CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 150
presentata dai consiglieri regionali
CALIGARIS - IBBA - BALIA - MASIA
il 17 giugno 2005
Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il riordino degli interventi di sostegno allo spettacolo necessita di quel quadro legislativo che trova la sua filosofia nell'impulso proveniente dal mondo dell'organizzazione delle produzioni e della distribuzione; occorrono nuove strategie in un assetto istituzionale, normativo e finanziario certo, moderno e più in sintonia con il vertiginoso cambiamento sia dello spettacolo che dei gusti del cittadino.
Molti sono i nodi da sciogliere nel mondo della prosa e della musica, quella colta in particolare, nei rapporti tra le attività produttive ed il sistema distributivo nonché tra teatro di ricerca e tradizionale e/o quello per i giovani e l'infanzia.
Pur tra luci ed ombre, il mondo dello spettacolo in Sardegna ha conservato un ruolo centrale nella cultura sollecitando, e nel contempo recependo, le più significative tensioni morali.
D'altronde, una società civile, policentrica come quella sarda, nella quale le diversità delle tradizioni culturali rappresentano una ricchezza irrinunciabile e al tempo stesso di grande modernità, le attività dello spettacolo hanno contribuito, sull'onda di un grande spontaneismo, a una organizzazione produttiva e distributiva che, pur soffrendo di discrasie e disfunzioni, è indubbiamente di grande rilievo sotto il profilo imprenditoriale e culturale.
Si tratta ora di dare al settore nuove regole che assecondino la certezza della programmazione delle attività e quella degli investimenti pubblici in un quadro complessivo razionale e mirato cui deve essere estranea la filosofia dei tagli, data la modesta entità degli stanziamenti attuali destinati agli organismi di diffusione culturale e dello spettacolo in genere. Occorre ribadire l'esigenza di una riforma complessiva dell'attuale legislazione, non solo per quanto riguarda le leggi del settore ma anche nella direzione di una generale ridefinizione del ruolo degli enti, pubblici, privati o misti di promozione culturale.
In primo luogo, sostenere l'esigenza di una programmazione triennale degli interventi e armonizzare le forme di sostegno ed incentivazione più idonee alla diffusione ed allo sviluppo dei singoli settori dello spettacolo che dovranno muoversi in direzione dei seguenti obiettivi:
1) conferire impulso e dinamismo all'attività attribuendo ad una Commissione regionale per lo spettacolo il compito di catalizzatore dei problemi del settore; l'organismo, al tempo stesso, sarà il punto di riferimento obbligato per le scelte e l'individuazione degli indirizzi con la finalità di difendere qualità e pluralismo;
2) rendere pienamente funzionante, all'interno dell'Assessorato, l'Osservatorio dello spettacolo, che dovrà garantire l'informazione e la conoscenza su quanto accade nel comparto;
3) pervenire ad una sempre più accentuata qualificazione della spesa nei vari settori in modo che, lungi dal mantenere caratteristiche di puro e semplice assistenzialismo, si traduca in una misura di autentico investimento culturale;
4) conferire maggiore spazio operativo all'attività di promozione delle varie forme di spettacolo sia all'interno del territorio nazionale che all'estero;
5) coordinare gli interventi affinché da una parte sia assecondata la domanda proveniente da ogni strato sociale e dall'altra sia soddisfatta l'esigenza di un'armonica circuitazione degli spettacoli in rapporto al corretto uso dell'offerta di strutture e spazi.
La proposta indica inoltre alcuni essenziali interventi:
a) una normativa per assicurare certezza giuridica e finanziaria;
b) l'individuazione di criteri idonei a rafforzare la produttività degli investimenti sia negli aspetti economici, sia in quelli culturali;
c) la salvaguardia della qualificazione professionale, artistica ed imprenditoriale degli organismi e dei complessi musicali, in particolare per quelli del settore classico;
d) il sostegno alla produzione e alla diffusione di opere di accertata validità artistica e culturale, nonché alle attività di ricerca, sperimentazione e di teatro per ragazzi;
e) la tutela e la valorizzazione del repertorio etnico e di quello drammatico contemporaneo;
f) la disciplina e l'istituzionalizzazione dei rapporti tra teatro di prosa, musica e scuola, quale momento di formazione dei più giovani.
Le attività che riguardano le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, i tentativi di mantenere in vita complessi orchestrali (con particolare riferimento ad iniziative onlus che offrano occupazione ai diplomati dei Conservatori di Cagliari e Sassari), le stagioni liriche sperimentali ed altre iniziative, che meritano l'attenzione della Commissione regionale per lo spettacolo, devono trovare continuità nel sostegno finanziario costante della Regione.
Per il cinema si pone l'esigenza di assecondare le attuali linee di tendenza di una maggiore produzione filmica tratta da testi di scrittori sardi e realizzata in Sardegna; si tratta di accentuare l'intervento della Regione a favore del cinema di qualità sostenendo e incentivando le attività delle associazioni di cultura cinematografica che, tramite i cineclub, svolgono un'opera altamente meritoria a favore dei cittadini.
La realizzazione di un piano pluriennale per una distribuzione razionale delle risorse potrà fornire risultati in termini di consolidamento degli organismi di produzione e distribuzione e, soprattutto, di fruizione pubblica dello spettacolo culturale, avendo un attento riferimento anche alle proprie radici.
La presente proposta di legge intende stabilire criteri e finanziamenti a sostegno di dette attività.
I primi sei articoli si riferiscono alla necessità di programmare gli spettacoli, individuando gli organismi stabili e affidando ad una commissione di esperti il compito di valutare le iniziative sul piano dei costi e dei benefici culturali, per formulare un'efficace ripartizione dei fondi.
Il titolo secondo si occupa delle iniziative da assumere per la costruzione di una rete funzionale di teatri, al fine di ospitare la circuitazione degli spettacoli.
Il titolo terzo si riferisce alle funzioni dell'intervento diretto della Regione e al decentramento di compiti e risorse a favore delle province per le attività amatoriali.
Il titolo quarto individua i soggetti professionisti cui spetta la formulazione delle proposte di programmazione e la realizzazione di spettacoli.
Il titolo quinto si occupa della formazione professionale e del ruolo della Regione nel controllo e verifica delle attività e delle spese.
Il titolo sesto indica le norme di carattere finanziario, mentre il settimo elenca quelle che vanno abrogate.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Contributo dello spettacolo alla crescita culturale del cittadino
Art. 1
Interventi della Regione a sostegno
del settore dello spettacolo1. La Regione Sardegna riconosce alle attività di spettacolo funzione primaria per la crescita culturale della popolazione, ne promuove il sostegno al fine di dare certezza alla programmazione e favorirne la diffusione e la fruizione popolare, asseconda il pluralismo culturale delle produzioni di prosa, di figura, musica, danza, cinema e audiovisivi.
2. La Regione finalizza gli interventi :
a) alla promozione, valorizzazione e tutela delle attività di spettacolo con incentivi agli organismi di produzione e distribuzione radicati nel territorio e di provata professionalità e solidità amministrativa;
b) alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, innovazione tecnologica e gestione di una rete di spazi e strutture per lo spettacolo, razionalmente dislocati nel territorio regionale;
c) alla tutela e valorizzazione delle forme di espressione artistica del patrimonio linguistico ed etno-musicale sardo, favorendone la diffusione in Italia e all'estero;
d) al consolidamento dell'occupazione nel settore professionale dello spettacolo ed al sostegno delle attività di qualificazione e riqualificazione degli operatori;
e) al sostegno di organismi o compagnie o cooperative o centri di recente istituzione, con almeno tre anni di attività nell'isola;
f) a produzioni di compagnie o gruppi amatoriali, operanti da almeno tre anni, che si caratterizzino per impegno di ricerca, cooperazione tra soggetti di settori diversi (musica, scenografie o allestimenti, costumi ecc.) e valorizzazione del patrimonio storico, etno-linguistico e culturale del territorio.
Art. 2
Piano triennale1. Il Piano triennale degli interventi sullo spettacolo è predisposto dalla Giunta regionale, che ne definisce gli indirizzi, su proposta dell'Assessore competente, acquisiti i pareri della Commissione regionale per lo spettacolo, sulla base delle indicazioni formulate dagli enti ed organismi che operano in Sardegna.
2- Il Piano triennale è corredato da una relazione sulla situazione esistente in materia di infrastrutture e attività, nonché sui fabbisogni; la sua stesura si avvale di studi, documentazione, monitoraggio e informazioni acquisiti dall'Osservatorio permanente dello spettacolo istituito presso l'Assessorato competente.
Art. 3
Piano annuale1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere della Commissione per lo spettacolo, delibera le direttive generali per l'azione amministrativa e l'assegnazione dei fondi annuali destinati alle diverse iniziative nel triennio.
2. Predispone altresì l'aggiornamento del piano triennale.
Art. 4
Commissione regionale per lo spettacolo1. E' istituita la Commissione regionale per lo spettacolo, nominata con decreto dell'Assessore regionale competente, composta da:
a) l'Assessore o, come suo delegato, il dirigente del servizio;
b) cinque esperti, di cui due donne, di comprovata professionalità in uno dei settori dello spettacolo, non facenti parte di organismi beneficiari di finanziamenti regionali o nazionali per lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo; questi componenti sono eletti dal Consiglio regionale tra dieci nomi proposti dalla Giunta;
c) un docente universitario della materia designato unitariamente dalle due università di Cagliari e Sassari.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato.
4. La durata della Commissione è disciplinata dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 e i componenti possono essere confermati una sola volta; ad essi spettano le indennità ed i rimborsi di spesa previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5
Compiti della Commissione regionale
per lo spettacolo1. La Commissione regionale per lo spettacolo si riunisce il 30 gennaio di ogni anno e, quando necessario, su convocazione del Presidente per:
a) formulare proposte ed esprimere valutazioni sulla predisposizione del piano triennale e sul suo adeguamento annuale;
b) formulare proposte ed esprimere valutazioni sulla predisposizione ed attuazione del programma operativo annuale;
c) esprimere un parere obbligatorio sulle richieste di ammissione agli albi ed al registro di cui al successivo articolo 6.
2. Con riferimento al piano triennale ed a quello operativo annuale la Commissione, in fase istruttoria, esprime, considerata la quantità dei programmi e la qualità artistica dei progetti proposti, una valutazione sulla ripartizione dei fondi disponibili ai diversi settori dello spettacolo e una sulla assegnazione dei finanziamenti ai diversi progetti.
Art. 6
Albi degli organismi dello spettacolo1. Presso l'Assessorato competente è istituito l'Albo degli organismi professionali di spettacolo aventi sede legale e operativa in Sardegna, in possesso di un adeguato organico artistico e tecnico-amministrativo con rapporto di carattere continuativo o associato ad una cooperativa di spettacolo.
2. Nell'Albo regionale di cui al comma 1 sono iscritti:
a) compagnie, operanti stabilmente e continuativamente nell'isola da almeno dieci anni, che sviluppino prevalentemente attività di produzione e/o distribuzione di spettacoli di prosa;
b) centri, con una sede propria, operanti stabilmente e continuativamente nell'isola da almeno dieci anni, che svolgano prevalentemente attività di produzione e/o distribuzione di spettacoli di musica e di danza;
c) società, associazioni, compagnie e/o cooperative, operanti stabilmente e continuativamente nell'isola da almeno dieci anni, che svolgano attività di distribuzione e/o diffusione di spettacoli dei diversi settori artistici, in ambito regionale e/o provinciale;
d) organizzazioni di festival o rassegne, operanti stabilmente e continuativamente nell'isola da almeno dieci anni, che producano o distribuiscano spettacoli allestiti in Sardegna e di richiamo internazionale nei settori della prosa, della lirica, della musica classica, del jazz, della danza, del cinema e del teatro di figura.
3. Gli organismi che, pur non operando con la richiesta anzianità, svolgono attività come strutture stabili, possono richiedere l'iscrizione provvisoria, in osservazione, in una sezione separata dell'Albo.
Titolo II
Strutture dello spettacolo
Art. 7
Creazione di una rete regionale di teatri1. La Regione favorisce la creazione di una rete di strutture per lo spettacolo concedendo appositi finanziamenti a enti pubblici e operatori privati, anche in concorso tra loro, per la realizzazione, ristrutturazione, sistemazione, adeguamento e innovazione tecnologica di sedi destinate allo spettacolo. Gli incentivi riguardano anche l'acquisto di edifici esistenti nonché le spese per la loro manutenzione ordinaria.
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono destinati sia al capitale che agli interessi; i criteri di attribuzione sono stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente tenendo conto della tipologia dei richiedenti, dell'importo delle opere da realizzare e dell'entità degli acquisti.
Art. 8
Teatri estivi1. La Regione può concedere contributi in conto capitale, a favore di enti pubblici e di operatori privati, per l'allestimento di spazi stagionali attrezzati destinati alle attività di spettacolo, in aree idonee; gli interventi contributivi sono esclusivamente destinati al capitale e i criteri di concessione sono determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente.
Art. 9
Piani di intervento diretto della Regione1. Al fine di dotare l'isola di una razionale presenza di strutture per lo spettacolo, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, sentita la Commissione regionale per lo spettacolo, può predisporre appositi programmi straordinari di intervento diretto, da finanziarsi attraverso l'accensione di appositi mutui con istituti di credito.
Art. 10
Contributo per la gestione dei teatri1. La Regione contribuisce all'abbattimento dei costi sostenuti dagli enti locali per la gestione degli spazi teatrali.
Titolo III
Interventi per l'organizzazione di spettacoli
Art. 11
Tipologia degli interventi regionali e termini1. La Regione concorre al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:
a) con la concessione di finanziamenti a favore degli organismi iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 6, che abbiano presentato domanda entro il 30 dicembre dell'anno precedente l'attuazione dei programmi per il successivo triennio;
b) con interventi finanziari a sostegno di produzioni, di particolare rilevanza artistica e/o di interesse linguistico e/o etno-musicale, rappresentate in altre regioni italiane o all'estero; le iniziative finalizzate alla promozione turistica del territorio possono fruire del sostegno finanziario regionale su proposta dell'Assessore del turismo previo parere della Commissione regionale per lo spettacolo; il contributo non può avere carattere aggiuntivo per spettacoli già finanziati dall'amministrazione.
Art. 12
Contributi per la valorizzazione del patrimonio culturale sardo1. La Regione riconosce la particolare rilevanza storica, sociale e culturale del patrimonio linguistico, etno-musicale e letterario dell'isola e ne favorisce la conoscenza e la tutela, sia nel territorio regionale che extraregionale, mediante la concessione di appositi finanziamenti destinati alla realizzazione di iniziative di spettacolo o culturali in genere. In particolare, l'intervento è volto a favorire la conoscenza ed il recupero di forme di espressione artistica popolare quali poesia, prosa, danza, canto e musica con la ricerca e la loro diffusione.
Art. 13
Funzioni conferite alle province1. Allo scopo di garantire il più ampio decentramento funzionale ed una più razionale utilizzazione delle risorse finanziarie, sono conferite alle province: la concessione di contributi per il sostegno delle attività occasionali di spettacolo, anche in forme essenziali, organizzate da organismi amatoriali; le competenze per lo sviluppo dei complessi musicali bandistici nonché quelle relative al sostegno delle scuole civiche di musica.
2. L'Amministrazione regionale provvede annualmente ad accreditare alle amministrazioni provinciali le somme stanziate nel bilancio regionale e da utilizzare per l'attuazione delle competenze conferite ai sensi del presente articolo.
Titolo IV
Contributi alla Fondazione teatro lirico di Cagliari e al teatro di tradizione "De Carolis" di Sassari
Art. 14
Contributi a favore del Teatro Lirico e della "De Carolis"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla Fondazione "Teatro Lirico di Cagliari" ed al Teatro di Tradizione "De Carolis" di Sassari, in misura non superiore al rispettivo contributo statale, allo scopo di favorire l'espletamento delle attività istituzionali, in particolare per l'attuazione di programmi di lirica, balletto e musica sinfonica da realizzare nelle rispettive sedi e da distribuire nel territorio della Sardegna.
2. Entro il 30 dicembre di ogni anno la Fondazione e la "De Carolis" devono presentare all'Assessorato regionale competente la seguente documentazione approvata dal consiglio di amministrazione:
a) domanda di contributo con allegato il bilancio triennale;
b) programma degli spettacoli con circostanziata relazione che illustri finalità, obiettivi e preventivo finanziario; dovrà anche contenere l'indicazione del numero delle maestranze locali e delle relative qualifiche (musicisti, cantanti, ballerini, personale di scena, attrezzisti ecc.);
c) relazione sulla effettuazione del programma dell'anno precedente nonché sul conseguimento degli obiettivi e finalità previsti;
d) conto consuntivo, economico e finanziario.
3. L'Assessorato regionale competente, sentito il parere della Commissione dello spettacolo sui programmi di attività, ne valuta la compatibilità con il piano triennale e dispone l'erogazione del contributo assegnato.
4. Le provvidenze concesse ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altri interventi regionali, ad eccezione delle agevolazioni tariffarie sui trasporti aerei e marittimi previsti dall'articolo 19.
5. Le provvidenze concesse ai sensi del presente articolo sono erogate anticipatamente.
Art. 15
Teatro stabile della Sardegna1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale dei teatri stabili nel processo di crescita culturale della società, promuove la costituzione della Fondazione teatro stabile della Sardegna, con sede a Cagliari, unitamente ai soggetti pubblici e privati che intendano aderirvi, partecipando direttamente e stabilmente alla gestione della struttura.
2. Il Teatro stabile della Sardegna è persona giuridica privata ad iniziativa pubblica, in perfetta sintonia e ottemperanza alle direttive ed ai requisiti previsti dalla normativa nazionale del settore; opera avvalendosi dei soggetti privati che svolgono attività teatrale nell'isola.
3. La Giunta approva l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione nei quali debbono essere contenuti, oltre alle caratteristiche tecnico-giuridiche, le forme e/o le quote di partecipazione dei promotori nonché i criteri e le modalità per l'adesione di altri soggetti.
4. L'Assessorato regionale, sentito il parere della Commissione dello spettacolo, dispone la concessione dei contributi che non sono cumulabili con altri interventi regionali, ad eccezione delle agevolazioni tariffarie sui trasporti aerei e marittimi di cui all'articolo 19.
Art. 16
Teatri di prosa stabili
con finalità culturali definite1. La Regione promuove ed incentiva l'attività teatrale stabile che indirizzi la propria ricerca e produzione in particolari comparti della cultura e della funzione teatrale, con specifico riferimento ai settori della sperimentazione, del teatro di figura, per ragazzi e giovani. L'obiettivo è favorire esperienze di integrazione con altre arti della scena, nonché il teatro etnico per la valorizzazione ed integrazione delle diverse varianti linguistiche dell'isola; tali teatri stabili sono persone giuridiche private.
Art. 17
Teatri musicali stabili1. La Regione promuove ed incentiva l'attività dei teatri musicali stabili gestiti da organismi storicamente consolidati che continuativamente producono e distribuiscono spettacoli di musica e danza sia attraverso i propri complessi orchestrali o da camera, sia attraverso professionalità ospiti.
2. La Regione incentiva e promuove l'attività concertistica svolta da ONLUS con almeno tre anni di anzianità quali strutture operative collegate agli istituti di alta cultura musicale di Cagliari e Sassari e finalizzati alla creazione di complessi orchestrali stabili per l'occupazione di diplomati dei due Conservatori della Sardegna.
3. La Regione incentiva e promuove la diffusione della musica nel territorio ed in particolare nelle scuole e nelle università, stabilendo forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e organismi operanti nell'ambito della cultura musicale.
4. Gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo sono persone giuridiche private.
Art. 18
Attività cinematografica e audiovisiva1. Al fine di valorizzare le risorse etniche, culturali, storiche e tradizionali della Sardegna, la Regione concede appositi finanziamenti a organismi di cultura cinematografica che abbiano sede e svolgano la loro attività nel territorio della Sardegna, anche in collegamento con altri e che operino nei settori della promozione, produzione e distribuzione cinematografica, audiovisiva e delle tecnologie multimediali.
2. Le finalità trovano attuazione nelle seguenti funzioni:
a) interventi a favore della cinematografia di qualità e dei mezzi multimediali a componente audiovisiva maggioritaria e ad alto contenuto culturale, anche con la costituzione di circuiti di sale e manifestazioni di particolare rilevanza regionale per la valorizzazione del patrimonio filmico-audiovisivo;
b) promozione e diffusione della cultura e della didattica cinematografica;
c) interventi per l'istituzione e la gestione di cineteche, mediateche, videoteche specializzate anche in collaborazione con il Centro sperimentale di cinematografia, la Cineteca sarda della Società Umanitaria di Cagliari e l'Istituto superiore regionale etnografico di Nuoro;
d) interventi a favore dei gestori delle sale di cinema d'essai.
Art. 19
Convenzioni per il trasporto1. La Regione concorre all'abbattimento dei costi affrontati dagli organismi di spettacolo pubblici e privati, per le trasferte effettuate in territorio extraregionale, mediante la stipula di apposite convenzioni con compagnie e aziende di trasporto aereo e marittimo.
Titolo V
Disposizioni di tutela e supporto delle attività di spettacolo.
Poteri di verifica e controllo
Art. 20
Formazione professionale, ricerca1. La Regione promuove la conoscenza delle problematiche e dell'attività di spettacolo.
2. La Regione assicura l'inserimento, nei programmi annuali dell'Assessorato del lavoro, di corsi di qualificazione e aggiornamento delle diverse figure professionali del settore dello spettacolo. Le esigenze formative sono definite con cadenza triennale dall'Assessorato, previo parere della Commissione dello spettacolo.
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, conferenze, seminari, corsi e laboratori di spettacolo ed altre azioni finalizzate alla crescita della cultura.
Art. 21
Poteri di sorveglianza della Regione1. La Regione esercita, in conformità con la vigente legislazione, il potere di sorveglianza, verifica e controllo sulla regolarità della spesa e sugli spettacoli e le iniziative verso le quali dispiega l'intervento contributivo.
Art. 22
Modalità di concessione delle agevolazioni1. Il piano triennale approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore, sentita la Commissione per lo spettacolo, prevede l'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari che ne abbiano fatto richiesta entro i termini e con le modalità previste dalla presente legge; l'assegnazione previsionale di interventi pluriennali ha il fine di dare stabilità e continuità alle iniziative culturali e di spettacolo e viene proposta dalla Commissione nella prima riunione annuale del 30 gennaio.
2. La Commissione regionale per lo spettacolo fissa una valutazione dei costi e delle spese ammissibili per l'organizzazione e distribuzione degli spettacoli o delle altre iniziative, proponendo per il soggetto richiedente un contributo sino all'ammontare dell'80 per cento della spesa riconosciuta.
3. L'ammontare del contributo destinato alle Fondazioni ed al Teatro di tradizione è fissato in appositi stanziamenti del bilancio.
4. Tutti i soggetti destinatari di contributi sono tenuti a produrre documentazione consuntiva per un importo non inferiore al contributo concesso, adempiendo, inoltre, alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2.
5. Con determinazione del competente direttore generale la concessione del contributo può essere revocata se:
a) gli spettacoli sono stati realizzati in totale o parziale difformità con quanto stabilito nel provvedimento di concessione senza preventiva autorizzazione;
b) sono state accertate irregolarità nella spendita dei fondi;
c) sia mutata la destinazione d'uso delle strutture teatrali senza preventiva autorizzazione regionale;
d) sia venuto meno l'impegno di valorizzare e utilizzare le professionalità locali.
Art. 23
Termini temporali dell'intervento regionale1. I provvedimenti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale in attuazione della presente legge, sono proposti annualmente, dall'Assessore allo spettacolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi di bilancio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 e della lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Titolo VI
Norme finanziarie
Art. 24
Autorizzazione di spesa1. Per il perseguimento degli scopi indicati dalla presente legge, sono disposte le spese indicate nei capitoli riportati nell'articolo 25.
2. Le dotazioni dei capitoli relative agli interventi contributivi per la realizzazione e la gestione delle strutture di spettacolo sono costituite in base alla quota a carico della Regione, per l'attuazione della misura 2.3 (Asse II - cultura) del POR 2000 - 2006, con gli incrementi successivi.
Art. 25
Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate per l'anno 2005 in euro 10.475. Lo stanziamento complessivo e le ripartizioni per UPB per gli anni successivi viene quantificato annualmente con la legge finanziaria; gli importi sono espressi in migliaia di euro.
2. Nel bilancio della Regione per il 2005 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.041
Cap. 11314
Contributo Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
2005 euro 5000
Cap.11326
Contributi per manifestazioni culturali e artistiche
2005 euro 100
Cap. 11334
Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e iniziative culturali
2005 euro 3.500
Cap. 11335
Contributi a favore del pubblico spettacolo
2005 euro 620
UPB S 11.021
Cap. 11316
Contributi alle associazioni e complessi musicali bandistici
2005 euro 400
Cap. 11317
Contributi per lo studio e la preparazione musicale
2005 euro 125
UPB S11.075
Cap. 11176
Scuole civiche di musica
2005 euro 600
In aumento
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S 11.041
Cap. 11340-01
Spese per l'istituzione e il finanziamento della Commissione regionale per lo spettacolo (art. 5 della presente legge)
2005 euro 70
Cap. 11340-02
Contributi per la creazione di una rete regionale di teatri (art. 7 e 8 della presente legge)
2005 euro 1.500
Cap. 11340-03
Contributi per la gestione dei teatri (art. 10 della presente legge)
2005 euro 400
Cap. 11340-04
Finanziamenti a favore degli organismi che organizzano spettacoli e interventi a sostegno di produzioni di particolare rilevanza artistica (art. 11 della presente legge)
2005 euro 1.000
Cap. 11340-05
Contributi per la valorizzazione del patrimonio culturale sardo (articolo 12 della presente legge
2005 euro 1.000
Cap. 11340-06
Finanziamenti alle province per il sostegno delle attività occasionali e dei complessi bandistici (art. 13 della presente legge)
2005 euro 500
Cap. 11340-07
Contributi a favore del Teatro lirico di Cagliari e del Teatro di tradizioni De Carolis di Sassari (art. 14 della presente legge)
2005 euro 4.500
Cap. 11340-08
Contributi per la costituzione, l'avviamento e la gestione del Teatro stabile della Sardegna (art. 15 della presente legge)
2005 euro 300
Cap. 11340-09
Contributi ai Teatri stabili di prosa (art. 16 della presente legge)
2005 euro 500
Cap. 11340-10
Contributi ai Teatri musicali stabili (art. 17 della presente legge)
2005 euro 300
Cap. 11340-11
Contributi per l'attività cinematografica e audiovisiva (art. 18 della presente legge)
2005 euro 200
Cap. 11340-12
Contributi per la formazione professionale e la ricerca nel settore degli spettacoli e l'organizzazione di convegni e seminari finalizzati alla crescita della cultura (art.20 della presente legge)
2005 euro 200
Titolo VII
Norme finali
Art. 26
Norme transitorie e finali1. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge sono abrogate le seguenti:
a) legge regionale 21.06.1950, n. 17 per quanto concerne le attività di spettacolo;
b) legge regionale 05.12.1973 , n. 38 e successive modifiche e integrazioni;
c) legge regionale 18.11.1986, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni;
d) legge regionale 22.01.1990, n. 1, art. 56 e successive modifiche e integrazioni;
e) legge regionale 30.07.1993, n. 30, articolo 4;
f) legge regionale 01.10.1993, n. 50 articolo 16;
g) legge regionale 15.10.1997, n. 28;
h) legge regionale 20.04.2000, n. 4, articolo 39.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita la concessione di benefici per l'organizzazione di pubblici spettacoli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26.
Art. 27
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.