CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 152/A
presentata dai Consiglieri regionali
PISU - AMADU - CALIGARIS - SANJUST - CASSANO - CERINA - FADDA Paolo
- FLORIS Vincenzo -
FRAU - SANNA Franco - SANNA Simonetta
il 22 giugno 2005
Modifiche alle norme sul difensore civico regionale
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 4, ha sospeso la nomina del difensore civico regionale, che si sarebbe dovuta effettuare entro tre mesi dall'inizio della legislatura, per consentire di approvare le modifiche legislative che si rendono necessarie per dare nuovo slancio ad un'istituzione la cui efficacia nella tutela dei diritti dei cittadini risulta per alcuni versi appannata.
Per evitare però una inopportuna sospensione sine die, la legge regionale n. 4 del 2005 ha stabilito che le modifiche debbano essere approvate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, ossia entro il 28 agosto 2005.
Decorso invano tale termine, il difensore civico dovrà comunque essere eletto entro i successivi trenta giorni, con le modalità previste dalla legge oggi vigente, ricorrendo anche, se necessario, all'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale.
Da ciò discende l'esigenza di procedere in tempi rapidi, in modo da approvare prima della pausa estiva le necessarie modifiche alla disciplina del difensore civico regionale, abbreviando il più possibile l'attuale situazione di vacatio.
Si è scelto pertanto di concentrare le proposte di modifica sui punti più urgenti, che riguardano essenzialmente la nomina e lo status del difensore civico e l'organizzazione dei suoi uffici, non escludendo di poter tornare a breve sulle altre parti della disciplina, che pure meritano un'attenta verifica, avvalendosi anche delle proposte che potranno essere sottoposte all'attenzione del Consiglio regionale sia dal nuovo difensore civico che dalle associazioni di tutela degli utenti, delle quali si intende promuovere la presenza e l'attività nella nostra regione, anche con specifiche prossime iniziative legislative.
Si passa ora ad illustrare nel dettaglio le singole proposte di modifica, cominciando dall'articolo 1, col quale si prevede la possibilità di venire incontro a quelle amministrazioni locali che vorrebbero introdurre la difesa civica nel loro ordinamento, ma non sono in grado di farlo autonomamente per ragioni economiche e organizzative.
L'articolo 2 aggiunge alle altre modalità di intervento del difensore civico anche la possibilità di sollecitare l'esercizio del potere di controllo sostitutivo da parte dei soggetti istituzionalmente competenti.
L'articolo 3 estende alla responsabilità contabile e amministrativa, oltre a quella penale, l'ambito nel quale il difensore civico è tenuto alla segnalazione alla competente procura.
L'articolo 4 introduce un meccanismo che garantisce comunque l'elezione di un difensore civico.
Si introduce così una norma di chiusura che va letta in correlazione con il successivo articolo 5 che esclude, nel caso dell'elezione del difensore civico, il ricorso al potere sostitutivo presidenziale, che pare inappropriato rispetto al particolare carattere della nomina in questione.
L'articolo 5 inoltre abbrevia da cinque a tre anni la durata del mandato del difensore civico, prevedendo però la possibilità del suo rinnovo per una volta soltanto. Si intende con ciò consentire al Consiglio una verifica della validità della sua scelta ed anche sottrarre la nomina del difensore civico dalla tornata di nomine cui procede la maggioranza di turno all'inizio di ogni legislatura, con ciò intendendo sottolineare che la nomina del difensore civico deve rispondere ad una logica sostanzialmente diversa.
L'articolo 6 riduce significativamente l'indennità di carica del difensore civico, che è oggi immotivatamente equiparata a quella del consigliere regionale, nonostante che il difensore civico sia nominato e non eletto e disponga a spese pubbliche di tutti i mezzi occorrenti all'esercizio della sua funzione.
L'articolo 7 infine elimina l'obbligo, peraltro mai attuato, di istituire uffici periferici del difensore civico e prevede invece il ricorso a forme di collaborazione con gli enti locali (che debbono essere viste anche nella prospettiva dell'avvalimento da parte loro del difensore civico regionale secondo quanto previsto all'articolo 1) ed una sistematica utilizzazione delle nuove forme di comunicazione a distanza messe a disposizione dallo sviluppo tecnologico.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
composta dai Consiglieri
PISU, presidente e relatore, AMADU, vicepresidente, CALIGARIS, segretario, SANJUST, segretario, CASSANO, CERINA, FADDA Paolo, FLORIS Vincenzo, FRAU, SANNA Franco, SANNA Simonetta
pervenuta il 20 luglio 2005
La proposta di legge n. 152, sottoscritta unitariamente da tutti i componenti della Seconda Commissione, è stata da questa approvata all'unanimità dei presenti nella seduta del 14 luglio 2005.
La modifica più rilevante apportata dalla Commissione al testo dei proponenti riguarda il trattamento economico del difensore civico (art. 6), che si è deciso di equiparare a quello dei presidenti degli enti regionali di maggior rilievo, ritenendo con ciò di aver individuato un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di superare l'immotivata equiparazione dell'indennità del difensore civico a quella del consigliere regionale e l'esigenza, ugualmente valida, di mantenere detta indennità ad un livello adeguato all'elevata qualificazione che si richiede al difensore civico.
La Commissione ha inoltre soppresso l'ipotesi, contenuta nell'articolo 1 del testo dei proponenti, di estendere il campo d'intervento del difensore civico alla tutela dei cittadini nei confronti di quegli enti locali che dovessero decidere di avvalersi del difensore civico regionale, invece di dotarsi di un proprio ufficio.
Le restanti modifiche introdotte dalla Commissione hanno carattere soltanto formale.
In conclusione si richiamano le considerazioni, contenute nella relazione dei proponenti, sull'urgenza di approvare le nuove norme sul difensore civico, in modo da consentirne l'elezione prima della scadenza del termine fissato dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 4, e si raccomanda pertanto all'Aula il più sollecito esame della presente proposta di legge.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 19891. La legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna), come modificata dalla legge regionale 21 maggio 1996, n. 20, è ulteriormente modificata secondo quanto disposto dal presente e dai successivi articoli.
2. Dopo il comma 3, dell'articolo 2, è inserito il seguente:
"3 bis. Il difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti degli enti locali che ne facciano richiesta, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai competenti organi consiliari dei medesimi enti.".
Art. 1
(soppresso)
Art. 2
Modifica dell'articolo 6della legge regionale n. 4 del 19891. Al termine del comma 4 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole: "e richiede la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente.".
Art. 2
Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 19891. La legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna), come modificata dalla legge regionale 21 maggio 1996, n. 20, è ulteriormente modificata secondo quanto disposto dal presente e dai successivi articoli.
2. Al termine del comma 4 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole: "e richiede la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente".
Art. 3
Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 19891. Il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"4. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato, ovvero che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente.".
Art. 3
(identico)
Art. 4
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 19891. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 è inserito il:
"2 bis. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.".
Art. 4
(identico)
Art. 5
Modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 19891. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Nomina del difensore civico
1. Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
2. Il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del difensore civico in una data precedente di almeno quindici giorni la scadenza ordinaria, ovvero, qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza ordinaria, in una data successiva di non oltre trenta giorni alla cessazione.
3. Il difensore civico esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
4. Al difensore civico non si applica la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione).".
Art. 5
Modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 19891. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Durata in carica
1. Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
2. Il Consiglio regionale procede all'elezione del difensore civico entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza ordinaria, ovvero, qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza ordinaria, entro il trentesimo giorno successivo alla cessazione.
3. Il difensore civico esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
4. Ad esso non si applica la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di sca-denza, proroga, decadenza degli organi ammini-strativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione)."Art. 6
Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 19891. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - Trattamento economico
1. Il trattamento economico spettante al difensore civico è pari a due quinti di quello goduto dal consigliere regionale. Allo stesso spettano le indennità di trasferta dei consiglieri regionali.".
Art. 6
Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 19891. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - Trattamento economico
1. Al difensore civico compete una indennità di carica pari a quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), come interpretato dall'articolo 22 comma 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7.
2. Al medesimo compete inoltre il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista per i presidenti degli enti regionali dall'articolo 6 comma 8 della legge regionale n. 20 del 1995, come modificato dall'articolo 54 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.".
Art. 7
Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 19891. Nel comma 2 dell'articolo 17 sono abrogate le parole: "con sedi periferiche presso le città sedi di Comitati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali".
2. All'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Il difensore civico può stipulare convenzioni con le amministrazioni provinciali o comunali che prevedano l'utilizzazione di locali messi a disposizione da dette amministrazioni per incontri con i cittadini, anche in forma di teleconferenza.".
Art. 7
(identico)
Art. 8
Prima applicazione1. Il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del difensore civico per una data successiva di non oltre quindici giorni alla entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
1. In sede di prima attuazione, il Consiglio regionale procede alla elezione del difensore civico entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Prima applicazione