CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 172

presentata dai Consiglieri regionali
PACIFICO - MARROCU - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio -
CORRIAS - CUGINI - FLORIS Vincenzo - MATTANA - ORRÙ -
PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Franco

il 3 ottobre 2005

Recepimento della normativa nazionale in materia di servizio civile.
Istituzione del servizio civile regionale sardo


***************
 

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si intende istituire anche in Sardegna il servizio civile regionale. Una naturale evoluzione di uno strumento che, a livello nazionale, ha visto la luce nel 2001 con l'approvazione della Legge n. 64 del 2001. È giunto dunque il momento di fare una riflessione approfondita sulla natura del servizio civile, sulle sue potenzialità e sulle sue possibili applicazioni a livello locale, andando oltre i limiti di una normativa nazionale che, comunque, la Regione autonoma della Sardegna è chiamata a recepire integralmente (art. 1).

La presente iniziativa legislativa, in linea con gli impegni assunti dal centro sinistra fin dai primi giorni della campagna elettorale, ritiene dunque imprescindibile coinvolgere l'assemblea legislativa della Sardegna su un tema così importante per migliaia di giovani sardi. Attraverso l'esame e la discussione di questa proposta, il Consiglio regionale è chiamato a fare un bilancio delle esperienze svolte fino a oggi nell'isola per verificare se esistono, come i proponenti credono, le condizioni per l'istituzione di un "servizio civile regionale", con una regolamentazione dei rapporti che nasca dagli spazi di autonomia riconosciuti dallo Stato all'isola.

Un servizio civile regionale partorito dalla specialità della nostra terra che ha ragazzi e ragazze capaci di promuovere quella solidarietà sociale di cui la Sardegna ha davvero bisogno; un servizio civile tutto sardo che potrebbe velocizzare i tempi della normale burocrazia amministrativa, attuare una progettualità ancora più aderente alle realtà locali, raccordare al meglio gli attori di questo strumento e dare risposte concrete alla tutela dei diritti dei cittadini sardi.

La certezza che i tempi siano ormai maturi nasce anche dal constatare come in Sardegna, i cui numeri se paragonati all'ambito nazionale sono ancora piccoli, esistono delle esperienze da guardare con attenzione ed estremo interesse. Su tutte è da citare quella di Sardegna solidale: il Centro di servizio per il volontariato ha capito l'importanza di "fare rete", ovvero di mettere assieme più organizzazioni per un unico obiettivo. Per il terzo anno consecutivo ha presentato un unico grande progetto regionale (Giovani per il volontariato) che coinvolge la territorialità locale e quell'associazionismo diffuso che, giorno dopo giorno, contribuiscono allo sviluppo della Sardegna e al miglioramento delle relazioni umane.

Un progetto capace ormai di reclutare centinaia di giovani e di occuparli, per la durata di un anno, in attività solidali nei confronti dei soggetti più deboli della società. Un esempio anche per la politica, troppo spesso incapace di dare adeguate risposte ai cittadini e troppo spesso costretta a delegare una parte del proprio ruolo al volontariato che, in Sardegna, ha raggiunto livelli di efficienza e capacità invidiati in tutta Italia.

Esperienze come queste hanno indotto alla presentazione di una proposta di legge che punta prevalentemente sulla progettualità locale e sulle risorse presenti nel territorio: su queste due grandi linee direttrici si muove dunque il nuovo servizio civile regionale.

I veri protagonisti del servizio civile regionale dovranno essere i giovani, quei ragazzi e quelle ragazze che vedono in questo strumento una grande possibilità di crescita dal punto di vista umano e professionale.

La presente proposta di legge introduce delle novità: istituisce il Servizio civile regionale, garantendo l'accesso a tutti i giovani, nati, residenti e domiciliati in Sardegna, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, senza distinzione di sesso, cultura, ceto o religione, di residenza o di cittadinanza; via libera dunque anche ai giovani extracomunitari e a tutti gli stranieri che in Sardegna vivono, producono reddito e cultura, in primis quella della solidarietà e della pace tra i popoli. Per i progetti che coinvolgono i giovani, la Regione è chiamata a fare uno sforzo economico di rilievo, impiegando le maggiori risorse destinate alla copertura della legge ai fini dell'avviamento del servizio civile regionale sardo.

La presente proposta di legge apre anche agli over 32, sebbene per un numero circoscritto di progetti e per contesti territoriali limitati; potranno infatti svolgere il servizio civile regionale tutte le persone nate, residenti e domiciliate in Sardegna, di età compresa tra i 32 e i 70 anni. Per i più giovani sarà dunque un'occasione di apprendimento e di scambio dei valori interculturali e intergenerazionali.

Altra novità rispetto al servizio civile nazionale è la durata: in Sardegna si potranno presentare progetti che prevedono un impiego di giovani e adulti over 32 per un lasso di tempo compreso tra i 10 e i 24 mesi; l'impegno settimanale sarà di 30 ore.

Un'altra grande novità è rappresentata dal compenso: fare servizio civile regionale sarà più gratificante dal punto di vista economico rispetto a quello nazionale: si passa dai 433,80 euro a una somma pari a 453,00 euro al mese.

La presente proposta di legge fissa una condizione ben precisa: ogni persona può presentare domanda per un solo progetto in ambito regionale e/o nazionale, pena l'esclusione dal servizio civile regionale. Inoltre chi ha già svolto una precedente esperienza in un progetto di servizio civile nazionale non potrà accedere al servizio civile regionale.

Il servizio civile regionale, dunque, non vuole e non può essere per sua stessa natura un doppione rispetto a quello disegnato dalla Legge n. 64 del 2001; è qualcosa di diverso perché, in tutte le sue molteplici applicazioni (che sono poi i settori di intervento in cui si potranno presentare i relativi progetti), punta a promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, approfondendo e soddisfacendo i bisogni del territorio e delle popolazioni locali, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie e dei più avanzati mezzi di comunicazione.

Principi ispiratori del nuovo servizio civile dovranno essere la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà, la cooperazione decentrata, gli scambi e i gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di degenerazione armata dei conflitti; un laboratorio umano per le nuove generazioni, asse portante della democrazia del domani.

Per realizzare le finalità di cui alla presente proposta sono istituiti:

a) l'Ufficio regionale per il servizio civile;
b) la Consulta regionale per il servizio civile;
c) l'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni per il servizio civile;
d) la Conferenza regionale per il servizio civile;
e) la Banca dati dei progetti di servizio civile ed il relativo sistema di monitoraggio;
f) il Sistema informativo regionale per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
g) il Fondo regionale per il servizio civile.

Ufficio regionale per il servizio civile regionale

Esercita le funzioni di programmazione, formazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale. Viene istituito presso la Presidenza della Giunta regionale della Sardegna e ha inoltre il compito di curare l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio in tutto il territorio sardo; altri compiti dell'Ufficio sono:
- la predisposizione del documento di programmazione triennale regionale del servizio civile;
- la tenuta dell'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni per il servizio civile;
- l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale;
- la gestione della banca dati e il coordinamento del sistema informativo, per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate.

Documento di programmazione triennale regionale

È predisposto dall'Ufficio regionale e, tra l'altro, definisce:
- la capacità d'impiego complessiva di volontari in servizio civile nel territorio regionale;
- gli standard di selezione dei progetti e i criteri di approvazione;
- i criteri di ammissione dei volontari e i criteri di organizzazione del servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;
- i settori prioritari di svolgimento del servizio civile regionale;
- le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, rivolte agli studenti che adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti e alle loro famiglie;
- i programmi formativi e di aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli enti di servizio civile iscritti nell'Albo regionale.

Consulta regionale per il servizio civile

È l'organo permanente di consultazione nelle materie oggetto della presente legge, riferimento e confronto della Regione con gli enti e le organizzazioni di servizio civile iscritti nell'Albo regionale; è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta dal dirigente dell'Ufficio regionale per il servizio civile, che la presiede, e da 12 rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, iscritti nell'Albo regionale, maggiormente rappresentativi; alla Consulta compete il compito di:
- formulare proposte in ordine al documento di programmazione triennale regionale del servizio civile, predisposto dall'Ufficio regionale;
- esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro presentazione alla struttura statale competente in materia di servizio civile nazionale, in ordine al miglioramento del servizio nel territorio regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche dell'attuazione della presente legge.

Albo regionale degli enti e delle organizzazioni per il servizio civile

È istituito presso l'Ufficio regionale ed è suddiviso in due distinte sezioni:
- sezione A: possono iscriversi gli enti e le organizzazioni con i requisiti di cui all'articolo 3 della Legge n. 64 del 2001, che hanno sede legale in Sardegna, svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e intendono presentare progetti di servizio civile regionale;
- sezione B: possono iscriversi gli enti e le organizzazioni che, pur essendo iscritti ad altro Albo nazionale e/o regionale, hanno almeno una sede operativa in Sardegna e intendono presentare progetti di servizio civile di esclusiva rilevanza regionale;

Possono presentare progetti di servizio civile regionale soltanto gli enti e le organizzazioni pubblici e privati iscritti nell'Albo regionale.

Conferenza regionale sul servizio civile

È la sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile; è convocata ogni due anni dal Presidente della Regione.

Banca dati dei progetti di servizio civile e relativo sistema di monitoraggio

La Regione autonoma della Sardegna realizza la banca dati dei progetti di servizio civile regionale, istituita presso l'Ufficio regionale per il servizio civile. La banca dati fornisce gli elementi per:
- attivare ed implementare il sistema informativo del servizio civile;
- monitorare i risultati e vigilare sui soggetti del servizio civile;
- definire il documento di programmazione regionale del servizio civile.

Sistema informativo del servizio civile regionale

È curato e gestito dall'Ufficio regionale per il servizio civile, che può avvalersi della collaborazione di enti e organizzazioni iscritti nell'Albo regionale, e ha lo scopo di:
- migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'Ufficio regionale per il servizio civile e l'Amministrazione regionale, nonché con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, al fine di una migliore attuazione della normativa vigente in materia;
- favorire l'azione informativa verso tutte le persone interessate a svolgere il servizio civile nel territorio della Sardegna;
- valorizzare le forme associative degli enti e delle organizzazioni di servizio civile;
- realizzare campagne informative nelle scuole, nelle università, nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo per i giovani;
- mantenere un efficace sistema di comunicazione con gli enti e le organizzazioni del servizio civile.

Fondo regionale per il servizio civile

È istituito, infine, un Fondo regionale, con appositi capitoli nel bilancio regionale, in cui confluiscono:
- le quote del Fondo nazionale per il servizio civile destinate alla Regione autonoma della Sardegna;
- le risorse finanziarie del bilancio regionale attribuite annualmente per lo svolgimento del servizio civile regionale, destinate ad integrare le somme trasferite dall'Ufficio nazionale e a garantire i compensi, la copertura assicurativa e il trattamento previdenziale dei soggetti chiamati a svolgere il servizio civile regionale;
- le donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
- le risorse derivanti da erogazioni di fondazioni di diritto privato.

 

***************

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Attuazione delle norme
sul servizio civile nazionale

Art. 1
Oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna recepisce la normativa sul servizio civile nazionale in conformità della Legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

 

Titolo II
Istituzione del servizio civile regionale

Art. 2
Obiettivi, requisiti e durata del servizio

1. La Regione autonoma della Sardegna, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 2, dal comma 2 dell'articolo 4, e dagli articoli 11 e 52 della Costituzione, dei principi ispiratori della Legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità con quanto stabilito nel proprio Statuto speciale, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale.

2. La presente legge, vista la specificità delle condizioni culturali, storiche, geografiche ed economiche presenti nel territorio della Sardegna:
a) istituisce il servizio civile regionale, garantendo l'accesso a tutti i giovani nati, residenti e domiciliati in Sardegna, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, senza distinzione di sesso, cultura, ceto, religione, residenza o cittadinanza;
b) consente, fermo restando quanto stabilito nel comma 1, in via sperimentale e per singoli progetti e contesti territoriali, l'accesso al servizio civile regionale a tutte le persone nate, residenti e domiciliate in Sardegna, di età compresa tra i 32 e i 70 anni, quale occasione di apprendimento e di scambio dei valori interculturali e intergenerazionali, in un contesto di formazione permanente per i più giovani.

3. Il servizio civile regionale ha una durata compresa tra i 10 e i 24 mesi, con un impegno settimanale complessivo per ciascuna persona di trenta ore.

4. I soggetti impiegati nel servizio civile regionale ricevono un trattamento economico pari a euro 453 mensili.

5. Ogni persona può presentare domanda per un solo progetto in ambito regionale e/o nazionale, pena esclusione dal servizio civile regionale; chi ha già svolto precedente esperienza in un progetto di servizio civile nazionale non può accedere al servizio civile regionale. Il servizio civile regionale si può svolgere soltanto una volta.

6. Le persone da impiegare nei progetti di servizio civile regionale approvati sono selezionate dagli stessi enti e organizzazioni proponenti.

7. Possono presentare progetti di servizio civile regionale gli enti e le organizzazioni pubblici e privati di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 64 del 2001, iscritti nelle sezioni A e B dell'Albo regionale di cui all'articolo 19.

8. La presente legge individua nella progettualità la modalità necessaria per la realizzazione degli interventi di servizio civile regionale, costituendo un sistema regionale di monitoraggio basato su criteri minimi, definiti preferibilmente insieme allo Stato e alle altre Regioni e pertanto validi su tutto il territorio nazionale.

9. Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale della Sardegna elabora le linee guida del servizio civile regionale.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla Legge n. 64 del 2001 e al decreto legislativo n. 77 del 2002, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti formativi, ai fini del conseguimento di un titolo di studio e del collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile regionale.

 

Art. 3
Finalità del servizio civile regionale

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) sostenere, sviluppare e promuovere il servizio civile regionale quale occasione di crescita e valorizzazione della persona e in particolare dei giovani, sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva come temi coessenziali all'educazione, all'istruzione e alla formazione, per concorrere alla prevenzione dell'esclusione sociale;
b) qualificare il servizio civile regionale come esperienza di crescita civile, sociale, culturale e professionale;
c) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare i bisogni sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione civile ed educativi, favorendo la coesione sociale;
d) promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario, approfondendo e soddisfacendo i bisogni del territorio e delle popolazioni locali, anche mediante l'impiego delle nuove tecnologie e dei più avanzati mezzi di comunicazione;
e) stanziare specifici fondi regionali destinati a consentire l'accesso alle nuove fasce d'età di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2;
f) valorizzare e promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, la cooperazione decentrata, gli scambi e i gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di degenerazione armata dei conflitti.

2. Per realizzare tali finalità sono istituiti:
a) l'Ufficio regionale per il servizio civile;
b) la Consulta regionale per il servizio civile;
c) l'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni per il servizio civile;
d) la Conferenza regionale per il servizio civile;
e) la Banca dati dei progetti di servizio civile ed il relativo sistema di monitoraggio;
f) il Sistema informativo regionale per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
g) il Fondo regionale per il servizio civile.

 

Titolo III
Progetti di servizio civile regionale

Art. 4
Progetti

1. I progetti di servizio civile regionale possono essere presentati nell'ambito di uno dei settori stabiliti dalla Legge n. 64 del 2001.

2. Ciascun progetto deve contenere gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarlo, il numero dei giovani da impiegare, la data di inizio e la durata del servizio, i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti.

3. I progetti devono essere presentati all'Ufficio regionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale della Sardegna.

4. I progetti presentati sono valutati da un'apposita commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte tra i funzionari dell'amministrazione regionale, nominati con decreto del Presidente della Regione.

5. I progetti ritenuti idonei sono inseriti in un'apposita graduatoria redatta dalla commissione di valutazione di cui al comma 4, stilata secondo i criteri individuati dalle linee guida regionali e finanziati fino a concorrenza delle risorse annuali disponibili.

6. I progetti possono essere presentati con cadenza semestrale e devono essere avviati nel semestre successivo alla presentazione.

7. I progetti approvati, ma non finanziabili con le risorse disponibili, possono essere riproposti negli anni successivi.

 

Titolo IV
Strumenti per la realizzazione
del servizio civile regionale

Art. 5
Ufficio regionale per il servizio civile

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale della Sardegna è istituito l'Ufficio regionale per il servizio civile regionale che ha il compito di curare l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile regionale in tutto il territorio sardo.

2. L'Ufficio regionale esercita le funzioni di programmazione, formazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale, ed in particolare:
a) predispone, sentita la Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 8, il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile;
b) cura la tenuta dell'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni per il servizio civile di cui all'articolo 9;
c) esamina e approva, attraverso gli strumenti predisposti dalla presente legge, i progetti di servizio civile regionale;
d) cura la gestione della banca dati e coordina il sistema informativo per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate.

3. Il Consiglio regionale della Sardegna svolge l'attività ispettiva e di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge da parte dell'Ufficio regionale per il servizio civile.

 

Art. 6
Compiti e funzioni dell'Ufficio regionale
per il servizio civile

1. La formazione generale sul servizio civile, di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 77 del 2002, è curata, nell'ambito delle proprie competenze e per quanto disposto dalla presente legge, dall'Ufficio regionale per il servizio civile, che può avvalersi della collaborazione di istituzioni ed enti, di valenza regionale, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 9, dotati di specifiche professionalità nelle materie disciplinate da suddetta normativa.

2. Le attività di informazione e promozione del servizio civile regionale sono affidate all'Ufficio regionale che le persegue attraverso gli strumenti e i mezzi individuati nella presente legge e secondo le disposizioni delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

3. Le attività di verifica e controllo sull'attuazione dei progetti di servizio civile regionale sono compiute dall'Ufficio regionale, secondo quanto predisposto dal documento di programmazione triennale di cui all'articolo 7.

 

Art. 7
Documento di programmazione triennale
regionale del servizio civile

1. L'Ufficio regionale per il servizio civile, per realizzare gli obiettivi e le funzioni di cui agli articoli 2 e 3, approva il documento di programmazione triennale del servizio civile, sentito il parere della Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 8.

2. Il documento di programmazione triennale regionale definisce:
a) la capacità d'impiego complessiva di volontari in servizio civile nel territorio regionale;
b) gli standard di selezione dei progetti e i criteri di approvazione;
c) i criteri di ammissione dei volontari e i criteri di organizzazione del servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;
d) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile regionale;
e) le forme di riconoscimento e incentivazione del servizio civile e di tutela delle persone che compiono questa scelta;
f) le priorità d'intervento e i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti, in relazione alla prevista validità triennale;
g) i tempi e le modalità di attuazione della programmazione regionale;
h) i programmi di informazione sul territorio, con particolare riferimento agli enti iscritti nell'Albo regionale, nonché il sostegno ai progetti di servizio civile;
i) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, rivolte agli studenti che adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti e alle loro famiglie;
l) i programmi formativi e di aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli enti di servizio civile iscritti nell'Albo regionale.

3. Il documento di programmazione triennale è definito sulla base dei bisogni e delle necessità riscontrati sull'intero territorio regionale, con particolare riferimento alle peculiarità di carattere locale e viene elaborato con il fine di indirizzare le risorse verso i settori di intervento ritenuti prioritari dall'Ufficio regionale, per contribuire alla soluzione delle problematiche rilevate nei singoli contesti della Sardegna.

 

Art. 8
Consulta regionale per il servizio civile

1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo permanente di consultazione nelle materie oggetto della presente legge, riferimento e confronto della Regione con gli enti e le organizzazioni di servizio civile iscritti nell'Albo regionale.

2. La Consulta ha il compito di:
a) formulare proposte in ordine al documento di programmazione triennale regionale del servizio civile, predisposto dall'Ufficio regionale;
b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro presentazione alla struttura statale competente in materia di servizio civile nazionale, ai sensi della Legge n. 64 del 2001 e del decreto legislativo n. 77 del 2002, in ordine al miglioramento del servizio nel territorio regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche dell'attuazione della presente legge;
c) formulare proposte in ordine al previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002;
d) presentare all'Ufficio regionale e alla Giunta regionale della Sardegna la proposta di programma e il documento preparatorio della Conferenza regionale sul servizio civile.

3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta dal dirigente dell'Ufficio regionale per il servizio civile, che la presiede, e da dodici rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, iscritti nell'Albo regionale, maggiormente rappresentativi; il servizio di segreteria è assicurato dall'Ufficio regionale per il servizio civile.

4. La Consulta è convocata dal suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La Giunta regionale stabilisce la durata, le modalità di designazione dei componenti ed il funzionamento della Consulta.

6. Ai lavori della Consulta può partecipare un rappresentante dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.

 

Art. 9
Albo regionale degli enti
e delle organizzazioni per il servizio civile

1. È istituito, presso l'Ufficio regionale per il servizio civile, l'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni per il servizio civile, suddiviso in due distinte sezioni:
a) sezione A: alla quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della Legge n. 64 del 2001, che hanno sede legale in Sardegna, svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e intendono presentare progetti di servizio civile regionale;
b) sezione B: alla quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni che, pur essendo iscritti ad altro albo nazionale o regionale, hanno almeno una sede operativa in Sardegna e intendono presentare progetti di servizio civile di esclusiva rilevanza regionale.

2. L'Ufficio regionale per il servizio civile, previo accertamento dei requisiti, provvede all'iscrizione nell'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni che ne fanno richiesta

 

Art. 10
Conferenza regionale per il servizio civile

1. Il Presidente della Regione, ogni due anni, convoca la Conferenza regionale sul servizio civile quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, anche ai fini dell'assunzione di elementi utili alla definizione del documento di programmazione regionale.

2. Alla Conferenza, oltre ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale della Sardegna, partecipano:
a) gli enti e le organizzazioni di servizio civile iscritti nell'Albo regionale;
b) gli enti locali e le loro forme associative;
c) i soggetti, pubblici e privati, che operano nell'ambito della promozione della cittadinanza sociale e della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
d) il Centro di servizio per il volontariato;
e) le consulte provinciali e comunali del volontariato;
e) gli organismi di protezione civile;
f) le organizzazioni sindacali;
g) i volontari in servizio civile e le loro associazioni;
h) le istituzioni scolastiche, gli organismi di formazione professionale accreditati, le università degli studi;
i) le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
l) le organizzazioni non governative che hanno sede legale in Sardegna;
m) i rappresentanti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e del Governo nazionale, competenti per materia.

 

Art. 11
Banca dati dei progetti di servizio civile

1. La Regione autonoma della Sardegna realizza la banca dati dei progetti di servizio civile regionale istituita presso l'Ufficio regionale per il servizio civile che ne cura la tenuta e l'aggiornamento.

2. La banca dati fornisce gli elementi per:
a) attivare ed implementare il sistema informativo del servizio civile;
b) monitorare i risultati e vigilare sui soggetti del servizio civile;
c) definire il documento di programmazione regionale del servizio civile;
d) presentare il parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002.

3. Gli enti di servizio civile iscritti nell'Albo regionale sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati.

 

Art. 12
Sistema informativo del servizio civile regionale

1. Le azioni di cui all'articolo 8 si realizzano anche attraverso la creazione di un apposito sistema informativo del servizio civile regionale valorizzando i sistemi informativi sul servizio civile già esistenti, con particolare riferimento alle iniziative degli enti e delle organizzazioni di servizio civile iscritti nell'Albo regionale.

2. Il sistema informativo regionale è curato e gestito dall'Ufficio regionale per il servizio civile, che può avvalersi della collaborazione di enti e organizzazioni iscritti nell'Albo regionale.

3. Il sistema informativo del servizio civile regionale si avvale dei sistemi ubicati presso gli uffici regionali competenti e ha lo scopo di:
a) migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'Ufficio regionale per il servizio civile e l'amministrazione regionale, nonché con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, al fine di una migliore attuazione delle normative vigenti in materia;
b) favorire l'azione informativa verso tutte le persone interessate a svolgere il servizio civile nel territorio della Sardegna, secondo i principi e i contenuti individuati dalla presente legge;
c) valorizzare le forme associative degli enti e delle organizzazioni di servizio civile che, in collaborazione con le istituzioni interessate, forniscono servizi ed informazioni ai cittadini, ai soggetti impiegati nel servizio civile, alle famiglie, nonché agli enti stessi;
d) consentire lo scambio di informazioni con gli altri uffici regionali per il servizio civile presenti nel territorio nazionale;
e) realizzare campagne informative nelle scuole, nelle università, nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo per i giovani;
f) mantenere un efficace sistema di comunicazione con gli enti e le organizzazioni del servizio civile.

 

Art. 13
Monitoraggio

1. L'attività di monitoraggio è realizzata attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 12 della presente legge ed è curata dall'Ufficio regionale, che può avvalersi della collaborazione partecipata degli enti e delle organizzazioni di servizio civile iscritti nell'Albo regionale.

 

Art. 14
Fondo regionale per il servizio civile

1. È istituito il Fondo regionale per il servizio civile con appositi capitoli nel bilancio regionale, in cui confluiscono:
a) la quota del Fondo nazionale per il servizio civile destinata alla Regione autonoma della Sardegna, per le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002;
b) la quota del Fondo nazionale per il servizio civile destinata ai compensi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002;
c) la quota del Fondo nazionale per il servizio civile destinata al relativo trattamento previdenziale, di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002;
d) le specifiche risorse finanziarie del bilancio regionale, attribuite annualmente per lo svolgimento del servizio civile regionale, destinate ad integrare le somme trasferite dall'Ufficio nazionale e a garantire i compensi, la copertura assicurativa e il trattamento previdenziale dei soggetti chiamati a svolgere il servizio civile regionale;
e) donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
f) risorse derivanti da erogazioni di fondazioni di diritto privato.

 

Titolo V
Disposizioni transitorie e norma finanziaria

Art. 15
Disposizioni transitorie

1. Gli enti e le organizzazioni, aventi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9, già iscritti nell'Albo nazionale per il servizio civile, sono iscritti d'ufficio nelle rispettive sezioni dell'Albo regionale del servizio civile.

2. La Regione, attraverso gli uffici e gli strumenti individuati dalla presente legge, interviene a pieno titolo nella gestione del servizio civile in Sardegna, a partire dall'approvazione delle linee guide da parte della Giunta regionale che sancisce la piena operatività della normativa sul servizio civile regionale.

 

Art. 16
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura:
a) nei fondi trasferiti annualmente dallo Stato alla Regione autonoma della Sardegna, in attuazione del decreto legislativo n. 77 del 2002;
b) nelle risorse stanziate annualmente dalla Regione, valutabili in euro 6.000.000 per il 2006, euro 6.500.000 per l'anno 2007 e euro 6.500.000 per l'anno 2008, di cui:
- anno 2006:
1) euro 5.000.000 a favore dei progetti destinati ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2;
2) euro 1.000.000 a favore dei progetti destinati ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2;
- anno 2007:
1) euro 5.300.000 a favore dei progetti destinati ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2;
2) euro 1.200.000 a favore dei progetti destinati ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2;
- anno 2008:
1) euro 5.300.000 a favore dei progetti destinati ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2;
2) euro 1.200.000 a favore dei progetti destinati ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 confluiscono in due distinte UPB del bilancio regionale intestate ai servizi da cui dipende l'Ufficio regionale per il servizio civile.