CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 154
presentata dai consiglieri regionali
SANCIU - LA SPISA - PILI - SANNA Paolo Terzo - RASSU - PETRINI - CONTU - SANJUST - LOMBARDO - MILIA - LICANDRO - DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo - OPPI - AMADU - CAPELLI - CAPPAI - BIANCAREDDU - RANDAZZO - LADU - MURGIONI - ONIDA - CASSANO - CUCCU Franco Ignazio
il 7 luglio 2005
Norme in materia di bonifica e riordino dei consorzi
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge nasce dall'esigenza quanto mai necessaria ed opportuna di predisporre un nuovo strumento normativo che definisca specifiche disposizioni in materia di bonifica e regoli l'attività e la gestione dei consorzi.
Con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 vennero approvate le norme per la bonifica integrale, ovviamente a partire da quella data diversi e sostanziali sono i cambiamenti intervenuti nell'attività e nella gestione dei consorzi di bonifica
Nel corso degli anni, la bonifica ha assunto contenuti diversi, passando da una bonifica idraulica di difesa e di sistemazione dei terreni alla bonifica economica e di valorizzazione attraverso l'irrigazione, fino ad una ulteriore fase di bonifica tesa alla tutela delle risorse naturali e ambientali, alla salvaguardia del dissesto idrogeologico, dello sviluppo rurale e delle produzione agro zootecniche presenti nei propri comprensori.
A supporto di questa situazione, a livello nazionale, è intervenuto il legislatore, che con la legge quadro sulla difesa del suolo (Legge 18 maggio 1989, n. 183) ha precisato che i consorzi di bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli interessi ambientali ad essi connessi.
La legge quadro in materia di risorse idriche (Legge 5 gennaio 1994, n. 36) ha altresì confermato il ruolo fondamentale dei consorzi di bonifica nella gestione delle acque ad usi prevalentemente irrigui, ma ha affidato ad essi anche funzioni relative agli usi plurimi, con riguardo sia alla realizzazione e gestione degli impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, sia alla facoltà attribuita ai consorzi stessi di utilizzazione delle medesime per altri usi, anche a beneficio delle infrastrutture civili, industriali e commerciali.
Inoltre il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 ha definito la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee ed ha individuato nei consorzi di bonifica (art. 3) attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, i soggetti che concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.
D'altronde anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 66 del 1992 ha affermato e riconosciuto che le attività di bonifica sono "attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico e urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione e utilizzazione del patrimonio idrico. In altri termini, poiché le funzioni concernenti la bonifica sono dirette al consolidamento e alla trasformazione di un territorio sul quale si esplicano varie altre attività rivolte a fini identici ed omologhi, essi costituiscono un settore della generale programmazione del territorio, e, più precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo, con particolare interesse verso l'uso delle risorse idriche: un settore, che presenta molteplici aspetti di connessione con altre materie assegnate alle competenze regionali".
Si può quindi asserire senza ombra di dubbio che oggi la bonifica è un'attività pubblica di polivalenza funzionale che ha come fine la conservazione e la difesa del suolo, l'utilizzazione e tutela delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia e la valorizzazione dello sviluppo rurale, delle produzioni agro zootecniche e comunque il soddisfacimento di interessi di tutti i comparti produttivi presenti nel proprio comprensorio consortile.
L'obiettivo di assicurare su tutto il territorio regionale un idoneo ed organico intervento di pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica è perseguito attraverso il presente disegno di legge mediante la proposta di definizione degli ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica. I comprensori di bonifica pertanto costituiranno delle unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili tenuto conto della estensione degli stessi ai fini della economicità di gestione.
Inoltre il legame stretto tra i consorzi e l'agricoltura ed il comparto zootecnico rappresenta il più importante collegamento tra bonifica, produzioni e ambiente. Ne risulta pertanto che una attenta e valida politica delle acque, del suolo, dell'ambiente, che tenga conto dei fondamentali bisogni del comparto agro zootecnico non può fare a meno dell'importante azione dei consorzi di bonifica.
Il presente disegno di legge vuole inoltre definire in maniera chiara ed univoca la natura giuridica dei consorzi di bonifica qualificandoli, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, enti pubblici economici non commerciali a struttura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile nonché di potere regolamentare che operano in conformità delle leggi secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.
Queste le principali novità normative introdotte dal presente disegno di legge, tese a rendere più trasparente e snella l'attività di questi enti polifunzionali; in particolar modo:
- definizione degli ambiti territoriali adeguandoli alle caratteristiche idrografiche, idrauliche e morfologiche omogenee dei diversi territori della Sardegna e funzionali ad una corretta pianificazione del territorio, nel rispetto dei dettami previsti dalla Legge n. 183 del 1989;
- definizione dei compiti, delle attività e della natura giuridica dei consorzi di bonifica;
- riduzione degli organi consortili e dei relativi costi, rendendo gli stessi più snelli ed operativi;
- definizione delle nuove procedure per l'elezione dei consorziati;
- definizione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità tese a salvaguardare il controllo degli enti stessi da parte del mondo agricolo;
- definizione chiara e precisa dei documenti fondamentali dei consorzi di bonifica, ovvero, il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela e valorizzazione del territorio ed il Piano di classifica;
- definizione delle forme di finanziamento delle attività consortili da parte della Regione Sardegna;
- attuazione ed impulso alla concertazione tra enti presenti nel territorio attraverso lo strumento degli accordi di programma;
- definizione delle norme di trasparenza degli atti dei consorzi di bonifica;
- definizione dell'attività di vigilanza e controllo da parte della Regione Sardegna sui consorzi di bonifica.
La presente proposta di legge si articola in cinque titoli:Titolo I (Disposizioni generali): definisce le finalità, l'oggetto e l'ambito di applicazione della presente legge (art.1), gli interventi e le attività proprie della bonifica (art. 2), suddividendole in opere pubbliche di bonifica (art. 3) e opere di bonifica di competenza privata (art. 4);
Titolo II (Organizzazione del territorio e soggetti di bonifica ed irrigazione): detta norme estremamente importanti nel rispetto dei dettami della Legge 18 maggio 1989 n. 183 e riguardanti una corretta pianificazione di tutto il territorio regionale; infatti, vengono individuati gli ambiti territoriali denominandoli comprensori di bonifica (art. 5), stabilendone le modifiche (art. 6), individuandone i soggetti competenti (art. 7), la natura e l'ordinamento (art. 8) ovvero i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali a struttura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile nonché di potere regolamentare; l'art. 9 riguardante lo statuto dei consorzi di bonifica, assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e decisionale e quelle attuattive gestionali; l'art. 10 definisce la struttura organizzativa degli uffici, la gestione finanziaria e contabile per la predisposizione del bilancio e della programmazione finanziaria; l'art. 11 definisce le funzioni proprie dei consorzi di bonifica di cui al regio decreto n. 215 del 1933; l'art. 12 definisce gli organi dei consorzi di bonifica riducendone il numero dei componenti; in particolar modo l'art. 13 detta le regole della composizione dell'assemblea dei consorziati; l'art. 14 stabilisce chi siano gli aventi diritto al voto e le modalità di espressione del voto; l'art. 15 detta le regole per l'elezione dei delegati dei consorzi di bonifica; l'art. 16 definisce, in merito alla eleggibilità dei delegati, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità attraverso una chiara e netta definizione del principio di autogoverno in base al quale non possono essere eletti delegati soggetti diversi da coloro che operano in ambito agricolo; l'art. 17 (consiglio di amministrazione) diviene un articolo estremamente importante ed innovativo rispetto alla precedente legge regionale di riferimento (ovvero la legge regionale 14 maggio 1984, n. 21) in quanto vengono meno il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa (che complessivamente constava di circa 39 - 40 consiglieri) e vengono assorbiti da un unico organo ovvero il consiglio di amministrazione composto da soli 9 membri di cui 7 eletti dai consorziati nell'ambito dell'assemblea e 2 eletti rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia. L'art. 18 stabilisce le regole per la designazione dei rappresentanti della Regione e della Provincia; l'art. 19 definisce la durata in carica dei componenti del consiglio di amministrazione stabilendone le condizioni; l'art. 20 riguarda l'elezione degli organi e stabilisce le condizioni di svolgimento delle stesse; l'art. 21 definisce i compiti del presidente; l'art. 22 definisce i compiti del collegio dei revisori dei conti;
Titolo III (Programmazione, finanziamento ed esecuzione dell'attività di bonifica): definisce la programmazione, il finanziamento e la esecuzione dell'attività di bonifica. L'art. 23 definisce infatti il documento più importante per la programmazione e la pianificazione delle attività dei consorzi di bonifica ovvero il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela e valorizzazione del territorio rurale; l'art. 24 riguarda il Catasto consortile, documento indispensabile per il censimento continuo ed aggiornato degli immobili presenti nell'ambito del comprensorio consortile; l'art. 25 riguarda il piano di classifica, definisce le caratteristiche e la natura del documento che individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica a favore dei singoli consorziati; l'art. 26 definisce in maniera chiara e precisa il beneficio di bonifica quale vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile per interventi di bonifica nel territorio. A differenza del passato l'art. 27 si occupa degli immobili serviti da pubblica fognatura e ne stabilisce le condizioni di contribuzione; l'art. 28 stabilisce la natura dei contributi di bonifica; l'art. 29 definisce le forme di finanziamento regionale;
Titolo IV (Accordi di programma, pubblicazione degli atti, trasparenza, controllo di gestione): stabilisce le forme di concertazione attraverso gli accordi di programma e la pubblicazione degli atti attraverso la trasparenza dell'azione consortile ed il controllo della stessa da parte della Regione. L'art. 30 stabilisce la possibilità di stipulare intese o convenzioni con le amministrazioni presenti nel proprio comprensorio al fine di garantire la più ampia azione di concertazione per il bene del territorio; gli artt. 31 e 32 riguardano la pubblicazione degli atti e le forme di informazione e trasparenza dell'azione consortile; l'art. 33 definisce l'attività di vigilanza e di controllo da parte della Regione;
Titolo V (Norme transitorie e finali): individua le norme transitorie e finali e in particolar modo: l'art. 34 stabilisce la corretta applicazione della presente legge nel periodo di entrata in vigore della stessa; l'art. 35 le abrogazioni della precedente normativa di riferimento; l'art. 36 riguarda infine l'entrata in vigore della presente legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità, oggetto e ambito di applicazione1. La Regione, in attuazione del titolo V della Costituzione e in conformità delle norma-tive comunitarie e nazionali, promuove e orga-nizza la bonifica quale strumento essenziale e attività polifunzionale di rilevanza pubblica, fi-nalizzata ad assicurare la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio e dello spazio rurale, l'approvvigionamento, la regolazione e la razio-nale utilizzazione delle risorse idriche a preva-lente uso irriguo, la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione delle produ-zioni agricole, lo sviluppo rurale, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e delle produzioni agro-zootecniche.
2. La presente legge è finalizzata al rior-dino territoriale dei comprensori di bonifica, alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi, al risanamento finanziario degli stessi.
3. La presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica regolandone l'attività all'interno dei piani di sviluppo rurale comunitari, dei programmi nazionali dello speci-fico settore e della programmazione regionale.
4. La presente legge adegua la disciplina del settore ai principi contenuti nelle Leggi 5 gennaio 1994, n. 36 e 18 maggio 1989, n. 183 e nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152.
Art. 2
Interventi e attività di bonifica1. Ai fini della presente legge, tra gli in-terventi e le attività di bonifica sono previsti:
a) l'adeguamento e la sistemazione della rete scolante, le opere di raccolta, approvvigio-namento, utilizzazione e distribuzione di ac-qua prevalentemente per uso irriguo;
b) gli impianti di sollevamento e derivazione delle acque;
c) le opere di difesa idrogeologica;
d) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del regio decreto n. 215 del 1933;
e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui ur-bani ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994 e del decreto ministeriale n. 185.
f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
g) gli acquedotti rurali;
h) le strade consortili;
i) l'elettrificazione rurale;
l) le azioni e gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue in con-formità a quanto previsto dall'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994;
m) le opere idrauliche già definite di terza cate-goria ricadenti nei comprensori di bonifica;
n) le infrastrutture di supporto per la realizza-zione e la gestione di tutte le opere di cui al-le precedenti lettere;
o) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali;
p) le opere di completamento, adeguamento normativo e funzionale, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
q) gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere;
r) gli interventi di manutenzione idraulica de-stinati alla prevenzione ed all'attenuazione del degrado territoriale;
s) gli interventi e le opere di riordino fondiario;
t) la progettazione e l'assistenza in fase di rea-lizzazione delle infrastrutture e delle costru-zioni necessarie per le produzioni agro-zootecniche presenti nel proprio comprenso-rio;
u) la progettazione e realizzazione di opere e/o interventi per la difesa del suolo, conserva-zione e valorizzazione del sistema e dello spazio rurale;
v) la realizzazione di iniziative necessarie alla difesa delle produzioni e alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
z) le attività di formazione ed informazione per il comparto agro zootecnico;
aa) le attività di promozione e supporto per la costituzione di cooperative o altri organismi associativi in ambito agricolo.
Art. 3
Opere pubbliche di bonifica1. Gli interventi di cui all'articolo 2, qualora realizzati nei comprensori di bonifica, sono classificati come opere pubbliche di bonifi-ca e la loro esecuzione è affidata ai consorzi o-peranti nei rispettivi comprensori.
2. Gli oneri relativi alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al com-ma 1 sono a totale carico pubblico; ad essi si ap-plica quanto previsto al comma 5 del successivo articolo 4.
Art. 4
Opere di bonifica di competenza privata1. Le opere di competenza privata sono quelle indicate come tali dai piani di bonifica di cui al successivo articolo 23.
2. Le opere di cui al comma 1 sono ob-bligatorie per i proprietari e le relative spese so-no a loro esclusivo carico.
3. I proprietari possono affidare ai con-sorzi di bonifica l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, non-ché delle opere di miglioramento fondiario vo-lontarie.
4. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica territorialmen-te competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvede-re, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprie-tari inadempienti per la spesa relativa.
5. Le spese relative alle opere di compe-tenza privata sono ripartite a carico dei proprie-tari degli immobili in rapporto ai benefici con-seguiti come definiti all'articolo 26.
Art. 5
Ambiti territoriali1. Ai fini della pianificazione, realizza-zione e gestione della bonifica, così come indi-viduata all'articolo 1, tutto il territorio della Sar-degna è classificato di bonifica.
2. Il territorio di cui al comma 1 è sud-diviso in ambiti territoriali denominati compren-sori di bonifica che costituiscono unità territoria-li omogenee sotto il profilo idrografico, idrauli-co e morfologico, funzionali alle attività consor-tili e alle esigenze della pianificazione, tenuto conto anche della rilevanza della estensione ai fini della economicità di gestione.
3. La delimitazione territoriale dei com-prensori di bonifica, corrisponde a quella dei ba-cini idrografici di seguito elencati:
Sardegna settentrionale
1. Liscia
2. Temo Cuga
3. Coghinas - Mannu di Pattada
Sardegna centrale e orientale
4. Tirso - Flumineddu
5. Cedrino - Posada - San Teodoro Budoni
6. S. Lucia e contermini
Sardegna meridionale
7. Flumendosa - Leni - Monti Nieddu
8. Cixerri - Monti Pranu
Titolo II
Organizzazione del territorio
e soggetti di bonifica ed irrigazione
Art. 6
Modifica degli ambiti territoriali1. Su proposta dell'Assessore dell'agri-coltura e riforma agro pastorale della Regione autonoma della Sardegna, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con decre-to del Presidente della Regione, previa delibera-zione della Giunta e previa consultazione dei consorzi interessati, si provvede alla modifica dei comprensori di bonifica.
2. La pubblicazione nel BURAS della deliberazione di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizio-ne di cui all'articolo 58 del regio decreto 13 feb-braio 1933, n. 215.
Art. 7
Enti competenti1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del regio decreto n. 215 del 1933 e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge e-sercitano, senza soluzione di continuità, le fun-zioni in materia di bonifica di cui all'articolo 13, nei comprensori di riferimento, salvo l'ipotesi di eventuali fusioni disposte ai sensi del successivo articolo 23.
Art. 8
Natura e ordinamento1. I consorzi di bonifica sono enti pub-blici economici non commerciali a struttura as-sociativa dotati di autonomia funzionale e con-tabile, nonché di potere regolamentare, ed ope-rano in conformità delle leggi e secondo criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economi-cità.
2. I consorzi di bonifica sono soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 33.
3. I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto.
Art. 9
Statuto1. La Giunta regionale su proposta del-l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la predisposizione dello statuto dei consorzi di bonifica anche di secondo grado, cui gli stessi devono adeguarsi entro i sei mesi successivi al fine di uniformare le modalità fon-damentali di funzionamento degli organi.
2. Lo statuto dei consorzi di bonifica è deliberato dal consiglio di amministrazione nel rispetto della presente legge e delle norme rego-lamentari regionali attuative.
3. Lo statuto assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, rego-lando in particolare modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento de-gli organi di amministrazione.
4. Lo statuto disciplina le forme di par-tecipazione dei consorziati alla vita del consor-zio.
5. Lo statuto del consorzio adottato dal consiglio di amministrazione, è pubblicato per trenta giorni all'albo consortile; della pubblica-zione è data notizia nel BURAS e negli albi dei comuni del comprensorio consortile.
6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURAS, possono essere pre-sentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati; entro i successivi 30 giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdedu-zioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'ap-provazione.
Art. 10
Struttura organizzativa, bilancio
e programmazione finanziaria1. La struttura organizzativa degli uffici del consorzio è individuata dal Piano di organiz-zazione variabile dei servizi consortili deliberato dal consiglio di amministrazione.
2. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti dei consorzi di bonifica sono essere, con atto formale dell'amministrazione consortile, a fun-zionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi ed in pos-sesso del diploma di laurea in economia e com-mercio, giurisprudenza o altro titolo equipollen-te.
3. L'organizzazione e la gestione conta-bile e finanziaria si ispirano ai principi di effica-cia e di efficienza, il cui rispetto è verificato mediante azioni di monitoraggio da parte del competente Assessorato dell'agricoltura; a tal fine lo stesso Assessorato approva lo schema di bilancio e lo schema dei regolamenti di contabi-lità, amministrazione e gestione del servizio di economato, cui i consorzi di bonifica sono tenuti ad adeguarsi.
4. I consorzi adottano entro i termini previsti e con le modalità stabilite dagli statuti, il bilancio di previsione per l'anno successivo e il conto consuntivo nel rispetto dei principi del-l'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
Art. 11
Funzioni1. I consorzi di bonifica, istituiti ai sensi del regio decreto n. 215 del 1933, per la realiz-zazione delle finalità di cui all'articolo 1, eserci-tano nell'ambito del comprensorio di competen-za le seguenti funzioni:
a) predisposizione e deliberazione della pro-posta di Piano di bonifica e dei programmi triennali di attuazione;
b) predisposizione e adozione del Piano di classifica;
c) approvazione del Piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base del bi-lancio e del Piano di classifica,
d) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all' articolo 2 e degli altri impianti compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irri-gui di bonifica;
e) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata su delega dei privati;
f) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere pubbliche di bonifica;
g) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'ap-provvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'arti-colo 27 della Legge n. 36 del 1994;
h) predisposizione delle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della ri-naturalizzazione dei corsi d'acqua e della fi-todepurazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
i) attuazione di studi, ricerche e sperimenta-zioni di interesse comprensoriale e regiona-le per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento del-le finalità di cui all'articolo 1;
l) progettazione ed assistenza in fase di pro-gettazione ed assistenza in fase di realizza-zione delle infrastrutture e delle costruzioni necessarie per le produzioni agro-zootecniche presenti nel proprio compren-sorio;
m) progettazione e realizzazione di opere e/o interventi per la difesa del suolo, conserva-zione e valorizzazione del sistema e dello spazio rurale;
n) realizzazione di iniziative necessarie alla difesa delle produzioni e alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
o) attività di formazione ed informazione per il comparto agro-zootecnico;
p) attività di promozione e supporto per la co-stituzione di cooperative o altri organismi associativi in ambito agricolo.
2. I consorzi provvedono alla promozio-ne di iniziative e alla realizzazione di interventi per l'informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione del-la conoscenza dell'attività di bonifica e di irriga-zione, delle risorse acqua e suolo e della qualità dell'ambiente.
3. Le opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 2, qualora rientrino nell'ambito delle azioni di difesa del suolo di cui alla Legge n. 183 del 1989, vengono inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei piani di baci-no di cui all'articolo 31 della Legge n. 183 del 1989 e sono affidate ai consorzi di bonifica per la loro realizzazione.
4. Nello svolgimento delle attività di vi-gilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capi I e II, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e successive integrazioni e/o modificazioni, prov-vedono al rilascio delle concessioni, autorizza-zioni e licenze. I relativi canoni restano a bene-ficio del consorzio secondo quanto previsto dal-l'articolo 100 del regio decreto n. 215 del 1933. Provvedono inoltre, all'accertamento ed alla con-testazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei con-sorzi di bonifica.
5. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previ-sti nei piani di bacino di cui all'articolo 17 della Legge n. 183 del 1989 e dai programmi di inter-vento di cui all'articolo 21 ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima legge.
6. Le province, i comuni e le comunità montane, possono affidare ai consorzi di bonifi-ca, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manu-tenzione di opere e impianti nell'ambito delle ri-spettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.
Art. 12
Organi1. Sono organi dei consorzi di bonifica:
a) l'assemblea dei consorziati;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.
Art. 13
Assemblea dei consorziati1. Fanno parte dell'assemblea tutti i pro-prietari consorziati iscritti nel catasto del con-sorzio, che godano dei diritti civili e siano ob-bligati a pagare i contributi imposti dal consor-zio ai sensi dell'articolo 28.
2. Solidalmente con il proprietario e in luogo di questi, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte del-l'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il con-tributo consortile di irrigazione.
3. L'assemblea elegge i componenti del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 17.
4. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per sezioni di cui all'articolo 14, cui devono essere iscritti i consorziati indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo appartenenti alla relativa sezio-ne, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi versati.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto vengono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali in-tegrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
6. Per le società e per le persone giuridi-che sono iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali, a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.
7. La documentazione attestante il pos-sesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto deve esse-re depositata, a pena di decadenza, entro il qua-rantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'assemblea dei consorziati.
Art. 14
consorziati aventi diritto al voto1. Ogni consorziato che ai sensi dell'ar-ticolo 13 fa parte dell'Assemblea ha diritto ad un voto fatta eccezione delle ipotesi previste al comma 7.
2. Il voto è segreto e personale ed è de-legabile solo nel caso di comunioni familiari, e-reditarie, società ed enti.
3. La delega è conferita con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.
4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corri-spondente partita catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione che ne rappresenta la maggioranza.
5. Per le società e le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappre-sentanti legali o da rappresentanti specificamen-te designati dai competenti organi.
6. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertifi-cazione accompagnata da documento di ricono-scimento che deve essere esibito.
7. Se il consorziato, ai sensi del comma 1, ha diritto al voto e riveste nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi dei precedenti commi, di società comunioni o altre persone giu-ridiche esercita il diritto di voto anche per tali organismi.
Art. 15
Elezioni1. L'elezione del consiglio di ammini-strazione si svolge sulla base di una lista o di li-ste concorrenti di candidati compresi negli elen-chi degli aventi diritto al voto delle rispettive se-zioni.
2. Le liste devono comprendere un nu-mero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione.
3. Le liste devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissati nello statuto, da un numero di consorziati non inferiore al 50 per cento dei consiglieri da eleg-gere, entrambi appartenenti alla stessa sezione. Il voto deve essere espresso mediante segno di croce da apporre nella casella apposita affianco dei numeri della lista prescelta.
4. Ai fini della elezione dei delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce a se-conda del diverso carico contributivo.
5. Alla prima fascia appartengono i con-sorziati tenuti ad un contributo inferiore al rap-porto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
6. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale de-curtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fa-scia.
7. Alla terza fascia appartengono i con-sorziati tenuti ad un contributo superiore al rap-porto tra la contribuenza consortile totale decur-tata della contribuenza a cui sono tenuti i con-sorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del con-sorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.
8. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fa-sce.
9. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dal ruolo emes-so nell'anno precedente quello in cui il consorzio indice le elezioni.
10. Alla lista di candidati che ha conse-guito il maggior numero di voti per ognuna delle quattro sezioni sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità superiore, i tre quarti del numero dei delegati da eleggere.
11. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti, escludendo dalla ripartizione le liste che non hanno ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi.
12. Entro otto giorni dalla data di svol-gimento delle elezioni, i verbali relativi alle ope-razioni elettorali sono trasmessi in copia all'As-sessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale e i consorzi, con apposito provvedimento, ren-dono noti i risultati elettorali.
13. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'Albo consorti-le.
14. Esaminati gli atti relativi alle opera-zioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 13, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale, con proprio decreto, dispone en-tro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del consi-glio dei delegati o, in caso di accertate gravi ir-regolarità, l'annullamento delle elezioni; trascor-so infruttuosamente il predetto termine di ses-santa giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali s'intendono convalidati e il presidente o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convo-care il nuovo consiglio di amministrazione.
Art. 16
Ineleggibilità ed incompatibilità1. Non sono eleggibili alla carica di pre-sidente, di vicepresidente o consigliere di ammi-nistrazione:
a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
c) i falliti per un quinquennio dalla data di di-chiarazione del fallimento;
d) coloro che abbiamo riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elet-torali politiche, salvi gli effetti della riabili-tazione, nonché coloro che siano stati sotto-posti a misura di sicurezza che non consen-tano la iscrizione nelle liste elettorali;
e) i dipendenti della regione, della provincia e dei comuni ricadenti totalmente o parzial-mente nel comprensorio consortile;
f) coloro che prestano o abbiano prestato ser-vizio presso enti strumentali della Regione e/o enti partecipati dalla Regione, in attività o soppressi;
g) i parenti sino al quarto grado di dipendenti del consorzio nonché i coniugi dei dipen-denti stessi;
h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
i) coloro che hanno liti pendenti con il con-sorzio;
l) coloro che eseguono opere e servizi per conto del consorzio;
m) coloro che hanno un debito liquido ed esi-gibile verso il consorzio.
Le cause sopra indicate comportano, qualora in-tervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
2. Le cariche di presidente e di vicepre-sidente o di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la carica di parlamentare eu-ropeo, senatore, deputato, consigliere regionale o provinciale, sindaco o consigliere dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel com-prensorio consortile, assessori, anche tecnici, della pubblica amministrazione, amministratori e funzionari degli enti strumentali della Regione autonoma Sardegna e/o enti partecipati dalla Regione, amministratori e funzionari o coloro che ricoprono incarichi assessoriali presso le comunità montane.
Art. 17
Consiglio di amministrazione1. Sono eletti nell'ambito di ciascuna li-sta i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti pre-ferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche della contribuenza è eletto il candidato più an-ziano d'età.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui sette eletti dai consorziati nell'ambito dell'assemblea e due elet-ti rispettivamente dalla Regione e dalla provin-cia.
Art. 18
Designazione dei rappresentanti della Regione e della provincia1. I due rappresentanti della Regione e della provincia devono essere così nominati:
a) per la Regione, su indicazione del Presiden-te della Regione Sardegna sentito il parere della Giunta regionale;
b) per la provincia di competenza, su indica-zione del presidente della provincia sentito il parere dei sindaci dei comuni ricadenti nel comprensorio consortile.
2. Il consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati i rappre-sentanti delle amministrazioni regionale e pro-vinciale.
Art. 19
Durata della carica1. Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della riunione di insediamento e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il delegato eletto che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista; nel caso venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti si procede a nuove elezioni.
Art. 20
Elezione degli organi1. Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge a maggioranza assolu-ta dei componenti, il presidente e il vicepresi-dente tra i membri eletti dall'assemblea ed il col-legio dei revisori dei conti.
Art. 21
Presidente1. Il presidente ha la legale rappresen-tanza dell'ente, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto.
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere più anziano.
4. Se il presidente ed il vicepresidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, il con-siglio di amministrazione deve essere convocato entro un mese per provvedere alla loro sostitu-zione.
5. Il presidente del consorzio decade dalla funzione nel caso che il consiglio di ammi-nistrazione approvi, a maggioranza assoluta dei componenti, una mozione di sfiducia votata per appello nominale.
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri in carica.
7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, al fine di discutere la mozione di sfiducia, non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni decorrenti da quello successivo alla data della sua presentazione.
8. In caso di approvazione della mozio-ne di sfiducia, il consigliere in carica più votato dichiara la cessazione dalla carica del presidente e immediatamente provvede alla convocazione, o comunque entro venti giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia, del consiglio di am-ministrazione per l'elezione del presidente.
Art. 22
Collegio dei revisori1. Il collegio dei revisori dei conti eser-cita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità; in particolare:
a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustra-tive;
b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili secondo le modalità stabilite nello statuto;
c) esercita le funzioni attribuite dallo statuto;
d) presenta annualmente alla Regione una re-lazione sulla gestione finanziaria del con-sorzio, nonché sui risultati dell'attività.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, più due membri effet-tivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel regi-stro nazionale dei revisori contabili.
3. I componenti effettivi e supplenti so-no eletti con deliberazione del consiglio di am-ministrazione.
4. Il presidente è nominato, fra i membri effettivi, con decreto dell'Assessore dell'agricol-tura e riforma agro pastorale della Regione.
5. Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni.
6. I compensi previsti per i componenti del collegio dei revisori dei conti e di cui al de-creto del Presidente della Regione 31 dicembre 1968, n. 105 e successive modifiche ed integra-zioni, spettano ai soli componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti.
Titolo III
Programmazione, finanziamento
ed esecuzione dell'attività' di bonifica
Art. 23
Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tu-tela e valorizzazione del territorio rurale1. Il Piano generale di bonifica, di irri-gazione e di tutela e valorizzazione del territorio rurale, di seguito denominato "piano di bonifi-ca", individua le linee di azione del comprenso-rio per la realizzazione delle finalità di cui all'ar-ticolo 1 ed in tale ambito le singole azioni e gli interventi di bonifica da realizzare in ciascuno dei comprensori di bonifica.
2. Il piano di bonifica si conforma agli indirizzi programmatici contenuti nel piano di sviluppo della Sardegna e nel documento annua-le di programmazione.
3. Il piano di bonifica tiene conto dei piani urbanistici, dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.
4. Il piano di bonifica ha la finalità di contenere il rischio idraulico, difendere e con-servare il suolo nonché le infrastrutture produtti-ve, assicurare la manutenzione ordinaria e stra-ordinaria di opere e territorio, il risparmio idrico in agricoltura, la tutela e la valorizzazione delle risorse suolo e acqua, l'organizzazione efficace ed efficiente delle azioni per la difesa del suolo, la valorizzazione della risorsa idrica ai fini pre-valentemente agricoli e di miglioramento fon-diario, nonché la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nei comprensori di bonifica. Inol-tre, la realizzazione di tutte quelle iniziative e/o interventi necessari per la difesa e valorizzazio-ne delle produzioni agro-zootecniche.
5. Per ciascun intervento il piano di bo-nifica definisce il progetto di fattibilità, specifi-cando la natura pubblica o privata dell'intervento stesso.
6. Il piano di bonifica individua altresì le opere di competenza privata, ai sensi dell'artico-lo 4, e stabilisce gli indirizzi per la loro esecu-zione.
7. Gli interventi pubblici compresi nel piano di bonifica sono considerati opere di pub-blica utilità, urgenti e indifferibili ai fini espro-priativi ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2001, n. 327, modificato dal decreto legislativo 22 gen-naio 2003, n. 19.
8. La proposta di piano di bonifica è predisposta e deliberata da ciascun consorzio di bonifica.
9. La proposta di piano di bonifica è tra-smessa ai comuni ricadenti nel comprensorio ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che de-ve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente detto ter-mine il parere è da intendersi acquisito in senso favorevole.
10. La proposta di piano di bonifica è trasmessa alla Giunta regionale che , verificata la conformità della proposta agli indirizzi della programmazione regionale, provvede alla sua adozione.
11. Il piano di bonifica adottato è depo-sitato presso la struttura regionale competente in materia di bonifica per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel BURAS, negli albi dei comuni interessati e dei consorzi di bonifica.
12. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell'ultima pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regiona-le, la quale entro i quarantacinque giorni succes-sivi, procede all'esame delle osservazioni, all'ap-provazione del piano di bonifica e alla sua pub-blicazione nel BURAS.
13. I piani di bonifica possono essere aggiornati con le procedure di cui al presente ar-ticolo, su richiesta dei consorzi di bonifica inte-ressati.
14. La spesa per l'elaborazione dei piani di bonifica è a totale carico pubblico.
15. I piani di bonifica sono realizzati sulla base di programmi triennali predisposti dal consorzio.
Art. 24
Catasto consortile1. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli im-mobili siti nell'ambito del comprensorio consor-tile.
2. Il catasto consortile deve essere ag-giornato ogni anno ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza; l'aggiornamento è effet-tuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai pro-prietari consorziati ovvero attraverso la consul-tazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, ovvero sulla base della presentazione di de-nunce di successione o di dichiarazioni congiun-te di venditore ed acquirente.
3. La Regione, per l'istituzione e l'ag-giornamento del catasto meccanizzato, concorre alle relative spese con un contributo pari al 60 per cento dell'importo risultante da apposita pe-rizia.
Art. 25
Piano di classifica1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbli-che di bonifica, stabilisce gli indici per la quanti-ficazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi.
2. Il piano di classifica è corredato da una cartografia che definisce il perimetro di con-tribuenza, al cui interno sono compresi gli im-mobili che traggono beneficio dall'attività di bo-nifica.
3. Il piano di classifica ed il relativo pe-rimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del consorzio, nonché negli albi dei comuni che in tutto o in parte rica-dono nel comprensorio di bonifica; trascorso il termine di pubblicazione i relativi atti con le e-ventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del consorzio sono trasmessi all'Assessorato dell'agricoltura per l'approvazio-ne.
4. Il consorzio di bonifica provvede a dare preventiva comunicazione della avvenuta pubblicazione del piano di classifica e del peri-metro di contribuenza con avviso pubblicato sul BURAS.
5. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nel perimetro di contribuen-za, che traggono un beneficio, di cui all'articolo 26, dalle opere di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese sostenute dal consor-zio per la manutenzione, gestione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, e alle altre spese per il funzionamento del consorzio. Il con-tributo è ripartito tra i proprietari proporzional-mente al beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica.
6. Nei comprensori irrigui di bonifica, fra i parametri generali di riferimento deve esse-re compreso quello della quantità di risorsa idri-ca utilizzata; a tal fine i consorzi completano l'installazione di idonei strumenti di misurazione dei consumi in attuazione degli specifici inter-venti regionali.
7. I consorzi di bonifica approvano il piano annuale di riparto del contributo di bonifi-ca, sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di classifica degli immobili di cui al comma 1.
8. I consorzi di bonifica, ai sensi del de-creto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001, con riferimento alle opere la cui realizza-zione va loro affidata in concessione, sono indi-viduati quali titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.
Art. 26
Beneficio di bonifica1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a tito-lo di incremento che di conservazione del relati-vo valore, e può riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili.
2. Il beneficio di bonifica può essere:
a) di presidio idrogeologico dei territori colli-nari e montani;
b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura;
c) di disponibilità irrigua.
3. Costituisce beneficio di presidio idro-geologico il vantaggio, tratto dagli immobili si-tuati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difen-dere il territorio dai fenomeni di dissesto idroge-ologico e di regimare i deflussi montani e colli-nari del reticolo idraulico minore.
4. Costituisce beneficio di difesa idrau-lica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianu-ra, regimati dalle opere e dagli interventi di bo-nifica che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfio-ratori o scolmatori di piena.
5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili com-presi in comprensori irrigui sottesi a opere di ac-cumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
6. I consorzi di bonifica negli avvisi e-messi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la motivazione del beneficio e il bene a cui il contributo richie-sto si riferisce.
Art. 27
Immobili serviti da pubblica fognatura1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aeree urbane servite da pubblica fogna-tura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.
2. È a carico dei soggetti gestori del ser-vizio idrico integrato, sulla base di quanto previ-sto dal comma 3, il contributo per lo scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione.
3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua in proporzione al beneficio ottenuto de-terminato secondo i criteri fissati nel Piano di classifica, previa intesa con le autorità d'ambito.
Art. 28
Contributi di bonifica1. Le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio delle opere pubbliche non rientranti fra quelle contemplate agli articoli 2 e 3, nonché le spese di funzionamento del consorzio, sono a carico dei proprietari di immobili agricoli ed e-xtra agricoli, siti nel comprensorio consortile, che godono del beneficio derivante dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio stes-so.
2. A tal fine il consorzio elabora, ai sen-si degli articoli 11 e 12 del regio decreto 13 feb-braio 1933, n. 215 un piano di classifica degli immobili consorziati di cui all'articolo 25 ed im-pone i relativi contributi di bonifica.
3. I contributi di cui al comma 2 costi-tuiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli di con-tribuenza ai sensi dell'articolo 21 del regio de-creto n. 215 del 1933.
Art. 29
Finanziamento1. La Regione eroga contributi ai con-sorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 25.
2. I fondi necessari per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli sono re-periti attraverso:
a) i contributi dei consorziati;
b) i finanziamenti della Regione di cui agli ar-ticoli 3 e 23;
c) il contributo alle spese consortili da parte dei soggetti gestori del servizio idrico inte-grato e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque depurate;
d) i canoni derivanti dalla concessione e dal-l'uso del demanio idrico regionale, ai sensi della normativa vigente;
e) i finanziamenti della Regione, delle autorità di bacino, delle province, delle comunità montane e dei comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai consorzi di boni-fica ai sensi del comma 5 dell'articolo 11;
f) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nell'ambito dei fondi dell'Unione europea e nel quadro di azioni comunitarie o naziona-li, nel cui ambito rientrano interventi previ-sti dall'articolo 2;
g) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione e la realizzazione di infra-strutture rientranti tra gli interventi di cui all'articolo 2 riconosciuti di interesse nazio-nale con legge dello stato.
3. La Regione partecipa alle spese di manutenzione e di esercizio delle opere pubbli-che di bonifica che rivestono interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo e-conomico dei comprensori; tale contributo non può, comunque, essere superiore al 90 per cento della spesa sostenuta.
4. Con apposito provvedimento della Giunta regionale sono fissati i criteri e le moda-lità per l'attribuzione del contributo regionale di cui al comma 3.
5. Il costo per l'utilizzazione di energia elettrica per attivare impianti pubblici di solle-vamento delle acque viene assunto a carico della Regione, atteso l'interesse pubblico generale con riferimento sia alla tutela della falda che alla si-curezza territoriale.
6. La Regione può concorrere alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi del comma 5 del-l'articolo 4, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale o mediante l'assunzione a pro-prio carico degli interessi, in forma attualizzata, in tutto o in parte, su operazioni creditizie, in conformità al sistema normativo vigente.
Titolo IV
Accordi di programma, pubblicazione degli atti, trasparenza, controllo di gestione
Art. 30
Concertazione e accordi di programma1. Al fine di realizzare la più ampia col-laborazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di pro-gramma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per la realizzazione di azioni di co-mune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per il controllo e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi co-muni, i consorzi di bonifica possono stipulare intese e convenzioni con le province, i comuni e le comunità montane competenti per territorio, nonché con gli enti gestori del servizio idrico in-tegrato degli ambiti territoriali ottimali costituiti a norma della Legge n. 36 del 1994.
3. In caso di scarsità di risorse idriche ai fini del riparto tra i diversi usi di acqua invasata a scopi plurimi, la Regione promuove accordi di programma per un equo riparto, tra usi diversi e comprensori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Legge n. 36 del 1994.
Art. 31
Pubblicazione degli atti1. Gli atti degli organi consorziali sono pubblicati, non appena deliberati, nell'albo pre-torio del consorzio di bonifica per un periodo di quindici giorni consecutivi, salvo diversa previ-sione dello statuto per le deliberazioni adottate in via d'urgenza.
2. Contro gli atti deliberativi è ammessa opposizione all'organo che ha emanato l'atto, da parte di chiunque ne abbia interesse, nei trenta giorni successivi alla data di inizio di pubblica-zione nell'albo del consorzio.
3. L'opposizione non sospende l'esecuti-vità del provvedimento impugnato.
Art. 32
Informazione e trasparenza1. I consorzi di bonifica, nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'ese-cuzione degli interventi e nella gestione delle opere, agiscono con modalità e procedure im-prontate alla massima trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e re-gionale.
2. I consorzi di bonifica assicurano l'in-formazione agli utenti mediante avvisi sui gior-nali, comunicazione e pubblicazione delle noti-zie sugli albi pretori dei comuni, delle province e delle comunità montane e in ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.
3. I consorzi di bonifica, garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti e ai documenti inerenti l'attività, ai servizi e le o-pere gestite; il diritto di accesso è esercitato se-condo le modalità disciplinate dalla Legge 7 a-gosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale 5 settembre 1994, n. 31, e dal regolamento consortile.
Art. 33
Attività di vigilanza e controllo da parte della Regione1. Al fine di assicurare omogeneità, or-ganicità ed efficacia dell'attività di bonifica e ir-rigazione, la Regione tramite l'Assessorato re-gionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul-l'attività dei consorzi di bonifica.
2. La vigilanza deve avvenire con appo-sito e motivato provvedimento da parte del competente Assessorato, attraverso ispezioni at-te ad accertare il regolare funzionamento dei consorzi di bonifica o la nomina di un commis-sario ad acta per sanare ritardi e inadempienze non gravi nella gestione dei consorzi stessi.
3. Se nella gestione dei consorzi vengo-no riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale dell'agricoltura e previa delibera della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli or-gani di amministrazione e la nomina di un Com-missario straordinario.
3. Il commissario straordinario nomina-to per i casi di cui al comma 3, nel termine indi-cato nel decreto di nomina, termine comunque non superiore a centoventi giorni, convoca l'as-semblea dei consorziati per l'elezione dei nuovi organi consortili e cura l'ordinaria amministra-zione fino all'insediamento degli stessi.
4. Il controllo sugli atti dei consorzi di bonifica è limitato alla valutazione di legittimità.
5. Sono soggetti al controllo di legittimi-tà:
a) i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
b) i conti consuntivi;
c) i provvedimenti relativi alle operazioni elet-torali;
d) gli statuti ed i regolamenti;
e) le assunzioni di personale dipendente;
f) i contratti di acquisto e alienazione di im-mobili;
g) l'assunzione di prestiti e mutui;
h) i ruoli di contribuenza;
i) ogni atto deliberativo per il quale sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20 per cento dei componenti presenti del-l'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata entro i termini previsti per la pubblicazione degli atti e siano menzionati i presunti vizi di legittimità. In questo caso il controllo è limitato al solo vizio denuncia-to;
l) ogni atto degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo delibe-rante nell'atto medesimo.
6. Tali deliberazioni sono trasmesse al-l'Assessorato regionale dell'agricoltura entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di venti giorni dalla loro ricezione.
7. Il termine di cui al comma 6 è sospe-so se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi; tali richieste vanno evase entro trenta giorni, scaduti i quali, le delibera-zioni si intendono annullate e decadute sin dal-l'origine.
8. Per le deliberazioni sottoposte al con-trollo di legittimità possono essere richiesti ele-menti di cui al comma 7 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento de-corrono 20 giorni, senza che venga pronunciato l'annullamento da parte dell'organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive.
9. Gli atti non soggetti a controllo diven-tano esecutivi alla scadenza dei termini di pub-blicazione di cui al comma 1 dell' articolo 31, salvo che l'atto non sia dichiarato immediata-mente esecutivo per motivi d'urgenza.
Titolo V
Norme transitorie e finali
Art. 34
Norme transitorie1. L'attuale delimitazione dei compren-sori resta valida fino alla nuova delimitazione effettuata secondo le procedure previste dalla presente legge.
2. Sono fatte salve le procedure di rag-gruppamento degli uffici dei consorzi in corso alla data di entrata in vigore della presente leg-ge; con il rinnovo degli organi consortili viene di fatto costituito un unico consorzio.
3. Gli organi dei consorzi di bonifica già costituiti alla data in vigore della presente legge sono rinnovati alla fine del loro mandato eletti-vo.
Art. 35
Abrogazioni1. E' abrogata la legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei Consor-zi di bonifica.
Art. 36
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-zione nel Bollettino ufficiale della Regione.