CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 163

presentata dai consiglieri regionali

PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU

l'8 agosto 2005



Norme sulle politiche di sviluppo industriale in Sardegna


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si intende affrontare, con determinazione e incisività, un processo di radicale riforma dei consorzi industriali e, più in generale, delle politiche per lo sviluppo delle attività produttive. Una riforma che con coraggio smantella per intero un modello di sistema industriale fino ad oggi fallimentare, frenato paradossalmente, proprio dai fattori organizzativi del governo e della gestione delle aree industriali, affidate ad enti nati con finalità che non hanno più concreti riferimenti nell'attuale ordinamento costituzionale e normativo e che ancora meno si interfacciano con la complessità delle funzioni e delle competenze in materia di iniziative industriali, attribuite a svariati soggetti pubblici e privati in maniera confusa. 

È stato elaborato un ripensamento dell'assetto generale, derivato anche dalla necessità di porre fine al conflitto gerarchico tra le competenze della programmazione e della gestione del territorio, con le anomalie di piani regolatori delle aree industriali che non sempre erano coerenti con gli obiettivi dei piani urbanistici comunali o provinciali. Ancora più evidenti alcune macroscopiche contraddizioni nell'utilizzo, qualche volta disinvolto, dell'esproprio nell'acquisizione delle aree, che hanno posto in essere preoccupanti contenziosi che i commissari liquidatori, secondo la presente proposta di legge, saranno chiamati a individuare e misurare.  

La proposta prevede, infatti, la soppressione di tutti i sedici consorzi industriali operanti oggi in Sardegna e lo scioglimento dei relativi consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei tanti organi e comitati direttamente o indirettamente legati ai consorzi. Una condizione necessaria ma non sufficiente per attivare un nuovo processo di azioni di sviluppo economico e occupazionale. Un azzeramento sofferto, non facile, ma inevitabile, se si vuole davvero riformare il settore più sensibile e importante della nostra economia, restituendogli vitalità e qualità con un unitario e condiviso progetto di crescita e di sviluppo dell'industria in Sardegna. Il sistema organizzativo dei consorzi industriali si è dimostrato incapace di stare all'altezza dei tempi, in quanto costituito da aree e nuclei territoriali isolati, privi di dialogo fra loro e di strategie comuni, e che, per mantenere se stesso, ha finito per impegnare e sprecare risorse eccessive in rapporto all'efficienza e all'efficacia delle politiche di sviluppo industriale realmente attuate; un sistema staticamente improduttivo, con circa 800 dipendenti, il cui costo per tenerlo in vita sottrae risorse agli investimenti e scarica sui bilanci di ciascun ente delle inaccettabili passività. 

La riforma dei consorzi industriali diventa un obiettivo politico imprescindibile per chi vuole il rilancio dell'azienda Sardegna e in particolare della politica industriale nell'Isola; una riforma che non si limiti a cancellare ma provveda anche a riordinare funzioni e strumenti, partendo dal coinvolgimento diretto dei vari livelli istituzionali. La proposta coglie prioritariamente l'obiettivo di riportare chiarezza nell'attuale caos normativo fra le funzioni affidate ai diversi livelli istituzionali. Per poter tracciare questo percorso di chiarezza si è partiti dall'enunciato del principio della pari dignità istituzionale fra Regione, province e comuni. Istituzioni quindi coinvolte in diversi livelli di competenze e funzioni ma non più dentro un'indefinita logica di rapporto gerarchico fra loro, che avrebbe finito per comprimere la capacità progettuale dei singoli soggetti, ma in una totale sintonia con i principi, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione, della sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  

La proposta di legge riconosce alla Regione le funzioni di indirizzo e programmazione introducendo il "piano triennale per lo sviluppo industriale" come strumento di grande partecipazione democratica, con il compito di individuare le scelte e progettare il futuro industriale della Sardegna con strategie e politiche dello sviluppo. Nella ridefinizione del ruolo della Regione assume particolare rilievo la creazione di una apposita "Agenzia regionale per lo sviluppo industriale, attrazione degli investimenti e occupazione" (ARSIAIO), una società, di tipo misto con capitale pubblico e privato, sottoscritto per la sua maggioranza (51 per cento) dalla Regione e per un'altra parte (20 per cento) da altri soggetti pubblici: province, comuni, Unioncamere, altre società di promozione dello sviluppo economico. L'Agenzia è pensata come uno strumento operativo di attuazione delle politiche regionali, una risorsa a sostegno della Sardegna. Essa dovrà agire, secondo i collaudati modelli di agenzie governative irlandesi e francesi, mettendo in campo tutti gli strumenti finanziari e legislativi disponibili per creare una vera e propria catena del valore per lo sviluppo, ossia "facendo sistema", promuovendo sinergie, integrando risorse professionali altamente qualificate, instaurando un rapporto diretto e continuativo con le imprese.  

L'ARSIAIO è chiamata a definire i criteri di realizzazione delle scelte politiche di governo regionale, progettando interventi e gestendoli secondo modalità e criteri innovativi, dovrà operare secondo le linee di politica industriale tracciate dalla Regione Sardegna con l'adozione del piano triennale dello sviluppo industriale. Per questa ragione, si dovrà porre come primario punto di riferimento non solo del governo regionale, ma anche degli enti locali. La strategia dell'Agenzia dovrà essere finalizzata a supportare con adeguate risorse finanziarie, progettuali e organizzative le iniziative imprenditoriali atte a promuovere sviluppo territoriale, a tutti i livelli, favorire l'internazionalizzazione, favorendo le capacità competitive del complesso produttivo sardo, attraendo iniziative esterne e investimenti. Fra le finalità riservate all'attività dell'Agenzia vi è quella, che si ritiene di grande incisività, di istituire uno "sportello unico per lo sviluppo, l'occupazione locale, gli investimenti" (SUSOLI), un acronimo che interpreta bene nella nostra lingua sarda l'obiettivo di chiarezza e trasparenza che si intende riporre in questo strumento a disposizione delle imprese sarde, ma ancor di più nazionali o internazionali. L'Agenzia dovrà anche istituire un Fondo per lo sviluppo industriale che diventerà il braccio finanziario-operativo delle azioni di sostegno alle iniziative imprenditoriali, la cui dotazione finanziaria, assicurata dalla Regione, avrà un funzionamento secondo il modello dei fondi rotativi.

L'intento riformatore dei proponenti è quello di riportare le politiche della promozione dello sviluppo e del marketing territoriale fuori dal pantano del consolidato metodo degli accordi sottoscritti percorrendo strade o canali non visibili; tutto alla luce del sole con grande chiarezza assicurando la più ampia partecipazione democratica nei vari livelli decisionali. La centralità della riforma proposta è costituita, insieme alla soppressione dei sedici consorzi industriali, dal riconoscimento ed esaltazione del ruolo delle province, un obiettivo coerente con l'evoluzione del nostro assetto istituzionale, quasi un denominatore comune con altre riforme in atto che vanno tutte nella direzione della valorizzazione delle attribuzioni e delle funzioni da affidare all'ente intermedio. Le ampie aree industriali gestite dai sedici consorzi industriali hanno tutte una dimensione che richiede un impegno, secondo i richiamati principi di differenziazione e adeguatezza, di livello superiore a quello del comune. Solo le province, in accordo anche con i comuni interessati, potranno garantire i livelli di efficacia e di qualità nella gestione delle politiche dello sviluppo industriale, utilizzando tutti gli strumenti di supporto alle azioni di promozione che la presente proposta definisce.  

La proposta parte anche dall'obiettivo di non "perdere" neanche un posto di lavoro, ma anzi di puntare alla valorizzazione delle professionalità. 
La proposta normativa si compone di 22 articoli organizzati in cinque capi. 

I primi cinque articoli definiscono le finalità, gli obiettivi e le funzioni assegnate rispettivamente alla Regione, alla provincia e ai comuni. 

Gli articoli dal sesto al tredicesimo definiscono lo strumento cardine delle future politiche industriali nella nostra Regione: l'Agenzia regionale per lo sviluppo industriale, attrazione investimenti, occupazione, ed il ruolo che essa dovrà svolgere nella promozione delle attività imprenditoriali.  

L'articolo 14 introduce lo strumento della programmazione regionale che è il Piano triennale dello sviluppo industriale.  

I successivi articoli contengono la parte "demolitiva" dell'attuale inefficienza organizzativa del sistema della gestione delle aree industriali, e quindi anche il cuore dell'obiettivo normativo. Prevedono, infatti, la soppressione dei sedici consorzi industriali operanti nella nostra isola, nessuno escluso perché la riforma non resti una incompiuta. Indicano anche con precisione tutte le procedure di liquidazione degli attuali consorzi affidate a commissari liquidatori, ponendo molta attenzione ad assicurare da un lato tempi rapidi e dall'altro che le province, alle quali vengono attribuiti compiti e funzioni dei soppressi consorzi, abbiano la certezza di non ereditare delle passività.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali 

Art. 1
Finalità e oggetto 

1. La Regione Sardegna, con la presente legge:
a) persegue la finalità di favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese industriali operanti nel proprio territorio in conformità alla normativa europea ed alle attribuzioni di cui agli articoli 118 e 119 del titolo V della parte II della Costituzione, dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione al capo I della legge n. 59 del 1997), e in armonia con gli enti locali, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
b) disciplina gli interventi per la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici, attraverso una razionalizzazione del sistema organizzativo della realizzazione e gestione delle aree per gli insediamenti industriali e dei processi di erogazione dei servizi alle iniziative delle imprese.  

2. La presente legge stabilisce gli obiettivi generali, definisce gli strumenti d'intervento e le modalità per la loro attuazione, individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1. 

3. La presente legge individua, inoltre, gli strumenti di programmazione, valutazione e monitoraggio diretti a coordinare, migliorare l'efficacia degli interventi diretti allo sviluppo delle imprese, anche mediante la razionalizzazione e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

 

Art. 2
Obiettivi 

1. La Regione, le province e i comuni, in attuazione del principio della pari dignità istituzionale, perseguono, nell'ambito delle rispettive funzioni assegnate con la presente legge, le finalità di cui all'articolo 1 con interventi diretti a favorire:
a) la semplificazione e la razionalizzazione degli interventi di politica industriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economico-programmatica;
b) lo sviluppo del sistema produttivo e la promozione di nuove iniziative industriali;
c) la individuazione dei bacini e delle aree di localizzazione ottimali, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;
d) lo studio e la realizzazione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;
e) lo sviluppo della rete dei servizi dell'informazione con l'obiettivo della attrazione dei soggetti investitori;
f) l'innovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato, organizzativa e gestionale delle imprese;
g) l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
h) la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela ambientale e il risparmio energetico;
i) la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
l) la crescita dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti imprese;
m) l'innovazione e la qualificazione, nella gestione finanziaria delle imprese e l'accesso al credito;
n) lo sviluppo dei sistemi di certificazione aziendale e di gestione e comunicazione della responsabilità sociale e ambientale;
o) i processi di ampliamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione;
p) la promozione della politica culturale dell'impresa attraverso la creazione di modelli museali e di archivio per finalità di studio, valorizzazione, educazione e formazione.

 

Art. 3
Funzioni e compiti della Regione 

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative e regolamentari, di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo delle politiche dello sviluppo, esercita le funzioni e i compiti che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di promozione e sviluppo economico delle attività industriali, nell'obiettivo di dare attuazione al più ampio decentramento amministrativo, secondo il principio di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, di efficienza e di efficacia, entro il quadro del rinnovato assetto costituzionale dei rapporti tra Regione e enti locali. 

2. Sono riservate alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) predisposizione e adozione del Piano triennale di sviluppo e investimento industriale di cui all'articolo 4;
b) istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo industriale;
c) i sistemi informativi e telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;
d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
e) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;
f) la programmazione e vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree depresse nel proprio ambito territoriale;
g) la programmazione ed il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale;
h) la determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei distretti industriali;
i) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle attività produttive;
l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere all'industria, ivi comprese quelle per:

1) le piccole e medie imprese;
2) le aree rientranti in programmi comunitari;
3) i programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico;
4) lo sviluppo dell'occupazione;
5) lo sviluppo dei servizi reali all'industria;
6) l'accertamento di speciali qualità delle imprese richieste dalla legge;

m) il sostegno allo sviluppo ed alla internazionalizzazione delle imprese;
n) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
o) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito e dei criteri per l'ammissibilità al credito agevolato, nonché i controlli sulla sua effettiva destinazione;
p) la promozione dell'associazionismo;
q) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della contrattazione programmata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 23, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali, anche in ordine alle competenze da affidarsi ai soggetti responsabili;
r) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni per le attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
s) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
t) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane;
u) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
v) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali.

 

Art. 4
Funzioni e compiti delle province 

1. Spettano alle province le funzioni ad esse direttamente conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dal decreto legislativo n. 234 del 2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2001 (Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alla Regione Sardegna).

2. Spettano altresì alle province le seguenti funzioni:
a) attività promozionali volte a favorire gli investimenti e gli insediamenti industriali e le attività di fornitura di servizi reali alle imprese, coordinando le proposte degli enti locali ai fini della determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, nonché degli eventuali obiettivi settoriali; perseguire obiettivi di marketing territoriale finalizzati ad attrarre investimenti e iniziative industriali;
b) attività di governo e di gestione delle aree industriali a carattere sovracomunale, dei distretti industriali, delle zone e dei nuclei di industrializzazione di interesse regionale ricadenti totalmente o prevalentemente nell'ambito provinciale che, per la loro dimensione sovracomunale e in coerenza con il principio di differenziazione e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, presentano problematiche congruenti all'organizzazione amministrativa delle province;
c) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a), ove esistenti, il piano territoriale di coordinamento e propri programmi di sviluppo economico-sociali generali e settoriali, che individuino opportunità e fonti di investimenti industriali e la localizzazione di nuove attività produttive;
d) verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il piano territoriale di coordinamento provinciale, nonché degli strumenti di programmazione economico-sociale comunali con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti, in raccordo al programma triennale regionale di sviluppo industriale. 

3. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nel comma 1 dell'articolo 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e nelle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi comunali e provinciali). Progettazione ed esecuzione di interventi di urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti industriali in concerto con i comuni, comunità montane e unioni dei comuni. 

4. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

 

Art. 5
Funzioni e compiti dei comuni 

1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di quelli che la presente legge e le relative norme integrative espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri enti locali ed alle autonomie funzionali. 

2. Il comune esercita, altresì, in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze della collettività e del territorio comunale. 

3. Il comune provvede ad attuare:
a) gli specifici interventi di rilevanza comunale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo industriale attrazione investimenti occupazione (ARSIAIO), di cui all'articolo 6;
b) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
c) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese o consorzi di imprese;
d) l'istituzione e la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese di cui alla legge regionale del 24 dicembre 1998, n. 37, ed il raccordo con lo Sportello unico per lo sviluppo, occupazione locale e investimenti (SUSOLI). 

4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 in forma singola o in forma associata, entro ambiti territoriali ottimali individuati nel piano triennale di sviluppo industriale di cui all'articolo 14. 

5. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere per la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate nonché l'individuazione, l'acquisizione, la progettazione e la realizzazione delle aree attrezzate da destinare ad insediamenti produttivi, comprese tutte le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione. 

6. Ai comuni sono assegnate le funzioni amministrative per la gestione e l'assegnazione (vendita o concessione) delle aree industriali attrezzate ricadenti nel proprio ambito territoriale, anche di carattere sovracomunale se d'intesa con gli altri comuni interessati.

 

Capo II
Politiche di sviluppo industriale 

Art. 6
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo industriale, attrazione investimenti e occupazione (ARSIAIO) 

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico industriale della Regione Sardegna è istituita una società per azioni, a capitale pubblico maggioritario, prevalentemente locale, denominata Agenzia regionale per lo sviluppo industriale, attrazione investimenti e occupazione, (ARSIAIO) con sede in Cagliari. 

2. La costituzione della società è promossa dalla Regione Sardegna ed al capitale sociale possono partecipare altri enti o soggetti pubblici, anche locali, come province, comuni, camere di commercio, artigianato ed industria, e soggetti privati, tra i quali istituzioni finanziarie, altre agenzie o soggetti, nazionali ed europei, di promozione e sviluppo. 

3. La vita della società, la cui durata è fissata in almeno vent'anni, è regolata dalle norme del Codice civile vigenti in materia di società.

 

Art. 7
Oggetto sociale 

1. L'ARSIAIO, nel quadro del processo di decentramento istituzionale ed economico ed in coerenza con gli obiettivi della presente legge e le politiche di intervento dell'Unione europea, in armonia e coerenza con le linee di politica industriale della Regione, promuove uno sviluppo economico regionale sostenibile attraverso:
a) il supporto alle amministrazioni pubbliche locali per l'individuazione delle risorse, la programmazione finanziaria e la progettazione di azioni di sviluppo, svolgendo l'attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali;
b) la promozione ed il marketing del territorio nelle sue valenze economiche, architettoniche, naturalistiche e culturali, per l'attuazione di investimenti e la localizzazione di nuove attività produttive in Sardegna;
c) il sostegno alla creazione di nuove imprese, alla realizzazione di joint venture tra investitori esterni e imprenditori regionali, all'inserimento di imprese regionali in reti di cooperazione interregionale e transnazionale;
d) l'assunzione di incarichi di project management per l'attuazione di investimenti strategici di particolare rilevanza e complessità, posti in essere con il concorso di più soggetti;
e) lo svolgimento di analisi e valutazioni di fattibilità delle iniziative produttive in rapporto al contesto strutturale e infrastrutturale, alle dinamiche di mercato, alle condizioni di agibilità finanziarie, alle opportunità professionali ed occupazionali;
f) la promozione e attivazione di azioni da realizzare con risorse provenienti dall'Unione europea, con particolare riferimento ai fondi strutturali, e da leggi nazionali e regionali;
g) l'assistenza tecnica agli strumenti di programmazione negoziata;
h) la collaborazione funzionale con le altre Agenzie di sviluppo Italia e altri soggetti qualificati operanti nel campo della promozione economica ed imprenditoriale;
i) la verifica della compatibilità con le finalità della presente legge e con le linee strategiche del Programma triennale di sviluppo industriale dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali;
l) svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il territorio e i singoli distretti ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
m) redige, sulla base delle proposte formulate dagli enti locali interessati, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali, gli schemi del piano di sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree di investimento e ne promuove l'attuazione;
n) esprime proposte e formula pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;
o) promuove la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, statale e comunitaria;
p) provvede ad assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nel territorio alla definizione dei programmi di sviluppo e ai processi di attuazione. 

2. Sono affidati all'Agenzia la promozione, l'attuazione ed il controllo dello stato di attuazione nei distretti industriali e nelle aree territoriali di intervento, le azioni e gli interventi indicati e approvati dal Piano triennale di sviluppo e dagli altri strumenti della programmazione economica e negoziata di sviluppo da realizzare con il concorso delle istituzioni, delle professionalità e delle imprese locali. 

3. Nello svolgimento dell'attività l'Agenzia si attiene ai criteri di economicità di gestione e di chiara e completa rendicontazione ai soci. 

4. La Regione Sardegna provvede a trasferire all'Agenzia le proprie quote di partecipazione in società ed organizzazioni aventi finalità compatibili con l'oggetto sociale. 

5. L'Agenzia può acquisire quote di partecipazioni al capitale di società e agenzie operanti nel campo dello sviluppo economico e della promozione di nuove imprese, con l'obiettivo di realizzare una configurazione a rete. 

6. L'Agenzia partecipa con propri rappresentanti agli organismi consultivi previsti dalla programmazione economica regionale. 

7. L'Agenzia istituisce lo Sportello unico per lo sviluppo, l'occupazione locale e investimenti (SUSOLI) quale strumento operativo di supporto agli interventi di promozione delle attività produttive e delle opportunità di investimenti, con articolazione in sedi provinciali.

 

Art. 8
Capitale sociale e scelta dei soci 

1. Il capitale sociale iniziale del-l'Agenzia è fissato in euro 10 milioni. 

2. Il 51 per cento delle azioni è sottoscritto dalla Regione Sardegna. Agli altri soggetti pubblici potrà essere riservato sino ad un massimo del 20 per cento delle azioni. 

3. Le rimanenti azioni possono essere assunte da soci privati, con qualificazione finanziaria e tecnica specifica, attraverso procedure ad evidenza pubblica, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Successivamente la Regione potrà cedere quote azionarie a soggetti dello stesso genere e con le stesse procedure.

 

Art. 9
Conferimento e dotazioni di risorse finanziarie 

1. La Regione Sardegna, quale azionista di maggioranza, cura le iniziative e gli adempimenti procedurali per l'attribuzione all'Agen-zia delle risorse finanziarie iniziali e per la relativa gestione, utilizzando risorse proprie a valere sul bilancio regionale e ulteriori risorse rinvenienti dallo Stato e dalla Unione europea. 

2. Le ulteriori entrate dell'Agenzia derivano dalla remunerazione delle attività e dei servizi svolti a condizioni di mercato, a favore della Regione, di enti locali, di enti pubblici, di soggetti privati e di imprese.

 

Art. 10
Fondo per lo sviluppo industriale 

1. L'Agenzia promuove l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo industriale che viene gestito con l'obiettivo di completare la gamma degli strumenti di finanziamento a favore delle imprese sarde e con l'obiettivo di mettere a disposizione dotazione di fondi e capacità imprenditoriali a sostegno di nuove iniziative produttive di imprese. 

2. Il Fondo è costituito con contributi finanziari di enti pubblici e soggetti privati, favorendo la mobilitazione dei capitali presso investitori istituzionali e privati.

 

Art. 11
Organi societari

1. Il consiglio di amministrazione è formato tre componenti, di cui uno in rappresentanza del socio di maggioranza, che viene nominato amministratore delegato, designato dalla Giunta regionale, uno in rappresentanza degli altri soci pubblici e uno in rappresentanza dei soci privati. 

2. Il consiglio di amministrazione formula i piani strategici di sviluppo, approva i programmi operativi ed i documenti contabili previsti, valuta la gestione ed i risultati conseguiti in funzione della loro coerenza con la missione aziendale. 

3. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dei membri effettivi due sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e uno dall'assemblea; dei membri supplenti uno è nominato dal Consiglio regionale e uno dall'assemblea. Il presidente del collegio sindacale è eletto dall'assemblea dei soci. 

4. Il comitato tecnico-scientifico per le politiche di sviluppo economico industriale è composto da cinque membri designati tra personalità di indubbie competenze imprenditoriali, professionali o scientifiche, rispettivamente dalla Giunta regionale, dall'Associazione industriale, dalle camere di commercio, e due dal Consiglio regionale con voto dei componenti limitato ad uno.

 

Art. 12
Direttore dell'Agenzia 

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla scorta della valutazione di elevate, specifiche e comprovate competenze tecnico-professionali nel campo dello sviluppo e della promozione economica e di impresa e di direzione tecnica e coordinamento di organismi privati e pubblici. 

2. Il direttore formula i programmi annuali di attività ed esercita i poteri di direzione e gestione dell'Agenzia, nei limiti di quanto previsto nello statuto sociale e di quanto attribuito dal consiglio di amministrazione, al quale direttamente risponde del proprio operato.

 

Art. 13
Atto costitutivo e statuto 

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a svolgere le azioni richiamate dall'articolo 3 e a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione ed all'avvio della società. 

2. Nello statuto sono indicate le finalità e le funzioni di cui all'articolo 7 e sono definite, tra l'altro, le modalità di coordinamento delle attività dell'Agenzia con quelle proprie dei dipartimenti regionali, degli altri organismi operativi regionali e sub-regionali e delle autonomie locali e funzionali.

 

Capo III
Programmazione dello sviluppo industriale

Art. 14
Piano triennale di sviluppo industriale, attrazione investimenti e occupazione 

1. Nell'ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale e sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dal Consiglio regionale, contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e negli altri strumenti di programmazione previsti ai sensi di legge, la Giunta regionale adotta, con riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano triennale di sviluppo industriale e investimento industriale che indica le politiche e gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifica le relative risorse finanziarie. 

2. Il Piano triennale, prima dell'adozione, è sottoposto al parere consultivo del Consiglio delle autonomie locali e al parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprimono inderogabilmente entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

3. Il Piano triennale è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro economico regionale, durante il periodo di vigenza, con le stesse procedure previste ai commi 1 e 2. 

4. Il Piano triennale dello sviluppo industriale e di investimento determina:
a) i criteri per la programmazione, l'individuazione e la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi alle aree stesse;
b) le azioni di sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese;
c) i parametri di riferimento e le modalità per l'individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese;
d) le modalità attuative e i criteri per la presentazione, approvazione e realizzazione di specifici programmi di sviluppo per ogni singolo distretto, con particolare riferimento a progetti innovativi concernenti più imprese e alla costituzione e sviluppo di centri di servizio alle imprese;
e) il sistema informativo di controllo e di verifica dinamica delle azioni in fase di attuazione, i risultati conseguiti o in fase di conseguimento, con riferimento all'incremento dei livelli della competitività e dell'occupazione, la misura dell'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti e alle risorse utilizzate, l'individuazione degli ostacoli e i limiti di carattere organizzativo e procedurale riscontrati nell'attuazione degli interventi.

 

Capo IV
Soppressione e liquidazione dei consorzi industriali

Articolo 15
Soppressione dei consorzi industriali 

1. Tutti i consorzi per l'area dello sviluppo industriale (ASI), i Consorzi per la zona di interesse regionale (ZIR), i Consorzi per i nuclei di industrializzazione (NI), sono soppressi e posti in liquidazione e, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento di cui al comma 1 dell'articolo 16, i consigli di amministrazione sono sciolti e i collegi sindacali decaduti. 

2. Le funzioni e le competenze del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari sono attribuite alla Provincia di Cagliari. 

3. Le funzioni e le competenze del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale, Consorzio industriale di Nuoro-Pratosardo (ZIR), Consorzio per la zona industriale di Siniscola (ZIR) sono attribuite alla Provincia di Nuoro. 

4. Le funzioni e le competenze del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Iglesias, sono attribuite alla Provincia di Carbonia-Iglesias. 

5. Le funzioni e le competenze del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese, del Consorzio per la zona industriale della Valle del Tirso (ZIR), sono attribuite alla Provincia di Oristano. 

6. Le funzioni e le competenze del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero, del Consorzio industriale di Chilivani-Ozieri (ZIR), del Consorzio per la zona industriale di Predda Niedda Sassari (ZIR), sono attribuite alla Provincia di Sassari.

7. Le funzioni e le competenze del Consorzio industriale Nord Est Sardegna - CINES - (NI), del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Tempio Pausania (ZIR), sono attribuite alla Provincia di Olbia.  

8. Le funzioni e le competenze del Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax (NI) sono attribuite alla Provincia dell'Ogliastra. 

9. Le funzioni e le competenze del Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Villacidro sono attribuite alla Provincia del Medio Campidano.

 

Art. 16
Liquidazione 

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati sciolti gli organi e decaduti i rispettivi componenti dei soppressi consorzi industriali e sono nominati, per ciascun ente soppresso, un commissario liquidatore e un collegio sindacale, composto da tre membri, cui sono attribuiti i compiti previsti dal Codice civile. 

2. Il commissario liquidatore non può essere scelto fra coloro che, nel quinquennio antecedente la nomina, abbiano rivestito cariche nei consigli di amministrazione degli enti strumentali della Regione o delle società controllate dalla Regione e dagli enti regionali e in società controllate dalle province che subentrano nell'attribuzioni di funzioni e compiti dei consorzi industriali disciolti. 

3. Parimenti, non può essere chiamato alla carica di liquidatore chi sia stato, nel quinquennio antecedente la nomina, dipendente o consulente del Consorzio soppresso, o delle società da esso controllate. 

4. I compensi del commissario e dei sindaci, che fanno carico alla gestione liquidatoria, sono determinati con il decreto di cui al comma 2, in misura non superiore al 50 per cento delle indennità percepite dal presidente e dai componenti del collegio dei revisori dei conti. 

5. Al commissario e ai sindaci competono altresì il trattamento di missione ed i rimborsi spese nelle circostanze e misure previste dall'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, modificato dall'articolo 54 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37. 

6. Trovano applicazione nei confronti della gestione liquidatoria le disposizioni di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 14.  

7. Il commissario può trattenere temporaneamente in servizio presso la gestione liquidatoria il personale strettamente necessario all'espletamento delle operazioni connesse alla liquidazione. È vietata l'assunzione di altro personale. 

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla nomina del commissario liquidatore gli organi di amministrazione dei consorzi industriali in fase di scioglimento devono compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale. Gli atti adottati in difformità sono illegittimi. 

9. Nel periodo indicato al comma 8 gli organi di amministrazione adottano le procedure necessarie affinché le società consociate e controllate non pongano in essere atti che eccedano l'ordinaria amministrazione e, in tutti i casi, che modifichino l'assetto societario, che portino ad incrementi del numero di addetti, ad assunzioni di personale o che diano luogo ad alienazione di beni patrimoniali degli enti stessi.

 

Art. 17
Programma della gestione liquidatoria dei consorzi industriali 

1. Ciascun commissario liquidatore di ciascuno dei consorzi industriali da liquidare dispone che gli amministratori e i Collegi dei revisori dei consorzi disciolti consegnino, entro quindici giorni dalla sua nomina, l'ultimo bilancio approvato e la situazione contabile aggiornata. 

2. Il commissario liquidatore, entro sessanta giorni dalla nomina, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente soppresso e di consentire il riordino delle eventuali società controllate, presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore dell'industria, un programma che individua:
a) le società, le partecipazioni societarie, le aziende, i rami o parti di esse per i quali, in ragione delle loro caratteristiche gestionali e potenzialità produttive ed economiche, vi siano concrete ed immediate possibilità di cessione a privati;
b) le società per le quali, non ricorrendo la condizione di cui alla lettera a), occorre procedere alla liquidazione;
c) i beni immobili dei consorzi disciolti e delle società da questi direttamente o indirettamente controllate che siano suscettibili di essere destinati a nuove attività produttive o ad iniziative di pubblico interesse; individua, inoltre, criteri di gestione dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare;
d) la ricognizione delle obbligazioni e dei rapporti giuridici esistenti afferenti la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio soppresso; disciplina, inoltre, 'istituto di risoluzione o rescissione contrattuale anche anticipata e riflessi sulla attività liquidatoria;
e) il cronogramma della complessiva attività liquidatoria con l'indicazione della previsione del termine conclusivo. 

3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta del parere medesimo, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al Commissario le opportune direttive per la sua realizzazione. L'intervenuta approvazione del programma e le conseguenti direttive sono notificate al commissario liquidatore dall'Assessore regionale dell'industria. 

4. Nelle more dell'approvazione del programma della gestione liquidatoria di cui al comma 3, i commissari liquidatori potranno porre in essere solo atti e operazioni di ordinaria amministrazione.

 

Art. 18
Liquidazione concordata 

1. Le province, di cui all'articolo 15, alle quali vengono attribuite le funzioni e i compiti dei soppressi consorzi industriali, dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nelle more del perfezionamento da parte dei commissari liquidatori dei provvedimenti di liquidazione e trasferimento di beni e personale.  

2. I commissari liquidatori, anche con il concorso delle amministrazioni provinciali interessate, determinano lo stato economico (costi e ricavi) e lo stato patrimoniale complessivo (attività comprensive di tutti i crediti e passività comprensive di tutti i debiti) dei soppressi consorzi industriali assicurando che i successivi trasferimenti non implichino oneri o svantaggi per l'ente subentrante. 

3. Entro novanta giorni dall'approvazio-ne del programma della gestione liquidatoria, di cui al comma 3 dell'articolo 17, ciascun commissario liquidatore provvede alla esposizione e liquidazione delle partite debitorie e creditorie certe, formalmente attestate dalle scritture contabili del soppresso Consorzio industriale, e all'evidenza di tutti i rapporti giuridici economico-patrimoniali posti in essere in funzione di effettivi impegni contabili assunti, alla analisi dettagliata e complessiva dei rapporti non definiti o non conclusi, anche in stato di contenzioso amministrativo o giurisdizionale, con l'indicazione delle risorse impegnate o comunque necessarie per farvi fronte.

 

Art. 19
Trasferimento delle risorse alle province 

1. Salva contraria deliberazione della Giunta regionale, adottata su conforme parere della competente Commissione consiliare e motivata da evidenti ragioni di perseguimento di un diverso rilevante pubblico interesse, i beni immobili dei consorzi industriali e delle società partecipate sono ceduti a titolo gratuito alle province entro sei mesi dall'inizio dell'attività liquidatoria. 

2. Le deliberazioni dei commissari liquidatori dei consorzi industriali disciolti concernenti le operazioni di cessione di beni immobili di cui al presente articolo sono sempre sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione regionale. 

3. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi consorzi industriali di cui alla tabella A), sono trasferiti, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 16, alle dipendenze dell'amministrazione provinciale subentrante nei compiti e nelle funzioni di maggiore equiparazione e sono inquadrati, dalla medesima data, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico col riconoscimento, ai fini giuridici, della funzione, del trattamento economico e dell'anzianità di qualifica posseduta nell'ente di provenienza secondo le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile. 

4. Al personale così inquadrato in ruolo spetta il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. 

5. Al personale così inquadrato è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del comma 3.

 

Art. 20
Termini dell'attività liquidatoria 

1. I commissari liquidatori devono completare tutte le procedure di liquidazione entro dodici mesi dalla data della loro nomina. Le procedure non concluse entro detti termini potranno essere prorogate dalla Giunta regionale solo con provvedimento di decadenza del commissario liquidatore e nomina di un altro.

 

Capo V
Copertura finanziaria e disposizioni finali 

Art. 21
Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con l'individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali con la presente legge, provvedendo annualmente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con la Conferenza regionale degli enti locali.

 

Art. 22
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

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ALLEGATO - TABELLA A

 

 

1

Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari

2

Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale

3

Consorzio industriale di Nuoro-Pratosardo (ZIR)

4

Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola (ZIR)

5

Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis- Iglesiente

6

Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Iglesias

7

Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese

8

Consorzio per la zona industriale della Valle del Tirso (ZIR)

9

Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero

10

Consorzio industriale di Chilivani-Ozieri (ZIR)

11

Consorzio per la zona industriale di Predda Niedda Sassari (ZIR)

12

Consorzio per la zona industriale di Macomer (ZIR)

13

Consorzio industriale Nord Est Sardegna - CINES - (NI)

14

Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Tempio Pausania (ZIR)

15

Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax (NI)

16

Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Villacidro