CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 158
presentata dal consigliere regionale
MARRACINI
il 13 luglio 2005
Norme organiche per la disciplina, la programmazione e lo sviluppo
delle attività di spettacolo dal vivo nella Regione autonoma della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge è stata studiata esclusivamente per lo spettacolo dal vivo e, pur collegandosi con la normativa statale in materia, si caratterizza per una forte componente identitaria.
Non è dunque una legge-quadro che intende disciplinare l'intero comparto della cultura in Sardegna, bensì una legge settoriale che può combinarsi con altre leggi-quadro attualmente all'attenzione del Consiglio regionale.
La situazione in cui versa lo spettacolo in Sardegna è quella di un mondo molto vitale, non assistito da regole specifiche che riescano a dare dei precisi punti di riferimento legislativi.
In questo disordine normativo, tuttavia, sono nate realtà di grande importanza culturale che Schechner (teorico del postmoderno), con un'espressione felice, definisce "i fiori del disordine".
Ora occorrono delle serie iniziative legislative che permettano a questi fiori di svilupparsi e riprodursi; la necessità di una moderna normativa dunque è ormai inderogabile.
La filosofia della presente proposta di legge non è quella di fissare il presente, di cui comunque occorre tener conto, ma di stabilire un quadro che permetta finalmente di guardare al futuro, ponendo fine alle "incertezze del diritto" che hanno caratterizzato fin qui questo settore.
Per affrontare un rilancio del settore, deve esserci una strategia istituzionale che individui gli obiettivi strategici e i criteri per la fissazione delle priorità, così da evitare sprechi di risorse umane, artistiche, finanziarie, nonché l'insoddisfazione di bisogni individuali e collettivi.
Contemporaneamente occorre perseguire la qualità e l'innovazione, l'ampliamento del pubblico, l'incremento della produttività, incentivando le imprese ad una maggiore razionalità anche favorendo aggregazioni per metterle in grado di competere ad armi pari con le analoghe imprese europee.
La proposta di legge ha come finalità principale il conferimento al settore di un assetto istituzionale, organizzativo e normativo, senza inficiarne la ricchezza dimostrata negli ultimi vent'anni di attività.
Si è tenuto conto dei risultati che leggi di altre regioni hanno conseguito, cercando di evidenziarne i pregi, ma eliminando i difetti più macroscopici che spesso ne hanno inficiato i buoni propositi iniziali.
Questa proposta di legge, non intende quindi spingere alla formazione di quei mostri mangia-risorse che sono i teatri stabili pubblici o organismi similari che costano alla collettività risorse enormi rispetto ai servizi che offrono, bensì definisce forme e modi di finanziamento, ponendo la qualità artistico-organizzativa e la diffusione nel territorio a fondamento del ruolo di intervento programmatore della Regione, nel rispetto dei principi del pluralismo culturale; stabilisce chiaramente le funzioni della Regione, che sono principalmente il finanziamento agli organismi professionali divisi per genere e categoria.
Oltre ai teatri stabili e ai teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, ipotizza la creazione di Centri di produzione regionali, compagnie teatrali o musicali o di danza che gestiscono uno o più teatri e svolgono una attività di qualità, importante anche per l'aspetto occupazionale e di servizio per la collettività; riconosce lo status di Teatro stabile in lingua sarda a teatri professionali con teatro agibile che sviluppano una drammaturgia in lingua sarda.
Tutela e promuove i festival di grande interesse culturale e dà alla Giunta la possibilità di finanziare progetti speciali con carattere di unicità, per meglio aderire alla dinamica di un mondo culturale in continuo movimento.
Stabilisce chiaramente le funzioni di province e comuni che sono principalmente il finanziamento del folklore, della musica corale e bandistica; il finanziamento delle scuole civiche di musica e di teatro; la ristrutturazione e gestione dei vari teatri di proprietà pubblica, anche attraverso la concessione degli spazi ad organismi professionali; la circuitazione di spettacoli nel territorio e la promozione di iniziative a carattere tipicamente locale.
Stabilisce l'istituzione del FUSS (Fondo Unico dello Spettacolo Sardo); un fondo che dovrebbe finanziare tutto lo spettacolo sardo dove, oltre ai fondi regionali, ai fondi statali e a quelli comunitari confluiranno anche fondi da prelievi fiscali e da privati.
Dà alla Regione la possibilità di intervenire finanziariamente non solo con contributi annuali o pluriennali ma anche con convenzioni, con l'abbattimento di interessi passivi e il finanziamento ai privati che ristrutturano o costruiscono spazi da adibire a pubblico spettacolo.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, con la presente legge:
a) dispone misure di sostegno e promozione delle attività di spettacolo dal vivo, nelle sue diverse articolazioni quali: teatro, musica e danza, favorendone i processi innovativi e assicurandole lo sviluppo;
b) promuove e sostiene la valorizzazione del patrimonio della cultura identitaria;
c) favorisce la formazione del pubblico e l'ampliamento della presenza del pubblico, anche tramite l'organizzazione territoriale di reti teatrali di dimensioni regionali;
d) favorisce le pari opportunità e le iniziative volte all'inserimento dei giovani nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo, del rinnovamento e dell'occupazione;
e) incoraggia la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e sostiene la cultura anche in collaborazione con le università;
f) favorisce le iniziative volte a divulgare e valorizzare la cultura sarda in tutte le sue espressioni, che trovano manifestazione nelle forme tipiche dello spettacolo.
2. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, promuove direttamente l'attività dello spettacolo dal vivo, sostenendo in particolare le attività attuate da organismi professionali di elevata qualità e capacità e demandando il resto alle province e ai comuni.
Art. 2
Funzioni della Regione1. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di spettacolo dal vivo, eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti che svolgono attività di rilevanza nazionale e regionale nel settore; in particolare:
a) teatri stabili riconosciuti dallo Stato da almeno un triennio;
b) teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato da almeno un triennio;
c) teatri stabili di tradizione linguistica sarda;
d) centri stabili di produzione musicale, teatrale e di danza;
e) circuiti regionali;
f) centri di sperimentazione;
g) compagnie di teatro, musica e danza di alto livello qualitativo;
h) compagnie di teatro di strada.
2. La Regione, sostiene attività di interesse regionale, quali:
a) organismi che promuovono festival di grande interesse culturale e turistico;
b) centri di documentazione.
3. La Regione sostiene attività di interesse culturale e promozionale, attraverso il finanziamento di progetti speciali con carattere di unicità e originalità, anche in collaborazione con i soggetti descritti nei commi 1 e 2.
Art. 3
Funzioni delle province e dei comuni1. Le province e i comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:
a) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
b) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
c) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali, con particolare riferimento ai gruppi e cori folkloristici;
d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale;
e) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di spettacolo per le scuole e le università;
f) promuovono e sostengono l'attività delle scuole civiche di musica e di teatro;
g) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla gestione di spazi adibiti a pubblico spettacolo;
h) attuano interventi di creazione, di adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.
4. Le province nell'ambito della programmazione regionale, promuovono e indirizzano la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo del settore dello spettacolo.
Art. 4
Forme di sostegno1. Il sostegno finanziario della Regione agli interventi previsti dalla presente legge si attua mediante:
a) assegnazione di contributi ordinari;
b) assegnazione di contributi straordinari;
c) stipula di convenzioni, di norma pluriennali;
d) prestazioni di garanzie sussidiarie, anche per la trasformazione dei debiti a breve termine in passività a protratta scadenza ed anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli;
e) conferimento, o costituzione di diritti reali, a titolo temporaneo o definitivo, di beni immobili o di beni strumentali per la realizzazione di attività del settore;
f) assegnazione di contributi a progetti di studio e ricerca;
g) assegnazione di contributi, anche attraverso l'abbattimento degli interessi passivi, a soggetti pubblici e privati per la costruzione, ristrutturazione e adeguamento funzionale di locali adibiti a pubblico spettacolo.
2. Le assegnazioni sono decise con delibera di Giunta e devono rispondere in massima parte a criteri di oggettività.
Art. 5
Destinatari del sostegno finanziario regionale1. Possono accedere alle forme di sostegno finanziario:
a) i teatri, le istituzioni, le associazioni professionali di spettacolo dal vivo descritti nei punti 1 e 2 dell'articolo 2;
b) i progetti speciali;
c) gli enti costituiti dalla Regione, individuati dagli atti di programmazione regionale;
d) altri soggetti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, individuati dagli atti di programmazione regionale.
Art. 6
Criteri di ammissione
al sostegno finanziario regionale1. I contributi sono erogati sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
2.
2. Gli organismi senza fini di lucro aventi sede legale nel territorio regionale.
3. Non sono ammessi al sostegno finanziario regionale:
a) organismi che non abbiano svolto almeno tre anni di attività nel settore di riferimento;
b) organismi che hanno tra i loro soci soggetti soci anche di altri organismi che ricevono contributi regionali;
c) organismi che non abbiano presentato il rendiconto finanziario entro un anno solare rispetto ai tempi stabiliti dalle normative;
d) organismi che distribuiscono dividendi ai soci.
Art. 7
Commissione artistica consultiva
per lo spettacolo1. Per l'esercizio delle proprie funzioni in attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale si avvale, con funzioni di consulenza, di una Commissione artistica composta da esperti in ogni settore dello spettacolo; la Commissione è nominata dal Presidente della Regione, previa consultazione col Consiglio regionale, e resta in carica per tutto il periodo della legislatura regionale.
2. La composizione ed il funzionamento della Commissione di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Non possono essere nominati membri della Commissione artistica, i legali rappresentanti, gli amministratori delegati e i direttori di attività impresariali pubbliche o private nel settore dello spettacolo; non possono essere nominati, altresì , coloro che svolgono in Sardegna attività di spettacolo, in qualità di direttore artistico od interprete; non possono essere nominati, inoltre, tutti coloro che per la loro attività possono avere un interesse proprio.
4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso spese la cui misura è definita con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.
Art. 8
Osservatorio regionale dello spettacolo1. E' istituito L'Osservatorio regionale dello spettacolo composto da sei esperti di nomina regionale, di cui tre designati complessivamente dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno nominato dai sindacati, uno nominato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), uno nominato dalle associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative delle organizzazioni dello spettacolo.
2. L'Osservatorio rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma regionale, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo sul territorio regionale.
3. L'Osservatorio resta in carica per tutto il periodo della legislatura regionale.
Art. 9
Fondo unico dello spettacolo in Sardegna1. E' istituito il Fondo unico dello spettacolo in Sardegna, di seguito denominato FUSS.
2. Il FUSS è finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nel settore dello spettacolo dal vivo.
3. Alla dotazione del Fondo si provvede con l'istituzione di apposito capitolo di spesa.
4. Nel FUSS confluiscono le risorse finanziarie statali del Fondo unico per lo spettacolo, nonché le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
5. Nel FUSS confluiscono le risorse finanziarie derivanti da una tassa regionale sulla pubblicità negli organi di stampa aventi attività in Sardegna, nelle televisioni regionali, nella cartellonistica e altre forme di pubblicità da individuare.
6. Nel FUSS confluiscono inoltre le risorse finanziarie derivanti da una tassa di arrivo in Sardegna per i non residenti, stabilita nella misura di euro 1,25 per persona nel primo triennio di applicazione della legge.
Art. 10
Norme transitorie1. I fondi provenienti dallo Stato (Fondo unico per lo spettacolo) sono destinati per il primo triennio agli organismi riconosciuti dallo Stato nel momento del passaggio e sono addizionati ai fondi regionali.
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate con il successivo articolo 11, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda gli atti di programmazione, fino alla reale applicazione della legge ed al trasferimento dei relativi fondi nel FUSS.
Art. 11
Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:
a) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive), per la parte riguardante lo spettacolo;
b) legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), per la parte riguardante lo spettacolo;
c) legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 (Creazione dell'orchestra e del coro stabili della Sardegna), e successive modifiche e integrazioni;
d) legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari) e successive modifiche e integrazioni;
e) articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione), e successive modifiche e integrazioni;
f) articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali);
g) articolo 16 della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50 (Disposizioni integrative e mo-dificative della L.R. 17/1993, Legge finanziaria 1993);
h) articolo 50 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995));
i) articolo 30 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie);
l) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), per la parte riguardante lo spettacolo;
m) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica);
n) articolo 39 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).f);
o) articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali).
Art. 12
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con legge ordinaria di bilancio.
2. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 26.772.000 per l'anno 2005 ed in euro 11.620.000 per gli anni successivi; alle stesse si fa fronte con l'utilizzo delle risorse già previste dalle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 10, e per le quali è disposta la relativa soppressione.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 sono apportate le seguenti variazioni:
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
In diminuzioneUPB S11.021
Interventi per manifestazioni tradizionali musicali e dell'identità.2004 euro -------
2005 euro 2.902.000
2006 euro -------
(SOPPRESSA)
UPB S11.041
(DV) - Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo.2004 euro -------
2005 euro 23.700.000
2006 euro 11.620.000
mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 11326, 11334 e 11335.
UPB S11.042 - Investimenti per attività culturali.2004 euro -------
2005 euro 170.000
2006 euro -------
mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 11341.
In aumento
UPB S11.041
(NI) Serv. 04 (04.38) I2004 euro -------
2005 euro 10.200.000
2006 euro 10.200.000
UPB S11.141
(NI) Serv. 04 (04.38) I - Interventi per attività di spettacolo.2004 euro -------
2005 euro 16.402.000
2006 euro 16.420.000
UPB S11.142
(NI) Serv. 04 (04.38) II
Investimenti per attività di spettacolo.2004 euro -------
2005 euro 170.000
2006 euro -------
Art. 13
Norma finale1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.