CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 164

presentata dai consiglieri regionali
PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU

il 23 agosto 2005

Interventi per la tutela e la valorizzazione delle specie equine a rischio di estinzione
del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara
 


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il patrimonio naturalistico della nostra isola costituisce una delle più importanti risorse che il mondo ci invidia e al quale non sempre fa riscontro una adeguata sensibilità tesa a tutelarlo e valorizzarlo.

Varie specie animali differenziano la Sardegna dal continente: basti ricordare l'unicità del muflone, del grifone, dell'avvoltoio nero, della pernice rossa e della testuggine terrestre.

E purtroppo sono ormai estinti la foca monaca, il lupo, l'orso e la talpa.

La Regione Sardegna con assoluta urgenza deve dotarsi di una norma che stabilisca un sistema di tutela di alcune specie locali e autoctone delle popolazioni equine di eccezionale valore naturalistico, tipiche della Sardegna, morfologicamente differenti rispetto a quelle continentali e assolutamente uniche e, purtroppo, gravemente minacciate da estinzione: il cavallino selvaggio della Giara , l'asino sardo e l'asino bianco dell'Asinara.

Non possiamo permettere che fra qualche anno possa ripetersi anche per il cavallino selvaggio della Giara, l'asino sardo e l'asino bianco dell'Asinara un errore come quello commesso per la foca monaca, il lupo, l'orso sardo e la talpa.

Con la presente proposta di legge si intende in primo luogo accrescere la cultura della conoscenza di questo inestimabile patrimonio naturalistico dotandosi di una norma di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle tre specie equine autoctone, minacciate di estinzione : il cavallino della Giara, l'asino sardo e l'asino bianco dell'Asinara, tutte specie esistenti esclusivamente nella Regione Sardegna e riconosciute in Italia fra i quattordici genotipi di razza equina e asinina riconducibili a gruppi etnici locali

Tipico della Sardegna e morfologicamente differente rispetto a quello continentale è l'asinello sardo, mentre assolutamente unici sono l'asinello bianco dell'Asinara ed il cavallino selvatico della Giara di Gesturi.

La finalità è anche quella di promuovere un sistema di attività di conservazione e tutela genetica che, partendo dal rilevamento della consistenza numerica di ciascuna razza e istituendo l'anagrafe di ciascuna specie, avvii una campagna di verifica della paternità per i soggetti individuati, effettuata mediante tecniche di marcatura del DNA.

In Sardegna l'asino fino agli anni sessanta era un elemento prezioso per la nostra società contadina, perché si prestava ai lavori più disparati: portava pesi, girava la mola per macinare, sostituiva il bue nel lavoro dei campi e il cavallo per cavalcare e trainare carretti. Non possederne almeno uno era una grave mancanza. "Gli è morto l'asino !" si diceva, per indicare che a qualcuno era successa una terribile disgrazia. Poi l'agricoltura industriale ha trasformato il mondo rurale e l'asino è stato sostituito dall'Ape.

Nel giro di pochi decenni gli asini sardi sono passati nella nostra isola da molte decine di migliaia a poche centinaia, rischiando quindi l'estinzione, mentre il numero di capi di cavallini della Giara, grazie all'acquisto nel 1997 da parte della XXV Comunità montana della Giara di Gesturi di 121 capi , oggi diventati oltre 200, pur non invertendo la tendenza, ha fatto sì che si registrasse un rallentamento del processo di estinzione ormai vistosamente in atto.

Nell'ambito delle azioni avviate dal Ministero per la salvaguardia della biodiversita` animale, con decreto ministeriale del 27 luglio 1990, è stato istituito presso l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) il registro anagrafico delle razze e popolazioni equine, riconducibili a gruppi etnici locali a limitata diffusione ed in via di estinzione; è stato, altresì, approvato il relativo disciplinare.

Con successivo decreto ministeriale del 12 luglio 1995 sono state approvate alcune modifiche al disciplinare e le relative norme tecniche. Le popolazioni cavalline considerate in Italia sono nove, tra le quali il cavallino della Giara, mentre le asinine sono cinque di cui due sono in Sardegna: l' asino sardo e l' asino bianco dell'Asinara.

Per le tre specie equine e asinine a rischio di estinzione i dati rilevati dalle APA riportano i seguenti risultati :

 

Razza

Provincia

Puledri

Fattrici

Stalloni

Totale

Aziende

Cavallino della Giara

Cagliari

 162

 215

 53

440

 

Asino sardo

Cagliari

 65

 78

32

175

30

" "

Sassari

 35

 43

12

 90

16

" "

Nuoro

 81

122

20

223

62

" "

Oristano

 35

 43

13

 91

 9

Asino bianco dell'Asinara

Sassari

 7

 18

 5

 30

 2

 

La gravità della minaccia di estinzione delle tre specie equine è rappresentata, in maniera drammatica, dai numeri riportati nella tabella. Per questo motivo, con la presente proposta di legge si intende tutelare il futuro di queste importanti razze di equini, valorizzandone la qualità e proponendone l'impiego e la destinazione in ambiti diversi da quello del settore agricolo, come quelli turistico, pedagogico e terapeutico, ma anche favorendo l'organizzazione di fiere e rassegne ed assicurando la programmazione della riproduzione al fine di evitare l'eccessiva consanguineita` e mantenere la variabilita` genetica.

L'obiettivo è soprattutto quello della diffusione di una cultura che consenta di ottenere degli animali sani e ben curati, di promuoverne la vendita certificata (sulla base della provenienza, dell'età, dello stato di salute, e di altre indicazioni), di svilupparne l'utilizzo nei parchi e nelle aree protette come cavalcatura, di impedire, a mezzo di appositi regolamenti, che l'eventuale carico sopportato risulti superiore alle effettive capacità di ogni singolo animale ed, infine, di assicurarne una fine onorevole.

L'asino è un animale poco prolifico: al termine di una lunga gestazione (dodici mesi) nasce un solo puledrino (i parti gemellari sono rarissimi).

Per poter tenere un asino basta possedere un ettaro di terreno a pascolo, mantenerlo costa poco: si accontenta di un po' di fieno (e non occorre che sia di primissima qualità) e di molta acqua (dai 15 ai 30 litri al giorno), purché pulitissima. Polveri, foglie, torbidezza gliela fanno rifiutare, anche se sta letteralmente morendo di sete. Gli piace di tanto in tanto rotolarsi nella sabbia o comunque in qualcosa di polveroso, come la cenere del camino. In cambio è utilissimo per ripulire i boschi e 'smacchiare' gli uliveti. L'asinello bianco dell'Asinara rischia oggi di scomparire proprio per uno squilibrio dell'ecosistema: l'eccessiva presenza della capra selvatica nell'isola dell'Asinara fa sì che non si abbia sufficiente alimentazione.

La presente proposta di legge, nell'intento di effettivamente tutelare, salvaguardare e promuovere la diffusione delle tre specie a rischio di estinzione, introduce la concessione di agevolazioni e contributi per alcuni utilizzi del cavallino della Giara, dell'asinello sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, che se dovessero avere successo garantirebbero la sicurezza della conservazione.

Fra questi utilizzi, per i quali si introducono delle incentivazioni, sono da considerarsi di grande rilievo i seguenti:

a) onoterapia e ippoterapia: sfruttando le caratteristiche fisiche e comportamentali dell'asinello sardo (di taglia ridotta, morbido da toccare ed accarezzare, paziente, lento nei movimenti ed incline alle andature monotone e controllate) e del cavallino della Giara (statura molto ridotta con altezza media di cm 120 ) è possibile offrire preziosi servizi non solo per la riabilitazione e cura degli handicap, ma soprattutto a favore di quelle persone, in particolare bambini, che avvertono l'esigenza di superare problemi di relazione e socializzazione più attinenti alla sfera affettiva ed emozionale, con risultati che compaiono velocemente e possono essere documentati.

L'onoterapia e l'ippoterapia offrono programmi per l'introduzione graduale e sistematica di animali selezionati ed addestrati nelle immediate vicinanze di un individuo, o di gruppi di individui, per scopi terapeutici.

Il bambino o l'adulto hanno con esse l'opportunità di sviluppare in pieno il loro potenziale: sviluppare la personalità, le attività cognitive, la mobilità, le funzioni della mano, il linguaggio e la comunicazione, e soprattutto l'autoconsiderazione, attraverso un tipo di rapporto rassicurante che supera lo stress continuo della valutazione, del giudizio, della contraddizione.

Gli stessi servizi sociali comunali potrebbero essere opportunamente orientati verso questa finalità;

b) utilizzo agro-turistico: le tre specie equine presentano una grande potenzialità per favorire la crescita di attività turistiche, soprattutto quel settore turistico che si rivolge alle zone interne, ai bambini e agli adolescenti. Le escursioni in groppa ai cavallini della Giara o agli asini possono costituire un vero business della domanda su percorsi semplici, anche lungo le spiagge, fino a percorsi più impegnativi ma sempre molto lenti e adatti a creare un giusto rapporto;

c) promozione del consumo di latte d'asina per usi alimentari, terapeutici e dietetici e nel settore della cosmesi: il latte vaccino è l'alimento più frequentemente responsabile di allergie gastrointestinali. La normale terapia è, fondamentalmente, dietetica e si basa sulla esclusione delle proteine del latte vaccino. Sono attualmente disponibili latti prodotti dalle industrie alimentari che si basano sulla idrolisi delle proteine del latte, rendendole meno antigeniche, ma il loro elevato costo e la scarsa palatabilità possono costituire un problema per le famiglie ed i bambini.

Il latte materno (raccolto e conservato in banche del latte) costituirebbe l'alternativa ideale, ma in Italia la sua disponibilità è molto limitata.

La ricerca scientifica ha dimostrato che il latte d'asina è l'alimento di origine animale con le caratteristiche organolettiche più vicine al latte materno e può costituire il trattamento d'elezione in bambini con allergie alimentari nei primi mesi di vita, soggetti che spesso non rispondono ad altre terapie.

Alcuni componenti presenti nel latte d'asina sono di grande utilizzo nel settore della cosmesi;

d) trekking someggiato: è un modo nuovo quanto antico di passeggiare verso mete che raggiungono il cuore delle emozioni. Passeggiare, camminare nella lentezza dei movimenti del corpo e del pensiero. Camminare laddove le osservazioni si intersecano e si uniscono formando pulsazioni, in cui si sprigiona la positività non di un andare per arrivare ma di un procedere per scoprire in ogni momento le bellezze dell'intorno.

Camminare a fianco di un asino o di un cavallino della Giara, è una sensazione che riporta indietro, a quei tempi lenti di quando i viandanti portavano il passo appresso allo scandire delle giornate. Camminare con l'asino è impresso nell'uomo dai tempi dei primi spostamenti, da quando l'animale da sempre al suo fianco ha vissuto i primi passi dell'umanità. L' asino umile e sincero, mai traditore aspetta paziente l'inizio del cammino, affianca e aiuta.  

TESTO DI PROPONENTI

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione sarda riconosce l'esistenza di un interesse generale alla preservazione e alla tutela delle seguenti specie locali e autoctone, sotto il profilo economico, scientifico e culturale, delle popolazioni equine di eccezionale valore naturalistico, tipiche della Sardegna, morfologicamente differenti rispetto a quelle continentali e assolutamente uniche, minacciate di estinzione:

a) cavallino selvaggio della Giara;

b) asino sardo;

c) asino bianco dell'Asinara.

2. La presente legge è finalizzata alla preservazione, salvaguardia e tutela delle specie equine autoctone, esistenti esclusivamente in Sardegna e minacciate di estinzione, del cavallino della Giara, dell' asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, da allevare nelle zone di origine o in altre zone del territorio sardo.

3. La morfologia e le caratteristiche delle specie di cui al comma 1 del presente articolo sono:

a) morfologia e caratteristiche del cavallino selvaggio della Giara:altezza non superiore a metri 1,20, testa pesante , orecchie mobilissime, ciuffo abbondante,fronte piana, occhio a mandorla vivace e ganasce affilate, collo possente nei maschi, leggermente arcuato con criniera abbondante e ricadente sui due lati, torace irregolare, lombi corti, ventre a botte, groppa obliqua, coda mal attaccata e ricca di crini, appiombi non perfetti e spesso garretti vaccini, frequenti segni di rachitismo generale e zoccolo piccolo con parete quasi verticale e durissima, mantello predominante baio con stella in fronte;

b) morfologia e caratteristiche dell'asino sardo:

1) testa quadrangolare a profilo rettilineo;

2) collo corto, spalla dritta e corta;

3) garrese poco pronunciato;

4) dorso leggermente disteso, lievemente depresso;

5) lombi forti e ben attaccati; groppa corta e lievemente inclinata;

6) petto sufficientemente largo e torace stretto e basso;

7) arti robusti, articolazioni spesse e larghe, andature corte, poco elastiche, ma sicure; appiombi regolari e piede piccolo e duro;

8) mantello sorcino, riga mulina crociata, bordo scuro delle orecchie; possono essere presenti zebrature alla spalla ed agli arti e ventre di biscia;

9) vivace, rustico e frugale;

c) morfologia e caratteristiche dell'asino bianco dell' Asinara:

1) testa quadrangolare con profilo rettilineo;

2) collo corto, spalla dritta e corta;

3) garrese poco pronunciato;

4) dorso leggermente disteso, lievemente depresso;

5) lombi forti e ben attaccati, groppa corta e lievemente inclinata;

6) petto sufficientemente largo e torace stretto e basso;

7) arti robusti; articolazioni spesse e larghe; andatura corta ed insicura; appiombi regolari; piede bianco, piccolo e poco resistente;

8) mantello bianco con muso roseo e occhi rosa-celesti.

   

Art. 2
Tutela e salvaguardia

1. La Regione sarda, considerata la valenza della biodiversità zootecnica delle specie rispettivamente del cavallino selvaggio della Giara, dell'asinello sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, tutte specie tra i genotipi ammessi al riconoscimento delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali, si propone di conservarne il patrimonio genetico, culturale e ambientale, incentivandone l'impiego in tutto il territorio sardo.

2. La Regione svolge la propria attività di tutela e salvaguardia del cavallino selvaggio della Giara e dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara favorendo le iniziative pubbliche e private tendenti:
a) a preservare la biodiversità autoctona delle specie;
b) ad approfondire e diffondere la conoscenza di tale biodiversità;
c) all'incremento della consistenza numerica del patrimonio, tendendo almeno al raggiungimento di un numero di soggetti tale da consentire il mantenimento senza eccessivi rischi di consanguineità, secondo le indicazioni di organismi scientifici riconosciuti;
d) alla graduale ricostituzione e recupero delle caratteristiche funzionali e morfologiche essenziali proprie di queste razze, in connessione con le funzioni produttive e con l'ambiente in cui queste ultime sono potenzialmente inseribili.
 

   

Art. 3
Misure e interventi di salvaguardia


1. La Regione, allo scopo di favorire la tutela delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, promuove la cultura dell'utilizzo e la diffusione delle specie equine concedendo:
a) contributi, fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di iniziative di produttori e associazioni di allevatori, ad università, istituti di ricerca, enti pubblici e privati, organizzazioni per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di progetti pilota nel settore zootecnico volti allo sviluppo del loro allevamento estensivo, alla tutela della loro igiene e del loro benessere;
b) contributi, nella misura di euro centocinquanta a capo, per la nascita e il mantenimento almeno quinquennale di capi delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell' "asino sardo" e dell'asino bianco dell'Asinara, anche in età riproduttiva;
c) contributi per il primo acquisto di stalloni e fattrici registrati nel libro genealogico del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, nei limiti del cinquanta per cento nelle zone svantaggiate e del quaranta per cento nelle altre zone, delle spese ritenute ammissibili dalle normative comunitarie.
 

   

Art. 4
Incentivi per la diffusione

1. La Regione concede agli stessi soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 contributi fino al quaranta per cento della spesa ammissibile finalizzati :

a) alla diffusione del loro utilizzo come animali da compagnia per un turismo ecocompatibile;

b) alla pratica del trekking someggiato;

c) alla realizzazione di spettacoli e iniziative culturali in cui il cavallino selvaggio della Giara, l'asino sardo e l'asino bianco dell'Asinara abbiano il ruolo di collaboratore e di supporto tecnicologistico all'uso dell'animale nei momenti ricreativi;

d) al loro utilizzo come compagnia ideale per bambini e anziani, nelle campagne;

e) alla diffusione dell' ippoterapia e onoterapia a favore dei diversamente abili;

f) alla conoscenza delle eccezionali capacità organolettiche e nutritive del latte d'asina e delle indicazioni terapeutiche in particolari casi di allattamento alternativo a quello materno;

g) a favorire iniziative imprenditoriali nel settore della cosmesi che utilizzino il latte d'asina;

h) alla produzione e distribuzione del latte d'asina ;

i) alla realizzazione di mostre e rassegne e rodei equestri;

l) all'utilizzo del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara come regolatori delle vegetazioni infestanti.

 

2. La Regione acquisisce la proprietà dei risultati scientifici dei progetti di cui al comma 1 e ne garantisce l'accessibilità agli operatori del settore.

   

Art. 5
Interventi sulle strutture


1. Agli allevatori ed agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, vengono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone, rispetto ai costi ritenuti ammissibili dalla normativa comunitaria per:
a) costruzione o ristrutturazione di ricoveri per le specie cavallino selvaggio della Giara, l'asino sardo e l' asino bianco dell'Asinara;
b) costruzione o ristrutturazione di staccionate. recinti ed abbeveratoi che agevolino il mantenimento del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell' asino bianco dell'Asinara allo stato brado;
c) realizzazione di stazioni di monta naturale pubblica e privata, fino al limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili, anche nelle zone svantaggiate;
d) miglioramento di pascoli e prati-pascoli;
e) acquisto di attrezzature tecnologiche che migliorino le attività di censimento e dialogo telematico fra gli allevatori e le strutture di studio e ricerca.
 

   

Art. 6
Comitato tecnico regionale per la tutela
e la valorizzazione del cavallino selvaggio
della Giara , dell'asino sardo
e dell'asino bianco dell'Asinara


1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale il Comitato tecnico regionale per la tutela e la valorizzazione delle specie equine del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, che opera con criteri oggettivi di valutazione, secondo metodologie trasparenti e non discriminatorie che vengono sancite nel proprio regolamento interno.

2. Il Comitato tecnico regionale di cui al comma 1 è composto:
a) dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale o un funzionario delegato, con la funzione di presidente;
b) da un rappresentante dell' ARAS (Associazione regionale allevatori della Sardegna) designato dalla stessa associazione;
c) da un rappresentante dell'Istituto regionale per l'incremento ippico della Sardegna;
d) da due veterinari esperti del settore, designati dall'Ordine regionale dei veterinari;
e) da un ricercatore universitario della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari designato dal preside della facoltà;
f) da un ricercatore universitario della Facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari designato dal preside della facoltà;
g) da un rappresentante del Parco dell'Asinara;
h) da un rappresentante della Comunità montana della Giara di Gesturi o dell'Unione dei comuni della Giara;
i) da due rappresentanti delle associazioni di tutela delle specie equine e asinine operanti in Sardegna.

3. Il Comitato tecnico regionale:
a) elabora e propone annualmente alla Giunta regionale un programma regionale degli interventi per la tutela, salvaguardia e diffusione delle specie a rischio di estinzione del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara;
b) esprime il parere obbligatorio sui criteri di riparto dei contributi previsti dalla presente legge;
c) approva semestralmente la relazione sui dati statistici rilevati dall'anagrafe regionale delle specie equine a rischio di estinzione, di cui all'articolo 7, e di tutte le azioni tese al raggiungimento delle finalità della presente legge.

4. Ai componenti del Comitato è corrisposta un'indennità di presenza stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.
 

   

Art. 7
Istituzione dei registri anagrafici regionali delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara

1. L'Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARA) istituisce e tiene il registro anagrafico regionale del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, in cui sono annotati gli animali riproduttori della razza con l'indicazione dei loro ascendenti e i nuovi nati. Ogni animale riproduttore deve essere identificato con un appropriato ed idoneo sistema di identificazione elettronica.

3. Il registro anagrafico è regolato da apposito disciplinare regolante le modalità di tenuta ed organizzazione, nonché le caratteristiche fisico-morfologiche caratterizzanti le specie del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara.

4. Il disciplinare di cui al comma 3 è proposto dall'ARA ed è approvato dalla Giunta regionale.

   

Art. 8
Norma finanziaria

Istituzione della Banca regionale della risorsa genetica delle specie equine a rischio di estinzione

1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione delle risorse genetiche, delle specie equine del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, è istituita la Banca regionale della risorsa genetica delle specie equine a rischio di estinzione, presso l'Istituto per l'incremento ippico regionale, di seguito denominata Banca.

2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

3. Nella Banca confluiscono le risorse genetiche delle specie iscritte.

4. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale approva, con proprio decreto, apposito regolamento che disciplina il funzionamento della Banca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

   

Art. 9
Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche

1. E' istituita la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, di seguito denominata Rete, gestita e coordinata dall'ARA.

2. Della Rete fanno parte di diritto i coltivatori custodi di cui all'articolo 7 e la Banca regionale della risorsa genetica delle specie a rischio di estinzione, di cui all'articolo 8.

3. Alla Rete possono aderire soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste da apposito regolamento.

4. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e a incentivarne la circolazione.

5. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla Rete, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara .

6. Con apposito regolamento proposto dal Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 6, approvato con decreto dell'Assessore competente, sono definite:

a) la modica quantità con riferimento alla singola specie;

b) le modalità di circolazione del materiale genetico.

   

Art. 10
Riproduzione delle specie a rischio di estinzione

1. La riproduzione delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara è disciplinata dalla Legge 15 gennaio 1991, n. 30, e dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione degli atti previsti dal decreto ministeriale n. 403 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

   

Art. 11
Monitoraggio e valutazione


1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, entro il primo semestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo, con informazioni documentate sulle attività svolte, con particolare riferimento a:
a) iniziative assunte da soggetti pubblici e/o privati tendenti a preservare e ricostituire il patrimonio naturalistico delle specie equine a rischio di estinzione, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e la valorizzazione dei prodotti;
b) iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse assunte direttamente;
c) istituzione della Banca della risorsa genetica delle specie a rischio di estinzione di cui all'articolo 8;
d) realizzazione della Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui all'articolo 9;
e) sviluppo del rilancio produttivo e commercializzazione delle specie da tutelare e conservare iscritte nel registro regionale anagrafico di cui all'articolo 7 con dati statistici sulle quantità, sull'andamento anagrafico di ogni singola specie, sulla distribuzione territoriale e sugli utilizzi.
 

   

Art. 12
Compiti di vigilanza

1. Il compito di vigilare sull'osservanza della presente legge è demandato al Corpo di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli organi di polizia, agli organi di polizia locale, a quelli di vigilanza sulla caccia, agli agenti giurati designati da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione ambientale.

2. Le guardie giurate di cui al comma 1 devono possedere i requisiti determinati dalle leggi e dai regolamenti di pubblica sicurezza.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove speciali corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza.

   

Art. 13
Sanzioni

1. La Regione vigila, mediante le proprie strutture, sul corretto utilizzo dei contributi concessi sulla base della presente legge.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui alla presente legge, la Regione dispone la revoca immediata dei finanziamenti, la restituzione delle somme percepite con gli interessi di legge, ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi.

 

   

Art. 14
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 800.000 per l'anno 2005 e per i successivi anni 2006 e 2007.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti modificazioni:

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione

 

UPB S03.006

Fondo nuovi oneri legislativi

2005  euro  800.000

2006  euro  800.000

2007  euro  800.000

 

06 - AGRICOLTURA

 

In aumento

 

UPB S06.035

 

Cap. 06.077-00 (N. I.)

Spese per gli interventi di tutela e valorizzazione delle specie equine a rischio di estinzione del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara

2005  euro  800.000

2006  euro  800.000

2007  euro  800.000