'elenco da parte degli interessati, l'ordinamento interno dell'elenco e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.
3. Il Presidente della Regione esercita la vigilanza sull'Ordine professionale dei pedagogisti della Sardegna.
Art. 5
Equipollenza di titoli1. Possono partecipare all'esame di abilitazione di cui all'articolo 3, ai fini dell'iscrizione all'elenco, i possessori di titoli accademici in Pedagogia e/o in Scienze dell'educazione conseguiti presso Istituzioni Universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in Pedagogia o in Scienze dell'educazione nelle Università italiane.
Art. 6
Condizioni per l'iscrizione all'elenco professionale dei pedagogisti
1. Per essere iscritti all'elenco professionale dei pedagogisti di cui all'articolo 3 è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale viga in materia la condizione di reciprocità;
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione;
c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
d) avere la residenza in Sardegna o, in alternativa, operare o avere operato professionalmente in ambito regionale per almeno cinque anni.
Art. 7
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'elenco degli aventi diritto all'iscrizione.
2. L'iscrizione all'elenco è consentita previa domanda da presentare entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle Università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori confermati e assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche;
b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche o private riconosciute, con attività di servizio attinente alla pedagogia e all'educazione, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell'educazione e che abbiano superato un pubblico concorso ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
c) ai laureati in Pedagogia o in Scienze dell'educazione o in possesso di altre lauree affini che da almeno tre anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alle funzioni di pedagogista con enti, istituzioni o imprese pubbliche.
3. In sede di prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale di esami per titoli alla quale sono ammessi:
a) coloro che, in possesso di diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell'educazione, ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di pedagogista, o che prestino o abbiano prestato attività che formano l'oggetto delle professioni di pedagogista;
b) coloro che, in possesso di diploma di laurea in Pedagogia o Scienze dell'educazione, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad albi o elenchi interni della professione di pedagogista istituiti da associazioni nazionali o regionali rappresentative della categoria;
c) coloro che, in possesso di titoli accademici in Pedagogia o Scienze dell'educazione conseguiti presso Istituzioni Universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, documentino di aver svolto per almeno due anni le attività che formano l'oggetto delle professioni di pedagogista;
d) coloro che, in possesso di diplomi di laurea diversi da quello in Pedagogia o Scienze dell'educazione, documentino di aver svolto dopo la laurea, per almeno tre anni, attività che formano l'oggetto delle professioni di pedagogista.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 20.000 per il 2005 e in euro 10.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005 - 2007 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
12 - SANITÀ
UPB S12.066
Cap. 11287 (NI) - Spese per l'istituzione e la gestione dell'elenco professionale dei pedagogisti della Sardegna.
2005 euro 20.000
2006 euro 10.000
2007 euro 10.000
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE BILANCIO
UPB S03.006
Cap. 03030 - FNOL
2005 euro 20.000
2006 euro 10.000
2007 euro 10.000
È ridotta di pari importo la riserva di cui al punto 4 della tabella A allegata alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria).