CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 160

presentata dai consiglieri regionali

SANNA Alberto - CUCCU Giuseppe - ATZERI - CACHIA - CALLEDDA - CORDA - FADDA Giuseppe - UGGIAS


il 25 luglio 2005


Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge contiene un'organica disciplina di riforma dei consorzi di bonifica e del loro ruolo.

La riforma dei consorzi di bonifica si inserisce in due grandi linee riformatrici avviate dalla maggioranza di centro sinistra che governa la Regione.

La prima è quella del riordino complessivo del sistema di gestione delle risorse idriche; tale riforma è finalizzata ad una razionalizzazione del sistema tesa ad  ottenere un ottimale utilizzo della risorsa idrica, sia sotto l'aspetto della salvaguardia di un bene primario per la vita e fondamentale per la tutela dell'ambiente nel suo complesso, sia sotto l'aspetto di un uso economicamente compatibile della risorsa.

La seconda grande riforma su cui si innesta il riordino dei consorzi di bonifica è quella della riforma degli enti regionali operanti in agricoltura; tale riforma è stata già avviata con l'approvazione di alcune norme contenute nella legge finanziaria della Regione per il 2005 e sarà completata tra breve con la presentazione da parte della Giunta regionale di uno specifico disegno di legge in materia. La finalità della riforma degli enti operanti in agricoltura può essere riassunta in questo semplice concetto: miglioramento dei servizi resi agli agricoltori a costi compatibili: questo è il principio che sta alla base anche della riforma contenuta nella presente proposta di legge.

Tra gli obiettivi del centro sinistra vi è il rilancio dell'agricoltura, che costituisce uno dei settori più rilevanti per la Sardegna, non solo dal punto di vista economico,  ma anche da quello sociale e culturale; per raggiungere tale obiettivo non si può prescindere da un intervento che favorisca il rilancio dell'agricoltura, potenzialmente più ricca, che opera nelle zone di pianura servite dagli impianti pubblici di irrigazione; per questo è indispensabile procedere alla riforma dei consorzi di bonifica.

I consorzi di bonifica sono stati e possono ancora costituire un indispensabile strumento al servizio dell'agricoltura e della tutela dell'ambiente e del territorio.

Tuttavia, nel tempo si è assistito ad uno snaturamento del ruolo dei consorzi di bonifica che, in molti casi, hanno assunto un ruolo di gestione multisettoriale della risorsa idrica. Ciò ha comportato una situazione di gigantismo delle strutture dei consorzi, sprechi, poca trasparenza ed elevati costi per la gestione delle strutture, tanto che i consorzi  da strumento al servizio dell'agricoltura sono diventati un freno e un ostacolo  per l'agricoltura stessa, a causa della inefficienza e degli elevati oneri consortili, insopportabili per le aziende agricole, con particolare riferimento all'elevatissimo costo dell'acqua. E' evidente al riguardo la notevole contrazione, verificatasi negli ultimi anni, delle superfici effettivamente irrigate. Appare pertanto necessario, e coerente con l'impostazione della riforma del sistema di gestione delle acque, attribuire ai consorzi di bonifica esclusivamente le gestione dell'acqua ai fini agricoli.

Senza entrare nel dettaglio delle singole  e specifiche norme contenute nella proposta di legge, per la conoscenza delle quali si rimanda alla lettura dell'articolato, si vogliono individuare alcuni punti qualificanti della proposta di legge.

In primo luogo la proposta di legge attribuisce ai consorzi di bonifica la raccolta e la distribuzione dell'acqua esclusivamente a uso irriguo; si ritiene infatti opportuno che i consorzi si concentrino esclusivamente su tale attività e sull'attività di bonifica intesa non solo  come strumento per un efficiente utilizzo del territorio agricolo ma anche come salvaguardia del territorio e dell'ambiente e di tutela dell'assetto idro-geologico. Tra i compiti assegnati ai consorzi di bonifica, di particolare importanza sono quelli che concernono la formazione degli operatori agricoli, con particolare riferimento alle tecniche finalizzate al risparmio idrico e alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, la tutela della biodiversità animale e vegetale. Tra le funzioni dei consorzi di bonifica, un cenno particolare deve essere fatto alla attività di riordino fondiario, tradizionalmente attribuita agli stessi dalla legislazione statale ma indubbiamente trascurata dai consorzi per svariati motivi. In una situazione come quella sarda, caratterizzata da una base aziendale frammentata e polverizzata, l'attività dei consorzi deve essere maggiormente incisiva in questo settore; pertanto l'attività di riordino fondiario è stata espressamente inclusa nelle funzioni dei consorzi di bonifica.

Nella proposta di legge viene espressamente individuato il criterio secondo cui il canone per le utenze irrigue è rapportato al consumo effettivo; questo principio, oltre a rispondere a criteri di giustizia, tende a scoraggiare lo spreco della  risorsa idrica e favorisce la ricerca e l'applicazione di tecniche finalizzate al risparmio. Un altro importante elemento contenuto nella proposta di legge è il principio secondo cui il costo dell'acqua deve essere omogeneo in tutto il territorio regionale.

L'attuale procedura elettorale prevede un differente "peso" a seconda della contribuenza delle ditte consorziate, questa modalità di elezione  permette che i consorzi di bonifica siano gestiti dai titolari delle aziende più grandi che potrebbero essere indotti a gestire il consorzio con un occhio di riguardo nei confronti delle loro esigenze, anche se molte volte non sono quelle della maggioranza dei consorziati; tale fatto non è più ammissibile in una visione democratica della società; pertanto la proposta di legge innova profondamente le modalità di elezione prevedendo che il peso elettorale di tutti i consorziati sia uguale  a prescindere dal peso economico della propria azienda. Nella proposta di legge, inoltre, è stato previsto un sistema maggioritario per la elezione del consiglio dei delegati che assicura alla lista che ottiene il maggior numero di voti almeno il sessanta per cento dei seggi; si spera che con tale previsione i consorzi assumano quella stabilità di gestione indispensabile per la loro attività.

I consorzi di bonifica, oltre a interventi a favore delle singole imprese agricole, svolgono, come detto precedentemente, un importante ruolo a favore del territorio e della collettività regionale; pertanto è doveroso che l'amministrazione regionale partecipi al pagamento delle relative spese; a tal fine la proposta di legge prevede che i bilanci dei consorzi di bonifica individuino con esattezza gli oneri relativi all'attività svolta a favore dei consorziati e quelli relativi a interventi a carattere generale che saranno a carico del bilancio della Regione.

Uno dei motivi che hanno portato i consorzi di bonifica all'attuale situazione di difficoltà è data, in alcuni casi, da una eccessiva presenza di personale, che pesa notevolmente nei bilanci dei consorzi stessi; al fine di evitare il protrarsi ed il ripetersi di tale fatto la proposta di legge prevede che le piante organiche dei consorzi siano stabilite attenendosi ad apposite direttive emanate dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e il divieto di procedere ad assunzioni di personale non compreso nelle piante organiche; i consorzi di bonifica inoltre dovranno adeguare le proprie piante organiche alle direttive entro sei mesi dalla loro pubblicazione. Con l'approvazione delle nuove piante organiche potrebbe verificarsi un esubero di personale; in considerazione di tale fatto è stata prevista la possibilità di un trasferimento del personale in esubero nei ruoli degli altri consorzi, dell'amministrazione della Regione, o degli enti regionali, e delle nuove province nei quali vi sia carenza di personale nelle categorie  equivalenti. La proposta di legge prevede, inoltre, una incentivazione per il personale in esubero che, in possesso dei requisiti per il pensionamento,  si dimetta dal servizio.

Una delle norme maggiormente criticabili dell'attuale legislazione regionale sui consorzi di bonifica è quella che prevede che ai consorzi  concessionari per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica sia attribuito un compenso forfetario per spese collegate alla realizzazione dell'opera; la norma infatti può incentivare la realizzazione di opere non strettamente necessarie se non inutili. In considerazione di tale fatto, nella proposta di legge è espressamente escluso che per la realizzazione delle opere  ai consorzi spetti un qualsiasi compenso forfetario.

Un altro importante elemento di novità inserito nella proposta di legge è quello che prevede la nomina dei direttori generali da parte della Giunta regionale su proposta della deputazione amministrativa del consorzio; i proponenti sono ben consapevoli che tale norma potrebbe essere vista come una indebita ingerenza dell'amministrazione regionale nella gestione di un ente non dipendente direttamente dalla stessa. Tuttavia, si ritiene che la scelta di affidare la nomina del direttore generale all'amministrazione regionale si inserisca, aumentando l'autonomia del direttore generale, nel principio di una maggiore differenziazione tra poteri di indirizzo e di alta amministrazione affidati agli organi del consorzio e gestione amministrativa affidata in via esclusiva ai dirigenti, così come avviene nella maggior parte degli enti pubblici.

Nella proposta di legge è espressamente previsto l'obbligo di procedere all'approvazione del piano di classifica, ossia di un piano che individui, in base ad elementi e parametri oggettivi, i benefici che gli immobili agricoli ed extragricoli traggono dalle opere di bonifica e dall'attività svolta dai consorzi di bonifica al fine di individuare, mediante il piano di riparto, il contributo consortile che sarà richiesto al singolo immobile; la redazione del piano di classifica è un elemento fondamentale per una corretta gestione del consorzi; infatti con la adozione dello stesso verrà meno l'annosa questione dei contributi che molte imprese sono costrette a pagare solo perché i loro terreni sono inclusi nel comprensorio di bonifica anche se i terreni non traggono alcuna utilità dalle opere o dall'attività di bonifica.

Infine la proposta di legge, in considerazione della difficile situazione dei consorzi di bonifica, prevede l'approvazione di un piano di risanamento finanziario.

I proponenti auspicano che il Consiglio regionale affronti il tema del riordino dei consorzi di bonifica e ritengono che la presente proposta di legge possa costituire la base della discussione che potrà essere arricchita dall'apporto delle altre proposte di legge presentate.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Definizione e attuazione degli interventi

Art. 1
Finalità

1. La Regione, ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, attraverso i consorzi di bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale e delle biodiversità animali e vegetali.

2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l'attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nelle Leggi 5 gennaio 1994, n. 36, e 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche.

3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi ed al riordino dei relativi comprensori.

 

Art. 2
Interventi pubblici di bonifica

1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, se realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, quelle concernenti:
a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi esclusivamente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
c) la sistemazione idraulico-agraria e la bonifica idraulica;
d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelli per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
e) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalla Autorità di bacino;
f) gli interventi di accorpamento e di riordino fondiario.

2. Costituiscono altresì interventi pubblici di bonifica gli interventi di manutenzione nonché i ripristini delle opere di cui al comma 1, conseguenti ai danni causati da calamità naturali.

3. La Giunta regionale, sentiti i consorzi di bonifica, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con apposito provvedimento individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale.

 

Art. 3
Compiti dei consorzi di bonifica

1. Gli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli indicati all'articolo 2, sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione, o in delega, ai consorzi di bonifica, che provvedono alla esecuzione delle opere e alla loro gestione.

2. I consorzi, in particolare, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 11 della Legge n. 183 del 1989, provvedono, su concessione dello Stato e della Regione, alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 della Legge n. 183 del 1989, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 della stessa legge, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della Legge n. 183 del 1989.

3. I consorzi di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994, provvedono, nei rispettivi comprensori, a realizzare e gestire gli impianti a uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi i sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica.

4. Per la realizzazione delle opere, ai consorzi non compete alcun compenso forfetario.
5. I consorzi di bonifica hanno altresì facoltà, con il ricorso alle procedure indicate dall'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

6. I consorzi di bonifica provvedono, inoltre, alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione, secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente.

7. I consorzi di bonifica concorrono alla tutela degli ecosistemi, delle biodiversità, alla diffusione delle condotte di buona pratica agricola e alla formazione degli operatori agricoli.

8. I consorzi di bonifica favoriscono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico.

9. La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali territoriali possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione e l'esecuzione di interventi, compresi fra quelli indicati dalla presente legge, anche al di fuori dei comprensori di bonifica. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche da quali soggetti le opere sono gestite successivamente all'esecuzione.

 

Art. 4
Trasparenza ed informazione

1. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti.

2. I consorzi assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli albi dei consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.

3. I consorzi garantiscono l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite, secondo le disposizioni dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento consortile di attuazione.

 

Art. 5
Concertazione ed accordi di programma

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono le azioni espressamente previste dal comma 6 dell' articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i consorzi e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

 

Art. 6
Piano generale di bonifica

1. I consorzi di bonifica predispongono, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, prevede:
a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente;
b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle predette finalità.

2. Il Piano generale di bonifica è inviato alle province, ai comuni ricadenti nel relativo comprensorio di bonifica, alla autorità di bacino e alla autorità d'ambito che possono formulare osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dal ricevimento; decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

3. Il consorzio, nei successivi trenta giorni, provvede ad adeguare il Piano sulla base delle osservazioni formulate ai sensi del comma 2 ed a trasmetterlo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione e della successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i consorzi predispongono i piani generali di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fino all'approvazione dei piani generali, gli interventi di cui all'articolo 2, rientranti nelle opere pubbliche di bonifica e rispondenti alle linee di indirizzo programmatiche determinate dalla Giunta regionale, sono definiti tali dalla Giunta regionale sulla base dei progetti di massima predisposti e presentati dai consorzi di bonifica.

5. Il Piano generale di bonifica è attuato attraverso piani triennali predisposti e approvati ai sensi dell' articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

 

Art. 7
Finanziamento ed esecuzione degli interventi

1. La Regione e le amministrazioni da essa comunque delegate, nell'ambito degli strumenti di intervento operanti nei diversi settori di cui alla presente legge, finanziano e affidano in concessione ai consorzi di bonifica l'esecuzione delle opere comprese nei programmi formulati.

2. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi finanziati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari statali e regionali in materia di lavori pubblici.

3. Per gli interventi nel campo della difesa del suolo, i finanziamenti ai consorzi di bonifica sono assegnati dagli organi competenti ai sensi delle norme operanti in materia.

4. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, la Giunta regionale, visti i programmi e le proposte dei consorzi di bonifica, individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai consorzi di bonifica.

5. L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede altresì, nei limiti delle risorse disponibili, ad assegnare annualmente ai consorzi di bonifica le somme necessarie per la manutenzione delle opere sulla base di programmi triennali e programmi attuativi annuali; i programmi di manutenzione sono collegati all'effettivo utilizzo degli impianti.

 

Art. 8
Spese per energia elettrica

1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sulla base della potenza impegnata e della media dei consumi dell'ultimo triennio, sono poste a carico della Regione.

 

Art. 9
Interventi manutentori a salvaguardia di insediamenti ed infrastrutture extra agricole

1. Nell'ambito dei programmi di intervento è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione delle infrastrutture pubbliche di prosciugamento e di scolo, nonché alle altre opere gestite dai consorzi di bonifica, dirette a salvaguardare anche insediamenti civili e attività produttive.

 

Art. 10
Sostegno alla gestione

1. Ai consorzi di bonifica la Regione assegna annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo per sostenere le spese necessarie alla gestione delle opere e degli impianti realizzati e in esercizio.

2. Il riparto delle disponibilità tra i consorzi è disposto dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti elementi:
a) estensione del comprensorio;
b) consistenza delle opere irrigue, comprensive di captazioni, accumuli, adduttrici e reti di distribuzione;
c) consistenza delle opere idrauliche e dei canali di scolo;
d) consistenza delle altre opere e impianti.

 

Art. 11
Condizioni per l'erogazione dei contributi

1. La concessione di contributi a favore di consorzi di bonifica previsti dalla legislazione regionale è condizionata dal rispetto degli obblighi previsti per i consorzi di bonifica dalla presente legge.

2. I consorzi di bonifica adottano i piani di classifica e di riparto entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 12
Emergenza idrica

1. Ai sensi dell' articolo 28 della Legge n. 36 del 1994, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle risorse stesse.

 

Art. 13
Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

1. I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della Legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché alle spese di funzionamento dei consorzi.

2. I conduttori di imprese agricole contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono ad installare idonei strumenti di misurazione del consumo d'acqua. I criteri per la determinazione del canone irriguo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale. Tali criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire un costo dell'acqua per uso irriguo omogeneo in tutto il territorio regionale e un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica.

3. Ai fini di cui al comma 1, ciascun consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.

4. Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai comuni, alle province ed alle comunità montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.

 

Art. 14
Regime degli scarichi nei canali consortili
e relativi contributi

1. In applicazione del comma 3 dell' articolo 27 della Legge n. 36 del 1994 i consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Gli utenti tenuti all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 36 del 1994, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche fermi restando gli altri obblighi contributivi ove dovuti per bonifica integrale.

4. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i consorzi di bonifica rivedono o in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

5. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.

 

Art. 15
Opere di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. Le opere di bonifica di competenza privata, previste dal piano di cui all'articolo 6, possono beneficiare dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti da norme regionali, anche in deroga alle leggi regolanti l'intervento pubblico a favore del potenziamento delle strutture aziendali.

3. L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della Legge n. 991 del 1952 e successive modificazioni.

4. Se i proprietari non eseguono le opere cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvedono i consorzi di bonifica competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.

 

Art. 16
Consulta regionale per la bonifica

1. E' istituita la Consulta regionale per la bonifica con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura e riforma agro-pastorale o da un suo delegato ed è composta da:
a) sei rappresentanti degli imprenditori agricoli;
b) tre esperti in materia designati dalla Giunta regionale;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore;
d) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.

3. Un funzionario regionale, designato dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, espleta le mansioni di segretario.

4. I componenti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. I membri della Consulta, che durano in carica cinque anni, sono nominati con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

6. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

 

Capo II
Norme di carattere generale

Art. 17
Personalità giuridica

1. I consorzi di bonifica hanno personalità giuridica pubblica e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali, regionali e dallo Statuto e secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità; i consorzi di bonifica hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.

 

Art. 18
Statuti consortili

1. All'approvazione degli statuti e delle loro variazioni, deliberati dai competenti organi dei consorzi, si provvede con deliberazione della Giunta regionale che ha la facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai consorzi.

2. Lo statuto, in conformità alle norme di cui ai successivi articoli del presente capo, stabilisce tra l'altro:
a) il numero dei componenti il consiglio dei delegati;
b) le modalità per le elezioni dei componenti elettivi degli organi;
c) l'attribuzione delle competenze agli organi del consorzio;
d) la composizione della deputazione amministrativa;
e) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di delegato e di revisore dei conti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 26.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i consorzi di bonifica adeguano lo statuto alle norme della legge medesima e lo inviano alla Giunta regionale per l'approvazione che deve avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dall'inoltro; decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello statuto, vi provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta.

 

Art. 19
Bilancio

1. I bilanci dei consorzi sono redatti sulla base di direttive emanate dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale; le direttive prevedono che nella predisposizione del bilancio siano individuati con distinte contabilità gli oneri relativi all'attività svolta a favore dei consorziati e quelli relativi a interventi a carattere generale che sono integralmente a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 20
Costituzione dei consorzi

1. Nell'ambito delle competenze regionali, alla classificazione, alla declassificazione e alla modifica dei comprensori di bonifica provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, si provvede alla costituzione, fusione e soppressione dei consorzi di bonifica, nonché alla delimitazione dei perimetri consortili.

3. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei consorzi si provvede su richiesta di almeno il venticinque per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il venticinque per cento della superficie del territorio. In assenza di iniziative degli interessati, i consorzi possono essere costituiti su iniziativa dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, in relazione ad obiettive esigenze e con riferimento a tutto il territorio regionale.

4. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica fino all'insediamento del consiglio dei delegati.

5. Il commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo statuto ed a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dall'approvazione dello statuto medesimo da parte della Giunta regionale.

 

Art. 21
Organi consortili

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:
a) l'assemblea dei consorziati;
b) il consiglio dei delegati;
c) la deputazione amministrativa;
d) il presidente;
e) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 22
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile.

2. Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e di irrigazione.

3. Nel caso di costituzione di nuovi consorzi o comunque nei nuovi perimetri consortili, formano l'assemblea tutti i consorziati aventi titolo al pagamento del contributo.

4. L'assemblea elegge i membri elettivi del consiglio dei delegati.

 

Art. 23
Consiglio dei delegati

1. Il consiglio dei delegati è composto da membri di diritto e membri elettivi.

2. Sono membri di diritto:
a) tre delegati, eletti da ciascuna amministrazione provinciale nel cui territorio ricade il perimetro consortile, dei quali due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza delle rispettive assemblee;
b) un delegato della Regione designato dalla Giunta regionale.

3. Il numero dei membri elettivi è stabilito dallo statuto del consorzio in misura non inferiore a due volte e non superiore a tre volte il totale dei membri di diritto.

4. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del consiglio dei delegati sono stabiliti nello statuto del consorzio; compete comunque al consiglio dei delegati deliberare su:
a) lo statuto e sue variazioni;
b) i bilanci preventivi e loro variazioni;
c) i conti consuntivi;
d) la convocazione dell'assemblea dei consorziati;
e) il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza.

 

Art. 24
Elezioni consortili

1. Ai fini delle elezioni dei delegati, i consorziati sono inseriti in una unica fascia qualunque sia il loro carico contributivo.

2. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto.

3. Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.

4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore all'un per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.

5. Alla lista che ottiene il maggior numero di voti è assegnato almeno il sessanta per cento dei seggi; i seggi rimanenti sono assegnati proporzionalmente alle altre liste che hanno raggiunto almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi.

6. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

 

Art. 25
Diritto al voto

1. Ogni membro dell'assemblea ha diritto ad un solo voto che deve essere espresso personalmente.

2. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

3. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

5. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano presso la segreteria del consorzio, venti giorni prima della riunione dell'assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

6. Le deleghe di cui al comma 5 sono conferite con atto scritto e la firma del delegato è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio all'uopo autorizzato.

 

Art. 26
Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:
a) gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti;
c) gli interdetti dai pubblici uffici;
d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del consorzio;
f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del consorzio;
g) coloro che gestiscono denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso conto;
h) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;
i) coloro che eseguono opere per conto del consorzio;
l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.

2. Le cause di cui al comma 1, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.

3. Le cariche di presidente, vice-presidente e componente della deputazione amministrativa sono incompatibili con la carica di consigliere regionale, presidente e vice-presidente della giunta provinciale, sindaco di comune ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e presidente di ente strumentale della Regione.

 

Art. 27
Risultati delle votazioni - Ricorsi

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto nell'albo consortile.

2. I verbali relativi alle operazioni di voto sono inviati senza ritardo all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.

4. Sui ricorsi decide l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi venti giorni.

5. Entro quaranta giorni dall'elezione dei delegati da parte dell'assemblea dei consorziati, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla nomina dei membri di diritto, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 23.

6. Il consiglio dei delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto.

7. I delegati che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti, se elettivi, dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista e, se di diritto, sulla base di nuova designazione.

 

Art. 28
Deputazione amministrativa

1. La deputazione amministrativa è costituita dal presidente e da un numero di componenti stabilito dallo statuto del consorzio, comunque non superiore a nove.

2. I componenti della deputazione sono eletti dal consiglio dei delegati con voto segreto, se richiesto, e le preferenze esprimibili non sono superiori ai due terzi dei componenti da eleggere.

3. E' inoltre componente di diritto della deputazione amministrativa il delegato della Regione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 23.

4. I compiti e le modalità di funzionamento della deputazione amministrativa sono indicati nello statuto.

 

Art. 29
Presidente - Vicepresidente

1. Il presidente ed il vicepresidente del consorzio sono eletti dal consiglio dei delegati fra i suoi membri elettivi.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio, presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto consortile.

 

Art. 30
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che sono eletti dal consiglio dei delegati.

2. Uno dei membri effettivi del collegio, con funzioni di presidente, deve essere iscritto all'albo professionale dei dottori o dei ragionieri commercialisti.

3. Il collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri non sono rieleggibili.

 

Art. 31
Struttura amministrativa

1. La struttura amministrativa dei consorzi di bonifica è diretta da un direttore generale. I direttori dei consorzi sono nominati dalla deputazione amministrativa del consorzio di bonifica con deliberazione della Giunta regionale e durano in carica cinque anni; i direttori dei consorzi di bonifica, in ogni caso, decadono dall'incarico decorsi sei mesi dall'inizio di una nuova legislatura regionale.

2. I direttori possono essere revocati dalla Giunta regionale per violazione di legge, gravi irregolarità amministrative o inosservanza delle direttive regionali in materia.

3. I direttori sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione regionale o degli enti o tra i dirigenti dei consorzi di bonifica. I direttori possono essere scelti anche tra persone estranee all'amministrazione, agli enti o ai consorzi di bonifica, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi o enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private.

 

Art 32
Dirigenti

1. Ai dirigenti dei consorzi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; la ripartizione tra i singoli dirigenti, compreso il direttore, è stabilita dallo statuto dell'ente e dal regolamento di organizzazione.

 

Art. 33
Personale

1. I consorzi di bonifica stabiliscono la propria pianta organica del personale sulla base di direttive emanate dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale; i consorzi non possono assumere personale, anche a tempo determinato, non compreso nelle piante organiche.

2. I consorzi di bonifica adeguano le proprie piante organiche entro sei mesi dalla pubblicazione delle direttive indicate nel comma 1.

3. Il personale in esubero è trasferito, a domanda, nei ruoli organici di altri consorzi di bonifica nei quali vi sia carenza nelle corrispondenti fasce di personale.

4. Il personale in eccedenza, per il quale non sia stato possibile l'inquadramento nei ruoli di altri consorzi di bonifica, è trasferito, a domanda, nei ruoli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali e delle province istituite dalla legge regionale n. 9 del 2001, nei quali vi sia carenza di personale nelle fasce equivalenti.

5. Al personale a tempo indeterminato che maturi i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2006 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2005 è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione dal lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni.

 

Art. 34
Deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi dei consorzi sono affisse all'albo consortile entro cinque giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni di cui agli articoli 35 e 36 sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, agli organi indicati ai citati articoli.

 

Art. 35
Controllo di legittimità e merito

1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza, nonché quelle di approvazione delle piante organiche del personale e del bilancio preventivo.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 5, divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento per illegittimità nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita, con richiesta motivata, il consorzio a riprenderle in esame.

3. Le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini di cui al comma 2, la Giunta regionale dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.

4. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e quelle di riforma dell'atto in conformità dei rilievi sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della Giunta regionale.

5. Le deliberazioni di cui al comma 1 restano depositate presso la sede del consorzio per trenta giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Avverso le deliberazioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. La Giunta regionale decide sui ricorsi nei successivi sessanta giorni, contestualmente all'esame della deliberazione, a norma del comma 1.

 

Art. 36
Controllo di legittimità

1. Sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:
a) il bilancio preventivo e le sue variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) l'assunzione di prestiti e mutui;
d) i ruoli di contribuenza.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali.

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi; dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.

 

Art. 37
Controllo successivo di regolarità

1. L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale può disporre, con motivato provvedimento, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei consorzi di bonifica o la nomina di un commissario ad acta per sanare ritardi e inadempienze non gravi nella gestione dei consorzi stessi.

2. Se nella gestione dei consorzi sono riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario.

3. Il commissario straordinario nominato per i casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel decreto di nomina, termine comunque non superiore a centoventi giorni, convoca l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio dei delegati e cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

 

Capo III
Norme transitorie

Art. 38
Riordino e ridelimitazione
dei consorzi di bonifica

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per la realizzazione di più idonei ed efficienti organismi tecnico-amministrativi, l'Amministrazione regionale può provvedere a ridelimitare o fondere due o più consorzi in modo da adeguare le loro dimensioni territoriali alle finalità della presente legge.

2. Alle ridelimitazioni o alle fusioni si provvede, previa consultazione dei consorzi, dei comuni e delle province interessati, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro- pastorale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa.

3. I provvedimenti di fusione non fanno venir meno i diritti acquisiti dal personale dipendente in servizio al momento della fusione.

 

Art. 39
Adozione dei nuovi statuti

1. Per consentire l'immediato funzionamento dei consorzi risultanti dalle fusioni di cui all'articolo 38, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dispone, contemporaneamente ai provvedimenti di fusione, l'adozione di uno schema di nuovo statuto conforme alle norme della presente legge.

2. Lo statuto deve contenere la normativa relativa alla composizione ed al funzionamento degli organi di amministrazione straordinaria, per il periodo necessario alla costituzione ed all'insediamento degli organi di amministrazione ordinaria che, in ogni caso, non può essere superiore ad un anno dall'avvenuta fusione.

 

Art. 40
Risanamento finanziario

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale attiva una indagine al fine di appurare per ciascun consorzio di bonifica:
a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e servizi non strettamente connessi alla bonifica;
b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;
c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni di irrigazione ed altri titoli attivi sia in termini di residui che di competenza;
d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica e probanti comparazioni, degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;
e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisite le risultanze dell'indagine di cui al comma 1, nel caso in cui la massa passiva netta registrata risulti di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della contribuenza consortile, adotta nei successivi sei mesi un piano di intervento finanziario diretto al risanamento o alla riduzione della massa passiva gravante sul bilancio di ciascun consorzio, articolato in più misure e graduato nel tempo.

3. L'applicazione del piano, inoltre, è subordinata all'adozione, da parte dei consorzi interessati, di provvedimenti per la riduzione dei costi di funzionamento, per l'effettivo recupero dei crediti esigibili e per la vendita degli immobili alienabili.

 

Capo III
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 41
Norme di principio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

 

Art. 42
Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale n. 21 del 1984 (Riordinamento dei consorzi di bonifica) e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 43
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 5.000.000 per l'anno 2005, in euro 1.500.000 per l'anno 2006 e in euro 750.000 per l'anno 2007 e gravano sui capitoli delle UPB S06.053 e S06.055 destinati a interventi a favore dei consorzi di bonifica.