CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 176

presentata dai consiglieri regionali
VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANO

il 18 ottobre 2005

Disciplina delle elezioni primarie


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di introdurre nella legislazione regionale le elezioni primarie per la scelta del Presidente della Regione.

Si ritiene di grande importanza, infatti, consegnare agli elettori di ciascuna coalizione la decisione ultima sulla candidatura a Presidente, sottraendola alla trattativa riservata degli apparati di partito, alle ingerenze delle segreterie romane, al gioco manovrato dell'indiscrezione giornalistica. Le primarie, portando alla luce del sole le persone con le loro ipotesi di programma e di governo, eviterebbero gli infiniti patteggiamenti tra pochi interlocutori portatori di interessi di parti diverse nell'alleanza, costituirebbero un'occasione di crescita dell'intera classe politica, aiuterebbero la piena affermazione della democrazia in Sardegna.

I tempi per l'introduzione delle primarie sono oggi maturi: infatti queste non sono più vissute, come in passato, con fastidio dai partiti e liquidate come una proposta velleitaria, usata strumentalmente per contrapporre una presunta volontà di partecipazione dei cittadini alle decisioni complesse e difficili dei professionisti della politica; anzi, in Sardegna la maggior parte delle forze politiche si è formalmente espressa a favore delle primarie.

Il testo che si presenta, imponendo lo strumento delle primarie a tutte le forze politiche che intendono presentare candidati alla Presidenza della Regione, definisce le procedure di indizione delle stesse, le modalità con le quali gli elettori che si riconoscono nell'area politica interessata partecipano alla consultazione, le norme attraverso le quali si formalizzano le candidature e i luoghi di svolgimento delle primarie, rimandando per quanto concerne le modalità di voto, di spoglio e di proclamazione degli eletti alle norme che regolano lo svolgimento delle elezioni regionali.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Principi

1. Nell'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione possono essere presentate liste nel collegio regionale esclusivamente dai partiti o dai gruppi politici che abbiano partecipato alle elezioni primarie disciplinate dalla presente legge.

2. Le liste di cui al comma 1 devono avere come capilista, candidati alla carica di Presidente della Regione, i più votati nelle rispettive graduatorie dei candidati formate ai sensi dell'articolo 9, a conclusione delle elezioni primarie.

3. Chi si sia presentato candidato nelle elezioni primarie non può candidarsi, nelle successive elezioni regionali, in liste regionali diverse da quella per la quale si è presentato candidato alle primarie o in liste provinciali ad essa non collegate.

   

Art. 2
Indizione delle elezioni primarie

1. Le elezioni primarie sono indette con decreto del Presidente della Regione, che deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione non prima del duecentesimo giorno ed entro il centottantesimo giorno antecedente la scadenza della legislatura in corso, e si svolgono l'ottava domenica successiva al giorno di pubblicazione del decreto.

   

Art. 3
Uffici elettorali

1. Entro i tre giorni successivi alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie si costituisce, presso la Corte d'appello di Cagliari, l'Ufficio elettorale regionale per le primarie, al quale competono l'esame e l'ammissione delle candidature dei partecipanti, la ricezione dei risultati dello spoglio delle schede effettuato dagli uffici elettorali comunali e la proclamazione dei risultati delle votazioni.

2. Entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie, in ogni comune il sindaco costituisce l'Ufficio elettorale comunale per le primarie, al quale compete la registrazione degli elettori che intendono esprimere il proprio voto nelle elezioni primarie, lo svolgimento delle operazioni di voto e lo spoglio delle schede.

3. Nei comuni con oltre 15.000 abitanti si costituiscono più uffici elettorali comunali, in ragione di uno ogni 10.000 abitanti o frazione superiore a 5.000.

4. All'Ufficio elettorale regionale e agli uffici elettorali comunali per le primarie si applicano le norme sulla composizione, il funzionamento e le spese previste dalle leggi sull'elezione del Consiglio regionale, rispettivamente per l'Ufficio elettorale regionale e per gli Uffici elettorali di sezione.

   

Art. 4
Contrassegni delle liste regionali

1. Entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie, i partiti o i gruppi politici che intendono presentare, anche congiuntamente, una lista nel collegio regionale devono dichiarare per iscritto tale volontà, depositando contestualmente il contrassegno che contraddistingue la lista presso l'Ufficio elettorale regionale per le primarie.

2. Si applicano le norme sul deposito dei contrassegni, sulla loro accettazione e sulla designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi che hanno depositato il contrassegno, previste dalle leggi sull'elezione del Consiglio regionale.

   

Art. 5
Presentazione delle candidature

1. Può candidarsi alle elezioni primarie qualunque cittadino, iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione, che ne faccia richiesta scritta all'Ufficio elettorale regionale per le primarie entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie, indicando in quale fra le liste, i cui contrassegni sono stati validamente depositati ai sensi dell'articolo 4, intende candidarsi.

2. La candidatura deve essere sottoscritta da non meno di 2.500 e non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e deve essere accompagnata dal versamento per contanti di euro 5.000 a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie.
   

Art. 6
Schede per la votazione ed espressione del voto

1. Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dalla sorte, per ciascuna delle liste i cui contrassegni sono stati validamente depositati ai sensi dell'articolo 4, il contrassegno affiancato sulla destra da una riga, sulla quale l'elettore scrive il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati della lista distinta da tale contrassegno.

2. È nullo il voto espresso contemporaneamente per due candidati o per un nominativo che non sia compreso tra i candidati della lista il cui contrassegno è riprodotto a fianco della riga sulla quale tale nominativo è stato scritto.

   

Art. 6
Schede per la votazione ed espressione del voto

1. Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dalla sorte, per ciascuna delle liste i cui contrassegni sono stati validamente depositati ai sensi dell'articolo 4, il contrassegno affiancato sulla destra da una riga, sulla quale l'elettore scrive il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati della lista distinta da tale contrassegno.

2. È nullo il voto espresso contemporaneamente per due candidati o per un nominativo che non sia compreso tra i candidati della lista il cui contrassegno è riprodotto a fianco della riga sulla quale tale nominativo è stato scritto.

   

Art. 7
Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto nelle elezioni primarie tutti i cittadini che, alla data delle elezioni, siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna.

2. Per esercitare il diritto di cui al comma 1 gli elettori si presentano nel seggio elettorale loro assegnato muniti di un valido documento di riconoscimento e versano un contributo di euro 3 a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie.
   

Art. 8
Operazioni di voto e di scrutinio

1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 del giorno delle elezioni e sono immediatamente seguite dalle operazioni di scrutinio.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle operazioni di voto e di scrutinio recate dalle leggi sull'elezione del Consiglio regionale.

   

Art. 9
Proclamazione dei risultati

1. L'Ufficio elettorale regionale per le primarie, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici elettorali comunali, determina, per ciascuna lista, nell'ordine in cui sono riprodotte sulle schede, la somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni elettorali comunali e la graduatoria dei candidati; a parità di voti prevale il più anziano di età.