CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 171
presentata dai consiglieri regionali
SANNA Alberto - ATZERI - CACHIA - CALLEDDA - CORDA -
FADDA Giuseppe - SERRA - PINNA - PISU
il 22 settembre 2005
Istituzione del Parco naturale regionale "Monte Arci".
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si propone di istituire il Parco naturale regionale del Monte Arci.
L'area del Monte Arci presenta una notevole importanza dal punto di vista naturalistico che giustifica appieno l'istituzione di un'area protetta finalizzata alla salvaguardia del territorio. L'istituzione del Parco del Monte Arci era già prevista dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, che individuava un territorio da proteggere di oltre 13.000 ettari caratterizzato, tra l'altro, dall'esistenza di una interessante formazione vulcanica del Plio pleistocene e dalla presenza di importanti minerali quali l'ossidiana, nonché di originali forme vulcaniche sottomarine e morfologie alternate di scogliere, falesie e pianori (giare). Dal punto di vista botanico vi è una presenza di foresta mediterranea di leccio e macchia mediterranea evoluta che, unitamente alla presenza di corsi d'acqua e sorgenti, costituiscono un buon habitat per numerose specie animali quali cinghiali, volpi, rapaci vari, martore eccetera. Nel territorio vi sono inoltre numerosi insediamenti archeologici.
Nonostante fosse previsto dalla legge regionale n. 31 del 1989 il Parco del Monte Arci non è stato mai costituito per vari motivi. Grazie ad un importante lavoro di sensibilizzazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni venatorie, del volontariato, culturali, sportive e del tempo libero, al momento attuale l'istituzione del parco è condivisa dalla maggioranza della popolazione e degli enti locali che vedono nella istituzione del parco non solo un momento di tutela ambientale del territorio, ma anche una possibilità di sviluppo economico e sociale.
La proposta di legge riprende lo schema delle leggi regionali istitutive di parchi naturali vigenti in Sardegna con una differenza sostanziale e caratterizzante. Infatti, la proposta non individua, sia pure in termini transitori, il territorio dell'istituendo parco, ma demanda al Piano del parco la concreta individuazione dello stesso. Questo fatto permette di attivare le procedure relative alla costituzione degli organi del parco senza che nel territorio dello stesso siano immediatamente vigenti i divieti collegati alla presenza del parco, con particolare riferimento ai vincoli relativi all'esercizio dell'attività venatoria e degli usi civici.
Un altro aspetto innovativo contenuto nella proposta di legge è la previsione della istituzione di aree contigue di pre-parco nelle quali l'esercizio della caccia è consentito solo ai residenti dei comuni nei cui territori è ricompresa l'area del parco. I proponenti ritengono che la previsione di aree contigue di pre-parco nelle quali possa essere esercitata l'attività venatoria, sia pure nella forma della caccia controllata, da parte dei cacciatori residenti nei comuni all'interno dell'area protetta possa contribuire ad eliminare la resistenza all'istituzione del parco da parte dei cacciatori locali che tradizionalmente esercitano la caccia al cinghiale nell'area del Monte Arci. La necessità di non includere nel territorio del parco propriamente detto le aree nelle quali si potrà esercitare la caccia, sia pure quella controllata, deriva dalla constatazione che la normativa statale impedisce l'esercizio della caccia all'interno dei parchi nazionali e regionali e che tale normativa statale non è derogabile dalla legge regionale, neanche da quella di una regione a statuto speciale come la Sardegna. Un'altra differenza rispetto alla normativa vigente è che l'istituzione delle aree contigue sarà effettuata non dalla Regione, ma dal consorzio di gestione del parco contestualmente alla adozione del Piano del parco.
Un'ulteriore differenziazione della proposta di legge dalle leggi regionali relative all'istituzione di parchi naturali è costituita dalla presenza della Regione nel consorzio di gestione del parco. A parere dei proponenti, infatti, pare opportuna una presenza della Regione nell'organo di gestione del parco con una assunzione diretta di responsabilità nella gestione di un'area di rilevanza ambientale regionale.
La proposta di legge si articola in titoli:
- il titolo I definisce le finalità cui si ispira l'istituzione del parco, individua l'area di reperimento del territorio del parco e prevede l'istituzione delle aree di pre-parco;
- il titolo II individua il soggetto a cui è affidata la gestione del parco, costituito da un consorzio tra i comuni i cui territori ricomprendono l'area del parco, la Regione e la provincia di Oristano, ne disciplina gli organi, il funzionamento e la struttura amministrativa;
- il titolo III disciplina gli strumenti e le procedure di programmazione e di gestione delle attività del parco e contiene anche la disciplina dell'eventuale intervento sostitutivo della Regione nel caso di inerzia degli organi di gestione del parco;
- il titolo IV contiene norme in materia di patrimonio e di entrate del parco;
- il titolo V contiene disposizioni in materia di norme di tutela, di sorveglianza e di sanzioni;
- il titolo VI contiene le disposizioni finanziarie.
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TESTO DEL PROPONENTE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Istituzione e finalità del parco1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale "Monte Arci".
2. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi ricompresi nello stesso garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, lo sviluppo delle attività economiche, in primo luogo quelle tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.
Art. 2
Delimitazione del parco1. Il territorio del Parco del Monte Arci è individuato dal Piano del parco di cui all'articolo 14 nell'ambito del territorio dei comuni di Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siris, Usellus, Villaurbana, Villaverde.
Art. 3
Aree contigue1. Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2 sono delimitate aree contigue di pre-parco, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Nelle aree contigue l'esercizio della caccia è riservata ai soli residenti nei comuni del parco.
3. La delimitazione e le norme di attuazione per le aree contigue, compresa la disciplina dell'attività venatoria, sono stabilite nel Piano del parco di cui all'articolo 14.
TITOLO II
Organizzazione del parco
Art. 4
Consorzio del parco1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio istituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il consorzio è costituito dai comuni di Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siris, Usellus, Villaurbana, Villaverde, dalla Regione autonoma della Sardegna e dalla provincia di Oristano.
3. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il direttore;
e) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
Costituzione e statuto1. Il consorzio è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
2. Il consorzio è costituito tramite convenzione approvata dalla Giunta regionale e dai consigli comunali e provinciale, unitamente allo statuto, a maggioranza assoluta.
3. Lo statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni di poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi del consorzio, nonché di organizzazione dei servizi del parco.
4. Allo scopo di avviare la costituzione del consorzio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, invia ai comuni e alla provincia uno schema di convenzione e di statuto, approvato dalla Giunta regionale.
5. Qualora la convenzione e lo statuto non vengano deliberati da uno o più soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 4 entro dodici mesi dall'invio dello schema, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta per l'approvazione dello statuto e della convenzione.
6. Gli enti interessati subentrano nell'organismo consortile, obbligatoriamente, dalla data di esecutività delle deliberazioni di approvazione dello statuto e della convenzione.
Art. 6
Assemblea del parco e consiglio direttivo1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'assemblea e del consiglio direttivo non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto del consorzio.
2. In particolare l'assemblea:
a) predispone il Piano del parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
b) approva il regolamento del parco;
c) approva il programma pluriennale di gestione;
d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;
g) elegge tra i suoi componenti il presidente del parco;
h) nomina il direttore del parco;
i) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.
3. L'assemblea del parco è composta dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al consorzio ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. I comuni e la provincia partecipanti al consorzio designano i propri rappresentanti nell'assemblea entro tre mesi dall'approvazione della convenzione e dello statuto. Qualora tali designazioni non vengano deliberate entro il termine prescritto, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta per la designazione dei rappresentanti in seno all'assemblea.
5. L'assemblea è presieduta dal presidente del parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
6. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'assemblea.
Art. 7
Direttore del parco1. Il direttore del parco è nominato dal presidente previa deliberazione dell'assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.
2. Può essere nominato direttore anche un dipendente degli enti consorziati o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso il consorzio di gestione.
3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.
4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere al consorzio di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del direttore.
5. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al direttore compete:
a) la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;
c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;
e) delibera la stipulazione di contratti e convenzioni, nonché la costituzione del consorzio in giudizio;
f) ogni altra funzione prevista dallo statuto.
6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi del consorzio che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.
Art. 8
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti, iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti e nominati con decreto del Presidente della Regione, dei quali:
a) uno designato dal Presidente della Regione, con funzione di presidente del collegio;
b) due designati dall'assemblea del parco.
2. Il collegio esercita il controllo contabile sugli atti del consorzio, secondo la normativa vigente.
Art. 9
Durata degli organi e incompatibilità1. La durata degli organi e le incompatibilità sono disciplinate dallo statuto.
Art. 10
Comitato scientifico e consulta1. L'assemblea istituisce un comitato di consulenza scientifico e una consulta del parco secondo le norme contenute nello statuto.
2. Il comitato scientifico e la consulta sono organi consultivi e propositivi del consorzio; in particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del parco.
3. Il comitato scientifico e la consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi del consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.
Art. 11
Servizi e personale del parco1. Per il perseguimento dei propri fini il parco si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal direttore.
2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'assemblea.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale approvato dall'assemblea del parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.
4. È istituito, presso la sede del parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.
Art. 12
Sede del parco1. La sede legale del parco è stabilita dallo statuto del consorzio.
TITOLO III
Programmazione e gestione
delle attività del parco
Art. 13
Attuazione delle finalità del parco1. Le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attuate dal consorzio attraverso il Piano del parco e il programma pluriennale di sviluppo.
Art. 14
Piano del parco: finalità e contenuti1. Il Piano del parco comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.
2. Il Piano del parco deve disciplinare specificatamente:
a) la delimitazione e l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel parco;
f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;
g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale, nel caso questa non sia già prevista dalla normativa sulla valutazione di impatto ambientale.
3. Il piano suddivide il territorio del parco, in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, in:
a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione; in tali aree sono compresi gli habitat, i siti e le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992;
b) aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del parco;
c) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, l'agricoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema.
4. Il Piano del parco, inoltre, individua le aree contigue di pre-parco.
5. Il Piano del parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.
Art. 15
Piano del parco: procedure1. Il consorzio, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di piano e la invia ai comuni e alla provincia, che debbono esprimere parere in merito entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, la proposta si intende accolta.
2. Il consorzio, esaminati i pareri dei comuni e della provincia, delibera l'adozione del Piano del parco; il piano viene pubblicato presso le sedi del consorzio, della provincia e dei comuni per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera consortile di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
3. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al piano adottato.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, il consorzio trasmette la delibera di adozione del piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del piano.
6. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel BURAS.
7. Qualora il Piano del parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione del consorzio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dal consorzio, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del piano.
8. Qualora entro sei mesi dalla costituzione del comitato di cui al comma 7 il piano non venga adottato dal consorzio il comitato rimette la questione alla Giunta regionale la quale decide in merito in via definitiva.
9. Le varianti di aggiornamento al piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.
Art. 16
Piano del parco: efficacia giuridica1. Il Piano del parco nelle aree definite "di rilevante interesse naturalistico" di cui all'articolo 14, sostituisce ad ogni livello i Piani territoriali paesistici, i Piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo. Per le altre aree di cui all'articolo 14, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al Piano del parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano stesso. Decorso tale termine il Piano del parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.
2. Il Piano del parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 17
Regolamento del parco1. Il Regolamento del parco, in conformità alle previsioni del piano, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nell'ecosistema;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;
d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali e industriali di trasformazione dei prodotti locali;
f) l'uso ed il regime delle acque;
g) la gestione della fauna e della vegetazione;
h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.
2. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti di cussorgia.
3. Il Regolamento è approvato dall'assemblea del parco entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui all'articolo 14; trascorso inutilmente tale termine l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede alla sua predisposizione e all'approvazione, secondo la procedura indicata dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.
Art. 18
Programma pluriennale di sviluppo del parco1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del parco, il consorzio promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del parco.
2. A tal fine il consorzio predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del parco.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il consorzio identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
4. Il programma pluriennale, adottato dal consorzio, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.
Art. 19
Accordi di programma1. Il Presidente della Regione promuove, per gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, accordi di programma tra la Regione, consorzi di gestione ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.
Art. 20
Coordinamento degli interventi1. Ai fini del coordinamento degli interventi il consorzio del parco può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del parco, apposite conferenze di servizio convocate dal presidente del consorzio del parco.
Art. 21
Nullaosta1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte del consorzio che viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal direttore del parco.
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta del consorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta; il nullaosta si intende comunque accordato qualora il consorzio non provveda entro il termine stabilito.
3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.
4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dal consorzio o a seguito di conferenza di servizio convocata dal consorzio, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 22
Poteri di autotutela del consorzio del parco1. Il legale rappresentante del consorzio, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante del consorzio provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.
Art. 23
Poteri sostitutivi e ordinanze
dell'autorità regionale1. In caso di inerzia che comprometta il raggiungimento delle finalità del parco il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, può nominare un commissario straordinario per il compimento degli atti necessari al superamento dell'inerzia.
2. Prima della nomina del commissario straordinario il Presidente della Regione invita gli organi di gestione del parco funzionalmente competenti ad adottare gli atti necessari al superamento dell'inerzia e indica un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione degli atti indicati; il commissario non può essere nominato prima dello scadere del termine.
3. In caso di inerzia di particolare gravità che non possa essere superata con la nomina di un commissario straordinario avente il compito di adottare atti specifici, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, può sospendere uno o più organi di gestione del parco o della riserva e nominare un commissario straordinario per la gestione del parco.
4. Prima della sospensione degli organi di gestione e della nomina del commissario straordinario, il Presidente della Regione invita gli organi di gestione funzionalmente competenti ad adottare gli atti necessari al superamento dell'inerzia e indica un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione degli atti indicati. Gli organi di gestione non possono esser sospesi e il commissario non può essere nominato prima dello scadere del termine.
5. La sospensione non può essere superiore a sei mesi.
6. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti e può proporre al Presidente della Regione di nominare il presidente del parco commissario straordinario per il compimento degli atti necessari per il superamento del pericolo.
TITOLO IV
Disposizioni in materia
di patrimonio
Art. 24
Beni immobili1. Il consorzio può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. Il consorzio ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno dell'area del parco, salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al comma 1 dell'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni. Il consorzio deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, il consorzio, può entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
3. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del parco.
Art. 25
Entrate del parco1. Le entrate del parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.
2. La Regione autonoma della Sardegna partecipa alle spese ordinarie di gestione del consorzio con un contributo annuale.
3. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria al consorzio degli enti partecipanti allo stesso sono determinate dallo statuto.
4. Le entrate del parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.
5. Il consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
TITOLO V
Norme di tutela e sanzioni
Art. 26
Divieti1. Nel territorio del parco, individuato dal Piano del parco di cui all'articolo 14, sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici; sono fatti salvi abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici; gli abbattimenti sono effettuati in conformità al regolamento del parco per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'organismo di gestione e attuati dal personale dipendente dallo stesso, dal personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale o da persone autorizzate dall'organismo di gestione, scelti tra cacciatori residenti nel territorio del parco;
b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
d) le attività estrattive;
e) l'apertura di discariche;
f) l'asportazione della sabbia;
g) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
h) l'uso di fuochi, se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati.
3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.
Art. 27
Sorveglianza1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate:
a) dal personale del consorzio appositamente incaricato;
b) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;
c) dai corpi di polizia municipale dei comuni nei limiti della loro competenza;
d) dalle altre forze di polizia.
2. Il personale del consorzio incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal consorzio.
3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con il consorzio. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale.
Art. 28
Sanzioni1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 30 della Legge n. 394 del 1991 si applicano le sanzioni previste dagli articoli 28, 29, 30 e 31 del capo III della legge regionale n. 31 del 1989.
2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del parco.
TITOLO VI
Disposizioni finanziarie
Art. 29
Norma finanziaria1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in euro 250.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e fanno carico alla UPB S05.035 del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 ed a quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2005 e per gli anni 2006-2007, sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2005 euro 250.000
2006 euro 250.000
2007 euro 250.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).
in aumento
05 - AMBIENTE
UPB S05.035
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti
2005 euro 250.000
2006 euro 250.000
2007 euro 250.000