CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 178

presentata dai consiglieri regionali
CHERCHI Silvio - MARROCU - BARRACCIU - CALLEDDA - CORRIAS - CUGINI - FLORIS Vincenzo
LAI - MATTANA - ORRÙ - PACIFICO - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Franco

il 19 ottobre 2005

Disposizioni per lo sviluppo dei centri commerciali naturali


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende favorire e disciplinare la nascita dei centri commerciali naturali così come definiti dalla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 5.

Essa risponde all'esigenza di potenziare l'attività di commercio delle piccole e medie imprese legate al contesto sociale e alle tradizioni delle realtà urbane, sostenendone la competizione con la grande distribuzione organizzata (GDO).

La proliferazione dei grandi centri commerciali costituisce, infatti, uno dei fattori principali della crisi del commercio tradizionale in questi ultimi anni. Da un rapporto della Confesercenti relativo al 2004 risulta che, nel contesto nazionale, il rapporto tra la superficie di vendita di ipermercati e supermercati e la popolazione registra nell'Isola la media più alta in Italia; in Sardegna 130,9 mq ogni mille abitanti, contro i 130,4 mq dell'Italia centrale e gli 87,4 mq del Nord Italia. I dati sul commercio, diffusi dalle associazioni di categoria, sono preoccupanti: le vendite sono calate dello 0,9% nel 2004; rispetto al 2003 sono 307 in più le attività commerciali che hanno chiuso.

Da questi dati emerge chiaramente la drastica penalizzazione che negli ultimi anni ha subito l'economia commerciale, artigianale e dei servizi, cui sono seguiti processi di desertificazione commerciale e sociale, degrado urbano e impoverimento del turismo.

Una risposta forte e alternativa a tale crisi del settore commerciale è la realizzazione di un nuovo modello di sviluppo economico-sociale, attraverso l'istituzione di centri commerciali naturali intesi come insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune attraverso la forma giuridica del consorzio o dell'associazione senza scopo di lucro. Il centro commerciale naturale ha la finalità di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale e architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici.

Al momento attuale, l'istituzione dei centri commerciali naturali è condivisa, oltre che dalla popolazione e dagli enti locali, da importanti organizzazioni di categoria che hanno elaborato un progetto per la realizzazione di un centro commerciale naturale con l'obiettivo di mettere le piccole e medie imprese del settore in condizioni di affrontare un momento di grave crisi economica.

La presente proposta di legge intende favorire l'istituzione dei centri commerciali naturali quali fattori di sviluppo economico, culturale e sociale del territorio. Appare evidente che un territorio più competitivo, aziende più solide e organizzate rappresentano una maggiore sicurezza per la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione e una maggiore certezza per i diritti individuali e collettivi.

Lo stesso turismo costiero e delle zone interne è strettamente legato a questo sviluppo che consentirà di creare un sistema sinergico di forze e di azioni per rilanciare e rinnovare i centri urbani, ponendo al centro il grande patrimonio di valori ambientali, culturali, monumentali e di tipicità dei luoghi sardi.

La presente proposta di legge si articola come segue:

- l'articolo 1 prevede incentivi per la costituzione dei centri commerciali naturali mediante la concessione, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio e nei limiti delle norme comunitarie sugli aiuti de minimis, di contributi fino al 70% delle spese da sostenere per l'attuazione di programmi annuali di promozione che dovranno essere approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio;

- l'articolo 2, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 9 del 2002, sancisce un diritto di priorità per le piccole e medie imprese facenti parte dei centri commerciali naturali;

- l'articolo 3, in considerazione del ruolo strategico che giocheranno le amministrazioni comunali nella realizzazione di progetti di riqualificazione urbana dei siti in cui siano costituiti i centri commerciali naturali, prevede incentivi a favore dei comuni mediante la concessione di contributi fino all'80% delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti di cui sopra.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Incentivi a favore dei centri commerciali naturali

1. Al fine di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dell'utenza, ai centri commerciali naturali di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di commercio), sono concessi, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, contributi fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di programmi annuali di promozione.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001,relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore o de minimis.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, adotta, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive al fine di disciplinare le tipologie di spesa ammissibili per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1.

4. Il programma annuale di spesa è approvato, sulla base delle domande presentate, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

5. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 1.000.000 annui.

   

Art. 2
Priorità sulle agevolazioni previste dalla
legge regionale 21 maggio 2002, n. 9

1. In ordine ai criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), hanno diritto di priorità le piccole e medie imprese commerciali facenti parte dei centri commerciali naturali di cui all'articolo 1.

   

Art. 3
Interventi a favore dei comuni

1. Per l'anno 2006, a valere sulla misura 5.1 (Politiche per le aree urbane) del Complemento di programmazione 2000-2006, una quota non inferiore al 20 per cento dello stanziamento è riservata ai comuni per la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana dei siti in cui insistono i centri commerciali naturali di cui all'articolo 1.

2. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 15.000.000.

   

Art. 4
Abrogazione di norme

1. È abrogato il comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).

   

Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 200.000 per l'anno 2005, in euro 16.000.000 per l'anno 2006 e in euro 1.000.000 per gli anni successivi; alle stesse si fa fronte come segue:

- quanto a euro 200.000 per l'anno 2005 con lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 07169 (UPB S07.046) dello stato della spesa dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio;

- quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2006 con quota parte, ai sensi dell'articolo 3, delle risorse previste per lo stesso anno dalla misura 5.1 del Complemento di programmazione 2000-2006;

- quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2006 e successivi con la variazione di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2005                                      -----------

2006                 euro               1.000.000

2007                 euro               1.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

in aumento

07 - COMMERCIO

UPB S07.046

Sostegno alle attività commerciali

2005                                      -----------

2006                 euro               1.000.000

2007                 euro               1.000.000

per incrementare il capitolo 07169.

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla citata UPB del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 e a quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.