CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 175
presentata dai consiglieri regionali
CHERCHI Silvio - MARROCU - BARRACCIU - CALLEDDA - CORRIAS - CUGINI
FLORIS Vincenzo - LAI - MATTANA - ORRÙ - PACIFICO - PIRISI
SANNA Alberto - SANNA Franco
il 10 ottobre 2005
Istituzione del Parco naturale e archeologico "Stagno di Cagliari,
saline di Macchiareddu, laguna di Santa Gilla e Tuvixeddu"
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge si vuole proporre l'istituzione del Parco naturale e archeologico "Stagno di Cagliari, saline di Macchiareddu, laguna di Santa Gilla e Tuvixeddu". Il complesso naturalistico e archeologico, che si estende nel territorio dei Comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra, presenta un'indubbia importanza storico-scientifica, naturalistica ed economica, tale da legittimare appieno l'istituzione di un'area protetta finalizzata alla salvaguardia del territorio interessato. L'istituzione del parco assicura la gestione unitaria delle aree di riferimento e garantisce la conservazione e la valorizzazione delle loro risorse naturali, ambientali, archeologiche, storiche e culturali. Garantisce, altresì, la loro fruizione sociale e la promozione della ricerca scientifica e didattica. L'istituzione del parco favorisce, inoltre, lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in particolare di quelle connesse con la pesca, l'acquacoltura e la produzione del sale. Favorisce, altresì, lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche, artigianali, turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.
Occorre, pertanto, porre in evidenza i diversi aspetti che caratterizzano l'importanza di tali aree al fine di comprendere la rilevanza dell'istituzione di un parco naturale e archeologico di interesse internazionale, tale da proiettare la città di Cagliari in una dimensione mediterranea con benefici per tutti i comuni contermini e per l'intera Sardegna.
Il parco naturale e archeologico, oggetto della presente proposta di legge, è caratterizzato da tre complessi costituiti dallo stagno di Santa Gilla, dalle saline di Macchiareddu e dal colle di Tuvixeddu.
Stagno di Santa Gilla
Lo stagno di Santa Gilla si trova all'estremità meridionale della pianura del Campidano, a Nord-Ovest di Cagliari ed è ubicato nei comuni di Cagliari, Assemini ed Elmas. Con i suoi 4.000 ettari d'estensione, lo stagno di Santa Gilla costituisce uno degli ambienti umidi più importanti della Sardegna. È stato, infatti, incluso nella "Lista delle zone umide di importanza internazionale", soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, ai sensi della Convenzione di Ramsar, cui è stata data piena esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1976. Con decreto 20 luglio 1978, n. 96, lo stagno è divenuto "Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura" ai sensi della legge regionale sulla caccia del 28 aprile 1978, n. 32. Esso costituisce, altresì, riserva naturale ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989.
Da un punto di vista storico, lo stagno riveste una notevole importanza in quanto nelle acque dello stesso sbarcarono i Fenici nel lontano VIII secolo a.C. Qui nacque il primo insediamento urbano della Carales cartaginese. Durante il periodo giudicale, Santa Gilla conobbe la sua massima importanza. La zona lagunare, al riparo dalle terribili incursioni islamiche che imperversavano sulle coste, venne scelta per stabilirvi la capitale del regno giudicale di Cagliari, Santa Igia. L'antica capitale del giudicato di Càlari venne distrutta dai Pisani nel 1258 dopo un lungo e concitato assedio. Per tale ragione la laguna di Santa Gilla nasconde un tesoro in gran parte da scoprire. Dalle parti di via Brenta ci sono le rovine di palazzi medioevali, verso la Città mercato i frammenti di antiche ville romane. Sono i pochi resti di Santa Igia, la città medioevale che presto, con un progetto dell'Università, potrebbe rivedere la luce e diventare patrimonio della scienza e della città.
In termini naturalistici particolare rilevanza assume l'avifauna che, al censimento della Regione autonoma della Sardegna del 1994, contava ben quarantotto specie di uccelli per un totale di oltre 10.000 esemplari. Le specie più diffuse sono: i cormorani, il gabbiano reale, roseo e comune, le folaghe, i fischioni, le alzavole, le pavoncelle ed altri.
Sotto l'aspetto economico le principali attività attuali sono legate alla produzione di sale, alla pastorizia estensiva e all'agricoltura tradizionale. Lo stagno di Santa Gilla riveste particolare importanza ai fini della produzione ittica. In passato, infatti, le acque dello stagno erano riconosciute tra le più pescose di tutta Europa. Tuttavia gli interventi edilizi, gli scarichi fognari e l'inquinamento causato dagli stabilimenti industriali di Cagliari hanno messo in pericolo, nel corso degli anni, questo inestimabile patrimonio naturalistico. Negli anni settanta lo stato di degrado della laguna impose il divieto di pesca di qualsiasi tipo. La stessa venne ripresa nel 1994 e affidata al consorzio ittico Santa Gilla che svolge attività di produzione e commercializzazione dei prodotti. Al consorzio aderiscono le cooperative di pescatori regolarmente autorizzate all'esercizio della pesca nel compendio.
Il problema, tuttavia, è che tali cooperative si trovino, quotidianamente, a dover fronteggiare un abusivismo sempre crescente che, sicuramente, potrebbe essere contrastato con la protezione di tale area mediante l'istituzione del parco naturale. Tra il 1985 e il 1995, la Regione Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente, al fine di migliorare le condizioni della laguna e di incentivare la produzione ittica, è intervenuta realizzando lavori di risanamento, ristrutturazione, regolazione idraulica, biologica e delle strutture produttive per le attività ittiche che hanno, certamente, aumentato la produzione ittica media. Tra gli interventi in fase di attuazione che possono contribuire, insieme alla presente legge, al recupero e al risanamento dello stagno, vanno messi in evidenza il Piano regionale di risanamento delle acque in Sardegna, recentemente aggiornato (1995) e il Programma integrato d'area "6 Sud Santa Gilla".
Vi sono, inoltre, altre prospettive di sviluppo per il compendio lagunare di Santa Gilla legate ad attività aggiuntive quali: la gestione delle risorse naturali, la ricerca scientifica di base ed applicata, l'attività didattica, l'attività turistica e le attività legate alla valorizzazione compatibile delle risorse naturali viventi e non viventi.
Sotto tale aspetto l'istituzione del parco garantirebbe lo sviluppo delle attività economiche sopra menzionate tenuto conto della programmazione e gestione delle attività del parco secondo quanto stabilito nel titolo III della presente proposta di legge. In particolare, l'entrata in vigore della presente legge avrebbe l'effetto di sostituire ad ogni livello i piani territoriali paesistici, i piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale attraverso il Piano di parco che, una volta approvato, darebbe agli interventi in esso previsti il carattere di pubblico interesse, di urgenza e di indifferibilità.
Al momento attuale, l'istituzione del Parco di Santa Gilla è condivisa, oltre che dalla popolazione e dagli ambientalisti, dagli enti locali. Basta pensare all'importantissima iniziativa dei comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra ed Elmas, denominata "Progetto Gilia". Si tratta di una convenzione che ha l'obiettivo di attuare interventi di salvaguardia e valorizzazione del Sito di interesse comunitario "Stagno di Cagliari, saline di Macchiareddu, laguna di Santa Gilla". Grazie a questo progetto, e ai finanziamenti della Regione e dell'Unione europea, è stato possibile recuperare al degrado ben 2.000 ettari di terreno destinati allo studio ed alla conservazione delle rarissime specie acquatiche che popolano lo stagno.
Saline di Macchiareddu
Le saline di Macchiareddu costituiscono una parte dello stagno di Cagliari e sono anch'esse inserite nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Costituiscono inoltre riserva naturale ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989. Esse occupano una superficie di circa 2.679 ettari, ripartiti in "bacini evaporanti" e "caselle salanti". Le saline di Macchiareddu costituiscono uno straordinario ecosistema la cui realizzazione risale al 1921, in seguito all'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici del progetto di bonifica presentato dall'Ing. Luigi Contivecchi. Le saline Contivecchi presentano una valenza economica importante per la Sardegna. Esse, infatti, producono circa 320.000 tonnellate all'anno di sale di varie tipologie quali:
a) sale di tipo A, che costituisce circa l'80 per cento della produzione ed è quasi totalmente utilizzato nell'impianto di cloro-soda del vicino stabilimento dell'Enichem di Assemini;
b) sale di tipo B, che costituisce circa il 10 per cento della produzione ed è destinato a svariate attività industriali (conceria, ceramica, tintoria, ecc.);
c) sale di tipo S, che costituisce circa il 10 per cento della produzione ed è destinato ai raffinatori che, dopo opportune lavorazioni, lo immettono sul mercato come sale alimentare.
Le saline di Macchiareddu, oltre all'importanza paesaggistica, dal punto di vista storico-economico costituiscono un esempio di attività antropica produttiva di elevata valenza ecologica e naturalistica.
L'elevazione delle saline al rango di parco naturale e archeologico garantisce la loro conservazione, valorizzazione e le rende elemento di attrazione per il turismo ambientale e didattico.
Colle di Tuvixeddu
Tuvixeddu è un colle (99 metri sopra il livello del mare) delimitato dalle vie Montello, Vittorio Veneto, viale Sant'Avendrace e dalla via Is Maglias. Il nome Tuvixeddu significa "colle dei piccoli fori" dal sardo "tuvu" cioè "vuoto, cavità" in quanto la collina possiede numerosi ambienti scavati nella roccia calcarea dai popoli colonizzatori. Tale zona riveste particolare importanza storica per la necropoli fenicio-punica che, contando alcune migliaia di tombe risalenti al periodo compreso tra il VI e il III secolo a.C., fa di questo sito una delle più vaste aree storico-monumentali del Mediterraneo. Nel periodo storico di riferimento i Cartaginesi, che si erano stabiliti presso lo stagno di Santa Gilla, scelsero il colle per seppellirvi i loro morti. Tra le sepolture se ne distinguono due di particolare bellezza: la "tomba dell'Ureo" e la "tomba del combattente", entrambe dipinte. Un sepolcro molto conosciuto è sicuramente la "Grotta della Vipera", scavata ai piedi del colle, che rappresenta il più importante monumento funebre di epoca romana, eretto in memoria della nobile romana Atilia Pomptilla. Altro monumento degno di nota del quartiere Sant'Avendrace è la "tomba di Rubellio", sepolcro romano che presenta una suggestiva iscrizione nella roccia, situato nella parte in cui il colle Tuvixeddu degrada verso la chiesa di Sant'Avendrace.
Al momento attuale, l'istituzione del colle di Tuvixeddu quale "parco archeologico" è condivisa da tutte le persone di buon senso, che chiedono la valorizzazione di Tuvixeddu per una migliore fruibilità, e dalle tante associazioni culturali che hanno denunciato il grave stato di abbandono in cui versa l'intero compendio sperando in un intervento legislativo che valorizzi le preesistenze archeologiche, le particolari emergenze floro-faunistiche ancora presenti nell'area, le straordinarie cavità ed i percorsi sotterranei che si dipanano nelle viscere della terra.
L'importanza della presente proposta di legge, istitutiva del Parco archeologico in tale area, deriva anche dalla necessità di arrestare i danni derivanti dalla selvaggia espansione urbanistica della città e dalla scellerata attività estrattiva di calcare che la vicina cementeria di Santa Gilla e la Calceidrata di via Is Maglias hanno praticato per oltre mezzo secolo, occultando così una miriade di tombe fenicio-puniche con grave danno per un patrimonio storico- monumentale di inestimabile valore.
Attualmente sulla collina sono in corso i lavori per la realizzazione del Parco archeologico che preserverà tutta l'area dallo stato di abbandono da cui versa da troppi decenni e che l'ha resa facile preda di tombaroli privi di scrupoli.
La proposta di legge riprende lo schema delle leggi regionali istitutive di parchi naturali vigenti in Sardegna con alcune differenze sostanziali e caratterizzanti; essa si articola in titoli:
- il titolo I "Disposizioni generali" definisce le finalità cui si ispira l'istituzione del parco e demanda l'individuazione del territorio al Piano del parco; quest'ultimo aspetto rappresenta un elemento innovativo rispetto alle altre leggi regionali istitutive di parchi, il rinvio al Piano del parco permette, infatti, di attivare le procedure relative alla costituzione degli organi del parco senza che nel territorio dello stesso siano immediatamente vigenti i divieti collegati alla presenza del parco, con particolare riferimento a quelli relativi all'esercizio dell'attività venatoria e degli usi civici;
- il titolo II "Organizzazione del parco" individua il soggetto cui è affidata la gestione del parco; esso è costituito da un consorzio tra la Provincia di Cagliari e i comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra i cui territori ricomprendono l'area del parco; tale titolo individua gli organi del parco disciplinandone il funzionamento e indicando i relativi poteri;
- il titolo III "Programmazione e gestione delle attività del parco" disciplina gli strumenti e le procedure di programmazione e di gestione delle attività del parco e contiene anche la disciplina dell'eventuale intervento sostitutivo della Regione nelle ipotesi di inadempienza da parte degli organi di gestione del parco;
- il titolo IV "Disposizioni in materia di patrimonio" contiene norme in materia di patrimonio e di entrate del parco;
- il titolo V "Norme di tutela e sanzioni" contiene disposizioni in materia di norme di tutela del parco attraverso la previsione di divieti, sorveglianza e sanzioni;
- il titolo VI contiene le "Disposizioni transitorie e finali".
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TESTO DEL PROPONENTE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Istituzione e finalità del parco1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale e archeologico "Stagno di Cagliari, saline di Macchiareddu, laguna di Santa Gilla e Tuvixeddu".
2. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi dell'articolo 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, archeologiche, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la pesca, l'acquacoltura e la produzione del sale, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.
Art. 2.
Delimitazione del parco1. Il territorio del parco è individuato dal Piano del parco di cui all'articolo 14 nell'ambito del territorio dei Comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra.
2. Il parco è istituito nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).
TITOLO II
Organizzazione del parco
Art. 3
Consorzio del parco1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio istituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Il consorzio è costituito dalla Provincia di Cagliari e dai Comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra.
3. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea;
b) il presidente;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 4
Costituzione e statuto1. Il consorzio è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale.
2. Il consorzio è costituito tramite convenzione approvata dai consigli degli enti interessati, unitamente allo statuto, a maggioranza assoluta.
3. Lo statuto detta norme, in conformità alla normativa in materia di consorzi di enti locali ove non derogata dalla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi del consorzio, nonché di organizzazione dei servizi del parco.
4. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti interessati non abbiano raggiunto le necessarie intese, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente invia agli enti una proposta di convenzione e di statuto.
5. Qualora nei sei mesi successivi tutti gli enti non approvino un identico testo di convenzione e di statuto, il Presidente della Regione sentiti gli enti locali nomina un commissario ad acta per la istituzione del consorzio.
Art. 5
Assemblea del parco1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'assemblea non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto del consorzio.
2. In particolare l'assemblea:
a) predispone il Piano del parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
b) approva il regolamento del parco;
c) approva il programma pluriennale di gestione;
d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;
g) elegge tra i suoi componenti il presidente del parco;
h) nomina il direttore del parco;
i) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.
3. L'assemblea del parco è composta dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al consorzio ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. I soggetti partecipanti al consorzio designano i propri rappresentanti nell'assemblea entro un mese dall'approvazione della convenzione e dello statuto; qualora l'ente non provveda si applica la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.
5. L'assemblea è presieduta dal presidente del parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Art. 6
Presidente del parco1. Il presidente del parco ha la legale rappresentanza del consorzio, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli siano delegate dall'assemblea e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge o dallo statuto, propone all'assemblea l'adozione delle deliberazioni, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell'assemblea sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi, esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del Parco.
Art. 7
Comitato scientifico e consulta1. L'assemblea istituisce un comitato di consulenza scientifico e una consulta del parco secondo le norme contenute nello statuto.
2. Il comitato scientifico e la consulta sono organi consultivi e propositivi del consorzio, in particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del parco.
3. Il comitato scientifico e la consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi del consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.
Art. 8
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme vigenti per le amministrazioni provinciali.
Art. 9
Durata degli organi e incompatibilità1. La durata degli organi e le incompatibilità sono disciplinate dallo statuto.
Art. 10
Direttore del parco1. Il direttore del parco è nominato dal presidente previa deliberazione dell'assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.
2 . Può essere nominato direttore anche un dipendente degli enti consorziati o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso il consorzio di gestione.
3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.
4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere al consorzio di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del direttore.
5. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al direttore compete:
a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;
c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;
e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.
6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi del consorzio che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.
Art. 11
Servizi e personale del parco1. Per il perseguimento dei propri fini il parco si avvale di una propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal direttore.
2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'assemblea.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'assemblea del parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.
4. È istituito, presso la sede del parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.
Art. 12
Sede del parco1. La sede legale del parco è stabilita dallo statuto del consorzio.
TITOLO III
Programmazione e gestione
delle attività del parco
Art. 13
Attuazione delle finalità del parco1. Le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attuate dal consorzio attraverso il Piano del parco e il programma pluriennale di sviluppo.
Art. 14
Piano del parco: finalità e contenuti1. Il piano delimita il territorio del parco e comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.
2. Il Piano del parco deve disciplinare specificatamente:
a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel parco;
f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;
g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale.
3. Il piano, in base alle diverse esigenze di tutela e gestionali, suddivide il territorio del parco in:
a) aree di rilevante interesse naturalistico;
b) aree di rilevante interesse archeologico caratterizzate dalla presenza di siti di interesse archeologico;
c) aree di connessione in cui sono consentite attività anche produttive, legate alla produzione e lavorazione del sale, all'agricoltura, alla pesca ed all'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema.
4. Il Piano del parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.
Art. 15
Piano del parco: efficacia giuridica1. Il Piano del parco nelle aree definite "di rilevante interesse naturalistico" di cui all'articolo 14, sostituisce ad ogni livello i piani territoriali paesistici, i piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo; per le altre aree di cui all'articolo 14 tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al Piano del parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano stesso, decorso tale termine il Piano del parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.
2. Il Piano del parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 16
Piano del parco: procedure1. Il consorzio, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di piano e la invia ai comuni interessati e alla provincia, che devono esprimere parere in merito entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, la proposta si intende accolta.
2. I pareri dei comuni e della provincia sono vincolanti nei limiti della rispettiva competenza in materia di pianificazione urbanistica.
3. Il consorzio, esaminati i pareri dei comuni e della provincia, delibera l'adozione del Piano del parco; il piano viene pubblicato presso le sedi del consorzio, della provincia e dei comuni interessati per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera consortile di adozione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
4. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al piano adottato.
5. Decorso il termine di cui al comma 3, il consorzio trasmette la delibera di adozione del piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
6. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del piano.
7. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
8. Qualora il Piano del parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione del consorzio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e del consorzio, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del piano.
9. Le varianti di aggiornamento al piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte verifiche periodiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.
Art. 17
Regolamento del parco1. Il regolamento del parco, in conformità alle previsioni del piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri, le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni dell'ecosistema;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;
d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di pesca e acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali, della produzione e lavorazione del sale e industriali di trasformazione dei prodotti locali;
f) l'uso ed il regime delle acque;
g) la gestione della fauna e della vegetazione;
h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.
2. Il regolamento è approvato dall'assemblea del parco entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine, l'Assessore regionale della difesa dall'ambiente provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo la procedura indicata dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.
Art. 18
Programma pluriennale di sviluppo del parco1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del piano del parco, il consorzio promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del parco.
2. A tal fine il consorzio predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del parco .
3. Per le finalità di cui al comma 2, il consorzio identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
4. Il piano pluriennale, adottato dal consorzio, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.
Art. 19
Esercizio dell'attività di pesca ed acquacoltura1. Le attività di pesca ed acquacoltura sono esercitate sulla base delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione regionale.
Art. 20
Accordi di programma1. Il Presidente della Regione promuove per gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, accordi di programma tra Regione, consorzio di gestione ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.
Art. 21
Coordinamento degli interventi1. Ai fini del coordinamento degli interventi il consorzio può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del parco, apposite conferenze di servizio convocate dal presidente del parco.
Art. 22
Nullaosta1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte del consorzio. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal direttore del parco.
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta del consorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta; esso si intende comunque accordato qualora il consorzio non provveda entro il termine stabilito.
3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.
4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dal consorzio o a seguito di conferenza di servizio convocata dal consorzio entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 23
Poteri di autotutela del consorzio1. Il legale rappresentante del consorzio, qualora venga esercitata una attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante del consorzio provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.
Art. 24
Poteri sostitutivi e ordinanze
dell'autorità regionale1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile la procedura di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.
2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.
TITOLO IV
Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 25
Beni immobili1. Il consorzio può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del parco.
Art. 26
Entrate del parco1. Le entrate del parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione del consorzio con un contributo annuale.
3. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria degli enti partecipanti al consorzio sono determinate dallo statuto.
4. Le entrate del parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti provenienti da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.
5. Il consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
TITOLO V
Norme di tutela e sanzioni
Art. 27
Divieti1. Nel territorio del parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo degli animali selvatici;
b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
d) le attività estrattive diverse dalla produzione del sale;
e) l'apertura di discariche;
f) l'asportazione della sabbia;
g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
h) il porto di armi da caccia;
i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati;
l) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei, fatti salvi quelli dei servizi di pubblica sicurezza e di protezione civile.
3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.
4. In deroga ai divieti indicati nel presente articolo, nel perimetro del parco è esercitabile l'attività di pesca ed acquacoltura secondo le modalità indicate nel regolamento del parco.
Art. 28
Sorveglianza1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate:
a) dal personale del consorzio appositamente incaricato;
b) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;
c) dai corpi di polizia municipale dei comuni aderenti al consorzio del parco, nei limiti della loro competenza;
d) dalle altre forze di polizia.
2. Il personale del consorzio incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal consorzio.
3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con il consorzio. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale.
Art. 29
Sanzioni1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 28, 29, 30 e 31 del capo III della legge regionale n. 31 del 1989.
2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del parco.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 30
Norma finanziaria1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in euro 250.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e fanno carico alla UPB S05.035 del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 ed a quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2005 e per gli anni 2006-2007, sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2005 euro 250.000
2006 euro 250.000
2007 euro 250.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).
in aumento
05 - AMBIENTE
UPB S05.035
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti
2005 euro 250.000
2006 euro 250.000
2007 euro 250.000
Art. 31
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sul BURAS.
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ALLEGATO A (Cartografie) (Omissis)