CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 167
presentata dai consiglieri regionali
ATZERI - SCARPA
il 23 agosto 2005
Istituzione della riserva naturale orientata della laguna di Santa Gilla
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La laguna di Santa Gilla rappresenta uno straordinario ecosistema che attende ancora adeguati provvedimenti per la sua ottimale tutela, salvaguardia e valorizzazione naturalistica e produttiva.
Decenni di incuria e di malgoverno hanno gravemente compromesso e inquinato l'ecosistema lagunare, oggi assediato da attività produttive ad alto impatto ambientale di fatto incompatibili anche alla luce dei principi ambientalistici contenuti nei più importanti documenti normativi internazionali.
A ciò va aggiunto il grave problema della mancanza di regole certe, di controlli adeguati e di un piano coerente per la promozione e riqualificazione della laguna, e per il ripristino e il recupero delle zone lagunari che maggiormente sono state esposte al degrado e all'incuria.
Nel mutato clima politico le tematiche ambientali collegate a modelli di sviluppo eco-compatibili hanno occupato il centro della scena politica e culturale, e i recenti orientamenti comunitari hanno posto in evidenza la centralità strategica delle politiche ambientali considerate quale strumento elettivo per lo sviluppo di una identità ambientale capace di creare occupazione compatibile e legata organicamente al luogo.
La presente proposta di legge intende porsi come strumento normativo per la ottimale valorizzazione eco-compatibile del ricchissimo patrimonio storico-culturale, biologico, naturalistico, paesaggistico e ambientale della laguna di Santa Gilla. A tal fine si è ritenuto opportuno proporre all'interno dell'ecosistema l'istituzione della riserva naturale orientata.
In particolare, per mettere ordine all'anarchia nello sfruttamento indiscriminato della laguna e alle attività che hanno prodotto l'inquinamento degli ecosistemi, si è ritenuto opportuno istituire particolari e pregnanti forme di controllo delle attività incidenti sull'area lagunare. Inoltre, si è prevista una particolare disciplina di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ittico che caratterizza la laguna, anche attraverso la promozione di forme innovative di ricerca scientifica nel settore.
La gestione della riserva è affidata ad un consorzio costituito dalla Provincia di Cagliari e dai Comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra. Sono stati poi individuati anche alcuni criteri selettivi per la partecipazione dei soggetti privati che intendano aderire all'ente gestore.
E' inoltre importante la previsione dei criteri su cui si basa il piano della riserva, attraverso il quale si disciplina l'organizzazione differenziata del territorio. Sullo stesso livello si collocano le disposizioni relative alla previsione di puntuali divieti di attività incompatibili con le finalità della riserva.
La proposta di legge si divide in sei titoli per complessivi 33 articoli:
- il titolo I (articoli 1 e 2) è relativo alle disposizioni generali;
- il titolo II (articoli 3-12) è dedicato all'organizzazione della riserva;
- il titolo III (articoli 13-24) disciplina la programmazione e la gestione delle attività della riserva;
- il titolo IV (articoli 25 e 26) riguarda le disposizioni in materia di patrimonio;
- il titolo V (articoli 27-29) prevede le norme di tutela e le sanzioni;
- il titolo VI (articoli 30-33) detta le disposizioni transitorie e finali;
- chiude l'articolato la cartografia contenuta nell'Allegato A.
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TESTO DEL PROPONENTE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Istituzione e finalità della riserva1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce la riserva naturale orientata della laguna di Santa Gilla (di seguito denominata riserva).
2. La riserva assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi dell'articolo 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, la qualificazione delle risorse umane e professionali del settore, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.
Art. 2
Delimitazione1. Il territorio della riserva si estende nei Comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra, secondo la delimitazione provvisoria individuata nella cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente legge.
2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche dell'ecosistema la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del piano della riserva di cui all'articolo 14.
3. I confini della riserva sono delimitati da tabelle collocate lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che, da ogni tabella, sia visibile la scritta "Regione autonoma della Sardegna - riserva naturale orientata della laguna di Santa Gilla".
4. La segnaletica è uniformata al rispetto delle disposizioni statali e internazionali vigenti, e deve essere costantemente mantenuta in buono stato di conservazione e leggibilità.
TITOLO II
Organizzazione della riserva
Art. 3
Consorzio della riserva1. La gestione della riserva è affidata ad un consorzio istituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il consorzio è costituito dalla Provincia di Cagliari e dai Comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra.
3. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il direttore;
e) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 4
Costituzione e statuto1. Il consorzio è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale.
2. Il consorzio è costituito tramite convenzione approvata dai consigli degli enti interessati, unitamente allo statuto, a maggioranza assoluta.
3. Lo statuto detta norme, in conformità alla normativa in materia di consorzi di enti locali ove non derogata dalla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi del consorzio, nonché di organizzazione dei servizi della riserva.
4. Qualora entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti interessati non abbiano raggiunto le necessarie intese, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente invia agli enti una proposta di convenzione e di statuto.
5. Qualora nei sei mesi successivi tutti gli enti non approvino un identico testo di convenzione e di statuto, il Presidente della Regione sentiti gli enti locali,nomina un commissario ad acta per l' istituzione del consorzio.
Art. 5
Assemblea della riserva1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'assemblea non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto del consorzio.
2. In particolare l'assemblea:
a) predispone il piano della riserva e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
b) approva il regolamento della riserva;
c) approva il programma pluriennale di gestione;
d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;
g) elegge tra i suoi componenti il presidente della riserva;
h) nomina il direttore della riserva;
i) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.
3. L'assemblea della riserva è composta dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al consorzio ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. I soggetti partecipanti al consorzio designano i propri rappresentanti nell'assemblea entro un mese dall'approvazione della convenzione e dello statuto. Qualora l'ente non provveda si applica la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.
5. L'assemblea è presieduta dal presidente della riserva che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Art. 6
Presidente della riserva1. Il presidente della riserva:
a) ha la legale rappresentanza del consorzio;
b) ne coordina l'attività;
c) esercita le funzioni che gli siano delegate dall'assemblea e dal consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge o dallo statuto;
d) propone all'assemblea e al consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni;
e) adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell'assemblea e del consiglio direttivo sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi;
f) esercita la vigilanza sull'attività dei servizi della riserva.
Art. 7
Comitato scientifico e consulta1. L'assemblea istituisce un comitato di consulenza scientifico e una consulta della riserva secondo le norme contenute nello statuto.
2. Il comitato di consulenza scientifico e la consulta sono organi consultivi e propositivi del consorzio. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo della riserva.
3. Il comitato scientifico e la consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi del consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.
Art. 8
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme vigenti per le Amministrazioni provinciali.
Art. 9
Durata degli organi e incompatibilità1. La durata degli organi e le incompatibilità sono disciplinate dallo statuto.
Art. 10
Direttore della riserva1. Il direttore della riserva è nominato dal presidente previa deliberazione dell'assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.
2. Può essere nominato direttore anche un dipendente degli enti consorziati o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso il consorzio di gestione.
3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi; detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.
4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni, il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio e le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere al consorzio di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del direttore.
5. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare, al direttore compete:
a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;
c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei relativi contratti;
d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;
e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.
6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi del consorzio che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.
Art. 11
Servizi e personale della riserva1. Per il perseguimento dei propri fini la riserva si avvale di una propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal direttore.
2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'assemblea.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'assemblea della riserva sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.
4. E' istituito, presso la sede della riserva, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.
Art. 12
Sede della riserva1. La sede legale della riserva è stabilita dallo statuto del consorzio.
TITOLO III
Programmazione e gestione
delle attività della riserva
Art. 13
Attuazione delle finalità della riserva1. Le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attuate dal consorzio attraverso il piano della riserva e il programma pluriennale di sviluppo.
Art. 14
Piano della riserva: finalità e contenuti1. Il piano della riserva comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.
2. Il piano della riserva deve disciplinare specificatamente:
a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nella riserva;
f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;
g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale.
3. Il piano suddivide il territorio della riserva, in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, in:
a) aree di riserva naturale integrale, in cui sono compresi gli habitat, i siti e le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992;
b) aree di riserva naturale orientata, in cui sono consentite attività anche produttive, legate alla produzione e lavorazione del sale, all'agricoltura ed all'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema.
4. Il piano della riserva è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.
Art. 15
Piano della riserva: efficacia giuridica1. Il piano della riserva nelle aree definite "di rilevante interesse naturalistico" di cui all'articolo 14 della presente legge, sostituisce ad ogni livello i piani territoriali paesistici, i piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo; per le altre aree di cui all'articolo 14, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al piano della riserva entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano stesso. Decorso tale termine il piano della riserva anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.
2. Il piano della riserva definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 16
Piano della riserva: procedure1. Il consorzio, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di piano e la invia ai comuni interessati e alla provincia, che debbono esprimere parere in merito entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, la proposta si intende accolta.
2. I pareri dei comuni e della provincia sono vincolanti nei limiti della rispettiva competenza in materia di pianificazione urbanistica.
3. Il consorzio, esaminati i pareri dei comuni e della provincia, delibera l'adozione del piano della riserva; il piano viene pubblicato presso le sedi del consorzio, della provincia e dei comuni interessati per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera consortile di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
4. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al piano adottato.
5. Decorso il termine di cui al comma 3, il consorzio trasmette la delibera di adozione del piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
6. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del piano.
7. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il piano della riserva che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel BURAS.
8. Qualora il piano della riserva non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione del consorzio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dal consorzio, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del piano.
9. Le varianti di aggiornamento al piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.
Art. 17
Regolamento della riserva1. Il regolamento della riserva, in conformità alle previsioni del piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possono produrre modificazioni dell'ecosistema;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;
d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali, della produzione e lavorazione del sale e industriali di trasformazione dei prodotti locali;
f) l'uso ed il regime delle acque;
g) la gestione della fauna e della vegetazione;
h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.
2. Il regolamento è approvato dall'assemblea della riserva entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine, l'Assessore regionale della difesa dall'ambiente provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo la procedura indicata dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.
Art. 18
Programma pluriennale di sviluppo
della riserva1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del piano della riserva, il consorzio promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità della riserva.
2. A tal fine il consorzio predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità della riserva.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il consorzio identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità della riserva.
4. Il piano pluriennale, adottato dal consorzio, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.
Art. 19
Esercizio dell'attività di pesca ed acquacoltura1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le eventuali concessioni per l'attività di pesca e acquacoltura ricomprese nel perimetro della riserva decadono. Ai concessionari è dovuto un risarcimento pari al doppio del canone che questi avrebbero dovuto pagare dalla data di scadenza al termine originario della concessione.
2. Decorsi sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al consorzio di gestione è attribuita la concessione per l'attività di pesca e acquacoltura sull'intera area della riserva. Il consorzio di gestione esercita l'attività di pesca:
a) mediante la subconcessione alle imprese di pesca, riferibile a parti del compendio o a singole attività di pesca;
b) direttamente, mediante la costituzione di una società mista nella quale siano presenti il consorzio e imprese di pesca alle quali aderiscono pescatori con licenza di pesca per acque interne e molluschicoltori, oltre che, eventualmente, imprese di commercializzazione dei prodotti ittici. Alla società mista possono aderire altresì società di ricerca scientifica iscritte all'Anagrafe nazionale delle ricerche nonché i membri di cooperative di vigilanza iscritte negli appositi registri.
Art. 20
Accordi di programma1. Il Presidente della Regione promuove, per gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, accordi di programma tra Regione, consorzio di gestione ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale; può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.
Art. 21
Coordinamento degli interventi1. Ai fini del coordinamento degli interventi il consorzio può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno della riserva, apposite conferenze di servizio convocate dal presidente della riserva.
Art. 22
Nullaosta1. Nelle aree ricomprese nel perimetro della riserva, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte del consorzio. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal direttore della riserva.
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta del consorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta; esso si intende comunque accordato qualora il consorzio non provveda entro il termine stabilito.
3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.
4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dal consorzio o a seguito di conferenza di servizio convocata dal consorzio entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 23
Poteri di autotutela del consorzio1. Il legale rappresentante del consorzio, qualora venga esercitata una attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante del consorzio provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 24
Poteri sostitutivi e ordinanze
dell'Autorità regionale1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del piano della riserva e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile la procedura di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.
2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio della riserva l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze urgenti.
TITOLO IV
Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 25
Beni immobili1. Il consorzio può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità della riserva, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile della riserva.
Art 26
Entrate della riserva1. Le entrate della riserva sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione del consorzio con un contributo annuale.
3. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria degli enti partecipanti al consorzio sono determinate dallo statuto.
4. Le entrate della riserva sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.
5. Il consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
TITOLO V
Norme di tutela e sanzioni
Art. 27
Divieti1. Nel territorio della riserva sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo degli animali selvatici;
b) la manomissione e il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
d) l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
e) la mutazione delle colture in atto necessarie alla difesa ambientale;
f) le attività estrattive diverse dalla produzione del sale;
g) l'apertura di discariche;
h) l'asportazione della sabbia;
i) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
l) il porto di armi da caccia;
m) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati;
n) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei, fatti salvi quelli dei servizi di pubblica sicurezza e di protezione civile.
3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.
4. In deroga ai divieti indicati nel presente articolo, nel perimetro della riserva è esercitatile l'attività di pesca ed acquacoltura secondo le modalità indicate nel regolamento della riserva.
Art. 28
Sorveglianza1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio della riserva sono esercitate:
a) dal personale del consorzio appositamente incaricato e munito di apposito tesserino di riconoscimento;
b) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;
c) dai corpi di Polizia municipale dei comuni aderenti al consorzio della riserva, nei limiti della loro competenza;
d) dalle altre forze di polizia.
2. Il personale del consorzio incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal consorzio.
3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio della riserva sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con il consorzio. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore della riserva delle funzioni esercitate dal Corpo forestale.
Art. 29
Sanzioni1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 28, 29, 30 e 31 del Capo III, della legge regionale n. 31 del 1989.
2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale della riserva.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 30
Misure provvisorie di salvaguardia1. Fino all'entrata in vigore del piano della riserva trovano applicazione, oltre alle norme di cui agli articoli 26 e 27, le disposizioni contenute nel vigente piano paesistico "Molentargius-Monte Urpinu" di cui al decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione del 12 gennaio 1979, n. 7.
Art. 31
Collaborazione con il Parco Molentargius-saline1. Il consorzio di gestione della riserva può stipulare accordi con il consorzio di gestione del Parco Molentargius-saline per l'esercizio in comune di attività amministrative.
Art. 32
Norma finanziaria1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in 250.000 euro annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento
05 - ASSESSORATO AMBIENTE
UPB S05.035 - Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti
anno 2005 euro 250.000
anno 2006 euro 250.000
anno 2007 euro 250.000
in diminuzione
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
anno 2005 euro 250.000
anno 2006 euro 250.000
anno 2007 euro 250.000
Mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge nazionale 21 aprile 2005, n. 7.
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 33
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.