CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 170
presentata dai consiglieri regionali
PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU
il 19 settembre 2005
Disposizioni inerenti la tutela della salute
pubblica
per la prevenzione del rischio da esposizione al gas radon
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La Regione Sardegna si muove con notevole ritardo nel contrastare una delle maggiori minacce ambientali che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), attraverso l'International Agency for research on cancer (IARC), ha inserito nel Gruppo 1 degli agenti cancerogeni conosciuti. Un ritardo, in verità, indotto da quello del nostro parlamento ma anche da quello europeo se si rapporta al divario culturale esistente con la legislazione degli Stati Uniti d'America su questa materia. Basti pensare che negli Stati Uniti è obbligatoria la certificazione della radon-esposizione delle abitazioni e una casa con una esposizione al radon superiore alla soglia di rischio è praticamente invendibile.
La presente proposta di legge intende colmare questo evidente vuoto normativo regionale stabilendo delle regole in sintonia con le indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità, la legislazione europea e nazionale, tese a prevenire concretamente i rischi legati alla presenza di radon sia nei posti di lavoro e sia nelle civili abitazioni.
La nostra sordità a questo grave problema sanitario è ancora più sconcertante se si considera che, mentre con l'adozione del decreto legislativo n. 241 del 2000 si è fatto qualche passo in avanti per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, non si è fatto niente, invece, per quanto attiene gli ambienti domestici che sono quelli nei quali l'esposizione è mediamente tre volte superiore.
Gli studi condotti in Italia pongono la nostra Regione tra quelle a maggior rischio ambientale da esposizioni al gas naturale radioattivo radon e la diffusa presenza del piombo (ultimo elemento delle tre catene di decadimento radioattivo) e di graniti pone già un evidente allarme sul fattore "geomorfologico". A questo va a sommarsi il fattore dei materiali da costruzione che vengono prodotti utilizzando materie prime con elevate concentrazioni di elementi emittenti radon-222. Alcuni ossidi utilizzati nella preparazione del cemento, non sempre opportunamente certificati, fanno ritenere che molte strutture in cemento armato abbiano una elevata concentrazione di isotopi radioattivi e quindi siano anche fonti di emissione del radon, in misura superiore alla soglia dei 200 Bq/mc.
Il radon è un gas naturale radioattivo prodotto dal decadimento del Thorio 232, dell'Uranio 235 e dell'Uranio 238. L'isotopo radon 222 è il più abbondante essendo originato dal decadimento dell'Uranio 238, il più diffuso in natura fra i tre elementi radioattivi. Il radon viene immesso nell'ambiente da alcune rocce della crosta terrestre ed in particolar modo da lave e da graniti, ma la sua presenza è rilevabile anche come gas disciolto nell'acqua delle falde, ma soprattutto nei materiali da costruzione. Arriva all'interno delle abitazioni passando attraverso le micro-fenditure dei basamenti realizzati sul suolo sui quali poggiano i pavimenti delle cantine e dei piani seminterrati. L'interazione tra edificio e sito, l'uso di particolari materiali da costruzione, le tipologie edilizie sono, pertanto, gli elementi più rilevanti ai fini della valutazione dell'influenza del radon sulla qualità dell'aria interna di abitazioni ed edifici in genere.
La ricerca scientifica ha dimostrato che l'inalazione di radon ad alte concentrazioni aumenta di molto il rischio di tumore polmonare. I risultati di tali studi supportano l'opinione che, in alcune regioni europee, il radon possa essere la seconda causa in ordine di importanza di cancro ai polmoni. Gli studi epidemiologici condotti in Italia concordano nell'assegnare un valore medio stimato al 20 per cento come fattore di rischio per l'insorgenza del tumore al polmone, fattore che nella nostra regione si ritiene abbia valore superiore al 30 per cento.
Il radon è il più pesante dei gas conosciuti, ha una densità di 9.72 g/l e quindi è 8 volte più pesante dell'aria, si diffonde nell'aria dal suolo. In spazi aperti è diluito dalle correnti d'aria e raggiunge solo basse concentrazioni; al contrario, in un ambiente chiuso, come può essere quello di un'abitazione, il radon può accumularsi e raggiungere alte concentrazioni, anche 10 volte superiori ai limiti di sicurezza. Proprio per la sua maggiore densità rispetto all'aria la sua presenza è elevata negli scantinati chiusi.
Da oltre tre secoli fu individuata l'alta mortalità dovuta a malattie polmonari tra i lavoratori delle miniere d'argento di Schneeberg (Germania), incidenza che aumentò nei secoli successivi con l'aumento dell'attività estrattiva. Questa malattia, che prese il nome di morbo di Schneeberg, fu riconosciuta come cancro ai polmoni nel 1879. Il radon fu scoperto dal fisico F. Dorn e le misurazioni effettuate nel 1901 nelle miniere di Schneeberg rilevarono un'alta concentrazione di radon. Non si tardò a prevedere e dimostrare l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra alti livelli di radon e cancro ai polmoni.
Esperimenti su animali compiuti dal 1951 dimostrarono la potenziale carcinogenità del radon per i polmoni e dieci anni dopo i rilevamenti epidemiologici tra i minatori di uranio, hanno infine confermato questo potenziale sull'uomo.
Mentre negli Stati Uniti, fin dalla fine degli anni '60, la legislazione sanitaria si dotò di norme per la prevenzione dei rischi da esposizione al radon-222, nonostante non ci fossero più dubbi sulla realtà del pericolo, solo venti anni dopo ci fu la conferma da parte dell'Organizzazione mondiale per la salute.
Nonostante il premio Nobel per la fisica Ernest Rutheford avesse fatto notare sin dal 1907 che ognuno inala del radon ogni giorno, solo cinquanta anni dopo si effettuarono le prime misurazioni di radon nelle abitazioni (in Svezia).
L'alto livello di radon rilevato in alcune case riscosse poco interesse in campo internazionale, perché il problema fu considerato esclusivamente locale. Soltanto 20 anni dopo si iniziarono studi sistematici su larga scala in numerose nazioni, che mostrarono che l'esposizione era generale e si potevano raggiungere livelli molto alti, comparabili a quelli delle miniere.
La Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP) sottolineò la vastità del problema per la salute pubblica e formulò specifiche raccomandazioni nel 1993. La dimostrazione scientifica di questo legame è molto recente ma definitiva. Soltanto negli ultimi 10 anni si è potuto affermare che il radon può essere alla base dei più grandi problemi di salute pubblica.
La Regione Sardegna non può ignorare questo alto rischio ambientale e per la salute pubblica, partendo dalla constatazione che, per effetto delle proprie caratteristiche geomorfologiche, appare essere tra le regioni italiane con più elevati livelli di radioattività ambientale. Il radon è, tra le fonti di emissione, quella che produce maggiori rischi sanitari. E', pertanto, urgente realizzare opportune misure preventive per ridurre questo rischio.
Il radon e i prodotti del suo decadimento sono la principale causa di esposizione alla radioattività naturale. La quantità di radioattività associata ad ogni tipo di materiale o ambiente è misurata in bequerels (Bq). 1Bq corrisponde a una disintegrazione al secondo. Una concentrazione di 100 Bq/m3 significa quindi che 100 atomi si disintegrano ogni secondo in 1 m3 di materiale o ambiente in questione. Poiché la concentrazione del radon all'aria aperta è bassa e in media le persone in Europa trascorrono la maggior parte del loro tempo in casa, il rischio per la salute pubblica dovuto al radon è essenzialmente correlato all'esposizione a questo gas all'interno delle abitazioni.
La maggior parte del radon presente in una casa proviene dal suolo sul quale essa è costruita. Se il basamento ha un pavimento di fango, il radon può penetrare facilmente. Se il pavimento è di cemento, il radon penetra attraverso le spaccature che si formano con il tempo, lungo le tubature o attraverso le giunture tra i muri.
Il radon proviene anche dai muri, se essi sono stati edificati utilizzando materiali radioattivi (cementi, tufi vulcanici, graniti) o dai rubinetti, se l'acqua contiene del radon disciolto.
Particolare fonte di emissione radioattiva è costituita dal cemento perché contiene
ceneri volanti, ovvero la cenere che si deposita alla base delle ciminiere delle centrali a carbone che
viene usata come additivo nel cemento perché contribuisce a migliorarne le caratteristiche meccaniche.Il carbone, di per se stesso, ha un contenuto radioattivo piuttosto basso, però nella ciminiera avviene una specie di distillazione: gli elementi più leggeri vengono espulsi dal camino, quelli più pesanti (compresi Uranio e Torio) si depositano alla base del camino e quindi si ha una elevata concentrazione del contenuto radioattivo del carbone.
Il radon emesso all'interno di una casa tende a restare lì. Per un dato terreno, e indipendentemente dal tempo, la concentrazione finale di radon in una casa è quindi dipendente dal tipo di costruzione. Dipende anche, in larga misura, dalla ventilazione, sia passiva (cattivo isolamento) che attiva (aprire le finestre a intervalli lunghi o brevi, per esempio).
Il ruolo ricoperto dalle condizioni meteorologiche (vento, pressione barometrica, umidità) spiega non solo le variazioni stagionali della concentrazione di radon in una data casa, ma anche le differenze osservate tra i livelli diurni e notturni.In ambito nazionale sono state svolte una serie di ricerche in alcune regioni italiane che evidenziano una presenza di radon molto variabile tra i 100 e 400 Bq/m3 con punte di oltre 1000 Bq/m3, contro una media nazionale di circa 80 Bq/m3. Considerato che una dose di 50 Bq/m3 corrisponde ad una dose di radiazioni circa tre volte maggiore a quella che mediamente si riceve nel corso della propria vita per lo svolgimento di indagini mediche, si può ben comprendere come tale prodotto di decadimento costituisca un vero pericolo per l'uomo.
E' stato largamente dimostrato che il fumo del tabacco è responsabile della gran parte dei tumori ai polmoni negli uomini e nelle donne. Studi sugli effetti combinati dell'esposizione al radon e al fumo delle sigarette mostrano che l'effetto totale di tali esposizioni è molto maggiore della somma dei due effetti. In altre parole il fumo aumenta considerevolmente il rischio di tumore ai polmoni correlato al radon, e viceversa. In più, il radon da solo è la seconda causa di cancro al polmone dopo il tabacco.
La legislazione europea ha fissato dei valori di concentrazione di radon per le abitazioni (luogo in cui i tempi di permanenza sono maggiori), definiti "livelli di azione", superati i quali sono raccomandati interventi per la riduzione del rischio associato; tali valori sono 400 Bq/m3 per edifici costruiti e 200 Bq/mc per edifici da costruire. In Italia si stimano in circa 800.000 le abitazioni con concentrazioni superiori a 200 Bq/mc e nella nostra regione l'incidenza media è molto più elevata che in altre regioni (siamo al quarto posto come maggiore esposizione dopo Lazio, Lombardia e Piemonte).
La presente proposta di legge intende introdurre l'obbligatorietà di una analisi preventiva del rischio radon per le nuove costruzioni di civile abitazione ma assimila a queste ultime anche gli edifici pubblici come asili nido, scuole (di ogni ordine e grado), ospedali, centri residenziali, nei quali si risiede per molte ore della giornata. Mentre per le vecchie case, si propone un insieme di misure correttive di varia semplicità e costo, in dipendenza della concentrazione di radon in una particolare casa.
La proposta intende pervenire allo studio della valutazione dell'esposizione e alla predisposizione di una mappa di rischio radon nel territorio che dovrà costituire uno strumento a supporto della pianificazione urbanistica del territorio. E' necessario analizzare i problemi che il radon può porre prima di costruire un edificio. Le precauzioni da prendere varieranno, secondo la natura del suolo e del sottosuolo.
L'articolo 1 della proposta definisce la finalità della legge, affermando come principio ordinamentale proprio della Regione Sardegna quello della prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione al radon.
L'articolo 2 introduce il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon come strumento primario della tutela della salute dei cittadini e indica quali debbano essere le politiche di prevenzione che dovranno attuarsi e la relazione con gli altri strumenti di governo del territorio.
L'articolo 3 istituisce la Commissione regionale per la radioprotezione.
L'articolo 4 definisce la mappa regionale dei rischi connessi all'esposizione del gas radon, che dovrà essere predisposta attraverso una analisi dei risultati ottenuti con estese e sistematiche misurazioni territoriali della radioattività ambientale derivante dalle emissioni del radon; definisce uno strumento operativo affidato ai comuni, in forma associata, per l'esecuzione di progetti di recupero e di risanamento ambientale di siti con sovraesposizioni da radon.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione Sardegna, nel rispetto degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, della direttiva 106/89 e delle raccomandazioni 143/90 e 928/2001 dell'Unione Europea, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 245 dell'ordinamento statale, previene e limita i rischi connessi all'esposizione al gas radon, al fine di tutelare la salute pubblica e di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale.
Art. 2
Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon, derivanti da elevate concentrazioni di tale gas nei suoli e negli edifici, di seguito denominato "piano".
2. Il piano è predisposto avvalendosi del supporto tecnico-scientifico della Commissione regionale per la radioprotezione, di cui all'articolo 3.
3. Il piano, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al capo III bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, nonché del decreto legislativo n. 241 del 2000, determina, in particolare:
a) i livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici;
b) la delimitazione delle aree e l'individuazione degli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione;
c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di recupero e di risanamento degli edifici a rischio;
d) i criteri per la definizione di prescrizioni costruttive e di accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni su aree a rischio di cui alla lettera b);
e) l'individuazione tra le aree a rischio di cui alla lettera b), di quelle da sottoporre a monitoraggio periodico;
f) le modalità per la realizzazione di uno studio epidemiologico della popolazione;
g) le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi da esposizione al gas radon ed in particolare un sistema per la riduzione dell'esposizione al radon ed ai prodotti del decadimento del radon di vita lunga nell'approvvigionamento di acqua potabile per uso domestico;
h) un sistema di informazione e di divulgazione tra la popolazione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon e dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla lettera g).
4. Il piano è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario.
5. Nelle more dell'adozione del piano, possono essere adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, piani stralcio limitati a singoli ambiti territoriali, ritenuti urgenti ed indifferibili per l'accertata presenza di livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici a rischio per le popolazioni interessate.
6. Il piano e i relativi aggiornamenti ed i piani stralcio sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. La pianificazione urbanistico-territoriale locale opera nel rispetto delle previsioni del piano o degli eventuali piani stralcio.
8. I comuni e le province adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale ai piani regionali di cui ai commi 1 e 5. In attesa dell'adeguamento, le previsioni dei piani regionali citati prevalgono su quelle difformi dei piani comunali e provinciali.
9. I regolamenti edilizi definiscono, in conformità dei criteri di cui alla lettera d) del comma 3, prescrizioni costruttive ed accorgimenti tecnici da osservare nelle edificazioni su aree a rischio.
Art. 3
Istituzione della Commissione regionale per la radioprotezione1. E' istituita, presso l'Assessorato regionale della sanità, la Commissione regionale per la radioprotezione quale organismo tecnico consultivo di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995 competente nell'intero ambito regionale.
2. Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti :
a) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni;
b) esprime parere tecnico obbligatorio preventivo e fornisce ogni necessario supporto tecnico-scientifico sulle questioni relative alla radioprotezione della popolazione e dei lavoratori nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti ed in particolare al radon;
c) esprime parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995.
3. La commissione dura in carica tre anni.
4. La Commissione regionale per la radioprotezione è composta:
a) dal responsabile regionale del servizio prevenzione dell'Assessorato regionale della sanità, con funzioni di Presidente;
b) da un esperto in fisica nucleare-sanitaria nominato dal Dipartimento di fisica dell'Università di Cagliari;
c) da un fisico sanitario ospedaliero nominato dall'Assessore regionale della sanità tra i dipendenti delle ASL e le Aziende ospedaliere di interesse regionale;
d) da un medico specialista in medicina del lavoro, dipendente di una ASL della Sardegna, in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo 88 del decreto legislativo n. 230 del 95 e iscritto nell'elenco nazionale presso il Ministero del lavoro;
e) da un medico specialista in radioterapia o radiologia dipendente di una ASL della Sardegna;
f) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro;
g) un rappresentante del Comando regionale dei vigili del fuoco;
h) due responsabili dei servizi di igiene e sanità pubblica delle ASL della Sardegna nominati dall'Assessore regionale della sanità.
5. La commissione si dota di un regolamento organizzativo che definisce, in particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere ed il numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri.
6. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta nella misura deliberata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 4
Mappa regionale dei rischi da esposizione al radon1. Ai sensi dell'articolo 10 sexies del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modifiche, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta del Presidio multizonale di prevenzione dell'ASL n. 8 di Cagliari in concerto con la Commissione regionale per la radioprotezione, la Mappa regionale delle zone territoriali sedi di luoghi di lavoro, di edifici pubblici o abitazioni private con caratteristiche determinate, ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.
2. La Mappa regionale di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5
Interventi territoriali di recupero e risanamento ambientale1. I comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di interventi territoriali di recupero e di risanamento degli edifici già esistenti, individuati a rischio ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'articolo 2, nel rispetto dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui alla lettera c) del comma 3 dello stesso articolo.
2. Nelle more dell'adozione del piano i progetti di cui al comma 1 sono predisposti in attuazione dei piani stralcio adottati ai sensi del comma 5 dell'articolo 2.
3. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati dalla Regione nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo di bilancio di cui all'articolo 6.
4. Ai fini di cui al comma 3, i comuni trasmettono all'assessorato competente, entro il termine previsto dalla legge finanziaria della Regione i progetti con l'indicazione della relativa spesa.
5. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, la Giunta regionale determina i criteri per la valutazione, da parte della Commissione regionale per la radioprotezione di cui all'articolo 3, dei progetti e per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità, nonché le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento, in conformità alla normativa vigente.
Art. 6
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono valutati in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.007
Fondo speciale per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2005 euro 500.000
2006 euro 500.000
2007 euro 500.000
In aumento
12 - SANITA'
UPB S12.073
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro
2005 euro 500.000
2006 euro 500.000
2007 euro 500.000