CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 147

presentata dai Consiglieri regionali
MARROCU - BIANCU - CACHIA - BALIA - SALIS - SANNA Alberto

l 9 giugno 2005

Disposizioni in materia di rifiuti


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge interviene al fine di disciplinare alcuni aspetti della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in attesa che la Regione sarda si doti di una organica disciplina di recepimento della normativa statale ed europea.

L'articolo 1 contiene norme finalizzate a disciplinare e ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Nell'articolo, oltre ad una semplificazione amministrativa relativa ai centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, è previsto che i Comuni debbano avviare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, dei rifiuti ingombranti e le raccolte secco-umido dei rifiuti urbani con l'obbligo di non smaltire in discarica la frazione organica recuperabile, ma avviarla ad un idoneo impianto di trattamento e di destinare la frazione secca non riciclabile alla valorizzazione energetica. Nell'articolo è inoltre previsto che i Comuni che non si adeguano a tali disposizioni subiranno una penalizzazione tariffaria relativa al conferimento del rifiuto indifferenziato e non potranno essere ammessi a finanziamenti concessi dalla Regione in materia ambientale.

L'articolo 2 disciplina il sistema di gestione dei rifiuti speciali affermando, in primo luogo, il principio che gli impianti di stoccaggio definitivo e di trattamento dei rifiuti speciali ubicati nel territorio regionale sono esclusivamente al servizio dei rifiuti prodotti in ambito regionale. Si ritiene, infatti che questo sia un principio condiviso dall'intera comunità regionale. L'articolo prevede, inoltre, la possibilità che rifiuti prodotti in ambito extra regionale siano utilizzati al posto delle materie prime per la produzione di prodotti intermedi o finiti, a condizione che la quantità di scarti finali derivanti dal riutilizzo di tali rifiuti sia limitato al dieci per cento dei rifiuti di provenienza extra regionale trattati nei singoli impianti.

La disposizione contenuta nell'articolo 2 potrebbe mettere in difficoltà alcune imprese, specie del settore minerario-metallurgico, che attualmente utilizzano rifiuti di provenienza extra regionale nell'ambito dei loro processi produttivi. Per venire incontro alle esigenze di tali imprese e, soprattutto, dei dipendenti di queste, nella proposta di legge è previsto che per le aziende in attività operanti in tale settore è consentito utilizzare nei loro cicli produttivi rifiuti di provenienza extra regionale anche se il quantitativo di scarti finali supera il 10 per cento previsto dalla norma a carattere generale, purché si arrivi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge a limitare tale percentuale almeno al cinquanta per cento del quantitativo di rifiuti trattati.

L'articolo 2 precisa anche che è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione prodotti in ambito extra regionale.

I proponenti ritengono che la presente proposta di legge, e in particolare l'articolo 2, dia una risposta equilibrata alle domande sorte a seguito della richiesta di referendum abrogativo della norma (comma 19 bis dell'articolo 6 delle legge regionale n. 6 del 2001) che permette l'importazione di rifiuti purché questi siano utilizzati come materie prime in processi produttivi. Infatti, la norma che si propone all'approvazione del Consiglio regionale coniuga il rispetto del principio secondo cui la Sardegna non può diventare il centro di raccolta dei rifiuti delle altre regioni e le esigenze delle attività produttive, tenendo presente che, purtroppo, alcune attività industriali comportano di per se stesse un elevato impatto ambientale.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Azioni per lo sviluppo delle raccolte differenziate di rifiuti urbani

1. Al fine di favorire ed incentivare lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani si stabiliscono le seguenti norme di semplificazione e di disciplina gestionali:

a) i centri comunali a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (compresi i rifiuti ingombranti, i beni durevoli e rifiuti urbani pericolosi) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in quanto rientranti tra le attività di raccolta, purché il materiale ivi depositato non ecceda il quantitativo medio di un carico, in termini volumetrici (30 metri cubi) o ponderali (20 tonnellate) e il tempo di deposito non sia superiore a sessanta giorni. L'attività di tali centri deve essere disciplinata all'interno del regolamento comunale;

b) i produttori sono tenuti ad avviare gli imballaggi secondari e terziari presso circuiti specifici col divieto di utilizzare il sistema di raccolta ordinaria dei rifiuti urbani attivato dall'amministrazione comunale; qualora richiesto, l'amministrazione comunale può fornire il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari purché sia garantita la loro destinazione separata verso impianti di trattamento, recupero e  riciclaggio;

c) le amministrazioni comunali sono tenute ad attivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari con avvio dei materiali ad impianti di trattamento, recupero e  riciclaggio; le amministrazioni comunali sono tenute ad attivare le raccolte secco-umido dei rifiuti urbani al fine di ottenere una frazione organica recuperabile distinta dalla frazione secca residua non riciclabile; la frazione organica recuperabile non potrà essere collocata in discarica, ma dovrà essere avviata a idoneo impianto di trattamento; la frazione secca non riciclabile dovrà essere avviata alla valorizzazione energetica ed eventualmente, nelle more della realizzazione delle relative infrastrutturazioni, potrà essere collocata in discarica purché il tenore di sostanza organica non ecceda l'aliquota  stabilita da appositi atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale;

d) le amministrazioni comunali sono tenute ad attivare il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti adottando la destinazione preferenziale, previo eventuale utilizzo di un impianto di trattamento volumetrico o di disassemblaggio, al recupero di materia.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti ad integrare i regolamenti comunali di disciplina della gestione dei rifiuti con le indicazioni di cui al comma 1 ed a modificare in conseguenza i servizi connessi. I comuni che non attivano le raccolte secco-umido dei rifiuti urbani, oltre a subire una penalizzazione tariffaria sul conferimento del rifiuto indifferenziato nella misura e secondo modalità già stabilite da appositi atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale, non sono ammessi a finanziamenti in materia ambientale.

   

Art. 2
Organizzazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti speciali

1. Gli impianti di stoccaggio definitivo e di trattamento dei rifiuti speciali ubicati nel territorio regionale sono esclusivamente al servizio dei rifiuti prodotti in ambito regionale.

2. E' consentito l'utilizzo dei rifiuti prodotti in ambito extra regionale esclusivamente al fine del recupero in impianti produttivi in luogo delle materie prime per la produzione di prodotti intermedi o finiti, purché la quantità annua di scarti non recuperabili dal trattamento e da avviare allo stoccaggio definitivo in discariche sia di entità poco significativa e comunque non superiore al 10 per cento dei quantitativi di rifiuti effettivamente trattati nell'impianto di recupero.

3. Per le finalità di cui al comma 2, negli impianti produttivi del settore minerario-metal-lurgico esistenti è consentito il riciclo ed il recupero di rifiuti speciali con produzione di scarti derivanti dalla loro lavorazione in misura superiore al 10 per cento, a condizione che entro tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli scarti non superino la misura del 50 per cento dei rifiuti speciali effettivamente trattati nell'impianto di riciclo o recupero. Per ottenere un'ulteriore riduzione delle quantità di scarti da avviare a smaltimento in discarica, gli scarti possono altresì essere oggetto di riciclo e recupero in luogo di materie prime presso altri impianti di produzione, ovvero essere conferiti per lo smaltimento in discariche ed impianti autorizzati extra regionali.

4. E' fatto divieto di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione prodotti in ambito extra regionale.

5. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2002, n. 6, e la legge regionale 19 giugno 2001, n. 8.