CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 180

presentata dai consiglieri regionali
ATZERI - SCARPA

il 26 ottobre 2005

Disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge, oltre a dare attuazione agli articoli 9 e 10 dello Statuto della nostra Regione, ne amplia i poteri in attuazione della legge istitutiva dell'IRAP (decreto legislativo n. 446/97).

I punti fondamentali della presente proposta sono:

a) la previsione dei contributi IRAP, nella forma del credito d'imposta per venire incontro alle attività produttive più bisognose di aiuto, e dei contributi in conto occupazione;

b) la proposta di convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'accertamento e riscossione dell'imposta e per ottenere i dati necessari sui contribuenti, al fine di meglio quantificare quanto dovuto dallo Stato in base all'articolo 8 dello Statuto sardo, nonché per la formazione del personale della Regione e degli enti locali;

c) l'istituzione dell'Ufficio tributario regionale in modo da creare le basi per l'autonomia impositiva.

Infatti, l'articolo 9 dello Statuto, stabilisce che la Regione può "affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi". Inoltre "la Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio".

Con la presente proposta viene invece prevista la possibilità, da parte della Regione, di istituire un proprio Ufficio tributi al fine di accertare e riscuotere l'imposta dovuta. È evidente che si tratta dei primi passi di attuazione del cosiddetto "federalismo fiscale": non più un potere "tributario" dipendente solo dagli uffici statali, ma il potere di gestire un'imposta, di spettanza regionale, con proprio personale e con l'obiettivo minimo di migliorare il "rapporto con il contribuente" così come recita l'articolo 1.

Non si tratta ancora dell'autonomia impositiva auspicata, ma è senz'altro un passo fondamentale per raggiungere tale obiettivo, in quanto l'Ufficio tributario proposto viene dotato di tutte le informazioni sui contribuenti, iscrive a ruolo l'imposta, gestisce il contenzioso e quindi dialoga direttamente con il cittadino.

A questo fine, viene prevista la possibilità di convenzionarsi, inizialmente, con l'Agenzia delle entrate che, per un periodo predeterminato, fornirà dati e notizie sui contribuenti, proprio personale con la formula del comando ed assistenza per quanto riguarda la riscossione ed il contenzioso.

Con la presente proposta di legge viene data attuazione anche all'articolo 10 dello Statuto che così recita: "La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese". Negli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente proposta di legge, la Regione si appropria del potere di modulare l'imposta IRAP, tramite il credito di imposta, a favore delle imprese con domicilio fiscale in Sardegna, attraverso la concessione di esenzioni e agevolazioni fino all'abbattimento massimo del 50% dell'imposta dovuta. All'articolo 5 viene altresì prevista la possibilità di concedere contributi in forma di credito d'imposta ai fini IRAP per la durata di sette anni alle imprese ed ai settori caratterizzati da un elevato impiego di manodopera. Si rammenta che, per l'attuazione di detti articoli, viene previsto un regolamento di esecuzione che dovrà essere approvato, tra l'altro, dalla Unione europea.

Al fine di dare pratica attuazione all'articolo 8 dello Statuto, in cui sono elencate tutte le entrate della Regione derivanti dalla quota parte delle imposte statali spettanti, si rende necessario prevedere, quanto meno, l'istituzione di una commissione paritetica Stato-Regione che, mensilmente, verifichi l'ammontare delle imposte di pertinenza regionale e la tempestività dell'accreditamento nelle casse regionali. Si ritiene infatti che, molto probabilmente, non tutte le imposte spettanti vengano devolute alla nostra Regione specie per quanto riguarda la lettera d) del citato articolo 8 dello Statuto (sette decimi delle ritenute alla fonte trattenute ai dipendenti delle imprese operanti in Sardegna).

Con l'articolo 11 la Regione riaccredita ai comuni e alle province quota parte dei tributi soppressi a seguito dell'entrata in vigore dell'IRAP.

L'articolo 12 istituisce il Comitato tributario regionale con i seguenti compiti:

a) esaminare le problematiche relative alla fiscalità regionale e formulare proposte sugli studi e sugli approfondimenti propedeutici all'adozione di misure di natura fiscale che l'Amministrazione regionale intenda porre in essere;

b) esprimere pareri e valutazioni in ordine alle condizioni economico-produttive della Regione, con potere di proposta sui provvedimenti di natura fiscale che possano contribuire allo sviluppo dell'economia regionale;

c) esprimere parere, qualora richiesto, sugli atti di programmazione regionale riguardanti le attività di gestione dell'IRAP e di altri tributi regionali.

Agli articoli 15, 16 e 17 vengono previsti i fondi necessari per formare il personale regionale da destinare a queste nuove funzioni, vengono previste assunzioni di personale a tempo determinato e viene, infine, prevista la possibilità di comando di un numero limitato di funzionari e/o dirigenti dall'Agenzia delle entrate alla Regione Sardegna.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La presente legge costituisce attuazione del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi del comma 159 dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) miglioramento del rapporto con il contribuente;

b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;

c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione regionale;

d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta;

e) trasparenza.

3. La Regione si avvale delle prerogative di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, allo scopo di erogare crediti d'imposta.

   

Art. 2
Determinazione delle aliquote

1. La legge finanziaria della Regione dispone le eventuali variazioni delle aliquote e le altre misure di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

   

Art. 3
Riscossione dell'imposta e
versamento in acconto

1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa, secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per questi stabiliti.

3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi spettanti alla Regione non superano euro 16,52; per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.

4. Si applicano i commi 5 e 7 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo, sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.

6. Qualora l'importo di cui al comma 3 sia variato dal legislatore statale per le altre imposte sui redditi, tale importo viene adeguato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

   

Art. 4
Contributi compensativi in forma
di credito di imposta

1. La Regione, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo n. 446 del 1997 e della presente legge, per quanto attiene le procedure applicative dell'IRAP, ferme restando le modalità di determinazione della base imponibile e di liquidazione della medesima, determinate nell'ambito della legislazione statale, interviene, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto della Regione, a favore degli operatori economici della Sardegna, mediante la concessione di contributi, da erogarsi nella forma del credito d'imposta, secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 123 del 1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi, nella misura massima del cinquanta per cento degli oneri tributari effettivamente sostenuti a titolo di IRAP, alle imprese ed agli esercenti arti e professioni aventi il domicilio fiscale in Sardegna, nella forma del credito d'imposta.

3. I contributi compensativi di cui al comma 2 possono essere concessi con riferimento agli oneri tributari sostenuti per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 e 2006 e dovuti alla Regione autonoma della Sardegna.

4. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa i contributi di cui al comma 2 sono concessi ed erogati nell'ambito degli aiuti comunitari de minimis, ai sensi della comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C68 del 6 marzo 1996.

5. I criteri e le modalità di attuazione del comma 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

6. Le tipologie di soggetti agevolabili ed i criteri di priorità per la concessione dei contributi compensativi sono determinati nel regolamento di cui al comma 5, con riferimento ai settori ed alle categorie maggiormente svantaggiati dall'introduzione dell'IRAP, individuati sulla base delle risultanze di studi sui riflessi dell'introduzione dell'IRAP sui contribuenti regionali. Il regolamento può prevedere massimali di intervento e limiti dimensionali differenziati in relazione ai soggetti aventi domicilio fiscale nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale per le attività insediate in tali aree.

   

Art. 5
Credito di imposta

1. In attuazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 4, ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 123 del 1998, al fine di creare occupazione aggiuntiva nel territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere alle imprese contributi in forma di credito d'imposta ai fini IRAP a decorrere dal 1° gennaio 2006, per la durata massima di sette periodi di imposta.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via prioritaria alle imprese e nei settori caratterizzati dall'elevato impiego di manodopera rispetto agli altri fattori produttivi, con particolare riguardo al capitale.

3. I limiti di intensità massima dei contributi concedibili in forma di credito d'imposta, in conformità alla normativa dell'Unione europea e i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 18.

   

Art. 6
Regolamenti di esecuzione in materia
di credito di imposta

1. I regolamenti di cui agli articoli 4 e 5, nonché quelli di esecuzione delle leggi di cui all'articolo 7, devono tenere conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) concessione dei contributi in forma di credito di imposta esclusivamente entro i limiti di stanziamento determinati dalla legge finanziaria regionale ed in base a quanto previsto dall'articolo 15;

b) previsione, per quanto riguarda il procedimento amministrativo per la concessione di contributi, di meccanismi che contemplino la presentazione di una apposita istanza e di una istruttoria, a seguito della quale l'ufficio possa concedere il beneficio mediante l'emanazione di una autorizzazione ad avvalersi del contributo per l'importo determinato nell'autorizzazione medesima;

c) erogazione dei contributi a favore dei beneficiari con vincolo di commutazione in entrata al bilancio regionale o con versamento dei relativi importi al bilancio regionale da parte degli enti eventualmente incaricati di ricevere l'istanza e di svolgere la relativa istruttoria.

2. Le disposizioni relative ai regolamenti di cui al comma 1, per quanto attiene alle modalità procedurali relative all'erogazione dei contributi nella forma del credito d'imposta, sono emanate, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, tenuto conto dei contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 9 e degli eventuali ulteriori atti statali individuati nell'intesa.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1, per gli aspetti di cui al comma 2, non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate da norme di regolamento regionale, da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 2, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

   

Art. 7
Incentivi settoriali

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 123 del 1998, le leggi regionali di settore possono istituire incentivi a favore delle imprese nella forma del credito d'imposta, garantendone la necessaria copertura finanziaria, da porre in essere in armonia con i meccanismi previsti dalla legge finanziaria regionale, come previsto dall'articolo 15, in conformità delle modalità disciplinate dai regolamenti di cui al comma 5 dell'articolo 4 e al comma 3 dell'articolo 5.

   

Art. 8
Esercizio delle attribuzioni

1. Le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, previste dal decreto legislativo n. 446 del 1997, sono svolte secondo le disposizioni di cui al titolo I del medesimo decreto legislativo e della presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto dall'articolo 18.

2. Le attribuzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai competenti organi della Regione, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, anche mediante la stipula delle convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato previste dall'articolo 9.

3. Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i funzionari regionali e statali individuati nelle convenzioni di cui all'articolo 9 esercitano le attribuzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

   

Art. 9
Convenzioni con l'Agenzia delle entrate e
con l'Amministrazione finanziaria

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto e del comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è autorizzata a stipulare con l'Agenzia delle entrate e con l'Amministrazione finanziaria dello Stato, convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività di cui alla presente legge, nonché per la regolazione dei relativi rapporti finanziari.

2. Al fine di garantire posizioni omogenee della Regione e dello Stato nei confronti del contribuente, nonché per evitare la reiterazione delle verifiche, delle ispezioni e dei procedimenti di accertamento tributario nei confronti del medesimo, le convenzioni di cui al comma 1 devono disciplinare, tra l'altro, le modalità di acquisizione delle reciproche intese, anche nella forma del silenzio-assenso, con particolare riguardo:

a) alla programmazione ed al coordinamento delle attività di accertamento;

b) alla predisposizione di proposte di accertamento unitarie nei confronti dei contribuenti, qualora si realizzi l'intesa sulle modalità dell'accertamento;

c) all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di maggior imposta e delle relative sanzioni.

3. Al fine di mantenere in capo ai contribuenti le facoltà concernenti i versamenti unitari e le relative compensazioni, le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere l'affidamento allo Stato delle seguenti attività:

a) la riscossione dell'IRAP, in relazione ai versamenti dei contribuenti a titolo di acconto e di saldo di cui all'articolo 3;

b) la liquidazione automatica di cui all'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come inserito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, nonché l'irrogazione delle relative sanzioni e riscossioni.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 devono disciplinare, per le attribuzioni di rispettiva competenza, le modalità applicative delle disposizioni regionali che contemplino la concessione di incentivi alle imprese nella forma del credito d'imposta.

5. Al fine di garantire la formazione professionale del personale preposto alle attività di cui alla presente legge, le convenzioni possono prevedere forme di addestramento dei dipendenti regionali in relazione alle attività di accertamento esplicate dagli uffici dello Stato.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere accordi con le amministrazioni dello Stato, delle altre regioni e province autonome e delle province e dei comuni della Sardegna per lo scambio di informazioni, il coordinamento delle rispettive attività di accertamento e l'eventuale esercizio congiunto dell'attività medesima, con particolare riguardo ai soggetti passivi che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni.

7. Nelle convenzioni di cui al comma 1 l'Agenzia delle entrate e l'Amministrazione finanziaria devono impegnarsi a favorire i comandi di proprio personale di cui all'articolo 16.

   

Art. 10
Sistema informativo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali, dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui al comma 153 dell'articolo 3 della Legge n. 662 del 1996 e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, comuni e province.

   

Art. 11
Quote sostitutive dei tributi soppressi

1. A decorrere dall'anno 2006 sono devolute ad ogni comune e ad ogni provincia del territorio regionale quote del gettito dell'IRAP, sostitutive del gettito delle tasse di concessione comunale e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, pari a quanto spettante, a titolo di quota sostitutiva per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 446 del 1997, convenzionalmente incrementato del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito al medesimo periodo, in armonia con le indicazioni del Documento di programmazione economica e finanziaria.

2. Le somme dovute a ciascun comune sono devolute, per l'anno 2006, sulla base delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi sulle devoluzioni disposte per l'anno successivo, sulla base delle liquidazioni definitive per l'anno 2005. Per la determinazione delle somme dovute alle province si applicano le medesime modalità, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le somme spettanti a ciascuna provincia sono devolute, per l'anno 2006, al netto della quota già spettante allo Stato di cui al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

4. Le quote sostitutive sono erogate in una o più soluzioni e, comunque, non oltre il mese di settembre.

   

Art. 12
Comitato tributario regionale

1. È istituito il Comitato tributario regionale, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica; dura in carica quattro anni ed è composto:

a) dall'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, che lo presiede;

b) da due docenti universitari o esperti nelle discipline economiche, finanziarie e tributarie;

c) da tre esperti designati tra i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli avvocati.

3. I componenti di cui alla lettera b) del comma 2 sono nominati sulla base dei rispettivi curriculum professionali con particolare riguardo alle pubblicazioni, agli studi effettuati ed alle esperienze acquisite in materia di fiscalità. I componenti di cui alla lettera c) del comma 2 sono nominati nell'ambito di elenchi di non più di cinque nominativi proposti dai rispettivi ordini professionali. I componenti di cui alle lettere b) e c) devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 4 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Assiste alle sedute, senza diritto di voto, il competente direttore di servizio dell'Amministrazione regionale.

6. Il presidente può invitare alle sedute direttori regionali, nonché soggetti esterni all'Amministrazione regionale, senza diritto di voto, quando ciò sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale avente qualifica non inferiore a segretario, nominato dal direttore del competente servizio dell'Amministrazione regionale.

8. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esamina le problematiche relative alla fiscalità regionale e formula proposte sugli studi e sugli approfondimenti propedeutici all'adozione di misure di natura fiscale che l'Amministrazione regionale intende porre in essere;

b) esprime pareri e valutazioni in ordine alle condizioni economico-produttive della Regione, con potere di proposta sui provvedimenti di natura fiscale che possano contribuire allo sviluppo dell'economia regionale;

c) esprime parere, qualora richiesto, sugli atti di programmazione regionale riguardanti le attività di gestione dell'IRAP e di altri tributi regionali.

9. Ai sensi delle norme regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può affidare ai componenti del Comitato o ad altri esperti particolarmente qualificati, studi ed indagini in materia di fiscalità regionale, in relazione alle specifiche competenze professionali.

10. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza degli esperti di cui al comma 9 per l'avvio delle attività relative all'IRAP ed alla fiscalità regionale e locale, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e gestionali.

11. Il Comitato è convocato dal presidente di regola ogni tre mesi, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità; la convocazione è effettuata, almeno dieci giorni prima della seduta, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti del Comitato; il termine di dieci giorni può essere abbreviato per motivate ragioni d'urgenza.

12. Ai componenti del Comitato, per ciascuna seduta del medesimo, spetta il trattamento economico previsto dalle leggi regionali vigenti.

   

Art. 13
Formazione del personale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP, anche mediante l'organizzazione di specifici corsi.

   

Art. 14
Fondo per la concessione di incentivi
in forma di credito d'imposta

1. Il fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta è stabilito annualmente dalla legge finanziaria regionale.
   

Art. 15
Prelevamenti dal fondo per la concessione
di incentivi in forma di credito d'imposta

1. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria di competenza, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli settori produttivi per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, determinando altresì, per le quote medesime, le strutture regionali competenti.

2. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica è autorizzato, in conformità della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, a disporre il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, oppure, ove occorra, in nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

3. Le strutture regionali competenti provvedono all'erogazione degli incentivi in forma di credito d'imposta in conformità della normativa e delle convenzioni in materia, con vincolo di commutazione in entrata se appartenenti all'Amministrazione regionale o riversando le relative somme al bilancio regionale se enti funzionali della Regione.

   

Art. 16
Comandi di personale

1. In relazione alle esigenze di efficace funzionamento dell'apparato burocratico regionale, con particolare riferimento alle nuove competenze connesse alla riforma del decentramento fiscale e ai conseguenti nuovi adempimenti, l'Amministrazione regionale può avvalersi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, di personale in posizione di comando proveniente dai ruoli dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze e da altre agenzie fiscali.     
L'acquisizione del personale è effettuata nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente, e comunque entro il limite massimo di dodici unità con livello non inferiore a quello del ruolo derivante dal contratto di lavoro dello Stato.

2. I comandi previsti dal comma 1 sono disposti ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi regionali vigenti.

   

Art. 17
Assunzioni di personale a tempo determinato

1. Per le finalità previste dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di quindici unità.

2. Le qualifiche funzionali del personale di cui al comma 1 saranno determinate successivamente all'entrata in vigore della riforma del modello organizzativo regionale.

   

Art. 18
Disposizioni transitorie e finali

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 446 del 1997, le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, sono esercitate dalla Regione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007; sino a tale termine tali attribuzioni sono delegate allo Stato.

2. Gli effetti dell'articolo 5 decorrono dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea in ordine alle disposizioni ivi contenute e del relativo regolamento di esecuzione.
   

Art. 19
Norma finanziaria

1. Alla determinazione degli oneri relativi all'attuazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria relativa all'anno 2006.

   

Art. 20
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.